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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/07/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa CE CO Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3136/2024 tra:
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Pellegrini C.F._1
RICORRENTE
e
, nata in [...] e Montenegro) il 22.7.1947 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: scioglimento del matrimonio Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 30.09.2024, ha premesso: di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Castel OL (RM) il 02.04.2003, CP_1 trascritto agli atti dello stato civile di tale Comune al n. 5, parte 1, anno 2003, che dall'unione è nata la figlia in data 11.02.1991, ormai maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
che con decreto n. 1928/2023 depositato in data
06.06.2023, il Tribunale di Velletri ha omologato la separazione consensuale dei coniugi
(R.G. 1088/2023) alle condizioni concordate dalle parti, le quali hanno stabilito che il marito sarebbe rimasto ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà e non hanno previsto alcun contributo al mantenimento, stante l'autosufficienza economica delle parti;
che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati, né hanno ripreso la convivenza, essendo definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis.
Il ricorrente ha domandato pertanto lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione personale.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 23-05-2025 è comparso solo il ricorrente, il quale ha insistito nella domanda di divorzio riportandosi a quanto articolato nell'atto introduttivo.
La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
pertanto, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata comparizione della resistente, della quale va dichiarata la contumacia, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.La domanda è fondata e va accolta.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi vivono separati ininterrottamente da oltre sei mesi da quando sono comparsi dinanzi il Presidente del Tribunale in sede di separazione il 05-06-2023.
Tale circostanza - dedotta dal ricorrente - va ritenuta provata in assenza di alcuna eccezione dell'interruzione della separazione, gravante sulla resistente, che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Tutti gli anzidetti fattori sono indici del protrarsi della separazione tra i coniugi.
Dunque, tenuto conto anche della documentazione depositata dal ricorrente, sussistono i presupposti di legge ex artt. 1 e 3 n. 2 lettera b) n. 2 della legge 898 del 1970, atteso il decorso dei termini di legge ivi previsti e atteso che non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale della resistente. Deve, quindi, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Castel
OL (RM) il 02.04.2003, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Castel OL (RM), parte 1, n. 5, anno 2003.
3. Osserva, infine, il Tribunale che nulla deve disporsi a titolo di assegno divorzile, in quanto il ricorrente non ha spiegato domanda di assegno divorzile ed in quanto non richiesto dalla resistente non costituitasi in giudizio.
Nulla sull'assegnazione della casa coniugale, in quanto di proprietà esclusiva del ricorrente e non essendoci figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
4.Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché alla contumacia di parte resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 30.09.2024, così provvede:
- Dichiara la contumacia della resistente CP_1
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Castel OL (RM) il
02.04.2003, trascritto agli atti dello stato civile di tale Comune al n. 5, parte 1, anno 2003 tra e Parte_1 CP_1
- Dichiara che le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
- Nulla sull'assegnazione della casa coniugale;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 12-06-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CE CO.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CE CO
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa CE CO Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3136/2024 tra:
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Pellegrini C.F._1
RICORRENTE
e
, nata in [...] e Montenegro) il 22.7.1947 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: scioglimento del matrimonio Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 30.09.2024, ha premesso: di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Castel OL (RM) il 02.04.2003, CP_1 trascritto agli atti dello stato civile di tale Comune al n. 5, parte 1, anno 2003, che dall'unione è nata la figlia in data 11.02.1991, ormai maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
che con decreto n. 1928/2023 depositato in data
06.06.2023, il Tribunale di Velletri ha omologato la separazione consensuale dei coniugi
(R.G. 1088/2023) alle condizioni concordate dalle parti, le quali hanno stabilito che il marito sarebbe rimasto ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà e non hanno previsto alcun contributo al mantenimento, stante l'autosufficienza economica delle parti;
che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati, né hanno ripreso la convivenza, essendo definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis.
Il ricorrente ha domandato pertanto lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione personale.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 23-05-2025 è comparso solo il ricorrente, il quale ha insistito nella domanda di divorzio riportandosi a quanto articolato nell'atto introduttivo.
La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
pertanto, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata comparizione della resistente, della quale va dichiarata la contumacia, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.La domanda è fondata e va accolta.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi vivono separati ininterrottamente da oltre sei mesi da quando sono comparsi dinanzi il Presidente del Tribunale in sede di separazione il 05-06-2023.
Tale circostanza - dedotta dal ricorrente - va ritenuta provata in assenza di alcuna eccezione dell'interruzione della separazione, gravante sulla resistente, che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Tutti gli anzidetti fattori sono indici del protrarsi della separazione tra i coniugi.
Dunque, tenuto conto anche della documentazione depositata dal ricorrente, sussistono i presupposti di legge ex artt. 1 e 3 n. 2 lettera b) n. 2 della legge 898 del 1970, atteso il decorso dei termini di legge ivi previsti e atteso che non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale della resistente. Deve, quindi, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Castel
OL (RM) il 02.04.2003, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Castel OL (RM), parte 1, n. 5, anno 2003.
3. Osserva, infine, il Tribunale che nulla deve disporsi a titolo di assegno divorzile, in quanto il ricorrente non ha spiegato domanda di assegno divorzile ed in quanto non richiesto dalla resistente non costituitasi in giudizio.
Nulla sull'assegnazione della casa coniugale, in quanto di proprietà esclusiva del ricorrente e non essendoci figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
4.Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché alla contumacia di parte resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 30.09.2024, così provvede:
- Dichiara la contumacia della resistente CP_1
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Castel OL (RM) il
02.04.2003, trascritto agli atti dello stato civile di tale Comune al n. 5, parte 1, anno 2003 tra e Parte_1 CP_1
- Dichiara che le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
- Nulla sull'assegnazione della casa coniugale;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 12-06-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CE CO.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CE CO
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia