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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3156 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c.
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato allegato al ricorso, dall'avv. Lorenzo Russo presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...] e residente in [...]
60 (C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, C.F._2 dall'avv. Rita Cellini presso il quale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25 giugno 2024 la sig.ra , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 in Catanzaro il 26/04/1987 con il sig. (trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto CP_1 comune nell'anno 1987, atto n° 2, parte II, serie A) e che dall'unione sono nati due figli, (il 26/11/1985) e Per_1
(in data 09/06/1989), entrambi maggiorenni, rappresentava la volontà di separarsi poiché i coniugi “non Per_2 hanno una vita affettiva e sentimentale e, per tanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, tra loro è divenuta insostenibile la convivenza”.
La ricorrente precisava di non voler richiedere alcuna somma a titolo di mantenimento e chiedeva volersi: “1) omologare la separazione dei coniugi GG.ri ( ) nata a [...]_3
Catanzaro il 16.06.1966 ed il Sig. nato a [...] l'[...] CP_1
( , che hanno contratto matrimonio in data 26.04.1987 nel Comune di Catanzaro;
2) CodiceFiscale_4 ordinare la trascrizione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In data 16 settembre 2024 si costituiva il sig. che non si opponeva alla domanda di separazione CP_1
e dichiarava di aderire al ricorso chiedendo la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito previa conversione del rito da giudiziale in consensuale, omologare la separazione tra i coniugi ed enza CP_1 Parte_1 nulla disporre né in ordine all'assegnazione della casa coniugale né in ordine all'assegno di mantenimento per la coniuge, che nulla ha richiesto in tal senso e per i figli autonomi economicamente. Voglia l'On. Tribunale ordinare la trascrizione del provvedimento all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Catanzaro nell'atto n.
2 Parte II serie A del 26/04/1987”.
I procuratori delle parti, con istanza congiunta depositata in data 14/10/2024, chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale.
Con ordinanza del 9 gennaio 2025 veniva disposta la trasformazione del rito. Il Giudice invitava le parti “a formalizzare l'accordo che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti e a precisare se i figli hanno raggiunto
o meno una indipendenza economica”.
In data 18 marzo 2025, l'avv. Russo depositava la dichiarazione congiunta sottoscritta personalmente dalle parti nella quale dichiaravano: di non volersi riconciliare, di confermare le conclusioni formulate nel ricorso e nella memoria di costituzione e che entrambi i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti i figli nati dall'unione dei coniugi e non essendo stata definita dalle parti alcuna condizione economica o patrimoniale, in considerazione dell'indipendenza economica di entrambi.
Considerato che le parti hanno raggiunto l'accordo, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul procedimento in oggetto, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(Atto n. 2 parte II serie A - anno 1987- Comune di Catanzaro);
b) autorizza i coniugi a vivere separati;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 02/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3156 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c.
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato allegato al ricorso, dall'avv. Lorenzo Russo presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...] e residente in [...]
60 (C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, C.F._2 dall'avv. Rita Cellini presso il quale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25 giugno 2024 la sig.ra , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 in Catanzaro il 26/04/1987 con il sig. (trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto CP_1 comune nell'anno 1987, atto n° 2, parte II, serie A) e che dall'unione sono nati due figli, (il 26/11/1985) e Per_1
(in data 09/06/1989), entrambi maggiorenni, rappresentava la volontà di separarsi poiché i coniugi “non Per_2 hanno una vita affettiva e sentimentale e, per tanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, tra loro è divenuta insostenibile la convivenza”.
La ricorrente precisava di non voler richiedere alcuna somma a titolo di mantenimento e chiedeva volersi: “1) omologare la separazione dei coniugi GG.ri ( ) nata a [...]_3
Catanzaro il 16.06.1966 ed il Sig. nato a [...] l'[...] CP_1
( , che hanno contratto matrimonio in data 26.04.1987 nel Comune di Catanzaro;
2) CodiceFiscale_4 ordinare la trascrizione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In data 16 settembre 2024 si costituiva il sig. che non si opponeva alla domanda di separazione CP_1
e dichiarava di aderire al ricorso chiedendo la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito previa conversione del rito da giudiziale in consensuale, omologare la separazione tra i coniugi ed enza CP_1 Parte_1 nulla disporre né in ordine all'assegnazione della casa coniugale né in ordine all'assegno di mantenimento per la coniuge, che nulla ha richiesto in tal senso e per i figli autonomi economicamente. Voglia l'On. Tribunale ordinare la trascrizione del provvedimento all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Catanzaro nell'atto n.
2 Parte II serie A del 26/04/1987”.
I procuratori delle parti, con istanza congiunta depositata in data 14/10/2024, chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale.
Con ordinanza del 9 gennaio 2025 veniva disposta la trasformazione del rito. Il Giudice invitava le parti “a formalizzare l'accordo che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti e a precisare se i figli hanno raggiunto
o meno una indipendenza economica”.
In data 18 marzo 2025, l'avv. Russo depositava la dichiarazione congiunta sottoscritta personalmente dalle parti nella quale dichiaravano: di non volersi riconciliare, di confermare le conclusioni formulate nel ricorso e nella memoria di costituzione e che entrambi i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti i figli nati dall'unione dei coniugi e non essendo stata definita dalle parti alcuna condizione economica o patrimoniale, in considerazione dell'indipendenza economica di entrambi.
Considerato che le parti hanno raggiunto l'accordo, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul procedimento in oggetto, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(Atto n. 2 parte II serie A - anno 1987- Comune di Catanzaro);
b) autorizza i coniugi a vivere separati;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 02/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo