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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
A seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 19.3.2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9745/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Parte_1 P.IVA_1
Comoglio e Fausto Discepolo, con elezione di domicilio presso il domicilio telematico dell'Avv. Paolo
Comoglio, del Foro di Vercelli (con studio in Vercelli, via Galileo Ferraris, n. 90 C.F:
- PEC: ) C.F._1 Email_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
:
C.F. ; C.F. ; Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
C.F. ; C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
; C.F. ; C.F. C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
; C.F. ; C.F._7 Parte_7 C.F._8 [...]
C.F. ; C.F. ; Parte_8 C.F._9 Parte_9 C.F._10
C.F. ; C.F. ; Parte_10 C.F._11 Parte_11 C.F._12
C.F. ; C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
; C.F. ; C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
C.F. ; C.F. ; C.F._15 Parte_16 C.F._16
C.F. ; C.F. ; Parte_17 C.F._17 Parte_18 C.F._18
C.F. ; C.F. Parte_18 C.F._19 Parte_19
; C.F. ; C.F._20 Parte_20 C.F._21 Parte_21
C.F. ; C.F. ; C.F._22 Parte_22 C.F._23 Parte_23
C.F. ; C.F. ;
[...] C.F._24 Parte_24 C.F._25
C.F. ; C.F. Parte_25 C.F._26 Parte_26
; C.F. C.F. C.F._27 Parte_27 C.F._28 Parte_28
C.F. C.F._29 Parte_29 C.F._30 Parte_30
C.F. C.F. ;
[...] C.F._31 Parte_31 C.F._32 Parte_32
C.F. ; C.F. ; C.F._33 Parte_33 C.F._34
C.F. ; C.F. ; Parte_34 C.F._35 Parte_35 C.F._36 pagina 1 di 4 C.F. ; C.F. Parte_36 C.F._37 Parte_37
; C.F. ; C.F. C.F._38 Parte_38 C.F._39 Parte_39
C.F. ; C.F._40 Parte_40 C.F._41 Parte_41
C.F. ; C.F.
[...] C.F._42 Parte_42
; C.F. ; C.F._43 Parte_43 C.F._44 [...]
C.F. ; C.F. ; Parte_44 C.F._45 Parte_45 C.F._46
C.F. ; C.F. Parte_46 C.F._47 Controparte_2
; C.F. ; C.F. C.F._48 Parte_47 C.F._49 Parte_48
; C.F. ; C.F. C.F._50 CP_3 C.F._51 CP_4
; C.F. ; C.F. C.F._52 Controparte_5 C.F._53 CP_6
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Firriolo, dall'avv. Andrea C.F._54
Firriolo e dall'avv. Giulia Felici, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in via Tripoli n. 20, 16043 Chiavari (GE)
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: rassegnate all'udienza del 19.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto che:
-a (di seguito, per brevità, anche ) veniva notificato, quale Parte_1 Parte_1 terzo pignorato, pignoramento ex art. 545 c.p.c. da parte degli opposti, tutti ex lavoratori della società
, avente ad oggetto il credito vantato da quest'ultima in Parte_49 relazione al contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato 19.4.2024 tra e Parte_1 [...]
; CP_7
-in seno alla procedura esecutiva così instaurata e rubricata al n. rg 1672/2024, Parte_1 rilasciava la seguente dichiarazione (doc. 2 opponente):
pagina 2 di 4 -il GE emetteva quindi ordinanza ex art. 553 c.p.c. di assegnazione del credito pignorato (documento 4 opponente), ordinanza poi modificata il giorno successivo con riferimento ad alcune posizioni (documento 5 opponente);
- tale ordinanza veniva quindi notificata al terzo pignorato in data 4.7.2024;
- in data 20.9.2024 gli opposti notificavano a atto di precetto (documento 6 Parte_1 opponente), intimando a quest'ultima di pagare immediatamente l'importo complessivo di €
605.439,56; rilevato che:
- con la presente opposizione ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Genova in data 19.6.2024 nel procedimento n. 1672/2024 RGE o comunque dell'efficacia del precetto notificato in data 20.9.2024 dagli opposti, ritenendo il credito assegnato non ancora esigibile, come espressamente dichiarato nell'ambito del procedimento esecutivo. Nel merito, di dare atto della non esigibilità del credito assegnato dall'ordinanza di assegnazione con conseguente declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'atto di precetto opposto;
- gli opposti si sono costituiti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto dell'istanza proposta in via cautelare e del merito dell'opposizione;
- a seguito del rigetto dell'istanza cautelare con ordinanza di questo tribunale in data 2.12.2024 i convenuti opposti hanno immediatamente rinunciato al precetto con memoria in data 4.12.2024 e confermato la rinuncia all'udienza di discussione odierna. Hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, alla luce della peculiarità del caso e della posizione dei lavoratori opposti. Parte opponente, preso atto della rinuncia, si è associata alla richiesta di cessata materia del contendere insistendo però per la condanna alle spese delle controparti, in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Ritenuto che:
- alla luce dell'intervenuta rinuncia al precetto deve effettivamente essere dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti, la cessazione della materia del contendere, formula di definizione del giudizio adoperata dalla giurisprudenza che non è direttamente disciplinata nel codice di rito civile ma trova nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento nell'art. 23 ultimo comma della legge n.1034 del 1971 istitutiva dei T.A.R. (ora art. 34 co. 5 cpa, di cui al D. Lgs. 104/2010), costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia;
- residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere;
- nel caso di specie, come già affermato nell'ordinanza cautelare del 2.12.2024 qui integralmente richiamata, l'opposizione è fondata poiché il credito assegnato in sede esecutiva non è ancora esigibile: la terzo pignorato, ha infatti reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. specificando Parte_1 che il debito sarebbe stato esigibile solo a partire dal 19.4.2024. Nessun creditore ha contestato tale dichiarazione e il GE, a fronte dell'istanza concorde di tutti i creditori, ha assegnato il credito così come dichiarato. Nell'ordinanza del 19.6.2024 si legge appunto, per ciascuna assegnazione ad ogni pagina 3 di 4 singolo creditore, “assegna al creditore procedente […] la somma di € […] dichiarata dal terzo
[...]
”. Parte_1
Ciò nonostante, l'effettiva peculiarità della questione, il fatto che l'assegnazione del GE non abbia utilizzato locuzioni specifiche circa la differita esigibilità - limitandosi ad assegnare il credito per come dichiarato - nonché, infine, l'immediata rinuncia da parte dei lavoratori, dopo la decisione cautelare, al precetto azionato a fronte di un credito che, se pur non ancora esigibile, è certo e liquido, integrano un'ipotesi di sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c. a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 19.3.2025.
IL GIUDICE
Chiara Monteleone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
A seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 19.3.2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9745/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Parte_1 P.IVA_1
Comoglio e Fausto Discepolo, con elezione di domicilio presso il domicilio telematico dell'Avv. Paolo
Comoglio, del Foro di Vercelli (con studio in Vercelli, via Galileo Ferraris, n. 90 C.F:
- PEC: ) C.F._1 Email_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
:
C.F. ; C.F. ; Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
C.F. ; C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
; C.F. ; C.F. C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
; C.F. ; C.F._7 Parte_7 C.F._8 [...]
C.F. ; C.F. ; Parte_8 C.F._9 Parte_9 C.F._10
C.F. ; C.F. ; Parte_10 C.F._11 Parte_11 C.F._12
C.F. ; C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
; C.F. ; C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
C.F. ; C.F. ; C.F._15 Parte_16 C.F._16
C.F. ; C.F. ; Parte_17 C.F._17 Parte_18 C.F._18
C.F. ; C.F. Parte_18 C.F._19 Parte_19
; C.F. ; C.F._20 Parte_20 C.F._21 Parte_21
C.F. ; C.F. ; C.F._22 Parte_22 C.F._23 Parte_23
C.F. ; C.F. ;
[...] C.F._24 Parte_24 C.F._25
C.F. ; C.F. Parte_25 C.F._26 Parte_26
; C.F. C.F. C.F._27 Parte_27 C.F._28 Parte_28
C.F. C.F._29 Parte_29 C.F._30 Parte_30
C.F. C.F. ;
[...] C.F._31 Parte_31 C.F._32 Parte_32
C.F. ; C.F. ; C.F._33 Parte_33 C.F._34
C.F. ; C.F. ; Parte_34 C.F._35 Parte_35 C.F._36 pagina 1 di 4 C.F. ; C.F. Parte_36 C.F._37 Parte_37
; C.F. ; C.F. C.F._38 Parte_38 C.F._39 Parte_39
C.F. ; C.F._40 Parte_40 C.F._41 Parte_41
C.F. ; C.F.
[...] C.F._42 Parte_42
; C.F. ; C.F._43 Parte_43 C.F._44 [...]
C.F. ; C.F. ; Parte_44 C.F._45 Parte_45 C.F._46
C.F. ; C.F. Parte_46 C.F._47 Controparte_2
; C.F. ; C.F. C.F._48 Parte_47 C.F._49 Parte_48
; C.F. ; C.F. C.F._50 CP_3 C.F._51 CP_4
; C.F. ; C.F. C.F._52 Controparte_5 C.F._53 CP_6
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Firriolo, dall'avv. Andrea C.F._54
Firriolo e dall'avv. Giulia Felici, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in via Tripoli n. 20, 16043 Chiavari (GE)
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: rassegnate all'udienza del 19.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto che:
-a (di seguito, per brevità, anche ) veniva notificato, quale Parte_1 Parte_1 terzo pignorato, pignoramento ex art. 545 c.p.c. da parte degli opposti, tutti ex lavoratori della società
, avente ad oggetto il credito vantato da quest'ultima in Parte_49 relazione al contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato 19.4.2024 tra e Parte_1 [...]
; CP_7
-in seno alla procedura esecutiva così instaurata e rubricata al n. rg 1672/2024, Parte_1 rilasciava la seguente dichiarazione (doc. 2 opponente):
pagina 2 di 4 -il GE emetteva quindi ordinanza ex art. 553 c.p.c. di assegnazione del credito pignorato (documento 4 opponente), ordinanza poi modificata il giorno successivo con riferimento ad alcune posizioni (documento 5 opponente);
- tale ordinanza veniva quindi notificata al terzo pignorato in data 4.7.2024;
- in data 20.9.2024 gli opposti notificavano a atto di precetto (documento 6 Parte_1 opponente), intimando a quest'ultima di pagare immediatamente l'importo complessivo di €
605.439,56; rilevato che:
- con la presente opposizione ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Genova in data 19.6.2024 nel procedimento n. 1672/2024 RGE o comunque dell'efficacia del precetto notificato in data 20.9.2024 dagli opposti, ritenendo il credito assegnato non ancora esigibile, come espressamente dichiarato nell'ambito del procedimento esecutivo. Nel merito, di dare atto della non esigibilità del credito assegnato dall'ordinanza di assegnazione con conseguente declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'atto di precetto opposto;
- gli opposti si sono costituiti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto dell'istanza proposta in via cautelare e del merito dell'opposizione;
- a seguito del rigetto dell'istanza cautelare con ordinanza di questo tribunale in data 2.12.2024 i convenuti opposti hanno immediatamente rinunciato al precetto con memoria in data 4.12.2024 e confermato la rinuncia all'udienza di discussione odierna. Hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, alla luce della peculiarità del caso e della posizione dei lavoratori opposti. Parte opponente, preso atto della rinuncia, si è associata alla richiesta di cessata materia del contendere insistendo però per la condanna alle spese delle controparti, in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Ritenuto che:
- alla luce dell'intervenuta rinuncia al precetto deve effettivamente essere dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti, la cessazione della materia del contendere, formula di definizione del giudizio adoperata dalla giurisprudenza che non è direttamente disciplinata nel codice di rito civile ma trova nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento nell'art. 23 ultimo comma della legge n.1034 del 1971 istitutiva dei T.A.R. (ora art. 34 co. 5 cpa, di cui al D. Lgs. 104/2010), costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia;
- residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere;
- nel caso di specie, come già affermato nell'ordinanza cautelare del 2.12.2024 qui integralmente richiamata, l'opposizione è fondata poiché il credito assegnato in sede esecutiva non è ancora esigibile: la terzo pignorato, ha infatti reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. specificando Parte_1 che il debito sarebbe stato esigibile solo a partire dal 19.4.2024. Nessun creditore ha contestato tale dichiarazione e il GE, a fronte dell'istanza concorde di tutti i creditori, ha assegnato il credito così come dichiarato. Nell'ordinanza del 19.6.2024 si legge appunto, per ciascuna assegnazione ad ogni pagina 3 di 4 singolo creditore, “assegna al creditore procedente […] la somma di € […] dichiarata dal terzo
[...]
”. Parte_1
Ciò nonostante, l'effettiva peculiarità della questione, il fatto che l'assegnazione del GE non abbia utilizzato locuzioni specifiche circa la differita esigibilità - limitandosi ad assegnare il credito per come dichiarato - nonché, infine, l'immediata rinuncia da parte dei lavoratori, dopo la decisione cautelare, al precetto azionato a fronte di un credito che, se pur non ancora esigibile, è certo e liquido, integrano un'ipotesi di sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c. a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 19.3.2025.
IL GIUDICE
Chiara Monteleone
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