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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/07/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di L'Aquila PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente Dott. Alberto Iachini Bellisarii- Consigliere Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 441/2023
promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gaetano Mimola e dall'Avv. Federico Frasti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pescara, Via Napoli, n. 23 appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_1
(CF e P.IVA ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_2 P.IVA_1 dall'Avv. Ernesto Macrì, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118, appellata nonché contro
, (C.F. e P.I. , in persona del Direttore Generale Controparte_3 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Pescara dall'Avv. Giulia Di Donato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Firenze n. 117, appellata avverso la sentenza n. 440/2023 pubblicata il 27.03.2023 resa dal Tribunale di Pescara a definizione del giudizio civile iscritto al n. rg. 2567/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza di primo grado nei punti oggetto del presente gravame e per l'effetto accogliere le conclusioni tutte articolate e rassegnate nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e così:
− accertare e dichiarare che, per i motivi descritti nel presente atto ed in ogni caso per Cont violazione del generale principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.), le convenute sono responsabili, per immedesimazione organica con il personale medico presso di loro occupato, dei danni patiti dalla IG.ra , in solido tra loro o secondo la Parte_1 percentuale di concorso nella causazione del danno che sarà ritenuta di giustizia;
− per l'effetto, accertare tutti i danni fisici, biologici, morali e patrimoniali patiti dalla IG.ra
, conseguenti ai fatti descritti in premessa, così come risultanti nella relazione Parte_1 di consulenza tecnica di parte che si produce in atti e/o da espletanda C.T.U., si opus sit;
− ritenere e dichiarare, per l'effetto, le parti convenute - in solido tra loro o secondo la rispettiva percentuale di concorso nella causazione del danno che sarà ritenuta di giustizia – tenute al ristoro dei danni tutti patiti dall'attrice, quantificati in complessivi € 322.507,25
[importo limitato rispetto alla richiesta di prime cure per ragioni di mera opportunità], oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, con conseguente condanna delle stesse convenute al risarcimento in favore dell'attrice delle somme segnatamente di seguito indicate:
▪ € 149.339,00 (somma già comprensiva dell'aumento personalizzato del 34%) a titolo di danno biologico ritenuto sussistente in misura non inferiore al 25%;
▪ € 6.909,00 per danno biologico temporaneo, di cui € 2.940,00 per ITT, 30 giorni, € 2.205,00 per ITP al 75%, 30 giorni ed € 1.764,00 per ITP al 50%, 36 giorni;
▪ € 150.000,00 per danno morale/esistenziale [limitata rispetto alla richiesta di prime cure per ragioni di mera opportunità], oggetto di separata valutazione e liquidazione, salvo migliore valutazione in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. ad opera del Giudice;
▪ € 659,25 per le spese mediche e per la mediazione obbligatoria sostenute e documentate;
▪ € 15.600,00, per le spese mediche future che l'attrice dovrà affrontare ove vorrà sottoporsi ad idonee tecniche di Procreazione Medica Assistita;
- In via subordinata: condannare le parti convenute - in solido tra loro o secondo la rispettiva percentuale di concorso nella causazione del danno che sarà ritenuta di giustizia – tenute al ristoro dei danni tutti patiti dall'attrice, paramentrandoli alla valutazione medico-legale effettuata dai CC.TT.UU., che hanno stimato il danno biologico permanente attorno al 13- 14% con riferimento all'integrità psicofisica, l'inabilità temporanea totale per 17 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 75% per 15 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 50% per 15 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 25% per 40 giorni, le spese sanitarie congrue e giustificate in complessivi € 509,11 e che, sulla scorta delle Tabelle di Milano aggiornate al 2021, è quantificabile in misura non inferiore ad € 60.101,36 con personalizzazione massima (percentuale di invalidità permanente 14% e punto danno
pag. 2/15 biologico € 2.659,75), di cui € 55.063,00 (somma già comprensiva dell'incremento per sofferenza soggettiva 30% e dell'aumento personalizzato del 45% del danno biologico), € 1.683,00 per ITT, € 1.113,75 per ITP al 75%, € 742,50 per ITP al 50%, € 990,00 per ITP al 25% ed € 509, 11 per spese mediche;
oltre al danno morale/esistenziale, per € 150.000,00 oggetto di separata valutazione e liquidazione, salvo migliore valutazione in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. ad opera del Giudice, per un totale complessivo pari ad € 210.101,36 (domanda subordinata ammissibile in sede di precisazione delle conclusioni siccome di fatto contenuta nelle conclusioni che seguono, laddove ci si rimetteva alla migliore quantificazione del Giudice);
- il tutto salva migliore (maggiore o minore) quantificazione, anche in via equitativa, ad opera del Giudice, previa adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, mediante distinto e ulteriore aumento e con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive della danneggiata, per i motivi esposti in narrativa;
- con condanna delle convenute appellate al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. Si chiede disporsi l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio in primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente appello.
Per l'appellata Parte_2
“In via principale
- per le ragioni tutte esposte nei paragrafi che precedono, accertare e dichiarare l'inammissibilità e,in ogni caso, l'infondatezza dell'avverso gravame con conferma della Sentenza di primo grado.
- per l'effetto voglia rigettare integralmente qualunque richiesta di risarcimento danni, a qualunque titolo, formulata da parte attrice, non essendo in alcun modo riferibile alle prestazioni rese alla stessa dal personale sanitario della Controparte_4
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso gravame, la scrivente difesa nell'interesse della richiamate le deduzioni, Controparte_4 eccezioni ed istanze formulate nei precedenti atti difensivi nonché le osservazioni alla relazione medico legale di primo grado, chiede che codesta On.le Corte voglia rigettare la richiesta di condanna in solido delle parti convenute e, per l'effetto, porre a carico della
[...]
[...] la sola quota parte di danno riconducibile alla condotta colposa e/o CP_5 inadempiente eventualmente ascrivibile a quest'ultima. Con vittoria di spese e compensi di ambedue i gradi di giudizio oltre accessori di legge.
pag. 3/15 In via istruttoria: La scrivente difesa si oppone alla richiesta formulata dalla controparte di integrazione della CTU medico legale e/o di convocazione a chiarimenti dei CC.TT.UU. nominati in primo grado per le ragioni esposte in narrativa.”
Per l'appellata : Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale:
- integralmente rigettare l'appello proposto, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n.440/2023 del 27.03.2023 del Tribunale di Pescara;
in via subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla IG.ra integralmente rigettare, poiché ritenuta infondata sia nell'an che nel quantum, la Pt_1 domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la responsabilità contestata, ripartire eventuali responsabilità, operando una specifica distribuzione pro quota ed indicando le percentuali di responsabilità da attribuire a ciascuna struttura sanitaria coinvolta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado di giudizio. In via istruttoria:
- si oppone alla richiesta di chiarimento e/o integrazione della CTU medico-legale, in quanto inammissibile, infondata, ultronea e superflua, per essere una ripetizione ingiustificata di un'attività regolarmente già svolta nell'ambito del giudizio di primo grado (n. 2567/2020 di R.G.)..”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato in data 03.08.2020, conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di Pescara l' e l' Controparte_3 Controparte_6 per ivi, previo accertamento delle rispettive responsabilità,
[...] sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni dalla medesima subiti, in conseguenza di asserite erronee ed inappropriate scelte terapeutiche adottate dai sanitari delle strutture ospedaliere di Pescara e di cui contestava Pt_2
l'inescusabile ritardo diagnostico e terapeutico, considerato decisivo ai fini dell'aggravamento delle sue condizioni cliniche fino a causarne l'assoluta impossibilità di concepire e procreare in modo spontaneo e fisiologico.
pag. 4/15 2. L'attrice a supporto della domanda rappresentava che: il giorno 28 novembre 2016, era stata trasportata con il servizio 118 all'Ospedale di Pescara “a causa di uno stato febbrile, di astenia e malessere generale, accompagnato da dolori pelvici ingravescenti ed episodi di diarrea”, cui la terapia di “Augmentin” consigliata dalla guardia medica di Spoltore, a cui si era rivolta il giorno precedente, non aveva sortito effetti positivi ed anzi era sfociata in spasmi e vomito;
la paziente veniva, pertanto, ricoverata presso la U.O. di Malattie Infettive dell'Ospedale di Pescara dove risultava positiva ad alcune famiglie di stafilococchi, presentava una modesta ma costante leucocitosi neutrofila, la tipizzazione linfocitaria mostrava una discreta alterazione di alcune sottopopolazioni linfocitarie, PRC elevata circa quattro volte la norma, temperatura corporea di 39,6° C, con dolori pelvici molto rilevanti;
il 3 dicembre 2016, l'attrice veniva dimessa con diagnosi di “Sindrome settica ed ipopotassiemia a rapida risoluzione”; le successive settimane proseguivano in uno stato di malessere, algie pelviche subcontinue, senso di spossatezza, disturbi digestivi che si acuivano con il termine del flusso mestruale (il giorno 8 febbraio 2017); il 10 febbraio 2017, con la comparsa di nuova alterazione della temperatura corporea, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Penne, dove le veniva diagnosticata una “neoformazione annessiale destra di n.d.d.” e veniva inviata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara per visita ginecologica;
presso il presidio ospedaliero di Pescara, si sottoponeva ad esami ematochimici ed a visita ed ecografia ginecologica con diagnosi di “cistite” senza essere ricoverata per ulteriori accertamenti;
la paziente seguiva la terapia domiciliare senza alcun miglioramento per cui rivoltasi dapprima alla guardia medica di Montesilvano, il giorno 11 febbraio 2017, a causa dei dolori pelvici e del malessere generale veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove le veniva diagnosticata una “verosimile Pt_2 cistite in pz. con dolore pelvico persistente”; anche in tale occasione, nonostante la stessa presentasse una leucocitosi, dei dolori pelvici persistenti e temperatura elevata, non veniva ricoverata per un approfondimento diagnostico;
nei giorni a seguire, a causa dei dolori sempre più forti, si trovava costretta ad eseguire dosi intra-muscolo di Diclofenac antidolorifico indicatole dal P.S. di per i dolori pelvici: veniva Pt_2 pertanto consigliato alla paziente, dal medico di famiglia, di ricoverarsi con urgenza presso l'Ospedale di ricovero effettivamente avvenuto il 26 febbraio 2017; in Pt_2 tale occasione veniva effettuato un esame radiologico senza contrasto ed una tomografia computerizzata che indicavano la necessità di ricovero per sospetta infiammazione pelvica e tumefazione pelvica parauterina a destra;
la paziente decideva di ricoverarsi presso l'Ospedale di Pescara il 27 febbraio 2017 e dove, in seguito all'aggravarsi della situazione, le veniva comunicata la necessità di un intervento d'urgenza in laparoscopia esplorativa convertibile in laparotomia;
l'intervento veniva eseguito il 4 marzo 2017, iniziato in laparoscopia e convertito in laparatomia e veniva riscontrata in addome una situazione di: emoperitoneo, pelvi peritonite, sub occlusione pag. 5/15 intestinale, ascesso tubo-ovarico destro, sindrome aderenziale ileocolica, per cui i medici procedevano ad intervento demolitivo previa adesiolisi viscerale, annesiectomia destra e ripetoneizzazione ileo-colica; nell'agosto del 2017, una biopsia della cervice uterina evidenziava la presenza di virus HPV con lieve displasia ed il 9 febbraio 2018 un controllo ambulatoriale presso l'Ospedale Gemelli di Roma evidenziava una sospetta cisti ovarica a sinistra;
nel marzo del 2019, stante la persistenza e l'ingrandimento della cisti, l'attrice si sottoponeva ad un ulteriore intervento chirurgico presso la Casa di Cura Villa Anna di San Benedetto del Tronto;
dalla descrizione dell'atto operatorio, la paziente presentava in addome: “esiti anatomici della pregressa infiammazione pelvica purulenta con salpinge sinistra sepolta al di sotto del peritoneo, senza alcuna possibilità di transito, inservibile ai fini di una futura gravidanza”.
3. L'attrice sosteneva che una tempestiva diagnosi, una terapia antibiotica adeguata ed il trattamento previsto dalle linee guida per le infiammazioni pelviche, nella specie omessi, avrebbero assunto efficacia causale in un'ottica di prevenzione, consentendo, con una probabilità di circa il 90%, alla stessa di conservare intatta la possibilità fisiologica di procreare.
4. Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute per contestare ogni addebito e chiedere il rigetto della domanda dell'attrice.
5. In particolare, la evidenziava come i fatti oggetto di Controparte_4 doglianza trovavano la loro genesi a far data da novembre del 2016, cioè molto tempo prima del contatto assistenziale dell'attrice con la Controparte_4
Infatti, nel periodo intercorso tra novembre 2016 e febbraio 2017 la stessa era stata seguita, sia in regime di ricovero ospedaliero, sia negli accessi presso la guardia medica, sia per le cure del Pronto Soccorso, presso altra azienda sanitaria, entrando in contatto con la solo per l'accesso in Parte_4
Pronto Soccorso del giorno 11 febbraio 2017, data in cui la paziente decise di firmare le dimissioni volontarie per recarsi presso altro nosocomio. Ad ogni modo, a quella data, sia la visita clinica specialistica ginecologica, sia l'esame strumentale ecografico svolto, non mostravano in alcun modo segni patognomonici per poter operare una diagnosi di malattia infiammatoria pelvica (PID) e dall'ecografia entrambi gli annessi risultavano nella norma e la paziente stava effettuando terapia antibiotica come prescrittole il giorno precedente dal Presidio ospedaliero di Pescara. Pertanto, null'altro di utile o efficace i sanitari potevano o dovevano indicare alla paziente, considerato il contesto clinico-diagnostico riferito alla stessa, per cui nessuna censura poteva essere mossa al loro operato. In ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni, chiedeva comunque di respingere la richiesta di condanna in solido delle parti convenute e di porre a carico dell' la sola quota parte Controparte_1
pag. 6/15 di danno riconducibile alla condotta colposa e/o inadempiente ascrivibile a quest'ultima.
6. Anche la rivendicava l'assoluta correttezza dell'operato dei sanitari del Parte_5
P.O. di Pescara, per aver curato la paziente con estrema diligenza, scrupolosità ed elevata competenza attenendosi alle linee guida in materia ed a tutte le procedure ed i protocolli del caso, per cui l'aggravamento del quadro clinico della era Pt_1 intervenuto per cause non riconducibili al loro operato. Sottolineava poi che dalla ricostruzione dei fatti operata sulla base della documentazione clinica in atti, si doveva rilevare l'infondatezza della domanda per insussistenza del nesso causale fra la patologia e la condotta dei sanitari, con onere probatorio a carico del paziente. Contestava infine l'esistenza, l'entità, la quantificazione e le voci dei danni come richiesti. Chiedeva in primis il rigetto della domanda ed in via subordinata, di ripartire eventuali responsabilità, operando una specifica distribuzione pro quota ed indicando le percentuali di responsabilità da attribuire a ciascuna struttura ospedaliera coinvolta.
7. Acquisita la documentazione prodotta, respinte le richieste di prove orali ed espletata CTU medico-legale con il dott. (medico-legale), che veniva affiancato Persona_1 nell'incarico dal dott. specialista in ginecologia e ostetricia e dal Persona_2 prof. psichiatra, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe Persona_3 indicata con la quale il Giudice del Tribunale di Pescara - dopo aver ripercorso tutti i dati e gli elementi clinici emersi dalla documentazione e della relazione peritale depositata, anche all'esito dei chiarimenti offerti alle osservazioni mosse dai consulenti di parte, ed effettuata una panoramica giurisprudenziale in materia di responsabilità sanitaria e di oneri probatori spettanti alle parti ossia, che il creditore-danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia o la morte e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto) e il debitore- danneggiante deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. 18392/2017) – ha rigettato la domanda dell'attrice sul rilievo che fosse dubbia la sussistenza del nesso causale non essendo ravvisabile alcuna criticità in alcune delle fasi e condotte dei medici degli ospedali interessati nella vicenda e trattandosi, come spiegato dal Ctu, di una patologia di difficile diagnosticabilità e subdola per cui la compromissione sulla fertilità si determina anche in caso di CID lieve o asintomatica, ha reputato i danni riportati dall'attrice non riconducibili alla condotta dei sanitari. Ha compensato le spese di lite, attesa la circostanza che la decisione si discostava in parte anche dalla CTU. Ha ripartito al 50% tra attrice e parti convenute le spese di consulenza tecnica.
8. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurandola per il Parte_1 seguente motivo: 1. “illogicità e contraddittorietà della motivazione, perplessità
pag. 7/15 dell'iter logico seguito dal giudice, per travisamento e/o omessa e/o errata valutazione della c.t.u. e delle risultanze di prova documentale in essa trasfuse che invece acclarano la responsabilità delle parti convenute oggi appellate”. Secondo l'appellante le argomentazioni e le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, discostandosi dagli approdi della C.T.U. ed anche dalle risultanze documentali, sono integralmente contestabili e suscettibili di riforma. In particolare, sostiene come nella relazione peritale quella che era stata individuata dal CTU come la cd. “seconda fase” - ossia quella relativa all'accesso all'Ospedale di Penne del 10 febbraio 2017 ed al successivo accesso all'Ospedale di dell'11 febbraio 2017 - fosse già presente una flogosi Pt_2 pelvica con segni clinici molto sfumati, ma la sussistenza di un precedente ricovero del 29 novembre 2016 per una sepsi e per una leucocitosi in aumento, avrebbe dovuto indirizzare i sanitari verso un quadro di una flogosi pelvica ed indurli ad iniziare una terapia antibiotica a più ampio spettro d'azione, in quanto, anche nei casi dubbi, come detto dai CCTTUU, “il trattamento antibiotico dovrebbe iniziare anche con un basso livello di sicurezza diagnostica”. Evidenzia poi che i CCTTUU avevano concluso ritenendo che: “molto probabile che un adeguato management tempestivo, ovvero fin dalle fasi iniziali del 10 o dell'11 febbraio 2017 (e quindi rispettivamente da parte sia dell'Ospedale di Pescara che dell' non avrebbe determinato la Controparte_7 perdita dell'ovaio destro e, inoltre, si sarebbe potuto evitare molto probabilmente l'intervento chirurgico laparoscopico (successivamente convertito in laparotomico) del 04 marzo 2017”; inoltre, sempre secondo i periti d'ufficio, la perdita dell'ovaio destro avrebbe ridotto le possibilità di procreazione della paziente. Nella fattispecie, poi, la presenza di una pollachiuria avrebbe dovuto ingenerare il sospetto della presenza di una flogosi pelvica per la cui cura, nelle linee guida, non è previsto l'utilizzo della
. Il Giudice quindi sarebbe dovuto giungere alla conclusione che, nel CP_8 caso di specie, è stata evidentemente sbagliata la diagnosi: è stata diagnosticata una cistite, piuttosto che una PID e pertanto statuire che la prestazione sanitaria non è stata diligente, non è stata somministrata/prescritta alcuna terapia idonea a trattare una PID, non sono state rispettate le leges artis o le linee guida ed affermare quindi che vi è Cont prova dell'inadempimento dei Sanitari delle convenute in rapporto di causalità rispetto ai pregiudizi patiti da sicuramente evitabili ove fossero stati Parte_1 adottati un regolare e tempestivo metro di diligenza ed una condotta professionale allineata agli standard richiesti, secondo leges artis. Aggiunge inoltre l'appellante che, sebbene le conclusioni dei CC.TT.UU. abbiano confermato ed avvalorato le argomentazioni addotte dall'attrice e dal suo consulente di parte, reputando sussistenti le rispettive responsabilità delle convenute per i danni occorsi alla stessa, Pt_2
l'elaborato peritale tuttavia manifesta incongruenze e criticità non dissipate in primo grado per cui reitera la richiesta di chiarimenti e di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
pag. 8/15 9. Si è costituita la per chiedere il rigetto del gravame e la Controparte_9 conferma dell'impugnata sentenza, essendo corretto il ragionamento logico-giuridico condotto dal giudice di prime cure per il rigetto della domanda proposta dall'attrice. Ha poi sottolineato, come la paziente sia entrata in contatto con il presidio ospedaliero di solo nel febbraio 2017 mentre nel periodo intercorso tra novembre 2016 e Pt_2 febbraio 2017 e stata seguita, sia in regime di ricovero ospedaliero, che nei successivi accessi presso la guardia medica e nelle cure del Pronto Soccorso, presso altra azienda sanitaria. Riguardo l'accesso al P.S. dell'Ospedale di del 26.02.2017 sia i Pt_2
CC.TT.UU. che la stessa attrice non hanno sollevato alcuna criticità o motivi di responsabilità dei sanitari, ed in quell'occasione la paziente era stata avviata a ricovero in reparto specialistico per sospetta infiammazione pelvica e tumefazione pelvica parauterina a destra, ma che la stessa ha deciso di lasciare il nosocomio di Pt_1
firmando le dimissioni volontarie, nonostante e contro il parere dei sanitari.; Pt_2 quanto all'accesso dell'11.2.2017, l'appellata evidenzia come gli stessi Parte_4
CCTTUU abbiano dichiarato che solo con una logica a posteriori, sarebbe possibile sostenere che già in questa fase fosse presente una flogosi pelvica, mentre è noto che, la valutazione circa l'esistenza di elementi di censurabilità nella condotta del sanitario, deve essere condotta secondo un rigido criterio ex ante e come accertato anche dai periti d'ufficio al momento degli accessi avvenuti in data 10 febbraio ed 11 febbraio 2017, presso le strutture convenute, non erano presenti gli indicatori clinici ginecologici più importanti di una PID e le risultanze ginecologiche erano risultate negative, né poteva escludersi che il danno a quella date potesse essersi già concretizzato potendo farsi risalire la PID già agli ultimi mesi del 2016 e potendo la compromissione della fertilità determinarsi anche in caso di PID lieve o asintomatica. La relazione peritale secondo l'appellata sarebbe comunque contraddittoria non essendo dato comprendere se il quadro manifestatosi alle date del 10-11 febbraio 2017 dovesse essere considerato come flogosi avanzata ovvero in stato iniziale. Asseriscono che anche alle date su indicate non era presente alcuna obiettività ginecologica riferibile a PID, ma era presente una sintomatologia più tipica di una cistite;
in ogni caso, i sanitari, nell'occasione, prescrissero la a dosaggio pieno, CP_8 antibiotico nella cui scheda tecnica, predisposta dall'AIFA, è chiaramente riportata l'indicazione per i casi di “malattia infiammatoria pelvica” (PID) e sebbene i periti d'ufficio abbiano sostenuto che un management tempestivo non avrebbe determinato la perdita dell'ovaio destro, non hanno indicato però quale avrebbe dovuto essere il diverso trattamento che avrebbe dovuto essere attuato dai sanitari, né gli stessi hanno indicato quale diversa od ulteriore terapia antibiotica avrebbe dovuto essere prescritta alla paziente né vi è alcuna prova concreta e certa che una differente terapia antibiotica
– peraltro, neppure specificata - avrebbe potuto condurre nel caso specifico a differenti risultati. Sottolinea infine che può dirsi sussistente un nesso di causalità tra la (eventuale) omessa adozione da parte del sanitario di misure atte a rallentare o bloccare pag. 9/15 il decorso della patologia e l'evento lesivo solo ed in quanto risulti accertato – secondo il principio del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - che la condotta doverosa avrebbe impedito l'evento, ovvero che questo si sarebbe verificato in epoca posteriore, prova nella fattispecie non fornita. Chiede respingersi anche la richiesta di chiarimenti o integrazione della CTU. Contrasta ogni addebito di responsabilità e ripropone le difese ed eccezioni già espletate in primo grado.
10. Si è costituita la per chiedere il rigetto dell'impugnativa proposta sul Parte_5 rilievo che il Giudice di prime cure, dopo aver analizzato le risultanze probatorie e la CTU ha correttamente stabilito che, nel caso di specie, non sussiste il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai sanitari che ebbero in cura ed i danni Parte_1 dalla stessa lamentati. Sottolinea l'insussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice e le asserite ed indimostrate omissioni poste in essere dai sanitari dipendenti dell' , infatti dalla documentazione in atti, si rileva Controparte_3 chiaramente come le lesioni di cui la IG.ra pretende il ristoro non possano in Pt_1 alcun modo essere ricondotte all'operato dei sanitari del P.O. di Pescara, non sussistendo, nessuna certezza scientifica, né una maggiore probabilità, che una diversa condotta dei sanitari avrebbe avuto serie, concrete ed apprezzabili possibilità di modificare il corso degli eventi ed evitare le conseguenze lesive lamentate. Afferma che, in ogni caso nel periodo corrente dal 28.11.2016 al giorno 04.03.2017, la si Pt_1
è rivolta esclusivamente alle cure dei sanitari del P.O. di dove veniva sottoposta Pt_2
a plurimi accertamenti diagnostici ed a consulenze specialistiche per cui il lamentato ritardo nel trattamento terapeutico della patologia pelvica della paziente, deve essere ascritto ai soli sanitari del nosocomio chietino. Ha ribadito la correttezza dell'operato dei sanitari pescaresi e si è opposta, alla richiesta di chiarimenti e/o di integrazione della CTU. Ha contestato le avverse pretese risarcitorie anche nel quantum.
11. All'udienza del 9.10.2024 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito espresse.
13. Deve in primo luogo osservarsi che, come da costante indirizzo della Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio rientra tra gli atti processuali funzionali a consentire al pag. 10/15 giudice una più precisa e puntuale valutazione della complessiva vicenda sottoposta al suo esame, cui riconoscere natura di fonte di prova se di carattere cd. percipiente, ma non anche efficacia vincolante ai fini del giudizio. A tale principio consegue la facoltà, per lo stesso giudice, di disattenderne le argomentazioni e le conclusioni attraverso una puntuale valutazione critica, strettamente ancorata a tutte le emergenze processuali, nonché congruamente e logicamente motivata, previa indicazione degli elementi utilizzati per disattendere gli argomenti su cui il CTU ha fondato il proprio accertamento. (Cass. 10188/2025).
14. Nel caso in esame, il Giudice di primo grado ha rispettato tutti i canoni analitici, interpretativi ed espositivi sopra indicati, esaminando, riepilogando e valutando, l'elaborato peritale d'ufficio per poi giungere alla motivata ed incensurabile esclusione di qualsiasi responsabilità delle parti convenute decidendo conclusivamente di respingere la domanda risarcitoria formulata dall'attrice sul rilievo della mancata prova da parte della stessa della riconducibilità del danno lamentato alla indicata condotta dei medici collocabile nel periodo del 10/11 febbraio (unico periodo (”seconda fase”) ritenuto dai CCTTUU “critico”), “Verosimilmente deponendo in senso contrario, la presumibile preesistente epoca di insorgenza della CID, tale per cui non è da escludere che nelle indicate date - nonostante la negatività di sintomi ed esami- l'eventuale danno derivante dalla patologia fosse stato già provocato, ed altresì considerato che la paziente veniva comunque sottoposta a terapia antibiotica e che, come ha spiegato il Ctu, il tipo di patologia oltre ad essere nel caso concreto di difficile diagnosticabilità è una patologia subdola per cui la compromissione sulla fertilità si determina anche in caso di CID lieve o asintomatica” (così pagg. 50 e 51 della sentenza impugnata).
15. Pertanto, come ricorda la giurisprudenza di vertice, l'insanabile incertezza circa la relazione eziologica tra condotta colpevole ed evento di danno ridonda inevitabilmente a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (Cass. 18392/2017; Cass. 10188/2025). Ed invero, come più specificatamente chiarito: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in tal senso: Cass. 3704/2018; Cass 13677/2021; Cass. Sentenza n. 18392/2017; Cass. n. 26824 /2017; Cass. 13766/2018; Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) e tali principi di diritto sono stati correttamente applicati dal giudice di prime cure, sulla base di incensurabili accertamenti di fatto.
pag. 11/15 16. Dall'analisi della relazione medico-legale in atti, si evince infatti che i periti d'ufficio, dopo aver espresso alcune considerazioni per inquadrare la malattia infiammatoria pelvica (o PID, dall'inglese “pelvic inflammatory disease”) - che consiste in una
“..infezione acuta e subclinica del tratto genitale superiore nelle donne, che coinvolge singolarmente o congiuntamente l'utero, le tube di FA e le ovaie, spesso accompagnato dal coinvolgimento degli organi pelvici vicini” e nella maggior parte dei casi (85%) è causata da agenti patogeni a trasmissione sessuale o patogeni associati alla vaginosi batterica - hanno precisato che: “I sintomi che sono suggestivi per la diagnosi di PID sono:
- dolore addominale inferiore, generalmente bilaterale
- dispareunia, in particolare di recente insorgenza
-sanguinamento anomalo, sanguinamento intermestruale e post coito possono manifestarsi come conseguenza di cervicite ed endometrite
- perdite vaginali o cervicali anomale, come conseguenza di cervicite, endometrite o vaginosi batterica” (pag. 86).
Gli stessi CCTTUU hanno poi aggiunto che:
“Ulteriori indicatori possono essere:
- temperatura corporea >38.3°
- secrezioni cervico-vaginali mucopurulente
- presenza di leucocitosi alla microscopia delle secrezioni vaginali
- infezione cervicale documentata per N.Gonorree o C.Tracomatis”. Quindi, gli ausiliari d'ufficio, dopo aver offerto una rappresentazione della patologia in esame e indicato i sintomi più significativi ad essa associati, si sono espressi:
“Nel caso in esame il quadro appare particolarmente complesso poiché, con una logica a posteriori, è possibile affermare che già in questa fase della vicenda era presente una flogosi pelvica con segni clinici molto sfumati in quanto non erano presenti gli indicatori clinici ginecologici più importanti come il dolore alla mobilizzazione del viscere uterino, le perdite ematiche e l'aumento della temperatura (pag. 88 perizia). Sono quindi giunti ad affermare: “Ad ogni modo, fermo restando la complessità valutativa di simili fattispecie omissive, si ritiene molto probabile che un adeguato management tempestivo, ovvero fin dalle fasi iniziali del 10 o dell'11 febbraio 2017 (e quindi rispettivamente da parte sia dell'Ospedale di Pescara che dell' non avrebbe determinato la perdita dell'ovaio destro e, Controparte_7 inoltre, si sarebbe potuto evitare molto probabilmente l'intervento chirurgico laparoscopico (successivamente convertito in laparotomico) del 04 marzo 2017. D'altro canto, in considerazione del fatto che anche infezioni lievi comportano frequentemente stati aderenziali e complicazioni necessitanti interventi e che l'operazione eseguita nel marzo 2019 venne espletata anche per la presenza di una cisti ovarica sinistra, è possibile affermare che tale operazione sarebbe stata
pag. 12/15 comunque espletata, non risultando quindi quale conseguenza delle censure rilevate. (pagg. 91 e 92 perizia). Analizzando poi la vicenda sotto il profilo dei riflessi sulla fertilità, i CCTTTU hanno ritenuto di sottolineare che: “.. anche nelle donne affette da PID trattate con diversi schemi antibiotici, in letteratura viene riportata non solo incertezza in riferimento all'efficacia nell'eliminazione dell'infezione nell'endometrio e nelle tube di FA (pur cui può essere necessario comunque in determinati casi un intervento chirurgico) ma anche sull'incidenza di complicanze a lungo termine come l'infertilità tubarica e la gravidanza ectopica”.
17. Deve pertanto rilevarsi che la CTU, con una valutazione ex post – sebbene secondo granitica giurisprudenza, la condotta colposa del medico deve essere valutata ex ante, tenendo conto delle condizioni di salute del paziente nel momento in cui la prestazione medica oggetto di valutazione è stata resa – pur ipotizzando una possibile incidenza delle condotte sanitarie sulla perdita dell'ovaio destro della paziente ha però nel contempo messo in luce la complessità diagnostica della PID e l'assenza, nel caso specifico, di segni clinici univoci di una flogosi pelvica (i periti parlano infatti di:
“segni clinici molto sfumati”) non essendo presenti gli indicatori ginecologici più importanti dagli stessi elencati (all'Ospedale di Penne il 10.02.2017 l'esame ecografico transaddominale non presenta alterazioni e l'approfondimento ginecologico effettuato presso l'Ospedale di Pescara non evidenzia alterazioni a carico dei genitali – vd.pag. 84 perizia - la riferita pollachiuria non necessariamente avrebbe dovuto ingenerare il sospetto della presenza di una flogosi pelvica, come sostenuto dall'appellante, essendo anche uno dei sintomi più comuni della cistite), così rendendo del tutto dubbia la sussistenza di un nesso causale diretto tra l'operato dei sanitari e l'evento dannoso lamentato dalla paziente, non essendoci dimostrazione che un diverso trattamento avrebbe evitato, con sufficiente probabilità logica, l'esito lesivo. A tal riguardo gli stessi ausiliari hanno appunto evidenziato come nelle donne affette da PID, la letteratura scientifica segnali incertezza anche in riferimento all'efficacia di diverse terapie antibiotiche per l'eliminazione dell'infezione e sull'incidenza di complicanze a lungo termine, sottolineando che in determinati casi può rendersi comunque necessario un intervento chirurgico e giungendo poi alla conclusione che : “Nel caso in esame, alla luce di quanto si evince dalla letteratura di settore, dalla comune pratica ginecologica e delle risultanze documentali, si ritiene che molto probabilmente vi sarebbe stata comunque una infertilità tubarica”: affermazione da sola sufficiente ad escludere la sussistenza di un nesso eziologico tra un'eventuale condotta omissiva (in termini di non tempestiva diagnosi di PID) e l' impossibilità di procreare per via naturale da parte della IG.ra . Parte_1
18. Infatti, secondo l'indirizzo dettato dalla Suprema Corte: “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia
pag. 13/15 nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)”. (Cass. 23197/2018; Cass.21530/2021). In pratica, per pervenire all'enunciato "controfattuale”, il Giudice deve porre al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno (Cass. n. 21894/2004).
19. Si osserva al riguardo che, sostituendo alla condotta omissiva (ovvero all'ipotizzata intempestiva diagnosi) l'elemento "controfattuale" della corretta rilevazione della patologia (PID), permane immutato nella sequenza prospettata il segmento causale successivo, atteso che l'iter eziopatogenetico della PID è noto per la sua imprevedibilità evolutiva, con possibili esiti negativi anche a fronte di terapie corrette e precoci, come chiaramente messo in luce anche nella relazione peritale d'ufficio, pertanto non vi è prova, secondo il criterio del “più probabile che non “, che una diversa terapia antibiotica rispetto a quella in corso (la paziente era infatti in trattamento con Ciproxin 1000 cp a rm), se praticata, avrebbe potuto concretamente avere efficacia nell'eliminazione dell'infezione e portare a diversi risultati, anche in considerazione delle precisazioni effettuate dai CCTTUU in risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice che hanno affermato che seppure la perdita dell'ovaio destro abbia ridotto le possibilità di procreazione della paziente “la presenza comunque di un valore basso dell'ormone anti-mulleriano all'esame del 2018 indica anche una caratteristica intrinseca della paziente con una riserva ovarica bassa, solo in parte dovuto all'intervento di annessiectomia destra”, per cui la probabilità di successo di una PMA (procreazione medicalmente assistita) sono state considerate dai periti scarse proprio in ragione del valore estremamente basso del predetto ormone non avendo - a parere degli ausiliari e secondo studi scientifici- le donne con un ovaio solo uno svantaggio riproduttivo su quelle con due ovaie, quando vengono sottoposte ad induzione dell'ovulazione. Dunque, non risulta dimostrato – con sufficiente certezza logica – che una diagnosi immediata e un differente trattamento avrebbero evitato l'intervento chirurgico demolitivo o la perdita della funzionalità riproduttiva della paziente. Anzi, la stessa consulenza d'ufficio ha evidenziato come la compromissione pag. 14/15 tubarica possa insorgere anche in caso di PID lieve o asintomatica indipendentemente dalla precocità della cura. L'ineliminabile incertezza circa la relazione causale tra condotta dei sanitari delle Aziende sanitarie convenute e l'evento di danno lamentato dall'odierna appellante, comporta dunque che la domanda della paziente che agisce per il risarcimento deve essere respinta, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
20. Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato. Tuttavia, le spese di giudizio meritano di essere compensate tra tutte le parti in ragione della obiettiva complessità della vicenda e dell'incertezza, anche alla luce delle diverse conclusioni raggiunte dai consulenti d'ufficio, sulla sussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari ed il danno lamentato.
21. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 440/2023 pubblicata il 27.03.2023 resa dal Parte_1
Tribunale di Pescara ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 6 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
pag. 15/15
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente Dott. Alberto Iachini Bellisarii- Consigliere Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 441/2023
promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gaetano Mimola e dall'Avv. Federico Frasti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pescara, Via Napoli, n. 23 appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_1
(CF e P.IVA ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_2 P.IVA_1 dall'Avv. Ernesto Macrì, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118, appellata nonché contro
, (C.F. e P.I. , in persona del Direttore Generale Controparte_3 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Pescara dall'Avv. Giulia Di Donato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Firenze n. 117, appellata avverso la sentenza n. 440/2023 pubblicata il 27.03.2023 resa dal Tribunale di Pescara a definizione del giudizio civile iscritto al n. rg. 2567/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza di primo grado nei punti oggetto del presente gravame e per l'effetto accogliere le conclusioni tutte articolate e rassegnate nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e così:
− accertare e dichiarare che, per i motivi descritti nel presente atto ed in ogni caso per Cont violazione del generale principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.), le convenute sono responsabili, per immedesimazione organica con il personale medico presso di loro occupato, dei danni patiti dalla IG.ra , in solido tra loro o secondo la Parte_1 percentuale di concorso nella causazione del danno che sarà ritenuta di giustizia;
− per l'effetto, accertare tutti i danni fisici, biologici, morali e patrimoniali patiti dalla IG.ra
, conseguenti ai fatti descritti in premessa, così come risultanti nella relazione Parte_1 di consulenza tecnica di parte che si produce in atti e/o da espletanda C.T.U., si opus sit;
− ritenere e dichiarare, per l'effetto, le parti convenute - in solido tra loro o secondo la rispettiva percentuale di concorso nella causazione del danno che sarà ritenuta di giustizia – tenute al ristoro dei danni tutti patiti dall'attrice, quantificati in complessivi € 322.507,25
[importo limitato rispetto alla richiesta di prime cure per ragioni di mera opportunità], oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, con conseguente condanna delle stesse convenute al risarcimento in favore dell'attrice delle somme segnatamente di seguito indicate:
▪ € 149.339,00 (somma già comprensiva dell'aumento personalizzato del 34%) a titolo di danno biologico ritenuto sussistente in misura non inferiore al 25%;
▪ € 6.909,00 per danno biologico temporaneo, di cui € 2.940,00 per ITT, 30 giorni, € 2.205,00 per ITP al 75%, 30 giorni ed € 1.764,00 per ITP al 50%, 36 giorni;
▪ € 150.000,00 per danno morale/esistenziale [limitata rispetto alla richiesta di prime cure per ragioni di mera opportunità], oggetto di separata valutazione e liquidazione, salvo migliore valutazione in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. ad opera del Giudice;
▪ € 659,25 per le spese mediche e per la mediazione obbligatoria sostenute e documentate;
▪ € 15.600,00, per le spese mediche future che l'attrice dovrà affrontare ove vorrà sottoporsi ad idonee tecniche di Procreazione Medica Assistita;
- In via subordinata: condannare le parti convenute - in solido tra loro o secondo la rispettiva percentuale di concorso nella causazione del danno che sarà ritenuta di giustizia – tenute al ristoro dei danni tutti patiti dall'attrice, paramentrandoli alla valutazione medico-legale effettuata dai CC.TT.UU., che hanno stimato il danno biologico permanente attorno al 13- 14% con riferimento all'integrità psicofisica, l'inabilità temporanea totale per 17 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 75% per 15 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 50% per 15 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 25% per 40 giorni, le spese sanitarie congrue e giustificate in complessivi € 509,11 e che, sulla scorta delle Tabelle di Milano aggiornate al 2021, è quantificabile in misura non inferiore ad € 60.101,36 con personalizzazione massima (percentuale di invalidità permanente 14% e punto danno
pag. 2/15 biologico € 2.659,75), di cui € 55.063,00 (somma già comprensiva dell'incremento per sofferenza soggettiva 30% e dell'aumento personalizzato del 45% del danno biologico), € 1.683,00 per ITT, € 1.113,75 per ITP al 75%, € 742,50 per ITP al 50%, € 990,00 per ITP al 25% ed € 509, 11 per spese mediche;
oltre al danno morale/esistenziale, per € 150.000,00 oggetto di separata valutazione e liquidazione, salvo migliore valutazione in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. ad opera del Giudice, per un totale complessivo pari ad € 210.101,36 (domanda subordinata ammissibile in sede di precisazione delle conclusioni siccome di fatto contenuta nelle conclusioni che seguono, laddove ci si rimetteva alla migliore quantificazione del Giudice);
- il tutto salva migliore (maggiore o minore) quantificazione, anche in via equitativa, ad opera del Giudice, previa adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, mediante distinto e ulteriore aumento e con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive della danneggiata, per i motivi esposti in narrativa;
- con condanna delle convenute appellate al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. Si chiede disporsi l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio in primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente appello.
Per l'appellata Parte_2
“In via principale
- per le ragioni tutte esposte nei paragrafi che precedono, accertare e dichiarare l'inammissibilità e,in ogni caso, l'infondatezza dell'avverso gravame con conferma della Sentenza di primo grado.
- per l'effetto voglia rigettare integralmente qualunque richiesta di risarcimento danni, a qualunque titolo, formulata da parte attrice, non essendo in alcun modo riferibile alle prestazioni rese alla stessa dal personale sanitario della Controparte_4
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso gravame, la scrivente difesa nell'interesse della richiamate le deduzioni, Controparte_4 eccezioni ed istanze formulate nei precedenti atti difensivi nonché le osservazioni alla relazione medico legale di primo grado, chiede che codesta On.le Corte voglia rigettare la richiesta di condanna in solido delle parti convenute e, per l'effetto, porre a carico della
[...]
[...] la sola quota parte di danno riconducibile alla condotta colposa e/o CP_5 inadempiente eventualmente ascrivibile a quest'ultima. Con vittoria di spese e compensi di ambedue i gradi di giudizio oltre accessori di legge.
pag. 3/15 In via istruttoria: La scrivente difesa si oppone alla richiesta formulata dalla controparte di integrazione della CTU medico legale e/o di convocazione a chiarimenti dei CC.TT.UU. nominati in primo grado per le ragioni esposte in narrativa.”
Per l'appellata : Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale:
- integralmente rigettare l'appello proposto, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n.440/2023 del 27.03.2023 del Tribunale di Pescara;
in via subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla IG.ra integralmente rigettare, poiché ritenuta infondata sia nell'an che nel quantum, la Pt_1 domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la responsabilità contestata, ripartire eventuali responsabilità, operando una specifica distribuzione pro quota ed indicando le percentuali di responsabilità da attribuire a ciascuna struttura sanitaria coinvolta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado di giudizio. In via istruttoria:
- si oppone alla richiesta di chiarimento e/o integrazione della CTU medico-legale, in quanto inammissibile, infondata, ultronea e superflua, per essere una ripetizione ingiustificata di un'attività regolarmente già svolta nell'ambito del giudizio di primo grado (n. 2567/2020 di R.G.)..”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato in data 03.08.2020, conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di Pescara l' e l' Controparte_3 Controparte_6 per ivi, previo accertamento delle rispettive responsabilità,
[...] sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni dalla medesima subiti, in conseguenza di asserite erronee ed inappropriate scelte terapeutiche adottate dai sanitari delle strutture ospedaliere di Pescara e di cui contestava Pt_2
l'inescusabile ritardo diagnostico e terapeutico, considerato decisivo ai fini dell'aggravamento delle sue condizioni cliniche fino a causarne l'assoluta impossibilità di concepire e procreare in modo spontaneo e fisiologico.
pag. 4/15 2. L'attrice a supporto della domanda rappresentava che: il giorno 28 novembre 2016, era stata trasportata con il servizio 118 all'Ospedale di Pescara “a causa di uno stato febbrile, di astenia e malessere generale, accompagnato da dolori pelvici ingravescenti ed episodi di diarrea”, cui la terapia di “Augmentin” consigliata dalla guardia medica di Spoltore, a cui si era rivolta il giorno precedente, non aveva sortito effetti positivi ed anzi era sfociata in spasmi e vomito;
la paziente veniva, pertanto, ricoverata presso la U.O. di Malattie Infettive dell'Ospedale di Pescara dove risultava positiva ad alcune famiglie di stafilococchi, presentava una modesta ma costante leucocitosi neutrofila, la tipizzazione linfocitaria mostrava una discreta alterazione di alcune sottopopolazioni linfocitarie, PRC elevata circa quattro volte la norma, temperatura corporea di 39,6° C, con dolori pelvici molto rilevanti;
il 3 dicembre 2016, l'attrice veniva dimessa con diagnosi di “Sindrome settica ed ipopotassiemia a rapida risoluzione”; le successive settimane proseguivano in uno stato di malessere, algie pelviche subcontinue, senso di spossatezza, disturbi digestivi che si acuivano con il termine del flusso mestruale (il giorno 8 febbraio 2017); il 10 febbraio 2017, con la comparsa di nuova alterazione della temperatura corporea, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Penne, dove le veniva diagnosticata una “neoformazione annessiale destra di n.d.d.” e veniva inviata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara per visita ginecologica;
presso il presidio ospedaliero di Pescara, si sottoponeva ad esami ematochimici ed a visita ed ecografia ginecologica con diagnosi di “cistite” senza essere ricoverata per ulteriori accertamenti;
la paziente seguiva la terapia domiciliare senza alcun miglioramento per cui rivoltasi dapprima alla guardia medica di Montesilvano, il giorno 11 febbraio 2017, a causa dei dolori pelvici e del malessere generale veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove le veniva diagnosticata una “verosimile Pt_2 cistite in pz. con dolore pelvico persistente”; anche in tale occasione, nonostante la stessa presentasse una leucocitosi, dei dolori pelvici persistenti e temperatura elevata, non veniva ricoverata per un approfondimento diagnostico;
nei giorni a seguire, a causa dei dolori sempre più forti, si trovava costretta ad eseguire dosi intra-muscolo di Diclofenac antidolorifico indicatole dal P.S. di per i dolori pelvici: veniva Pt_2 pertanto consigliato alla paziente, dal medico di famiglia, di ricoverarsi con urgenza presso l'Ospedale di ricovero effettivamente avvenuto il 26 febbraio 2017; in Pt_2 tale occasione veniva effettuato un esame radiologico senza contrasto ed una tomografia computerizzata che indicavano la necessità di ricovero per sospetta infiammazione pelvica e tumefazione pelvica parauterina a destra;
la paziente decideva di ricoverarsi presso l'Ospedale di Pescara il 27 febbraio 2017 e dove, in seguito all'aggravarsi della situazione, le veniva comunicata la necessità di un intervento d'urgenza in laparoscopia esplorativa convertibile in laparotomia;
l'intervento veniva eseguito il 4 marzo 2017, iniziato in laparoscopia e convertito in laparatomia e veniva riscontrata in addome una situazione di: emoperitoneo, pelvi peritonite, sub occlusione pag. 5/15 intestinale, ascesso tubo-ovarico destro, sindrome aderenziale ileocolica, per cui i medici procedevano ad intervento demolitivo previa adesiolisi viscerale, annesiectomia destra e ripetoneizzazione ileo-colica; nell'agosto del 2017, una biopsia della cervice uterina evidenziava la presenza di virus HPV con lieve displasia ed il 9 febbraio 2018 un controllo ambulatoriale presso l'Ospedale Gemelli di Roma evidenziava una sospetta cisti ovarica a sinistra;
nel marzo del 2019, stante la persistenza e l'ingrandimento della cisti, l'attrice si sottoponeva ad un ulteriore intervento chirurgico presso la Casa di Cura Villa Anna di San Benedetto del Tronto;
dalla descrizione dell'atto operatorio, la paziente presentava in addome: “esiti anatomici della pregressa infiammazione pelvica purulenta con salpinge sinistra sepolta al di sotto del peritoneo, senza alcuna possibilità di transito, inservibile ai fini di una futura gravidanza”.
3. L'attrice sosteneva che una tempestiva diagnosi, una terapia antibiotica adeguata ed il trattamento previsto dalle linee guida per le infiammazioni pelviche, nella specie omessi, avrebbero assunto efficacia causale in un'ottica di prevenzione, consentendo, con una probabilità di circa il 90%, alla stessa di conservare intatta la possibilità fisiologica di procreare.
4. Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute per contestare ogni addebito e chiedere il rigetto della domanda dell'attrice.
5. In particolare, la evidenziava come i fatti oggetto di Controparte_4 doglianza trovavano la loro genesi a far data da novembre del 2016, cioè molto tempo prima del contatto assistenziale dell'attrice con la Controparte_4
Infatti, nel periodo intercorso tra novembre 2016 e febbraio 2017 la stessa era stata seguita, sia in regime di ricovero ospedaliero, sia negli accessi presso la guardia medica, sia per le cure del Pronto Soccorso, presso altra azienda sanitaria, entrando in contatto con la solo per l'accesso in Parte_4
Pronto Soccorso del giorno 11 febbraio 2017, data in cui la paziente decise di firmare le dimissioni volontarie per recarsi presso altro nosocomio. Ad ogni modo, a quella data, sia la visita clinica specialistica ginecologica, sia l'esame strumentale ecografico svolto, non mostravano in alcun modo segni patognomonici per poter operare una diagnosi di malattia infiammatoria pelvica (PID) e dall'ecografia entrambi gli annessi risultavano nella norma e la paziente stava effettuando terapia antibiotica come prescrittole il giorno precedente dal Presidio ospedaliero di Pescara. Pertanto, null'altro di utile o efficace i sanitari potevano o dovevano indicare alla paziente, considerato il contesto clinico-diagnostico riferito alla stessa, per cui nessuna censura poteva essere mossa al loro operato. In ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni, chiedeva comunque di respingere la richiesta di condanna in solido delle parti convenute e di porre a carico dell' la sola quota parte Controparte_1
pag. 6/15 di danno riconducibile alla condotta colposa e/o inadempiente ascrivibile a quest'ultima.
6. Anche la rivendicava l'assoluta correttezza dell'operato dei sanitari del Parte_5
P.O. di Pescara, per aver curato la paziente con estrema diligenza, scrupolosità ed elevata competenza attenendosi alle linee guida in materia ed a tutte le procedure ed i protocolli del caso, per cui l'aggravamento del quadro clinico della era Pt_1 intervenuto per cause non riconducibili al loro operato. Sottolineava poi che dalla ricostruzione dei fatti operata sulla base della documentazione clinica in atti, si doveva rilevare l'infondatezza della domanda per insussistenza del nesso causale fra la patologia e la condotta dei sanitari, con onere probatorio a carico del paziente. Contestava infine l'esistenza, l'entità, la quantificazione e le voci dei danni come richiesti. Chiedeva in primis il rigetto della domanda ed in via subordinata, di ripartire eventuali responsabilità, operando una specifica distribuzione pro quota ed indicando le percentuali di responsabilità da attribuire a ciascuna struttura ospedaliera coinvolta.
7. Acquisita la documentazione prodotta, respinte le richieste di prove orali ed espletata CTU medico-legale con il dott. (medico-legale), che veniva affiancato Persona_1 nell'incarico dal dott. specialista in ginecologia e ostetricia e dal Persona_2 prof. psichiatra, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe Persona_3 indicata con la quale il Giudice del Tribunale di Pescara - dopo aver ripercorso tutti i dati e gli elementi clinici emersi dalla documentazione e della relazione peritale depositata, anche all'esito dei chiarimenti offerti alle osservazioni mosse dai consulenti di parte, ed effettuata una panoramica giurisprudenziale in materia di responsabilità sanitaria e di oneri probatori spettanti alle parti ossia, che il creditore-danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia o la morte e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto) e il debitore- danneggiante deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. 18392/2017) – ha rigettato la domanda dell'attrice sul rilievo che fosse dubbia la sussistenza del nesso causale non essendo ravvisabile alcuna criticità in alcune delle fasi e condotte dei medici degli ospedali interessati nella vicenda e trattandosi, come spiegato dal Ctu, di una patologia di difficile diagnosticabilità e subdola per cui la compromissione sulla fertilità si determina anche in caso di CID lieve o asintomatica, ha reputato i danni riportati dall'attrice non riconducibili alla condotta dei sanitari. Ha compensato le spese di lite, attesa la circostanza che la decisione si discostava in parte anche dalla CTU. Ha ripartito al 50% tra attrice e parti convenute le spese di consulenza tecnica.
8. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurandola per il Parte_1 seguente motivo: 1. “illogicità e contraddittorietà della motivazione, perplessità
pag. 7/15 dell'iter logico seguito dal giudice, per travisamento e/o omessa e/o errata valutazione della c.t.u. e delle risultanze di prova documentale in essa trasfuse che invece acclarano la responsabilità delle parti convenute oggi appellate”. Secondo l'appellante le argomentazioni e le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, discostandosi dagli approdi della C.T.U. ed anche dalle risultanze documentali, sono integralmente contestabili e suscettibili di riforma. In particolare, sostiene come nella relazione peritale quella che era stata individuata dal CTU come la cd. “seconda fase” - ossia quella relativa all'accesso all'Ospedale di Penne del 10 febbraio 2017 ed al successivo accesso all'Ospedale di dell'11 febbraio 2017 - fosse già presente una flogosi Pt_2 pelvica con segni clinici molto sfumati, ma la sussistenza di un precedente ricovero del 29 novembre 2016 per una sepsi e per una leucocitosi in aumento, avrebbe dovuto indirizzare i sanitari verso un quadro di una flogosi pelvica ed indurli ad iniziare una terapia antibiotica a più ampio spettro d'azione, in quanto, anche nei casi dubbi, come detto dai CCTTUU, “il trattamento antibiotico dovrebbe iniziare anche con un basso livello di sicurezza diagnostica”. Evidenzia poi che i CCTTUU avevano concluso ritenendo che: “molto probabile che un adeguato management tempestivo, ovvero fin dalle fasi iniziali del 10 o dell'11 febbraio 2017 (e quindi rispettivamente da parte sia dell'Ospedale di Pescara che dell' non avrebbe determinato la Controparte_7 perdita dell'ovaio destro e, inoltre, si sarebbe potuto evitare molto probabilmente l'intervento chirurgico laparoscopico (successivamente convertito in laparotomico) del 04 marzo 2017”; inoltre, sempre secondo i periti d'ufficio, la perdita dell'ovaio destro avrebbe ridotto le possibilità di procreazione della paziente. Nella fattispecie, poi, la presenza di una pollachiuria avrebbe dovuto ingenerare il sospetto della presenza di una flogosi pelvica per la cui cura, nelle linee guida, non è previsto l'utilizzo della
. Il Giudice quindi sarebbe dovuto giungere alla conclusione che, nel CP_8 caso di specie, è stata evidentemente sbagliata la diagnosi: è stata diagnosticata una cistite, piuttosto che una PID e pertanto statuire che la prestazione sanitaria non è stata diligente, non è stata somministrata/prescritta alcuna terapia idonea a trattare una PID, non sono state rispettate le leges artis o le linee guida ed affermare quindi che vi è Cont prova dell'inadempimento dei Sanitari delle convenute in rapporto di causalità rispetto ai pregiudizi patiti da sicuramente evitabili ove fossero stati Parte_1 adottati un regolare e tempestivo metro di diligenza ed una condotta professionale allineata agli standard richiesti, secondo leges artis. Aggiunge inoltre l'appellante che, sebbene le conclusioni dei CC.TT.UU. abbiano confermato ed avvalorato le argomentazioni addotte dall'attrice e dal suo consulente di parte, reputando sussistenti le rispettive responsabilità delle convenute per i danni occorsi alla stessa, Pt_2
l'elaborato peritale tuttavia manifesta incongruenze e criticità non dissipate in primo grado per cui reitera la richiesta di chiarimenti e di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
pag. 8/15 9. Si è costituita la per chiedere il rigetto del gravame e la Controparte_9 conferma dell'impugnata sentenza, essendo corretto il ragionamento logico-giuridico condotto dal giudice di prime cure per il rigetto della domanda proposta dall'attrice. Ha poi sottolineato, come la paziente sia entrata in contatto con il presidio ospedaliero di solo nel febbraio 2017 mentre nel periodo intercorso tra novembre 2016 e Pt_2 febbraio 2017 e stata seguita, sia in regime di ricovero ospedaliero, che nei successivi accessi presso la guardia medica e nelle cure del Pronto Soccorso, presso altra azienda sanitaria. Riguardo l'accesso al P.S. dell'Ospedale di del 26.02.2017 sia i Pt_2
CC.TT.UU. che la stessa attrice non hanno sollevato alcuna criticità o motivi di responsabilità dei sanitari, ed in quell'occasione la paziente era stata avviata a ricovero in reparto specialistico per sospetta infiammazione pelvica e tumefazione pelvica parauterina a destra, ma che la stessa ha deciso di lasciare il nosocomio di Pt_1
firmando le dimissioni volontarie, nonostante e contro il parere dei sanitari.; Pt_2 quanto all'accesso dell'11.2.2017, l'appellata evidenzia come gli stessi Parte_4
CCTTUU abbiano dichiarato che solo con una logica a posteriori, sarebbe possibile sostenere che già in questa fase fosse presente una flogosi pelvica, mentre è noto che, la valutazione circa l'esistenza di elementi di censurabilità nella condotta del sanitario, deve essere condotta secondo un rigido criterio ex ante e come accertato anche dai periti d'ufficio al momento degli accessi avvenuti in data 10 febbraio ed 11 febbraio 2017, presso le strutture convenute, non erano presenti gli indicatori clinici ginecologici più importanti di una PID e le risultanze ginecologiche erano risultate negative, né poteva escludersi che il danno a quella date potesse essersi già concretizzato potendo farsi risalire la PID già agli ultimi mesi del 2016 e potendo la compromissione della fertilità determinarsi anche in caso di PID lieve o asintomatica. La relazione peritale secondo l'appellata sarebbe comunque contraddittoria non essendo dato comprendere se il quadro manifestatosi alle date del 10-11 febbraio 2017 dovesse essere considerato come flogosi avanzata ovvero in stato iniziale. Asseriscono che anche alle date su indicate non era presente alcuna obiettività ginecologica riferibile a PID, ma era presente una sintomatologia più tipica di una cistite;
in ogni caso, i sanitari, nell'occasione, prescrissero la a dosaggio pieno, CP_8 antibiotico nella cui scheda tecnica, predisposta dall'AIFA, è chiaramente riportata l'indicazione per i casi di “malattia infiammatoria pelvica” (PID) e sebbene i periti d'ufficio abbiano sostenuto che un management tempestivo non avrebbe determinato la perdita dell'ovaio destro, non hanno indicato però quale avrebbe dovuto essere il diverso trattamento che avrebbe dovuto essere attuato dai sanitari, né gli stessi hanno indicato quale diversa od ulteriore terapia antibiotica avrebbe dovuto essere prescritta alla paziente né vi è alcuna prova concreta e certa che una differente terapia antibiotica
– peraltro, neppure specificata - avrebbe potuto condurre nel caso specifico a differenti risultati. Sottolinea infine che può dirsi sussistente un nesso di causalità tra la (eventuale) omessa adozione da parte del sanitario di misure atte a rallentare o bloccare pag. 9/15 il decorso della patologia e l'evento lesivo solo ed in quanto risulti accertato – secondo il principio del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - che la condotta doverosa avrebbe impedito l'evento, ovvero che questo si sarebbe verificato in epoca posteriore, prova nella fattispecie non fornita. Chiede respingersi anche la richiesta di chiarimenti o integrazione della CTU. Contrasta ogni addebito di responsabilità e ripropone le difese ed eccezioni già espletate in primo grado.
10. Si è costituita la per chiedere il rigetto dell'impugnativa proposta sul Parte_5 rilievo che il Giudice di prime cure, dopo aver analizzato le risultanze probatorie e la CTU ha correttamente stabilito che, nel caso di specie, non sussiste il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai sanitari che ebbero in cura ed i danni Parte_1 dalla stessa lamentati. Sottolinea l'insussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice e le asserite ed indimostrate omissioni poste in essere dai sanitari dipendenti dell' , infatti dalla documentazione in atti, si rileva Controparte_3 chiaramente come le lesioni di cui la IG.ra pretende il ristoro non possano in Pt_1 alcun modo essere ricondotte all'operato dei sanitari del P.O. di Pescara, non sussistendo, nessuna certezza scientifica, né una maggiore probabilità, che una diversa condotta dei sanitari avrebbe avuto serie, concrete ed apprezzabili possibilità di modificare il corso degli eventi ed evitare le conseguenze lesive lamentate. Afferma che, in ogni caso nel periodo corrente dal 28.11.2016 al giorno 04.03.2017, la si Pt_1
è rivolta esclusivamente alle cure dei sanitari del P.O. di dove veniva sottoposta Pt_2
a plurimi accertamenti diagnostici ed a consulenze specialistiche per cui il lamentato ritardo nel trattamento terapeutico della patologia pelvica della paziente, deve essere ascritto ai soli sanitari del nosocomio chietino. Ha ribadito la correttezza dell'operato dei sanitari pescaresi e si è opposta, alla richiesta di chiarimenti e/o di integrazione della CTU. Ha contestato le avverse pretese risarcitorie anche nel quantum.
11. All'udienza del 9.10.2024 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito espresse.
13. Deve in primo luogo osservarsi che, come da costante indirizzo della Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio rientra tra gli atti processuali funzionali a consentire al pag. 10/15 giudice una più precisa e puntuale valutazione della complessiva vicenda sottoposta al suo esame, cui riconoscere natura di fonte di prova se di carattere cd. percipiente, ma non anche efficacia vincolante ai fini del giudizio. A tale principio consegue la facoltà, per lo stesso giudice, di disattenderne le argomentazioni e le conclusioni attraverso una puntuale valutazione critica, strettamente ancorata a tutte le emergenze processuali, nonché congruamente e logicamente motivata, previa indicazione degli elementi utilizzati per disattendere gli argomenti su cui il CTU ha fondato il proprio accertamento. (Cass. 10188/2025).
14. Nel caso in esame, il Giudice di primo grado ha rispettato tutti i canoni analitici, interpretativi ed espositivi sopra indicati, esaminando, riepilogando e valutando, l'elaborato peritale d'ufficio per poi giungere alla motivata ed incensurabile esclusione di qualsiasi responsabilità delle parti convenute decidendo conclusivamente di respingere la domanda risarcitoria formulata dall'attrice sul rilievo della mancata prova da parte della stessa della riconducibilità del danno lamentato alla indicata condotta dei medici collocabile nel periodo del 10/11 febbraio (unico periodo (”seconda fase”) ritenuto dai CCTTUU “critico”), “Verosimilmente deponendo in senso contrario, la presumibile preesistente epoca di insorgenza della CID, tale per cui non è da escludere che nelle indicate date - nonostante la negatività di sintomi ed esami- l'eventuale danno derivante dalla patologia fosse stato già provocato, ed altresì considerato che la paziente veniva comunque sottoposta a terapia antibiotica e che, come ha spiegato il Ctu, il tipo di patologia oltre ad essere nel caso concreto di difficile diagnosticabilità è una patologia subdola per cui la compromissione sulla fertilità si determina anche in caso di CID lieve o asintomatica” (così pagg. 50 e 51 della sentenza impugnata).
15. Pertanto, come ricorda la giurisprudenza di vertice, l'insanabile incertezza circa la relazione eziologica tra condotta colpevole ed evento di danno ridonda inevitabilmente a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (Cass. 18392/2017; Cass. 10188/2025). Ed invero, come più specificatamente chiarito: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in tal senso: Cass. 3704/2018; Cass 13677/2021; Cass. Sentenza n. 18392/2017; Cass. n. 26824 /2017; Cass. 13766/2018; Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) e tali principi di diritto sono stati correttamente applicati dal giudice di prime cure, sulla base di incensurabili accertamenti di fatto.
pag. 11/15 16. Dall'analisi della relazione medico-legale in atti, si evince infatti che i periti d'ufficio, dopo aver espresso alcune considerazioni per inquadrare la malattia infiammatoria pelvica (o PID, dall'inglese “pelvic inflammatory disease”) - che consiste in una
“..infezione acuta e subclinica del tratto genitale superiore nelle donne, che coinvolge singolarmente o congiuntamente l'utero, le tube di FA e le ovaie, spesso accompagnato dal coinvolgimento degli organi pelvici vicini” e nella maggior parte dei casi (85%) è causata da agenti patogeni a trasmissione sessuale o patogeni associati alla vaginosi batterica - hanno precisato che: “I sintomi che sono suggestivi per la diagnosi di PID sono:
- dolore addominale inferiore, generalmente bilaterale
- dispareunia, in particolare di recente insorgenza
-sanguinamento anomalo, sanguinamento intermestruale e post coito possono manifestarsi come conseguenza di cervicite ed endometrite
- perdite vaginali o cervicali anomale, come conseguenza di cervicite, endometrite o vaginosi batterica” (pag. 86).
Gli stessi CCTTUU hanno poi aggiunto che:
“Ulteriori indicatori possono essere:
- temperatura corporea >38.3°
- secrezioni cervico-vaginali mucopurulente
- presenza di leucocitosi alla microscopia delle secrezioni vaginali
- infezione cervicale documentata per N.Gonorree o C.Tracomatis”. Quindi, gli ausiliari d'ufficio, dopo aver offerto una rappresentazione della patologia in esame e indicato i sintomi più significativi ad essa associati, si sono espressi:
“Nel caso in esame il quadro appare particolarmente complesso poiché, con una logica a posteriori, è possibile affermare che già in questa fase della vicenda era presente una flogosi pelvica con segni clinici molto sfumati in quanto non erano presenti gli indicatori clinici ginecologici più importanti come il dolore alla mobilizzazione del viscere uterino, le perdite ematiche e l'aumento della temperatura (pag. 88 perizia). Sono quindi giunti ad affermare: “Ad ogni modo, fermo restando la complessità valutativa di simili fattispecie omissive, si ritiene molto probabile che un adeguato management tempestivo, ovvero fin dalle fasi iniziali del 10 o dell'11 febbraio 2017 (e quindi rispettivamente da parte sia dell'Ospedale di Pescara che dell' non avrebbe determinato la perdita dell'ovaio destro e, Controparte_7 inoltre, si sarebbe potuto evitare molto probabilmente l'intervento chirurgico laparoscopico (successivamente convertito in laparotomico) del 04 marzo 2017. D'altro canto, in considerazione del fatto che anche infezioni lievi comportano frequentemente stati aderenziali e complicazioni necessitanti interventi e che l'operazione eseguita nel marzo 2019 venne espletata anche per la presenza di una cisti ovarica sinistra, è possibile affermare che tale operazione sarebbe stata
pag. 12/15 comunque espletata, non risultando quindi quale conseguenza delle censure rilevate. (pagg. 91 e 92 perizia). Analizzando poi la vicenda sotto il profilo dei riflessi sulla fertilità, i CCTTTU hanno ritenuto di sottolineare che: “.. anche nelle donne affette da PID trattate con diversi schemi antibiotici, in letteratura viene riportata non solo incertezza in riferimento all'efficacia nell'eliminazione dell'infezione nell'endometrio e nelle tube di FA (pur cui può essere necessario comunque in determinati casi un intervento chirurgico) ma anche sull'incidenza di complicanze a lungo termine come l'infertilità tubarica e la gravidanza ectopica”.
17. Deve pertanto rilevarsi che la CTU, con una valutazione ex post – sebbene secondo granitica giurisprudenza, la condotta colposa del medico deve essere valutata ex ante, tenendo conto delle condizioni di salute del paziente nel momento in cui la prestazione medica oggetto di valutazione è stata resa – pur ipotizzando una possibile incidenza delle condotte sanitarie sulla perdita dell'ovaio destro della paziente ha però nel contempo messo in luce la complessità diagnostica della PID e l'assenza, nel caso specifico, di segni clinici univoci di una flogosi pelvica (i periti parlano infatti di:
“segni clinici molto sfumati”) non essendo presenti gli indicatori ginecologici più importanti dagli stessi elencati (all'Ospedale di Penne il 10.02.2017 l'esame ecografico transaddominale non presenta alterazioni e l'approfondimento ginecologico effettuato presso l'Ospedale di Pescara non evidenzia alterazioni a carico dei genitali – vd.pag. 84 perizia - la riferita pollachiuria non necessariamente avrebbe dovuto ingenerare il sospetto della presenza di una flogosi pelvica, come sostenuto dall'appellante, essendo anche uno dei sintomi più comuni della cistite), così rendendo del tutto dubbia la sussistenza di un nesso causale diretto tra l'operato dei sanitari e l'evento dannoso lamentato dalla paziente, non essendoci dimostrazione che un diverso trattamento avrebbe evitato, con sufficiente probabilità logica, l'esito lesivo. A tal riguardo gli stessi ausiliari hanno appunto evidenziato come nelle donne affette da PID, la letteratura scientifica segnali incertezza anche in riferimento all'efficacia di diverse terapie antibiotiche per l'eliminazione dell'infezione e sull'incidenza di complicanze a lungo termine, sottolineando che in determinati casi può rendersi comunque necessario un intervento chirurgico e giungendo poi alla conclusione che : “Nel caso in esame, alla luce di quanto si evince dalla letteratura di settore, dalla comune pratica ginecologica e delle risultanze documentali, si ritiene che molto probabilmente vi sarebbe stata comunque una infertilità tubarica”: affermazione da sola sufficiente ad escludere la sussistenza di un nesso eziologico tra un'eventuale condotta omissiva (in termini di non tempestiva diagnosi di PID) e l' impossibilità di procreare per via naturale da parte della IG.ra . Parte_1
18. Infatti, secondo l'indirizzo dettato dalla Suprema Corte: “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia
pag. 13/15 nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)”. (Cass. 23197/2018; Cass.21530/2021). In pratica, per pervenire all'enunciato "controfattuale”, il Giudice deve porre al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno (Cass. n. 21894/2004).
19. Si osserva al riguardo che, sostituendo alla condotta omissiva (ovvero all'ipotizzata intempestiva diagnosi) l'elemento "controfattuale" della corretta rilevazione della patologia (PID), permane immutato nella sequenza prospettata il segmento causale successivo, atteso che l'iter eziopatogenetico della PID è noto per la sua imprevedibilità evolutiva, con possibili esiti negativi anche a fronte di terapie corrette e precoci, come chiaramente messo in luce anche nella relazione peritale d'ufficio, pertanto non vi è prova, secondo il criterio del “più probabile che non “, che una diversa terapia antibiotica rispetto a quella in corso (la paziente era infatti in trattamento con Ciproxin 1000 cp a rm), se praticata, avrebbe potuto concretamente avere efficacia nell'eliminazione dell'infezione e portare a diversi risultati, anche in considerazione delle precisazioni effettuate dai CCTTUU in risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice che hanno affermato che seppure la perdita dell'ovaio destro abbia ridotto le possibilità di procreazione della paziente “la presenza comunque di un valore basso dell'ormone anti-mulleriano all'esame del 2018 indica anche una caratteristica intrinseca della paziente con una riserva ovarica bassa, solo in parte dovuto all'intervento di annessiectomia destra”, per cui la probabilità di successo di una PMA (procreazione medicalmente assistita) sono state considerate dai periti scarse proprio in ragione del valore estremamente basso del predetto ormone non avendo - a parere degli ausiliari e secondo studi scientifici- le donne con un ovaio solo uno svantaggio riproduttivo su quelle con due ovaie, quando vengono sottoposte ad induzione dell'ovulazione. Dunque, non risulta dimostrato – con sufficiente certezza logica – che una diagnosi immediata e un differente trattamento avrebbero evitato l'intervento chirurgico demolitivo o la perdita della funzionalità riproduttiva della paziente. Anzi, la stessa consulenza d'ufficio ha evidenziato come la compromissione pag. 14/15 tubarica possa insorgere anche in caso di PID lieve o asintomatica indipendentemente dalla precocità della cura. L'ineliminabile incertezza circa la relazione causale tra condotta dei sanitari delle Aziende sanitarie convenute e l'evento di danno lamentato dall'odierna appellante, comporta dunque che la domanda della paziente che agisce per il risarcimento deve essere respinta, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
20. Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato. Tuttavia, le spese di giudizio meritano di essere compensate tra tutte le parti in ragione della obiettiva complessità della vicenda e dell'incertezza, anche alla luce delle diverse conclusioni raggiunte dai consulenti d'ufficio, sulla sussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari ed il danno lamentato.
21. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 440/2023 pubblicata il 27.03.2023 resa dal Parte_1
Tribunale di Pescara ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 6 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
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