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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 140/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 140/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 vertente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Calafato complesso Parte_1
“Aurora”, C.F. e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
14.03.1964, residente in [...], c.da Campo n. 2, C.F. , rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Giuseppe Pagana (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo studio sito in Messina, via Cavalieri della Stella n. 21.
Appellanti
e
quale incorporante per atto di fusione della Controparte_1 Controparte_2
- giusto atto del 17.11.2014 rep. n. 43405/13401 a rogito Notaio Dott. registrato
[...] Persona_1
a Modena in data 18.11.2014 al n. 14165 serie 1T - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20, P. VA , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Santilano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4
suo studio sito in Messina, Via Comunale San Corrado n. 7 Controparte_3
F.
[...] Appellata – appellante incidentale
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano, Controparte_4
Via Vittorio Alfieri n. 1, P. VA , e per essa, quale mandataria - giusta procura P.IVA_2
speciale del 02.11.2018 a rogito del Notaio Dott. di Pordenone, rep. n. 53366, Persona_2
racc. n. 39537 - con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, C.F. Controparte_5
, qui rappresentata da - in forza di procura speciale P.IVA_3 Controparte_6
del 09.05.2019 con atto a firma autenticata dal Notaio in Milano, rep. 140483, Persona_3
racc. 35371 registrata a Milano in data 20.05.2019 al n. 25329 Serie 1T - con sede legale in Milano,
Via Valtellina, 15/17, P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scozzari P.IVA_4
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, C.F._5
Via Giosuè Carducci n.2.
Appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 203/2023, emessa dal Tribunale di Messina il 27.01.2023
e pubblicata in data 01.02.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4270/2013 R.G. in materia di contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per gli appellanti:
Respinta ogni contraria istanza difese e/o eccezione 1) ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con la presente citazione, e, conseguentemente annullare la sentenza del Tribunale di Messina n.
203/2023 pubblicata in data 01.02.2023 resa nel giudizio iscritto al n. 4270/2013 R.G., disponendo ex artt.
283 e 351 c.p.c. la sospensione del provvedimento impugnato, per tutti i motivi sopra esposti;
2) conseguentemente accogliere tutte le domande formulate dagli odierni appellanti in atti e verbali di causa, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3) ritenere e dichiarare errata ed illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione costituisce adempimento sufficiente a provare il perfezionamento della fattispecie traslativa in capo alla nonché nella parte in cui afferma che in atti vi è la prova che i rapporti oggetto di Controparte_4 giudizio siano stati classificati a sofferenza dalla e segnalati come tali Controparte_2 nella centrale dei rischi della Banca D'Italia ed infine nella parte in cui trae la prova della titolarità del credito dal mancato reclamo da parte di e, conseguentemente, in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata, ritenere e dichiarare che la parte che agisce nell'asserita qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione "in blocco" ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale mediante la produzione del contratto di cessione non potendosi fare ricorso a presunzioni, né assumendo rilevanza l'avviso di cessione “in blocco”, da cui non è possibile risalire con esattezza al credito in ipotesi ceduto e per l'effetto, in relazione a tutto quanto sopra esposto, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della in relazione a quanto Controparte_4 dedotto;
4) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la reciprocità risulta pacificamente dalla relazione di consulenza e, pertanto, non può trovare accoglimento la domanda attorea volta a far dichiarare la nullità della capitalizzazione relativamente all'addebito di interessi anatocistici, e conseguentemente in riforma della sentenza impugnata, in applicazione degli art. 1284 c.c.,
120 TUB, 116 c.p.c. e 111, comma 6, Costituzione, ritenere e dichiarare, come accertato dal c.t.u.,
l'accertata violazione del principio di reciprocità e per l'effetto ritenere e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi e/o comunque ritenere e dichiarare che nessuna capitalizzazione periodica è applicabile al rapporto in relazione a tutto quanto dedotto e per l'effetto ritenere e dichiarare che ai rapporti oggetto di giudizio non può applicarsi alcuna capitalizzazione periodica in relazione a tutto quanto sopra esposto;
5) ritenere e dichiarare errata ed illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che l'allegato al testo negoziale del conto n. 913663 autorizza la a girocontare le competenze CP_1 prodotte dal conto anticipi sul conto ordinario e conseguentemente in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che la ha girocontato le competenze prodotte dal conto anticipi al conto ordinario CP_1 senza che questa modalità di calcolo fosse mai stata pattuita tra le parti determinando l'applicazione di condizioni diverse da quelle contrattualmente pattuite determinando anatocismo nascosto con violazione degli articoli 1283, 1284, 1346, 1341 e 1342 c.c. e per l'effetto rideterminare il saldo dei conti oggetto di giudizio senza applicare alcuno storno delle competenze prodotte dal conto anticipi al conto ordinario in relazione a tutto quanto dedotto;
6) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la formula da utilizzare ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia non deve tenere conto delle commissioni applicate al rapporto e di tutti gli altri costi connessi all'erogazione del credito e conseguentemente, in riforma, della sentenza impugnata, ex artt. 1815 e 1284 c.c., art. 644 c.p., Legge
108/96, ritenere e dichiarare che ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia occorre considerare tutti i costi connessi all'erogazione del credito ivi comprese le commissioni e l'effetto della capitalizzazione periodica e per l'effetto accertare se le condizioni indicate nei contratti di conto corrente rispettino, alla data di sottoscrizione, il tasso soglia temporalmente vigente nonché accertare se per effetto delle modifiche unilaterali apportare al rapporto sia stato rispettato il tasso soglia e conseguentemente ritenere e dichiarare che, in applicazione dell'art. 1815 c.c. nessun interesse ultralegale è applicabile ai rapporti;
7) ritenere e dichiarare errata ed illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui pur aderendo al ricalcolo del conto effettuato dal c.t.u. accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla condannando gli appellanti CP_1 al pagamento della somma di € 240.701,09 e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che il saldo del conto corrente è pari ad € 99.982,85 come accertato dal c.t.u. in relazione a tutto quanto dedotto;
8) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la chiusura a saldo zero annulla ogni posta e conseguentemente in riforma della sentenza impugnata deve ritenersi e dichiararsi che il conto anticipi ha saldo positivo per € 5.547,20 e per l'effetto ritenere e dichiarare che tale somma può essere compensata con la somma pretesa dalla quale saldo CP_1 del conto ordinario;
9) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di nullità delle valute e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che la non ha correttamente applicato le valute contrattualmente pattuite e per l'effetto ritenere e dichiarare CP_1 la nullità della relativa clausola demandando al nominando c.t.u. di accertare l'incidenza economica derivante dalla non corretta applicazione delle valute;
10) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda relativa alla illegittimità dello jus variandi applicato e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che in mancanza di preventivo accordo tra le parti la variazione peggiorativa dei tassi di interesse integra violazione degli articoli 117 e
118 del TUB e per l'effetto ritenere e dichiarare che nessuna variazione peggiorativa può essere applicata ai rapporti oggetto di giudizio;
11) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma l'inammissibilità ed infondatezza della domanda relativa alla nullità della fideiussione oggetto di giudizio per violazione della Legge 287/90 e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare la nullità delle fideiussioni oggetto di giudizio per violazione della Legge 287/90 in relazione a tutto quanto dedotto;
12) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene infondata la domanda di accertamento dell'avvenuta liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, dovrà ritenersi e dichiararsi che i fideiussori sono liberati dalla garanzia fideiussoria ex art 1956 c.c. in relazione a tutto quanto dedotto;
13) ritenere e dichiarare che nessuna capitalizzazione periodica è applicabile ai rapporti oggetto di giudizio in relazione a tutto quanto dedotto;
14) ritenere e dichiarare nulla la capitalizzazione delle competenze sulla linea di credito e sul conto ordinario, che, per effetto dell'anatocismo nascosto, determina l'applicazione di tassi di interesse non pattuiti, non validi e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
15) ritenere e dichiarare che la appellata ha sistematicamente girato le CP_1 competenze prodotte trimestralmente dai conti anticipi sul conto ordinario, senza che questa modalità di calcolo fosse mai stata pattuita tra le parti con ciò violando l'art. 1284 c.c. in relazione a tutto quanto dedotto in atti;
16) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo commissioni, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; 17) ritenere e dichiarare che, come accertato dal c.t.u. nel corso del giudizio di primo grado, relativamente al conto corrente ordinario, non è stato rispettato il tasso soglia temporalmente vigente in relazione a quanto dedotto e per l'effetto ritenere e dichiarare che nessun interesse è applicabile nei trimestri individuati dal c.t.u.; 18) ritenere e dichiarare che la appellata non ha applicato correttamente le valute cosi come accertato dal c.t.u.; CP_1
19) ritenere, dichiarare ed accertare che il saldo dei rapporti oggetto di giudizio intrattenuti dalla CP_7 presso la banca convenuta è pari, come accertato dal c.t.u, ad € 99.982,85 notevolmente Parte_3 inferiore rispetto alla pretesa creditoria della (€ 227.016,16) in relazione a tutto quanto dedotto in CP_1 atti e/o nella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia;
20) ritenere, dichiarare ed accertare che il saldo del conto corrente anticipi, intrattenuto dal debitore principale presso la Parte_4 CP_1 convenuta è pari, come accertato dal c.t.u., ad € 5.547,20; 21) ritenere e dichiarare che la banca appellata non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti degli attori, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
22) ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale e ciò per le motivazioni di cui in premessa;
23) ritenere e dichiarare la nullità della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 in relazione a tutto quanto dedotto in atti;
24) ritenere e dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c. in relazione a tutto quanto dedotto;
25) ritenere e dichiarare nulla, invalida ed inefficace la garanzia fideiussoria sottoscritta dagli appellanti in relazione a tutto quanto dedotto in atti;
26) ritenere e dichiarare gli appellati obbligati a corrispondere agli appellanti tutte le somme spese per periti e consulenti e, conseguentemente, condannare gli appellati a versare in favore dei sigg.ri e la somma di € Parte_1 Parte_2
1.089,00; 27) condannare gli appellati a rimborsare a parte appellante le spese di c.t.u. cosi come liquidate;
28) disporre c.t.u. tecnica al fine di: a) effettuare il ricalcolo del conto corrente oggetto di giudizio senza applicare alcuno storno delle competenze dal conto anticipi al conto ordinario in relazione a tutto quanto dedotto;
b) accertare se le condizioni economiche indicate nei contratti e nelle aperture di credito in atti rispettino alla data di sottoscrizione il tasso soglia temporalmente vigente;
c) se nei periodi in cui il c.t.u. ha accertato il mancato rispetto del tasso soglia lo stesso sia stato ricondotto al tasso legale;
c) se il tasso soglia sia stato oltrepassato per effetto di variazioni sfavorevoli applicate dall'istituto di credito;
d) accertare se il saldo del conto corrente anticipi è a credito per la correntista;
e) quantificare l'incidenza economica derivante dalla non corretta applicazione delle valute;
f) rielaborare il saldo conto senza applicare alcuna variazione sfavorevole al correntista;
g) accertare se le fideiussioni in atti sono conformi allo schema ABI sanzionato dall'Autorità Garante;
h) se le condizioni economiche della società correntista consentissero una apertura di credito nella misura accordata alla società; 29) con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Per l'appellata Controparte_1
1.Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e infondate nel merito tutte le avverse domande avanzate dai Signori e , rigettandole in conseguenza con Parte_1 Parte_2 qualsivoglia statuizione, confermando integralmente la sentenza n. 203/2023 del Tribunale di Messina, pubblicata in data 01.02.2023 nel giudizio R.G. n. 4270/2013; 2.Preliminarmente, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei Signori e , rigettando per Parte_5 Parte_2
l'effetto tute le avverse domande perché inammissibili e/o improponibili;
3 Ritenere e dichiarare comunque inammissibili, improponibili e infondate nel merito sia in fatto che in diritto tutte le avverse domande, rigettandole in conseguenza con qualsivoglia statuizione;
4 In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che i Sigg.ri e la quali fideiussori a favore della Parte_1 Parte_2 Controparte_2 oggi e nell'interesse della giusta
[...] Controparte_1 Parte_4 contratto di fideiussione omnibus n. 2187314 del 18.09.2009,sono condebitori solidali della banca odierna concludente e per le causali espressamente indicate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali in primo grado e che devono qui intendersi, come in effetti sono, reiterate e trascritte, dell'importo di € 240.701,09 (euro duecentoquarantamilasettecentouno/09) per capitale e interessi così come esplicitati nella superiore narrativa, alla data del 26/06/2013 oltre gli ulteriori interessi al tasso convenzionale dell'8,75% dal 27/06/2013 al soddisfo per quanto concerne la debitoria riveniente dal saldo del c/c ordinario n. 911457 e oltre gli ulteriori interessi al tasso legale per quanto riguarda la debitoria relativa alle fatture anticipate e successivamente accertate insolute, dal 27/06/2013 al soddisfo.
Per l'effetto, condannare i Siggri e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore in virtù Controparte_4 dell'intervenuta cessione dei crediti vantati da (già Controparte_1 Controparte_2
) dell'importo di € 240.701,09 (euro duecentoquarantamilasettecentouno/09) per capitale e interessi
[...] così come esplicitati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali in primo grado, alla data del 26/06/2013 oltre gli ulteriori interessi al tasso convenzionale dell'8,75% dal
27/06/2013 al soddisfo per quanto concerne la debitoria riveniente dal saldo del c/c ordinario n. 911457 e oltre gli ulteriori interessi al tasso legale per quanto riguarda la debitoria relativa alle fatture anticipate e successivamente accertate insolute, dal 27/06/2013 al soddisfo;
5. Con riserva di articolare nei modi e termini di rito eventuali istanze istruttorie senza comunque voler invertire l'onere della prova che spetta alle controparti;
6. Con vittoria di spese, compensi e onorario anche del secondo grado di causa. ;
Per l'appellata : CP_4
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - Preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata in assenza dei presupposti previsti ex lege;
- Rigettare integralmente l'appello proposto dai sigg.ri e per le ragioni Parte_1 Parte_2 ampiamente esposte in parte motiva;
- Conseguentemente, confermare in toto la sentenza emessa dal
Tribunale di Messina n. 203/2023, pubblicata in data 01.02.2023 e resa nel giudizio iscritto al n. 4270/2013
R.G.; - Pertanto, ritenere i Sigg.ri e , quali fidejussori a favore Parte_1 Parte_2 della e nell'interesse di giusto contratto Controparte_2 Parte_4 di fidejussione omnibus n.2187314 del 18.09.2009, condebitori solidali della Banca per l'importo di
€.240.701,09 (euroduecentoquarantamilasettecentuno/09) per capitale ed interessi così come esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, alla data del 26.06.2013 oltre gli ulteriori interessi al tasso convenzionale dell'8,875% dal 27.06.2013 al soddisfo per quanto concerne la debitoria rinveniente dal saldo del c/c ordinario n.911457 e per quanto riguarda la debitoria relativa alle fatture anticipate e successivamente accertate insolute, dal 27.06.2013 al soddisfo, o della diversa somma accertata in corso causa. - Per l'effetto, quindi, condannare i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore di dell'importo di €.240.701,09
[...] Controparte_4
(euroduecentoquarantamilasettecentuno/09) per capitale ed interessi così come esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, alla data del 26.06.2013 oltre gli ulteriori interessi al tasso convenzionale dell'8,875% dal 27.06.2013 al soddisfo per quanto concerne la debitoria rinveniente dal saldo del c/c ordinario n.911457 e per quanto riguarda la debitoria relativa alle fatture anticipate e successivamente accertate insolute, dal 27.06.2013 al soddisfo, o della diversa somma accertata in corso causa. - Rigettare la richiesta di rinnovo di CTU contabile in quanto superflua e pretestuosa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.06.2013 g e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina la , Controparte_2
lamentando relativamente conti correnti nn. 000000911457 (c/c ordinario) e 000000913663 (c/c anticipi), intrattenuti dalla l'applicazione illegittima di: a) Parte_4
capitalizzazione trimestrale, b) anatocismo nascosto;
c) commissioni di massimo scoperto, d) interessi oltre soglia usura, e) spese e valute bancarie non pattuite.
Chiedevano, pertanto, che venisse determinato, ove sussistente, il debito residuo della
[...] nei confronti dell'istituto di credito e che venisse dichiarata la nullità ed Parte_4
inefficacia della fideiussione rilasciata in favore della Banca per violazione della normativa antitrust (art. 2 Legge 287/90) e dell'art. 1956 c.c..
Si costituiva in giudizio quale incorporante per atto di fusione della citata Controparte_1 [...]
che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_2
degli attori e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande, chiedendone l'integrale rigetto.
In via riconvenzionale , non avendo il ed il adempiuto all'obbligo di pagamento Parte_1 Pt_2
della somma di cui la poi dichiarata fallita, era debitrice nei confronti Parte_4
di essa , ne chiedeva la condanna, quali fideiussori della società, al pagamento dell'importo CP_1 di € 240.701,09 (credito derivante dal saldo debitorio di € 113.388,74 per capitale al 26.06.2013, del c/c ordinario n. 911457 intestato alla società fallita presso la Controparte_2
sede di Messina, € 4.706,96 per interessi convenzionali sulla predetta somma al 26.06.2013,
[...]
€ 122.406,10 per capitale anticipato sulle fatture emesse, relativamente al conto anticipi n. 913663, ed € 3.676,90 per interessi al tasso legale dalle singole scadenze al 26.06.2013), oltre gli ulteriori interessi sino al soddisfo.
Disposto l'espletamento di c.t.u. contabile, nelle more dello svolgimento della fase istruttoria, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 30.06.2020, si costituiva e Controparte_4
per essa quale mandataria a sua volta rappresentata da Controparte_5 [...]
quale cessionaria del credito litigioso derivante dai rapporti di conto Controparte_6
corrente intrattenuti presso la Banca originaria convenuta, richiamando integralmente tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla cedente e facendo proprie le già avanzate istanze e richieste .
Conclusa l'istruttoria, con sentenza n. 203/2023 emessa il 27.01.2023 e pubblicata in data
01.02.2023, il Tribunale di Messina Seconda Sezione Civile, così pronunciava:
“1. Rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
2. Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e da Controparte_1 Controparte_4
3. Conseguentemente, condanna solidalmente e , Parte_1 Parte_2
quali fidejussori della a corrispondere alla in virtù Parte_4 Controparte_4 dell'intervenuta cessione dei crediti vantati da la somma di € 240.701,09, per Controparte_1
capitale e interessi alla data del 26 giugno 2013, oltre gli ulteriori interessi sino al soddisfo;
4. Condanna in solido e a pagare a ciascun Parte_1 Parte_2 convenuto le spese di lite, liquidate in € 8.500,00 ciascuno, per compensi, oltre spese generali,
c.p.a. ed iva.
5. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale degli attori.”
Avverso detta sentenza proponevano appello e , Parte_1 Parte_2 chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio l'appellata e per essa, quale mandataria Controparte_4 [...]
a sua volta rappresentata da la quale contestava la Controparte_5 Controparte_6
fondatezza del gravame e, conseguentemente, chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Messina, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva anche che riproponeva l'eccezione di carenza di legittimazione Controparte_1 attiva degli odierni appellanti, già articolata in prime cure, e nel merito deduceva l'inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto, con conferma della gravata pronuncia.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 06.10.2023, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.05.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 14.01.2025, comunicata alle parti in data 16.01.2025, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Deve, in via preliminare, essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e , che ( di seguito breviter ) ha Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_1
riproposto ex art. 346 c.p.c.
E' bene, però, puntualizzare che l'esame di merito delle domande avanzate in primo grado dai predetti attori presupponeva l'implicito rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione sollevata dall'allora convenuta , di guisa che il rimedio azionato dalla – ossia la riproposizione ex art. CP_1
346 c.p.c. – non è corretto.
Invero, a fronte dell'implicito rigetto dell'eccezione, , rimasta parzialmente soccombente CP_1 rispetto ad essa, al fine di ottenerne l'accoglimento, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto (Cass. 20315/2021; 25840/202; 9265/2021).
Tuttavia, ritiene la Corte che , pur in assenza di specifica titolazione formale della comparsa di costituzione, possa ritenersi che abbia proposto appello incidentale. CP_1
Giova, al riguardo, rammentare che in tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale (Cass. n.4860/2021).
, inoltre, si è costituita con comparsa depositata in data 30.06.2023 sicchè risulta rispettato CP_1 il termine a ritroso di cui all'art. 343 c.p.c., avuto riguardo al giorno dell'udienza indicato in citazione ( 20.07.2023).
§
Ciò posto, l'eccezione risulta inammissibile e, comunque, infondata.
Quanto al primo profilo, mette conto osservare che si è limitata a riproporre ex art. 346 CP_1
c.p.c. “le domande e le eccezioni formulate in primo grado” e, dunque, a richiedere (v. punto 2 delle conclusioni) di “ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei Signori Parte_5 e ”, senza neanche esplicitare le ragioni poste a sostegno del
[...] Parte_2
dedotto difetto.
Invero, l'onere di specificazione dei motivi d' appello non può ritenersi assolto tramite il mero rinvio al contenuto degli atti difensivi di primo grado , posto che i motivi di appello devono essere contenuti nell'atto di citazione ( o- nel caso di specie - nella comparsa di costituzione con appello incidentale) e che la generica relatio a quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il precetto normativo, demandando al giudice ad quem un'opera di individuazione delle censure, che la legge processuale non gli affida (Cass. n. 17268/2020; Cass. n. 1248/2013).
L'eccezione è, in ogni caso, infondata.
Va premesso, in punto di fatto, che gli allora attori hanno agito, nella qualità di fideiussori della chiedendo la rideterminazione del saldo dei conti correnti intestati alla Parte_4
società, previo accertamento della nullità di talune clausole contrattuali e del carattere usurario dei tassi applicati agl'interessi debitori.
In diritto, va rammentato che il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 cod. civ., consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, è solo il titolare dell'interesse leso ( Cass. n. 31653/2019; Cass. n.
21381/2018; Cass. n. 16669/2012)
Il fideiussore, dunque, può opporre al creditore tutte le eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che spettano al debitore principale, quale risposta ad eventuali domande del creditore nei suoi confronti, ma non può anche promuovere direttamente azioni che vedono quale convenuto il creditore.
Partendo dai suddetti principi, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “il fideiussore è in astratto legittimato, anche in via principale, ad esperire azione affinché sia accertata la nullità del contratto o di clausole contrattuali tra il creditore ed il debitore principale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa al fine di paralizzare la domanda vantata dal creditore, atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità dell'obbligazione principale, che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria, in ragione del suo carattere accessorio”.
E proprio in tema di domanda di accertamento negativo del saldo di conto corrente, il Supremo Consesso ha ribadito che “sussiste un difetto di legittimazione attiva dei fideiussori sulla domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei confronti del creditore, mentre sulle domande di accertamento della nullità parziale dei contratti stipulati dal debitore principale, i fideiussori hanno un diretto interesse che consente loro di essere legittimati a promuovere la relativa azione in uno con il debitore principale”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, in cui gli attori hanno avanzato nei confronti della banca convenuta una domanda volta, non alla condanna della medesima, bensì al mero accertamento negativo del credito, evidente è l'interesse, concreto ed attuale, dei fideiussori a rimuovere una situazione pregiudizievole di pericolo attuale e concreto.
Invero, l'annotazione in conto del debito della società correntista ed il successivo passaggio “a sofferenza” del debito avrebbe abilitato l'istituto bancario ad esigerne il pagamento anche eventualmente escutendo il patrimonio di detti garanti e tale pericolo, nel caso in esame, era ancor più rilevante , stante l'intervenuto fallimento della debitrice principale, che esponeva maggiormente i fideiussori al rischio del pagamento.
§
2.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame gli appellanti, preliminarmente, eccepiscono la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della cessionaria del credito formulata in primo grado, in violazione del disposto Controparte_4 dell'art. 58 del TUB, dell'art. 4 della L. n. 130/1999, degli artt. 81 e 116 c.p.c..
Assumono che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del 03.11.2018, parte II, n. 128 di una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ritenuta sufficiente dal giudice di prime cure, costituiva un adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non provava il perfezionamento della fattispecie traslativa né produceva il relativo effetto, svolgendo la sola funzione di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264
c.c..
Poiché l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco incombeva sulla presunta cessionaria, avrebbe dovuto produrre il contratto Controparte_4 di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo alla stessa e, dunque, della legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui.
Per di più, continuano gli appellanti, nella Gazzetta Ufficiale sopra citata era indicato solo che nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, aveva acquistato da Controparte_4 CP_1 “i crediti … i cui debitori sono stati classificati a sofferenza”, mentre, nel caso di specie, non sussisteva alcuna prova circa la classificazione “a sofferenza” e la segnalazione alla Centrale dei
Rischi della Banca D'Italia del credito derivante dai rapporti con e, Parte_4 dunque, dell'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedono che venga dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della presunta cessionaria e per essa della sua mandataria Controparte_4 [...]
a sua volta rappresentata da Controparte_5 Controparte_6
§
L'eccezione è infondata, condivisibile risultando il convincimento espresso in parte qua dal giudice di prime cure.
Occorre, anzitutto, partire dall'oramai pacifico principio giurisprudenziale secondo il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Nella giurisprudenza di legittimità l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari è stato semplificato, affermandosi che l'art. 58 TUB, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito.
Tale regolamentazione specifica è, infatti, giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
La Corte di Cassazione ha, in proposito , precisato che “una cosa è l'avviso di cessione , necessario ai fini dell'efficacia della cessione , un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione
e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto , ma, se individua il contenuto del contratto di cessione , non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 22151/2019)
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione . Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
Ove, dunque, non siano state sollevate contestazioni in merito alla cessione , è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass. n. 13289/2024; Cass. n. 4277/2023).
Resta, comunque, devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. .
E' stato, in particolare, affermato che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare
i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia)”
(Cass. civ., n. 10860/2024).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, contrariamente all'assunto degli appellanti, la mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione esonerava dall'onere di produzione del relativo contratto, essendo il fatto da provare Controparte_4 costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione ed , in particolare, dall'inclusione del credito vantato nei confronti di Parte_4
Ebbene, dalla lettura dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 3.11.2018, parte II, n. 128 ritualmente prodotta da in sede di Controparte_4 costituzione ex art.111 c.p.c., si evince che quest'ultima società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti (tra l'altro) da in forza di un contratto Controparte_1 di cessione di crediti concluso in data 24.10.2018 aveva acquistato pro soluto da quest'ultima tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza". Tale avviso conteneva, dunque, una chiara e specifica elencazione dei criteri in base ai quali individuare i crediti oggetto dell'operazione di cessione, alla luce dei quali poteva desumersi con certezza che il credito già vantato dal nei confronti della Controparte_1 Parte_4
era in essa ricompreso.
[...]
Invero, il credito era sorto nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, poiché originato da un conto corrente ordinario n. 9111457 e da un conto anticipo su fatture n.913663, stipulato dall'allora azioni rispettivamente il Controparte_8
18.09.2009 ed il 12.08.2009 .
Inoltre, al momento della cessione (24 ottobre 2018), il debito era stato classificato “a sofferenza”, come si evince dalla lettera del 14.12.2012 (v. doc. 1 in fascicolo primo grado ), Controparte_4
con la quale la banca cedente aveva intimato alla società ed ai fideiussori di procedere al pagamento nel termine di 10 giorni, avvisandoli, altresì, che, in caso di perdurante inadempimento, avrebbe disposto il trasferimento a sofferenza.
E' logico ritenere che, non avendo né la società né i fideiussori provveduto al pagamento nel termine indicato e avuto riguardo al considerevole lasso di tempo intercorso tra la comunicazione del 2012 e la cessione (2018), il debito della società sia stato classificato “a sofferenza “
Peraltro, come opportunamente evidenziato da , gli allora attori nella memoria ex art. 183 CP_1
co VI c.p.c. depositata in data 23.10.2014 (v. fascicolo appellanti in all. n. 6) avevano dato atto della classificazione a sofferenza della posizione debitoria della società e della segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, tanto da richiedere che fosse accertata la correttezza di tale comportamento della convenuta
Risultando, dunque, che il debito era sorto nell'arco temporale indicato nell'avviso di pubblicazione , che era stato classificato a sofferenza e che, dunque, rientrava nelle categorie indicate nell'avviso , deve ritenersi che la documentazione prodotta in primo grado dalla
[...]
fosse sufficiente a provare la titolarità del credito in capo alla predetta cessionaria e, CP_9
dunque, la sussistenza della relativa legittimazione a stare in giudizio.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda volta a far valere la nullità, annullabilità e/o inefficacia della clausola relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi, rilevando la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità
a quanto richiesto dall'art. 120 comma 2 TUB e dall'art. 2 della delibera IC 9 febbraio 2000.
Sottolineano che, sebbene la clausola relativa alla capitalizzazione periodica fosse stata debitamente sottoscritta dalla società correntista, il nominato c.t.u. , contrariamente a quanto affermato in sentenza , aveva accertato che la banca aveva operato in violazione del principio di reciprocità per effetto della sperequazione degli interessi.
Sulla scorta di tali censure chiedono che, in riforma della sentenza gravata ed in applicazione degli art. 1284 c.c., 120 TUB, 116 c.p.c. e 111, comma 6 Cost. , venga dichiarata la violazione del principio di reciprocità e, per l'effetto la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi.
§
Anche tale motivo è infondato, resistendo la sentenza impugnata alle censure degli appellanti.
Il primo Giudice, invero, riguardo all'eccepita nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ne ha affermato l'infondatezza, evidenziando che il rapporto di conto corrente ordinario n. 911457 era sorto nel 2009 e che, come accertato dal c.t.u., la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori era stata prevista dalle parti in forza di clausola specificamente sottoscritta dalla società correntista, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB e dalla richiamata delibera IC .
La statuizione del Tribunale è evidentemente immune da censure, essendo principio di diritto assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte e in quella di merito che in materia di rapporti bancari la capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca è valida quando trattasi di contratto di conto corrente acceso, come nella specie, in epoca successiva alla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 sempre che, come pattuito nel caso in esame, la capitalizzazione abbia la medesima periodicità per gli interessi attivi e per quelli passivi, con carattere di reciprocità.
Mette conto, altresì, evidenziare che, contrariamente all'assunto degli appellanti, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori.
Invero, come sostenuto dalla Suprema Corte” in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera IC del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento”
(Cass. n. 11014/2024 con cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)”.
Invero, l'accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, qualunque sia il tasso debitorio pattuito e la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato.
Pertanto, la circostanza - evidenziata dal c.t.u. ed in questa sede valorizzata dagli appellanti, a sostegno della dedotta erroneità della sentenza - che il tasso si accresca “in proporzione geometrica allorquando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, ritraendosi fino ad annullarsi nel momento in cui si deve quantificare
l'anatocismo a carico del cliente” non svuota di contenuto la clausola anatocistica, tanto da renderla lesiva del principio di pariteticità della capitalizzazione dei saldi a debito e dei saldi a credito.
