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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1709
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa Micol Menconi,
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1709/2024, promosso da:
(C.F./P.IVA: ), corrente in Cisterna di Latina (LT), Via Nettuno nr. 117, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Farris (C.F.: C.F._1
), del Foro di Cagliari, con studio in Cagliari, Via Livorno nr. 1/B, C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Email_1
ricorrente
contro nato a [...] il [...], residente in [...] _2
(C.F.: ), e nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_2
residente in [...] (C.F.: ), titolare dell'impresa CodiceFiscale_4
individuale (P. IVA , rappresentati Parte_3 P.IVA_2
e difesi dall'Avv. Emilio Tora, del Foro di Latina (C.F.: ), elettivamente C.F._5
domiciliati presso lo studio del difensore, in Doganella di Ninfa (LT), Via La Gialla nr. 3/a;
Pagina 1 resistente/i
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, ex art. 2598, n.3 c.c., il carattere illecito e, comunque, concorrenzialmente sleale della condotta, ascrivibile in solido, assunta dal Sig. _2
e da meglio decritti in narrativa, ed al contempo lesivi dei diritti meritevoli di
[...] Parte_3
tutela di 2) Accertare e dichiarare il pregiudizio imminente ed irreparabile dei diritti Parte_1
della ricorrente ed, in ogni caso, la grave compromissione degli stessi per il tempo necessario per
l'espletamento del contradditorio;
3) inibire ai convenuti, in solido, l'impiego diretto e/o indiretto del know how aziendale di illecitamente acquisito;
4) inibire ai convenuti, in solido, la Parte_1
ulteriore realizzazione delle attività confusorie e di sviamento meglio descritte in narrativa: 5) disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento urgente sul sito web della ricorrente e su quello di 6) autorizzare la ricorrente all'invio di copia dell'emanando provvedimento Parte_3
a tutte le persone giuridiche con cui ha già perfezionati contratti di compravendita;
7) disporre, in ogni caso, a carico dei convenuti, in solido, il pagamento di una somma congrua, meglio vista, per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti inibitori invocati, con valutazione equitativa e commerciale, anche ex artt. 1226 e 2056 c.c.; 8) in ogni caso, emettere ogni provvedimento ulteriore e/o alternativo, anche di accertamento mero, ma comunque idoneo alla provvisoria urgente tutela dei diritti tutti della ricorrente meglio specificati in narrativa e per le motivazioni ivi meglio descritte;
9) con vittoria di spese ed onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava la sussistenza del fumus boni iuris, per avere ed posto in essere atti di concorrenza sleale nei confronti di _2 Parte_3 [...]
sussumibili nella fattispecie contemplata dall'art. 2598, nr. 3 c.c., avendo, in particolare, Pt_1 [...] potuto attingere all'intero know how aziendale della società ricorrente, tramite il back up Pt_3
effettuato dal nel novembre 2023, che consentiva l'acquisizione illecita di informazioni _2
riservate; informazioni che, seppure normalmente accessibili ai dipendenti, non erano destinate ad essere divulgate all'esterno dell'azienda.
Con riferimento al periculum, parte ricorrente rilevava gli effetti dannosi che, di norma, conseguivano alle condotte sopra evidenziate, con particolare riferimento all'ingiusta perdita di una quota di mercato, tali da determinare pregiudizi difficilmente riparabili per equivalente al termine del giudizio di merito.
Pagina 2 Si costituivano nel presente procedimento ed , quest'ultimo _2 Parte_2 anche in qualità di titolare della ditta individuale chiedendo l'accoglimento Parte_3 delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: - in via preliminare accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, l'incompetenza del Tribunale di Tempio Pausania a conoscere le domande proposte dalla società “ nei confronti dei Sigg.ri e Parte_1 _2 [...]
, n. q. di titolare dell'impresa individuale in favore del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, per risultare quest'ultimo competente ex art. 3, comma 1, D. Lgs. 168/2003 e 134 D. Lgs. 30/2005; - sempre in via preliminare accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, la carenza di legittimazione passiva del resistente Sig. n. q. di titolare Parte_2 dell'impresa individuale Nautica A.C. MOTORS in relazione a tutte le domande avanzate in ricorso dalla Società “ - nel merito respingersi, per i motivi meglio indicati nel corpo del Parte_1 presente atto, tutte le domande formulate dalla società “ nei confronti degli odierni Parte_1
resistenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, indeterminate e non minimamente provate;
- il tutto con vittoria di spese e compensi”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata per la trattazione del procedimento, le parti formulavano le rispettive richieste in ordine alla prosecuzione/definizione del giudizio.
*****
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale, formulata dalla difesa delle parti resistenti.
Orbene, quando ci si trova nell'ambito della concorrenza sleale c.d. “pura” (o non interferente), la competenza è del Giudice Ordinario (vedi in questo senso: Tribunale di Ascoli Piceno, Sent.
n°2720, 21 Gennaio, 2019; Tribunale di Pordenone, Sent. n°2433, 8 Agosto 2019; Tribunale di
Catania, Sent. n°9145, 24, Giugno, 2020; Tribunale di Roma, Sent. n° 51209, 24 Settembre 2020).
La predetta ipotesi si verifica, in concreto, quando vi è una lite su fattispecie che “non interferiscono”, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, e che non presentano ragioni di connessione, anche impropria, con fattispecie inerenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale.
La concorrenza sleale “interferente” è, invece, di competenza delle Sezioni Specializzate, e si verifica quando la concorrenza viene attuata con comportamenti che interferiscono con un diritto di
Pagina 3 esclusiva in materia di proprietà industriale (marchio, brevetto), o di diritto d'autore (Cass. Sez.
III,n° 21726, 23 settembre 2013, Cass. Sez. I, Ord. n°14251 giugno 2010).
Nelle proprie difese, parte ricorrente ha dato atto delle modalità attraverso le quali si sono concretizzate le condotte di concorrenza sleale da parte delle parti resistenti, riconducibili, in sintesi, ad un'appropriazione illecita di informazioni aziendali che, sebbene non coperte da segreto ai sensi dell'art. 98 del Codice di Proprietà Industriale, e normalmente accessibili ai dipendenti dell'azienda, non dovevano essere divulgate all'esterno, e ad uno sviamento della clientela perpetrato mediante l'utilizzo di notizie sui rapporti di Parte_1
Trattasi, pertanto, quella posta all'attenzione dello scrivente, di una fattispecie tipica di concorrenza sleale c.d. “pura”, considerato che la parte ricorrente lamenta una condotta professionalmente scorretta, ed idonea a danneggiare la propria azienda, basata sull'appropriazione di informazioni tecniche o commerciali non sussumibili sotto la categoria del segreto tutelato ai sensi dell'art. 98
c.p.i., fattispecie che esula, dunque, dalla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di
Impresa.
Sempre in via preliminare, si ritiene sussistente la legittimazione passiva di entrambi i resistenti ed , titolare dell'impresa individuale _2 Parte_2 Parte_3
È noto che un atto di concorrenza sleale possa essere realizzato anche da un soggetto terzo, che non rivesta la qualifica di imprenditore, qualora egli “si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo” (Cfr. Cass. Civ. Sez. I^, n. 13071/2003, cit.).
In tal caso, non è necessario che si raggiunga la prova di un pactum sceleris tra l'agente e l'imprenditore che si desume essersi avvantaggiato della condotta illecita del terzo, essendo sufficiente “il dato oggettivo consistente nella esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto ed imprenditore avvantaggiato” (Cfr. Cass. Civ. Sez. I^, n. 13071/2003, cit.).
Peraltro, la giurisprudenza ammette anche l'ipotesi in cui “gli illeciti anticoncorrenziali siano compiuti da un terzo c.d. «interposto», il quale agisca per conto, o comunque in collegamento con un imprenditore che ne trae vantaggio, concorrente di quello danneggiato, concludendone che entrambi rispondono in via solidale a titolo di concorrenza sleale” (Cfr. Cass. Civ. Sez. I^, 23 dicembre 2015, n. 25921).
Nella specie, parte ricorrente ha correttamente rilevato la relazione di interessi tra il ed il _2
, specificando che la predetta è sorta in un periodo antecedente al mese di settembre 2023, Pt_2
quando il primo ancora svolgeva attività lavorativa in favore di dapprima tra Parte_1 _2
Pagina 4 e l'impresa individuale di (che prestava _2 Parte_3 Parte_2
assistenza tecnica a e si recava presso i clienti per installare i sistemi di propulsione), poi Parte_1
con la e, da ultimo, con la costituzione di Controparte_3 Controparte_4
[...]
Non si ritiene necessario, in questa sede cautelare, doversi estendere il contraddittorio nei confronti di tutte le società coinvolte nella confusione dei rapporti tra il ed il . Di fatto, _2 Pt_2
dalla documentazione in atti, appare che le medesime, da un lato, sono riconducibili all'unico
(vedi visura di di e di Parte_2 Parte_3 Parte_2 [...]
, o ai soli e (vedi visura della Controparte_3 Parte_2 _2 [...]
; dall'altro lato, presentano sostanzialmente il medesimo oggetto sociale, Controparte_4
per cui si ritiene che l'interesse dedotto in giudizio dal ricorrente possa essere adeguatamente soddisfatto senza il coinvolgimento di soggetti terzi.
Ad ogni modo, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi svolta da parte ricorrente con le note scritte da ultimo depositate risulta tardiva, in quanto non correlata alle difese svolte dalla parte resistente, ed inerente a fatti dei quali parte ricorrente aveva conoscenza già al momento dell'introduzione della domanda.
Nel merito, il ricorso è fondato, e merita, pertanto, accoglimento.
Con riferimento al fumus boni iuris, valga quanto segue.
Non è oggetto di contestazione che il ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della _2
società ricorrente, per la quale ha svolto la mansione di disegnatore CAD, con il compito di digitalizzare le progettazioni dei sistemi di propulsione da custodire all'interno dell'hard disk aziendale, rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie del medesimo il 12 gennaio 2024.
Non è contestato che la ha prestato in passato Parte_3
assistenza tecnica a recandosi presso i clienti per installare i sistemi di propulsione. Parte_1
Non è stato contestato dalla parte resistente che, nel mese di settembre 2023, Controparte_1
ha appreso dal tecnico di produzione di che gli aveva Parte_1 Testimone_1 _2
confidato l'intenzione di rassegnare a breve le dimissioni, per intraprendere una propria attività di produzione e commercializzazione di sistemi di propulsione, esprimendosi come segue: “Mò vedrai che gli combino a questi… Mò le costruisco io le trasmissioni e gli levo i clienti!”. Tale circostanza risulta anche dal verbale di sommarie informazioni reso dal stesso, prodotto in atti dalla Tes_1
ricorrente, e non contestato dalla resistente.
Pagina 5 Ancora, non è oggetto di specifica e circostanziata contestazione il fatto che ha _2
eseguito, in data 29 novembre 2023, un back up dal PC aziendale ad una memoria esterna collegata, circostanza che risulta confermata nel verbale di sommarie informazioni di cui al doc. 6 allegato al ricorso, reso da , non contestato dalla parte resistente. Parte_4
Parte resistente neppure ha contestato di avere proposto a del cantiere Rizzardi Parte_5
Yachts, una fornitura di trasmissioni riproducenti quelle progettate e realizzate dalla ad Parte_1
un prezzo notevolmente inferiore, né di essersi presentati il come ex assistente, ed il Pt_2 come ex dipendente di in occasione degli incontri dell'11 dicembre 2023 e del _2 Parte_1
12 gennaio 2024 con (investigatore privato incaricato dalla ricorrente), Controparte_5
proponendo al predetto trasmissioni riproducenti quelle progettate, realizzate e commercializzate dall'odierna ricorrente, circostanze che si evincono anche dai file audio prodotti in atti, e dalle relative trascrizioni.
Né parte resistente ha espressamente contestato che, nel mese di settembre 2024, ha _2
contattato anche nella persona di prestigioso e storico cliente di CP_6 Controparte_7
illustrandogli un prodotto analogo a quello di avverso un corrispettivo Parte_1 Parte_1
notevolmente inferiore (vedi anche verbale di sommarie informazioni di cui al doc. 12 allegato al ricorso introduttivo).
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, specifiche, circostanziate e documentate, e vista l'assenza di una specifica e circostanziata contestazione da parte dei resistenti, che non hanno allegato alcun elemento tale da poter ritenere quanto meno verosimile una diversa ricostruzione dei fatti, si ritiene sussistente il fumus boni iuris della presente azione, requisito che non richiede la prova certa di un diritto, ma l'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela.
Dunque, si ritiene che le condotte dei resistenti integrino gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2598 nr. 3, c.c., essendosi gli stessi avvalsi, nella propria attività, di mezzi illeciti, quindi contrari ai principi della correttezza professionale.
Sussiste altresì il requisito del periculum, evidente, in quanto l'illecita attività perpetrata dagli odierni resistenti può determinare, per la ricorrente, la perdita di parte della clientela, tanto più verosimile se si considerano le modalità con le quali il ed il hanno agito, _2 Pt_2 esercitando la medesima attività svolta dalla ricorrente, mediante l'utilizzo del patrimonio conoscitivo acquisito (illecitamente) presso la stessa, contattando alcuni tra i clienti più prestigiosi della ricorrente, ai quali hanno già presentato dei preventivi. Ciò rende non solo imminente, ma anche irreparabile il pregiudizio subito, non essendo risarcibile per equivalente, attraverso la sua
Pagina 6 monetizzazione, il danno che subirebbe la società ricorrente se l'attività proseguisse, rischiando di perdere definitivamente i propri clienti.
Occorre, dunque, inibire ad entrambi i resistenti l'impiego diretto e/o indiretto del know how aziendale di nonché le ulteriori attività di sviamento della clientela descritte nel ricorso. Parte_1
Sussistono i presupposti per la pubblicazione dell'ordinanza sui siti internet di e di Parte_1
, vista l'intenzionalità dell'azione da parte del Parte_3
(cfr. verbale di sommarie informazioni di cui al doc. 5 del ricorso introduttivo: “Mò vedrai _2 chegli combino a questi… Mò le costruisco io le trasmissioni e gli levo i clienti!”), alla quale ha partecipato il . Tale forma di pubblicità si ritiene sufficiente, senza che vi sia necessità di Pt_2
autorizzare la ricorrente ad ulteriori divulgazioni e trasmissioni del presente provvedimento.
Sussistono altresì i requisiti di cui all'art. 614 bis c.p.c., vista la richiesta di parte ricorrente in tal senso (punto 7 delle conclusioni del ricorso introduttivo), e non essendo la predetta misura iniqua, atteso che l'esecuzione del provvedimento non determina problemi di attuazione indipendenti dalla volontà degli obbligati.
Sotto il profilo del quantum, si ritiene equo condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dalla notifica del medesimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata, e con l'applicazione dei valori minimi per la fase decisionale, svoltasi senza attività di udienza.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.713,00
Pagina 7 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.027,00
Fase decisionale, valore minimo: € 744,00
Compenso tabellare € 3.484,00
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso, e per l'effetto;
INIBISCE a parte resistente l'impiego diretto e/o indiretto del know how aziendale illecitamente acquisito da nonché le ulteriori attività di sviamento della clientela descritte nel ricorso;
Parte_1
ORDINA la pubblicazione del presente provvedimento, per cinque giorni consecutivi, a cura di entrambe le parti, sui siti internet di e di;
Parte_1 Parte_3
AN parte resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, con decorrenza dalla notifica del medesimo;
AN parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 3.484,00 per compensi, oltre esborsi documentati, IVA, c.p.a., e spese generali al
15%.
Tempio Pausania, 11 aprile 2025
Il Giudice
Pagina 8 Pagina 9
Dott.ssa Micol Menconi
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa Micol Menconi,
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1709/2024, promosso da:
(C.F./P.IVA: ), corrente in Cisterna di Latina (LT), Via Nettuno nr. 117, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Farris (C.F.: C.F._1
), del Foro di Cagliari, con studio in Cagliari, Via Livorno nr. 1/B, C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Email_1
ricorrente
contro nato a [...] il [...], residente in [...] _2
(C.F.: ), e nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_2
residente in [...] (C.F.: ), titolare dell'impresa CodiceFiscale_4
individuale (P. IVA , rappresentati Parte_3 P.IVA_2
e difesi dall'Avv. Emilio Tora, del Foro di Latina (C.F.: ), elettivamente C.F._5
domiciliati presso lo studio del difensore, in Doganella di Ninfa (LT), Via La Gialla nr. 3/a;
Pagina 1 resistente/i
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, ex art. 2598, n.3 c.c., il carattere illecito e, comunque, concorrenzialmente sleale della condotta, ascrivibile in solido, assunta dal Sig. _2
e da meglio decritti in narrativa, ed al contempo lesivi dei diritti meritevoli di
[...] Parte_3
tutela di 2) Accertare e dichiarare il pregiudizio imminente ed irreparabile dei diritti Parte_1
della ricorrente ed, in ogni caso, la grave compromissione degli stessi per il tempo necessario per
l'espletamento del contradditorio;
3) inibire ai convenuti, in solido, l'impiego diretto e/o indiretto del know how aziendale di illecitamente acquisito;
4) inibire ai convenuti, in solido, la Parte_1
ulteriore realizzazione delle attività confusorie e di sviamento meglio descritte in narrativa: 5) disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento urgente sul sito web della ricorrente e su quello di 6) autorizzare la ricorrente all'invio di copia dell'emanando provvedimento Parte_3
a tutte le persone giuridiche con cui ha già perfezionati contratti di compravendita;
7) disporre, in ogni caso, a carico dei convenuti, in solido, il pagamento di una somma congrua, meglio vista, per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti inibitori invocati, con valutazione equitativa e commerciale, anche ex artt. 1226 e 2056 c.c.; 8) in ogni caso, emettere ogni provvedimento ulteriore e/o alternativo, anche di accertamento mero, ma comunque idoneo alla provvisoria urgente tutela dei diritti tutti della ricorrente meglio specificati in narrativa e per le motivazioni ivi meglio descritte;
9) con vittoria di spese ed onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava la sussistenza del fumus boni iuris, per avere ed posto in essere atti di concorrenza sleale nei confronti di _2 Parte_3 [...]
sussumibili nella fattispecie contemplata dall'art. 2598, nr. 3 c.c., avendo, in particolare, Pt_1 [...] potuto attingere all'intero know how aziendale della società ricorrente, tramite il back up Pt_3
effettuato dal nel novembre 2023, che consentiva l'acquisizione illecita di informazioni _2
riservate; informazioni che, seppure normalmente accessibili ai dipendenti, non erano destinate ad essere divulgate all'esterno dell'azienda.
Con riferimento al periculum, parte ricorrente rilevava gli effetti dannosi che, di norma, conseguivano alle condotte sopra evidenziate, con particolare riferimento all'ingiusta perdita di una quota di mercato, tali da determinare pregiudizi difficilmente riparabili per equivalente al termine del giudizio di merito.
Pagina 2 Si costituivano nel presente procedimento ed , quest'ultimo _2 Parte_2 anche in qualità di titolare della ditta individuale chiedendo l'accoglimento Parte_3 delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: - in via preliminare accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, l'incompetenza del Tribunale di Tempio Pausania a conoscere le domande proposte dalla società “ nei confronti dei Sigg.ri e Parte_1 _2 [...]
, n. q. di titolare dell'impresa individuale in favore del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, per risultare quest'ultimo competente ex art. 3, comma 1, D. Lgs. 168/2003 e 134 D. Lgs. 30/2005; - sempre in via preliminare accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, la carenza di legittimazione passiva del resistente Sig. n. q. di titolare Parte_2 dell'impresa individuale Nautica A.C. MOTORS in relazione a tutte le domande avanzate in ricorso dalla Società “ - nel merito respingersi, per i motivi meglio indicati nel corpo del Parte_1 presente atto, tutte le domande formulate dalla società “ nei confronti degli odierni Parte_1
resistenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, indeterminate e non minimamente provate;
- il tutto con vittoria di spese e compensi”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata per la trattazione del procedimento, le parti formulavano le rispettive richieste in ordine alla prosecuzione/definizione del giudizio.
*****
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale, formulata dalla difesa delle parti resistenti.
Orbene, quando ci si trova nell'ambito della concorrenza sleale c.d. “pura” (o non interferente), la competenza è del Giudice Ordinario (vedi in questo senso: Tribunale di Ascoli Piceno, Sent.
n°2720, 21 Gennaio, 2019; Tribunale di Pordenone, Sent. n°2433, 8 Agosto 2019; Tribunale di
Catania, Sent. n°9145, 24, Giugno, 2020; Tribunale di Roma, Sent. n° 51209, 24 Settembre 2020).
La predetta ipotesi si verifica, in concreto, quando vi è una lite su fattispecie che “non interferiscono”, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, e che non presentano ragioni di connessione, anche impropria, con fattispecie inerenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale.
La concorrenza sleale “interferente” è, invece, di competenza delle Sezioni Specializzate, e si verifica quando la concorrenza viene attuata con comportamenti che interferiscono con un diritto di
Pagina 3 esclusiva in materia di proprietà industriale (marchio, brevetto), o di diritto d'autore (Cass. Sez.
III,n° 21726, 23 settembre 2013, Cass. Sez. I, Ord. n°14251 giugno 2010).
Nelle proprie difese, parte ricorrente ha dato atto delle modalità attraverso le quali si sono concretizzate le condotte di concorrenza sleale da parte delle parti resistenti, riconducibili, in sintesi, ad un'appropriazione illecita di informazioni aziendali che, sebbene non coperte da segreto ai sensi dell'art. 98 del Codice di Proprietà Industriale, e normalmente accessibili ai dipendenti dell'azienda, non dovevano essere divulgate all'esterno, e ad uno sviamento della clientela perpetrato mediante l'utilizzo di notizie sui rapporti di Parte_1
Trattasi, pertanto, quella posta all'attenzione dello scrivente, di una fattispecie tipica di concorrenza sleale c.d. “pura”, considerato che la parte ricorrente lamenta una condotta professionalmente scorretta, ed idonea a danneggiare la propria azienda, basata sull'appropriazione di informazioni tecniche o commerciali non sussumibili sotto la categoria del segreto tutelato ai sensi dell'art. 98
c.p.i., fattispecie che esula, dunque, dalla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di
Impresa.
Sempre in via preliminare, si ritiene sussistente la legittimazione passiva di entrambi i resistenti ed , titolare dell'impresa individuale _2 Parte_2 Parte_3
È noto che un atto di concorrenza sleale possa essere realizzato anche da un soggetto terzo, che non rivesta la qualifica di imprenditore, qualora egli “si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo” (Cfr. Cass. Civ. Sez. I^, n. 13071/2003, cit.).
In tal caso, non è necessario che si raggiunga la prova di un pactum sceleris tra l'agente e l'imprenditore che si desume essersi avvantaggiato della condotta illecita del terzo, essendo sufficiente “il dato oggettivo consistente nella esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto ed imprenditore avvantaggiato” (Cfr. Cass. Civ. Sez. I^, n. 13071/2003, cit.).
Peraltro, la giurisprudenza ammette anche l'ipotesi in cui “gli illeciti anticoncorrenziali siano compiuti da un terzo c.d. «interposto», il quale agisca per conto, o comunque in collegamento con un imprenditore che ne trae vantaggio, concorrente di quello danneggiato, concludendone che entrambi rispondono in via solidale a titolo di concorrenza sleale” (Cfr. Cass. Civ. Sez. I^, 23 dicembre 2015, n. 25921).
Nella specie, parte ricorrente ha correttamente rilevato la relazione di interessi tra il ed il _2
, specificando che la predetta è sorta in un periodo antecedente al mese di settembre 2023, Pt_2
quando il primo ancora svolgeva attività lavorativa in favore di dapprima tra Parte_1 _2
Pagina 4 e l'impresa individuale di (che prestava _2 Parte_3 Parte_2
assistenza tecnica a e si recava presso i clienti per installare i sistemi di propulsione), poi Parte_1
con la e, da ultimo, con la costituzione di Controparte_3 Controparte_4
[...]
Non si ritiene necessario, in questa sede cautelare, doversi estendere il contraddittorio nei confronti di tutte le società coinvolte nella confusione dei rapporti tra il ed il . Di fatto, _2 Pt_2
dalla documentazione in atti, appare che le medesime, da un lato, sono riconducibili all'unico
(vedi visura di di e di Parte_2 Parte_3 Parte_2 [...]
, o ai soli e (vedi visura della Controparte_3 Parte_2 _2 [...]
; dall'altro lato, presentano sostanzialmente il medesimo oggetto sociale, Controparte_4
per cui si ritiene che l'interesse dedotto in giudizio dal ricorrente possa essere adeguatamente soddisfatto senza il coinvolgimento di soggetti terzi.
Ad ogni modo, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi svolta da parte ricorrente con le note scritte da ultimo depositate risulta tardiva, in quanto non correlata alle difese svolte dalla parte resistente, ed inerente a fatti dei quali parte ricorrente aveva conoscenza già al momento dell'introduzione della domanda.
Nel merito, il ricorso è fondato, e merita, pertanto, accoglimento.
Con riferimento al fumus boni iuris, valga quanto segue.
Non è oggetto di contestazione che il ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della _2
società ricorrente, per la quale ha svolto la mansione di disegnatore CAD, con il compito di digitalizzare le progettazioni dei sistemi di propulsione da custodire all'interno dell'hard disk aziendale, rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie del medesimo il 12 gennaio 2024.
Non è contestato che la ha prestato in passato Parte_3
assistenza tecnica a recandosi presso i clienti per installare i sistemi di propulsione. Parte_1
Non è stato contestato dalla parte resistente che, nel mese di settembre 2023, Controparte_1
ha appreso dal tecnico di produzione di che gli aveva Parte_1 Testimone_1 _2
confidato l'intenzione di rassegnare a breve le dimissioni, per intraprendere una propria attività di produzione e commercializzazione di sistemi di propulsione, esprimendosi come segue: “Mò vedrai che gli combino a questi… Mò le costruisco io le trasmissioni e gli levo i clienti!”. Tale circostanza risulta anche dal verbale di sommarie informazioni reso dal stesso, prodotto in atti dalla Tes_1
ricorrente, e non contestato dalla resistente.
Pagina 5 Ancora, non è oggetto di specifica e circostanziata contestazione il fatto che ha _2
eseguito, in data 29 novembre 2023, un back up dal PC aziendale ad una memoria esterna collegata, circostanza che risulta confermata nel verbale di sommarie informazioni di cui al doc. 6 allegato al ricorso, reso da , non contestato dalla parte resistente. Parte_4
Parte resistente neppure ha contestato di avere proposto a del cantiere Rizzardi Parte_5
Yachts, una fornitura di trasmissioni riproducenti quelle progettate e realizzate dalla ad Parte_1
un prezzo notevolmente inferiore, né di essersi presentati il come ex assistente, ed il Pt_2 come ex dipendente di in occasione degli incontri dell'11 dicembre 2023 e del _2 Parte_1
12 gennaio 2024 con (investigatore privato incaricato dalla ricorrente), Controparte_5
proponendo al predetto trasmissioni riproducenti quelle progettate, realizzate e commercializzate dall'odierna ricorrente, circostanze che si evincono anche dai file audio prodotti in atti, e dalle relative trascrizioni.
