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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 156/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 13 maggio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa R.G. 156 / 2023
promossa da (avv. BEVILACQUA ALFONSO) contro Parte_1 [...]
avente ad oggetto: Altre controversie in Controparte_1
materia di previdenza obbligatoria ., osserva quanto segue:
CP_ Con ricorso depositato il 28.1.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva l' per sentirlo condannare al pagamento di quanto di spettanza essendo risultato in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento giusta decreto di omologa emesso in esito a procedimento per ATP.
CP_ L' pur citato non si costituiva in giudizio.
Con note del 15.04.2024 il ricorrente deduceva quanto segue:
CP_
Si atto che in data 6.3.2023, L' ha liquidato gli arretrati del trattamento pensionistico, con
decorrenza 1 Agosto 2019, decorsi abbondantemente i 120 giorni dalla notificazione del Decreto di
Omologa e del Modello AP 70 ( 16.9.2022 e 21.9.2022) compilato in ogni sua parte.
CP_ Inoltre, l' non ha liquidato né corrisposto alla beneficiaria gli interessi legali maturati sugli
arretrati, decorsi i 120 dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento,
come per legge. Il ricorrente chiedeva condannarsi l'Istituto al pagamento degli interessi legali e delle spese di lite.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa come da sentenza, ritualmente letta.
MOTIVI
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
CP_ L' infatti ha provveduto al pagamento di quanto richiesto dal ricorrente a titolo di liquidazione della prestazione in oggetto. Residua, invece, contrasto tra le parti in ordine alla liquidazione degli interessi legali e alla regolazione delle spese di lite.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata laddove non vi sia più
alcun dissenso tra le parti, non solo sulla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ma sull'intera lite (in tal senso tra le altre Cass. 11.4.95 n. 4151), ad eccezione della questione sull'incidenza dell'onere delle spese, ove vi sia domanda in tal senso.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non è infatti preclusa da contrasti in ordine all'incidenza delle spese processuali dovendo in tal caso il giudice del merito solo decidere secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Il giudice deve, pertanto, per il solo regolamento delle spese, conoscere anche il merito della domanda originaria, ricostruendo in via ipotetica la decisione che sarebbe stata emessa sull'oggetto della contesa, se la materia di questa non fosse venuta meno.
*****
Ai sensi del comma V dell'art 445 bis c.p.c. “ Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato
agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Vero è che la norma concede all'ente uno spatium deliberandi al fine di esaminare la sussistenza degli altri requisiti cui la legge subordina il diritto alla prestazione, ma è altrettanto incontrovertibile,
alla luce del dato testuale, che il termine decorre dalla notifica del decreto e non come talora sostenuto dall' in analoghi giuidizi dal momento in cui l'ente viene messo in condizione di verificare CP_1
l'effettiva sussistenza dei requisiti extrasanitari.
Ne discende che essendo l' incorsa in ritardo nella liquidazione delle somme spettanti, deve CP_1
ritenersi soccombente virtuale e sono dovuti altresì gli interessi legali sulle somme liquidate.
Quanto alle spese, tenuto conto del comportamento processuale dell' (pur non costituitosi) CP_1
sussistono giusti motivi per disporne la compensazione in ragione di 1/2. Quelle residue invece vanno
CP_ poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla liquidazione dei ratei della prestazione per cui è causa e condanna l' alla corresponsione degli interessi legali maturati sui predetti ratei. CP_1
CP_
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 900,00 da distrarsi in favore dell'avv. A. Bevilacqua oltre a spese generali IVA e Cpa;
Enna, 13.05.2025.
IL G.L.