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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/11/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 11/11/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice VI NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1102/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata in Algeria il [...], in [...] legale rappresentante p.t., C.F. Parte_1
(Avv. TORTORICI ANNA MARIA) C.F._1
Parte attrice
E
Controparte_1
Parte convenuta contumace
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 11.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio il Parte_1
e dopo aver premettendo che, con ordinanza resa da questo Tribunale in Controparte_1 data 08.04.2025, era stato integralmente accolto il ricorso cautelare ex art.700 c.p.c. proposto da e riservata la decisione sulle spese del giudizio cautelare alla fase di merito, Parte_1 chiedeva di confermare le statuizioni assunte con la predetta ordinanza del 08.04.2025 e di liquidare le spese di lite sostenute nella precedente fase-
Nessuno si costituiva per il convenuto sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
2 Così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda è infondata.
Parte ricorrente ha chiesto, in primo luogo, la conferma dell'ordinanza cautelare del
8.4.2025.
Dalla predetta ordinanza risulta che , genitore esercente la responsabilità Parte_1 sul minore nato a [...] il [...], si duoleva della condotta Persona_1 discriminatoria perpetrata dal Comune di che aveva attivato l'assistente della CP_1 comunicazione per 6 ore settimanali in luogo delle 12 ore settimanali fissate dal Piano Educativo
Individualizzato (PEI) predisposto per il corrente anno scolastico 2024/2025.
Tuttavia, nessuna documentazione è stata offerta da parte ricorrente a sostegno della propria tesi, come ad esempio il Pei, la documentazione sanitaria o i certificati di invalidità rilasciati dalla Commissione medica, con la conseguenza che, in questa sede, nessuna valutazione può operarsi in ordine alla fondatezza della domanda.
Il ricorso va inoltre respinto nella parte in cui è stata chiesta la condanna del a CP_1 pagare le spese del giudizio cautelare.
A norma dell'art 669 octies c.p.c., il Giudice, quando emette un provvedimento ex art
700 c.p.c., deve provvedere sulle spese.
Poiché risulta dagli atti che il procedimento ex art 700 c.p.c. non si è svolto nell'ambito di un giudizio di merito già iniziato (ciò che avrebbe giustificato la regolamentazione delle spese all'esito del procedimento) ma ante causam, il Giudice di quel procedimento avrebbe dovuto provvedere sulle spese.
In assenza di tale statuizione, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite.
Le spese di lite di questo giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite
3 Agrigento, 11.11.2025
4
Il Giudice
VI NN
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 11/11/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice VI NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1102/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata in Algeria il [...], in [...] legale rappresentante p.t., C.F. Parte_1
(Avv. TORTORICI ANNA MARIA) C.F._1
Parte attrice
E
Controparte_1
Parte convenuta contumace
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 11.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio il Parte_1
e dopo aver premettendo che, con ordinanza resa da questo Tribunale in Controparte_1 data 08.04.2025, era stato integralmente accolto il ricorso cautelare ex art.700 c.p.c. proposto da e riservata la decisione sulle spese del giudizio cautelare alla fase di merito, Parte_1 chiedeva di confermare le statuizioni assunte con la predetta ordinanza del 08.04.2025 e di liquidare le spese di lite sostenute nella precedente fase-
Nessuno si costituiva per il convenuto sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
2 Così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda è infondata.
Parte ricorrente ha chiesto, in primo luogo, la conferma dell'ordinanza cautelare del
8.4.2025.
Dalla predetta ordinanza risulta che , genitore esercente la responsabilità Parte_1 sul minore nato a [...] il [...], si duoleva della condotta Persona_1 discriminatoria perpetrata dal Comune di che aveva attivato l'assistente della CP_1 comunicazione per 6 ore settimanali in luogo delle 12 ore settimanali fissate dal Piano Educativo
Individualizzato (PEI) predisposto per il corrente anno scolastico 2024/2025.
Tuttavia, nessuna documentazione è stata offerta da parte ricorrente a sostegno della propria tesi, come ad esempio il Pei, la documentazione sanitaria o i certificati di invalidità rilasciati dalla Commissione medica, con la conseguenza che, in questa sede, nessuna valutazione può operarsi in ordine alla fondatezza della domanda.
Il ricorso va inoltre respinto nella parte in cui è stata chiesta la condanna del a CP_1 pagare le spese del giudizio cautelare.
A norma dell'art 669 octies c.p.c., il Giudice, quando emette un provvedimento ex art
700 c.p.c., deve provvedere sulle spese.
Poiché risulta dagli atti che il procedimento ex art 700 c.p.c. non si è svolto nell'ambito di un giudizio di merito già iniziato (ciò che avrebbe giustificato la regolamentazione delle spese all'esito del procedimento) ma ante causam, il Giudice di quel procedimento avrebbe dovuto provvedere sulle spese.
In assenza di tale statuizione, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite.
Le spese di lite di questo giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite
3 Agrigento, 11.11.2025
4
Il Giudice
VI NN