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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3867/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Martiri della Libertà C.F._1
n.188, presso lo studio dell'avv. Fabio Di Prima, che la rappresenta e difende,come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, p.iva CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS sita in Catania piazza della Repubblica n.26 giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 15.04.2024, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 9949/2023
r.g., assumendo, in breve, che il CTU non ha apprezzato adeguatamente il quadro patologico di cui è affetta, in quanto si è limitato ad affermare che soffre di “Trombofilia genetica –
Bronchite Cronica Asmatiforme ...”, senza prendere in considerazione la cardiopatia ipertensiva, la OSAS e l'insufficienza venosa degli arti inferiori in pregressa TVP sx, sicché
“Anche a voler applicare alle superiori patologie sopra evidenziate … i valori tabellari minimi
(rispettivamenite secondo i codici 6441 e 6003), il complesso patologico da cui è affetta … applicando il calcolo riduzionistico, determina una invalidità valutabile quantomento nella misura dell'80%”, sì come meglio dedotto dal proprio CTP.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di “statuire che … è affetta da patologie gravi e permanenti, a causa delle quali si trova nella condizione di impossibilitato ad attendere a qualsiasi proficuo lavoro e quindi riconoscere che la stessa ha diritto a percepire il beneficio dell'assegno di invalidità civile, sin dalla data della domanda amministrativa (3.05.2023) o dalla diversa data che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.”. CP_ In data 21.05.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali, del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato e l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio; quindi, con provvedimento del 31.01.2025, la causa in parola è stata assegnata a questo giudice a seguito del trasferimento del precedente Istruttore presso altro ufficio e, all'udienza del 21.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata
____________________________
Pagina 2 Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che nulla osta all'ammissibilità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il 15.04.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 31.03.2024, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del
4.03.2024.
Nel merito, giova osservare che oggetto del presente giudizio è soltanto l'accertamento del requisito sanitario funzionale a beneficiare della prestazione di cui all'art. 13 della l. n.118/971, laddove ogni ulteriore statuizione inerente alla sussistenza degli elementi costitutivi extrasanitari è riservata dalla legge a favore dell'ente previdenziale (tra le tante, Cass.
21.10.2020, n. 23029; Cass. 27.05.2020, n. 9929).
Nella fattispecie concreta, l'indagine peritale volta ad appurare la sussistenza del requisito sanitario relativo alla pretesa dedotta in ricorso ha dato esito parzialmente positivo.
Invero, il CTU nominato in questa sede, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria prodotta in atti, ricostruito l'anamnesi familiare, personale, fisiologica e patologica della ricorrente, ha sottoposto quest'ultima ad esame obiettivo, diagnosticando a suo carico che soffre di “Pregressa tromboembolia polmonare (2021) in soggetto con Sindrome post-
Trombosi venosa profonda gemellare e poplitea sinistra insufficienza della vena grande safena con voluminosi collaterali di coscia;
Trombofilia genetica con etrerozigosi per fattore V di
Leiden e MTHFR in terapia medica con anticoagulanti orali– Sindrome da apnee ostruttive del sonno OSAS di grado severo in soggetto obesa ( IMC 35.2), Bronchite cronica a fenotipo asmatiforme in terapia, Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”
Nel contesto considerato, il CTU ha accertato che il quadro clinico registrato dal tecnico d'ufficio nominato in sede sommaria ha subito un aggravamento “verosimilmente da maggio
2024 ovvero 2 mesi prima della diagnosi di insufficienza della vena grande safena di destra con numerosi collaterali di coscia ( luglio 2024), condizione clinica che aggrava ulteriormente il quadro clinico-disfunzionale della sindrome post-trombosi venosa profonda” e, in ragione delle ampie argomentazioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio depositata il 7.01.2025, qui per brevità da intendersi trascritte, ha concluso che “la perizianda presenta complessivamente la riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del
75%”, a decorrere dal mese di maggio 2024.
Le conclusioni a cui perviene il CTU nominato in questa sede si presentano coerenti rispetto alle risultanze sanitarie acquisite in atti ed immuni da vizi logici, sicché, non sussistendo dati clinici di divergenza idonei ad enucleare inefficienze valutative ovvero affermazioni
Pagina 3 scientificamente errate, esse restano condivise e fatte proprie da questo giudice, adottando in dispositivo statuizioni conformi ad esse.
Ai fini delle spese giudiziali, la valutazione di soccombenza tra le parti deve svolgersi considerando che trattasi di unico giudizio a formazione successiva ed eventuale (sul punto, v.
Cass. 04.04.2022, n. 10685) e, avuto riguardo che nella specie la data di decorrenza del requisito sanitario che ci occupa è successiva sin anche alla proposizione del giudizio di opposizione, per cui il riconoscimento del diritto ottenuto non è coincidente con il riconoscimento del diritto richiesto, ma reiezione della domanda iniziale (tra le tante, Cass.
n.16821/2005), le spese di lite restano compensate per intero tra le parti;
mentre i costi di CTU, nei rapporti interni tra le parti, restano poste definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale in ragione delle condizioni reddituali in cui versa la ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a è invalida con riduzione permanente della capacità Parte_1
lavorativa nella misura del 75%, con decorrenza dal mese di maggio 2024
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi delle CTU a carico dell'
[...]
per intero le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione CP_2
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania il 22.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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