Invero, la previsione contrattuale della clausola anatocistica, la sua approvazione per iscritto e la fissazione della pari periodicità sono, dunque, del tutto sufficienti a rendere la clausola medesima conforme al quadro normativo testè richiamato
Ciò in quanto, come correttamente enunciato nella sentenza impugnata, “alcuna disposizione, impone una parificazione e/o un gap massimo al divario tra tassi debitori e tassi creditori, occorrendo il rispetto solo della condizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori" (Cass. Civ. n. 35121/2022).
§
4.-Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto legittima l'operazione di giroconto delle competenze prodotte dal conto anticipi al conto ordinario senza che questa modalità di calcolo fosse mai stata pattuita, determinando anatocismo nascosto e/o comunque l'applicazione di condizioni economiche diverse da quelle pattuite.
Assumono che nei documenti contrattuali non si riscontrava alcuna autorizzazione della correntista che consentisse alla di girocontare le competenze prodotte dal conto anticipi sul CP_1
conto ordinario e che tale operazione determinava, di fatto, oltre che anatocismo nascosto, anche l'applicazione di condizioni diverse da quelle indicate nel contratto di conto anticipi.
Ciò in quanto il conto corrente ordinario era regolato ad un tasso debitore ben più elevato rispetto al conto anticipi , ragion per cui le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi avevano prodotto a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti e dovuti con ulteriore danno patrimoniale per la società correntista.
Sostengono, infine, che un'eventuale clausola che consentisse alla di girare le competenze CP_1
prodotte dal conto anticipi al conto ordinario avrebbe dovuto essere approvata specificamente ex artt. 1341 e 1342 c.c., cosa che nel caso di specie non si è verificata.
Sulla scorta delle suddette argomentazioni, chiedono disporre una nuova c.t.u. al fine di quantificare ed epurare dai conti correnti oggetto di giudizio i maggiori costi sostenuti dalla società correntista a causa dell'illegittima applicazione di tale prassi bancaria.
§
Il motivo si appalesa di dubbia ammissibilità , non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Essa, invero, si esaurisce nella riproposizione di tesi difensive svolte nel giudizio di primo grado e motivatamente disattese, senza, al contempo, illustrare le ragioni per cui il ragionamento espresso nella sentenza impugnata sarebbe erroneo e, dunque, senza misurarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
Il Tribunale , invero, nel confutare l'assunto degli allora attori in merito all'assenza di autorizzazione alla girocontazione, ha evidenziato che essa “si rinviene nell'allegato al testo negoziale del conto n. 913663, esattamente laddove viene specificata la forma tecnica in “c/c ant. fatt. senza not. e con canalizzazione”.
A fronte di tale argomentazione, gli appellanti si sono limitati, per un verso, a lamentare la mancanza di alcuna autorizzazione, senza, però, censurare la contraria argomentazione del primo decidente;
per altro verso e contraddittoriamente a ritenere che l'autorizzazione integrava una clausola vessatoria ( senza, peraltro, esplicitarne le ragioni).
Accertata l'esistenza dell'autorizzazione, il primo decidente ha , poi, richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui un «elemento tecnico attestante la diversità tipologica di rapporti tra conto corrente ordinario e conto anticipi è rappresentato da una ormai consolidata prassi bancaria che contempla la girocontazione delle competenze sul conto corrente ordinario che maturano sul conto corrente anticipi. In pratica, la banca fa confluire gli interessi passivi, le spese di conto e la CMS che maturano su/i conto/i anticipi sul conto ordinario, infatti, alla fine di ogni trimestre si riscontra la girocontazione delle competenze che la banca effettua tecnicamente con la seguente movimentazione contabile: la calcola gli interessi debitori, la CMS e le spese CP_1
per ogni trimestre relativi al conto anticipi per poi addebitarli direttamente sul conto ordinario con la causale Giro Competenze del conto anticipi, adoperando, quindi, la tecnica della girocontazione delle competenze. In sostanza, con l'applicazione della richiamata tecnica contabile, si ottiene il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze, pertanto, formato dalle sole poste a credito e a debito, mentre il conto ordinario viene ad essere gravato non solo delle proprie competenze – afferenti sempre gli interessi passivi, spese di conto e CMS – quand'anche di quelle relative al conto anticipi. Poiché il conto corrente ordinario viene regolato ad un tasso debitore ben più elevato rispetto al conto anticipi, le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producono a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli che maturerebbero se rimanessero addebitate (e quindi non girocontate) sul conto ordinario. Alla luce di quanto sopra pur se è innegabile riconoscere l'unitarietà del rapporto intercorso tra e cliente, non può ritenersi CP_1
integrato alcun fenomeno anatocistico. Infatti a) secondo la normale operatività bancaria, desumibile anche dagli estratti di conto corrente prodotti, l'anticipo salvo buon fine (s.b.f. per effetti, ri.ba. ecc.) si qualifica come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, pur se regolata tramite il conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo e l'addebito (storno) dell'eventuale insoluto, sia per quanto concerne spese e competenze, che vengono abitualmente pagate tramite la disponibilità di conto corrente;
b) la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione in dare, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. (così espressamente Trib.
Catania Sez. IV Civ. 17.2.2017, n. 790; v. anche Trib. Torino 20.6.2014; v. infine Cass. Civ. Sez.
I 9.12.2019, n. 32018, che, in relazione alla «questione del c.d. anatocismo nascosto nel meccanismo dell'annotazione nel conto corrente ordinario degli addebiti degli insoluti del conto anticipi su fatture», ha respinto la censura, rilevando che, «per aversi anatocismo, gli ulteriori interessi devono maturare su importi a loro volta addebitati a titolo di interessi … i.e. una percentuale del capitale che matura in ragione del tempo in cui esso resta a disposizione del debitore …, mentre tali non è detto che siano le competenze cui genericamente si riferisce la ricorrente, la quale invero nemmeno deduce che le competenze in questione fossero veri e propri interessi»)» (Trib. Siracusa Sez. II Civ., 22.8.2022, n. 698).
Ed infatti, benché ciò potrebbe apparentemente produrre effetti analoghi a quelli della capitalizzazione degli interessi, l'interesse annotato nel conto attiene, appunto, allo “sconto” della fattura, e cioè ad una complessiva operazione che, per scelta del contraente, viene poi riversata nel conto Ciò esclude l'asserita indeterminatezza atteso che le relative competenze, allorché girocontate sul conto corrente ordinario, rappresentano una voce (determinata secondo
i criteri convenuti) al pari di qualsiasi altra che confluisce sul conto corrente”.
Ebbene, rispetto a tale esaustiva motivazione, gli appellanti si sono limitati semplicemente a rilevare che le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producevano interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti.
Non hanno, però, in alcun modo , censurato il ragionamento del primo decidente, che , muovendo dalla premessa secondo cui , «per aversi anatocismo, gli ulteriori interessi devono maturare su importi a loro volta addebitati a titolo di interessi” , ha escluso la ricorrenza, nella specie , di siffatto fenomeno, rilevando che :” la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione in dare, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c”
§
5.-Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono la nullità ed illegittimità della sentenza di prime cure nella parte in cui il primo giudice aveva escluso il superamento nel corso del rapporto di conto corrente del c.d. tasso soglia.
Nel contestare tale valutazione, affermano che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della fattispecie di usura, occorre considerare rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito, tra cui rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, la quale incide direttamente sul costo effettivo del credito erogato e deve, pertanto, rientrare nel calcolo del T.E.G., da raffrontare con il c.d. “tasso soglia”, oltre il quale il tasso di interesse si configura come usurario.
Aggiungono che la legge n. 2/2009 ha confermato la “disciplina vigente” , avendo richiamato l'art. 644 c.p. e non le circolari della Banca d'Italia, pacificamente sprovviste di portata normativa.
Rilevano, in particolare, che il tenore dell'art.
2-bis L.cit. ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull'usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni ed i costi che il correntista sopporta per l'erogazione del credito.
Pertanto, la formula che il giudicante avrebbe dovuto utilizzare per la verifica del rispetto del tasso soglia era quella prevista dal punto E.1 del mandato conferito in prime cure al c.t.u. con ordinanza del 30.06.2016 e, cioè “TEG = interessi + cms + spese x 36.500 / numeri debitori”.
Evidenziano che il consulente tecnico d'ufficio, applicando tale formula, aveva accertato, relativamente al conto corrente ordinario, che il tasso soglia era stato oltrepassato nei seguenti periodi: “01/07/2011 – 30/09/2011, 1/10/2011 – 31/12/2011, 01/01/2012 – 31/03/2012,
01/04/2012 – 30/06/2012”.
Assumono, pertanto, che relativamente a tali periodi nessun interesse era applicabile al rapporto, in applicazione dell'art. 1815 c.c. .
Aggiungono che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, ai fini della verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro, anche l'effetto della capitalizzazione andava inserito tra le voci rilevanti.
Lamentano, infine, che dalla relazione di non si evinceva chiaramente: i) se il c.t.u. abbia accertato il rispetto dei tassi applicati nei contratti e nelle aperture di credito in atti alla data di stipula dei contratti;
ii) se nei periodi in cui il c.t.u. ha accertato il mancato rispetto del tasso soglia lo stesso sia stato ricondotto al tasso legale e/o se il tasso soglia sia stato oltrepassato per effetto di variazioni sfavorevoli applicate dall'istituto di credito con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c..
Ribadito che, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre considerare tutti i costi connessi all'erogazione del credito ivi comprese le commissioni e l'effetto della capitalizzazione periodica, e di conseguenza, chiedono accertarsi se le condizioni economiche indicate nei documenti depositati dalla banca rispettino, alla data di sottoscrizione, il tasso soglia temporalmente vigente, nonché, se per effetto delle modifiche unilaterali apporte al rapporto sia stato rispettato il tasso soglia e per l'effetto, in ipotesi di mancato rispetto, applicare la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c.
§
Il motivo è infondato.
Vale rammentare che- come affermato dalla Corte di Cassazione - l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal 1/1/2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio
(TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma d'interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4°, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale
“i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”.
Ne discende che, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (l'1/1/2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 cit., ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, dev'essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati
(Cass. SU n. 16303 del 2018).
Ciò posto, nella specie, il primo giudice , rilevato che entrambi i conti (ordinario n. 911457 del
1.7.2009 e anticipi n. 913663 del 12.8.2009) fossero successivi all'introduzione della richiamata normativa (legge 28 gennaio 2009, n. 2, entrata in vigore il 29.1.2009), ha ritenuto corretta ai fini dell'individuazione del tasso soglia l'utilizzo della formula indicata nel mandato sun “E.2)”, e cioè: TEG = INTERESSIx36.500/NUMERI DEBITORI + ONERI su base annua x100/ACCORDATO.
Sebbene la premessa non sia corretta , il rigetto della doglianza non può che trovare conferma.
Invero, contrariamente a quanto assunto dal primo decidente, i rapporti non sono successivi all'introduzione della normativa de qua (1.01.2010), ma , al contrario, risultano essersi svolti in parte nel periodo anteriore.
Ciò significa che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, doveva effettuarsi la complessa operazione indicata dalle Sezioni Unite.
Ne discende che, a supporto del lamentato superamento del tasso soglia, gli appellanti avrebbero dovuto basare la doglianza su deduzioni ed argomentazioni volte a rappresentare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza.
Invece, i predetti si sono limitati ad allegare che , ai fini della determinazione del TEG in concreto applicato dalla banca andavano considerate le commissioni di massimo scoperto.
Inoltre, è errato l'assunto secondo cui il tasso il tasso delle commissioni di massimo scoperto andrebbe puramente e semplicemente sommato al tasso di interesse , come se si trattasse di grandezze omogenee.
Gli interessi, invece, vanno calcolati sugli importi via via presi in prestito dal cliente e in proporzione al tempo per il quale egli ne ha goduto, mentre le prime si calcolano sulla maggiore esposizione raggiunta dal cliente nel periodo considerato e non in proporzione alla durata del godimento della relativa somma .
In siffatto contesto , un eventuale approfondimento istruttorio sarebbe evidentemente esplorativo. §
6.-Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo recepito il ricalcolo del saldo effettuato dal c.t.u., aveva accolto la domanda riconvenzionale formulata dall'istituto bancario al fine di ottenere la condanna solidale degli attori, quali fideiussori della in virtù Parte_4
del contratto di fideiussione omnibus n. 2187314 del 18.09.2009, al pagamento del complessivo importo di € 240.701,09 alla data del 26.06.2013 oltre gli ulteriori interessi dovuti sino al soddisfo.
Deducono, in particolare, che tale condanna si poneva in contrasto con la parte motiva della sentenza nella quale il Tribunale aveva quantificato il complessivo saldo debitorio dei rapporti sarebbe nell'importo di € 125.210,72 , salvo, poi, accogliere la domanda riconvenzionale e condannare i fideiussori al pagamento della somma di € 240.701,09.
Al contrario, asseriscono che il decidente avrebbe dovuto uniformarsi alle risultanze della disposta c.t.u. e, rideterminato il saldo a debito dei conti oggetto di giudizio in € 99.982,85, rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
Il motivo va esaminato unitamente al sesto, attesa la loro evidente connessione.
Con tale doglianza, invero, gli appellanti criticano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato che “sul conto corrente anticipi, il c.t.u. ha accertato un saldo negativo per € 5.547,20 (cfr. pag. 37 c.t.u.), con chiusura con saldo zero il 10.01.2013. Ne consegue, secondo gli attori, che la somma recuperata dal c.t.u. su tale conto è pari ad € 5.547,20 a credito.
In realtà, premesso che il rigetto delle superiori domande determina il venir meno delle censure degli attori, la chiusura a saldo zero annulla ogni posta”.
Deducono, in particolare, che accertato un saldo negativo del conto corrente anticipi pari ad €
5.547,20 e considerato che tale rapporto, come accertato dallo stesso c.t.u., risultava chiuso con saldo zero il 10.01.2013, la somma recuperata su tale conto - come detto pari ad € 5.547,20 – era oggi a credito per la società correntista, rappresentando un saldo positivo.
Chiedono, quindi, che il suddetto importo venga compensato con la somma pretesa dalla banca a titolo di saldo debitorio del conto ordinario.
§
Anche tali doglianze si ritengono infondate.
Va premesso , in punto di fatto, che il primo decidente , ritenuta validamente pattuita in ossequio al disposto dell'art. 120, comma 2, T.U.B. e dalla delibera del IC del 09.02.2000, la capitalizzazione degli interessi e tenuto conto del saggio d'interesse previsto nelle condizioni contrattuali per tutta la durata rapporto, nel recepire il ricalcolo effettuato dal c.t.u., ha così concluso: “Per il c/c ordinario n.911457, si ottiene un saldo a debito di euro 119.373,94 […] per il c/c anticipi n.913663, si ottiene un saldo a debito di euro 5.836,78. Ne consegue che il complessivo saldo debitorio degli attori/fideiussori ammonta ad € 125.210,72”.
Tuttavia, ad avviso della Corte, tale quantificazione - basata sulla sommatoria del saldo a debito del conto corrente ordinario e di quello del conto anticipi – non è corretta, dato che – come pure evidenziato dal primo decidente -, avendo la chiusura a saldo zero del conto anticipi annullato ogni posta , il complessivo saldo a debito della deve ritenersi pari ad € Parte_4
119.373,94.
Va, in proposito, ricordato che, come meglio argomentato a proposito del terzo motivo d'appello, il conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale rispetto al conto corrente ordinario cui è collegato, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_1
Ne deriva che, come da consolidato insegnamento giurisprudenziale, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si parla, infatti, in tali casi, di inscindibilità del saldo finale fra i due rapporti.
Ciò significa che il ricalcolo effettuato dal nominato consulente doveva essere elaborato in via unitaria fra detti rapporti, essendo stato accertato che il conto anticipi era stato chiuso in precedenza con saldo zero, e che, dunque, tutte le poste e competenze applicate durante il periodo di operatività erano già state girocontate sul conto corrente di corrispondenza n. n.911457.
Come da granitico insegnamento del giudice di legittimità: “In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto CP_1 corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (così Cass. Civ.
20.06.2011, n. 13449).
Deve, pertanto, ritenersi che il complessivo saldo a debito della Parte_4 ammontasse ad € 119.373,94, come , del resto, ritenuto dal primo decidente, che ha, in proposito, rilevato che la chiusura a saldo zero del conto anticipi avesse comportato l'azzeramento di ogni posta
Non si apprezza, tuttavia, alcuna contraddittorietà della sentenza in relazione alla condanna dei fideiussori al pagamento del maggior importo di € 240.701,09
Ed invero, la condanna, in via riconvenzionale, al pagamento di tale somma discende non solo dal credito vantato a titolo di saldo debitorio del conto corrente ordinario intestato alla
[...] ma dall'ulteriore pretesa, mai contestata dagli originari attori, dell'importo di € Parte_4
122.406,10, dovuto dalla società per capitale anticipato sulle fatture emesse ed impagate, relativamente al conto anticipi n. 913663, oltre € 3.676,90 quali interessi al tasso legale dalle singole scadenze al 26.06.2013 (vedasi estratti conto relativi al conto anticipi e la comunicazione di revoca fidi e passaggio a sofferenza del 14.12.2012).
Dalle suesposte argomentazioni si desume agevolmente l'infondatezza di entrambi i motivi d'appello.
§
7.-Con il settimo motivo di doglianza gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva rigettato la domanda volta a far valere la nullità delle valute sul rilievo della mancata indicazione da parte degli attori “dell'entità della refluenza di tale circostanza sul saldo negativo accertato complessivamente”.
Rappresentano che il c.t.u., nella propria relazione, aveva accertato che “su alcune operazioni i giorni valuta non sono stati correttamente applicati” e, pertanto, la mancata quantificazione dell'incidenza di tale condotta sulla quantificazione del saldo non era sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
Invero- continuano gli appellanti - il giudice avrebbe potuto demandare al consulente di quantificare l'incidenza economica derivante dalla non corretta applicazione delle valute contrattualmente pattuite.
Instano, quindi, per il richiamo del c.t.u. al fine di conteggiare l'incidenza economica di tale illegittima condotta tenuta dall'istituto bancario.
§
Il motivo è inammissibile per la evidente genericità.
Gli appellanti, invero, si sono limitati a denunciare esclusivamente la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dell'accertata applicazione dei giorni di valuta in violazione delle pattuizioni contrattuali, senza, però, supportare la censura tramite specifiche deduzioni ed argomentazioni volte all'individuazione del tipo di operazioni, cui si è fatto riferimento, o del quale periodo sia avvenuta l'illegittima applicazione nè quantificare la rilevanza in termini pratici.
In tale contesto, la chiesta c.t.u.- volta, appunto, a stabilire l'incidenza della segnalata condotta sulla determinazione del saldo - dovrebbe supplire alle deficienti allegazioni, così da rivelarsi inammissibile.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex ultimis Cass.n. 8498/2025)
§
Con l'ottavo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono la nullità ed illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la domanda volta all'accertamento della variazione peggiorativa dei tassi di interesse in seguito all'esercizio dello jus variandi da parte della banca dovesse ritenersi assorbita dal rigetto delle domande inerenti all'anatocismo ed all'usura , oltre che del tutto sfornita di prova.
Osservano che, in mancanza di preventivo accordo tra le parti, la variazione peggiorativa dei tassi di interesse integrava la violazione degli articoli 117 e 118 del TUB e che in atti non vi era alcuna prova dell'avvenuta comunicazione alla correntista della detta variazione.
Tale onere probatorio incombeva sulla banca, non potendo farsi discendere l'avviso alla cliente dalla mera produzione degli estratti conto.
Pertanto, non essendovi prova dell'esistenza di apposita comunicazione della variazione, nessuna variazione dei tassi poteva essere presa in considerazioni nessuna variazione di tasso.
Chiedono, quindi, di rinnovare la c.t.u. al fine di rielaborare il saldo conto senza applicare alcuna variazione dei tassi di interesse eventualmente sfavorevole alla società correntista.
§
Sebbene, ad avviso della Corte il rigetto delle altre domande non giustificasse l'assorbimento dei quella volta a far valere l'illegittimo esercizio dello ius variandi , il motivo non può essere condiviso.
L'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dall'art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte.
Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio
(Cass.n.8548/2012)
Ebbene, nella specie, come correttamente sostenuto dal primo decidente, non vi è alcuna prova della dedotta variazione unilaterale peggiorativa , a fronte della quale sussisteva in capo alla banca l'obbligo della comunicazione .
Essa, invero, è stata semplicemente allegata dagli allora attori , che, però, in violazione dell'onere probatorio su essi gravante, non hanno indicato con precisione la clausola negoziale oggetto di modifica, il tasso debitorio in concreto applicato differentemente da quanto pattuito, né, tantomeno, specificato l'entità della refluenza di tale circostanza sul saldo negativo accertato complessivamente.
Neanche in questa sede gli appellanti hanno svolto alcuna precisazione in merito al presunto illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, limitandosi a lamentare, in termini estremamente generici, l'intervenuta modifica unilaterale ex art. 118 T.U.B. delle pattuizioni originarie di cui ai contratti di accensione del c/c ordinario e del conto anticipi ad opera di Controparte_1
Attesa la genericità dell'allegazione anche in questo caso l'espletamento della chiesta c.t.u. sarebbe evidentemente inammissibile, proprio per il suo carattere esplorativo.
§
9.-Con il nono motivo di gravame gli appellanti criticano il convincimento espresso dal giudice di prime cure , che aveva ritenuto inammissibile in rito e sfornita di prova nel merito l'eccezione di nullità della fideiussione prestata in favore dell'istituto bancario in violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/90.
Rilevano che, trattandosi di una causa di nullità della fideiussione, essa poteva essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per cui la formulazione dell'eccezione solo in seno alle note scritte depositate in data 25.03.2021 non assumeva rilievo alcuno.
Quanto alla prova della dedotta nullità, affermano di aver indicato con precisione gli articoli (nn.
1, 6, 7 e 8) della fideiussione, che ritenevano essere uniformi al modello ABI.
Evidenziano che il provvedimento della Banca d'Italia n. B 423/55 del 02.05.2005 – che aveva sancito la nullità delle clausole dei modelli contrattuali predisposte dall'ABI che prevedevano la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; della clausola di sopravvivenza dei pagamenti anche in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
della clausola di sopravvivenza delle obbligazioni anche laddove le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide – costituiva fatto notorio e che la fideiussione in atti riproduceva proprio lo schema sanzionato dall'ABI.
Pertanto- continuano gli appellanti- , una volta accertata incidentalmente la nullità parziale della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione i e la conseguente piena operatività dell'art. 1957 c.c., non avendo l'appellata documentato di avere agito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dal recesso del rapporto bancario, doveva ritenersi verificata la decadenza della garanzia fideiussoria, con conseguente liberazione dei fideiussori.
§
Il motivo è infondato.
E' corretto l'assunto degli appellanti secondo cui la nullità della fideiussione per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza può essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.
Come, però, affermato dalla Suprema Corte, l'applicazione di tale principio deve tenere conto delle regole generali del processo civile,” onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. . Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (Cass.n.20713/2023)
Nella specie, il primo decidente si è limitato a rilevare la tardività della domanda, poiché introdotta solo con le note scritte del marzo 2021.
Ma poiché tale tardività non era di per sé sola sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità della domanda , astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, occorre verificare se, pur in assenza di tempestiva domanda formulata nell'atto introduttivo, gli allora attori avessero comunque tempestivamente allegato i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità e se, dunque, la questione della nullità della fideiussione, sollevata solo in corso di causa, fosse o meno fondata su circostanze di fatto (la conformità al “modello ABI” e la produzione del relativo modello) tempestivamente introdotte nel giudizio di primo grado.
In altri termini, a fronte della presunta nullità di una clausola contrattuale, derivante dalla conformità del contratto di fideiussione rispetto al modello redatto dall'ABI , contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli attori avrebbero dovuto produrre tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata , così da mettere il decidente in condizione di rilevare l'eventuale esistenza del vizio contrattuale.
Ritiene la Corte che la quaestio nullitatis posta dagli odierni appellanti non possa essere esaminata in questa sede , per non avere i predetti mai prodotto, il modello ABI (che risulta sottratto al principio “iura novit curia”), allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato dai garanti ( che risulta depositato dalla ). CP_1
Sebbene, dunque, ricorrendo le condizioni sopra meglio esplicitate , la questione fosse esaminabile d'ufficio, nella specie, la mancata allegazione di un fatto decisivo ne precludeva il rilievo.
Mette conto, altresì, rilevare che, nella specie, anche ammessa la nullità parziale della fideiussione, da essa giammai potrebbe derivarne la liberazione degli appellanti dal vincolo assunto .
Ciò in quanto l'accertamento da parte della Banca d'Italia della illiceità di alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi, trasfuse nei contratti di fideiussione, stipulati in attuazione di dette intese, non esclude che il giudice debba valutare la nullità contrattuale alla luce degli artt. 1418 e ss. c.c., con la conseguenza che deve applicazione l'art. 1419 c.c. ogniqualvolta l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
Nella specie, parte appellante si è limitata a dedurre genericamente che la presenza nella fideiussione delle suddette clausole avrebbe determinato la nullità dell'intero contratto, ma non ha allegato circostanze idonee a dimostrare che la fideiussione, senza la parte colpita da nullità, non avrebbe potuto avere una esistenza autonoma e neppure avrebbe potuto perseguire un risultato utile
(nel senso che, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., la parte non avrebbe stipulato il contratto senza la parte colpita da nullità).
§
10.-Con il decimo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento dell'avvenuta liberazione dei fideiussori per violazione del disposto dell'art. 1956 c.c..
Deducono, in proposito, che l'istituto bancario aveva concesso alla un Parte_4 affidamento in conto corrente di € 100.000,00 ed un anticipo fatture di importo pari ad €
200.000,00 (cfr. apertura di credito del 18.09.2009) che già dopo qualche mese risultava quasi tutto utilizzato, e che, nonostante ne fosse a conoscenza, aveva, comunque, continuato a concedere e/o mantenere credito, mentre invece avrebbe dovuto revocare immediatamente quello concesso, stante l'andamento costantemente negativo del rapporto.
La banca, correttamente operando, avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione dei fideiussori al fine di concedere alla correntista una apertura di credito di importo così rilevante, dato che, visionando i bilanci, avrebbe potuto verificare che le condizioni economiche dalla società (poi fallita) non avrebbero consentito l'adempimento di un debito cosi rilevante.
Né ad escludere l'operatività dell'art. 1956 c.c. valeva la circostanza che i due fideiussori fossero
, l'uno, legale rappresentante della società, l'altro socio, dato che il creditore garantito da fideiussione non era comunque esonerato dal dovere, stabilito in via generale dagli articoli 1175 e
1375 c.c., di comportarsi con correttezza e secondo buona fede.
Insistono, quindi, per la riforma dell'impugnato capo di sentenza con accoglimento della presente domanda di accertamento dell'avvenuta liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c..
§
Anche tale motivo sconta eguale sorte di infondatezza di quello che precede, incensurabile risultando il ragionamento espresso in parte qua dal primo decidente.
Vale rammentare, in punto di diritto, che , secondo il granitico orientamento della Corte di
Cassazione, cui il Collegio intende assicurare continuità, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
Il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate e,dunque, dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 20713/2023; Cass. n. 23065/2022;
Nella specie, tale prova non è stata fornita.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, il fondato timore dell' insolvenza non può essere tratto dalla mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito
(Cass. n. 34685/2022)
Inoltre, non solo i bilanci – dalla cui visione la banca, secondo l'assunto degli appellanti avrebbe dovuto trarre la conoscenza delle precarie condizioni economiche della debitrice – neanche sono stati prodotti, ma , peraltro, la necessità di concessione consapevole di credito in capo alla banca non può arrivare a pretendere dalla stessa un esame analitico degli stessi .
A ciò aggiungasi che- secondo l'indirizzo giurisprudenziale correttamente richiamato dal
Tribunale- la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore) (ex ultimis Cass. n.20713/2023; Cass. n. 7444/2017) Ebbene, nella specie, non può passare inosservato che i fideiussori si erano assunti personalmente l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso l'istituto di credito dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca (art. 5 dei contratti ).
Tale clausola è stata ritenuta ammissibile dalla Corte di legittimità - a condizione che l'istituto bancario tenga, nel corso del rapporto, un comportamento improntato ai principi di buona fede e correttezza – che ne ha pure escluso la natura vessatoria non comportando una limitazione di responsabilità per la banca (Cass.n. 20713/2023).
A ciò aggiungasi che , all'epoca della conclusione dei contratti, gli appellanti e Parte_1 Pt_2
erano, rispettivamente, legale rappresentante e socio della al 50% nonché Parte_4
il amministratore unico dal 2012. Pt_2
Ebbene, la qualità di legale rappresentante del e quella di socio del assicuravano Parte_1 Pt_2
ad entrambi la conoscenza (o, comunque, quanto al socio, la concreta possibilità di accedere a tutte le informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale della società, quantomeno in occasione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci) della situazione economica della società, così da non potere i predetti invocare l'esistenza di un obbligo attivo di vigilanza e controllo “sostitutivo” in capo alla banca creditrice garantita.
Proprio tali qualità e le prerogative ad esse correlate rendono altresì pienamente legittima la previsione della clausola 5 della fideiussione, con cui il ed il aveva assunto Parte_1 Pt_2
l'onere di tenersi informato sulle condizioni economiche del soggetto garantito e non permettono di prospettare una responsabilità della banca sul presupposto di una carenza informativa da affermarsi in ipotesi contraria a buona fede e correttezza.
Ritiene, pertanto, la Corte che la piena conoscenza della reale situazione debitoria della società debitrice principale esclude la violazione del principio di buona fede da parte della banca e che conseguentemente la sentenza impugnata debba trovare conferma anche in parte qua .
§
11.-Infine, con l'undicesimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la regolamentazione delle spese , che tuttavia, risulta correttamente basata sul criterio della soccombenza, non integrando l'implicito rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del e del Parte_1 la soccombenza dell'allora eccipiente. Pt_2
La soccombenza degli odierni appellanti impone la condanna di quest'ultimi, in via solidale, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore delle appellate e Controparte_1
- e per essa, quale mandataria qui rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
Osserva, in proposito, la Corte che, non determina soccombenza reciproca, idonea a giustificare un'eventuale parziale compensazione delle spese, il rigetto dell'appello incidentale con cui CP_1
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori.
Invero, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 32061/2022), la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese vanno liquidate , avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto di appello, secondo parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n.
55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Ne discende che, per il presente giudizio di secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, ed applicando i parametri tariffari medi, i compensi, si determinano in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€
2.163,00 per fase trattazione;
€. 5.103,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico tanto degli appellanti in via solidale, quanto dell'appellante incidentale il CP_1
pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
140/2023 R.G. sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 203/2023, emessa dal Tribunale di Messina il 27.01.2023 e pubblicata in data
01.02.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4270/2013 R.G., così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. condanna gli appellanti e , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate CP_1
e e per essa quale mandataria qui
[...] Controparte_4 Controparte_5 rappresentata da liquidate, per ciascuna, in € 12.154,00, oltre Controparte_6
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti principali, in via solidale, e di quello incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 140/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 vertente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Calafato complesso Parte_1
“Aurora”, C.F. e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
14.03.1964, residente in [...], c.da Campo n. 2, C.F. , rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Giuseppe Pagana (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo studio sito in Messina, via Cavalieri della Stella n. 21.
Appellanti
e
quale incorporante per atto di fusione della Controparte_1 Controparte_2
- giusto atto del 17.11.2014 rep. n. 43405/13401 a rogito Notaio Dott. registrato
[...] Persona_1
a Modena in data 18.11.2014 al n. 14165 serie 1T - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20, P. VA , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Santilano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4
suo studio sito in Messina, Via Comunale San Corrado n. 7 Controparte_3
F.
[...] Appellata – appellante incidentale
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano, Controparte_4
Via Vittorio Alfieri n. 1, P. VA , e per essa, quale mandataria - giusta procura P.IVA_2
speciale del 02.11.2018 a rogito del Notaio Dott. di Pordenone, rep. n. 53366, Persona_2
racc. n. 39537 - con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, C.F. Controparte_5
, qui rappresentata da - in forza di procura speciale P.IVA_3 Controparte_6
del 09.05.2019 con atto a firma autenticata dal Notaio in Milano, rep. 140483, Persona_3
racc. 35371 registrata a Milano in data 20.05.2019 al n. 25329 Serie 1T - con sede legale in Milano,
Via Valtellina, 15/17, P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scozzari P.IVA_4
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, C.F._5
Via Giosuè Carducci n.2.
Appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 203/2023, emessa dal Tribunale di Messina il 27.01.2023
e pubblicata in data 01.02.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4270/2013 R.G. in materia di contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per gli appellanti:
Respinta ogni contraria istanza difese e/o eccezione 1) ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con la presente citazione, e, conseguentemente annullare la sentenza del Tribunale di Messina n.
203/2023 pubblicata in data 01.02.2023 resa nel giudizio iscritto al n. 4270/2013 R.G., disponendo ex artt.
283 e 351 c.p.c. la sospensione del provvedimento impugnato, per tutti i motivi sopra esposti;
2) conseguentemente accogliere tutte le domande formulate dagli odierni appellanti in atti e verbali di causa, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3) ritenere e dichiarare errata ed illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione costituisce adempimento sufficiente a provare il perfezionamento della fattispecie traslativa in capo alla nonché nella parte in cui afferma che in atti vi è la prova che i rapporti oggetto di Controparte_4 giudizio siano stati classificati a sofferenza dalla e segnalati come tali Controparte_2 nella centrale dei rischi della Banca D'Italia ed infine nella parte in cui trae la prova della titolarità del credito dal mancato reclamo da parte di e, conseguentemente, in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata, ritenere e dichiarare che la parte che agisce nell'asserita qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione "in blocco" ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale mediante la produzione del contratto di cessione non potendosi fare ricorso a presunzioni, né assumendo rilevanza l'avviso di cessione “in blocco”, da cui non è possibile risalire con esattezza al credito in ipotesi ceduto e per l'effetto, in relazione a tutto quanto sopra esposto, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della in relazione a quanto Controparte_4 dedotto;
4) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la reciprocità risulta pacificamente dalla relazione di consulenza e, pertanto, non può trovare accoglimento la domanda attorea volta a far dichiarare la nullità della capitalizzazione relativamente all'addebito di interessi anatocistici, e conseguentemente in riforma della sentenza impugnata, in applicazione degli art. 1284 c.c.,
120 TUB, 116 c.p.c. e 111, comma 6, Costituzione, ritenere e dichiarare, come accertato dal c.t.u.,
l'accertata violazione del principio di reciprocità e per l'effetto ritenere e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi e/o comunque ritenere e dichiarare che nessuna capitalizzazione periodica è applicabile al rapporto in relazione a tutto quanto dedotto e per l'effetto ritenere e dichiarare che ai rapporti oggetto di giudizio non può applicarsi alcuna capitalizzazione periodica in relazione a tutto quanto sopra esposto;
5) ritenere e dichiarare errata ed illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che l'allegato al testo negoziale del conto n. 913663 autorizza la a girocontare le competenze CP_1 prodotte dal conto anticipi sul conto ordinario e conseguentemente in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che la ha girocontato le competenze prodotte dal conto anticipi al conto ordinario CP_1 senza che questa modalità di calcolo fosse mai stata pattuita tra le parti determinando l'applicazione di condizioni diverse da quelle contrattualmente pattuite determinando anatocismo nascosto con violazione degli articoli 1283, 1284, 1346, 1341 e 1342 c.c. e per l'effetto rideterminare il saldo dei conti oggetto di giudizio senza applicare alcuno storno delle competenze prodotte dal conto anticipi al conto ordinario in relazione a tutto quanto dedotto;
6) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la formula da utilizzare ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia non deve tenere conto delle commissioni applicate al rapporto e di tutti gli altri costi connessi all'erogazione del credito e conseguentemente, in riforma, della sentenza impugnata, ex artt. 1815 e 1284 c.c., art. 644 c.p., Legge
108/96, ritenere e dichiarare che ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia occorre considerare tutti i costi connessi all'erogazione del credito ivi comprese le commissioni e l'effetto della capitalizzazione periodica e per l'effetto accertare se le condizioni indicate nei contratti di conto corrente rispettino, alla data di sottoscrizione, il tasso soglia temporalmente vigente nonché accertare se per effetto delle modifiche unilaterali apportare al rapporto sia stato rispettato il tasso soglia e conseguentemente ritenere e dichiarare che, in applicazione dell'art. 1815 c.c. nessun interesse ultralegale è applicabile ai rapporti;
7) ritenere e dichiarare errata ed illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui pur aderendo al ricalcolo del conto effettuato dal c.t.u. accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla condannando gli appellanti CP_1 al pagamento della somma di € 240.701,09 e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che il saldo del conto corrente è pari ad € 99.982,85 come accertato dal c.t.u. in relazione a tutto quanto dedotto;
8) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la chiusura a saldo zero annulla ogni posta e conseguentemente in riforma della sentenza impugnata deve ritenersi e dichiararsi che il conto anticipi ha saldo positivo per € 5.547,20 e per l'effetto ritenere e dichiarare che tale somma può essere compensata con la somma pretesa dalla quale saldo CP_1 del conto ordinario;
9) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di nullità delle valute e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che la non ha correttamente applicato le valute contrattualmente pattuite e per l'effetto ritenere e dichiarare CP_1 la nullità della relativa clausola demandando al nominando c.t.u. di accertare l'incidenza economica derivante dalla non corretta applicazione delle valute;
10) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda relativa alla illegittimità dello jus variandi applicato e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che in mancanza di preventivo accordo tra le parti la variazione peggiorativa dei tassi di interesse integra violazione degli articoli 117 e
118 del TUB e per l'effetto ritenere e dichiarare che nessuna variazione peggiorativa può essere applicata ai rapporti oggetto di giudizio;
11) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma l'inammissibilità ed infondatezza della domanda relativa alla nullità della fideiussione oggetto di giudizio per violazione della Legge 287/90 e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare la nullità delle fideiussioni oggetto di giudizio per violazione della Legge 287/90 in relazione a tutto quanto dedotto;
12) ritenere e dichiarare errata la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene infondata la domanda di accertamento dell'avvenuta liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, dovrà ritenersi e dichiararsi che i fideiussori sono liberati dalla garanzia fideiussoria ex art 1956 c.c. in relazione a tutto quanto dedotto;
13) ritenere e dichiarare che nessuna capitalizzazione periodica è applicabile ai rapporti oggetto di giudizio in relazione a tutto quanto dedotto;
14) ritenere e dichiarare nulla la capitalizzazione delle competenze sulla linea di credito e sul conto ordinario, che, per effetto dell'anatocismo nascosto, determina l'applicazione di tassi di interesse non pattuiti, non validi e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
15) ritenere e dichiarare che la appellata ha sistematicamente girato le CP_1 competenze prodotte trimestralmente dai conti anticipi sul conto ordinario, senza che questa modalità di calcolo fosse mai stata pattuita tra le parti con ciò violando l'art. 1284 c.c. in relazione a tutto quanto dedotto in atti;
16) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo commissioni, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; 17) ritenere e dichiarare che, come accertato dal c.t.u. nel corso del giudizio di primo grado, relativamente al conto corrente ordinario, non è stato rispettato il tasso soglia temporalmente vigente in relazione a quanto dedotto e per l'effetto ritenere e dichiarare che nessun interesse è applicabile nei trimestri individuati dal c.t.u.; 18) ritenere e dichiarare che la appellata non ha applicato correttamente le valute cosi come accertato dal c.t.u.; CP_1
19) ritenere, dichiarare ed accertare che il saldo dei rapporti oggetto di giudizio intrattenuti dalla CP_7 presso la banca convenuta è pari, come accertato dal c.t.u, ad € 99.982,85 notevolmente Parte_3 inferiore rispetto alla pretesa creditoria della (€ 227.016,16) in relazione a tutto quanto dedotto in CP_1 atti e/o nella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia;
20) ritenere, dichiarare ed accertare che il saldo del conto corrente anticipi, intrattenuto dal debitore principale presso la Parte_4 CP_1 convenuta è pari, come accertato dal c.t.u., ad € 5.547,20; 21) ritenere e dichiarare che la banca appellata non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti degli attori, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
22) ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale e ciò per le motivazioni di cui in premessa;
23) ritenere e dichiarare la nullità della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 in relazione a tutto quanto dedotto in atti;
24) ritenere e dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c. in relazione a tutto quanto dedotto;
25) ritenere e dichiarare nulla, invalida ed inefficace la garanzia fideiussoria sottoscritta dagli appellanti in relazione a tutto quanto dedotto in atti;
26) ritenere e dichiarare gli appellati obbligati a corrispondere agli appellanti tutte le somme spese per periti e consulenti e, conseguentemente, condannare gli appellati a versare in favore dei sigg.ri e la somma di € Parte_1 Parte_2
1.089,00; 27) condannare gli appellati a rimborsare a parte appellante le spese di c.t.u. cosi come liquidate;
28) disporre c.t.u. tecnica al fine di: a) effettuare il ricalcolo del conto corrente oggetto di giudizio senza applicare alcuno storno delle competenze dal conto anticipi al conto ordinario in relazione a tutto quanto dedotto;
b) accertare se le condizioni economiche indicate nei contratti e nelle aperture di credito in atti rispettino alla data di sottoscrizione il tasso soglia temporalmente vigente;
c) se nei periodi in cui il c.t.u. ha accertato il mancato rispetto del tasso soglia lo stesso sia stato ricondotto al tasso legale;
c) se il tasso soglia sia stato oltrepassato per effetto di variazioni sfavorevoli applicate dall'istituto di credito;
d) accertare se il saldo del conto corrente anticipi è a credito per la correntista;
e) quantificare l'incidenza economica derivante dalla non corretta applicazione delle valute;
f) rielaborare il saldo conto senza applicare alcuna variazione sfavorevole al correntista;
g) accertare se le fideiussioni in atti sono conformi allo schema ABI sanzionato dall'Autorità Garante;
h) se le condizioni economiche della società correntista consentissero una apertura di credito nella misura accordata alla società; 29) con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Per l'appellata Controparte_1
1.Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e infondate nel merito tutte le avverse domande avanzate dai Signori e , rigettandole in conseguenza con Parte_1 Parte_2 qualsivoglia statuizione, confermando integralmente la sentenza n. 203/2023 del Tribunale di Messina, pubblicata in data 01.02.2023 nel giudizio R.G. n. 4270/2013; 2.Preliminarmente, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei Signori e , rigettando per Parte_5 Parte_2
l'effetto tute le avverse domande perché inammissibili e/o improponibili;
3 Ritenere e dichiarare comunque inammissibili, improponibili e infondate nel merito sia in fatto che in diritto tutte le avverse domande, rigettandole in conseguenza con qualsivoglia statuizione;
4 In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che i Sigg.ri e la quali fideiussori a favore della Parte_1 Parte_2 Controparte_2 oggi e nell'interesse della giusta
[...] Controparte_1 Parte_4 contratto di fideiussione omnibus n. 2187314 del 18.09.2009,sono condebitori solidali della banca odierna concludente e per le causali espressamente indicate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali in primo grado e che devono qui intendersi, come in effetti sono, reiterate e trascritte, dell'importo di € 240.701,09 (euro duecentoquarantamilasettecentouno/09) per capitale e interessi così come esplicitati nella superiore narrativa, alla data del 26/06/2013 oltre gli ulteriori interessi al tasso convenzionale dell'8,75% dal 27/06/2013 al soddisfo per quanto concerne la debitoria riveniente dal saldo del c/c ordinario n. 911457 e oltre gli ulteriori interessi al tasso legale per quanto riguarda la debitoria relativa alle fatture anticipate e successivamente accertate insolute, dal 27/06/2013 al soddisfo.
Per l'effetto, condannare i Siggri e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore in virtù Controparte_4 dell'intervenuta cessione dei crediti vantati da (già Controparte_1 Controparte_2
) dell'importo di € 240.701,09 (euro duecentoquarantamilasettecentouno/09) per capitale e interessi
[...] così come esplicitati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali in primo grado, alla data del 26/06/2013 oltre gli ulteriori interessi al tasso convenzionale dell'8,75% dal
27/06/2013 al soddisfo per quanto concerne la debitoria riveniente dal saldo del c/c ordinario n. 911457 e oltre gli ulteriori interessi al tasso legale per quanto riguarda la debitoria relativa alle fatture anticipate e successivamente accertate insolute, dal 27/06/2013 al soddisfo;
5. Con riserva di articolare nei modi e termini di rito eventuali istanze istruttorie senza comunque voler invertire l'onere della prova che spetta alle controparti;
6. Con vittoria di spese, compensi e onorario anche del secondo grado di causa. ;
Per l'appellata : CP_4
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - Preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata in assenza dei presupposti previsti ex lege;
- Rigettare integralmente l'appello proposto dai sigg.ri e per le ragioni Parte_1 Parte_2 ampiamente esposte in parte motiva;
- Conseguentemente, confermare in toto la sentenza emessa dal
Tribunale di Messina n. 203/2023, pubblicata in data 01.02.2023 e resa nel giudizio iscritto al n. 4270/2013
R.G.; - Pertanto, ritenere i Sigg.ri e , quali fidejussori a favore Parte_1 Parte_2 della e nell'interesse di giusto contratto Controparte_2 Parte_4 di fidejussione omnibus n.2187314 del 18.09.2009, condebitori solidali della Banca per l'importo di
€.240.701,09 (euroduecentoquarantamilasettecentuno/09) per capitale ed interessi così come esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, alla data del 26.06.2013 oltre gli ulteriori interessi al tasso convenzionale dell'8,875% dal 27.06.2013 al soddisfo per quanto concerne la debitoria rinveniente dal saldo del c/c ordinario n.911457 e per quanto riguarda la debitoria relativa alle fatture anticipate e successivamente accertate insolute, dal 27.06.2013 al soddisfo, o della diversa somma accertata in corso causa. - Per l'effetto, quindi, condannare i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore di dell'importo di €.240.701,09
[...] Controparte_4
(euroduecentoquarantamilasettecentuno/09) per capitale ed interessi così come esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, alla data del 26.06.2013 oltre gli ulteriori interessi al tasso convenzionale dell'8,875% dal 27.06.2013 al soddisfo per quanto concerne la debitoria rinveniente dal saldo del c/c ordinario n.911457 e per quanto riguarda la debitoria relativa alle fatture anticipate e successivamente accertate insolute, dal 27.06.2013 al soddisfo, o della diversa somma accertata in corso causa. - Rigettare la richiesta di rinnovo di CTU contabile in quanto superflua e pretestuosa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.06.2013 g e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina la , Controparte_2
lamentando relativamente conti correnti nn. 000000911457 (c/c ordinario) e 000000913663 (c/c anticipi), intrattenuti dalla l'applicazione illegittima di: a) Parte_4
capitalizzazione trimestrale, b) anatocismo nascosto;
c) commissioni di massimo scoperto, d) interessi oltre soglia usura, e) spese e valute bancarie non pattuite.
Chiedevano, pertanto, che venisse determinato, ove sussistente, il debito residuo della
[...] nei confronti dell'istituto di credito e che venisse dichiarata la nullità ed Parte_4
inefficacia della fideiussione rilasciata in favore della Banca per violazione della normativa antitrust (art. 2 Legge 287/90) e dell'art. 1956 c.c..
Si costituiva in giudizio quale incorporante per atto di fusione della citata Controparte_1 [...]
che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_2
degli attori e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande, chiedendone l'integrale rigetto.
In via riconvenzionale , non avendo il ed il adempiuto all'obbligo di pagamento Parte_1 Pt_2
della somma di cui la poi dichiarata fallita, era debitrice nei confronti Parte_4
di essa , ne chiedeva la condanna, quali fideiussori della società, al pagamento dell'importo CP_1 di € 240.701,09 (credito derivante dal saldo debitorio di € 113.388,74 per capitale al 26.06.2013, del c/c ordinario n. 911457 intestato alla società fallita presso la Controparte_2
sede di Messina, € 4.706,96 per interessi convenzionali sulla predetta somma al 26.06.2013,
[...]
€ 122.406,10 per capitale anticipato sulle fatture emesse, relativamente al conto anticipi n. 913663, ed € 3.676,90 per interessi al tasso legale dalle singole scadenze al 26.06.2013), oltre gli ulteriori interessi sino al soddisfo.
Disposto l'espletamento di c.t.u. contabile, nelle more dello svolgimento della fase istruttoria, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 30.06.2020, si costituiva e Controparte_4
per essa quale mandataria a sua volta rappresentata da Controparte_5 [...]
quale cessionaria del credito litigioso derivante dai rapporti di conto Controparte_6
corrente intrattenuti presso la Banca originaria convenuta, richiamando integralmente tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla cedente e facendo proprie le già avanzate istanze e richieste .
Conclusa l'istruttoria, con sentenza n. 203/2023 emessa il 27.01.2023 e pubblicata in data
01.02.2023, il Tribunale di Messina Seconda Sezione Civile, così pronunciava:
“1. Rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
2. Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e da Controparte_1 Controparte_4
3. Conseguentemente, condanna solidalmente e , Parte_1 Parte_2
quali fidejussori della a corrispondere alla in virtù Parte_4 Controparte_4 dell'intervenuta cessione dei crediti vantati da la somma di € 240.701,09, per Controparte_1
capitale e interessi alla data del 26 giugno 2013, oltre gli ulteriori interessi sino al soddisfo;
4. Condanna in solido e a pagare a ciascun Parte_1 Parte_2 convenuto le spese di lite, liquidate in € 8.500,00 ciascuno, per compensi, oltre spese generali,
c.p.a. ed iva.
5. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale degli attori.”
Avverso detta sentenza proponevano appello e , Parte_1 Parte_2 chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio l'appellata e per essa, quale mandataria Controparte_4 [...]
a sua volta rappresentata da la quale contestava la Controparte_5 Controparte_6
fondatezza del gravame e, conseguentemente, chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Messina, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva anche che riproponeva l'eccezione di carenza di legittimazione Controparte_1 attiva degli odierni appellanti, già articolata in prime cure, e nel merito deduceva l'inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto, con conferma della gravata pronuncia.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 06.10.2023, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.05.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 14.01.2025, comunicata alle parti in data 16.01.2025, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Deve, in via preliminare, essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e , che ( di seguito breviter ) ha Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_1
riproposto ex art. 346 c.p.c.
E' bene, però, puntualizzare che l'esame di merito delle domande avanzate in primo grado dai predetti attori presupponeva l'implicito rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione sollevata dall'allora convenuta , di guisa che il rimedio azionato dalla – ossia la riproposizione ex art. CP_1
346 c.p.c. – non è corretto.
Invero, a fronte dell'implicito rigetto dell'eccezione, , rimasta parzialmente soccombente CP_1 rispetto ad essa, al fine di ottenerne l'accoglimento, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto (Cass. 20315/2021; 25840/202; 9265/2021).
Tuttavia, ritiene la Corte che , pur in assenza di specifica titolazione formale della comparsa di costituzione, possa ritenersi che abbia proposto appello incidentale. CP_1
Giova, al riguardo, rammentare che in tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale (Cass. n.4860/2021).
, inoltre, si è costituita con comparsa depositata in data 30.06.2023 sicchè risulta rispettato CP_1 il termine a ritroso di cui all'art. 343 c.p.c., avuto riguardo al giorno dell'udienza indicato in citazione ( 20.07.2023).
§
Ciò posto, l'eccezione risulta inammissibile e, comunque, infondata.
Quanto al primo profilo, mette conto osservare che si è limitata a riproporre ex art. 346 CP_1
c.p.c. “le domande e le eccezioni formulate in primo grado” e, dunque, a richiedere (v. punto 2 delle conclusioni) di “ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei Signori Parte_5 e ”, senza neanche esplicitare le ragioni poste a sostegno del
[...] Parte_2
dedotto difetto.
Invero, l'onere di specificazione dei motivi d' appello non può ritenersi assolto tramite il mero rinvio al contenuto degli atti difensivi di primo grado , posto che i motivi di appello devono essere contenuti nell'atto di citazione ( o- nel caso di specie - nella comparsa di costituzione con appello incidentale) e che la generica relatio a quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il precetto normativo, demandando al giudice ad quem un'opera di individuazione delle censure, che la legge processuale non gli affida (Cass. n. 17268/2020; Cass. n. 1248/2013).
L'eccezione è, in ogni caso, infondata.
Va premesso, in punto di fatto, che gli allora attori hanno agito, nella qualità di fideiussori della chiedendo la rideterminazione del saldo dei conti correnti intestati alla Parte_4
società, previo accertamento della nullità di talune clausole contrattuali e del carattere usurario dei tassi applicati agl'interessi debitori.
In diritto, va rammentato che il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 cod. civ., consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, è solo il titolare dell'interesse leso ( Cass. n. 31653/2019; Cass. n.
21381/2018; Cass. n. 16669/2012)
Il fideiussore, dunque, può opporre al creditore tutte le eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che spettano al debitore principale, quale risposta ad eventuali domande del creditore nei suoi confronti, ma non può anche promuovere direttamente azioni che vedono quale convenuto il creditore.
Partendo dai suddetti principi, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “il fideiussore è in astratto legittimato, anche in via principale, ad esperire azione affinché sia accertata la nullità del contratto o di clausole contrattuali tra il creditore ed il debitore principale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa al fine di paralizzare la domanda vantata dal creditore, atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità dell'obbligazione principale, che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria, in ragione del suo carattere accessorio”.
E proprio in tema di domanda di accertamento negativo del saldo di conto corrente, il Supremo Consesso ha ribadito che “sussiste un difetto di legittimazione attiva dei fideiussori sulla domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei confronti del creditore, mentre sulle domande di accertamento della nullità parziale dei contratti stipulati dal debitore principale, i fideiussori hanno un diretto interesse che consente loro di essere legittimati a promuovere la relativa azione in uno con il debitore principale”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, in cui gli attori hanno avanzato nei confronti della banca convenuta una domanda volta, non alla condanna della medesima, bensì al mero accertamento negativo del credito, evidente è l'interesse, concreto ed attuale, dei fideiussori a rimuovere una situazione pregiudizievole di pericolo attuale e concreto.
Invero, l'annotazione in conto del debito della società correntista ed il successivo passaggio “a sofferenza” del debito avrebbe abilitato l'istituto bancario ad esigerne il pagamento anche eventualmente escutendo il patrimonio di detti garanti e tale pericolo, nel caso in esame, era ancor più rilevante , stante l'intervenuto fallimento della debitrice principale, che esponeva maggiormente i fideiussori al rischio del pagamento.
§
2.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame gli appellanti, preliminarmente, eccepiscono la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della cessionaria del credito formulata in primo grado, in violazione del disposto Controparte_4 dell'art. 58 del TUB, dell'art. 4 della L. n. 130/1999, degli artt. 81 e 116 c.p.c..
Assumono che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del 03.11.2018, parte II, n. 128 di una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ritenuta sufficiente dal giudice di prime cure, costituiva un adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non provava il perfezionamento della fattispecie traslativa né produceva il relativo effetto, svolgendo la sola funzione di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264
c.c..
Poiché l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco incombeva sulla presunta cessionaria, avrebbe dovuto produrre il contratto Controparte_4 di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo alla stessa e, dunque, della legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui.
Per di più, continuano gli appellanti, nella Gazzetta Ufficiale sopra citata era indicato solo che nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, aveva acquistato da Controparte_4 CP_1 “i crediti … i cui debitori sono stati classificati a sofferenza”, mentre, nel caso di specie, non sussisteva alcuna prova circa la classificazione “a sofferenza” e la segnalazione alla Centrale dei
Rischi della Banca D'Italia del credito derivante dai rapporti con e, Parte_4 dunque, dell'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedono che venga dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della presunta cessionaria e per essa della sua mandataria Controparte_4 [...]
a sua volta rappresentata da Controparte_5 Controparte_6
§
L'eccezione è infondata, condivisibile risultando il convincimento espresso in parte qua dal giudice di prime cure.
Occorre, anzitutto, partire dall'oramai pacifico principio giurisprudenziale secondo il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Nella giurisprudenza di legittimità l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari è stato semplificato, affermandosi che l'art. 58 TUB, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito.
Tale regolamentazione specifica è, infatti, giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
La Corte di Cassazione ha, in proposito , precisato che “una cosa è l'avviso di cessione , necessario ai fini dell'efficacia della cessione , un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione
e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto , ma, se individua il contenuto del contratto di cessione , non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 22151/2019)
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione . Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
Ove, dunque, non siano state sollevate contestazioni in merito alla cessione , è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass. n. 13289/2024; Cass. n. 4277/2023).
Resta, comunque, devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. .
E' stato, in particolare, affermato che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare
i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia)”
(Cass. civ., n. 10860/2024).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, contrariamente all'assunto degli appellanti, la mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione esonerava dall'onere di produzione del relativo contratto, essendo il fatto da provare Controparte_4 costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione ed , in particolare, dall'inclusione del credito vantato nei confronti di Parte_4
Ebbene, dalla lettura dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 3.11.2018, parte II, n. 128 ritualmente prodotta da in sede di Controparte_4 costituzione ex art.111 c.p.c., si evince che quest'ultima società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti (tra l'altro) da in forza di un contratto Controparte_1 di cessione di crediti concluso in data 24.10.2018 aveva acquistato pro soluto da quest'ultima tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza". Tale avviso conteneva, dunque, una chiara e specifica elencazione dei criteri in base ai quali individuare i crediti oggetto dell'operazione di cessione, alla luce dei quali poteva desumersi con certezza che il credito già vantato dal nei confronti della Controparte_1 Parte_4
era in essa ricompreso.
[...]
Invero, il credito era sorto nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, poiché originato da un conto corrente ordinario n. 9111457 e da un conto anticipo su fatture n.913663, stipulato dall'allora azioni rispettivamente il Controparte_8
18.09.2009 ed il 12.08.2009 .
Inoltre, al momento della cessione (24 ottobre 2018), il debito era stato classificato “a sofferenza”, come si evince dalla lettera del 14.12.2012 (v. doc. 1 in fascicolo primo grado ), Controparte_4
con la quale la banca cedente aveva intimato alla società ed ai fideiussori di procedere al pagamento nel termine di 10 giorni, avvisandoli, altresì, che, in caso di perdurante inadempimento, avrebbe disposto il trasferimento a sofferenza.
E' logico ritenere che, non avendo né la società né i fideiussori provveduto al pagamento nel termine indicato e avuto riguardo al considerevole lasso di tempo intercorso tra la comunicazione del 2012 e la cessione (2018), il debito della società sia stato classificato “a sofferenza “
Peraltro, come opportunamente evidenziato da , gli allora attori nella memoria ex art. 183 CP_1
co VI c.p.c. depositata in data 23.10.2014 (v. fascicolo appellanti in all. n. 6) avevano dato atto della classificazione a sofferenza della posizione debitoria della società e della segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, tanto da richiedere che fosse accertata la correttezza di tale comportamento della convenuta
Risultando, dunque, che il debito era sorto nell'arco temporale indicato nell'avviso di pubblicazione , che era stato classificato a sofferenza e che, dunque, rientrava nelle categorie indicate nell'avviso , deve ritenersi che la documentazione prodotta in primo grado dalla
[...]
fosse sufficiente a provare la titolarità del credito in capo alla predetta cessionaria e, CP_9
dunque, la sussistenza della relativa legittimazione a stare in giudizio.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda volta a far valere la nullità, annullabilità e/o inefficacia della clausola relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi, rilevando la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità
a quanto richiesto dall'art. 120 comma 2 TUB e dall'art. 2 della delibera IC 9 febbraio 2000.
Sottolineano che, sebbene la clausola relativa alla capitalizzazione periodica fosse stata debitamente sottoscritta dalla società correntista, il nominato c.t.u. , contrariamente a quanto affermato in sentenza , aveva accertato che la banca aveva operato in violazione del principio di reciprocità per effetto della sperequazione degli interessi.
Sulla scorta di tali censure chiedono che, in riforma della sentenza gravata ed in applicazione degli art. 1284 c.c., 120 TUB, 116 c.p.c. e 111, comma 6 Cost. , venga dichiarata la violazione del principio di reciprocità e, per l'effetto la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi.
§
Anche tale motivo è infondato, resistendo la sentenza impugnata alle censure degli appellanti.
Il primo Giudice, invero, riguardo all'eccepita nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ne ha affermato l'infondatezza, evidenziando che il rapporto di conto corrente ordinario n. 911457 era sorto nel 2009 e che, come accertato dal c.t.u., la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori era stata prevista dalle parti in forza di clausola specificamente sottoscritta dalla società correntista, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB e dalla richiamata delibera IC .
La statuizione del Tribunale è evidentemente immune da censure, essendo principio di diritto assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte e in quella di merito che in materia di rapporti bancari la capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca è valida quando trattasi di contratto di conto corrente acceso, come nella specie, in epoca successiva alla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 sempre che, come pattuito nel caso in esame, la capitalizzazione abbia la medesima periodicità per gli interessi attivi e per quelli passivi, con carattere di reciprocità.
Mette conto, altresì, evidenziare che, contrariamente all'assunto degli appellanti, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori.
Invero, come sostenuto dalla Suprema Corte” in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera IC del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento”
(Cass. n. 11014/2024 con cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)”.
Invero, l'accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, qualunque sia il tasso debitorio pattuito e la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato.
Pertanto, la circostanza - evidenziata dal c.t.u. ed in questa sede valorizzata dagli appellanti, a sostegno della dedotta erroneità della sentenza - che il tasso si accresca “in proporzione geometrica allorquando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, ritraendosi fino ad annullarsi nel momento in cui si deve quantificare
l'anatocismo a carico del cliente” non svuota di contenuto la clausola anatocistica, tanto da renderla lesiva del principio di pariteticità della capitalizzazione dei saldi a debito e dei saldi a credito.
Invero, la previsione contrattuale della clausola anatocistica, la sua approvazione per iscritto e la fissazione della pari periodicità sono, dunque, del tutto sufficienti a rendere la clausola medesima conforme al quadro normativo testè richiamato
Ciò in quanto, come correttamente enunciato nella sentenza impugnata, “alcuna disposizione, impone una parificazione e/o un gap massimo al divario tra tassi debitori e tassi creditori, occorrendo il rispetto solo della condizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori" (Cass. Civ. n. 35121/2022).
§
4.-Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto legittima l'operazione di giroconto delle competenze prodotte dal conto anticipi al conto ordinario senza che questa modalità di calcolo fosse mai stata pattuita, determinando anatocismo nascosto e/o comunque l'applicazione di condizioni economiche diverse da quelle pattuite.
Assumono che nei documenti contrattuali non si riscontrava alcuna autorizzazione della correntista che consentisse alla di girocontare le competenze prodotte dal conto anticipi sul CP_1
conto ordinario e che tale operazione determinava, di fatto, oltre che anatocismo nascosto, anche l'applicazione di condizioni diverse da quelle indicate nel contratto di conto anticipi.
Ciò in quanto il conto corrente ordinario era regolato ad un tasso debitore ben più elevato rispetto al conto anticipi , ragion per cui le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi avevano prodotto a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti e dovuti con ulteriore danno patrimoniale per la società correntista.
Sostengono, infine, che un'eventuale clausola che consentisse alla di girare le competenze CP_1
prodotte dal conto anticipi al conto ordinario avrebbe dovuto essere approvata specificamente ex artt. 1341 e 1342 c.c., cosa che nel caso di specie non si è verificata.
Sulla scorta delle suddette argomentazioni, chiedono disporre una nuova c.t.u. al fine di quantificare ed epurare dai conti correnti oggetto di giudizio i maggiori costi sostenuti dalla società correntista a causa dell'illegittima applicazione di tale prassi bancaria.
§
Il motivo si appalesa di dubbia ammissibilità , non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Essa, invero, si esaurisce nella riproposizione di tesi difensive svolte nel giudizio di primo grado e motivatamente disattese, senza, al contempo, illustrare le ragioni per cui il ragionamento espresso nella sentenza impugnata sarebbe erroneo e, dunque, senza misurarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
Il Tribunale , invero, nel confutare l'assunto degli allora attori in merito all'assenza di autorizzazione alla girocontazione, ha evidenziato che essa “si rinviene nell'allegato al testo negoziale del conto n. 913663, esattamente laddove viene specificata la forma tecnica in “c/c ant. fatt. senza not. e con canalizzazione”.
A fronte di tale argomentazione, gli appellanti si sono limitati, per un verso, a lamentare la mancanza di alcuna autorizzazione, senza, però, censurare la contraria argomentazione del primo decidente;
per altro verso e contraddittoriamente a ritenere che l'autorizzazione integrava una clausola vessatoria ( senza, peraltro, esplicitarne le ragioni).
Accertata l'esistenza dell'autorizzazione, il primo decidente ha , poi, richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui un «elemento tecnico attestante la diversità tipologica di rapporti tra conto corrente ordinario e conto anticipi è rappresentato da una ormai consolidata prassi bancaria che contempla la girocontazione delle competenze sul conto corrente ordinario che maturano sul conto corrente anticipi. In pratica, la banca fa confluire gli interessi passivi, le spese di conto e la CMS che maturano su/i conto/i anticipi sul conto ordinario, infatti, alla fine di ogni trimestre si riscontra la girocontazione delle competenze che la banca effettua tecnicamente con la seguente movimentazione contabile: la calcola gli interessi debitori, la CMS e le spese CP_1
per ogni trimestre relativi al conto anticipi per poi addebitarli direttamente sul conto ordinario con la causale Giro Competenze del conto anticipi, adoperando, quindi, la tecnica della girocontazione delle competenze. In sostanza, con l'applicazione della richiamata tecnica contabile, si ottiene il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze, pertanto, formato dalle sole poste a credito e a debito, mentre il conto ordinario viene ad essere gravato non solo delle proprie competenze – afferenti sempre gli interessi passivi, spese di conto e CMS – quand'anche di quelle relative al conto anticipi. Poiché il conto corrente ordinario viene regolato ad un tasso debitore ben più elevato rispetto al conto anticipi, le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producono a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli che maturerebbero se rimanessero addebitate (e quindi non girocontate) sul conto ordinario. Alla luce di quanto sopra pur se è innegabile riconoscere l'unitarietà del rapporto intercorso tra e cliente, non può ritenersi CP_1
integrato alcun fenomeno anatocistico. Infatti a) secondo la normale operatività bancaria, desumibile anche dagli estratti di conto corrente prodotti, l'anticipo salvo buon fine (s.b.f. per effetti, ri.ba. ecc.) si qualifica come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, pur se regolata tramite il conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo e l'addebito (storno) dell'eventuale insoluto, sia per quanto concerne spese e competenze, che vengono abitualmente pagate tramite la disponibilità di conto corrente;
b) la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione in dare, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. (così espressamente Trib.
Catania Sez. IV Civ. 17.2.2017, n. 790; v. anche Trib. Torino 20.6.2014; v. infine Cass. Civ. Sez.
I 9.12.2019, n. 32018, che, in relazione alla «questione del c.d. anatocismo nascosto nel meccanismo dell'annotazione nel conto corrente ordinario degli addebiti degli insoluti del conto anticipi su fatture», ha respinto la censura, rilevando che, «per aversi anatocismo, gli ulteriori interessi devono maturare su importi a loro volta addebitati a titolo di interessi … i.e. una percentuale del capitale che matura in ragione del tempo in cui esso resta a disposizione del debitore …, mentre tali non è detto che siano le competenze cui genericamente si riferisce la ricorrente, la quale invero nemmeno deduce che le competenze in questione fossero veri e propri interessi»)» (Trib. Siracusa Sez. II Civ., 22.8.2022, n. 698).
Ed infatti, benché ciò potrebbe apparentemente produrre effetti analoghi a quelli della capitalizzazione degli interessi, l'interesse annotato nel conto attiene, appunto, allo “sconto” della fattura, e cioè ad una complessiva operazione che, per scelta del contraente, viene poi riversata nel conto Ciò esclude l'asserita indeterminatezza atteso che le relative competenze, allorché girocontate sul conto corrente ordinario, rappresentano una voce (determinata secondo
i criteri convenuti) al pari di qualsiasi altra che confluisce sul conto corrente”.
Ebbene, rispetto a tale esaustiva motivazione, gli appellanti si sono limitati semplicemente a rilevare che le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producevano interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti.
Non hanno, però, in alcun modo , censurato il ragionamento del primo decidente, che , muovendo dalla premessa secondo cui , «per aversi anatocismo, gli ulteriori interessi devono maturare su importi a loro volta addebitati a titolo di interessi” , ha escluso la ricorrenza, nella specie , di siffatto fenomeno, rilevando che :” la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione in dare, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c”
§
5.-Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono la nullità ed illegittimità della sentenza di prime cure nella parte in cui il primo giudice aveva escluso il superamento nel corso del rapporto di conto corrente del c.d. tasso soglia.
Nel contestare tale valutazione, affermano che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della fattispecie di usura, occorre considerare rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito, tra cui rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, la quale incide direttamente sul costo effettivo del credito erogato e deve, pertanto, rientrare nel calcolo del T.E.G., da raffrontare con il c.d. “tasso soglia”, oltre il quale il tasso di interesse si configura come usurario.
Aggiungono che la legge n. 2/2009 ha confermato la “disciplina vigente” , avendo richiamato l'art. 644 c.p. e non le circolari della Banca d'Italia, pacificamente sprovviste di portata normativa.
Rilevano, in particolare, che il tenore dell'art.
2-bis L.cit. ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull'usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni ed i costi che il correntista sopporta per l'erogazione del credito.
Pertanto, la formula che il giudicante avrebbe dovuto utilizzare per la verifica del rispetto del tasso soglia era quella prevista dal punto E.1 del mandato conferito in prime cure al c.t.u. con ordinanza del 30.06.2016 e, cioè “TEG = interessi + cms + spese x 36.500 / numeri debitori”.
Evidenziano che il consulente tecnico d'ufficio, applicando tale formula, aveva accertato, relativamente al conto corrente ordinario, che il tasso soglia era stato oltrepassato nei seguenti periodi: “01/07/2011 – 30/09/2011, 1/10/2011 – 31/12/2011, 01/01/2012 – 31/03/2012,
01/04/2012 – 30/06/2012”.
Assumono, pertanto, che relativamente a tali periodi nessun interesse era applicabile al rapporto, in applicazione dell'art. 1815 c.c. .
Aggiungono che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, ai fini della verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro, anche l'effetto della capitalizzazione andava inserito tra le voci rilevanti.
Lamentano, infine, che dalla relazione di non si evinceva chiaramente: i) se il c.t.u. abbia accertato il rispetto dei tassi applicati nei contratti e nelle aperture di credito in atti alla data di stipula dei contratti;
ii) se nei periodi in cui il c.t.u. ha accertato il mancato rispetto del tasso soglia lo stesso sia stato ricondotto al tasso legale e/o se il tasso soglia sia stato oltrepassato per effetto di variazioni sfavorevoli applicate dall'istituto di credito con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c..
Ribadito che, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre considerare tutti i costi connessi all'erogazione del credito ivi comprese le commissioni e l'effetto della capitalizzazione periodica, e di conseguenza, chiedono accertarsi se le condizioni economiche indicate nei documenti depositati dalla banca rispettino, alla data di sottoscrizione, il tasso soglia temporalmente vigente, nonché, se per effetto delle modifiche unilaterali apporte al rapporto sia stato rispettato il tasso soglia e per l'effetto, in ipotesi di mancato rispetto, applicare la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c.
§
Il motivo è infondato.
Vale rammentare che- come affermato dalla Corte di Cassazione - l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal 1/1/2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio
(TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma d'interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4°, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale
“i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”.
Ne discende che, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (l'1/1/2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 cit., ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, dev'essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati
(Cass. SU n. 16303 del 2018).
Ciò posto, nella specie, il primo giudice , rilevato che entrambi i conti (ordinario n. 911457 del
1.7.2009 e anticipi n. 913663 del 12.8.2009) fossero successivi all'introduzione della richiamata normativa (legge 28 gennaio 2009, n. 2, entrata in vigore il 29.1.2009), ha ritenuto corretta ai fini dell'individuazione del tasso soglia l'utilizzo della formula indicata nel mandato sun “E.2)”, e cioè: TEG = INTERESSIx36.500/NUMERI DEBITORI + ONERI su base annua x100/ACCORDATO.
Sebbene la premessa non sia corretta , il rigetto della doglianza non può che trovare conferma.
Invero, contrariamente a quanto assunto dal primo decidente, i rapporti non sono successivi all'introduzione della normativa de qua (1.01.2010), ma , al contrario, risultano essersi svolti in parte nel periodo anteriore.
Ciò significa che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, doveva effettuarsi la complessa operazione indicata dalle Sezioni Unite.
Ne discende che, a supporto del lamentato superamento del tasso soglia, gli appellanti avrebbero dovuto basare la doglianza su deduzioni ed argomentazioni volte a rappresentare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza.
Invece, i predetti si sono limitati ad allegare che , ai fini della determinazione del TEG in concreto applicato dalla banca andavano considerate le commissioni di massimo scoperto.
Inoltre, è errato l'assunto secondo cui il tasso il tasso delle commissioni di massimo scoperto andrebbe puramente e semplicemente sommato al tasso di interesse , come se si trattasse di grandezze omogenee.
Gli interessi, invece, vanno calcolati sugli importi via via presi in prestito dal cliente e in proporzione al tempo per il quale egli ne ha goduto, mentre le prime si calcolano sulla maggiore esposizione raggiunta dal cliente nel periodo considerato e non in proporzione alla durata del godimento della relativa somma .
In siffatto contesto , un eventuale approfondimento istruttorio sarebbe evidentemente esplorativo. §
6.-Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo recepito il ricalcolo del saldo effettuato dal c.t.u., aveva accolto la domanda riconvenzionale formulata dall'istituto bancario al fine di ottenere la condanna solidale degli attori, quali fideiussori della in virtù Parte_4
del contratto di fideiussione omnibus n. 2187314 del 18.09.2009, al pagamento del complessivo importo di € 240.701,09 alla data del 26.06.2013 oltre gli ulteriori interessi dovuti sino al soddisfo.
Deducono, in particolare, che tale condanna si poneva in contrasto con la parte motiva della sentenza nella quale il Tribunale aveva quantificato il complessivo saldo debitorio dei rapporti sarebbe nell'importo di € 125.210,72 , salvo, poi, accogliere la domanda riconvenzionale e condannare i fideiussori al pagamento della somma di € 240.701,09.
Al contrario, asseriscono che il decidente avrebbe dovuto uniformarsi alle risultanze della disposta c.t.u. e, rideterminato il saldo a debito dei conti oggetto di giudizio in € 99.982,85, rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
Il motivo va esaminato unitamente al sesto, attesa la loro evidente connessione.
Con tale doglianza, invero, gli appellanti criticano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato che “sul conto corrente anticipi, il c.t.u. ha accertato un saldo negativo per € 5.547,20 (cfr. pag. 37 c.t.u.), con chiusura con saldo zero il 10.01.2013. Ne consegue, secondo gli attori, che la somma recuperata dal c.t.u. su tale conto è pari ad € 5.547,20 a credito.
In realtà, premesso che il rigetto delle superiori domande determina il venir meno delle censure degli attori, la chiusura a saldo zero annulla ogni posta”.
Deducono, in particolare, che accertato un saldo negativo del conto corrente anticipi pari ad €
5.547,20 e considerato che tale rapporto, come accertato dallo stesso c.t.u., risultava chiuso con saldo zero il 10.01.2013, la somma recuperata su tale conto - come detto pari ad € 5.547,20 – era oggi a credito per la società correntista, rappresentando un saldo positivo.
Chiedono, quindi, che il suddetto importo venga compensato con la somma pretesa dalla banca a titolo di saldo debitorio del conto ordinario.
§
Anche tali doglianze si ritengono infondate.
Va premesso , in punto di fatto, che il primo decidente , ritenuta validamente pattuita in ossequio al disposto dell'art. 120, comma 2, T.U.B. e dalla delibera del IC del 09.02.2000, la capitalizzazione degli interessi e tenuto conto del saggio d'interesse previsto nelle condizioni contrattuali per tutta la durata rapporto, nel recepire il ricalcolo effettuato dal c.t.u., ha così concluso: “Per il c/c ordinario n.911457, si ottiene un saldo a debito di euro 119.373,94 […] per il c/c anticipi n.913663, si ottiene un saldo a debito di euro 5.836,78. Ne consegue che il complessivo saldo debitorio degli attori/fideiussori ammonta ad € 125.210,72”.
Tuttavia, ad avviso della Corte, tale quantificazione - basata sulla sommatoria del saldo a debito del conto corrente ordinario e di quello del conto anticipi – non è corretta, dato che – come pure evidenziato dal primo decidente -, avendo la chiusura a saldo zero del conto anticipi annullato ogni posta , il complessivo saldo a debito della deve ritenersi pari ad € Parte_4
119.373,94.
Va, in proposito, ricordato che, come meglio argomentato a proposito del terzo motivo d'appello, il conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale rispetto al conto corrente ordinario cui è collegato, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_1
Ne deriva che, come da consolidato insegnamento giurisprudenziale, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si parla, infatti, in tali casi, di inscindibilità del saldo finale fra i due rapporti.
Ciò significa che il ricalcolo effettuato dal nominato consulente doveva essere elaborato in via unitaria fra detti rapporti, essendo stato accertato che il conto anticipi era stato chiuso in precedenza con saldo zero, e che, dunque, tutte le poste e competenze applicate durante il periodo di operatività erano già state girocontate sul conto corrente di corrispondenza n. n.911457.
Come da granitico insegnamento del giudice di legittimità: “In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto CP_1 corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (così Cass. Civ.
20.06.2011, n. 13449).
Deve, pertanto, ritenersi che il complessivo saldo a debito della Parte_4 ammontasse ad € 119.373,94, come , del resto, ritenuto dal primo decidente, che ha, in proposito, rilevato che la chiusura a saldo zero del conto anticipi avesse comportato l'azzeramento di ogni posta
Non si apprezza, tuttavia, alcuna contraddittorietà della sentenza in relazione alla condanna dei fideiussori al pagamento del maggior importo di € 240.701,09
Ed invero, la condanna, in via riconvenzionale, al pagamento di tale somma discende non solo dal credito vantato a titolo di saldo debitorio del conto corrente ordinario intestato alla
[...] ma dall'ulteriore pretesa, mai contestata dagli originari attori, dell'importo di € Parte_4
122.406,10, dovuto dalla società per capitale anticipato sulle fatture emesse ed impagate, relativamente al conto anticipi n. 913663, oltre € 3.676,90 quali interessi al tasso legale dalle singole scadenze al 26.06.2013 (vedasi estratti conto relativi al conto anticipi e la comunicazione di revoca fidi e passaggio a sofferenza del 14.12.2012).
Dalle suesposte argomentazioni si desume agevolmente l'infondatezza di entrambi i motivi d'appello.
§
7.-Con il settimo motivo di doglianza gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva rigettato la domanda volta a far valere la nullità delle valute sul rilievo della mancata indicazione da parte degli attori “dell'entità della refluenza di tale circostanza sul saldo negativo accertato complessivamente”.
Rappresentano che il c.t.u., nella propria relazione, aveva accertato che “su alcune operazioni i giorni valuta non sono stati correttamente applicati” e, pertanto, la mancata quantificazione dell'incidenza di tale condotta sulla quantificazione del saldo non era sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
Invero- continuano gli appellanti - il giudice avrebbe potuto demandare al consulente di quantificare l'incidenza economica derivante dalla non corretta applicazione delle valute contrattualmente pattuite.
Instano, quindi, per il richiamo del c.t.u. al fine di conteggiare l'incidenza economica di tale illegittima condotta tenuta dall'istituto bancario.
§
Il motivo è inammissibile per la evidente genericità.
Gli appellanti, invero, si sono limitati a denunciare esclusivamente la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dell'accertata applicazione dei giorni di valuta in violazione delle pattuizioni contrattuali, senza, però, supportare la censura tramite specifiche deduzioni ed argomentazioni volte all'individuazione del tipo di operazioni, cui si è fatto riferimento, o del quale periodo sia avvenuta l'illegittima applicazione nè quantificare la rilevanza in termini pratici.
In tale contesto, la chiesta c.t.u.- volta, appunto, a stabilire l'incidenza della segnalata condotta sulla determinazione del saldo - dovrebbe supplire alle deficienti allegazioni, così da rivelarsi inammissibile.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex ultimis Cass.n. 8498/2025)
§
Con l'ottavo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono la nullità ed illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la domanda volta all'accertamento della variazione peggiorativa dei tassi di interesse in seguito all'esercizio dello jus variandi da parte della banca dovesse ritenersi assorbita dal rigetto delle domande inerenti all'anatocismo ed all'usura , oltre che del tutto sfornita di prova.
Osservano che, in mancanza di preventivo accordo tra le parti, la variazione peggiorativa dei tassi di interesse integrava la violazione degli articoli 117 e 118 del TUB e che in atti non vi era alcuna prova dell'avvenuta comunicazione alla correntista della detta variazione.
Tale onere probatorio incombeva sulla banca, non potendo farsi discendere l'avviso alla cliente dalla mera produzione degli estratti conto.
Pertanto, non essendovi prova dell'esistenza di apposita comunicazione della variazione, nessuna variazione dei tassi poteva essere presa in considerazioni nessuna variazione di tasso.
Chiedono, quindi, di rinnovare la c.t.u. al fine di rielaborare il saldo conto senza applicare alcuna variazione dei tassi di interesse eventualmente sfavorevole alla società correntista.
§
Sebbene, ad avviso della Corte il rigetto delle altre domande non giustificasse l'assorbimento dei quella volta a far valere l'illegittimo esercizio dello ius variandi , il motivo non può essere condiviso.
L'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dall'art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte.
Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio
(Cass.n.8548/2012)
Ebbene, nella specie, come correttamente sostenuto dal primo decidente, non vi è alcuna prova della dedotta variazione unilaterale peggiorativa , a fronte della quale sussisteva in capo alla banca l'obbligo della comunicazione .
Essa, invero, è stata semplicemente allegata dagli allora attori , che, però, in violazione dell'onere probatorio su essi gravante, non hanno indicato con precisione la clausola negoziale oggetto di modifica, il tasso debitorio in concreto applicato differentemente da quanto pattuito, né, tantomeno, specificato l'entità della refluenza di tale circostanza sul saldo negativo accertato complessivamente.
Neanche in questa sede gli appellanti hanno svolto alcuna precisazione in merito al presunto illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, limitandosi a lamentare, in termini estremamente generici, l'intervenuta modifica unilaterale ex art. 118 T.U.B. delle pattuizioni originarie di cui ai contratti di accensione del c/c ordinario e del conto anticipi ad opera di Controparte_1
Attesa la genericità dell'allegazione anche in questo caso l'espletamento della chiesta c.t.u. sarebbe evidentemente inammissibile, proprio per il suo carattere esplorativo.
§
9.-Con il nono motivo di gravame gli appellanti criticano il convincimento espresso dal giudice di prime cure , che aveva ritenuto inammissibile in rito e sfornita di prova nel merito l'eccezione di nullità della fideiussione prestata in favore dell'istituto bancario in violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/90.
Rilevano che, trattandosi di una causa di nullità della fideiussione, essa poteva essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per cui la formulazione dell'eccezione solo in seno alle note scritte depositate in data 25.03.2021 non assumeva rilievo alcuno.
Quanto alla prova della dedotta nullità, affermano di aver indicato con precisione gli articoli (nn.
1, 6, 7 e 8) della fideiussione, che ritenevano essere uniformi al modello ABI.
Evidenziano che il provvedimento della Banca d'Italia n. B 423/55 del 02.05.2005 – che aveva sancito la nullità delle clausole dei modelli contrattuali predisposte dall'ABI che prevedevano la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; della clausola di sopravvivenza dei pagamenti anche in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
della clausola di sopravvivenza delle obbligazioni anche laddove le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide – costituiva fatto notorio e che la fideiussione in atti riproduceva proprio lo schema sanzionato dall'ABI.
Pertanto- continuano gli appellanti- , una volta accertata incidentalmente la nullità parziale della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione i e la conseguente piena operatività dell'art. 1957 c.c., non avendo l'appellata documentato di avere agito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dal recesso del rapporto bancario, doveva ritenersi verificata la decadenza della garanzia fideiussoria, con conseguente liberazione dei fideiussori.
§
Il motivo è infondato.
E' corretto l'assunto degli appellanti secondo cui la nullità della fideiussione per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza può essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.
Come, però, affermato dalla Suprema Corte, l'applicazione di tale principio deve tenere conto delle regole generali del processo civile,” onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. . Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (Cass.n.20713/2023)
Nella specie, il primo decidente si è limitato a rilevare la tardività della domanda, poiché introdotta solo con le note scritte del marzo 2021.
Ma poiché tale tardività non era di per sé sola sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità della domanda , astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, occorre verificare se, pur in assenza di tempestiva domanda formulata nell'atto introduttivo, gli allora attori avessero comunque tempestivamente allegato i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità e se, dunque, la questione della nullità della fideiussione, sollevata solo in corso di causa, fosse o meno fondata su circostanze di fatto (la conformità al “modello ABI” e la produzione del relativo modello) tempestivamente introdotte nel giudizio di primo grado.
In altri termini, a fronte della presunta nullità di una clausola contrattuale, derivante dalla conformità del contratto di fideiussione rispetto al modello redatto dall'ABI , contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli attori avrebbero dovuto produrre tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata , così da mettere il decidente in condizione di rilevare l'eventuale esistenza del vizio contrattuale.
Ritiene la Corte che la quaestio nullitatis posta dagli odierni appellanti non possa essere esaminata in questa sede , per non avere i predetti mai prodotto, il modello ABI (che risulta sottratto al principio “iura novit curia”), allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato dai garanti ( che risulta depositato dalla ). CP_1
Sebbene, dunque, ricorrendo le condizioni sopra meglio esplicitate , la questione fosse esaminabile d'ufficio, nella specie, la mancata allegazione di un fatto decisivo ne precludeva il rilievo.
Mette conto, altresì, rilevare che, nella specie, anche ammessa la nullità parziale della fideiussione, da essa giammai potrebbe derivarne la liberazione degli appellanti dal vincolo assunto .
Ciò in quanto l'accertamento da parte della Banca d'Italia della illiceità di alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi, trasfuse nei contratti di fideiussione, stipulati in attuazione di dette intese, non esclude che il giudice debba valutare la nullità contrattuale alla luce degli artt. 1418 e ss. c.c., con la conseguenza che deve applicazione l'art. 1419 c.c. ogniqualvolta l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
Nella specie, parte appellante si è limitata a dedurre genericamente che la presenza nella fideiussione delle suddette clausole avrebbe determinato la nullità dell'intero contratto, ma non ha allegato circostanze idonee a dimostrare che la fideiussione, senza la parte colpita da nullità, non avrebbe potuto avere una esistenza autonoma e neppure avrebbe potuto perseguire un risultato utile
(nel senso che, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., la parte non avrebbe stipulato il contratto senza la parte colpita da nullità).
§
10.-Con il decimo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento dell'avvenuta liberazione dei fideiussori per violazione del disposto dell'art. 1956 c.c..
Deducono, in proposito, che l'istituto bancario aveva concesso alla un Parte_4 affidamento in conto corrente di € 100.000,00 ed un anticipo fatture di importo pari ad €
200.000,00 (cfr. apertura di credito del 18.09.2009) che già dopo qualche mese risultava quasi tutto utilizzato, e che, nonostante ne fosse a conoscenza, aveva, comunque, continuato a concedere e/o mantenere credito, mentre invece avrebbe dovuto revocare immediatamente quello concesso, stante l'andamento costantemente negativo del rapporto.
La banca, correttamente operando, avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione dei fideiussori al fine di concedere alla correntista una apertura di credito di importo così rilevante, dato che, visionando i bilanci, avrebbe potuto verificare che le condizioni economiche dalla società (poi fallita) non avrebbero consentito l'adempimento di un debito cosi rilevante.
Né ad escludere l'operatività dell'art. 1956 c.c. valeva la circostanza che i due fideiussori fossero
, l'uno, legale rappresentante della società, l'altro socio, dato che il creditore garantito da fideiussione non era comunque esonerato dal dovere, stabilito in via generale dagli articoli 1175 e
1375 c.c., di comportarsi con correttezza e secondo buona fede.
Insistono, quindi, per la riforma dell'impugnato capo di sentenza con accoglimento della presente domanda di accertamento dell'avvenuta liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c..
§
Anche tale motivo sconta eguale sorte di infondatezza di quello che precede, incensurabile risultando il ragionamento espresso in parte qua dal primo decidente.
Vale rammentare, in punto di diritto, che , secondo il granitico orientamento della Corte di
Cassazione, cui il Collegio intende assicurare continuità, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
Il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate e,dunque, dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 20713/2023; Cass. n. 23065/2022;
Nella specie, tale prova non è stata fornita.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, il fondato timore dell' insolvenza non può essere tratto dalla mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito
(Cass. n. 34685/2022)
Inoltre, non solo i bilanci – dalla cui visione la banca, secondo l'assunto degli appellanti avrebbe dovuto trarre la conoscenza delle precarie condizioni economiche della debitrice – neanche sono stati prodotti, ma , peraltro, la necessità di concessione consapevole di credito in capo alla banca non può arrivare a pretendere dalla stessa un esame analitico degli stessi .
A ciò aggiungasi che- secondo l'indirizzo giurisprudenziale correttamente richiamato dal
Tribunale- la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore) (ex ultimis Cass. n.20713/2023; Cass. n. 7444/2017) Ebbene, nella specie, non può passare inosservato che i fideiussori si erano assunti personalmente l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso l'istituto di credito dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca (art. 5 dei contratti ).
Tale clausola è stata ritenuta ammissibile dalla Corte di legittimità - a condizione che l'istituto bancario tenga, nel corso del rapporto, un comportamento improntato ai principi di buona fede e correttezza – che ne ha pure escluso la natura vessatoria non comportando una limitazione di responsabilità per la banca (Cass.n. 20713/2023).
A ciò aggiungasi che , all'epoca della conclusione dei contratti, gli appellanti e Parte_1 Pt_2
erano, rispettivamente, legale rappresentante e socio della al 50% nonché Parte_4
il amministratore unico dal 2012. Pt_2
Ebbene, la qualità di legale rappresentante del e quella di socio del assicuravano Parte_1 Pt_2
ad entrambi la conoscenza (o, comunque, quanto al socio, la concreta possibilità di accedere a tutte le informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale della società, quantomeno in occasione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci) della situazione economica della società, così da non potere i predetti invocare l'esistenza di un obbligo attivo di vigilanza e controllo “sostitutivo” in capo alla banca creditrice garantita.
Proprio tali qualità e le prerogative ad esse correlate rendono altresì pienamente legittima la previsione della clausola 5 della fideiussione, con cui il ed il aveva assunto Parte_1 Pt_2
l'onere di tenersi informato sulle condizioni economiche del soggetto garantito e non permettono di prospettare una responsabilità della banca sul presupposto di una carenza informativa da affermarsi in ipotesi contraria a buona fede e correttezza.
Ritiene, pertanto, la Corte che la piena conoscenza della reale situazione debitoria della società debitrice principale esclude la violazione del principio di buona fede da parte della banca e che conseguentemente la sentenza impugnata debba trovare conferma anche in parte qua .
§
11.-Infine, con l'undicesimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la regolamentazione delle spese , che tuttavia, risulta correttamente basata sul criterio della soccombenza, non integrando l'implicito rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del e del Parte_1 la soccombenza dell'allora eccipiente. Pt_2
La soccombenza degli odierni appellanti impone la condanna di quest'ultimi, in via solidale, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore delle appellate e Controparte_1
- e per essa, quale mandataria qui rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
Osserva, in proposito, la Corte che, non determina soccombenza reciproca, idonea a giustificare un'eventuale parziale compensazione delle spese, il rigetto dell'appello incidentale con cui CP_1
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori.
Invero, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 32061/2022), la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese vanno liquidate , avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto di appello, secondo parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n.
55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Ne discende che, per il presente giudizio di secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, ed applicando i parametri tariffari medi, i compensi, si determinano in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€
2.163,00 per fase trattazione;
€. 5.103,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico tanto degli appellanti in via solidale, quanto dell'appellante incidentale il CP_1
pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
140/2023 R.G. sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 203/2023, emessa dal Tribunale di Messina il 27.01.2023 e pubblicata in data
01.02.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4270/2013 R.G., così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. condanna gli appellanti e , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate CP_1
e e per essa quale mandataria qui
[...] Controparte_4 Controparte_5 rappresentata da liquidate, per ciascuna, in € 12.154,00, oltre Controparte_6
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti principali, in via solidale, e di quello incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino