Decreto cautelare 23 giugno 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00448/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2025, proposto da
Gam S.r.l. e Parking S.r.l.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Chionchio, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Vittorio LL in Bari, via Melo Da Bari, 166;
contro
Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato DO Cavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 27 del 26 aprile 2025, con la quale il Comandante della Polizia Locale di S. Giovanni Rotondo ha istituito una Zona a Traffico Limitato a carattere variabile, nella parte in cui (punti: 3, 3.1, 3.2, 3.3) ha disposto la traslazione del varco d'accesso della Zona “D” (nel periodo ricompreso dal 04.05 al 31.12 c.a.) da viale Padre Pio/Ang. via De Nunzio, a viale Padre Pio/S.P. n. 44-bis (rotatoria) nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 10,30 alle ore 14,00;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, allo stato non conosciuto, ovvero di ogni altro atto e/o comportamento come configurabile ai sensi dell’art. 34 D.lgs. n. 80/1998, adottato in esecuzione del provvedimento di cui sopra, ivi compresi: dell’Atto di indirizzo (prot. n. 14867 del 26 aprile 2025) emanato dall’Assessore alla viabilità del Comune di S. Giovanni Rotondo e la delibera di G.C. di adozione del PPTU di 2° Livello n. 96 del 13 agosto 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. RE PE RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025 le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza n. 27 del 26 aprile 2025, con cui è stata disposta la proroga sino al 31 dicembre 2025 della Zona a Traffico Limitato (ZTL) in attuazione dell’atto di indirizzo n. 14867, emanato dall’Assessore alla Viabilità del Comune di San Giovanni Rotondo in data 26 aprile 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
In data 23 luglio 2025, con ordinanza cautelare n. 244, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe ha accolto l’istanza cautelare proposta dalle società ricorrenti, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
In data 8 agosto 2025 la Giunta comunale di San Giovanni Rotondo ha adottato la delibera n. 176, con la quale ha dato attuazione alla citata ordinanza cautelare n. 244 del 23 luglio 2025, confermando – in ogni caso – la proroga della ZTL fino al 31 dicembre 2025.
In data 14 agosto 2025, con ordinanza n. 76, il Dirigente della Polizia Locale ha dato esecuzione alla citata delibera di Giunta n. 176 dell’8 agosto 2025, prorogando la ZTL sino al 31 dicembre 2025.
In data 8 ottobre 2025 è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso all’11 marzo 2026.
In tale data, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’ordinanza n. 27 del 26 aprile 2025 – oggetto di impugnazione – esplicava la propria efficacia sino al 31 dicembre 2025.
Allo spirare di tale termine l’efficacia dell’atto impugnato deve ritenersi definitivamente cessata.
Peraltro, successivamente alla proposizione del ricorso non sono stati adottati ulteriori provvedimenti di proroga dell’atto impugnato o degli atti ad esso connessi e consequenziali, tali da riprodurne gli effetti lesivi nei confronti delle società ricorrenti.
Ne discende il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della presente controversia.
Da ultimo, ai soli fini della valutazione della soccombenza, in considerazione dell’andamento procedimentale e processuale della causa e, in particolare, del provvedimento cautelare favorevole ottenuto dalla parte ricorrente e rimasto inimpugnato, le spese di lite possono essere poste definitivamente a carico dell’Amministrazione comunale resistente, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di San Giovanni Rotondo al pagamento delle spese di lite in favore di Gam S.r.l. e Parking S.r.l.s., in solido fra loro, liquidandole in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento,00), oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO PA, Presidente
RE PE RE, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE PE RE | DO PA |
IL SEGRETARIO