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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1599/2024
REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott.ssa Anna Battaglia Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 26.01.2024; da nato in [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Unia;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore;
RESISTENTE OGGETTO: ricorso ex artt. 35 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per il riconoscimento della protezione internazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato ha impugnato il provvedimento Parte_1 emesso in data 23.11.2023 con il quale la competente Questura di ha respinto la domanda CP_1 di riconoscimento della protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
Disposta l'acquisizione di documentazione integrativa in merito alla situazione lavorativa del richiedente, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025 il sig.
ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa, quindi, con decreto del giudice Pt_1 istruttore depositato il 09.07.2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
****
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018 è entrato in vigore il decreto legge n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2018) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5, co 6, del d.lgs. n. 286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, anche se la legge non ha preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del successivo radicamento in Italia), che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative, nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Entro il descritto quadro di riferimento, mette conto osservare che il sig. ha Parte_1 diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che deve ritenersi offerta la prova di un sufficiente radicamento nel territorio italiano.
Per quanto qui di interesse, il richiedente ha dimostrato la propria integrazione lavorativa mediante il corredo documentale prodotto in atti (cfr. allegati al ricorso ed alla nota difensiva di data 28.01.2025) dal quale emerge che egli: a) ha lavorato presso la società CEK SRL per il periodo dal 18.06.2022 al 31.10.2022 percependo redditi complessivi pari ad euro 3.335,00; b) è stato poi assunto alle dipendenze della società er il Controparte_2 periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023, percependo redditi complessivi per euro 10.792,01; c) ha sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato con la medesima società per l'anno 2024 e tuttora svolge attività lavorativa presso di essa;
d) percepisce dalla suddetta occupazione una retribuzione mensile compresa tra 1.000,00 e 1.450,00 euro circa.
La documentazione richiamata, in particolare, attesta come il richiedente si sia impegnato nella ricerca di una stabile occupazione ed abbia intrapreso un positivo percorso lavorativo che consente di formulare una prognosi favorevole circa un suo adeguato inserimento nel tessuto socio-economico del paese di accoglienza, essendo peraltro provato che egli ha percepito e percepisce redditi che gli assicurano una autonomia economica e, perciò, lo svolgimento di una vita dignitosa.
In questo contesto, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità dinanzi citati
– e considerato che in tema di protezione complementare il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto socio-culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023) – è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Non consta, poi, che il richiedente abbia commesso reati per i quali sia intervenuta sentenza di condanna (cfr. il certificato del casellario giudiziale prodotto in atti con le note del 24.06.2025), né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica
(cfr. art. 8 CEDU).
Il ricorso va in definitiva accolto, di talché va riconosciuto il diritto del sig. Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la disciplina ratione temporis vigente.
In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate considerato che la domanda è stata accolta mediante la valorizzazione di elementi emersi successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1599/2024 R.G., così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e dichiara il Parte_1
diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 24.07.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Federica Benvenuti
REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott.ssa Anna Battaglia Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 26.01.2024; da nato in [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Unia;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore;
RESISTENTE OGGETTO: ricorso ex artt. 35 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per il riconoscimento della protezione internazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato ha impugnato il provvedimento Parte_1 emesso in data 23.11.2023 con il quale la competente Questura di ha respinto la domanda CP_1 di riconoscimento della protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
Disposta l'acquisizione di documentazione integrativa in merito alla situazione lavorativa del richiedente, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025 il sig.
ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa, quindi, con decreto del giudice Pt_1 istruttore depositato il 09.07.2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
****
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018 è entrato in vigore il decreto legge n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2018) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5, co 6, del d.lgs. n. 286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, anche se la legge non ha preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del successivo radicamento in Italia), che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative, nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Entro il descritto quadro di riferimento, mette conto osservare che il sig. ha Parte_1 diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che deve ritenersi offerta la prova di un sufficiente radicamento nel territorio italiano.
Per quanto qui di interesse, il richiedente ha dimostrato la propria integrazione lavorativa mediante il corredo documentale prodotto in atti (cfr. allegati al ricorso ed alla nota difensiva di data 28.01.2025) dal quale emerge che egli: a) ha lavorato presso la società CEK SRL per il periodo dal 18.06.2022 al 31.10.2022 percependo redditi complessivi pari ad euro 3.335,00; b) è stato poi assunto alle dipendenze della società er il Controparte_2 periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023, percependo redditi complessivi per euro 10.792,01; c) ha sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato con la medesima società per l'anno 2024 e tuttora svolge attività lavorativa presso di essa;
d) percepisce dalla suddetta occupazione una retribuzione mensile compresa tra 1.000,00 e 1.450,00 euro circa.
La documentazione richiamata, in particolare, attesta come il richiedente si sia impegnato nella ricerca di una stabile occupazione ed abbia intrapreso un positivo percorso lavorativo che consente di formulare una prognosi favorevole circa un suo adeguato inserimento nel tessuto socio-economico del paese di accoglienza, essendo peraltro provato che egli ha percepito e percepisce redditi che gli assicurano una autonomia economica e, perciò, lo svolgimento di una vita dignitosa.
In questo contesto, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità dinanzi citati
– e considerato che in tema di protezione complementare il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto socio-culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023) – è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Non consta, poi, che il richiedente abbia commesso reati per i quali sia intervenuta sentenza di condanna (cfr. il certificato del casellario giudiziale prodotto in atti con le note del 24.06.2025), né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica
(cfr. art. 8 CEDU).
Il ricorso va in definitiva accolto, di talché va riconosciuto il diritto del sig. Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la disciplina ratione temporis vigente.
In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate considerato che la domanda è stata accolta mediante la valorizzazione di elementi emersi successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1599/2024 R.G., così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e dichiara il Parte_1
diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 24.07.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Federica Benvenuti