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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2119/2023, promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. SARA Parte_1 C.F._1
DETTORI,
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA CP_1 C.F._2
BENENATI
RESISTENTE
Con la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 20.02.2025,
*
All'udienza del 20 febbraio 2025 le parti hanno raggiunto un accordo circa le condizioni di mantenimento e affidamento del figlio minore così modificando quanto disposto dal Collegio Per_1 all'udienza del 11.01.2024, secondo le statuizioni di seguito riportate:
pagina 1 di 2 “- il minore figlio è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre la quale avrà poteri autonomi nei rapporti con le autorità sanitarie;
- il padre nella giornata di lunedì si occuperà di accompagnare e di riprendere alla terapia;
Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio -a settimane alterne- il sabato dalle ore 12.00 fino alle ore 21.00 (compresi pranzo e cena) e la domenica con gli stessi orari (la domenica rientrerà un po' prima per prepararsi alla scuola);
- il padre dovrà versare a titolo di mantenimento del minore un contributo pari ad € 300 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra , oltre CP_1
rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
C.N.F., per quanto riguarda la palestra i genitori pagheranno direttamente all'ente l'intero della quota una volta al mese ciascuno, la RA ha pagato la mensilità di febbraio e da marzo pagherà il signore, e così in avanti;
- l'assegno unico erogato dall'Inps in favore del minore sarà percepito interamente dalla RA
.”. CP_1
Il Tribunale, in composizione collegiale, valutato che le condizioni dell'affidamento e del mantenimento del figlio (nato in [...] il [...]) indicate dalle parti nell'accordo Per_1 raggiunto all'udienza del 20.02.2025 siano adeguate all'interesse primario del minore, dispone in conformità.
P.Q.M.
1) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 20.02.2025 come in epigrafe, in quanto conformi all'interesse primario del minore, e prende atto delle obbligazioni che esse hanno ivi assunto reciprocamente.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 10.03.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2119/2023, promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. SARA Parte_1 C.F._1
DETTORI,
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA CP_1 C.F._2
BENENATI
RESISTENTE
Con la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 20.02.2025,
*
All'udienza del 20 febbraio 2025 le parti hanno raggiunto un accordo circa le condizioni di mantenimento e affidamento del figlio minore così modificando quanto disposto dal Collegio Per_1 all'udienza del 11.01.2024, secondo le statuizioni di seguito riportate:
pagina 1 di 2 “- il minore figlio è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre la quale avrà poteri autonomi nei rapporti con le autorità sanitarie;
- il padre nella giornata di lunedì si occuperà di accompagnare e di riprendere alla terapia;
Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio -a settimane alterne- il sabato dalle ore 12.00 fino alle ore 21.00 (compresi pranzo e cena) e la domenica con gli stessi orari (la domenica rientrerà un po' prima per prepararsi alla scuola);
- il padre dovrà versare a titolo di mantenimento del minore un contributo pari ad € 300 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra , oltre CP_1
rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
C.N.F., per quanto riguarda la palestra i genitori pagheranno direttamente all'ente l'intero della quota una volta al mese ciascuno, la RA ha pagato la mensilità di febbraio e da marzo pagherà il signore, e così in avanti;
- l'assegno unico erogato dall'Inps in favore del minore sarà percepito interamente dalla RA
.”. CP_1
Il Tribunale, in composizione collegiale, valutato che le condizioni dell'affidamento e del mantenimento del figlio (nato in [...] il [...]) indicate dalle parti nell'accordo Per_1 raggiunto all'udienza del 20.02.2025 siano adeguate all'interesse primario del minore, dispone in conformità.
P.Q.M.
1) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 20.02.2025 come in epigrafe, in quanto conformi all'interesse primario del minore, e prende atto delle obbligazioni che esse hanno ivi assunto reciprocamente.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 10.03.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2