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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOVA SONIA
e
DI AR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVA SONIA C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CHIEDONO che, previa fissazione di udienza per la comparizione personale dei coniugi avanti il Presidente, il
Tribunale, accertato che ricorrono le condizioni di legge (Legge n° 55, G.U. 06/05/2015), voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1- le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2- il padre vedrà e terrà con sè le figlie il sabato e la domenica di tutte le settimane. Le minori, inoltre, trascorreranno, annualmente, in via alternata, con l'uno e l'altro genitore, le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, nonché tutte le altre ricorrenze dell'anno, e passeranno, col padre, nel corso delle vacanze estive, un periodo di quindici giorni, da comunicarsi, ad opera di quest'ultimo, alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
4- il sig. corrisponderà alla sig.ra RR IO, a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 500,00 (€
250,00 per ciascuna), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT (rivalutazione decorrente dal mese di giugno 2019);
5- il sig. concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie (di natura scolastica, sanitaria, ricreativa e sportiva), che si rendessero necessarie in favore delle minori, secondo i seguenti criteri:
a) spese mediche (da documentare), senza preventivo accordo, relativamente a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e tickets sanitari;
con preventivo accordo relativamente a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
b) spese scolastiche (da documentare), senza preventivo accordo, relativamente a tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
con preventivo accordo relativamente a tasse scolastiche ed universitarie, imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
c) spese extrascolastiche (da documentare) senza preventivo accordo, relativamente al tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, frequentazione di centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
con preventivo accordo per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze;
6- il sig. è obbligato a versare la rata mensile, del mutuo ipotecario, Parte_1 stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a, per l'acquisto della casa familiare.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e DI AR hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito civile il 30/12/2001 a DAKAR (Senegal) e dalla loro unione sono nate a Lecco due figlie:
il 01/09/2004, e il 11/05/2005. Persona_1 Persona_2
Con sentenza n. 405/2018 pubblicata il 19/06/2018, n. 1622/2017 r.g., il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente tra le parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
18/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a DAKAR (Senegal) il
30/12/2001 tra e DI AR trascritto nei registri dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Erve, reg. atti di matrimonio, anno 2007, parte II, serie C, numero 2;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Erve per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 13/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOVA SONIA
e
DI AR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVA SONIA C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CHIEDONO che, previa fissazione di udienza per la comparizione personale dei coniugi avanti il Presidente, il
Tribunale, accertato che ricorrono le condizioni di legge (Legge n° 55, G.U. 06/05/2015), voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1- le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2- il padre vedrà e terrà con sè le figlie il sabato e la domenica di tutte le settimane. Le minori, inoltre, trascorreranno, annualmente, in via alternata, con l'uno e l'altro genitore, le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, nonché tutte le altre ricorrenze dell'anno, e passeranno, col padre, nel corso delle vacanze estive, un periodo di quindici giorni, da comunicarsi, ad opera di quest'ultimo, alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
4- il sig. corrisponderà alla sig.ra RR IO, a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 500,00 (€
250,00 per ciascuna), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT (rivalutazione decorrente dal mese di giugno 2019);
5- il sig. concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie (di natura scolastica, sanitaria, ricreativa e sportiva), che si rendessero necessarie in favore delle minori, secondo i seguenti criteri:
a) spese mediche (da documentare), senza preventivo accordo, relativamente a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e tickets sanitari;
con preventivo accordo relativamente a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
b) spese scolastiche (da documentare), senza preventivo accordo, relativamente a tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
con preventivo accordo relativamente a tasse scolastiche ed universitarie, imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
c) spese extrascolastiche (da documentare) senza preventivo accordo, relativamente al tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, frequentazione di centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
con preventivo accordo per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze;
6- il sig. è obbligato a versare la rata mensile, del mutuo ipotecario, Parte_1 stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a, per l'acquisto della casa familiare.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e DI AR hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito civile il 30/12/2001 a DAKAR (Senegal) e dalla loro unione sono nate a Lecco due figlie:
il 01/09/2004, e il 11/05/2005. Persona_1 Persona_2
Con sentenza n. 405/2018 pubblicata il 19/06/2018, n. 1622/2017 r.g., il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente tra le parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
18/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a DAKAR (Senegal) il
30/12/2001 tra e DI AR trascritto nei registri dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Erve, reg. atti di matrimonio, anno 2007, parte II, serie C, numero 2;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Erve per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 13/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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