TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
LISA MICOCHERO Presidente
SILVIA BARISON
SILVIA ZEMINIAN Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 504/2017 promossa da:
(c.f. ) in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale sulla figlia con il patrocinio dell'avv. Andrea Coppola (c.f. Persona_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Spinea (VE) in C.F._2
via Roma n. 145/2
ATTRICE
e
, c.f. con il patrocinio dall'avv. Pierfrancesco Controparte_1 C.F._3
Zampieri (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in C.F._4
Venezia-Mestre, Via G. Carducci 4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Venezia
Oggetto: dichiarazione giudiziale di maternità/paternità naturale.
CONCLUSIONI
Parte attrice
“NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
è padre di nata a [...] il C.F._3 Persona_1
04.12.2007, c.f. e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di C.F._5
Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, disponendo ai sensi dell'art. 262 c.c. che la minore assuma anche il cognome del padre, in aggiunta a quello della madre;
- Accertato quanto sopra, condannarsi a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di rimborso per il mantenimento che avrebbe dovuto versare per la figlia Pt_2
dal giorno della sua nascita ad oggi, pari ad euro 400,00 mensili, o altra somma Per_1
maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria processuale, oltre interessi e rivalutazione istat;
- disporsi l'affido esclusivo di alla madre;
Per_1
- condannarsi a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese la somma di euro 400,00 mensili per il mantenimento della figlia , rivalutabile Per_1
annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- condannarsi a corrispondere a il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1
mediche, scolastiche, ricreative, sportive e culturali sostenute nell'interesse della figlia
; Per_1
- accertato che è padre di , condannare il convenuto a Controparte_1 Persona_1
risarcire il danno esistenziale subito dalla figlia a causa del mancato riconoscimento, nonché del suo successivo abbandono, danno che si quantifica in euro 100.000,00, o in altra somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e competenze legali, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Come in seconda e terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c..
Parte convenuta
“NEL MERITO: fermo quanto disposto di cui alla sentenza non definitiva n. 2338 del 06.11.2019
e ferme le conclusioni di cui al foglio allegato a verbale di udienza di data 29.01.2019, il procuratore del convenuto così precisa le conclusioni:
- rigettarsi la domanda di affidamento esclusivo della minore in capo a in quanto Parte_1
irricevibile, nulla, generica, infondata in fatto come in diritto;
- disporsi il regolamento del diritto di visita e frequentazione della minore, tenendosi conto delle circostanze familiari e delle cautele ed esigenze delle famiglie coinvolte, in primo luogo avuto riguardo ai figli dei coniugi e , in ragione di quanto dedotto in Controparte_1 Persona_2
narrativa, anche mediante supporto di mediazione familiare;
- rigettarsi la domanda di assegno di mantenimento per la somma di € 400,00= oltre accessori, in quanto nulla, generica, comunque inadeguata alle disponibilità reddituali del convenuto, ed infondata in fatto come in diritto;
- rigettarsi la domanda di rimborso della somma di € 43.200,00= oltre accessori, in quanto nulla, generica, infondata in fatto come in diritto;
in subordine, si compensi la cifra versata dal deducente per il mantenimento, pari ad una media di circa € 250,00= mensili fino al dicembre 2015;
- rigettarsi la domanda di risarcimento della somma di € 100.000,00= oltre accessori, in quanto nulla, generica, infondata e prima ancora temeraria, in fatto come in diritto;
- comunque rifuse o quantomeno compensate le spese e competenze di causa.
Parte intervenuta ex lege
“Dichiararsi padre di ordinarsi all'Ufficio di S.C. Controparte_1 Persona_1
trascrizione della sentenza, disporsi che la minore assuma anche il cognome del padre, disporsi affido condiviso della stessa con residenza prevalente presso la madre, disporsi obbligo del
di versamento di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 minore”.
Motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione di data 9.01.2017 la NOa conveniva in giudizio il NO Parte_1
per far accertare la paternità dello stesso nei confronti della figlia minore Controparte_1 [...]
nata in data [...], con conseguente condanna del convenuto a: 1) il mantenimento Per_1
della stessa, mediante versamento della somma di euro 400,00 mensili, a decorrere dalla nascita, oltre al rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie sostenende;
2) il rimborso della somma di euro 43.200,00 quale mantenimento non versato dalla nascita, oltre interessi legali e rivalutazione;
3) il pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale conseguente al mancato riconoscimento e del successivo abbandono della minore.
La NOa narrava di aver intrattenuto una stabile relazione sentimentale e sessuale con Pt_1
il NO dai primi mesi del 2005 sino agli inizi di dicembre del 2015, nel corso Controparte_1
della quale era stata concepita , la quale nasceva a Mirano (VE) il 4.12.2007. Persona_1
Riferiva che il NO non aveva riconosciuto la minore ma, pur rimanendo sposato con la CP_1
NOa , aveva intessuto con la stessa un legame affettivo, avendola frequentata Persona_2
con regolarità e prendendo di fatto parte stabile della vita di madre e figlia. Un tanto si sarebbe improvvisamente interrotto a dicembre 2015, allorquando, a seguito della scoperta da parte della moglie del della relazione adulterina intrattenuta da anni, il convenuto avrebbe deciso di CP_1 non avere più contatti né con l'attrice né con la minore, fatto che avrebbe causato sofferenze e ripercussioni sul piano morale e psicologico in capo alla minore. Deduceva, inoltre, l'attrice di aver sempre provveduto all'accudimento ed al mantenimento di , grazie anche all'aiuto della Per_1
madre, con esse convivente.
Si costituiva il NO con comparsa di costituzione e risposta del 26.04.2017 Controparte_1 chiedendo che venisse disposto l'accertamento della paternità e, in caso di esito positivo, che venisse regolamentato il diritto di visita e frequentazione della minore, in considerazione delle circostanze familiari e delle esigenze delle persone coinvolte, in special modo i figli avuto dalla moglie . In ordine alle richieste economiche, chiedeva il rigetto della richiesta di Persona_2
rimborso del pregresso mantenimento, della domanda di risarcimento del danno esistenziale e di quella di assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili, in quanto inadeguata alle proprie condizioni reddituali.
Il NO narrava che i rapporti con la bambina si erano interrotti per colpa della NOa CP_1
la quale, a seguito della volontà del convenuto di cessare la relazione, avrebbe impedito Pt_1
la loro frequentazione. Riferiva, inoltre, di aver provveduto negli anni al mantenimento della figlia mediante la corresponsione alla madre la somma di euro 250-300 mensili, e ciò sino alla rottura del rapporto, avvenuta nel dicembre 2015. Contestava, infine, l'entità del mantenimento richiesto, tanto per il pregresso, in considerazione delle somme tempo per tempo versate alla madre, quanto per il futuro, rappresentando di essere un lavoratore dipendente con uno stipendio non cospicuo e dovendo provvedere agli altri oneri familiari. Chiedeva, inoltre, in caso di accertamento della paternità, che l'affido venisse disposto in via condivisa e che venissero disposte debite modalità di frequentazione della figlia in un luogo neutro – individuato nella casa dei genitori – onde evitare influenze negative da parte della madre e salvaguardare la serenità della propria famiglia, ed in particolare dei figli minori.
All'udienza del 30.05.2017 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 13.10.2017, a scioglimento della riserva assunta il 10.10.2017, ritenuta la necessità di procedere all'accertamento mediante test del DNA e considerata la concorde volontà delle parti in tale senso, il Giudice disponeva CTU genetica sulle persone di CP_1
e , con incarico alla dott.ssa presso l'unità di
[...] Persona_1 Persona_3 medicina molecolare dell'Università di Padova. La dott.ssa , all'esito delle prove tecniche, concludeva testualmente come segue: “Dopo Per_3
aver sottoposto i periziandi a indagini genetiche con identificazione dei rispettivi profili genetici, confermata la maternità di nei confronti di dalla comparazione Parte_1 Persona_1
con il profilo genetico di , non sono emersi riscontri di incompatibilità genetica Controparte_1
all'ipotesi che sia padre di Il calcolo biostatistico di Controparte_1 Persona_1
probabilità dell'affermata paternità ha consentito di pervenire al valore del 99,99999999% per
nei confronti di il cui significato probatorio non richiede Controparte_1 Persona_1 alcun commento.”
A fronte dell'esito positivo del test di paternità, preso atto della disponibilità di parte convenuta ad una soluzione conciliativa, veniva fissata udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 27.09.2018.
Rimasto infruttuoso il tentativo di conciliazione, parte attrice instava affinchè venisse sentenza parziale di accertamento della paternità, alla luce delle risultanze della CTU, riservando al proseguo della causa gli adempimenti istruttori relativi alle questioni patrimoniali.
All'udienza del 19.01.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva emessa in data 22.10.2019 il Tribunale di Venezia dichiarava il NO
padre di Controparte_1 Persona_1
Passata in giudicato la sentenza sullo status, la causa veniva riassunta e quindi istruita tramite incarico al Servizio Sociale del Comune di Spinea (VE) per acquisire informazioni sulle condizioni di vita della minore e sulla capacità genitoriale del NO , anche al fine Persona_1 CP_1
di stabilire le migliori modalità di affido della minore stessa, nonché tramite incarico al Nucleo di
Polizia Tributaria territorialmente competente, per l'esecuzione di indagini sui redditi e sul patrimonio del convenuto.
All'esito del deposito della relazione dei servizi sociali e delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia
Tributaria, veniva assunta la prova orale e quindi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 3.10.2023.
All'udienza del 03.10.2023 parte attrice precisava le conclusioni nel merito come da atto di citazione, con rigetto delle domande avversarie, e in via istruttoria come da memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. versate in atti, mentre parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio di precisazione depositato telematicamente.
Il Giudice si riservava di riferire al collegio.
*** SULL'AFFIDO DELLA MINORE
Quanto al regime di affido della minore, si rende necessario fare riferimento a quanto riportato dai
Servizi Sociali del Comune di Spinea, incaricati di verificare le condizioni delle parti.
Nella relazione dei Servizi Sociali 24.12.2021 depositata in atti, quanto alla posizione di si Per_1 legge “…Dichiara che non vuole incontrare né avere a che fare con suo padre, che è grande si è fatta la sua vita e non vuole che lui interferisca nelle sue scelte. Afferma che vista la totale assenza
e disinteresse del padre negli ultimi 4 anni, non vede ragione per cui debba riprendere ora….Afferma che non vuole nella maniera più assoluta che il padre si interessi a lei, né che interferisca con le sue scelte e la sua vita: “non voglio che parli con i miei insegnanti, questi sono affari miei e lui non può intromettersi nelle mie cose”…Non si è riusciti a far cambiare idea alla minore;
le abbiamo suggerito di prendersi del tempo per riflettere dandole disponibilità ad un confronto successivo ed un eventuale accompagnamento. Ad oggi non si è rimessa in contatto con il servizio”.
Tale posizione veniva ribadita anche nella relazione 25.10.2021 a firma Dott. (Psicologa Per_4
e Psicoterapeuta del Consultorio di Spinea) ed (Assistente Sociale presso il Parte_3
Consultorio di Spinea), ove con riferimento all'intenzione di di non incontrare il padre si Per_1 sottolineava “…posizione tra l'altro riferita anche nell'ambito di un tavolo di lavoro dagli operatori del servizio Tutela minori del Comune di Spinea che avevano conosciuto la ragazza.
Quando le è stato detto …tuo padre ha dei diritti, sapere della scuola, parlare con i professori…si è arrabbiata e irrigidita dicendo “è sparito, sapeva dove trovarci, non si è mai presentato né a danza né da nessuna parte”.
Considerato che il NO non vede la figlia da dicembre 2015, sicchè risulta l'assenza di CP_1 relazione per quasi nove anni ad oggi e stante l'attuale stallo nella relazione tra padre e figlia, appare più che giustificato che la minore sia affidata esclusivamente alla madre.
All'esito delle indagini compiute, il Servizio ha concluso per l'impossibilità di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per i NOi e a fronte dell'oppositività della CP_1 Pt_1 ragazza nei confronti del padre e l'assenza di motivazione a stabilire un legame con lui.
Peraltro, va evidenziato che il NO ha più volte manifestato l'intenzione di recuperare la CP_1
relazione con la figlia e che in tale senso anche la NOa si è dichiarata favorevole, Pt_1
laddove la minore volesse riprendere la frequentazione.
Considerata l'età della minore, ormai diciassettenne, e tenuto conto dell'opportunità di evitare disposizioni impositive che possano creare ulteriori ostacoli ad un processo di riavvicinamento tra padre e figlia, si ritiene che il regime delle visite della minore con il padre possa essere rimesso alla volontà della minore stessa, senza coinvolgimento di soggetti terzi. ***
SUL CONCORSO PATERNO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
L'odierna attrice ha chiesto un assegno di concorso al mantenimento della figlia di euro 400,00.
Il convenuto, sulla premessa della propria capacità reddituale e patrimoniale e rappresentando di dover provvedere al mantenimento della propria famiglia e di altri due figli, ha affermato l'insostenibilità di tale onere ed ha proposto un assegno mensile di euro 150/200 mensili.
Il Collegio, tenute in considerazione l'età di , le sue esigenze, la sua attualmente costante Per_1 collocazione presso la madre, raffrontate le situazioni economico patrimoniali dell'attrice e del convenuto e tenuto conto del fatto che il convenuto è padre di altri due figli, ritiene equo e conforme a giustizia porre a carico del convenuto un assegno mensile di concorso al mantenimento di pari a euro 300,00= (somma annualmente rivalutabile in ragione di anno). Le spese Per_1
straordinarie di saranno divise tra i genitori al 50%. Per_1
***
SUL RIMBORSO PER IL MANTENIMENTO PREGRESSO
L'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 43.200,00 per il rimborso delle spese di mantenimento pregresse.
Deve considerarsi, al riguardo, che "l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cc.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori" (Cass. 2328/2006).
Stando così le cose, pur in mancanza di documentazione comprovante le spese di mantenimento sostenute dalla madre, ritiene il Collegio che si possa giustificatamente presumere che le spese mensili (considerato l'ordinario e lo straordinario) possano considerarsi non inferiori ad euro
300,00, in linea con l'assegno di mantenimento sopra riconosciuto;
deve presumersi, inoltre, che tale esborso gravi in maniera paritaria su entrambi i genitori.
Su tale premessa, la somma da riconoscere in regresso alla NOa è pari ad euro Pt_1
33.000,00 calcolata per i 9 anni di vita della minore sino all'introduzione della domanda giudiziale
(dal 4.12.2007 al 9.01.2017).
In tale misura, maggiorata degli interessi, va quindi condannato il convenuto per il pagamento del mantenimento pregresso. Nessuna somma può essere posta in compensazione da parte del NO , non essendo stata CP_1 raggiunta, all'esito dell'istruttoria, la prova, né tantomeno, la misura degli asseriti versamenti effettuati alla NOa per il mantenimento della minore: le testimonianze dei genitori del Pt_1
NO riferiscono dei versamenti solo de relato, e il libretto postale n. 20077357 – su cui Pt_1
sarebbero stati versati i soldi destinati a – risulta acceso a nome della sola in data Per_1 Pt_1
17.01.2003 e, quindi, ben prima della nascita di ed in ogni caso non attesta versamenti Per_1
'mensili' che possano far dedurre una dazione regolare di somme di denaro da parte del NO
. CP_1
***
SUL DANNO NON PATRIMONIALE
Venendo alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la domanda è priva di ogni allegazione e risulta comunque sprovvista di prova.
Come ricordato dalla Suprema Corte, “l'illecito endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. E' affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato”
(Cass. Civ. n. 6518/2020).
Consegue dall'insegnamento sopra richiamato che chi pretenda di aver subito un danno da illecito endofamiliare è onerato della prova dell'altrui condotta illecita che lo abbia cagionato, del danno subito e del relativo nesso di causa.
Quanto al danno subito, va precisato che non è in re ipsa, e dovrà quindi essere specificamente allegato e provato, anche presuntivamente.
All'esito dell'istruttoria e tenuto conto delle allegazioni delle parti, manca la prova del danno subito dalla minore in conseguenza del mancato riconoscimento da parte del padre.
Anzitutto è incontestato che dalla nascita di e sino a dicembre 2015 il NO abbia Per_1 CP_1
frequentato e si sia interessato alla bambina, frequentandola anche due/ tre volte la settimana, ed in particolare di domenica ed avendola anche introdotta in famiglia presso i nonni paterni.
Deve poi evidenziarsi come, nel corso del giudizio, durante l'intervento dei Servizi Sociali, la minore abbia avuto possibilità di riavviare la relazione con il padre ma abbia fermamente rifiutato qualsiasi tentativo, nonostante il padre fosse disponibile ed anzi lo auspicasse, con ciò determinando l'assenza dell'affettività paterna, quantomeno negli ultimi quattro anni.
Inoltre, la madre stessa ha riferito in occasione della visita dei Servizi Sociali che la figlia “non ha manifestato disagio legato al trauma dell'abbandono paterno” e “ha sempre dimostrato serenità ed integrazione nella sua classe” e l'ha descritta come “una ragazzina intelligente, brava a scuola, solare, caparbia, determinata nelle sue scelte, molto legata alla zia materna ed alla nonna”. La stessa dott.ssa , assistente sociale del Comune di Spinea, nella relazione inviata in Testimone_1 data 24.12.2021 ha confermato la descrizione di come una ragazza “carina, disponibile al Per_1 dialogo, con buoni risultati scolastici, socialmente ben inserita”, nulla rilevando in ordine a traumi connessi all'assenza del padre.
A tal proposito, va anche rammentato che il NO era stato diffidato, con Controparte_1
comunicazione di 8.06.2017 (v. doc. 7 parte convenuta) da parte dell'Avv. Coppola, dal porre in essere 'improvvise ingerenze nella vita della piccola vedendo così rimessa la possibilità e Per_1
la modalità di frequentazione al vaglio del Giudice.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, nel mentre le spese di
CTU possono essere poste a carico delle parti in pari quota, essendosi reso necessario il mezzo per l'accertamento del rapporto di filiazione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva, così provvede:
- disporsi l'affido esclusivo di alla madre, con diritto di visita del NO Per_1 [...]
secondo la volontà della minore;
CP_1
- porsi a carico di il versamento in favore di entro il 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore della somma Per_1 mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
- porsi a carico del NO il versamento in favore della NOa Controparte_1 Parte_1
del 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative, sportive e culturali sostenute
[...] nell'interesse della figlia;
Per_1
- condannarsi il NO a corrispondere in favore di a Controparte_1 Parte_2
titolo di rimborso per il mantenimento che avrebbe dovuto versare per la figlia dal Per_1
giorno della sua nascita alla data della domanda, pari ad euro 300,00 mensili, per un totale complessivo di euro 33.000,00, oltre interessi e rivalutazione istat;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- condanna il NO alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
NOa che liquida in euro 10.860,00 per compensi ed euro 552,95 per Parte_1
esborsi, oltre accessori come per legge;
- pone la CTU in capo alle parti al 50%.
Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del 20.12.2024.
Il Giudice estensore dott. Silvia Zeminian
Il Presidente
Dott. Lisa Micochero
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
LISA MICOCHERO Presidente
SILVIA BARISON
SILVIA ZEMINIAN Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 504/2017 promossa da:
(c.f. ) in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale sulla figlia con il patrocinio dell'avv. Andrea Coppola (c.f. Persona_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Spinea (VE) in C.F._2
via Roma n. 145/2
ATTRICE
e
, c.f. con il patrocinio dall'avv. Pierfrancesco Controparte_1 C.F._3
Zampieri (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in C.F._4
Venezia-Mestre, Via G. Carducci 4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Venezia
Oggetto: dichiarazione giudiziale di maternità/paternità naturale.
CONCLUSIONI
Parte attrice
“NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
è padre di nata a [...] il C.F._3 Persona_1
04.12.2007, c.f. e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di C.F._5
Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, disponendo ai sensi dell'art. 262 c.c. che la minore assuma anche il cognome del padre, in aggiunta a quello della madre;
- Accertato quanto sopra, condannarsi a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di rimborso per il mantenimento che avrebbe dovuto versare per la figlia Pt_2
dal giorno della sua nascita ad oggi, pari ad euro 400,00 mensili, o altra somma Per_1
maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria processuale, oltre interessi e rivalutazione istat;
- disporsi l'affido esclusivo di alla madre;
Per_1
- condannarsi a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese la somma di euro 400,00 mensili per il mantenimento della figlia , rivalutabile Per_1
annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- condannarsi a corrispondere a il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1
mediche, scolastiche, ricreative, sportive e culturali sostenute nell'interesse della figlia
; Per_1
- accertato che è padre di , condannare il convenuto a Controparte_1 Persona_1
risarcire il danno esistenziale subito dalla figlia a causa del mancato riconoscimento, nonché del suo successivo abbandono, danno che si quantifica in euro 100.000,00, o in altra somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e competenze legali, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Come in seconda e terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c..
Parte convenuta
“NEL MERITO: fermo quanto disposto di cui alla sentenza non definitiva n. 2338 del 06.11.2019
e ferme le conclusioni di cui al foglio allegato a verbale di udienza di data 29.01.2019, il procuratore del convenuto così precisa le conclusioni:
- rigettarsi la domanda di affidamento esclusivo della minore in capo a in quanto Parte_1
irricevibile, nulla, generica, infondata in fatto come in diritto;
- disporsi il regolamento del diritto di visita e frequentazione della minore, tenendosi conto delle circostanze familiari e delle cautele ed esigenze delle famiglie coinvolte, in primo luogo avuto riguardo ai figli dei coniugi e , in ragione di quanto dedotto in Controparte_1 Persona_2
narrativa, anche mediante supporto di mediazione familiare;
- rigettarsi la domanda di assegno di mantenimento per la somma di € 400,00= oltre accessori, in quanto nulla, generica, comunque inadeguata alle disponibilità reddituali del convenuto, ed infondata in fatto come in diritto;
- rigettarsi la domanda di rimborso della somma di € 43.200,00= oltre accessori, in quanto nulla, generica, infondata in fatto come in diritto;
in subordine, si compensi la cifra versata dal deducente per il mantenimento, pari ad una media di circa € 250,00= mensili fino al dicembre 2015;
- rigettarsi la domanda di risarcimento della somma di € 100.000,00= oltre accessori, in quanto nulla, generica, infondata e prima ancora temeraria, in fatto come in diritto;
- comunque rifuse o quantomeno compensate le spese e competenze di causa.
Parte intervenuta ex lege
“Dichiararsi padre di ordinarsi all'Ufficio di S.C. Controparte_1 Persona_1
trascrizione della sentenza, disporsi che la minore assuma anche il cognome del padre, disporsi affido condiviso della stessa con residenza prevalente presso la madre, disporsi obbligo del
di versamento di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 minore”.
Motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione di data 9.01.2017 la NOa conveniva in giudizio il NO Parte_1
per far accertare la paternità dello stesso nei confronti della figlia minore Controparte_1 [...]
nata in data [...], con conseguente condanna del convenuto a: 1) il mantenimento Per_1
della stessa, mediante versamento della somma di euro 400,00 mensili, a decorrere dalla nascita, oltre al rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie sostenende;
2) il rimborso della somma di euro 43.200,00 quale mantenimento non versato dalla nascita, oltre interessi legali e rivalutazione;
3) il pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale conseguente al mancato riconoscimento e del successivo abbandono della minore.
La NOa narrava di aver intrattenuto una stabile relazione sentimentale e sessuale con Pt_1
il NO dai primi mesi del 2005 sino agli inizi di dicembre del 2015, nel corso Controparte_1
della quale era stata concepita , la quale nasceva a Mirano (VE) il 4.12.2007. Persona_1
Riferiva che il NO non aveva riconosciuto la minore ma, pur rimanendo sposato con la CP_1
NOa , aveva intessuto con la stessa un legame affettivo, avendola frequentata Persona_2
con regolarità e prendendo di fatto parte stabile della vita di madre e figlia. Un tanto si sarebbe improvvisamente interrotto a dicembre 2015, allorquando, a seguito della scoperta da parte della moglie del della relazione adulterina intrattenuta da anni, il convenuto avrebbe deciso di CP_1 non avere più contatti né con l'attrice né con la minore, fatto che avrebbe causato sofferenze e ripercussioni sul piano morale e psicologico in capo alla minore. Deduceva, inoltre, l'attrice di aver sempre provveduto all'accudimento ed al mantenimento di , grazie anche all'aiuto della Per_1
madre, con esse convivente.
Si costituiva il NO con comparsa di costituzione e risposta del 26.04.2017 Controparte_1 chiedendo che venisse disposto l'accertamento della paternità e, in caso di esito positivo, che venisse regolamentato il diritto di visita e frequentazione della minore, in considerazione delle circostanze familiari e delle esigenze delle persone coinvolte, in special modo i figli avuto dalla moglie . In ordine alle richieste economiche, chiedeva il rigetto della richiesta di Persona_2
rimborso del pregresso mantenimento, della domanda di risarcimento del danno esistenziale e di quella di assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili, in quanto inadeguata alle proprie condizioni reddituali.
Il NO narrava che i rapporti con la bambina si erano interrotti per colpa della NOa CP_1
la quale, a seguito della volontà del convenuto di cessare la relazione, avrebbe impedito Pt_1
la loro frequentazione. Riferiva, inoltre, di aver provveduto negli anni al mantenimento della figlia mediante la corresponsione alla madre la somma di euro 250-300 mensili, e ciò sino alla rottura del rapporto, avvenuta nel dicembre 2015. Contestava, infine, l'entità del mantenimento richiesto, tanto per il pregresso, in considerazione delle somme tempo per tempo versate alla madre, quanto per il futuro, rappresentando di essere un lavoratore dipendente con uno stipendio non cospicuo e dovendo provvedere agli altri oneri familiari. Chiedeva, inoltre, in caso di accertamento della paternità, che l'affido venisse disposto in via condivisa e che venissero disposte debite modalità di frequentazione della figlia in un luogo neutro – individuato nella casa dei genitori – onde evitare influenze negative da parte della madre e salvaguardare la serenità della propria famiglia, ed in particolare dei figli minori.
All'udienza del 30.05.2017 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 13.10.2017, a scioglimento della riserva assunta il 10.10.2017, ritenuta la necessità di procedere all'accertamento mediante test del DNA e considerata la concorde volontà delle parti in tale senso, il Giudice disponeva CTU genetica sulle persone di CP_1
e , con incarico alla dott.ssa presso l'unità di
[...] Persona_1 Persona_3 medicina molecolare dell'Università di Padova. La dott.ssa , all'esito delle prove tecniche, concludeva testualmente come segue: “Dopo Per_3
aver sottoposto i periziandi a indagini genetiche con identificazione dei rispettivi profili genetici, confermata la maternità di nei confronti di dalla comparazione Parte_1 Persona_1
con il profilo genetico di , non sono emersi riscontri di incompatibilità genetica Controparte_1
all'ipotesi che sia padre di Il calcolo biostatistico di Controparte_1 Persona_1
probabilità dell'affermata paternità ha consentito di pervenire al valore del 99,99999999% per
nei confronti di il cui significato probatorio non richiede Controparte_1 Persona_1 alcun commento.”
A fronte dell'esito positivo del test di paternità, preso atto della disponibilità di parte convenuta ad una soluzione conciliativa, veniva fissata udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 27.09.2018.
Rimasto infruttuoso il tentativo di conciliazione, parte attrice instava affinchè venisse sentenza parziale di accertamento della paternità, alla luce delle risultanze della CTU, riservando al proseguo della causa gli adempimenti istruttori relativi alle questioni patrimoniali.
All'udienza del 19.01.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva emessa in data 22.10.2019 il Tribunale di Venezia dichiarava il NO
padre di Controparte_1 Persona_1
Passata in giudicato la sentenza sullo status, la causa veniva riassunta e quindi istruita tramite incarico al Servizio Sociale del Comune di Spinea (VE) per acquisire informazioni sulle condizioni di vita della minore e sulla capacità genitoriale del NO , anche al fine Persona_1 CP_1
di stabilire le migliori modalità di affido della minore stessa, nonché tramite incarico al Nucleo di
Polizia Tributaria territorialmente competente, per l'esecuzione di indagini sui redditi e sul patrimonio del convenuto.
All'esito del deposito della relazione dei servizi sociali e delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia
Tributaria, veniva assunta la prova orale e quindi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 3.10.2023.
All'udienza del 03.10.2023 parte attrice precisava le conclusioni nel merito come da atto di citazione, con rigetto delle domande avversarie, e in via istruttoria come da memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. versate in atti, mentre parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio di precisazione depositato telematicamente.
Il Giudice si riservava di riferire al collegio.
*** SULL'AFFIDO DELLA MINORE
Quanto al regime di affido della minore, si rende necessario fare riferimento a quanto riportato dai
Servizi Sociali del Comune di Spinea, incaricati di verificare le condizioni delle parti.
Nella relazione dei Servizi Sociali 24.12.2021 depositata in atti, quanto alla posizione di si Per_1 legge “…Dichiara che non vuole incontrare né avere a che fare con suo padre, che è grande si è fatta la sua vita e non vuole che lui interferisca nelle sue scelte. Afferma che vista la totale assenza
e disinteresse del padre negli ultimi 4 anni, non vede ragione per cui debba riprendere ora….Afferma che non vuole nella maniera più assoluta che il padre si interessi a lei, né che interferisca con le sue scelte e la sua vita: “non voglio che parli con i miei insegnanti, questi sono affari miei e lui non può intromettersi nelle mie cose”…Non si è riusciti a far cambiare idea alla minore;
le abbiamo suggerito di prendersi del tempo per riflettere dandole disponibilità ad un confronto successivo ed un eventuale accompagnamento. Ad oggi non si è rimessa in contatto con il servizio”.
Tale posizione veniva ribadita anche nella relazione 25.10.2021 a firma Dott. (Psicologa Per_4
e Psicoterapeuta del Consultorio di Spinea) ed (Assistente Sociale presso il Parte_3
Consultorio di Spinea), ove con riferimento all'intenzione di di non incontrare il padre si Per_1 sottolineava “…posizione tra l'altro riferita anche nell'ambito di un tavolo di lavoro dagli operatori del servizio Tutela minori del Comune di Spinea che avevano conosciuto la ragazza.
Quando le è stato detto …tuo padre ha dei diritti, sapere della scuola, parlare con i professori…si è arrabbiata e irrigidita dicendo “è sparito, sapeva dove trovarci, non si è mai presentato né a danza né da nessuna parte”.
Considerato che il NO non vede la figlia da dicembre 2015, sicchè risulta l'assenza di CP_1 relazione per quasi nove anni ad oggi e stante l'attuale stallo nella relazione tra padre e figlia, appare più che giustificato che la minore sia affidata esclusivamente alla madre.
All'esito delle indagini compiute, il Servizio ha concluso per l'impossibilità di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per i NOi e a fronte dell'oppositività della CP_1 Pt_1 ragazza nei confronti del padre e l'assenza di motivazione a stabilire un legame con lui.
Peraltro, va evidenziato che il NO ha più volte manifestato l'intenzione di recuperare la CP_1
relazione con la figlia e che in tale senso anche la NOa si è dichiarata favorevole, Pt_1
laddove la minore volesse riprendere la frequentazione.
Considerata l'età della minore, ormai diciassettenne, e tenuto conto dell'opportunità di evitare disposizioni impositive che possano creare ulteriori ostacoli ad un processo di riavvicinamento tra padre e figlia, si ritiene che il regime delle visite della minore con il padre possa essere rimesso alla volontà della minore stessa, senza coinvolgimento di soggetti terzi. ***
SUL CONCORSO PATERNO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
L'odierna attrice ha chiesto un assegno di concorso al mantenimento della figlia di euro 400,00.
Il convenuto, sulla premessa della propria capacità reddituale e patrimoniale e rappresentando di dover provvedere al mantenimento della propria famiglia e di altri due figli, ha affermato l'insostenibilità di tale onere ed ha proposto un assegno mensile di euro 150/200 mensili.
Il Collegio, tenute in considerazione l'età di , le sue esigenze, la sua attualmente costante Per_1 collocazione presso la madre, raffrontate le situazioni economico patrimoniali dell'attrice e del convenuto e tenuto conto del fatto che il convenuto è padre di altri due figli, ritiene equo e conforme a giustizia porre a carico del convenuto un assegno mensile di concorso al mantenimento di pari a euro 300,00= (somma annualmente rivalutabile in ragione di anno). Le spese Per_1
straordinarie di saranno divise tra i genitori al 50%. Per_1
***
SUL RIMBORSO PER IL MANTENIMENTO PREGRESSO
L'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 43.200,00 per il rimborso delle spese di mantenimento pregresse.
Deve considerarsi, al riguardo, che "l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cc.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori" (Cass. 2328/2006).
Stando così le cose, pur in mancanza di documentazione comprovante le spese di mantenimento sostenute dalla madre, ritiene il Collegio che si possa giustificatamente presumere che le spese mensili (considerato l'ordinario e lo straordinario) possano considerarsi non inferiori ad euro
300,00, in linea con l'assegno di mantenimento sopra riconosciuto;
deve presumersi, inoltre, che tale esborso gravi in maniera paritaria su entrambi i genitori.
Su tale premessa, la somma da riconoscere in regresso alla NOa è pari ad euro Pt_1
33.000,00 calcolata per i 9 anni di vita della minore sino all'introduzione della domanda giudiziale
(dal 4.12.2007 al 9.01.2017).
In tale misura, maggiorata degli interessi, va quindi condannato il convenuto per il pagamento del mantenimento pregresso. Nessuna somma può essere posta in compensazione da parte del NO , non essendo stata CP_1 raggiunta, all'esito dell'istruttoria, la prova, né tantomeno, la misura degli asseriti versamenti effettuati alla NOa per il mantenimento della minore: le testimonianze dei genitori del Pt_1
NO riferiscono dei versamenti solo de relato, e il libretto postale n. 20077357 – su cui Pt_1
sarebbero stati versati i soldi destinati a – risulta acceso a nome della sola in data Per_1 Pt_1
17.01.2003 e, quindi, ben prima della nascita di ed in ogni caso non attesta versamenti Per_1
'mensili' che possano far dedurre una dazione regolare di somme di denaro da parte del NO
. CP_1
***
SUL DANNO NON PATRIMONIALE
Venendo alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la domanda è priva di ogni allegazione e risulta comunque sprovvista di prova.
Come ricordato dalla Suprema Corte, “l'illecito endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. E' affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato”
(Cass. Civ. n. 6518/2020).
Consegue dall'insegnamento sopra richiamato che chi pretenda di aver subito un danno da illecito endofamiliare è onerato della prova dell'altrui condotta illecita che lo abbia cagionato, del danno subito e del relativo nesso di causa.
Quanto al danno subito, va precisato che non è in re ipsa, e dovrà quindi essere specificamente allegato e provato, anche presuntivamente.
All'esito dell'istruttoria e tenuto conto delle allegazioni delle parti, manca la prova del danno subito dalla minore in conseguenza del mancato riconoscimento da parte del padre.
Anzitutto è incontestato che dalla nascita di e sino a dicembre 2015 il NO abbia Per_1 CP_1
frequentato e si sia interessato alla bambina, frequentandola anche due/ tre volte la settimana, ed in particolare di domenica ed avendola anche introdotta in famiglia presso i nonni paterni.
Deve poi evidenziarsi come, nel corso del giudizio, durante l'intervento dei Servizi Sociali, la minore abbia avuto possibilità di riavviare la relazione con il padre ma abbia fermamente rifiutato qualsiasi tentativo, nonostante il padre fosse disponibile ed anzi lo auspicasse, con ciò determinando l'assenza dell'affettività paterna, quantomeno negli ultimi quattro anni.
Inoltre, la madre stessa ha riferito in occasione della visita dei Servizi Sociali che la figlia “non ha manifestato disagio legato al trauma dell'abbandono paterno” e “ha sempre dimostrato serenità ed integrazione nella sua classe” e l'ha descritta come “una ragazzina intelligente, brava a scuola, solare, caparbia, determinata nelle sue scelte, molto legata alla zia materna ed alla nonna”. La stessa dott.ssa , assistente sociale del Comune di Spinea, nella relazione inviata in Testimone_1 data 24.12.2021 ha confermato la descrizione di come una ragazza “carina, disponibile al Per_1 dialogo, con buoni risultati scolastici, socialmente ben inserita”, nulla rilevando in ordine a traumi connessi all'assenza del padre.
A tal proposito, va anche rammentato che il NO era stato diffidato, con Controparte_1
comunicazione di 8.06.2017 (v. doc. 7 parte convenuta) da parte dell'Avv. Coppola, dal porre in essere 'improvvise ingerenze nella vita della piccola vedendo così rimessa la possibilità e Per_1
la modalità di frequentazione al vaglio del Giudice.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, nel mentre le spese di
CTU possono essere poste a carico delle parti in pari quota, essendosi reso necessario il mezzo per l'accertamento del rapporto di filiazione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva, così provvede:
- disporsi l'affido esclusivo di alla madre, con diritto di visita del NO Per_1 [...]
secondo la volontà della minore;
CP_1
- porsi a carico di il versamento in favore di entro il 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore della somma Per_1 mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
- porsi a carico del NO il versamento in favore della NOa Controparte_1 Parte_1
del 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative, sportive e culturali sostenute
[...] nell'interesse della figlia;
Per_1
- condannarsi il NO a corrispondere in favore di a Controparte_1 Parte_2
titolo di rimborso per il mantenimento che avrebbe dovuto versare per la figlia dal Per_1
giorno della sua nascita alla data della domanda, pari ad euro 300,00 mensili, per un totale complessivo di euro 33.000,00, oltre interessi e rivalutazione istat;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- condanna il NO alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
NOa che liquida in euro 10.860,00 per compensi ed euro 552,95 per Parte_1
esborsi, oltre accessori come per legge;
- pone la CTU in capo alle parti al 50%.
Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del 20.12.2024.
Il Giudice estensore dott. Silvia Zeminian
Il Presidente
Dott. Lisa Micochero