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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13976/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/12/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (Mi) il 21/03/1989 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Di Risio, con Studio in Pero (Mi) alla Via Bergamina n. 4/A presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano (Mi) il 08/04/1988 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gianmaria Fusetti, con Studio in Milano (Mi) Via Chiesa n. 2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cornaredo (MI) il 15/07/2017
(anno 2017 atto n. 16 reg. parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data 15/07/2020 e provvedimento del PM del
17/07/2020; con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
nata a [...] il [...], cittadinanza italiana (minorenne) Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 abitativa e collocazione prevalente presso la madre;
2) i tempi di frequentazione e gli incontri tra il padre e la figlia saranno così regolamentati, fatto salvo impedimenti lavorativi che saranno comunicati con congruo anticipo:
- due giorni infrasettimanali, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16,30 quando lo preleverà all'uscita dell'asilo nido per ricondurla a casa della mamma entro le 20,00;
- a week end alternati dal sabato mattina quando la preleverà presso la casa della mamma sino alle
20,00 della domenica, quando la ricondurrà dalla stessa;
- il periodo di vacanze scolastiche natalizie verrà suddiviso pariteticamente tra i genitori ad anni alterni (dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01). Parimenti il periodo delle vacanze pasquali. In caso di disaccordo sul periodo temporale, prevarrà (per il primo anno) la scelta della madre e per il secondo anno la scelta del padre e così, via via, sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- La figlia minore potrà trascorrere inoltre, ad anni alterni e alternativamente, con ciascuno dei genitori le varie festività civili e religiose infra-annuali, in relazione alle ferie scolastiche disposte per l'occasione, ed a puro livello esemplificativo andranno ricompresi nelle succitate festività: 25
Aprile, I Maggio, Pentecoste, il Santo Patrono, 2 Giugno, Ognissanti, 8 Dicembre ed i relativi
“ponti” scolastici;
- Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio. in caso di disaccordo sul periodo temporale, prevarrà (per il primo anno) la scelta della madre e per il secondo anno la scelta del padre e così, via via, sempre secondo il criterio dell'alternanza. I genitori inoltre, previo accordo fra loro, potranno trascorrere, con la figlia, ulteriori periodi, da distribuire durante tutto l'arco dell'anno.
Tali periodi dovranno essere individuati tenendo conto delle esigenze della minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e del suo sentire.
3) genitori si impegnano a non ostacolare, ed a facilitare lo sviluppo di un buon rapporto con entrambi e si impegnano fin d'ora a stabilire nuovi accordi secondo il mutare della situazione;
4) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, tutte le informazioni relative alla figlia di cui si sia venuti a conoscenza, in relazione a questioni scolastiche, di salute e mediche e di ogni altro fatto rilevante che li riguardi;
5) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura, all'educazione della minora quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la stessa per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, nonché a favorirne la socializzazione Il tutto, salvo migliore accordo, che le parti di volta in volta potranno assumere nell'interesse della figlia;
6) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 150,00=mensile, per il Parte_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore importo da versarsi entro e non oltre il Persona_1 giorno 5 di ogni mese, soggetto annualmente a rivalutazione Istat, mediante bonifico bancario intestato alla Sig.ra Pt_1
L'assegno dovuto per la figlia minore, dovrà essere corrisposto alla madre, fino a che questa non si sarà idoneamente inserita nel mondo del lavoro e resa così economicamente indipendente;
7) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra nella misura del 50%, le spese extra assegno Parte_2 Pt_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) l'assegno unico spettante per la figlia e/o ogni altra misura equipollente o sostitutiva dello stesso che dovesse essere introdotta dalla legislatura futura, verrà trattenuto dalla madre per l'intero importo a far data dal corrente anno, con l'impegno della stessa a documentare al padre l'importo che verrà erogato;
9) il padre provvederà ad inviare alla madre entro il 30 gennaio di ogni anno i documenti necessari per la compilazione dell'ISEE;
10) I coniugi acconsentono al rilascio dei documenti relativi all'espatrio e/o del passaporto proprio e della minore.
11) Nessuna richiesta economica avanzano tra loro gli ex coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia assegno di alimenti e/o mantenimento.
12) Nulla sulle spese.
13) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cornaredo (MI) il
15/07/2017 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/12/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (Mi) il 21/03/1989 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Di Risio, con Studio in Pero (Mi) alla Via Bergamina n. 4/A presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano (Mi) il 08/04/1988 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gianmaria Fusetti, con Studio in Milano (Mi) Via Chiesa n. 2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cornaredo (MI) il 15/07/2017
(anno 2017 atto n. 16 reg. parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data 15/07/2020 e provvedimento del PM del
17/07/2020; con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
nata a [...] il [...], cittadinanza italiana (minorenne) Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 abitativa e collocazione prevalente presso la madre;
2) i tempi di frequentazione e gli incontri tra il padre e la figlia saranno così regolamentati, fatto salvo impedimenti lavorativi che saranno comunicati con congruo anticipo:
- due giorni infrasettimanali, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16,30 quando lo preleverà all'uscita dell'asilo nido per ricondurla a casa della mamma entro le 20,00;
- a week end alternati dal sabato mattina quando la preleverà presso la casa della mamma sino alle
20,00 della domenica, quando la ricondurrà dalla stessa;
- il periodo di vacanze scolastiche natalizie verrà suddiviso pariteticamente tra i genitori ad anni alterni (dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01). Parimenti il periodo delle vacanze pasquali. In caso di disaccordo sul periodo temporale, prevarrà (per il primo anno) la scelta della madre e per il secondo anno la scelta del padre e così, via via, sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- La figlia minore potrà trascorrere inoltre, ad anni alterni e alternativamente, con ciascuno dei genitori le varie festività civili e religiose infra-annuali, in relazione alle ferie scolastiche disposte per l'occasione, ed a puro livello esemplificativo andranno ricompresi nelle succitate festività: 25
Aprile, I Maggio, Pentecoste, il Santo Patrono, 2 Giugno, Ognissanti, 8 Dicembre ed i relativi
“ponti” scolastici;
- Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio. in caso di disaccordo sul periodo temporale, prevarrà (per il primo anno) la scelta della madre e per il secondo anno la scelta del padre e così, via via, sempre secondo il criterio dell'alternanza. I genitori inoltre, previo accordo fra loro, potranno trascorrere, con la figlia, ulteriori periodi, da distribuire durante tutto l'arco dell'anno.
Tali periodi dovranno essere individuati tenendo conto delle esigenze della minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e del suo sentire.
3) genitori si impegnano a non ostacolare, ed a facilitare lo sviluppo di un buon rapporto con entrambi e si impegnano fin d'ora a stabilire nuovi accordi secondo il mutare della situazione;
4) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, tutte le informazioni relative alla figlia di cui si sia venuti a conoscenza, in relazione a questioni scolastiche, di salute e mediche e di ogni altro fatto rilevante che li riguardi;
5) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura, all'educazione della minora quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la stessa per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, nonché a favorirne la socializzazione Il tutto, salvo migliore accordo, che le parti di volta in volta potranno assumere nell'interesse della figlia;
6) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 150,00=mensile, per il Parte_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore importo da versarsi entro e non oltre il Persona_1 giorno 5 di ogni mese, soggetto annualmente a rivalutazione Istat, mediante bonifico bancario intestato alla Sig.ra Pt_1
L'assegno dovuto per la figlia minore, dovrà essere corrisposto alla madre, fino a che questa non si sarà idoneamente inserita nel mondo del lavoro e resa così economicamente indipendente;
7) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra nella misura del 50%, le spese extra assegno Parte_2 Pt_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) l'assegno unico spettante per la figlia e/o ogni altra misura equipollente o sostitutiva dello stesso che dovesse essere introdotta dalla legislatura futura, verrà trattenuto dalla madre per l'intero importo a far data dal corrente anno, con l'impegno della stessa a documentare al padre l'importo che verrà erogato;
9) il padre provvederà ad inviare alla madre entro il 30 gennaio di ogni anno i documenti necessari per la compilazione dell'ISEE;
10) I coniugi acconsentono al rilascio dei documenti relativi all'espatrio e/o del passaporto proprio e della minore.
11) Nessuna richiesta economica avanzano tra loro gli ex coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia assegno di alimenti e/o mantenimento.
12) Nulla sulle spese.
13) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cornaredo (MI) il
15/07/2017 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG