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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 4670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4670 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.6572/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6572/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Dichiarazione di Inabilitazione, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Salerno, alla via Rocco Cocc degli avv.ti Edmondo Palmieri e Filomena Fasano che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 ata in Salerno, alla via Rocco Cocch dell'avv. Filomena Fasano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_2 CodiceFiscale_3
RESISTENTE ONTUMACE NABILITANDO E
, C.F.: CP_3 CodiceFiscale_4
, c Controparte_4 CodiceFiscale_5
RESISTENTI CONTUMACI NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 17 settembre 2025, , in qualità di Parte_1 sorella, ha chiesto dichiararsi inabilitazione d , CP_2 rappresentando che il medesimo risulta essere portatore di han sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 in quanto affetto da epilessia lesionale conseguente a sofferenza perinatale, nonché dichiarato invalido civile con inabilità totale e permanente e necessità di assistenza continua. La ricorrente ha dedotto che è affetto da un'infermità mentale con CP_2 compromissione delle facoltà psi e volitive, che limita la sua autonomia e le relazioni con i conviventi. Ha evidenziato l'incapacità del medesimo di svolgere atti quotidiani e di provvedere ai propri interessi soprattutto patrimoniali, ritenendo necessaria una tutela stabile e continuativa. Ha quindi chiesto la dichiarazione di inabilitazione e la nomina di un curatore per assisterlo nella gestione della vita personale ed economica. Esaminato l'inabilitando, sentita la sorella, integrato correttamente il contraddittorio ed acquisita la documentazione medica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda non è fondata e deve essere rigettata. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'inabilitando, di CP_3
e di sebbene presenti personalmente Controparte_4 compa Deve, inoltre, affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente ai sensi dell'art. 417 cod. civ., in quanto sorella dell'inabilitando e stretto congiunto. Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 415 c.c. disciplina l'istituto dell'inabilitazione, prevedendo che essa sia applicabile nei confronti di soggetti che, pur non versando in una condizione di totale incapacità, si trovino, per infermità di mente o per altre cause specifiche, nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi senza l'assistenza di un curatore. L'inabilitazione si distingue dall'interdizione per il minor grado di gravità della patologia e per la conservazione, da parte dell'inabilitato, della capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione, necessitando invece dell'assistenza del curatore per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 415 c.c.). Tuttavia, la riforma introdotta dalla L. n. 6/2004 ha reso l'inabilitazione misura residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, istituto che, per la sua flessibilità e personalizzazione, consente di graduare la limitazione della capacità di agire in base alle effettive esigenze del beneficiario. La giurisprudenza ha chiarito che l'inabilitazione deve essere disposta solo quando l'amministrazione di sostegno non sia idonea a garantire una protezione adeguata, dovendo il giudice valutare, in concreto, se la situazione personale e patrimoniale del soggetto possa essere efficacemente tutelata con l'amministrazione di sostegno, che si distingue per la sua minore invasività e per il rispetto della dignità e dell'autonomia residua del beneficiario (cfr.: Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/03/2020, n. 6079). In definitiva, anche rispetto al soggetto che presenti una limitata capacità di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca la tutela più adeguata e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la capacità della persona. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione. All'udienza dell'11 novembre 2025, l'inabilitando ha reso dichiarazioni che, pur evidenziando alcune difficoltà mnemoniche e la necessità di supporto nella gestione delle spese e della pensione, lasciano comunque intravedere una residua capacità di comprensione della propria situazione personale;
in particolare, l'inabilitando ha dimostrato di essere consapevole della propria residenza, delle persone che lo assistono e della percezione della pensione, pur non ricordando l'importo esatto (cfr. verbale di causa del 11 novembre 2025). Tali elementi, secondo la normativa e la giurisprudenza più recente, sono indicativi di una limitata compromissione della capacità di provvedere ai propri interessi, situazione che trova adeguata tutela nell'istituto dell'amministrazione di sostegno, il quale consente di graduare la protezione in base alle effettive esigenze del beneficiario, garantendo un'adeguata tutela con il minor sacrificio possibile della sua autonomia. Orbene, nel caso di specie, l'inabilitando, sebbene dimostri una limitata compromissione della capacità di provvedere ai propri interessi, riesce a far capire le sue esigenze e i suoi bisogni primari e la sua tutela può essere adeguatamente attuata attraverso l'apertura di un'amministrazione di sostegno in suo favore. In definitiva, sebbene sia affetto da una patologia implicante la CP_2 compromissione delle su à cognitive e volitive, non sussistono gli elementi per dichiarare l'inabilitazione, atteso che lo stesso non risulta essere titolare di un patrimonio di notevole consistenza e, soprattutto, difficile da gestire, essendo tra l'altro circondato dall'affetto e dalla cura di una compagine familiare priva di contrasti e, pertanto, la sua attuale tutela può comunque essere soddisfatto con la nomina di un amministratore di sostegno cui affidare specifici poteri di rappresentanza o di assistenza in relazione alle singole e specifiche esigenze dell'interessato e con la possibilità di modificare i suddetti poteri in ogni momento in caso di aggravamento del suo stato di salute. In sintesi, non sussistono i presupposti per una pronuncia di inabilitazione con conseguente rigetto della domanda;
tuttavia, in virtù delle considerazioni che precedono, sulla base dell'art. 418, co 3, c.c., si dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente al quale spetta la valutazione in merito all'eventuale apertura dell'amministrazione di sostegno. In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la contumacia dell'inabilitando, di e di CP_3 CP_4
[...]
b) ricorso per inabilitazione presentato nei confronti di;
CP_2
c) dispone la trasmissione degli atti del procedimento (compres ) al Giudice Tutelare;
d) nulla si dispone sulle spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6572/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Dichiarazione di Inabilitazione, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Salerno, alla via Rocco Cocc degli avv.ti Edmondo Palmieri e Filomena Fasano che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 ata in Salerno, alla via Rocco Cocch dell'avv. Filomena Fasano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_2 CodiceFiscale_3
RESISTENTE ONTUMACE NABILITANDO E
, C.F.: CP_3 CodiceFiscale_4
, c Controparte_4 CodiceFiscale_5
RESISTENTI CONTUMACI NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 17 settembre 2025, , in qualità di Parte_1 sorella, ha chiesto dichiararsi inabilitazione d , CP_2 rappresentando che il medesimo risulta essere portatore di han sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 in quanto affetto da epilessia lesionale conseguente a sofferenza perinatale, nonché dichiarato invalido civile con inabilità totale e permanente e necessità di assistenza continua. La ricorrente ha dedotto che è affetto da un'infermità mentale con CP_2 compromissione delle facoltà psi e volitive, che limita la sua autonomia e le relazioni con i conviventi. Ha evidenziato l'incapacità del medesimo di svolgere atti quotidiani e di provvedere ai propri interessi soprattutto patrimoniali, ritenendo necessaria una tutela stabile e continuativa. Ha quindi chiesto la dichiarazione di inabilitazione e la nomina di un curatore per assisterlo nella gestione della vita personale ed economica. Esaminato l'inabilitando, sentita la sorella, integrato correttamente il contraddittorio ed acquisita la documentazione medica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda non è fondata e deve essere rigettata. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'inabilitando, di CP_3
e di sebbene presenti personalmente Controparte_4 compa Deve, inoltre, affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente ai sensi dell'art. 417 cod. civ., in quanto sorella dell'inabilitando e stretto congiunto. Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 415 c.c. disciplina l'istituto dell'inabilitazione, prevedendo che essa sia applicabile nei confronti di soggetti che, pur non versando in una condizione di totale incapacità, si trovino, per infermità di mente o per altre cause specifiche, nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi senza l'assistenza di un curatore. L'inabilitazione si distingue dall'interdizione per il minor grado di gravità della patologia e per la conservazione, da parte dell'inabilitato, della capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione, necessitando invece dell'assistenza del curatore per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 415 c.c.). Tuttavia, la riforma introdotta dalla L. n. 6/2004 ha reso l'inabilitazione misura residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, istituto che, per la sua flessibilità e personalizzazione, consente di graduare la limitazione della capacità di agire in base alle effettive esigenze del beneficiario. La giurisprudenza ha chiarito che l'inabilitazione deve essere disposta solo quando l'amministrazione di sostegno non sia idonea a garantire una protezione adeguata, dovendo il giudice valutare, in concreto, se la situazione personale e patrimoniale del soggetto possa essere efficacemente tutelata con l'amministrazione di sostegno, che si distingue per la sua minore invasività e per il rispetto della dignità e dell'autonomia residua del beneficiario (cfr.: Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/03/2020, n. 6079). In definitiva, anche rispetto al soggetto che presenti una limitata capacità di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca la tutela più adeguata e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la capacità della persona. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione. All'udienza dell'11 novembre 2025, l'inabilitando ha reso dichiarazioni che, pur evidenziando alcune difficoltà mnemoniche e la necessità di supporto nella gestione delle spese e della pensione, lasciano comunque intravedere una residua capacità di comprensione della propria situazione personale;
in particolare, l'inabilitando ha dimostrato di essere consapevole della propria residenza, delle persone che lo assistono e della percezione della pensione, pur non ricordando l'importo esatto (cfr. verbale di causa del 11 novembre 2025). Tali elementi, secondo la normativa e la giurisprudenza più recente, sono indicativi di una limitata compromissione della capacità di provvedere ai propri interessi, situazione che trova adeguata tutela nell'istituto dell'amministrazione di sostegno, il quale consente di graduare la protezione in base alle effettive esigenze del beneficiario, garantendo un'adeguata tutela con il minor sacrificio possibile della sua autonomia. Orbene, nel caso di specie, l'inabilitando, sebbene dimostri una limitata compromissione della capacità di provvedere ai propri interessi, riesce a far capire le sue esigenze e i suoi bisogni primari e la sua tutela può essere adeguatamente attuata attraverso l'apertura di un'amministrazione di sostegno in suo favore. In definitiva, sebbene sia affetto da una patologia implicante la CP_2 compromissione delle su à cognitive e volitive, non sussistono gli elementi per dichiarare l'inabilitazione, atteso che lo stesso non risulta essere titolare di un patrimonio di notevole consistenza e, soprattutto, difficile da gestire, essendo tra l'altro circondato dall'affetto e dalla cura di una compagine familiare priva di contrasti e, pertanto, la sua attuale tutela può comunque essere soddisfatto con la nomina di un amministratore di sostegno cui affidare specifici poteri di rappresentanza o di assistenza in relazione alle singole e specifiche esigenze dell'interessato e con la possibilità di modificare i suddetti poteri in ogni momento in caso di aggravamento del suo stato di salute. In sintesi, non sussistono i presupposti per una pronuncia di inabilitazione con conseguente rigetto della domanda;
tuttavia, in virtù delle considerazioni che precedono, sulla base dell'art. 418, co 3, c.c., si dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente al quale spetta la valutazione in merito all'eventuale apertura dell'amministrazione di sostegno. In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la contumacia dell'inabilitando, di e di CP_3 CP_4
[...]
b) ricorso per inabilitazione presentato nei confronti di;
CP_2
c) dispone la trasmissione degli atti del procedimento (compres ) al Giudice Tutelare;
d) nulla si dispone sulle spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi