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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona EL
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 968/2010 EL R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo pagamento fatture prestazioni professionali.
TRA
Parte_1
(c.f. . IVA ),
[...] C.F._1 C.F._2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Carretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio EL proprio difensore in FI (PZ) al Largo G. B. Araneo, giusta procura a margine ELl'atto introduttivo EL giudizio;
pec indicata in atto introduttivo;
(opponente)
CONTRO
(c.f. ), nella qualità di coniuge e Controparte_1 C.F._3
successore universale EL dott. (c.f. ex art. Controparte_2 C.F._4
Pagina 1 di 10 (opposta contumace)
CONCLUSIONI
All'udienza EL 20/11/2024, parte opponente concludeva riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate choiedendo la decisione ELla causa con termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 ELla legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento EL processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 126/10, r.g. n. 480/2010, emesso il 24/05/2010 e depositato il 25/05/2010, notificato all'ingiunto in data 26/07/2010, il Tribunale di
FI, poi soppresso ed accorpato al presente Ufficio Giudiziario, su ricorso EL dott.
, ingiungeva all'opponente di pagare la somma Controparte_2 Parte_2
di Euro 18.681,01 per prestazioni professionali svolte in favore di parte opponente, quale esperto qualificato in radioprotezione, giusta ELibera n. 32 EL 20/01/2005 cui era seguito contratto sottoscritto tra le parti, oltre interessi legali e spese EL procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona EL Parte_2
legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo EL quale ne chiedeva la revoca, nonché il rigetto ELla domanda formulata da parte opposta, con vittoria di spese ed onorari EL giudizio.
Pagina 2 di 10 In particolare parte opponente deduceva, in rito, l'improcedibilità ELla domanda monitoria per omesso preventivo esperimento ELla mediazione ex D.Lgs. 28/2010, nonché la sopravvenuta inefficacia EL decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato in copia incompleta per l'assenza sulla stessa EL numero di decreto ingiuntivo;
nel merito deduceva l'infondatezza ELla pretesa monitoria, fondata su fatture emesse autonomamente dall'opposto e in violazione ELle norme codicistiche e non conformi agli importi previsti in Delibera n. 128/2007, per le quali, per tali motivi, era stata richiesta all'opposto l'emissione di relative note di credito senza riscontro, risultando, pertanto, l'importo richiesto privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per l'emissione ELl'ingiunzione opposta;
si opponeva, infine, per le motivazioni esposte, alla eventuale richiesta di concessione ELla provvisoria esecuzione EL decreto impugnato;
con vittoria di spese e competenze EL giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 17/02/2011 si costituiva in giudizio l'opposto il quale chiedeva il rigetto ELl'opposizione, Controparte_2
infondata in fatto e diritto ed avente natura esclusivamente dilatoria, e la conferma EL decreto ingiuntivo opposto, previa concessione ELla relativa provvisoria esecuzione;
con vittoria di spese e competenze EL giudizio di opposizione.
Nello specifico, in relazione ai motivi di opposizione, deduceva l'infondatezza ELl'eccepita improcedibilità ELl'azione in quanto non prevista per la fase monitoria e, comunque, non ancora entrata in vigore al momento ELl'esercizio ELl'azione promossa;
l'infondatezza ELla non conformità ELla copia di decreto ingiuntivo notificata in quanto certificata tale dalla Cancelleria, vizio eventuale che, in ogni caso, doveva considerarsi sanato dalla costituzione in giudizio ELl'opponente; nel merito, poi, deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizione in quanto l'opposto aveva regolarmente svolto l'attività oggetto ELl'incarico affidatogli, elencandone
Pagina 3 di 10 tutti i compiti attribuiti per legge all'esperto qualificato in radioprotezione, conformi alle quantificazioni di cui alle fatture poste a fondamento ELl'ingiunzione relative all'attività svolta negli anni 2008/2009, come da incarico ricevuto con Delibera n.
200 EL 23/04/2004 a seguito di espletamento di gara svoltasi nello stesso anno, integrata con ELibera n. 313 EL 05/06/2006; deduceva, poi, a conferma ELla fondatezza ELla pretesa creditoria, di aver ricevuto comunicazioni dal Dirigente amministrativo EL in data 26/02/2007 di conferma e proroga ELl'incarico Pt_2
per l'intero anno 2007, cui seguiva accettazione da parte ELl'opposto che praticava ulteriore sconto sugli importi pattuiti, prestazioni che tra l'altro venivano regolarmente pagate;
per ciò che attiene poi la Delibera n. 128/2007 richiamata dall'opponente, ne deduceva la mancata conoscenza per non essergli stata mai notificata.
Chiedeva, pertanto, previa concessione ELla provvisoria esecuzione EL decreto ingiuntivo opposto, il rigetto ELl'opposizione, infondata in fatto e diritto, con conferma EL medesimo decreto opposto;
con vittoria di spese e competenze EL presente giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., questo Giudice, con ordinanza EL 31/10/2011, depositata in data 02/11/2011, sollevava d'ufficio questione di nullità EL contratto di cui l'opposto chiedeva l'adempimento, non risultando agli atti copia ELlo stesso, invitando le parti a prendere posizione sul rilievo mosso ex art. 101, 2° comma, c.p.c., rilevando all'uopo che parte opponente
è un NT EL ZI , dotato di personalità giuridica di diritto Controparte_3
pubblico, di autonomia organizzativa e contabile ai sensi ELle leggi regionali n.
12/2008 e n. 20/2008, circostanza che sortisce effetti pratici in riferimento al rapporto giuridico instaurato con l'opposto, nel senso che il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A., pur se quest'ultima agisca iure privatorum, deve
Pagina 4 di 10 essere stipulato in forma scritta a pena di nullità, non rilevando, ai fini ELla validità EL contratto, che detta forma possa ricavarsi da altri atti, quali ad esempio la ELibera collegiale ELl'NT, autorizzativa EL conferimento ELl'incarico, ovvero la semplice comunicazione EL conferimento ELl'incarico da parte ELl'organo legittimato a rappresentare l'NT, a cui sia seguita l'accettazione ELl'incarico in quanto, costituendo la Delibera mero atto interno revocabile in ogni momento, priva, pertanto, di efficacia vincolante verso i terzi, non può surrogare la stipula di un atto formale di impegno sottoscritto tra le parti, tra l'altro non realizzabile con il sistema ELla proposta seguita dall'accettazione, procedura prevista solo per contratti conclusi con imprese commerciali.
Depositata copia EL contratto, la causa veniva istruita mediante acquisizione ELle relative produzioni documentali offerte dalle parti e l'assunzione EL deferito interrogatorio EL legale rappresentante ELl'opponente e ELle prove orali richieste nei limiti ELla loro ammissione.
Con rispettive comparse di costituzione di nuovo difensore, subentravano all'avv. Francesco Abate, difensore di parte opposta, dapprima l'avv. Fernando
Pietro Panetta e, successivamente, l'avv. CC ZA.
All'udienza EL 28/06/2023 veniva disposta l'interruzione EL processo per il dichiarato decesso ELl'opposto , cui seguiva, su ricorso ex art. 303 Controparte_2
c.p.c. presentato da parte opponente, la riassunzione EL giudizio, come da decreto di fissazione di udienza per il prosieguo, ritualmente notificati personalmente all'erede EL dott. , IG.ra che rimaneva Controparte_2 Controparte_1
contumace.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza EL
20/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Pagina 5 di 10
1. Preliminarmente va affermata la regolarità ELl'instaurazione EL contraddittorio dopo il decesso EL dott. in quanto il ricorso ex art. Controparte_2
303 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza in prosecuzione sono stati ritualmente notificati da parte opponente alla IG.ra , coniuge e Controparte_1
successore universale EL dott. ex art. 110 c.p.c.; infatti, Controparte_2
richiamando pacifico e costante orientamento giurisprudenziale, in tema di interruzione EL processo per morte di una ELle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera ELla parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità (come avvenuto nel caso di specie), è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario ELla notifica, se questi riveste la qualità di successore universale ELla parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; pertanto, il chiamato all'eredità, che per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica non assume la qualità di erede, ha comunque l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione (in tal senso Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 7517 EL 31/03/2011); in assenza di costituzione ELla IG.ra e, pertanto, di contestazione in merito, il Controparte_1
contraddittorio deve ritenersi ritualmente instaurato.
2. Ancora in via preliminare va, poi, rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza ELla pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla sussistenza dei requisiti e condizioni di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. e, pertanto, ELla idoneità o meno ELla documentazione ai fini ELl'emissione ELl'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini EL governo ELle spese relative alla fase monitoria.
Pagina 6 di 10 Ne consegue che la regola di ripartizione ELl'onere ELla prova, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova EL fatto costitutivo EL credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi costitutivi e probatori a sostegno ELla propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi EL credito
(cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006,
n. 2421).
3. Ciò detto, va preliminarmente esaminato il rilievo mosso d'ufficio di nullità EL contratto posto a fondamento ELla pretesa di parte opposta, su cui le parti sono state invitate a dedurre ex art. 101, 2° comma, c.p.c., in quanto questione idonea a definire il giudizio.
3.1 In particolare, dopo l'invito mosso da questo giudice, parte opposta ha prodotto, benché oltre il termine concesso, ma comunque da ritenersi ordinatorio e non perentorio ex art. 152 c.p.c., il contratto in base al quale assume fondarsi la pretesa creditoria introdotta con la fase monitoria;
esaminato tale contratto, stipulato il 05/07/2004 tra l'Amministratore Unico p.t. ELl'opponente, legale rappresentante ELl'NT ex D.P.G.R. n. 131 EL 28/06/2003, e parte opposta, dott.
, si evince che il contratto di affidamento al dott. ELla Controparte_2 CP_2
“sorveglianza fisica di radioprotezione ELl'acceleratore lineare CLINAC 2100C da 6 a
23 MV (Lotto 2)” era fondato sulla Delibera 220 EL 23/04/2004 (da svolgere congiuntamente con la dott.ssa ) e che l'incarico “avrà durata di Persona_1
due anni, rinnovabile”; ne consegue che detto contratto aveva durata biennale
(2005/2006) salvo rinnovo.
Pagina 7 di 10 3.2 Fatta tale premessa, va richiamato il costante ed uniforme orientamento giurisprudenziale in merito ai contratti stipulati con la P.A. (cui è assimilabile parte opponente) per prestazioni professionali in base al quale “Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione EL professionista e ELl'organo ELl'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione ELl'oggetto ELla prestazione e l'entità EL compenso, dovendo escludersi che, ai fini ELla validità EL contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla ELibera ELl'organo collegiale ELl'ente che abbia autorizzato il conferimento ELl'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.” [Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 15/06/2020, n.
11465 (rv. 658120-01); Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 31/10/2018, n. 27910 (rv.
651034-01); Cass. Civ., Sez. I, Sentenza, 17/03/2015, n. 5263 (rv. 634726)].
Tale principio inoltre deve ritenersi applicabile anche nel caso di proroga di incarico professionale già oggetto di contratto sottoscritto tra la P.A. ed il professionista, come nel caso di specie, infatti “Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione EL professionista e ELl'organo ELla P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione ELl'oggetto ELla prestazione e ELl'entità EL compenso;
ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte ELl'organo collegiale ELl'ente di un'autorizzazione al conferimento ELl'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga ELl'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con ELibera ELl'ente pubblico)” [Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 27/03/2023, n. 8574 (rv. 667316-01)].
Pagina 8 di 10 Richiamato pertanto il contratto depositato in atti da parte opposta, su cui si fonda la pretesa creditoria, lo stesso deve ritenersi valido e vincolante per parte opponente solo per il biennio dalla sottoscrizione, come indicato all'art. 2 ELlo stesso contratto, i cui compensi, non oggetto ELla presente pretesa creditoria, per stessa ammissione ELl'opposto, sono stati regolarmente pagati;
infatti, la successiva ELibera n. 128/2007, tra l'altro, per affermazione di stessa parte opposta, mai notificata alla stessa, non è stata seguita dalla sottoscrizione di nuovo contratto, a nulla rilevando, ai fini ELla validità ELl'incarico e secondo i principi richiamati, le comunicazioni EL 26/02/2007 di rinnovo ELl'incarico inviate a parte opposta dal
Dirigente amministrativo di parte opponente, o la non contestazione per l'attività svolta.
In definitiva, non è ipotizzabile la valida formazione EL rapporto, in assenza di forma scritta EL contratto, ove se ne vogliano desumere gli elementi costitutivi, per fatti concludenti, dall'esecuzione ELl'incarico da parte EL professionista o dalla ricezione e utilizzazione ELl'opera da parte ELl'ente; quest'ultima ipotesi, al limite, potrebbe dar luogo, ove ne ricorrano le condizioni, a legittime pretese ma per arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c. e non a titolo contrattuale [Cass.
Civ., Sez. II, Sent., 05/11/2001, n. 13628], domanda quest'ultima comunque non formulata da parte opposta.
3.3 In definitiva, in base a quanto emerso all'esito EL giudizio di opposizione, e tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione proposta deve ritenersi fondata e, pertanto, va accolta, risultando infondata la pretesa creditoria, con la conseguente revoca EL decreto ingiuntivo opposto.
Pagina 9 di 10
4. Le spese di giudizio, tenuto conto ELla peculiarità ELle questioni trattate e dei motivi di accoglimento ELl'opposizione, possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 968/2010, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di , ritualmente evocata in giudizio Controparte_1
e non costituitasi;
2) ACCOGLIE l'opposizione;
3) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 126/10 (R.G. n. 480/2010), emesso dal
Tribunale di FI (ora accorpato al Tribunale di Potenza) in data 24/05/2010, depositato il 25/05/2010, per i motivi che precedono;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Potenza il 15/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
Pagina 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
110 c.p.c., residente in [...];
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona EL
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 968/2010 EL R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo pagamento fatture prestazioni professionali.
TRA
Parte_1
(c.f. . IVA ),
[...] C.F._1 C.F._2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Carretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio EL proprio difensore in FI (PZ) al Largo G. B. Araneo, giusta procura a margine ELl'atto introduttivo EL giudizio;
pec indicata in atto introduttivo;
(opponente)
CONTRO
(c.f. ), nella qualità di coniuge e Controparte_1 C.F._3
successore universale EL dott. (c.f. ex art. Controparte_2 C.F._4
Pagina 1 di 10 (opposta contumace)
CONCLUSIONI
All'udienza EL 20/11/2024, parte opponente concludeva riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate choiedendo la decisione ELla causa con termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 ELla legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento EL processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 126/10, r.g. n. 480/2010, emesso il 24/05/2010 e depositato il 25/05/2010, notificato all'ingiunto in data 26/07/2010, il Tribunale di
FI, poi soppresso ed accorpato al presente Ufficio Giudiziario, su ricorso EL dott.
, ingiungeva all'opponente di pagare la somma Controparte_2 Parte_2
di Euro 18.681,01 per prestazioni professionali svolte in favore di parte opponente, quale esperto qualificato in radioprotezione, giusta ELibera n. 32 EL 20/01/2005 cui era seguito contratto sottoscritto tra le parti, oltre interessi legali e spese EL procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona EL Parte_2
legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo EL quale ne chiedeva la revoca, nonché il rigetto ELla domanda formulata da parte opposta, con vittoria di spese ed onorari EL giudizio.
Pagina 2 di 10 In particolare parte opponente deduceva, in rito, l'improcedibilità ELla domanda monitoria per omesso preventivo esperimento ELla mediazione ex D.Lgs. 28/2010, nonché la sopravvenuta inefficacia EL decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato in copia incompleta per l'assenza sulla stessa EL numero di decreto ingiuntivo;
nel merito deduceva l'infondatezza ELla pretesa monitoria, fondata su fatture emesse autonomamente dall'opposto e in violazione ELle norme codicistiche e non conformi agli importi previsti in Delibera n. 128/2007, per le quali, per tali motivi, era stata richiesta all'opposto l'emissione di relative note di credito senza riscontro, risultando, pertanto, l'importo richiesto privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per l'emissione ELl'ingiunzione opposta;
si opponeva, infine, per le motivazioni esposte, alla eventuale richiesta di concessione ELla provvisoria esecuzione EL decreto impugnato;
con vittoria di spese e competenze EL giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 17/02/2011 si costituiva in giudizio l'opposto il quale chiedeva il rigetto ELl'opposizione, Controparte_2
infondata in fatto e diritto ed avente natura esclusivamente dilatoria, e la conferma EL decreto ingiuntivo opposto, previa concessione ELla relativa provvisoria esecuzione;
con vittoria di spese e competenze EL giudizio di opposizione.
Nello specifico, in relazione ai motivi di opposizione, deduceva l'infondatezza ELl'eccepita improcedibilità ELl'azione in quanto non prevista per la fase monitoria e, comunque, non ancora entrata in vigore al momento ELl'esercizio ELl'azione promossa;
l'infondatezza ELla non conformità ELla copia di decreto ingiuntivo notificata in quanto certificata tale dalla Cancelleria, vizio eventuale che, in ogni caso, doveva considerarsi sanato dalla costituzione in giudizio ELl'opponente; nel merito, poi, deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizione in quanto l'opposto aveva regolarmente svolto l'attività oggetto ELl'incarico affidatogli, elencandone
Pagina 3 di 10 tutti i compiti attribuiti per legge all'esperto qualificato in radioprotezione, conformi alle quantificazioni di cui alle fatture poste a fondamento ELl'ingiunzione relative all'attività svolta negli anni 2008/2009, come da incarico ricevuto con Delibera n.
200 EL 23/04/2004 a seguito di espletamento di gara svoltasi nello stesso anno, integrata con ELibera n. 313 EL 05/06/2006; deduceva, poi, a conferma ELla fondatezza ELla pretesa creditoria, di aver ricevuto comunicazioni dal Dirigente amministrativo EL in data 26/02/2007 di conferma e proroga ELl'incarico Pt_2
per l'intero anno 2007, cui seguiva accettazione da parte ELl'opposto che praticava ulteriore sconto sugli importi pattuiti, prestazioni che tra l'altro venivano regolarmente pagate;
per ciò che attiene poi la Delibera n. 128/2007 richiamata dall'opponente, ne deduceva la mancata conoscenza per non essergli stata mai notificata.
Chiedeva, pertanto, previa concessione ELla provvisoria esecuzione EL decreto ingiuntivo opposto, il rigetto ELl'opposizione, infondata in fatto e diritto, con conferma EL medesimo decreto opposto;
con vittoria di spese e competenze EL presente giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., questo Giudice, con ordinanza EL 31/10/2011, depositata in data 02/11/2011, sollevava d'ufficio questione di nullità EL contratto di cui l'opposto chiedeva l'adempimento, non risultando agli atti copia ELlo stesso, invitando le parti a prendere posizione sul rilievo mosso ex art. 101, 2° comma, c.p.c., rilevando all'uopo che parte opponente
è un NT EL ZI , dotato di personalità giuridica di diritto Controparte_3
pubblico, di autonomia organizzativa e contabile ai sensi ELle leggi regionali n.
12/2008 e n. 20/2008, circostanza che sortisce effetti pratici in riferimento al rapporto giuridico instaurato con l'opposto, nel senso che il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A., pur se quest'ultima agisca iure privatorum, deve
Pagina 4 di 10 essere stipulato in forma scritta a pena di nullità, non rilevando, ai fini ELla validità EL contratto, che detta forma possa ricavarsi da altri atti, quali ad esempio la ELibera collegiale ELl'NT, autorizzativa EL conferimento ELl'incarico, ovvero la semplice comunicazione EL conferimento ELl'incarico da parte ELl'organo legittimato a rappresentare l'NT, a cui sia seguita l'accettazione ELl'incarico in quanto, costituendo la Delibera mero atto interno revocabile in ogni momento, priva, pertanto, di efficacia vincolante verso i terzi, non può surrogare la stipula di un atto formale di impegno sottoscritto tra le parti, tra l'altro non realizzabile con il sistema ELla proposta seguita dall'accettazione, procedura prevista solo per contratti conclusi con imprese commerciali.
Depositata copia EL contratto, la causa veniva istruita mediante acquisizione ELle relative produzioni documentali offerte dalle parti e l'assunzione EL deferito interrogatorio EL legale rappresentante ELl'opponente e ELle prove orali richieste nei limiti ELla loro ammissione.
Con rispettive comparse di costituzione di nuovo difensore, subentravano all'avv. Francesco Abate, difensore di parte opposta, dapprima l'avv. Fernando
Pietro Panetta e, successivamente, l'avv. CC ZA.
All'udienza EL 28/06/2023 veniva disposta l'interruzione EL processo per il dichiarato decesso ELl'opposto , cui seguiva, su ricorso ex art. 303 Controparte_2
c.p.c. presentato da parte opponente, la riassunzione EL giudizio, come da decreto di fissazione di udienza per il prosieguo, ritualmente notificati personalmente all'erede EL dott. , IG.ra che rimaneva Controparte_2 Controparte_1
contumace.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza EL
20/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Pagina 5 di 10
1. Preliminarmente va affermata la regolarità ELl'instaurazione EL contraddittorio dopo il decesso EL dott. in quanto il ricorso ex art. Controparte_2
303 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza in prosecuzione sono stati ritualmente notificati da parte opponente alla IG.ra , coniuge e Controparte_1
successore universale EL dott. ex art. 110 c.p.c.; infatti, Controparte_2
richiamando pacifico e costante orientamento giurisprudenziale, in tema di interruzione EL processo per morte di una ELle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera ELla parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità (come avvenuto nel caso di specie), è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario ELla notifica, se questi riveste la qualità di successore universale ELla parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; pertanto, il chiamato all'eredità, che per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica non assume la qualità di erede, ha comunque l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione (in tal senso Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 7517 EL 31/03/2011); in assenza di costituzione ELla IG.ra e, pertanto, di contestazione in merito, il Controparte_1
contraddittorio deve ritenersi ritualmente instaurato.
2. Ancora in via preliminare va, poi, rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza ELla pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla sussistenza dei requisiti e condizioni di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. e, pertanto, ELla idoneità o meno ELla documentazione ai fini ELl'emissione ELl'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini EL governo ELle spese relative alla fase monitoria.
Pagina 6 di 10 Ne consegue che la regola di ripartizione ELl'onere ELla prova, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova EL fatto costitutivo EL credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi costitutivi e probatori a sostegno ELla propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi EL credito
(cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006,
n. 2421).
3. Ciò detto, va preliminarmente esaminato il rilievo mosso d'ufficio di nullità EL contratto posto a fondamento ELla pretesa di parte opposta, su cui le parti sono state invitate a dedurre ex art. 101, 2° comma, c.p.c., in quanto questione idonea a definire il giudizio.
3.1 In particolare, dopo l'invito mosso da questo giudice, parte opposta ha prodotto, benché oltre il termine concesso, ma comunque da ritenersi ordinatorio e non perentorio ex art. 152 c.p.c., il contratto in base al quale assume fondarsi la pretesa creditoria introdotta con la fase monitoria;
esaminato tale contratto, stipulato il 05/07/2004 tra l'Amministratore Unico p.t. ELl'opponente, legale rappresentante ELl'NT ex D.P.G.R. n. 131 EL 28/06/2003, e parte opposta, dott.
, si evince che il contratto di affidamento al dott. ELla Controparte_2 CP_2
“sorveglianza fisica di radioprotezione ELl'acceleratore lineare CLINAC 2100C da 6 a
23 MV (Lotto 2)” era fondato sulla Delibera 220 EL 23/04/2004 (da svolgere congiuntamente con la dott.ssa ) e che l'incarico “avrà durata di Persona_1
due anni, rinnovabile”; ne consegue che detto contratto aveva durata biennale
(2005/2006) salvo rinnovo.
Pagina 7 di 10 3.2 Fatta tale premessa, va richiamato il costante ed uniforme orientamento giurisprudenziale in merito ai contratti stipulati con la P.A. (cui è assimilabile parte opponente) per prestazioni professionali in base al quale “Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione EL professionista e ELl'organo ELl'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione ELl'oggetto ELla prestazione e l'entità EL compenso, dovendo escludersi che, ai fini ELla validità EL contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla ELibera ELl'organo collegiale ELl'ente che abbia autorizzato il conferimento ELl'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.” [Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 15/06/2020, n.
11465 (rv. 658120-01); Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 31/10/2018, n. 27910 (rv.
651034-01); Cass. Civ., Sez. I, Sentenza, 17/03/2015, n. 5263 (rv. 634726)].
Tale principio inoltre deve ritenersi applicabile anche nel caso di proroga di incarico professionale già oggetto di contratto sottoscritto tra la P.A. ed il professionista, come nel caso di specie, infatti “Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione EL professionista e ELl'organo ELla P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione ELl'oggetto ELla prestazione e ELl'entità EL compenso;
ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte ELl'organo collegiale ELl'ente di un'autorizzazione al conferimento ELl'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga ELl'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con ELibera ELl'ente pubblico)” [Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 27/03/2023, n. 8574 (rv. 667316-01)].
Pagina 8 di 10 Richiamato pertanto il contratto depositato in atti da parte opposta, su cui si fonda la pretesa creditoria, lo stesso deve ritenersi valido e vincolante per parte opponente solo per il biennio dalla sottoscrizione, come indicato all'art. 2 ELlo stesso contratto, i cui compensi, non oggetto ELla presente pretesa creditoria, per stessa ammissione ELl'opposto, sono stati regolarmente pagati;
infatti, la successiva ELibera n. 128/2007, tra l'altro, per affermazione di stessa parte opposta, mai notificata alla stessa, non è stata seguita dalla sottoscrizione di nuovo contratto, a nulla rilevando, ai fini ELla validità ELl'incarico e secondo i principi richiamati, le comunicazioni EL 26/02/2007 di rinnovo ELl'incarico inviate a parte opposta dal
Dirigente amministrativo di parte opponente, o la non contestazione per l'attività svolta.
In definitiva, non è ipotizzabile la valida formazione EL rapporto, in assenza di forma scritta EL contratto, ove se ne vogliano desumere gli elementi costitutivi, per fatti concludenti, dall'esecuzione ELl'incarico da parte EL professionista o dalla ricezione e utilizzazione ELl'opera da parte ELl'ente; quest'ultima ipotesi, al limite, potrebbe dar luogo, ove ne ricorrano le condizioni, a legittime pretese ma per arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c. e non a titolo contrattuale [Cass.
Civ., Sez. II, Sent., 05/11/2001, n. 13628], domanda quest'ultima comunque non formulata da parte opposta.
3.3 In definitiva, in base a quanto emerso all'esito EL giudizio di opposizione, e tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione proposta deve ritenersi fondata e, pertanto, va accolta, risultando infondata la pretesa creditoria, con la conseguente revoca EL decreto ingiuntivo opposto.
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4. Le spese di giudizio, tenuto conto ELla peculiarità ELle questioni trattate e dei motivi di accoglimento ELl'opposizione, possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 968/2010, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di , ritualmente evocata in giudizio Controparte_1
e non costituitasi;
2) ACCOGLIE l'opposizione;
3) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 126/10 (R.G. n. 480/2010), emesso dal
Tribunale di FI (ora accorpato al Tribunale di Potenza) in data 24/05/2010, depositato il 25/05/2010, per i motivi che precedono;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Potenza il 15/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
110 c.p.c., residente in [...];