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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA ET
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1362/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
5.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30.05.2024 da e da Parte_1 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. AGATA VINCENZO, tendente Parte_2 ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MACERATA
IA (CE) in data 19.05.2012; rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 10.06.2013); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato dell'11.11.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1) confermare che la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori Persona_2 che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute.
2) confermare che il domicilio privilegiato della minore resta stabilito presso l'abitazione coniugale in Marcianise alla Via Cremona n.63 che, pertanto, resterà nella esclusiva disponibilità della madre, con tutti i beni e le suppellettili che la arredano.
3) confermare che la figlia minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, trascorrerà con il padre: - il martedì di ogni settimana dall'uscita di scuola, o dalle 17,00 nei periodi non scolastici, fino al mattino successivo, quando sarà riaccompagnata dal padre a scuola all'inizio delle lezioni o, nei periodi non scolastici, presso l'abitazione della madre entro le ore 10.00; - il fine settimana, alternato con la madre, dall'uscita di scuola del venerdì, o dalle 17,00 nei periodi non scolastici, fino alla domenica successiva, quando sarà riaccompagnata dal padre, presso l'abitazione della madre entro le ore 21,00; - il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola, o dalle 17,00 nei periodi non scolastici, fino alle 21.30, quando sarà riaccompagnata dal padre presso l'abitazione della madre;
ciò nelle settimane quando il padre non terrà con se la figlia nei weekend.
4) confermare che la figlia minore, fatte salve diverse modalità concordate tra i genitori passerà altresì con il padre, ad anni alterni, i giorni del 24 dicembre e del 01 gennaio o del 25 dicembre e del 31 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo;
sempre ad anni alterni passerà con il padre o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e il giorno dell'epifania dalle ore 10,00 alle ore
20,00. Passerà con il padre o con la madre i compleanni e gli onomastici di questi, come il giorno della festa del papà e quello della mamma. Le regolamentazioni previste dal presente articolo prevarranno su quelle di cui al precedente art.4);
5) confermare che per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni continui ed ininterrotti nei mesi di luglio e agosto da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
6) confermare che i genitori assicureranno la loro reperibilità durante il periodo in cui terranno presso di sé la figlia minore alla quale sarà sempre permesso di contattare telefonicamente l'altro genitore.
2 7) confermare che per tutti gli accordi innanzi indicati restano comunque salve le diverse regolamentazioni che i genitori potranno prendere, purché non pregiudichino l'interesse della minore.
8) confermare che entrambi i genitori assicureranno alla figlia il mantenimento di rapporti continuativi con le rispettive famiglie di origine.
9) confermare che il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della figlia, verserà mensilmente alla moglie la somma di €.400,00, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che gli verranno comunicate.
Tale somma si rivaluterà annualmente secondo l'indice ISTAT, a far data dal provvedimento di omologa della separazione. Il sig. sosterrà inoltre Parte_2 il 50% delle spese straordinarie, tra cui espressamente quelle mediche e scolastiche che dovranno essere concordate tra i genitori e debitamente documentate. Per la regolamentazione delle stesse le parti si rimettono a quanto stabilito nel protocollo del
28/03/2024 adottato d'intesa tra la Presidenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e l'Ordine degli Avvocati. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MACERATA IA
(CE) il 19.05.2012 da , nata a [...]_1 il 06.08.1985, e da , nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MACERATA IA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, anno
2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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