Né parte resistente ha espressamente contestato che, nel mese di settembre 2024, ha _2
contattato anche nella persona di prestigioso e storico cliente di CP_6 Controparte_7
illustrandogli un prodotto analogo a quello di avverso un corrispettivo Parte_1 Parte_1
notevolmente inferiore (vedi anche verbale di sommarie informazioni di cui al doc. 12 allegato al ricorso introduttivo).
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, specifiche, circostanziate e documentate, e vista l'assenza di una specifica e circostanziata contestazione da parte dei resistenti, che non hanno allegato alcun elemento tale da poter ritenere quanto meno verosimile una diversa ricostruzione dei fatti, si ritiene sussistente il fumus boni iuris della presente azione, requisito che non richiede la prova certa di un diritto, ma l'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela.
Dunque, si ritiene che le condotte dei resistenti integrino gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2598 nr. 3, c.c., essendosi gli stessi avvalsi, nella propria attività, di mezzi illeciti, quindi contrari ai principi della correttezza professionale.
Sussiste altresì il requisito del periculum, evidente, in quanto l'illecita attività perpetrata dagli odierni resistenti può determinare, per la ricorrente, la perdita di parte della clientela, tanto più verosimile se si considerano le modalità con le quali il ed il hanno agito, _2 Pt_2 esercitando la medesima attività svolta dalla ricorrente, mediante l'utilizzo del patrimonio conoscitivo acquisito (illecitamente) presso la stessa, contattando alcuni tra i clienti più prestigiosi della ricorrente, ai quali hanno già presentato dei preventivi. Ciò rende non solo imminente, ma anche irreparabile il pregiudizio subito, non essendo risarcibile per equivalente, attraverso la sua
Pagina 6 monetizzazione, il danno che subirebbe la società ricorrente se l'attività proseguisse, rischiando di perdere definitivamente i propri clienti.
Occorre, dunque, inibire ad entrambi i resistenti l'impiego diretto e/o indiretto del know how aziendale di nonché le ulteriori attività di sviamento della clientela descritte nel ricorso. Parte_1
Sussistono i presupposti per la pubblicazione dell'ordinanza sui siti internet di e di Parte_1
, vista l'intenzionalità dell'azione da parte del Parte_3
(cfr. verbale di sommarie informazioni di cui al doc. 5 del ricorso introduttivo: “Mò vedrai _2 chegli combino a questi… Mò le costruisco io le trasmissioni e gli levo i clienti!”), alla quale ha partecipato il . Tale forma di pubblicità si ritiene sufficiente, senza che vi sia necessità di Pt_2
autorizzare la ricorrente ad ulteriori divulgazioni e trasmissioni del presente provvedimento.
Sussistono altresì i requisiti di cui all'art. 614 bis c.p.c., vista la richiesta di parte ricorrente in tal senso (punto 7 delle conclusioni del ricorso introduttivo), e non essendo la predetta misura iniqua, atteso che l'esecuzione del provvedimento non determina problemi di attuazione indipendenti dalla volontà degli obbligati.
Sotto il profilo del quantum, si ritiene equo condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dalla notifica del medesimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata, e con l'applicazione dei valori minimi per la fase decisionale, svoltasi senza attività di udienza.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.713,00
Pagina 7 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.027,00
Fase decisionale, valore minimo: € 744,00
Compenso tabellare € 3.484,00
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso, e per l'effetto;
INIBISCE a parte resistente l'impiego diretto e/o indiretto del know how aziendale illecitamente acquisito da nonché le ulteriori attività di sviamento della clientela descritte nel ricorso;
Parte_1
ORDINA la pubblicazione del presente provvedimento, per cinque giorni consecutivi, a cura di entrambe le parti, sui siti internet di e di;
Parte_1 Parte_3
AN parte resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, con decorrenza dalla notifica del medesimo;
AN parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 3.484,00 per compensi, oltre esborsi documentati, IVA, c.p.a., e spese generali al
15%.
Tempio Pausania, 11 aprile 2025
Il Giudice
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Dott.ssa Micol Menconi