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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico, dall'avv. Luca Balbi
ricorrenti
CONTRO
, in persona del pro tempore, E_ CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. (delegato CP_3
dal dirigente pro tempore dell' ) Controparte_4
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da atti di costituzione in giudizio e da verbale di udienza del 23 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio il , esponendo: E_
1 - di aver prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto in CP_1
forza di reiterati contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso;
- di avere svolto, in forza dei citati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
- di non aver ricevuto, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la c.d. carta docente dell'importo annuo di euro 500,00, prevista dall'art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, erogata ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente o “carta docente”).
I ricorrenti hanno pertanto chiesto:
1) In via principale, ove ritenuto previo accertamento e declaratoria, ai sensi dell'art. 288
TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE;
degli artt. 14, 20 e 47 della Carta dei Diritti
fondamentali dell'Unione europea, della sentenza della causa C-450/21, degli artt. 11
e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha CP_5
specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno)
sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”;
nonché del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016,
nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali,
anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto al beneficio dell'incentivo di euro 500,00 annui a favore di ciascuna parte ricorrente, ed in particolare, per ciascuna di essi, in relazione ai periodi di lavoro dettagliati al § 3 della
2 parte in fatto di ricorso, da intendersi qui ritrascritti unitamente ai documenti allegati,
ovvero e comunque, a decorrere dalla prima data contrattuale utile che emergerà in corso di causa, sino all'anno 2024/2025 compreso e con la esclusione dell'anno scolastico 2023/2024, il tutto nelle modalità di erogazione previste dalla Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della
L.107/2015, o come meglio ritenuto per il caso, e conseguentemente condannare il qui convenuto alla sua E_
erogazione/corresponsione/pagamento a favore dei lavoratori. Il tutto oltre interessi e/o rivalutazione, come meglio e di legge;
2) In via eventuale e subordinata -per l'ipotesi in cui Codesto Tribunale non dovesse ritenere applicabile, a favore di quei docenti lavoratori che al momento della emananda sentenza (ovvero della successiva fase di sua esecuzione) non fossero più
in forze nell'amministrazione qui convenuta, la pronuncia di condanna di cui sopra al punto 1) (stanti le peculiari finalità e modalità esecutive della corresponsione degli importi-bonus Carta del docente)-, condannare comunque il convenuto al CP_1
pagamento a titolo risarcitorio contrattuale - che come noto sconta una prescrizione decennale- ovvero in subordine extracontrattuale, anche in forma specifica e seguendo le modalità di legge (con concessione/rilascio al fine di carta del docente, o come meglio) per il danno subito (anche quale perdita di chance formativa) in conseguenza del mancato versamento degli importi annuali e della mancata concessione della carta del docente, ovvero a titolo indennitario o come meglio, per l'importo da quantificarsi parimenti in euro 500,00 annuali, con le migliori decorrenze sopra indicate per ciascun docente al § 3 della parte in fatto, e richiamate al precedente punto 1 delle conclusioni, ovvero da quantificarsi in via equitativa,
tenendo conto anzitutto della reiterazione e della durata dei contratti a tempo determinato e della relativa prestazione di docenza svolta, senza sostanziale soluzione di continuità, e, quale riferimento economico, il medesimo importo di euro
3 500,00 annuale ovvero, e complessivamente, per il risultato economico che sarebbe stato raggiunto qualora tali docenti fossero state ancora in forze, e dunque per non meno di quanto richiesto per ciascuno di esse, secondo le varie ipotesi connesse con eventuale eccezione di prescrizione o meno, al precedente § 1 delle conclusioni nonché al § 3 della parte in fatto. Evidenziano altresì che per l'ipotesi risarcitoria la prescrizione, semmai eccepita, sarebbe in ogni caso decennale. Il tutto oltre interessi e/o rivalutazione come meglio e di legge;
3) condannare parte resistente al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio, oltre accessori previsti per legge, con distrazione in favore dell'avvocato di parti ricorrenti che ne è antistatario.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel CP_1
merito la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione.
In subordine, il ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad oggetto il CP_1
riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Il ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti. CP_1
All'odierna udienza parte ricorrente, preso atto dell'eccezione di prescrizione, ha precisato la decorrenza delle domande della ricorrente dall'anno Parte_2
scolastico 2020/2021, in luogo dell'anno scolastico 2019/2020.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015, ai cui sensi:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica
4 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e
di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile”.
Ai sensi del successivo co. 122 dell'art. 1 della legge. n. 107/2015:
“122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_7
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle
agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il co. 124 precisa che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 e poi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 ha previsto:
5 - art. 2: la “carta docente” spetta ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
sono in periodo di formazione e prova”; “Il Controparte_6
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di
[...]
lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione
dal servizio”;
- art. 3: “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili
nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non
utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella
disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della
mancata utilizzazione”;
- art. 5: “La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale
elettronica”;
Il successivo d.P.C.M. 28 novembre 2016, nel confermare l'importo annuale della carta, all'art. 3 ha anche confermato quali “beneficiari della carta” … “i docenti di ruolo a
tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova…”.
È infine intervenuto l'art. 15 d.l. 13 giugno 2023, n. 69 prevedendo che:
“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza
annuale su posto vacante e disponibile”.
3. La Corte di Giustizia UE con ordinanza 18 maggio 2022, n. 450 ha esaminato il profilo della compatibilità della disciplina della “carta docente” con la clausola 4, punto 1,
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, affermando che “… osta a una normativa nazionale che riserva al
solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale E_
6 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le
condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole
rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il
solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
“…. per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4,
punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una
misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro
sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
[...]
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)”; Per_1
“35. Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio
determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi
del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento
principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
7 36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale
indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria
tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato
presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1
decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire
l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati
presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì CP_1
che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva
prestazione del servizio da parte di tali docenti”; …
“41. Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate
esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire,
conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto
conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le
condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e
giurisprudenza ivi citata)”;
“43. A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in
sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione… [di parte ricorrente] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del
lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di
trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito CP_1
di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio
finanziario di cui al procedimento principale”;
“44. Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai
sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di
cui al procedimento principale.
8 45. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive»
richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi
precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare
contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale
disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle
funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle
caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima
finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati
amministrativi a contratto,… non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per
sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro...
47. A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la
differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione
obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità
del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Secondo noti principi, “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia
pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il
valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo”
norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con
efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. 22577/2014).” (Cass., 8 febbraio
2016 n. 2468).
4. La Corte di cassazione ha da tempo affermato che “la disparità di trattamento non può
essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo
9 contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico
e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
… a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale
ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere
giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le
modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di giustizia 5 giugno 2018, in causa C-
677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici
italiani Corte di giustizia, 18 ottobre 2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7 marzo 2013,
causa C-393/11, Bertazzi)” (Cass. 28 maggio 2020 n. 10219).
5. Né parte convenuta ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate da parti ricorrenti, allorché dipendenti con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Infatti, l'eventuale mancata partecipazione del “supplente” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
6. Da ultimo la Corte di cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha chiarito quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v.
ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso
stretto”;
10 - la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico'
evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo
in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno
annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro,
quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata
dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di CP_1
pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una
prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema
scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota]
“quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”;
si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente
comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque
“tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 11 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto),
perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
7. Venendo quindi alla situazione di fatto di parti ricorrenti, è pacifico o comunque documentalmente provato, sulla base della documentazione in atti, che i ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, per quanto qui rileva (e quindi tenendo conto della precisazione delle domande con decorrenza dall'anno scolastico 2020/2021, in luogo dell'anno scolastico 2019/2020, quanto alla ricorrente
[...]
): Pt_2
Parte_1
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2024/2025 con contratto dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 (supplenza annuale);
: Parte_2
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2024/2025 con contratto dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 (supplenza annuale).
12 È altresì pacifico che i ricorrenti non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro.
8. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi CP_1
esperibili dai lavoratori a termine.
La Corte di cassazione (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961) ha chiarito, al riguardo,
che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma
specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che
spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in
esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, co,,a 36, della L. n. 724 del 1994,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al
portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al
sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del CP_1
all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni
intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- - “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata,
perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il
13 servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può
comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno
successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di
quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza
di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata
tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo
conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica
l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di
docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere
l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema
scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta,
resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema
scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti
in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione,
per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo
[che] attiene al merito”.
Nella specie dalla documentazione in atti emerge che i ricorrenti non sono “usciti dal sistema scolastico”, in quanto il ricorrente presta attualmente Parte_1
servizio come docente in forza di contratto a tempo determinato dal 01/09/2024 al
31/08/2025 e la ricorrente presta attualmente servizio come docente in Parte_2
forza di contratto a tempo determinato dal 01/09/2024 al 31/08/2025.
14 9. Alla luce di quanto fin qui argomentato, il convenuto deve essere condannato CP_1
ad assegnare ai ricorrenti la carta elettronica con accredito della somma di euro 500,00
per ogni anno scolastico per cui spetta il diritto e così per complessivi euro 1.500,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 a favore del ricorrente
[...]
e per complessivi euro 2.000,00 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023 e 2024/2025 a favore della ricorrente . Parte_2
Su tali somme spettano interessi o rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22,
comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(Cass. n. 29961/2023).
10. La condanna deve essere pronunciata nei confronti del E_
, unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio.
[...]
Infatti, “in tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il Controparte_4
dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
, non può essere evocato in giudizio in Controparte_6
proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto ai sensi dell'art. 75 c.p.c., CP_1
e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come
munito di "legittimazione passiva"” (Cass. 9 novembre 2021 n. 32938).
“Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai cd.
Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle
liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) e a partire dal d.p.r. 260/2007 coperte mediante dirigenti
non generali (mentre il d.p.r. 319/2003 prevedeva che "di regola" non si trattasse di dirigenti
generali)” (Cass. 9 novembre 2021 n. 32938).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, antistatario.
15
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, e così per complessivi euro 1.500,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 a favore di e per complessivi euro 2.000,00 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 a favore di;
Parte_2
- conseguentemente condanna il , in persona del E_
pro tempore, ad attribuire ai ricorrenti la “carta elettronica per CP_2
l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazioni annuali al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Balbi.
Genova, 23 maggio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico, dall'avv. Luca Balbi
ricorrenti
CONTRO
, in persona del pro tempore, E_ CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. (delegato CP_3
dal dirigente pro tempore dell' ) Controparte_4
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da atti di costituzione in giudizio e da verbale di udienza del 23 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio il , esponendo: E_
1 - di aver prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto in CP_1
forza di reiterati contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso;
- di avere svolto, in forza dei citati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
- di non aver ricevuto, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la c.d. carta docente dell'importo annuo di euro 500,00, prevista dall'art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, erogata ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente o “carta docente”).
I ricorrenti hanno pertanto chiesto:
1) In via principale, ove ritenuto previo accertamento e declaratoria, ai sensi dell'art. 288
TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE;
degli artt. 14, 20 e 47 della Carta dei Diritti
fondamentali dell'Unione europea, della sentenza della causa C-450/21, degli artt. 11
e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha CP_5
specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno)
sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”;
nonché del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016,
nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali,
anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto al beneficio dell'incentivo di euro 500,00 annui a favore di ciascuna parte ricorrente, ed in particolare, per ciascuna di essi, in relazione ai periodi di lavoro dettagliati al § 3 della
2 parte in fatto di ricorso, da intendersi qui ritrascritti unitamente ai documenti allegati,
ovvero e comunque, a decorrere dalla prima data contrattuale utile che emergerà in corso di causa, sino all'anno 2024/2025 compreso e con la esclusione dell'anno scolastico 2023/2024, il tutto nelle modalità di erogazione previste dalla Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della
L.107/2015, o come meglio ritenuto per il caso, e conseguentemente condannare il qui convenuto alla sua E_
erogazione/corresponsione/pagamento a favore dei lavoratori. Il tutto oltre interessi e/o rivalutazione, come meglio e di legge;
2) In via eventuale e subordinata -per l'ipotesi in cui Codesto Tribunale non dovesse ritenere applicabile, a favore di quei docenti lavoratori che al momento della emananda sentenza (ovvero della successiva fase di sua esecuzione) non fossero più
in forze nell'amministrazione qui convenuta, la pronuncia di condanna di cui sopra al punto 1) (stanti le peculiari finalità e modalità esecutive della corresponsione degli importi-bonus Carta del docente)-, condannare comunque il convenuto al CP_1
pagamento a titolo risarcitorio contrattuale - che come noto sconta una prescrizione decennale- ovvero in subordine extracontrattuale, anche in forma specifica e seguendo le modalità di legge (con concessione/rilascio al fine di carta del docente, o come meglio) per il danno subito (anche quale perdita di chance formativa) in conseguenza del mancato versamento degli importi annuali e della mancata concessione della carta del docente, ovvero a titolo indennitario o come meglio, per l'importo da quantificarsi parimenti in euro 500,00 annuali, con le migliori decorrenze sopra indicate per ciascun docente al § 3 della parte in fatto, e richiamate al precedente punto 1 delle conclusioni, ovvero da quantificarsi in via equitativa,
tenendo conto anzitutto della reiterazione e della durata dei contratti a tempo determinato e della relativa prestazione di docenza svolta, senza sostanziale soluzione di continuità, e, quale riferimento economico, il medesimo importo di euro
3 500,00 annuale ovvero, e complessivamente, per il risultato economico che sarebbe stato raggiunto qualora tali docenti fossero state ancora in forze, e dunque per non meno di quanto richiesto per ciascuno di esse, secondo le varie ipotesi connesse con eventuale eccezione di prescrizione o meno, al precedente § 1 delle conclusioni nonché al § 3 della parte in fatto. Evidenziano altresì che per l'ipotesi risarcitoria la prescrizione, semmai eccepita, sarebbe in ogni caso decennale. Il tutto oltre interessi e/o rivalutazione come meglio e di legge;
3) condannare parte resistente al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio, oltre accessori previsti per legge, con distrazione in favore dell'avvocato di parti ricorrenti che ne è antistatario.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel CP_1
merito la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione.
In subordine, il ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad oggetto il CP_1
riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Il ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti. CP_1
All'odierna udienza parte ricorrente, preso atto dell'eccezione di prescrizione, ha precisato la decorrenza delle domande della ricorrente dall'anno Parte_2
scolastico 2020/2021, in luogo dell'anno scolastico 2019/2020.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015, ai cui sensi:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica
4 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e
di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile”.
Ai sensi del successivo co. 122 dell'art. 1 della legge. n. 107/2015:
“122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_7
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle
agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il co. 124 precisa che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 e poi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 ha previsto:
5 - art. 2: la “carta docente” spetta ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
sono in periodo di formazione e prova”; “Il Controparte_6
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di
[...]
lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione
dal servizio”;
- art. 3: “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili
nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non
utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella
disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della
mancata utilizzazione”;
- art. 5: “La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale
elettronica”;
Il successivo d.P.C.M. 28 novembre 2016, nel confermare l'importo annuale della carta, all'art. 3 ha anche confermato quali “beneficiari della carta” … “i docenti di ruolo a
tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova…”.
È infine intervenuto l'art. 15 d.l. 13 giugno 2023, n. 69 prevedendo che:
“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza
annuale su posto vacante e disponibile”.
3. La Corte di Giustizia UE con ordinanza 18 maggio 2022, n. 450 ha esaminato il profilo della compatibilità della disciplina della “carta docente” con la clausola 4, punto 1,
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, affermando che “… osta a una normativa nazionale che riserva al
solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale E_
6 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le
condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole
rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il
solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
“…. per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4,
punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una
misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro
sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
[...]
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)”; Per_1
“35. Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio
determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi
del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento
principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
7 36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale
indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria
tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato
presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1
decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire
l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati
presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì CP_1
che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva
prestazione del servizio da parte di tali docenti”; …
“41. Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate
esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire,
conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto
conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le
condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e
giurisprudenza ivi citata)”;
“43. A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in
sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione… [di parte ricorrente] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del
lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di
trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito CP_1
di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio
finanziario di cui al procedimento principale”;
“44. Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai
sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di
cui al procedimento principale.
8 45. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive»
richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi
precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare
contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale
disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle
funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle
caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima
finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati
amministrativi a contratto,… non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per
sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro...
47. A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la
differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione
obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità
del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Secondo noti principi, “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia
pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il
valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo”
norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con
efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. 22577/2014).” (Cass., 8 febbraio
2016 n. 2468).
4. La Corte di cassazione ha da tempo affermato che “la disparità di trattamento non può
essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo
9 contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico
e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
… a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale
ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere
giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le
modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di giustizia 5 giugno 2018, in causa C-
677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici
italiani Corte di giustizia, 18 ottobre 2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7 marzo 2013,
causa C-393/11, Bertazzi)” (Cass. 28 maggio 2020 n. 10219).
5. Né parte convenuta ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate da parti ricorrenti, allorché dipendenti con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Infatti, l'eventuale mancata partecipazione del “supplente” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
6. Da ultimo la Corte di cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha chiarito quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v.
ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso
stretto”;
10 - la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico'
evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo
in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno
annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro,
quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata
dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di CP_1
pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una
prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema
scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota]
“quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”;
si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente
comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque
“tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 11 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto),
perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
7. Venendo quindi alla situazione di fatto di parti ricorrenti, è pacifico o comunque documentalmente provato, sulla base della documentazione in atti, che i ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, per quanto qui rileva (e quindi tenendo conto della precisazione delle domande con decorrenza dall'anno scolastico 2020/2021, in luogo dell'anno scolastico 2019/2020, quanto alla ricorrente
[...]
): Pt_2
Parte_1
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2024/2025 con contratto dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 (supplenza annuale);
: Parte_2
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2024/2025 con contratto dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 (supplenza annuale).
12 È altresì pacifico che i ricorrenti non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro.
8. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi CP_1
esperibili dai lavoratori a termine.
La Corte di cassazione (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961) ha chiarito, al riguardo,
che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma
specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che
spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in
esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, co,,a 36, della L. n. 724 del 1994,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al
portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al
sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del CP_1
all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni
intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- - “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata,
perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il
13 servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può
comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno
successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di
quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza
di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata
tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo
conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica
l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di
docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere
l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema
scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta,
resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema
scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti
in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione,
per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo
[che] attiene al merito”.
Nella specie dalla documentazione in atti emerge che i ricorrenti non sono “usciti dal sistema scolastico”, in quanto il ricorrente presta attualmente Parte_1
servizio come docente in forza di contratto a tempo determinato dal 01/09/2024 al
31/08/2025 e la ricorrente presta attualmente servizio come docente in Parte_2
forza di contratto a tempo determinato dal 01/09/2024 al 31/08/2025.
14 9. Alla luce di quanto fin qui argomentato, il convenuto deve essere condannato CP_1
ad assegnare ai ricorrenti la carta elettronica con accredito della somma di euro 500,00
per ogni anno scolastico per cui spetta il diritto e così per complessivi euro 1.500,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 a favore del ricorrente
[...]
e per complessivi euro 2.000,00 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023 e 2024/2025 a favore della ricorrente . Parte_2
Su tali somme spettano interessi o rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22,
comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(Cass. n. 29961/2023).
10. La condanna deve essere pronunciata nei confronti del E_
, unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio.
[...]
Infatti, “in tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il Controparte_4
dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
, non può essere evocato in giudizio in Controparte_6
proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto ai sensi dell'art. 75 c.p.c., CP_1
e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come
munito di "legittimazione passiva"” (Cass. 9 novembre 2021 n. 32938).
“Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai cd.
Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle
liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) e a partire dal d.p.r. 260/2007 coperte mediante dirigenti
non generali (mentre il d.p.r. 319/2003 prevedeva che "di regola" non si trattasse di dirigenti
generali)” (Cass. 9 novembre 2021 n. 32938).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, antistatario.
15
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, e così per complessivi euro 1.500,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 a favore di e per complessivi euro 2.000,00 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 a favore di;
Parte_2
- conseguentemente condanna il , in persona del E_
pro tempore, ad attribuire ai ricorrenti la “carta elettronica per CP_2
l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazioni annuali al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Balbi.
Genova, 23 maggio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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