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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11905 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 23278 dell'anno 2022, vertente T R A
- nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Mattioli, giusta procura in atti;
-ricorrente- C O N T R O
- nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Paoli, giusta procura in atti;
-resistente- N O N C H È con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: con note scritte depositate per l'udienza del 16.04.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Roma in data 11.09.1983 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1983, atto n. 01206, p. 2, s. A06), dal quale non nascevano figli;
venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione del 18/07/2008 il Tribunale di Roma recepiva le condizioni concordate con le quali le parti stabilivano che la ex casa familiare sarebbe rimasta alla moglie, nonché un contributo per il suo mantenimento di € 500 mensili;
successivamente, in data 07.11.2014, le parti sottoscrivevano accordo per la modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 6 D.L. 132/2014 conv. in Legge 162/2014 (trasmesso a Roma Capitale, Direzione Anagrafe in data 10.11.0214, Protocollo: GC/2014/138500), con il quale convenivano, in virtù delle mutate condizioni economiche del marito, una rideterminazione del mantenimento della moglie di € 300.
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, stante il peggioramento della propria situazione economica, la revoca del contributo di mantenimento della moglie, in subordine, la riduzione all'importo di € 150 mensili. Si costituiva i giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di divorzio Parte_2 formulata dal marito, contestava tutto quanto dedotto ex adverso con riguardo al peggioramento della situazione economico patrimoniale del coniuge, rappresentando di non disporre di mezzi adeguati al proprio mantenimento, non avendo un'occupazione lavorativa né tantomeno redditi se non il “reddito di cittadinanza” (reddito di inclusione, da marzo 2022, per l'importo di € 650 mensili); oltre a ciò, la signora evidenziava di non essere intestataria di alcun bene immobile e di vivere in un immobile preso in locazione (canone annuo di € 4.800) il cui canone veniva pagato grazie all'aiuto della sorella e dalla anziana madre. Peraltro, nel corso degli anni, il marito aveva deliberatamente violato gli accordi di separazione, non corrispondendole il quantum di mantenimento concordato, venendo condannato, giusta sentenza n. 4192/21, pubblicata in data 03.05.2021 (proc. penale R.G.N.R. 12747/16) del Tribunale di Roma, per il reato di cui all'art. 570 c.p. (doc. 14 comparsa di costituzione) alla pena di mesi due di reclusione. Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso, che fossero disposte indagini sui redditi e sul patrimonio del sig. e conseguentemente di condannarlo al pagamento di un Pt_1 assegno divorzile di € 1.000 mensili.
Con provvedimento del 29.10.2022 il Presidente f.f., letti gli atti e la documentazione depositata, confermava i provvedimenti della separazione.
Assegnati i termini istruttori, il Giudice istruttore riservava la causa in decisione sullo status. Con sentenza non definitiva sullo status n. 5269/2023 pubbl. il 31/03/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Con ordinanza del 06.12.2023 il GI, sentite le parti, le quali avevano rappresentato che la sentenza penale (n. 4192/21, pubblicata in data 03.05.2021 R.G.N.R. 12747/16) era stata confermata in secondo grado;
ritenuta la necessità, alla stregua delle divergenti deduzioni ed allegazioni, di verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi, disponeva un accertamento di polizia tributaria.
In data 27.09.2024 perveniva relazione della Guardia di Finanza -6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma- sulla situazione economico patrimoniale delle parti.
All'udienza del 16.04.2025 il GI, letti gli atti e la relazione della GdF depositata, riservava la causa alla decisione del Collegio con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 5269/2023 pubbl. il 31/03/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale, stante l'assenza di figli, è chiamato a pronunciarsi sulla domanda relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per riconoscersi l'assegno divorzile chiesto dalla moglie e contestato dal marito.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda della signora di vedersi riconosciuto un contributo Parte_2 per il suo mantenimento (rectius assegno divorzile), il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “… valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che -nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c.- abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. In tali condizioni, ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “… all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria. Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa), in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022). Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). Compiute tali premesse, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione economico reddituale di entrambe le parti, dalle risultanze dell'indagine patrimoniale effettuata dalla Guardia di Finanza (cfr. deposito del 27.09.2024), nonché dalle dichiarazioni dalle stesse rese, è emerso che sig. è ad oggi privo di occupazione, potendo contare sull'aiuto Pt_1 economico dei propri familiari e della sua attuale compagna (pensionata). Parte ricorrente ha dichiarato che le società a lui riconducibili (costituite grazie al supporto finanziario dei propri genitori) sono fallite (la società SOMOS S.r.l., di cui è amministratore unico, si trova in stato di liquidazione, mentre le altre società da tempo non distribuiscono utili). Tuttavia, tali circostanze non sono state da parte ricorrente dettagliate, non avendo lo stesso depositato (così come la signora dichiarazione sostitutiva veritiera. Parte_2
Invero, la circostanza che le società riconducibili al sig. abbiano avuto perdite Pt_1 economiche non esimeva il ricorrente dall'obbligo di dichiararle. era Parte_1 Presidente del Consiglio di amministrazione della società Parte_3
. Dalla visura camerale storica della predetta società, risulta
[...] che in data 28.10.2022, dunque successivamente al deposito della memoria difensiva di controparte, il signor si è dimesso dalla carica di Presidente del CdA e, Pt_1 contestualmente, in sua vece, è stato nominato il signor Oltre a ciò, la Persona_1 Guardia di Finanza, nella relazione depositata in atti (cfr. pag. 3) ha accertato che “… il medesimo risulta aver ricoperto la carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di amministrazione della “RMS Trasportation Services” - p.i.: con sede in P.IVA_1
Roma Via Alberto Pollio 40, esercente l'attività di “Trasporto con Noleggio di Autovetture con Conducente, nel periodo dal 03.06.2020 al 10.10.2022”. Inoltre,
[...]
risulta essere amministratore unico e socio della SOMOS S.R.L., nonché socio Pt_1 della società “PIU' TRE & C. - S.R.L.”. Con riguardo al suo patrimonio immobiliare, il signore ha riferito di essere intestatario dell'usufrutto dell'immobile in cui risiede (sito in Roma, Via di Acilia 221), intestato alla sorella e gravato da ipoteca giudiziale. Quanto alla signora a seguito della separazione (nel 2008), ha riferito di aver Parte_2 svolto esclusivamente dei lavori saltuari. Dal mese di marzo del 2022, la signora ha dichiarato di aver avuto accesso al reddito di cittadinanza/reddito di inclusione, percependo emolumenti mensili pari a € 650/700 mensili e potendo contare sul supporto e aiuto economico della sorella e dell'anziana madre per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione dove vive. Tuttavia, come risulta dalla relazione della Guardia di Finanza, sono risultati n. 4 assegni circolari per l'importo di € 5.600 nel periodo giugno-luglio 2022 che la resistente ha sottaciuto indicativi di fonti di reddito non allegate. Peraltro, la signora non ha dichiarato di avere un conto corrente cointestato con la madre e ha depositato un atto notorio privo delle attestazioni legali. Infine, con riguardo alla circostanza che parte resistente abbia smesso di lavorare come parrucchiera per volontà del marito, la circostanza non è stata dimostrata dalla Parte_2
In considerazione delle sopra riportate evidenze, avuto riguardo alla capacità reddituale di entrambe le parti, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla signora la quale ha fornito una ricostruzione Parte_2 delle vicende personali non compatibile con la richiesta di assegno divorzile, omettendo di provare le aspettative professionali sacrificate e dimostrando che, in questi anni (in cui comunque il ricorrente ha omesso di pagare il mantenimento) era in grado di sostenersi autonomamente. Va quindi revocato l'assegno di mantenimento dalla pronuncia di status divorzile. Va altresì revocata l'ammissione al gratuito patrocinio di stante la Parte_1 omissione di attività e cariche rivestite come emerse dalla relazione della polizia tributaria in atti Spese di giudizio La natura e l'esito del giudizio, in ragione della parziale reciproca soccombenza, consentono di compensare le spese di lite fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23278/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 5269/2023 pubbl. il 31/03/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così decide:
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora revocando Parte_2 l'assegno di mantenimento con decorrenza dalla sentenza di status;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
- revoca l'ammissione provvisoria di al gratuito patrocinio. Parte_1 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 23278 dell'anno 2022, vertente T R A
- nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Mattioli, giusta procura in atti;
-ricorrente- C O N T R O
- nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Paoli, giusta procura in atti;
-resistente- N O N C H È con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: con note scritte depositate per l'udienza del 16.04.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Roma in data 11.09.1983 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1983, atto n. 01206, p. 2, s. A06), dal quale non nascevano figli;
venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione del 18/07/2008 il Tribunale di Roma recepiva le condizioni concordate con le quali le parti stabilivano che la ex casa familiare sarebbe rimasta alla moglie, nonché un contributo per il suo mantenimento di € 500 mensili;
successivamente, in data 07.11.2014, le parti sottoscrivevano accordo per la modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 6 D.L. 132/2014 conv. in Legge 162/2014 (trasmesso a Roma Capitale, Direzione Anagrafe in data 10.11.0214, Protocollo: GC/2014/138500), con il quale convenivano, in virtù delle mutate condizioni economiche del marito, una rideterminazione del mantenimento della moglie di € 300.
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, stante il peggioramento della propria situazione economica, la revoca del contributo di mantenimento della moglie, in subordine, la riduzione all'importo di € 150 mensili. Si costituiva i giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di divorzio Parte_2 formulata dal marito, contestava tutto quanto dedotto ex adverso con riguardo al peggioramento della situazione economico patrimoniale del coniuge, rappresentando di non disporre di mezzi adeguati al proprio mantenimento, non avendo un'occupazione lavorativa né tantomeno redditi se non il “reddito di cittadinanza” (reddito di inclusione, da marzo 2022, per l'importo di € 650 mensili); oltre a ciò, la signora evidenziava di non essere intestataria di alcun bene immobile e di vivere in un immobile preso in locazione (canone annuo di € 4.800) il cui canone veniva pagato grazie all'aiuto della sorella e dalla anziana madre. Peraltro, nel corso degli anni, il marito aveva deliberatamente violato gli accordi di separazione, non corrispondendole il quantum di mantenimento concordato, venendo condannato, giusta sentenza n. 4192/21, pubblicata in data 03.05.2021 (proc. penale R.G.N.R. 12747/16) del Tribunale di Roma, per il reato di cui all'art. 570 c.p. (doc. 14 comparsa di costituzione) alla pena di mesi due di reclusione. Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso, che fossero disposte indagini sui redditi e sul patrimonio del sig. e conseguentemente di condannarlo al pagamento di un Pt_1 assegno divorzile di € 1.000 mensili.
Con provvedimento del 29.10.2022 il Presidente f.f., letti gli atti e la documentazione depositata, confermava i provvedimenti della separazione.
Assegnati i termini istruttori, il Giudice istruttore riservava la causa in decisione sullo status. Con sentenza non definitiva sullo status n. 5269/2023 pubbl. il 31/03/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Con ordinanza del 06.12.2023 il GI, sentite le parti, le quali avevano rappresentato che la sentenza penale (n. 4192/21, pubblicata in data 03.05.2021 R.G.N.R. 12747/16) era stata confermata in secondo grado;
ritenuta la necessità, alla stregua delle divergenti deduzioni ed allegazioni, di verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi, disponeva un accertamento di polizia tributaria.
In data 27.09.2024 perveniva relazione della Guardia di Finanza -6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma- sulla situazione economico patrimoniale delle parti.
All'udienza del 16.04.2025 il GI, letti gli atti e la relazione della GdF depositata, riservava la causa alla decisione del Collegio con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 5269/2023 pubbl. il 31/03/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale, stante l'assenza di figli, è chiamato a pronunciarsi sulla domanda relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per riconoscersi l'assegno divorzile chiesto dalla moglie e contestato dal marito.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda della signora di vedersi riconosciuto un contributo Parte_2 per il suo mantenimento (rectius assegno divorzile), il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “… valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che -nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c.- abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. In tali condizioni, ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “… all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria. Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa), in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022). Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). Compiute tali premesse, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione economico reddituale di entrambe le parti, dalle risultanze dell'indagine patrimoniale effettuata dalla Guardia di Finanza (cfr. deposito del 27.09.2024), nonché dalle dichiarazioni dalle stesse rese, è emerso che sig. è ad oggi privo di occupazione, potendo contare sull'aiuto Pt_1 economico dei propri familiari e della sua attuale compagna (pensionata). Parte ricorrente ha dichiarato che le società a lui riconducibili (costituite grazie al supporto finanziario dei propri genitori) sono fallite (la società SOMOS S.r.l., di cui è amministratore unico, si trova in stato di liquidazione, mentre le altre società da tempo non distribuiscono utili). Tuttavia, tali circostanze non sono state da parte ricorrente dettagliate, non avendo lo stesso depositato (così come la signora dichiarazione sostitutiva veritiera. Parte_2
Invero, la circostanza che le società riconducibili al sig. abbiano avuto perdite Pt_1 economiche non esimeva il ricorrente dall'obbligo di dichiararle. era Parte_1 Presidente del Consiglio di amministrazione della società Parte_3
. Dalla visura camerale storica della predetta società, risulta
[...] che in data 28.10.2022, dunque successivamente al deposito della memoria difensiva di controparte, il signor si è dimesso dalla carica di Presidente del CdA e, Pt_1 contestualmente, in sua vece, è stato nominato il signor Oltre a ciò, la Persona_1 Guardia di Finanza, nella relazione depositata in atti (cfr. pag. 3) ha accertato che “… il medesimo risulta aver ricoperto la carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di amministrazione della “RMS Trasportation Services” - p.i.: con sede in P.IVA_1
Roma Via Alberto Pollio 40, esercente l'attività di “Trasporto con Noleggio di Autovetture con Conducente, nel periodo dal 03.06.2020 al 10.10.2022”. Inoltre,
[...]
risulta essere amministratore unico e socio della SOMOS S.R.L., nonché socio Pt_1 della società “PIU' TRE & C. - S.R.L.”. Con riguardo al suo patrimonio immobiliare, il signore ha riferito di essere intestatario dell'usufrutto dell'immobile in cui risiede (sito in Roma, Via di Acilia 221), intestato alla sorella e gravato da ipoteca giudiziale. Quanto alla signora a seguito della separazione (nel 2008), ha riferito di aver Parte_2 svolto esclusivamente dei lavori saltuari. Dal mese di marzo del 2022, la signora ha dichiarato di aver avuto accesso al reddito di cittadinanza/reddito di inclusione, percependo emolumenti mensili pari a € 650/700 mensili e potendo contare sul supporto e aiuto economico della sorella e dell'anziana madre per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione dove vive. Tuttavia, come risulta dalla relazione della Guardia di Finanza, sono risultati n. 4 assegni circolari per l'importo di € 5.600 nel periodo giugno-luglio 2022 che la resistente ha sottaciuto indicativi di fonti di reddito non allegate. Peraltro, la signora non ha dichiarato di avere un conto corrente cointestato con la madre e ha depositato un atto notorio privo delle attestazioni legali. Infine, con riguardo alla circostanza che parte resistente abbia smesso di lavorare come parrucchiera per volontà del marito, la circostanza non è stata dimostrata dalla Parte_2
In considerazione delle sopra riportate evidenze, avuto riguardo alla capacità reddituale di entrambe le parti, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla signora la quale ha fornito una ricostruzione Parte_2 delle vicende personali non compatibile con la richiesta di assegno divorzile, omettendo di provare le aspettative professionali sacrificate e dimostrando che, in questi anni (in cui comunque il ricorrente ha omesso di pagare il mantenimento) era in grado di sostenersi autonomamente. Va quindi revocato l'assegno di mantenimento dalla pronuncia di status divorzile. Va altresì revocata l'ammissione al gratuito patrocinio di stante la Parte_1 omissione di attività e cariche rivestite come emerse dalla relazione della polizia tributaria in atti Spese di giudizio La natura e l'esito del giudizio, in ragione della parziale reciproca soccombenza, consentono di compensare le spese di lite fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23278/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 5269/2023 pubbl. il 31/03/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così decide:
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora revocando Parte_2 l'assegno di mantenimento con decorrenza dalla sentenza di status;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
- revoca l'ammissione provvisoria di al gratuito patrocinio. Parte_1 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi