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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/08/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Maria Di Paolo Consigliere Ausiliario nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1522/2025 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr. Mariani ) promossa con ricorso
DA con il patrocinio dell'avv. CHIMIENTI Parte_1 CodiceFiscale_1
MASSIMO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2 in Milano via Padova n. 38/A
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
INCANTALUPO GIORGIO GREGORIO ADRIANO , presso il cui C.F._3 studio è elettivamente domiciliata in Milano via Arnaldo Vassallo n. 1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 5.5.2025
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 17 giugno 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1522 /2025, il Tribunale di Milano, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ha così deciso: “ 1) Parte_1 Controparte_2
dichiara inammissibili le prime due domande di;
rigetta il ricorso per Parte_1 il resto;
2 ) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Parte_1 spese processuali a vantaggio di . liquidate in complessivi euro Controparte_2
6500,00 , oltre gli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge , spese forfettarie e c.u. ove versato;
3 ) condanna a versare a Parte_1 CP_2 il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. liquidato in euro 3250,00 ; 4 )
[...]
condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende di Parte_1 euro 500,00 “.
aveva chiesto al Tribunale : Parte_1
1 ) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per i motivi esposti in narrativa;
Cost. e 2099 c.c. , liquidando la somma dovuta al ricorrente , se del caso , con valutazione equitativa . Oltre rivalutazione , ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione del singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
3 ) ulteriormente , condannare parte resistente , ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal danno morale , danno esistenziale , danno all'immagine ed alla reputazione , nonché quella da perdita di chance e qualsiasi altro danno ravvisabile nella fattispecie , da quantificarsi secondo equità , nella misura ritenuta equa e giusta;
4 ) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario e distattatario “.
La vicenda in esame e lo svolgimento del procedimento di primo grado sono così riassunti nella sentenza di primo grado :
“ Con ricorso depositato in via telematica in data 4 dicembre 2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni nei confronti di . Controparte_2
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta l'8 marzo 1982 e di essere stato attivo e rispettato sindacalista della CP_3
in data 2 dicembre 2009 era stato raggiunto da una ordinanza del Parte_1
GIP di ST Arsizio, che disponeva nei suoi confronti gli arresti domiciliari
(nell'ambito dell'inchiesta denominata “binario rovente”), per una serie di reati. aveva quindi aperto un'indagine interna, ed in data 7 giugno Controparte_2
2010 aveva comunicato al lavoratore il licenziamento, fondato su diverse contestazioni:
a) coinvolgimento nella falsificazione dell'attestato di;
CP_4
b) comportamento di in occasione di altre selezioni;
Parte_1
c) uso privato di autovettura;
d) appropriazioni di gasolio;
e) falsa attestazione di presenza. Il fatto aveva avuto una grossa eco mediatica (stampa e televisione), a danno della reputazione del ricorrente, che si era vista distrutta la propria credibilità, il proprio onore e la propria immagine, sia nella vita di relazione, che in quella lavorativa. Il processo penale dinanzi al Tribunale di ST Arsizio, aveva conosciuto una prima sentenza (n. 998 del 1° ottobre 2019, depositata il 26 novembre 2019: doc. 2 fasc. ric.), nella quale era stato riconosciuto colpevole, limitatamente al Parte_1
reato di concussione con la condanna a due anni e nove mesi di reclusione.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 16 marzo 2023, depositata in cancelleria il 24 maggio 2023 (doc. 3 fasc. ric.), aveva invece assolto il ricorrente da tutti i reati contestati, perché il fatto non sussiste.
Con pec del 23 maggio 2024, , volendo chiedere il risarcimento di Parte_1 tutti i danni derivatigli dall'ingiusto licenziamento, aveva invitato CP_2
ad intraprendere la procedura di negoziazione assistita (doc. 4, 4-bis, 4-ter
[...] fasc. ric.).
aveva accettato, ma aveva dovuto darsi atto dell'impossibilità Controparte_2 di raggiungere un'intesa (doc. 7 fasc. ric.).
Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte, rilevando il valore probatorio della sentenza penale di proscioglimento nel processo civile e sottolineando l'ingiustizia del licenziamento ex art. 18 L. 300/1970 e reclamando il risarcimento del danno ulteriore, ex art. 2059 c.c.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
La convenuta ricostruiva l'intera vicenda istruttoria riguardante il ricorrente, gestita dall'apposita Commissione d'inchiesta.
Rilevava la società che con il primo ricorso ex art. 414 c.p.c. del 9 marzo 2011,
aveva impugnato avanti il Tribunale di Milano, il licenziamento Parte_1 disciplinare del 4 giugno 2010 per motivi formali, richiamando violazioni dell'art. 7, legge 300/70.
La sentenza n. 5087 del 26-28 ottobre 2011 (doc. 1 fasc. conv.), aveva accertato che nessuna censura poteva essere mossa a Il ricorrente peraltro Controparte_2 non aveva mosso alcuna contestazione nel merito, discutendo il provvedimento espulsivo unicamente sotto il profilo formale. Il ricorso era stato rigettato e era stato condannato al pagamento delle spese legali. La sentenza Parte_1 non era stata appellata, passando in giudicato.
Un secondo ricorso ex art. 414 c.p.c. del 31 maggio 2013 (doc. 2 fasc. conv.), aveva proposto una serie di contestazioni nel merito della vicenda che aveva determinato il licenziamento.
Sosteneva che, pur in presenza di una domanda identica Parte_1
(concernente la legittimità del licenziamento), la causa potesse essere esaminata, cambiando la causa petendi.
Tale secondo procedimento si era concluso con la sentenza il 2 ottobre 2013, n. 3354
(doc. 4 fasc. conv.), che aveva rilevato la violazione del principio del ne bis in idem.
era stato condannato al pagamento delle spese legali. L'appello su Parte_1 questa seconda sentenza si era concluso con la sentenza n. 350 del 13 maggio 2016
(doc. 7 fasc. conv.), con un rigetto dell'impugnazione e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali. Tale sentenza era passata in giudicato, in assenza di ulteriore ricorso in Cassazione.
Pertanto, rilevava il presente procedimento rappresentava un Controparte_2 quarto riesame della legittimità del licenziamento, comminato al ricorrente ad oltre
15 anni di distanza, dopo che tre sentenze, tutte conformi, l'avevano ritenuto legittimo. Eccepiva:
a) la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione del petitum e della causa petendi;
b) inammissibilità della domanda per la violazione del precetto del ne bis in idem;
c) l'inammissibilità di qualsivoglia domanda e/o eccezione volta all'accertamento dell'inutilizzabilità, ai fini del presente giudizio, tanto della documentazione posta
a fondamento delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente, quanto di quella relativa al procedimento disciplinare in sé;
d) la correttezza dell'operato di Controparte_2
e) la responsabilità processuale aggravata di . . Parte_1
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili, per violazione del principio del ne bis in idem , le domande di volte ad accertare l'illegittimità del Parte_1
licenziamento e a condannare ai sensi e per gli effetti di cui al Controparte_2 quarto comma dell'art. 18 della Legge 300 del 1970, al pagamento dell'indennità indicata nella domanda.
Richiamando i principi affermati dalla Corte di Appello di Milano nella sopra citata sentenza n. 350 del 13 maggio 2016 che aveva ritenuto la violazione del principio del ne bis in idem , il Tribunale ha, fra l'altro, affermato : “ In questo giudizio, all'evidenza, ripropone gli stessi elementi costitutivi dell'azione nei Parte_1
confronti della sua ex datrice (petitum e anche causa petend ) già oggetto non solo del primo ma anche del secondo giudizio, nonché della successiva impugnazione in appello, di cui si è dato conto;
Il ricorrente tace, nel suo ricorso, di quanto già intervenuto fra le parti con le pronunce del Tribunale di Milano del 2011 e del 2013 così come della Corte d'Appello del 2016 ; pretende di fondare Parte_1 una nuova impugnazione del suo licenziamento disciplinare del 4 giugno 2010 sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 16 marzo 2023, depositata in
Cancelleria il 24 maggio 2023 (doc. 3 fasc. ric.), che lo aveva assolto da tutti i reati contestati, perché il fatto non sussiste” .
Evidenziati l'autonomia dei giudizi civile e penale nonché il diverso ambito della decisione del giudice del lavoro e del giudice penale , il Tribunale ha affermato che
, anche dopo l'assoluzione in sede penale , non è “ certamente preclusa, per effetto dell'assoluzione, la cognizione della domanda da parte del giudice civile in rapporto al parallelo procedimento disciplinare, né per converso, deve ritenersi automaticamente inficiato il già concluso procedimento ex art. 7 S.L “ ; che nella fattispecie “ una indagine ed un'analisi dei fatti in concreto qui hanno potuto svolgersi in modo completo ben prima del giudicato penale e sono state vagliate due volte in due successivi procedimenti civili “ ; che la causa petendi è “ quindi identica a quella dei precedenti giudizi, modificandosi solo l'assetto documentale per un fatto comunque irrilevante sia per l'effetto del giudicato sia per l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale “
Il Tribunale ha rigettato le domande inerenti il danno non patrimoniale osservando
: “ , si limita a evocare la norma riguardante il danno non Parte_1
patrimoniale (art. 2059 c.c.), a rilevarne le specie (biologico, morale, esistenziale, pag. 9 del ricorso), ed a riferire che di tali danni possa essere data prova per presunzioni, senza che da tali affermazioni teoriche venga poi tratta alcuna conseguenza concreta. indica al più un articolo del Corriere della Parte_1 sera, che non si vede come possa fondare la responsabilità di Controparte_2
“.
Ha infine accolto la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società osservando “
Con riferimento alla domanda relativa al licenziamento, ha Parte_1 certamente promosso il ricorso con colpa grave, visti i due precedenti procedimenti
…”. .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna Controparte_2
dell'appellante per responsabilità ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
°°°°°°
L'appello proposto da è infondato anche in forza di ulteriori Parte_1 argomentazioni rispetto a quelle già esposte dal Tribunale.
Con un primo articolato motivo , l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha rilevato l'identità della causa petendi del ricorso introduttivo del presente giudizio rispetto a quella delle domande svolte nei precedenti giudizi tra le parti.
Richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem . evidenziando che la violazione del principio richiede la coincidenza nei due giudizi del petitum e della causa petendi ,
l'appellante rileva che “ la domanda proposta in prime cure si fondava su un fatto nuovo , una sentenza di assoluzione , posteriore alle sentenza richiamate da parte appellata , ed ignorata dal dal giudicante ….ed avente valore ed effetto di giudicato fra le parti nel processo civile “.
L'appellante rileva che “ la Corte di Appello , in sede penale , con sentenza del
16.3.2023 , depositata in cancelleria il 24.5.2023 ( doc. 3 fascicolo di primo grado ) assolveva da tutti i reati contestati il sig. . perché il fatto non sussiste “ Parte_1 Richiamando quindi il tenore dell'art. 654 c.p.p , l'appellante assume che “ essendosi parte appellata costituita parte civile nel procedimento penale , la sentenza ha efficacia di giudicato nell'intrapreso giudizio civile “.
L'appellante , a sostegno del suo assunto , richiama espressamente e quasi integralmente ( pagina 16 e 17 dell'atto di appello ) anche in appello quanto statuito dalla Corte di Cassazione in una fattispecie “ analoga “ ( nel ricorso di primo grado definita “ identica “ ) con la ordinanza 26042/2023 ; osserva con tale decisione la Corte ha affermato che “ anche ove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extrapenale , essa costituisce in ogni caso fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio , sia pure non vincolanti , su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge “ .
L'appellante osserva che la Corte di Cassazione nella stessa decisione ha affermato che “ la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto , anche in esito a giudizio abbreviato ( e dunque non dibattimentale , come richiesto dagli articoli 652
e 654 c.p.p. ) è qualificabile come prova atipica dell'insussistenza dell'addebito disciplinare rientrante nel perimetro della parallela imputazione penale “ ; che la sentenza penale di assoluzione sia idonea a fondare l'accertamento del giudice del lavoro in ordine alla insussistenza dell'addebito disciplinare a base del licenziamento ed il conseguente annullamento dello stesso “.
Secondo l'appellante , in conseguenza , il Tribunale , accertata la illegittimità del licenziamento , avrebbe dovuto riconoscere la tutela di cui all'art. 18, co. 4, St. Lav.
A tal fine, l'appellante evidenzia di aver prodotto in prima grado l'estratto conto contributivo del ricorrente (doc. 8 ), nonché, prospetto esplicativo dal 2010 al mese di dicembre del 2024, attestante la perdita economica da esso subita (doc. 9 fascicolo di prime grado).
Dal calcolo effettuato risulta che , se avesse continuato a lavorare, Parte_1 avrebbe percepito emolumenti complessivi per Euro 546.890,09; dall'attività lavorativa effettuata negli anni dal 2010 alla proposizione della domanda, egli o ha, invece, percepito solo Euro 251.410,55.
Ne deriverebbe che, per differenza, il danno patrimoniale patito, ad oggi, ammonta ad Euro 295.479,54, lordi. Tali censure , ad avviso del collegio , non colgono nel segno .
Va evidenziato che nella fattispecie la destituzione di è stata disposta Parte_1
all'esito dell'iter procedimentale previsto , per gli autoferrotramvieri , dagli artt. . 53
e ss. R.D. 148/1931 All. A ed in particolare all'esito della autonoma inchiesta , pur nell'acquisizione degli atti di indagine penale , prevista da quelle disposizioni.
Nella fattispecie non è stata disposta la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale .
L'atto espulsivo del giugno 2010 è stato oggetto , prima della sentenza penale irrevocabile di assoluzione del Marzo 2023 , di ben due giudizi civili, come si è specificato in precedenza, aventi per oggetto l'impugnazione del licenziamento per vizi formali il primo e per vizi di merito il secondo , definiti entrambi , con sentenza in giudicato , in senso sfavorevole a ( il secondo giudizio per la ritenuta Parte_1 violazione del principio del ne bis in idem ). .
In tale contesto , nel ricorso introduttivo del giudizio , omettendo e Parte_1
tacendo ogni riferimento ai precedenti giudizi, ha chiesto al giudice di accertare la illegittimità dello stesso licenziamento del giugno 2010. .
In particolare , dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, risulta che ha richiamato gli effetti di giudicato della sentenza di assoluzione Parte_1 irrevocabile intervenuta in sede penale ex artt. 652 e 654 c.pp.
, nello stesso ricorso introduttivo del giudizio , ha poi affermato che la Parte_1
sentenza penale irrevocabile di assoluzione anche quando non possa avere nel giudizio civile gli effetti previsti dagli art. 652 e 654 c.p.p. , debba essere considerata come prova atipica e sia comunque idonea a fondare l'accertamento del giudice del lavoro in ordine alla insussistenza dell'addebito disciplinare a base del licenziamento ed il conseguente annullamento dello stesso.
