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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 823 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 01/10/1977, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MUSONE
NICOLA, presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 04/06/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Caserta in data
28/07/2007 e che dal matrimonio è nato un figlio (Paolo, nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, liberi di stabilire la residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto, prestando reciproco consenso per l'espatrio;
2. La casa coniugale sita in Caserta al Vicolo A. Abatemarco nr. 5, verrà attribuita di comune accordo con l'altro coniuge, alla sig.ra ; Parte_1
3. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore Parte_2 del proprio figlio la somma di € 350,00 oltre € 500,00 per il canone di locazione dell'immobile condotto in locazione che verrà attribuito alla sig.ra , Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese;
4. Le spese straordinarie saranno equamente ripartite tra i coniugi;
5. Il padre, sig. potrà tenere il minore con sé il lunedì, mercoledì e Parte_2 venerdi dalle ore 17.00 alle ore 21.00, e a week end alterni;
Vacanze estive: il sig.
trascorrerà con i l minori figlio, 15 giorni consecutivi (Luglio o Parte_2
Agosto) con onere di comunicazione alla madre da parte del padre entro due mesi prima dalla fruizione delle ferie, ovvero di pianificazione delle vacanze dell'una o dell'altra parte. Le parti inoltre prima di ogni periodo di vacanza e partenza saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze, nonché e qualora non disponibili i recapiti telefonici;
Vacanze Natalizie e
Pasquali: i l minor e figli o trascorrerà con il padre, ad anni alterni, quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, preventivamente da concordarsi;
Tre giorni durante le festività pasquali comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, con pernottamento, preventivamente da concordarsi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 04/06/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 5, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/06/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 823 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 01/10/1977, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MUSONE
NICOLA, presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 04/06/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Caserta in data
28/07/2007 e che dal matrimonio è nato un figlio (Paolo, nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, liberi di stabilire la residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto, prestando reciproco consenso per l'espatrio;
2. La casa coniugale sita in Caserta al Vicolo A. Abatemarco nr. 5, verrà attribuita di comune accordo con l'altro coniuge, alla sig.ra ; Parte_1
3. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore Parte_2 del proprio figlio la somma di € 350,00 oltre € 500,00 per il canone di locazione dell'immobile condotto in locazione che verrà attribuito alla sig.ra , Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese;
4. Le spese straordinarie saranno equamente ripartite tra i coniugi;
5. Il padre, sig. potrà tenere il minore con sé il lunedì, mercoledì e Parte_2 venerdi dalle ore 17.00 alle ore 21.00, e a week end alterni;
Vacanze estive: il sig.
trascorrerà con i l minori figlio, 15 giorni consecutivi (Luglio o Parte_2
Agosto) con onere di comunicazione alla madre da parte del padre entro due mesi prima dalla fruizione delle ferie, ovvero di pianificazione delle vacanze dell'una o dell'altra parte. Le parti inoltre prima di ogni periodo di vacanza e partenza saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze, nonché e qualora non disponibili i recapiti telefonici;
Vacanze Natalizie e
Pasquali: i l minor e figli o trascorrerà con il padre, ad anni alterni, quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, preventivamente da concordarsi;
Tre giorni durante le festività pasquali comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, con pernottamento, preventivamente da concordarsi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 04/06/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 5, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/06/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso