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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 Difensore In Proprio - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lavello - Via Cavour 13 85024 Lavello PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 183 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 131 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, l'Avv. Ricorrente _1, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla
Indirizzo 1, (c.f.:CF_Ricorrente_1), difeso da se medesimo, si opponeva avverso intimazioni di pagamento n.131-2025-2256 per IMU/2017 e n.183-2025-2256 per TASI/2017, emesse dalla
Resistente 1 Srl, in qualità di Concessionaria per l'accertamento e riscossione dei tributi del
Comune di Lavello e notificate rispettivamente, in data 17.02.25 ed il 15.02.25. Premesso che, il ricorrente è proprietario di un'abitazione nel Comune di Lavello, costituita dall'abitazione principale al 1° piano, distinto in catasto alla p.lla 588, sub.6, Cat. A/3, da una soffitta pertinenziale allo stato grezzo, distinto in catasto al sub.10, Cat. C/2 e da una pertinenza sita al piano terra riportata in catasto alla p.lla 588, sub.12, Cat. C/6, le cui registrazioni a pertinenza risultano dall'atto notarile e richiamate nella visura catastale depositata in atti. Precisava che nei confronti dei prodromici avvisi di accertamento IMU e TASI 2017, n.677/2022 e
314/2022, il ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela, invocando l'esenzione di dette unità immobiliari da Imu e Tasi. Deduceva la nullità delle intimazioni di impugnate, per i seguenti motivi: 1) Inesistenza o nullità del titolo esecutivo e dei presupposti avvisi di accertamento, per difetto di attribuzione, ex art.
7-ter L.212/2000. RE Tributi Srl, non ha alcun potere di sostituirsi al Comune di Lavello, nella funzione accertativa e riscossiva dei tributi, in carenza di valido contratto di conferimento della relativa funzione pubblica. La conseguenza che, ogni atto emesso dalla predetta concessionaria deve ritenersi inesistente, per difetto assoluto di attribuzione, per cui, i suoi atti non hanno alcuna valenza giuridica;
2) Per mancanza del presupposto impositivo - Violazione dell'art. 23 della Costituzione. L'assenza del presupposto impositivo determina la nullità degli avvisi di accertamento e quindi, l'improduttività di effetti giuridici, da cui ne deriva la nullità delle intimazioni opposte. Che l'immobile a cui si riferiscono gli avvisi è la pertinenza a soffitta dell'abitazione principale, riportato in catasto alla Cat. C/2, p.lla 588, sub.10, per cui, la L.147/2013, co.639, dispone che l'esenzione da IMU e TASI per il possesso dell'abitazione principale e le sue pertinenze, così come definite dall'art. 13 d.l.201/2011. Il disposto normativo è chiaro e l'art. 23 della Cost., dispone che
"nessuna prestazione personale o patrimoniale, può essere imposta se non in base alla legge" ed è il principio della riserva di legge in materia. Il principio di riserva della legge impedisce l'insorgenza dell'obbligo tributario, ne consegue che gli avvisi di accertamento IMU e TASI siano esclusi dall'imposta e quindi, devono ritenersi nulli. A nulla rileva il fatto che negli avvisi di accertamento viene riportato "altro fabbricato" in luogo di pertinenza, che oltre a non rispondere al vero, non ha alcun rilievo giuridico, pertanto, deve ritenersi una pertinenza deposito come riportato nell'atto notarile, in categ. Catast. C/2 a pertinenza dell'abitazione principale da cui si accede. Tanto in conformità dell'art.817 c.c. "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa". A nulla rileva l'uso che ne faccia il proprietario dell'abitazione, atteso che la pertinenza ai sensi dell'art.817 c.c. è una relazione di asservimento funzionale del bene accessorio al bene principale, (Cass. Civ. Ord. Sez, 6^, n.9060/21). Pertanto, non viene meno la destinazione pertinenziale così come assunta dal ricorrente e che detta pertinenza sia priva di utenze e di mobili. Evidenziava parte ricorrente che, in tre sentenze di codesta Corte di Giustizia Tributaria la n.610/2023 sez.2, n.274/2024 sez.1 e n.142/2025 sez.2, concernenti avvisi di accertamento riportanti gli stessi tributi per le annualità successive all'anno 2017, sul medesimo immobile, è stato chiarito il motivo della loro nullità per assenza di presupposto impositivo ed accoglieva i ricorsi. Così come pure la C.G.T. di II° grado Basilicata, con sent.n.165/2019, sez.
2. Seppure, non si è ancora formato il giudicato, per le tre sentenze sulla medesima fattispecie, rappresentano un arresto giurisprudenziale vincolante nel deciderlo nuovamente, ma solo per un periodo d'imposta diverso;
3) Carenza del titolo esecutivo. Il ricorrente precisava che, gli atti impugnati sono un abuso di potere, poiché gli avvisi di accertamento n.627/2022 e n.314/2022, di cui si intima la riscossione, non sono mai divenuti titoli esecutivi, così come previsto dall'art. 1, co.792, lett. a) L.160/2019;
4) Assenza di motivazione. I due avvisi di accertamento n.627/2022 e n.314/2022, violano la legge tributaria
IMU e TASI, per assenza di motivazione della pretesa tributaria, contro il disposto di legge di esenzione dell'abitazione principale e pertinenze di cui all'art. 7, co.1, L.212/2000 che rinvia all'art. 3, L.241/90. Alla luce di quanto sopra esposto, parte ricorrente chiedeva all'adita Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare gli atti impugnati, poiché illegittimi ed infondati;
Condannare la resistente alle spese di giudizio oltre al rimborso del Cut. Si costituiva in giudizio RE Tributi Srl che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria. In data 05.10.22 e 10.10.25, notificava al contribuente Avv. Ricorrente_1, gli avvisi di accertamento IMU e TASI per l'anno 2017, avverso i predetti atti, l'Avv. Ricorrente_1 presentava due distinti ricorsi, i quali venivano entrambi rigettati con sentenze versate in atti (docc.5 e 6). Tali pronunce non sono state appellate dall'Avv. Ricorrente_1, di conseguenza la resistente procedeva alla notifica degli avvisi di pagamento n.131-2025-2256 e n.183-2025-2256. Ciò premesso, la resistente eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 d. Igs.546/92. Come è noto, gli avvisi di pagamento possono essere impugnati solo per "vizi propri” e non per contestare il merito. Quanto all'asserito giudicato esterno, la resistente sosteneva che tale eccezione è infondata, in quanto non corrispondente alla realtà dei fatti. Sull'asserito difetto di attribuzione, ex art.
7-ter L.212/2000, a differenza di quanto vorrebbe far credere controparte, la concessionaria risulta pienamente legittimata all'attività di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Lavello. Posto che il contratto rep.4661 del 20.12.21 tra RE Tributi Srl ed il Comune di Lavello, deve considerarsi ad oggi valido ed efficace. La predetta concessionaria, ex art.52 e seg. d.lgs. 446/97, in virtù del suddetto contratto, deve considerarsi titolata all'attività di riscossione coattiva di che trattasi. Concludeva per l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 19 d.lgs.546/92; nel merito, rigettare il ricorso, poiché gli atti opposti devono ritenersi legittimi e fondati. Con vittoria di spese di giudizio, oltre Iva, Cpa ed oneri come per legge. Con memorie illustrative depositate nel fascicolo processuale, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, il ricorrente ribadiva la illegittimità e l'infondatezza degli atti opposti ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione;
Viste le normative di riferimento in tema di IMU e TASI, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, così come proposto, fondato e motivato, nonché documentato, pertanto, meritevole di accoglimento. Ritiene preliminare scrutinare l'eccezione afferente all'invocata esenzione da IMU e TASI. Il ricorrente è proprietario di un'abitazione unifamiliare nel comune di Lavello, costituita da una pertinenza soffitta allo stato grezzo, priva di utenze luce, gas e acqua, in cat. C/2, p.lla 588, sub. 10, le cui registrazioni di destinazione a pertinenza risultano dall'atto notarile richiamato nella visura catastale. L'abitazione principale ha l'ingresso da
Indirizzo_2, composta da due vani, cucina, tinello e bagno a 1° piano, confinante con Indirizzo_3, con Indirizzo_4 e con proprietà Fuggetta, nonché del pertinenziale e sovrastante locale deposito-soffitta al 2° piano, avente ingresso da Indirizzo_3, n,24, costituita da tre ambienti per una consistenza catastale di mq. 79, confinante come sopra appena descritto, il tutto riportato in catasto fabbricati di Lavello al fl 55, p. lla 588, sub.Indirizzo_1 P.I°, Cat.A/3, cl.6, vani 4,5; p.lla 588, sub.Indirizzo_1
P.2°, Cat.C/2, cl.4, di mq.79. Al predetto atto risultano allegate le planimetrie catastali dalle quali emerge il collegamento fisico dell'abitazione di cat.A/3 (abitazione principale) con soffitta di cat. C/2, oggetto di accertamento. Tale circostanza, conferma quanto riportato dalla società Resistente_1 circa la necessità che vi sia un collegamento fisico o utilitaristico che intercorre, tra la stessa e l'abitazione principale. In realtà,
l'immobile in questione è effettivamente collegato (fisicamente o per utilizzo) alla prima casa ed in quanto tale, costituisce una pertinenza dell'abitazione principale. Giova evidenziare che il presupposto d'imposta
IMU per l'abitazione principale ha fonte normativa nella L.147/2013, come modificata dall'art. 13 L.208/2015
"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ... Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unita unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". In virtù del disposto normativo, le condizioni necessarie affinché l'immobile possa beneficiare dell'esenzione d'imposta IMU e TASI, sono costituite dalle seguenti circostanze: a) immobile iscritto nel catasto urbano ed adibito ad abitazione principale;
b) che le pertinenze dell'abitazione principale siano iscritte in catasto urbano sia unitamente o separatamente dall'abitazione principale;
c) che le pertinenze siano in classe catastale C/2, C/6 o C/7; d) che le pertinenze siano contenute nel numero di una per ciascuna delle tre categorie catastali, cioè l'abitazione principale può avere tre pertinenze di diversa classe catastale e non costituire presupposto d'imposta nel suo complesso. Tali condizioni sono sussistenti in relazione all'immobile in questione, provate con idonea documentazione depositata in atti, secondo il disposto di cui all'art. 817 c.c.. A tal proposito, va rilevato che, per definizione del concetto di vincolo pertinenziale, soccorre il citato art.817 cod. civ. che, definisce le pertinenze come
"le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", perché si possa parlare di vincolo pertinenziale, devono sussistere due requisiti fondamentali: a) requisito oggettivo: il bene accessorio deve avere un legame funzionale e durevole con il bene principale in maniera non occasionale ma prolungata nel tempo (ad es. garage utilizzato stabilmente); b) requisito soggettivo: deve esistere la volontà del proprietario (o titolare del diritto reale) della cosa principale di destinare il bene accessorio a servizio di quello principale. Sul punto, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, ha più volte, ribadito che spetta al contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza di entrambi i presupposti, trattandosi di una deroga al principio generale di imposizione fiscale. Questo Giudice osserva che secondo l'art. 1, co.741 della legge n.160/2019, l'esenzione IMU per le pertinenze dell'abitazione principale, si applica esclusivamente a quelle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: C/2 (magazzino e locali deposito, come cantine e soffitte); - C/6 (stalle scuderie, rimesse, autorimesse); - C/7 (tettoie chiuse o aperte). Orbene, nel caso di specie, avendo il ricorrente fornito l'onere della prova che, in realtà, trattasi di unità pertinenziali (soffitto e deposito, come evincesi dalla documentazione versata in atti. Infatti, tali unità immobiliari, sono prive di utenze luce, gas ed acqua, ne consegue che a fronte di una siffatta situazione, può riconoscersi l'invocata esenzione dall'IMU e TASI, per il periodo d'imposta in esame, sussistendo i suddetti presupposti previsti dall'art. 1, comma 741 della legge n.160 del 2019. Inoltre, giova evidenziare che per determinare correttamente le pertinenze ai fini IMU, non è sufficiente basarsi sull'utilizzo dell'immobile, ma è importante verificare la sua classificazione catastale. Infatti, nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dimostrato che le unità pertinenziali in questione, oltre ad essere classificate catastalmente C/2 (soffitto e deposito), ha pure dimostrato la pertinenza di tali unità immobiliari all'abitazione principale con un unico accesso, sia con l'atto notarile e l'annessa planimetria catastale, nonché con visura catastale. Pertanto, può affermarsi che, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi e presupposti per configurarsi un vincolo pertinenziale, così come definito dal citato art.817 cod. civ.. Di contro, RE Tributi Srl, nulla ha eccepito in ordine alla invocata esenzione del tributo locale di parte ricorrente, ma si è limitata a sostenere la legittimità e la fondatezza del contratto rep.4661 del 20.12.21, di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, stipulato dalla stessa concessionaria con il Comune di Lavello e tale atto deve ritenersi valido ed efficace. Per quanto concerne il merito della controversia, parte resistente ha ritenuto di non entrare nelle eccezioni mosse dal ricorrente, poiché afferenti agli avvisi di accertamento presupposti e, quindi, inammissibili. Alla luce di quanto sopra esposto ed argomentato, questo Giudice ritiene il ricorso fondato, motivato e documentato, pertanto va accolto. La peculiarità delle questioni trattate ed attesa le oggettive difficoltà delle stesse, ciò ha indotto questa Corte alla compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) accoglie il ricorso;
b) spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 Difensore In Proprio - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lavello - Via Cavour 13 85024 Lavello PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 183 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 131 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, l'Avv. Ricorrente _1, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla
Indirizzo 1, (c.f.:CF_Ricorrente_1), difeso da se medesimo, si opponeva avverso intimazioni di pagamento n.131-2025-2256 per IMU/2017 e n.183-2025-2256 per TASI/2017, emesse dalla
Resistente 1 Srl, in qualità di Concessionaria per l'accertamento e riscossione dei tributi del
Comune di Lavello e notificate rispettivamente, in data 17.02.25 ed il 15.02.25. Premesso che, il ricorrente è proprietario di un'abitazione nel Comune di Lavello, costituita dall'abitazione principale al 1° piano, distinto in catasto alla p.lla 588, sub.6, Cat. A/3, da una soffitta pertinenziale allo stato grezzo, distinto in catasto al sub.10, Cat. C/2 e da una pertinenza sita al piano terra riportata in catasto alla p.lla 588, sub.12, Cat. C/6, le cui registrazioni a pertinenza risultano dall'atto notarile e richiamate nella visura catastale depositata in atti. Precisava che nei confronti dei prodromici avvisi di accertamento IMU e TASI 2017, n.677/2022 e
314/2022, il ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela, invocando l'esenzione di dette unità immobiliari da Imu e Tasi. Deduceva la nullità delle intimazioni di impugnate, per i seguenti motivi: 1) Inesistenza o nullità del titolo esecutivo e dei presupposti avvisi di accertamento, per difetto di attribuzione, ex art.
7-ter L.212/2000. RE Tributi Srl, non ha alcun potere di sostituirsi al Comune di Lavello, nella funzione accertativa e riscossiva dei tributi, in carenza di valido contratto di conferimento della relativa funzione pubblica. La conseguenza che, ogni atto emesso dalla predetta concessionaria deve ritenersi inesistente, per difetto assoluto di attribuzione, per cui, i suoi atti non hanno alcuna valenza giuridica;
2) Per mancanza del presupposto impositivo - Violazione dell'art. 23 della Costituzione. L'assenza del presupposto impositivo determina la nullità degli avvisi di accertamento e quindi, l'improduttività di effetti giuridici, da cui ne deriva la nullità delle intimazioni opposte. Che l'immobile a cui si riferiscono gli avvisi è la pertinenza a soffitta dell'abitazione principale, riportato in catasto alla Cat. C/2, p.lla 588, sub.10, per cui, la L.147/2013, co.639, dispone che l'esenzione da IMU e TASI per il possesso dell'abitazione principale e le sue pertinenze, così come definite dall'art. 13 d.l.201/2011. Il disposto normativo è chiaro e l'art. 23 della Cost., dispone che
"nessuna prestazione personale o patrimoniale, può essere imposta se non in base alla legge" ed è il principio della riserva di legge in materia. Il principio di riserva della legge impedisce l'insorgenza dell'obbligo tributario, ne consegue che gli avvisi di accertamento IMU e TASI siano esclusi dall'imposta e quindi, devono ritenersi nulli. A nulla rileva il fatto che negli avvisi di accertamento viene riportato "altro fabbricato" in luogo di pertinenza, che oltre a non rispondere al vero, non ha alcun rilievo giuridico, pertanto, deve ritenersi una pertinenza deposito come riportato nell'atto notarile, in categ. Catast. C/2 a pertinenza dell'abitazione principale da cui si accede. Tanto in conformità dell'art.817 c.c. "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa". A nulla rileva l'uso che ne faccia il proprietario dell'abitazione, atteso che la pertinenza ai sensi dell'art.817 c.c. è una relazione di asservimento funzionale del bene accessorio al bene principale, (Cass. Civ. Ord. Sez, 6^, n.9060/21). Pertanto, non viene meno la destinazione pertinenziale così come assunta dal ricorrente e che detta pertinenza sia priva di utenze e di mobili. Evidenziava parte ricorrente che, in tre sentenze di codesta Corte di Giustizia Tributaria la n.610/2023 sez.2, n.274/2024 sez.1 e n.142/2025 sez.2, concernenti avvisi di accertamento riportanti gli stessi tributi per le annualità successive all'anno 2017, sul medesimo immobile, è stato chiarito il motivo della loro nullità per assenza di presupposto impositivo ed accoglieva i ricorsi. Così come pure la C.G.T. di II° grado Basilicata, con sent.n.165/2019, sez.
2. Seppure, non si è ancora formato il giudicato, per le tre sentenze sulla medesima fattispecie, rappresentano un arresto giurisprudenziale vincolante nel deciderlo nuovamente, ma solo per un periodo d'imposta diverso;
3) Carenza del titolo esecutivo. Il ricorrente precisava che, gli atti impugnati sono un abuso di potere, poiché gli avvisi di accertamento n.627/2022 e n.314/2022, di cui si intima la riscossione, non sono mai divenuti titoli esecutivi, così come previsto dall'art. 1, co.792, lett. a) L.160/2019;
4) Assenza di motivazione. I due avvisi di accertamento n.627/2022 e n.314/2022, violano la legge tributaria
IMU e TASI, per assenza di motivazione della pretesa tributaria, contro il disposto di legge di esenzione dell'abitazione principale e pertinenze di cui all'art. 7, co.1, L.212/2000 che rinvia all'art. 3, L.241/90. Alla luce di quanto sopra esposto, parte ricorrente chiedeva all'adita Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare gli atti impugnati, poiché illegittimi ed infondati;
Condannare la resistente alle spese di giudizio oltre al rimborso del Cut. Si costituiva in giudizio RE Tributi Srl che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria. In data 05.10.22 e 10.10.25, notificava al contribuente Avv. Ricorrente_1, gli avvisi di accertamento IMU e TASI per l'anno 2017, avverso i predetti atti, l'Avv. Ricorrente_1 presentava due distinti ricorsi, i quali venivano entrambi rigettati con sentenze versate in atti (docc.5 e 6). Tali pronunce non sono state appellate dall'Avv. Ricorrente_1, di conseguenza la resistente procedeva alla notifica degli avvisi di pagamento n.131-2025-2256 e n.183-2025-2256. Ciò premesso, la resistente eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 d. Igs.546/92. Come è noto, gli avvisi di pagamento possono essere impugnati solo per "vizi propri” e non per contestare il merito. Quanto all'asserito giudicato esterno, la resistente sosteneva che tale eccezione è infondata, in quanto non corrispondente alla realtà dei fatti. Sull'asserito difetto di attribuzione, ex art.
7-ter L.212/2000, a differenza di quanto vorrebbe far credere controparte, la concessionaria risulta pienamente legittimata all'attività di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Lavello. Posto che il contratto rep.4661 del 20.12.21 tra RE Tributi Srl ed il Comune di Lavello, deve considerarsi ad oggi valido ed efficace. La predetta concessionaria, ex art.52 e seg. d.lgs. 446/97, in virtù del suddetto contratto, deve considerarsi titolata all'attività di riscossione coattiva di che trattasi. Concludeva per l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 19 d.lgs.546/92; nel merito, rigettare il ricorso, poiché gli atti opposti devono ritenersi legittimi e fondati. Con vittoria di spese di giudizio, oltre Iva, Cpa ed oneri come per legge. Con memorie illustrative depositate nel fascicolo processuale, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, il ricorrente ribadiva la illegittimità e l'infondatezza degli atti opposti ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione;
Viste le normative di riferimento in tema di IMU e TASI, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, così come proposto, fondato e motivato, nonché documentato, pertanto, meritevole di accoglimento. Ritiene preliminare scrutinare l'eccezione afferente all'invocata esenzione da IMU e TASI. Il ricorrente è proprietario di un'abitazione unifamiliare nel comune di Lavello, costituita da una pertinenza soffitta allo stato grezzo, priva di utenze luce, gas e acqua, in cat. C/2, p.lla 588, sub. 10, le cui registrazioni di destinazione a pertinenza risultano dall'atto notarile richiamato nella visura catastale. L'abitazione principale ha l'ingresso da
Indirizzo_2, composta da due vani, cucina, tinello e bagno a 1° piano, confinante con Indirizzo_3, con Indirizzo_4 e con proprietà Fuggetta, nonché del pertinenziale e sovrastante locale deposito-soffitta al 2° piano, avente ingresso da Indirizzo_3, n,24, costituita da tre ambienti per una consistenza catastale di mq. 79, confinante come sopra appena descritto, il tutto riportato in catasto fabbricati di Lavello al fl 55, p. lla 588, sub.Indirizzo_1 P.I°, Cat.A/3, cl.6, vani 4,5; p.lla 588, sub.Indirizzo_1
P.2°, Cat.C/2, cl.4, di mq.79. Al predetto atto risultano allegate le planimetrie catastali dalle quali emerge il collegamento fisico dell'abitazione di cat.A/3 (abitazione principale) con soffitta di cat. C/2, oggetto di accertamento. Tale circostanza, conferma quanto riportato dalla società Resistente_1 circa la necessità che vi sia un collegamento fisico o utilitaristico che intercorre, tra la stessa e l'abitazione principale. In realtà,
l'immobile in questione è effettivamente collegato (fisicamente o per utilizzo) alla prima casa ed in quanto tale, costituisce una pertinenza dell'abitazione principale. Giova evidenziare che il presupposto d'imposta
IMU per l'abitazione principale ha fonte normativa nella L.147/2013, come modificata dall'art. 13 L.208/2015
"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ... Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unita unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". In virtù del disposto normativo, le condizioni necessarie affinché l'immobile possa beneficiare dell'esenzione d'imposta IMU e TASI, sono costituite dalle seguenti circostanze: a) immobile iscritto nel catasto urbano ed adibito ad abitazione principale;
b) che le pertinenze dell'abitazione principale siano iscritte in catasto urbano sia unitamente o separatamente dall'abitazione principale;
c) che le pertinenze siano in classe catastale C/2, C/6 o C/7; d) che le pertinenze siano contenute nel numero di una per ciascuna delle tre categorie catastali, cioè l'abitazione principale può avere tre pertinenze di diversa classe catastale e non costituire presupposto d'imposta nel suo complesso. Tali condizioni sono sussistenti in relazione all'immobile in questione, provate con idonea documentazione depositata in atti, secondo il disposto di cui all'art. 817 c.c.. A tal proposito, va rilevato che, per definizione del concetto di vincolo pertinenziale, soccorre il citato art.817 cod. civ. che, definisce le pertinenze come
"le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", perché si possa parlare di vincolo pertinenziale, devono sussistere due requisiti fondamentali: a) requisito oggettivo: il bene accessorio deve avere un legame funzionale e durevole con il bene principale in maniera non occasionale ma prolungata nel tempo (ad es. garage utilizzato stabilmente); b) requisito soggettivo: deve esistere la volontà del proprietario (o titolare del diritto reale) della cosa principale di destinare il bene accessorio a servizio di quello principale. Sul punto, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, ha più volte, ribadito che spetta al contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza di entrambi i presupposti, trattandosi di una deroga al principio generale di imposizione fiscale. Questo Giudice osserva che secondo l'art. 1, co.741 della legge n.160/2019, l'esenzione IMU per le pertinenze dell'abitazione principale, si applica esclusivamente a quelle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: C/2 (magazzino e locali deposito, come cantine e soffitte); - C/6 (stalle scuderie, rimesse, autorimesse); - C/7 (tettoie chiuse o aperte). Orbene, nel caso di specie, avendo il ricorrente fornito l'onere della prova che, in realtà, trattasi di unità pertinenziali (soffitto e deposito, come evincesi dalla documentazione versata in atti. Infatti, tali unità immobiliari, sono prive di utenze luce, gas ed acqua, ne consegue che a fronte di una siffatta situazione, può riconoscersi l'invocata esenzione dall'IMU e TASI, per il periodo d'imposta in esame, sussistendo i suddetti presupposti previsti dall'art. 1, comma 741 della legge n.160 del 2019. Inoltre, giova evidenziare che per determinare correttamente le pertinenze ai fini IMU, non è sufficiente basarsi sull'utilizzo dell'immobile, ma è importante verificare la sua classificazione catastale. Infatti, nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dimostrato che le unità pertinenziali in questione, oltre ad essere classificate catastalmente C/2 (soffitto e deposito), ha pure dimostrato la pertinenza di tali unità immobiliari all'abitazione principale con un unico accesso, sia con l'atto notarile e l'annessa planimetria catastale, nonché con visura catastale. Pertanto, può affermarsi che, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi e presupposti per configurarsi un vincolo pertinenziale, così come definito dal citato art.817 cod. civ.. Di contro, RE Tributi Srl, nulla ha eccepito in ordine alla invocata esenzione del tributo locale di parte ricorrente, ma si è limitata a sostenere la legittimità e la fondatezza del contratto rep.4661 del 20.12.21, di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, stipulato dalla stessa concessionaria con il Comune di Lavello e tale atto deve ritenersi valido ed efficace. Per quanto concerne il merito della controversia, parte resistente ha ritenuto di non entrare nelle eccezioni mosse dal ricorrente, poiché afferenti agli avvisi di accertamento presupposti e, quindi, inammissibili. Alla luce di quanto sopra esposto ed argomentato, questo Giudice ritiene il ricorso fondato, motivato e documentato, pertanto va accolto. La peculiarità delle questioni trattate ed attesa le oggettive difficoltà delle stesse, ciò ha indotto questa Corte alla compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) accoglie il ricorso;
b) spese compensate.