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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 220 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to CARVELLI ANTONELLO Parte_1
appellante
E con l'avv.to RENZETTI GIULIA CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso proposto da volto alla Parte_1 declaratoria del diritto all'indennità NASPI, richiesta con domanda amministrativa del CP_ 24.7.2020 e respinta dall' rilevando che il presupposto per la concessione della prestazione è la perdita involontaria del lavoro e ritenendo che nel caso di specie parte ricorrente non ha provato detto requisito non avendo allegato nella domanda di NASPI che le dimissioni erano avvenute per giusta causa.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato 1.la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di prime cure ha posto a fondamento della sentenza, la presunta carenza istruttoria della domanda amministrativa presentata dal ricorrente presso la competente sede relativamente alla perdita involontaria del lavoro e, CP_1
CP_ dunque, delle dimissioni per giusta causa, mentre nel costituirsi in giudizio l' aveva dedotto che la prestazione non era stata riconosciuta in quanto sulle piatteforme ed Pt_2
le dimissioni erano state registrate come volontarie, anziché per giusta causa. Pt_3
Ha ribadito che le sue dimissioni sono state determinate dal mancato pagamento della retribuzione di febbraio 2020 e della metà di marzo 2020, cioè per un inadempimento della datrice di lavoro all'obbligo retributivo e quindi per giusta causa;
che la stessa circolare
I.N.P.S. n. 94 del 12.05.2015, recependo i principi giurisprudenziali in materia, ha individuato tra le fattispecie che legittimano il riconoscimento della Naspi le dimissioni per mancato pagamento della retribuzione
Ha riaffermato di avere fornito prova di tali fatti, producendo il modello di recesso del rapporto di lavoro trasmesso dall' e le missive del datore di lavoro che Controparte_2 ammettono l'inadempimento; di contro gli estratti della piattaforma ed Pt_2 Pt_3
nulla dimostrano.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado.
CP_ Si è costituito l' ribadendo che dalla documentazione in possesso dell' da nessuna CP_3 parte risultavano dimissioni per giusta causa……che quand'anche la domanda avesse riportato la dicitura delle dimissioni per giusta causa, comunque la causale stessa non risultava in concreto provata né in via amministrativa né in giudizio;
né si dava prova dell'esistenza di una volontà del lavoratore di “difendersi in giudizio” , attivamente e/o passivamente, con riferimento all'esistenza di tale asserito giusta causa.
Ha chiesto il rigetto del gravame.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è fondato.
La domanda amministrativa (cfr doc. 6 bis del fasc.di parte) è stata presentata in data
24.7.2020 dal per disoccupazione involontaria da cessazione del rapporto di Parte_1
lavoro subordinato del 8.7.2020, intrattenuto con la srl Ingegneria Alimentare di Bisignano, con la qualifica di operaio: nel modello di domanda, utilizzato dal ricorrente, vengono individuate insieme tutte le varie ipotesi che generano la disoccupazione involontaria, ovvero licenziamento/dimissioni per giusta causa/scadenza del contratto a termine/risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 legge n. 604/1966 dell'azienda/licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6
d.lgs. n. 23/2015.
Pag. 2 di 4 CP_ Premesso che nella stessa circolare n. 94 del 12.5.2015 tra le cause di disoccupazione involontaria che danno titolo alla NASPI è stata contemplata l'ipotesi delle dimissioni per giusta causa indotte anche dal mancato pagamento della retribuzione, si rileva che nel
CP_ costituirsi in giudizio l' aveva chiarito la causale del rigetto della prestazione richiesta
(generica nella nota di diniego del 30.7.2020: la causa di cessazione del rapporto di lavoro non è valida per il trattamento in oggetto) e cioè aveva dedotto che le dimissioni risultavano
“volontarie “ dall'estratto Unilav.
Orbene, le risultanze dell'estratto Unilav sono smentite dalla documentazione prodotta dal Con ricorrente sin dal primo grado, che dà conto della sua comunicazione del 7 luglio 2020 all' delle dimissioni per giusta causa dovute al mancato pagamento delle retribuzioni di febbraio
2020 e metà marzo 2020 (doc. 10 fasc.ricorrente), seguita dalla formalizzazione da parte
Con dell' con tale causale e con decorrenza 08.07.2020 (cfr doc. 11 fasc.ricorrente).
L'inadempimento è stato ammesso dalla datrice di lavoro con la nota del 16.7.2020 (doc. 12 fasc.ricorrente), ma contestato come giustificativo del recesso perché a suo dire non grave: da qui la comunicazione come dimissioni volontarie. Pt_2
Sennonché tale comunicazione formale è superata dal dato effettivo del mancato pagamento della retribuzione per quasi due mensilità (febbraio e metà marzo 2020) alla data di luglio
2020 e cioè un inadempimento perdurante a distanza di circa 4 mesi dalla maturazione degli emolumenti, sicchè le dimissioni vanno ritenute per giusta causa ex art. 2119 c.c. con il conseguente diritto del ricorrente alla prestazione NASpI per come richiesta con istanza n.
6049860700027 del 24.07.2020 (non potendosi pronunciare condanna all'erogazione, preclusa dall'assenza di domanda in tal senso nel ricorso di primo grado)
Per i motivi suesposti, la sentenza di primo grado va riformata nei termini di cui in dispositivo.
2. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 14.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1299/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla prestazione NASpI richiesta con istanza n. 6049860700027 del
24.07.2020.
Pag. 3 di 4 CP_ 2) condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2886,00 per il primo grado ed in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge con distrazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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