In tale ultimo senso , ha richiamato ( e richiama espressamente anche Parte_1 nel motivo di gravame in esame ) la motivazione dell'ordinanza n. 26042/2023 della Corte di Cassazione relativa, a suo dire , a un caso “identico “ ( così in primo grado ) “ analogo “ ( così nell'atto di appello ) a quello oggetto del presente giudizio. Va anche evidenziato che nel presente procedimento , a sostegno dei suoi assunti , tacendo ogni riferimento ai procedimenti civili già svolti ed ai due precedenti giudicati civili intervenuti in ordine alla destituzione del Giugno 2010, si Parte_1
è limitato a produrre solo le sentenze penali del Tribunale di ST Arsizio e della
Corte di Appello di Milano.
Tutto ciò premesso , ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale siano agevolmente condivisibili laddove la sentenza penale irrevocabile di assoluzione è prospettata , perché priva degli effetti del giudicato nel giudizio civile
, solo quale nuovo elemento probatorio , prova atipica e documentale sopravvenuta che deve essere anch'essa considerata ai fini di una rinnovata valutazione della legittimità del licenziamento del giugno 2010.
Il collegio osserva che tale rinnovata valutazione in tal caso appare preclusa nella fattispecie dal giudicato intervenuto nei precedenti giudizi inerenti la legittimità dello stesso licenziamento .
Il Tribunale ha già correttamente rilevato che “ che la causa petendi è “ quindi identica a quella dei precedenti giudizi, modificandosi solo l'assetto documentale per un fatto comunque irrilevante … per l'effetto del giudicato “
Va evidenziato che l'ordinanza n. 26042 /2023 della Corte di Cassazione richiamata da anche in appello non ha certo scrutinato un caso identico -analogo a Parte_1 quello in esame : la pronuncia infatti ha riguardato una fattispecie in cui , esclusa l'efficacia del giudicato ex art. 652-654 c.p.p. della sentenza penale di assoluzione invece valorizzata in tal senso dal giudice di appello, la Corte di Cassazione ha statuito circa la valenza probatoria , in relazione agli altri elementi probatori , di quella sentenza;
si trattava però dell'unico procedimento ancora in corso riguardante la illegittimità del licenziamento .
Nella fattispecie in esame , invece , la legittimità del licenziamento è stata già oggetto di due precedenti procedimenti definiti con sentenza passata in giudicato.
°°°°
Per quanto riguarda l'invocata applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., il Collegio osserva che a tal fine , in difetto di ogni ulteriore allegazione, deduzione e prova ,
si limita a produrre le sentenze penali di primo e secondo grado , Parte_1 all'evidenza in tal modo ritenendo che la sentenza definitiva di assoluzione sopravvenuta in sede penale valga ad escludere per ciò solo la sussistenza dell'illecito disciplinare.
Sul punto , il Tribunale ha , fra le altre argomentazioni , già correttamente osservato che l'intervenuta sentenza penale di assoluzione non implica che debba
“ ritenersi automaticamente inficiato il già concluso procedimento ex art. 7 S L. “.
Tale conclusione è corretta e condivisibile .
Il Collegio osserva che nel nostro sistema , ispirato in generale ad una tendenziale autonomia delle giurisdizioni , in materia di lavoro sussistono disposizioni che sanciscono espressamente il venir meno della pregiudiziale penale per i procedimenti disciplinari e tuttavia prevedono anche meccanismi in grado di regolare il possibile conflitto tra gli esiti del procedimento penale e del procedimento disciplinare non sospeso e già concluso;
si allude , in particolare , alla disciplina prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato dall'art. 55 ter del d.lgs.165/2001 , cioè alla riapertura, ad istanza di parte , del procedimento disciplinare , con il rinnovo della contestazione , per modificare o confermare l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale .
Nella fattispecie in esame , in cui il procedimento disciplinare è regolato dalla speciale disciplina prevista dal R.D. 148/1931 , il collegio osserva che nessuna delle parti prospetta l'applicabilità di quei meccanismi desumibili nel sistema dalle disposizioni inerenti il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato , secondo una operazione - ritenuta legittima in pronunce della giurisprudenza di legittimità in relazione ad altri istituti ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite 15540/2016 ; Cass. Sez.
L. 855/2017 ) – di integrazione e sostituzione della disciplina speciale quando risulti incompatibile con il sistema in generale .
Il Collegio ritiene che tuttavia debbano essere applicati anche nella fattispecie i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per il lavoro pubblico contrattualizzato in relazione al rapporto fra procedimento disciplinare non sospeso e già concluso con l'irrogazione della sanzione e la sentenza penale irrevocabile, intervenuta successivamente , che ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste
In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che il coordinamento fra i due procedimenti , nell'applicazione delle disposizioni dettate dal codice di procedura penale in ordine agli effetti del giudicato penale, non possa tradursi “ nei termini di una grossolana equazione assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare “ perché lo scopo di quelle previsioni , ben lungi dallo stabilire un simile automatismo , è quello semplicemente di consentire una valorizzazione degli esiti del procedimento penale ma non di procedere ad una sua acritica trasposizione sugli esiti del procedimento disciplinare “ ( . Cass. Sez. Lav. 19514/2024 ) .
Nella stessa pronuncia appena citata la Corte di Cassazione , escludendo ogni automatismo nell'applicazione della sentenza di assoluzione ha rilevato che “ la statuizione penale perché il fatto non sussiste potrebbe non investire la totalità dei fatti oggetto della contestazione , conservando quindi , i fatti rimasti fuori dal giudizio penale autonoma rilevanza “ ; che “ l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare , attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità , con il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità
– e dunque della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione
– operato dal giudice penale “ ; che l'incidenza della statuizione di assoluzione in sede penale nel giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare non
è assoluta ed automatica in quanto : 1) la sentenza penale deve avere escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse , con la conseguenza che , anche nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste la esclusione della rilevanza penale delle condotte può assumere effetti diretti nell'ambito del procedimento disciplinare solo se la materialità delle condotte è sovrapponibile nei due procedimenti;
2 ) in altri termini , l'esclusione della materialità delle condotte di cui al giudicato penale deve avere ampiezza tale da non lasciar residuare elementi fattuali che comunque possano avere autonoma rilevanza
, dovendo in sostanza la fattispecie penale coincidere in tutti i suoi elementi …; 3 ) gli episodi oggetto della sentenza penale debbono quindi integralmente coincidere con quelli che sono stati oggetto della originaria contestazione disciplinare .
Tali principi , ad avviso del Collegio , debbono ancor più trovare applicazione in una fattispecie , come quella in esame, in cui non solo il procedimento disciplinare svoltosi ex artt. 53 e seguenti R.D.148/1931 All. A si è concluso prima del sopravvenire della sentenza penale irrevocabile di assoluzione ma ,anche, il provvedimento di destituzione adottato è già stato oggetto di due procedimenti civili ( circostanza taciuta da ) definiti in senso sfavorevole all'attuale Parte_1 appellante . Il Collegio osserva allora che il ricorso introduttivo , fondandosi sull'erronea equazione assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare difetti, come già eccepito in primo grado e ribadito in appello dalla società , di compiute allegazioni e prove per poter affermare l'esatta coincidenza degli episodi oggetto della sentenza penale con quelli che sono stati oggetto della originaria contestazione disciplinare .
In tal senso il ricorrente non ha nemmeno prodotto il provvedimento conclusivo con il quale gli è stata irrogata la sanzione della destituzione all'esito di un procedimento disciplinare non sospeso ed in cui la contestazione è stata fondata ( cfr. memoria di costituzione in primo grado della società appellata : paragrafi A.4 ed A.5 ) anche sugli esiti di una autonoma attività istruttoria rispetto a quella svolta in sede penale.
Il Collegio osserva inoltre , che , come già rilevato dal Tribunale , la prodotta sentenza penale di assoluzione della Corte di Appello di Milano si fonda , in relazione al reato di concussione contestato , in modo dirimente ( cfr. punti 4.2 e
4.3 della sentenza penale della Corte di Appello di Milano del Marzo 2023 ) solo sulla mancanza di qualifica pubblicistica di quale delegato sindacale e Parte_1 cioè solo sulla mancanza di un elemento tipico del reato proprio oggetto di addebito
.
La sentenza irrevocabile penale ha quindi escluso la rilevanza penale dei fatti, la configurabilità del reato proprio di concussione , ma non la sussistenza dei fatti nella loro materialità .
In tale contesto UC , nel ricorso introduttivo del giudizio, non ha minimamente allegato che la sentenza irrevocabile penale abbia escluso nella loro materialità ciascuno e tutti i fatti addebitati in sede disciplinare;
nel presente appello non contesta minimamente quanto già osservato dal Tribunale e cioè che “
l'assoluzione è stata determinata unicamente dall'esclusione per Persona_1
della qualifica di incaricato di un pubblico servizio , in rapporto all'imputazione ex art. 317 c.p. “ .
Il Collegio osserva che dalla lettura delle sentenze penali prodotte non risulta , ad esempio, che siano state escluse ( tenendo conto dell'elenco delle condotte contestate indicate dall'appellante anche a pagina 2 dell'atto di appello ) “ il coinvolgimento di nella falsificazione dell'attestato di “ ; “ Parte_1 CP_4 la falsa attestazione di presenza “ .
Si tratta di condotte , , questi ultime , che , come rileva la società appellata , anche se considerate autonomamente, giustificano la sanzione della destituzione ex art. 45 R.D. 148/1931 All. A.
La società appellata , fin dalla memoria di primo grado ha chiarito ( cf. in particolare paragrafi A4 e A5 ) di aver ritenuto provate queste condotte in base ad elementi emersi anche in seguito alla autonoma istruttoria svolta ex artt. . 53 e seguenti citati .
Si tratta di fatti che non risultano esclusi , nella loro materialità , per quanto già detto , dalla sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Milano di marzio
2023.
Il Collegio osserva che , anzi , in sede penale , il Tribunale di ST Arsizio aveva ricostruito gli elementi a sostegno della loro sussistenza ( cfr. in particolare in relazione alla falsificazione dell'attestato di pagina 6 della CP_4 motivazione della sentenza penale del Tribunale di ST Arsizio ) .
Ne consegue , che , esclusa l'invocata automatica applicazione degli artt. 652 e 654
c.p.p. , si tratta di condotte la cui sussistenza per fondare la legittimità della destituzione del giugno 2010 , non può essere messa in discussione, già derivando dai due giudicati , di cui non a caso ha omesso ogni riferimento , Parte_1 intervenuti nei due giudizi civili precedenti promossi da per contestare Parte_1 la legittimità anche nel merito della destituzione irrogatagli.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione ai fini dell'infondatezza del primo motivo .
°°°°°°°°
. Con un secondo articolato motivo , l'appellante censura la sentenza nel capo in cui non ha ritenuto configurabile un danno ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto non provati né il danno né il nesso di causalità.
Osserva che alla luce dei commenti fatti dai dirigenti dell'appellata, pubblicati su tutte le principali testate giornalistiche, locali e nazionali, nonché, on-line, che causarono grandissimo discredito alla figura ed all'onorabilità dell'appellante (doc. 1 fascicolo di prime cure), il licenziamento, oltre ad essere ingiusto ed illegittimo, può anche essere considerato “ingiurioso”.
Il carattere ingiurioso sarebbe riscontrabile nella forma del provvedimento e nella diffusione che ad esso era stata data e, soprattutto, nell'offensività delle dichiarazioni pronunciate dai dirigenti di , prodotte nel documento 1 CP_2 allegato al ricorso di primo grado. Il primo giudice avrebbe dovuto dunque ritenere sussistente la lesione alla reputazione del sulla base di presunzioni Parte_1 partendo dal contenuto offensivo delle dichiarazioni prodotte sub all. 1.
In forza di tali motivi, l'appellante chiede anche la revoca o la riduzione della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., compresa quella in favore della Cassa delle
Ammende.
Il motivo non è fondato.
Sul punto il Collegio condivide quanto già osservato dal Tribunale laddove pur rilevando che la prova può essere offerta con ogni strumento ammesso dall'ordinamento , comprese le presunzioni , purchè gravi , precise e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. ha affermato : “ Nella specie di causa , Parte_1
si limita ad evocare la norma riguardante il danno non patrimoniale ( art. 2059
[...]
c.c. ) , a rilevarne la specie ( biologico , morale , esistenziale , pag. 9 del ricorso ) ed a riferire che di tali danni possa essere data prova per presunzioni , senza che da tali affermazioni teoriche venga poi tratta alcuna conseguenza concreta. . Parte_1
indica al più un articolo del Corriere della s . che non si vede come possa
[...]
fondare la responsabilità di Da ultimo , rimette il risarcimento Controparte_2 al Tribunale , cosa che , senza adempiere all'onere della prova , determina la totale infondatezza della domanda “. .
Il Collegio condivide tali argomentazioni .
La domanda risarcitoria appare prospettata in termini generici ed apodittici
Dagli articoli prodotti ( doc. 1 ) non si evincono elementi per ravvisare l'asserito carattere ingiurioso del licenziamento .
manifesta esclusivamente l'intenzione di costituirsi parte civile nel CP_2 procedimento penale per tutelare la propria immagine e reputazione , tutti i numerosi dipendenti che lavorano con serietà ed impegno , i clienti, gli azionisti . Va accolta la domanda di responsabilità aggravata di proposta da Parte_1
anche nel presente grado del giudizio. CP_2
Ed infatti , con colpa grave , reitera, nell'ambito di un procedimento in Parte_1 cui ha omesso ogni riferimento ai precedenti giudizi a lui sfavorevoli aventi ad oggetto lo stesso licenziamento , domande per somme non certamente irrisorie fondate sulla mera produzione di due sentenze penali.
Nella specie pare equo liquidare , in accoglimento della domanda , tenuto conto del parametro del compenso difensivo , la somma di euro 1000,00 ; ai sensi dell'art. 96, comma quarto c.p.c. , va inoltre condannato al versamento Parte_1 in favore della Cassa delle Ammende di euro 500,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1522/2025 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata , liquida in euro 7200,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
condanna a versare a il risarcimento ex art. 96 Parte_1 Controparte_2
c.p.c. liquidato in euro 1000,00 ;
condanna al versamento in favore della Cassa delle di Parte_1 CP_5 euro 500,00
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 l. 228/2012.
Milano, 3 luglio 2025
Il Presidente .
Giovanni Picciau 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 ) per l'effetto , condannare la società resistente , ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 18 della l. 300 del 1970 , Statuto dei Lavoratori , al pagamento di una indennità pari a 295.479,54 , o a quella maggiore o minore ritenuta equa e giusta anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Maria Di Paolo Consigliere Ausiliario nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1522/2025 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr. Mariani ) promossa con ricorso
DA con il patrocinio dell'avv. CHIMIENTI Parte_1 CodiceFiscale_1
MASSIMO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2 in Milano via Padova n. 38/A
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
INCANTALUPO GIORGIO GREGORIO ADRIANO , presso il cui C.F._3 studio è elettivamente domiciliata in Milano via Arnaldo Vassallo n. 1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 5.5.2025
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 17 giugno 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1522 /2025, il Tribunale di Milano, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ha così deciso: “ 1) Parte_1 Controparte_2
dichiara inammissibili le prime due domande di;
rigetta il ricorso per Parte_1 il resto;
2 ) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Parte_1 spese processuali a vantaggio di . liquidate in complessivi euro Controparte_2
6500,00 , oltre gli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge , spese forfettarie e c.u. ove versato;
3 ) condanna a versare a Parte_1 CP_2 il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. liquidato in euro 3250,00 ; 4 )
[...]
condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende di Parte_1 euro 500,00 “.
aveva chiesto al Tribunale : Parte_1
1 ) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per i motivi esposti in narrativa;
Cost. e 2099 c.c. , liquidando la somma dovuta al ricorrente , se del caso , con valutazione equitativa . Oltre rivalutazione , ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione del singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
3 ) ulteriormente , condannare parte resistente , ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal danno morale , danno esistenziale , danno all'immagine ed alla reputazione , nonché quella da perdita di chance e qualsiasi altro danno ravvisabile nella fattispecie , da quantificarsi secondo equità , nella misura ritenuta equa e giusta;
4 ) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario e distattatario “.
La vicenda in esame e lo svolgimento del procedimento di primo grado sono così riassunti nella sentenza di primo grado :
“ Con ricorso depositato in via telematica in data 4 dicembre 2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni nei confronti di . Controparte_2
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta l'8 marzo 1982 e di essere stato attivo e rispettato sindacalista della CP_3
in data 2 dicembre 2009 era stato raggiunto da una ordinanza del Parte_1
GIP di ST Arsizio, che disponeva nei suoi confronti gli arresti domiciliari
(nell'ambito dell'inchiesta denominata “binario rovente”), per una serie di reati. aveva quindi aperto un'indagine interna, ed in data 7 giugno Controparte_2
2010 aveva comunicato al lavoratore il licenziamento, fondato su diverse contestazioni:
a) coinvolgimento nella falsificazione dell'attestato di;
CP_4
b) comportamento di in occasione di altre selezioni;
Parte_1
c) uso privato di autovettura;
d) appropriazioni di gasolio;
e) falsa attestazione di presenza. Il fatto aveva avuto una grossa eco mediatica (stampa e televisione), a danno della reputazione del ricorrente, che si era vista distrutta la propria credibilità, il proprio onore e la propria immagine, sia nella vita di relazione, che in quella lavorativa. Il processo penale dinanzi al Tribunale di ST Arsizio, aveva conosciuto una prima sentenza (n. 998 del 1° ottobre 2019, depositata il 26 novembre 2019: doc. 2 fasc. ric.), nella quale era stato riconosciuto colpevole, limitatamente al Parte_1
reato di concussione con la condanna a due anni e nove mesi di reclusione.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 16 marzo 2023, depositata in cancelleria il 24 maggio 2023 (doc. 3 fasc. ric.), aveva invece assolto il ricorrente da tutti i reati contestati, perché il fatto non sussiste.
Con pec del 23 maggio 2024, , volendo chiedere il risarcimento di Parte_1 tutti i danni derivatigli dall'ingiusto licenziamento, aveva invitato CP_2
ad intraprendere la procedura di negoziazione assistita (doc. 4, 4-bis, 4-ter
[...] fasc. ric.).
aveva accettato, ma aveva dovuto darsi atto dell'impossibilità Controparte_2 di raggiungere un'intesa (doc. 7 fasc. ric.).
Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte, rilevando il valore probatorio della sentenza penale di proscioglimento nel processo civile e sottolineando l'ingiustizia del licenziamento ex art. 18 L. 300/1970 e reclamando il risarcimento del danno ulteriore, ex art. 2059 c.c.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
La convenuta ricostruiva l'intera vicenda istruttoria riguardante il ricorrente, gestita dall'apposita Commissione d'inchiesta.
Rilevava la società che con il primo ricorso ex art. 414 c.p.c. del 9 marzo 2011,
aveva impugnato avanti il Tribunale di Milano, il licenziamento Parte_1 disciplinare del 4 giugno 2010 per motivi formali, richiamando violazioni dell'art. 7, legge 300/70.
La sentenza n. 5087 del 26-28 ottobre 2011 (doc. 1 fasc. conv.), aveva accertato che nessuna censura poteva essere mossa a Il ricorrente peraltro Controparte_2 non aveva mosso alcuna contestazione nel merito, discutendo il provvedimento espulsivo unicamente sotto il profilo formale. Il ricorso era stato rigettato e era stato condannato al pagamento delle spese legali. La sentenza Parte_1 non era stata appellata, passando in giudicato.
Un secondo ricorso ex art. 414 c.p.c. del 31 maggio 2013 (doc. 2 fasc. conv.), aveva proposto una serie di contestazioni nel merito della vicenda che aveva determinato il licenziamento.
Sosteneva che, pur in presenza di una domanda identica Parte_1
(concernente la legittimità del licenziamento), la causa potesse essere esaminata, cambiando la causa petendi.
Tale secondo procedimento si era concluso con la sentenza il 2 ottobre 2013, n. 3354
(doc. 4 fasc. conv.), che aveva rilevato la violazione del principio del ne bis in idem.
era stato condannato al pagamento delle spese legali. L'appello su Parte_1 questa seconda sentenza si era concluso con la sentenza n. 350 del 13 maggio 2016
(doc. 7 fasc. conv.), con un rigetto dell'impugnazione e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali. Tale sentenza era passata in giudicato, in assenza di ulteriore ricorso in Cassazione.
Pertanto, rilevava il presente procedimento rappresentava un Controparte_2 quarto riesame della legittimità del licenziamento, comminato al ricorrente ad oltre
15 anni di distanza, dopo che tre sentenze, tutte conformi, l'avevano ritenuto legittimo. Eccepiva:
a) la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione del petitum e della causa petendi;
b) inammissibilità della domanda per la violazione del precetto del ne bis in idem;
c) l'inammissibilità di qualsivoglia domanda e/o eccezione volta all'accertamento dell'inutilizzabilità, ai fini del presente giudizio, tanto della documentazione posta
a fondamento delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente, quanto di quella relativa al procedimento disciplinare in sé;
d) la correttezza dell'operato di Controparte_2
e) la responsabilità processuale aggravata di . . Parte_1
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili, per violazione del principio del ne bis in idem , le domande di volte ad accertare l'illegittimità del Parte_1
licenziamento e a condannare ai sensi e per gli effetti di cui al Controparte_2 quarto comma dell'art. 18 della Legge 300 del 1970, al pagamento dell'indennità indicata nella domanda.
Richiamando i principi affermati dalla Corte di Appello di Milano nella sopra citata sentenza n. 350 del 13 maggio 2016 che aveva ritenuto la violazione del principio del ne bis in idem , il Tribunale ha, fra l'altro, affermato : “ In questo giudizio, all'evidenza, ripropone gli stessi elementi costitutivi dell'azione nei Parte_1
confronti della sua ex datrice (petitum e anche causa petend ) già oggetto non solo del primo ma anche del secondo giudizio, nonché della successiva impugnazione in appello, di cui si è dato conto;
Il ricorrente tace, nel suo ricorso, di quanto già intervenuto fra le parti con le pronunce del Tribunale di Milano del 2011 e del 2013 così come della Corte d'Appello del 2016 ; pretende di fondare Parte_1 una nuova impugnazione del suo licenziamento disciplinare del 4 giugno 2010 sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 16 marzo 2023, depositata in
Cancelleria il 24 maggio 2023 (doc. 3 fasc. ric.), che lo aveva assolto da tutti i reati contestati, perché il fatto non sussiste” .
Evidenziati l'autonomia dei giudizi civile e penale nonché il diverso ambito della decisione del giudice del lavoro e del giudice penale , il Tribunale ha affermato che
, anche dopo l'assoluzione in sede penale , non è “ certamente preclusa, per effetto dell'assoluzione, la cognizione della domanda da parte del giudice civile in rapporto al parallelo procedimento disciplinare, né per converso, deve ritenersi automaticamente inficiato il già concluso procedimento ex art. 7 S.L “ ; che nella fattispecie “ una indagine ed un'analisi dei fatti in concreto qui hanno potuto svolgersi in modo completo ben prima del giudicato penale e sono state vagliate due volte in due successivi procedimenti civili “ ; che la causa petendi è “ quindi identica a quella dei precedenti giudizi, modificandosi solo l'assetto documentale per un fatto comunque irrilevante sia per l'effetto del giudicato sia per l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale “
Il Tribunale ha rigettato le domande inerenti il danno non patrimoniale osservando
: “ , si limita a evocare la norma riguardante il danno non Parte_1
patrimoniale (art. 2059 c.c.), a rilevarne le specie (biologico, morale, esistenziale, pag. 9 del ricorso), ed a riferire che di tali danni possa essere data prova per presunzioni, senza che da tali affermazioni teoriche venga poi tratta alcuna conseguenza concreta. indica al più un articolo del Corriere della Parte_1 sera, che non si vede come possa fondare la responsabilità di Controparte_2
“.
Ha infine accolto la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società osservando “
Con riferimento alla domanda relativa al licenziamento, ha Parte_1 certamente promosso il ricorso con colpa grave, visti i due precedenti procedimenti
…”. .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna Controparte_2
dell'appellante per responsabilità ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
°°°°°°
L'appello proposto da è infondato anche in forza di ulteriori Parte_1 argomentazioni rispetto a quelle già esposte dal Tribunale.
Con un primo articolato motivo , l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha rilevato l'identità della causa petendi del ricorso introduttivo del presente giudizio rispetto a quella delle domande svolte nei precedenti giudizi tra le parti.
Richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem . evidenziando che la violazione del principio richiede la coincidenza nei due giudizi del petitum e della causa petendi ,
l'appellante rileva che “ la domanda proposta in prime cure si fondava su un fatto nuovo , una sentenza di assoluzione , posteriore alle sentenza richiamate da parte appellata , ed ignorata dal dal giudicante ….ed avente valore ed effetto di giudicato fra le parti nel processo civile “.
L'appellante rileva che “ la Corte di Appello , in sede penale , con sentenza del
16.3.2023 , depositata in cancelleria il 24.5.2023 ( doc. 3 fascicolo di primo grado ) assolveva da tutti i reati contestati il sig. . perché il fatto non sussiste “ Parte_1 Richiamando quindi il tenore dell'art. 654 c.p.p , l'appellante assume che “ essendosi parte appellata costituita parte civile nel procedimento penale , la sentenza ha efficacia di giudicato nell'intrapreso giudizio civile “.
L'appellante , a sostegno del suo assunto , richiama espressamente e quasi integralmente ( pagina 16 e 17 dell'atto di appello ) anche in appello quanto statuito dalla Corte di Cassazione in una fattispecie “ analoga “ ( nel ricorso di primo grado definita “ identica “ ) con la ordinanza 26042/2023 ; osserva con tale decisione la Corte ha affermato che “ anche ove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extrapenale , essa costituisce in ogni caso fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio , sia pure non vincolanti , su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge “ .
L'appellante osserva che la Corte di Cassazione nella stessa decisione ha affermato che “ la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto , anche in esito a giudizio abbreviato ( e dunque non dibattimentale , come richiesto dagli articoli 652
e 654 c.p.p. ) è qualificabile come prova atipica dell'insussistenza dell'addebito disciplinare rientrante nel perimetro della parallela imputazione penale “ ; che la sentenza penale di assoluzione sia idonea a fondare l'accertamento del giudice del lavoro in ordine alla insussistenza dell'addebito disciplinare a base del licenziamento ed il conseguente annullamento dello stesso “.
Secondo l'appellante , in conseguenza , il Tribunale , accertata la illegittimità del licenziamento , avrebbe dovuto riconoscere la tutela di cui all'art. 18, co. 4, St. Lav.
A tal fine, l'appellante evidenzia di aver prodotto in prima grado l'estratto conto contributivo del ricorrente (doc. 8 ), nonché, prospetto esplicativo dal 2010 al mese di dicembre del 2024, attestante la perdita economica da esso subita (doc. 9 fascicolo di prime grado).
Dal calcolo effettuato risulta che , se avesse continuato a lavorare, Parte_1 avrebbe percepito emolumenti complessivi per Euro 546.890,09; dall'attività lavorativa effettuata negli anni dal 2010 alla proposizione della domanda, egli o ha, invece, percepito solo Euro 251.410,55.
Ne deriverebbe che, per differenza, il danno patrimoniale patito, ad oggi, ammonta ad Euro 295.479,54, lordi. Tali censure , ad avviso del collegio , non colgono nel segno .
Va evidenziato che nella fattispecie la destituzione di è stata disposta Parte_1
all'esito dell'iter procedimentale previsto , per gli autoferrotramvieri , dagli artt. . 53
e ss. R.D. 148/1931 All. A ed in particolare all'esito della autonoma inchiesta , pur nell'acquisizione degli atti di indagine penale , prevista da quelle disposizioni.
Nella fattispecie non è stata disposta la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale .
L'atto espulsivo del giugno 2010 è stato oggetto , prima della sentenza penale irrevocabile di assoluzione del Marzo 2023 , di ben due giudizi civili, come si è specificato in precedenza, aventi per oggetto l'impugnazione del licenziamento per vizi formali il primo e per vizi di merito il secondo , definiti entrambi , con sentenza in giudicato , in senso sfavorevole a ( il secondo giudizio per la ritenuta Parte_1 violazione del principio del ne bis in idem ). .
In tale contesto , nel ricorso introduttivo del giudizio , omettendo e Parte_1
tacendo ogni riferimento ai precedenti giudizi, ha chiesto al giudice di accertare la illegittimità dello stesso licenziamento del giugno 2010. .
In particolare , dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, risulta che ha richiamato gli effetti di giudicato della sentenza di assoluzione Parte_1 irrevocabile intervenuta in sede penale ex artt. 652 e 654 c.pp.
, nello stesso ricorso introduttivo del giudizio , ha poi affermato che la Parte_1
sentenza penale irrevocabile di assoluzione anche quando non possa avere nel giudizio civile gli effetti previsti dagli art. 652 e 654 c.p.p. , debba essere considerata come prova atipica e sia comunque idonea a fondare l'accertamento del giudice del lavoro in ordine alla insussistenza dell'addebito disciplinare a base del licenziamento ed il conseguente annullamento dello stesso.
In tale ultimo senso , ha richiamato ( e richiama espressamente anche Parte_1 nel motivo di gravame in esame ) la motivazione dell'ordinanza n. 26042/2023 della Corte di Cassazione relativa, a suo dire , a un caso “identico “ ( così in primo grado ) “ analogo “ ( così nell'atto di appello ) a quello oggetto del presente giudizio. Va anche evidenziato che nel presente procedimento , a sostegno dei suoi assunti , tacendo ogni riferimento ai procedimenti civili già svolti ed ai due precedenti giudicati civili intervenuti in ordine alla destituzione del Giugno 2010, si Parte_1
è limitato a produrre solo le sentenze penali del Tribunale di ST Arsizio e della
Corte di Appello di Milano.
Tutto ciò premesso , ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale siano agevolmente condivisibili laddove la sentenza penale irrevocabile di assoluzione è prospettata , perché priva degli effetti del giudicato nel giudizio civile
, solo quale nuovo elemento probatorio , prova atipica e documentale sopravvenuta che deve essere anch'essa considerata ai fini di una rinnovata valutazione della legittimità del licenziamento del giugno 2010.
Il collegio osserva che tale rinnovata valutazione in tal caso appare preclusa nella fattispecie dal giudicato intervenuto nei precedenti giudizi inerenti la legittimità dello stesso licenziamento .
Il Tribunale ha già correttamente rilevato che “ che la causa petendi è “ quindi identica a quella dei precedenti giudizi, modificandosi solo l'assetto documentale per un fatto comunque irrilevante … per l'effetto del giudicato “
Va evidenziato che l'ordinanza n. 26042 /2023 della Corte di Cassazione richiamata da anche in appello non ha certo scrutinato un caso identico -analogo a Parte_1 quello in esame : la pronuncia infatti ha riguardato una fattispecie in cui , esclusa l'efficacia del giudicato ex art. 652-654 c.p.p. della sentenza penale di assoluzione invece valorizzata in tal senso dal giudice di appello, la Corte di Cassazione ha statuito circa la valenza probatoria , in relazione agli altri elementi probatori , di quella sentenza;
si trattava però dell'unico procedimento ancora in corso riguardante la illegittimità del licenziamento .
Nella fattispecie in esame , invece , la legittimità del licenziamento è stata già oggetto di due precedenti procedimenti definiti con sentenza passata in giudicato.
°°°°
Per quanto riguarda l'invocata applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., il Collegio osserva che a tal fine , in difetto di ogni ulteriore allegazione, deduzione e prova ,
si limita a produrre le sentenze penali di primo e secondo grado , Parte_1 all'evidenza in tal modo ritenendo che la sentenza definitiva di assoluzione sopravvenuta in sede penale valga ad escludere per ciò solo la sussistenza dell'illecito disciplinare.
Sul punto , il Tribunale ha , fra le altre argomentazioni , già correttamente osservato che l'intervenuta sentenza penale di assoluzione non implica che debba
“ ritenersi automaticamente inficiato il già concluso procedimento ex art. 7 S L. “.
Tale conclusione è corretta e condivisibile .
Il Collegio osserva che nel nostro sistema , ispirato in generale ad una tendenziale autonomia delle giurisdizioni , in materia di lavoro sussistono disposizioni che sanciscono espressamente il venir meno della pregiudiziale penale per i procedimenti disciplinari e tuttavia prevedono anche meccanismi in grado di regolare il possibile conflitto tra gli esiti del procedimento penale e del procedimento disciplinare non sospeso e già concluso;
si allude , in particolare , alla disciplina prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato dall'art. 55 ter del d.lgs.165/2001 , cioè alla riapertura, ad istanza di parte , del procedimento disciplinare , con il rinnovo della contestazione , per modificare o confermare l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale .
Nella fattispecie in esame , in cui il procedimento disciplinare è regolato dalla speciale disciplina prevista dal R.D. 148/1931 , il collegio osserva che nessuna delle parti prospetta l'applicabilità di quei meccanismi desumibili nel sistema dalle disposizioni inerenti il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato , secondo una operazione - ritenuta legittima in pronunce della giurisprudenza di legittimità in relazione ad altri istituti ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite 15540/2016 ; Cass. Sez.
L. 855/2017 ) – di integrazione e sostituzione della disciplina speciale quando risulti incompatibile con il sistema in generale .
Il Collegio ritiene che tuttavia debbano essere applicati anche nella fattispecie i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per il lavoro pubblico contrattualizzato in relazione al rapporto fra procedimento disciplinare non sospeso e già concluso con l'irrogazione della sanzione e la sentenza penale irrevocabile, intervenuta successivamente , che ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste
In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che il coordinamento fra i due procedimenti , nell'applicazione delle disposizioni dettate dal codice di procedura penale in ordine agli effetti del giudicato penale, non possa tradursi “ nei termini di una grossolana equazione assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare “ perché lo scopo di quelle previsioni , ben lungi dallo stabilire un simile automatismo , è quello semplicemente di consentire una valorizzazione degli esiti del procedimento penale ma non di procedere ad una sua acritica trasposizione sugli esiti del procedimento disciplinare “ ( . Cass. Sez. Lav. 19514/2024 ) .
Nella stessa pronuncia appena citata la Corte di Cassazione , escludendo ogni automatismo nell'applicazione della sentenza di assoluzione ha rilevato che “ la statuizione penale perché il fatto non sussiste potrebbe non investire la totalità dei fatti oggetto della contestazione , conservando quindi , i fatti rimasti fuori dal giudizio penale autonoma rilevanza “ ; che “ l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare , attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità , con il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità
– e dunque della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione
– operato dal giudice penale “ ; che l'incidenza della statuizione di assoluzione in sede penale nel giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare non
è assoluta ed automatica in quanto : 1) la sentenza penale deve avere escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse , con la conseguenza che , anche nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste la esclusione della rilevanza penale delle condotte può assumere effetti diretti nell'ambito del procedimento disciplinare solo se la materialità delle condotte è sovrapponibile nei due procedimenti;
2 ) in altri termini , l'esclusione della materialità delle condotte di cui al giudicato penale deve avere ampiezza tale da non lasciar residuare elementi fattuali che comunque possano avere autonoma rilevanza
, dovendo in sostanza la fattispecie penale coincidere in tutti i suoi elementi …; 3 ) gli episodi oggetto della sentenza penale debbono quindi integralmente coincidere con quelli che sono stati oggetto della originaria contestazione disciplinare .
Tali principi , ad avviso del Collegio , debbono ancor più trovare applicazione in una fattispecie , come quella in esame, in cui non solo il procedimento disciplinare svoltosi ex artt. 53 e seguenti R.D.148/1931 All. A si è concluso prima del sopravvenire della sentenza penale irrevocabile di assoluzione ma ,anche, il provvedimento di destituzione adottato è già stato oggetto di due procedimenti civili ( circostanza taciuta da ) definiti in senso sfavorevole all'attuale Parte_1 appellante . Il Collegio osserva allora che il ricorso introduttivo , fondandosi sull'erronea equazione assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare difetti, come già eccepito in primo grado e ribadito in appello dalla società , di compiute allegazioni e prove per poter affermare l'esatta coincidenza degli episodi oggetto della sentenza penale con quelli che sono stati oggetto della originaria contestazione disciplinare .
In tal senso il ricorrente non ha nemmeno prodotto il provvedimento conclusivo con il quale gli è stata irrogata la sanzione della destituzione all'esito di un procedimento disciplinare non sospeso ed in cui la contestazione è stata fondata ( cfr. memoria di costituzione in primo grado della società appellata : paragrafi A.4 ed A.5 ) anche sugli esiti di una autonoma attività istruttoria rispetto a quella svolta in sede penale.
Il Collegio osserva inoltre , che , come già rilevato dal Tribunale , la prodotta sentenza penale di assoluzione della Corte di Appello di Milano si fonda , in relazione al reato di concussione contestato , in modo dirimente ( cfr. punti 4.2 e
4.3 della sentenza penale della Corte di Appello di Milano del Marzo 2023 ) solo sulla mancanza di qualifica pubblicistica di quale delegato sindacale e Parte_1 cioè solo sulla mancanza di un elemento tipico del reato proprio oggetto di addebito
.
La sentenza irrevocabile penale ha quindi escluso la rilevanza penale dei fatti, la configurabilità del reato proprio di concussione , ma non la sussistenza dei fatti nella loro materialità .
In tale contesto UC , nel ricorso introduttivo del giudizio, non ha minimamente allegato che la sentenza irrevocabile penale abbia escluso nella loro materialità ciascuno e tutti i fatti addebitati in sede disciplinare;
nel presente appello non contesta minimamente quanto già osservato dal Tribunale e cioè che “
l'assoluzione è stata determinata unicamente dall'esclusione per Persona_1
della qualifica di incaricato di un pubblico servizio , in rapporto all'imputazione ex art. 317 c.p. “ .
Il Collegio osserva che dalla lettura delle sentenze penali prodotte non risulta , ad esempio, che siano state escluse ( tenendo conto dell'elenco delle condotte contestate indicate dall'appellante anche a pagina 2 dell'atto di appello ) “ il coinvolgimento di nella falsificazione dell'attestato di “ ; “ Parte_1 CP_4 la falsa attestazione di presenza “ .
Si tratta di condotte , , questi ultime , che , come rileva la società appellata , anche se considerate autonomamente, giustificano la sanzione della destituzione ex art. 45 R.D. 148/1931 All. A.
La società appellata , fin dalla memoria di primo grado ha chiarito ( cf. in particolare paragrafi A4 e A5 ) di aver ritenuto provate queste condotte in base ad elementi emersi anche in seguito alla autonoma istruttoria svolta ex artt. . 53 e seguenti citati .
Si tratta di fatti che non risultano esclusi , nella loro materialità , per quanto già detto , dalla sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Milano di marzio
2023.
Il Collegio osserva che , anzi , in sede penale , il Tribunale di ST Arsizio aveva ricostruito gli elementi a sostegno della loro sussistenza ( cfr. in particolare in relazione alla falsificazione dell'attestato di pagina 6 della CP_4 motivazione della sentenza penale del Tribunale di ST Arsizio ) .
Ne consegue , che , esclusa l'invocata automatica applicazione degli artt. 652 e 654
c.p.p. , si tratta di condotte la cui sussistenza per fondare la legittimità della destituzione del giugno 2010 , non può essere messa in discussione, già derivando dai due giudicati , di cui non a caso ha omesso ogni riferimento , Parte_1 intervenuti nei due giudizi civili precedenti promossi da per contestare Parte_1 la legittimità anche nel merito della destituzione irrogatagli.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione ai fini dell'infondatezza del primo motivo .
°°°°°°°°
. Con un secondo articolato motivo , l'appellante censura la sentenza nel capo in cui non ha ritenuto configurabile un danno ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto non provati né il danno né il nesso di causalità.
Osserva che alla luce dei commenti fatti dai dirigenti dell'appellata, pubblicati su tutte le principali testate giornalistiche, locali e nazionali, nonché, on-line, che causarono grandissimo discredito alla figura ed all'onorabilità dell'appellante (doc. 1 fascicolo di prime cure), il licenziamento, oltre ad essere ingiusto ed illegittimo, può anche essere considerato “ingiurioso”.
Il carattere ingiurioso sarebbe riscontrabile nella forma del provvedimento e nella diffusione che ad esso era stata data e, soprattutto, nell'offensività delle dichiarazioni pronunciate dai dirigenti di , prodotte nel documento 1 CP_2 allegato al ricorso di primo grado. Il primo giudice avrebbe dovuto dunque ritenere sussistente la lesione alla reputazione del sulla base di presunzioni Parte_1 partendo dal contenuto offensivo delle dichiarazioni prodotte sub all. 1.
In forza di tali motivi, l'appellante chiede anche la revoca o la riduzione della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., compresa quella in favore della Cassa delle
Ammende.
Il motivo non è fondato.
Sul punto il Collegio condivide quanto già osservato dal Tribunale laddove pur rilevando che la prova può essere offerta con ogni strumento ammesso dall'ordinamento , comprese le presunzioni , purchè gravi , precise e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. ha affermato : “ Nella specie di causa , Parte_1
si limita ad evocare la norma riguardante il danno non patrimoniale ( art. 2059
[...]
c.c. ) , a rilevarne la specie ( biologico , morale , esistenziale , pag. 9 del ricorso ) ed a riferire che di tali danni possa essere data prova per presunzioni , senza che da tali affermazioni teoriche venga poi tratta alcuna conseguenza concreta. . Parte_1
indica al più un articolo del Corriere della s . che non si vede come possa
[...]
fondare la responsabilità di Da ultimo , rimette il risarcimento Controparte_2 al Tribunale , cosa che , senza adempiere all'onere della prova , determina la totale infondatezza della domanda “. .
Il Collegio condivide tali argomentazioni .
La domanda risarcitoria appare prospettata in termini generici ed apodittici
Dagli articoli prodotti ( doc. 1 ) non si evincono elementi per ravvisare l'asserito carattere ingiurioso del licenziamento .
manifesta esclusivamente l'intenzione di costituirsi parte civile nel CP_2 procedimento penale per tutelare la propria immagine e reputazione , tutti i numerosi dipendenti che lavorano con serietà ed impegno , i clienti, gli azionisti . Va accolta la domanda di responsabilità aggravata di proposta da Parte_1
anche nel presente grado del giudizio. CP_2
Ed infatti , con colpa grave , reitera, nell'ambito di un procedimento in Parte_1 cui ha omesso ogni riferimento ai precedenti giudizi a lui sfavorevoli aventi ad oggetto lo stesso licenziamento , domande per somme non certamente irrisorie fondate sulla mera produzione di due sentenze penali.
Nella specie pare equo liquidare , in accoglimento della domanda , tenuto conto del parametro del compenso difensivo , la somma di euro 1000,00 ; ai sensi dell'art. 96, comma quarto c.p.c. , va inoltre condannato al versamento Parte_1 in favore della Cassa delle Ammende di euro 500,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1522/2025 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata , liquida in euro 7200,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
condanna a versare a il risarcimento ex art. 96 Parte_1 Controparte_2
c.p.c. liquidato in euro 1000,00 ;
condanna al versamento in favore della Cassa delle di Parte_1 CP_5 euro 500,00
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 l. 228/2012.
Milano, 3 luglio 2025
Il Presidente .
Giovanni Picciau 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 ) per l'effetto , condannare la società resistente , ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 18 della l. 300 del 1970 , Statuto dei Lavoratori , al pagamento di una indennità pari a 295.479,54 , o a quella maggiore o minore ritenuta equa e giusta anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36