Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 209
TAR
Ordinanza presidenziale 2 febbraio 2024
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TAR
Ordinanza presidenziale 2 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 18 giugno 2024
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CS
Ordinanza cautelare 2 settembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa comunicazione dei motivi ostativi e mancata attivazione soccorso istruttorio

    Il Consiglio di Stato ritiene che le carenze documentali evidenziate dall'Amministrazione non determinassero conseguenze decadenziali e dovessero essere segnalate all'interessato per la regolarizzazione o le controdeduzioni, mediante il soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'istanza per presentazione ad amministrazione incompetente

    Il Consiglio di Stato ritiene la censura ultronea, dato che il Comune ha comunque trasmesso l'istanza alla Regione e che la legge regionale ammette la presentazione della domanda anche al Comune. Inoltre, la Regione ha successivamente invitato la società a depositare i documenti necessari, confermando l'interesse alla decisione del gravame.

  • Accolto
    Mancato utilizzo del modello regionale AUT-8

    Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ritiene che il mancato impiego del modulo non possa comportare di per sé l'inammissibilità della richiesta, in assenza di un bando o avviso pubblico che lo preveda e stante il principio di libertà delle forme.

  • Rigettato
    Mancanza di documentazione (certificato prevenzione incendi, agibilità, dichiarazione requisiti)

    Il Consiglio di Stato ritiene che tali carenze, se sussistenti, avrebbero dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio. Inoltre, la questione del rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, confermata da un decreto del Comune, esula dal perimetro del contenzioso relativo alla prima istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 209
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 209
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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