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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5813/2018 e pendente
TRA
(C.F. e (C.F. e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 mandataria, (già denominata , in persona Parte_3 Parte_4 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Eurialo Felici per delega in atti appellanti
E
c.f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_3
appellato
E
( ) e ( , in Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2 proprio e quali eredi di e rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_1 Persona_2
Antonio Tanza ed NG Turriziani in forza di procura in atti appellati
E (C.F. , già in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi giusta delega in atti intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 558/2018 emessa dal Tribunale di Cassino in data 3.5.2018
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite rassegnavano le conclusioni come da rispettivi atti, conclusioni da intendere qui integralmente richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società nonché i signori (titolare della Ditta Magazzini A.P. Controparte_1 Persona_1 di NG NI), e proponevano Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 82/2004 emesso nei loro confronti dal Tribunale di
Cassino, con il quale era stato ordinato il pagamento della somma di € 31.233,81 alla società
in solido a tutti gli opponenti, e della somma di € 29.269,93 ai soli e CP_1 Persona_1
Persona_2
A fondamento dell'opposizione eccepivano la nullità parziale delle aperture di credito mediante affidamento con scoperto concesse su tre conti correnti accesi presso l'allora a nome CP_5 di e e, in relazione ad un contratto di finanziamento concesso in Controparte_1 Persona_1 favore di , l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. Persona_1
Gli opponenti chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, domandavano la condanna dell'ingiungente alla restituzione delle somme ritenute illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre al risarcimento dei danni.
, per il tramite della sua mandataria si costituiva in giudizio Controparte_6 Controparte_7 eccependo la nullità dell'atto di citazione in opposizione e comunque la sua infondatezza.
In pendenza del giudizio la società era dichiarata fallita ed in sua vece si costituiva Controparte_1 autonomamente in giudizio la curatela;
seguito della scomparsa di intervenuta Persona_1 sempre in pendenza di giudizio, si costituivano i suoi eredi, e Controparte_3 Controparte_2
(già opponenti in proprio). Persona_2
Il Tribunale, all'esito dell'espletamento di una prima c.t.u e di tre successive integrazioni peritali, in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertava, con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa: 1) quanto al conto corrente n. 942/51 intestato a l'esistenza di un credito in Controparte_1
favore della società correntista pari ad € 7.749,98;
2) quanto al conto corrente n. 2910/30, acceso sempre a nome di l'esistenza di CP_1
una somma a debito della correntista pari ad € 532,14;
3) quanto al rapporto di conto corrente n. 941/53 intestato a un credito a Persona_1
favore del correntista pari ad € 6.255,84 .
Per l'effetto, in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, condannava al pagamento della somma di euro € 7.218,00 (operata la compensazione tra i rapporti Parte_1 di dare-avere relativi ai due conti correnti sopra menzionati) in favore del Controparte_1
e della somma di euro 6.255,84 in favore di e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Persona_2
nella loro qualità di eredi di ed in proporzione alle rispettive quote
[...] Persona_1 ereditarie.
Con riguardo al contratto di finanziamento intercorso con all'esito del ricalcolo Persona_1 dei rapporti di dare-avere, mediante applicazione dell'interesse legale a fronte del superamento dei tassi soglia nel terzo e quarto trimestre 2005, il Tribunale condannava , Controparte_3 CP_2
e nei limiti delle rispettive quote ereditarie, al pagamento della somma
[...] Persona_2 di euro 14.093,52.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello nella sua dichiarata qualifica di Parte_1 titolare dei rapporti di credito derivanti dai contratti di conto corrente nn. 942/51 e 2910/30, nonché rappresentata dalla sua mandataria (già Parte_2 Parte_3 [...]
, nella sua dichiarata qualità di cessionaria dei crediti derivati dai rapporti di Parte_4 conto corrente n. 941/53 e di finanziamento n. 002154339.
Le appellanti, con il primo motivo di gravame, hanno lamentato l'illegittimità e ingiustizia del capo di pronuncia con cui erano stati accertati crediti in favore del e dei signori Controparte_1
e in quanto emesso sulla base delle risultanze di cui alla c.t.u. integrativa in data Per_1 Per_2
11.4.2015, i cui conteggi erano inattendibili e contrari agli stessi criteri di calcolo indicati nei quesiti.
In dettaglio hanno evidenziato come il primo Giudice, senza alcuna motivazione, avesse recepito la terza ipotesi di calcolo prospettata dal consulente d'ufficio nella perizia in data 11.4.2015, in luogo delle altre a suo avviso corrette, in quanto contenenti l'applicazione di un tasso di interesse sostitutivo nei trimestri in cui si era verificato il caso di superamento dei tassi soglia, ovvero quelle contenute nella perizia depositata nell'anno 2007 e richiamate nello stesso supplemento del 2015 (alle pp. 44 e
39), per il cui recepimento hanno gradatamente insistito.
Con il secondo motivo le appellanti hanno addotto la nullità della pronuncia per omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
A tal fine hanno lamentato come il primo Giudice avesse recepito una delle varie ipotesi prospettate dal c.t.u. nella consulenza integrativa, sul mero presupposto “dell'elevato tecnicismo della materia”
e ciò senza neppure dare conto del motivo dell'adesione ad una delle numerose ipotesi di calcolo elaborate dal consulente d'ufficio nel corso del giudizio.
Con il terzo motivo di gravame le appellati hanno lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 120 TUB sulla capitalizzazione degli interessi.
In proposito hanno evidenziato come la banca si fosse adeguata alle previsioni di cui alla delibera
CICR del febbraio 2020, attuativa del disposto di cui al novellato art. 120 del Testo Unico Bancario, di modo che quantomeno da tale data era da ritenere legittima l'applicazione dell'anatocismo.
Per l'effetto hanno richiesto, anche in esito ad una nuova c.t.u., il ricalcolo dell'effettivo saldo dei conti correnti, anche in ragione della necessità di considerare la piena legittimità dell'applicazione dei tassi convenzionali e delle commissioni di massimo scoperto, che erano state legittimamente pattuite tra le parti.
Da ultimo, con il quarto motivo di gravame, le appellanti hanno censurato il capo di pronuncia relativo alla condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u., del tutto ingiustificata considerata la parziale reciproca soccombenza;
hanno dunque richiesto in principalità la condanna delle controparti alla rifusione delle suddette spese e in subordine la loro compensazione.
Su tali presupposti le appellanti hanno richiesto, in principalità, il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, il riconoscimento dei minori crediti di cui all'ipotesi 4.b, p. 44, dell'elaborato in data 11.4.2015 o in ulteriore subordine delle somme di cui all'ipotesi 4.b., p. 39, della perizia in data 11.4.2015; in ulteriore gravame hanno richiesto la rinnovazione della c.t.u., ferma in ogni caso la riforma della pronuncia in punto spese.
Si sono costituiti in giudizio e nelle loro qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_2
e nelle more deceduta. Persona_1 Persona_2
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del gravame a fronte del difetto di legittimazione all'azione in capo ad e allo scopo hanno evidenziato come le Parte_2 Parte_1 appellanti, affermatesi cessionarie dei crediti nei termini di cui all'atto d'appello, non avessero peraltro in alcun modo dimostrato di esserne divenute titolari, a seguito della serie di passaggi
(cessioni di ramo d'azienda, cessioni di crediti, operazioni di fusione e di scissione) menzionati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
In subordine, hanno eccepito l'infondatezza del gravame, di cui hanno dunque chiesto il rigetto.
Il seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituto nel presente Controparte_1 giudizio d'appello.
Con comparsa in data 6 giugno 2019 è poi intervenuta volontariamente in giudizio Controparte_4
(poi divenuta , la quale ha dato atto di avere acquistato in data 18.7.2018 i Controparte_4 crediti azionati da e pari a complessivi euro 60.503,74 Parte_1 Parte_2
L'intervenuta, precisando di aver acquisito unicamente la posizione attiva (il credito) ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alle pretese restitutorie vantate dagli originari opponenti;
sotto altro profilo ha evidenziato la mancata impugnazione del capo di pronuncia relativo CP alla condanna degli appellati al pagamento della somma di euro 14.093,53, di cui la stessa era divenuta titolare a seguito di cessione del credito.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo consigliere relatore, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che, a prescindere dalle considerazioni che si verrà ad esporre con riguardo all'appello proposto da e il capo di pronuncia Parte_2 Parte_1 con il quale e (come detto nelle more Parte_5 Controparte_3 Persona_2 deceduta), quali successori dell'originario titolare del rapporto di finanziamento n. 002154339 sig.
erano stati condannati al pagamento della somma di euro 14.093,52 in favore di Persona_1
(indicata quale destinataria del pagamento a seguito del provvedimento emesso dal Parte_1 giudice in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale proposta da già Pt_3
che in quella sede assumeva di avere agito solo quale Parte_4 mandataria di è passato in giudicato. Parte_1
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di impugnazione incidentale da parte dei destinatari della condanna, né con riguardo all'effettiva debenza della somma né in relazione alla corretta individuazione della creditrice, di modo che il relativo capo di pronuncia è passato in giudicato, il che impedisce ogni considerazione sul punto da parte di questa Corte. Tanto premesso, si viene all'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
A fronte delle eccezioni formulate dagli appellati, che come accennato hanno contestato la legittimazione ad agire in capo alle controparti, e considerata l'estrema complessità dei vari passaggi afferenti ai crediti oggetto di causa, appare necessario ripercorrere in modo analitico le vicende successorie che li hanno interessati, nei termini in cui sono stati esposti dalle stesse parti creditrici.
Dagli atti e documenti del giudizio di primo grado (iniziato nell'anno 2005) emerge:
-che il credito per cui è causa è stato originariamente azionato in via monitoria dalla CP_5 che ha poi assunto la denominazione di Controparte_6
- che a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo si è costituta per il tramite della Controparte_6 sua mandataria Controparte_7
- che con atto a rogito Notaio del 25.9.2007 è stata incorporata Persona_3 Controparte_6 in Parte_1
In pendenza del giudizio di primo grado, nel quale dunque era costituita (poi divenuta Controparte_6
per il tramite della sua mandataria , con atto di “sostituzione Parte_1 Controparte_8 processuale” in data 20.6.2014 si è costituita Parte_4
Con tale atto ha reso note una serie di circostanze in precedenza non addotte Parte_4
e peraltro in parte difformi da quelle originariamente allegate e segnatamente:
- che la ex che aveva assunto la denominazione sociale per atto Controparte_9 Controparte_6
14.5.2002 notaio in data 14.5.2002 aveva conferito alla nuova il ramo d'azienda Per_4 CP_5 bancario;
- che ovvero la nuova con atto di cessione di crediti in Controparte_10 CP_5 blocco pubblicato in G.U. il 13.9.2008, aveva ceduto una serie di crediti, tra i quali era asseritamente compreso quello oggetto di causa, ad Aspra Finance s.p.a.;
- che Aspra Finance, con atto notaio in data 14.12.2010, era stata fusa per incorporazione in Per_5
, con efficacia dal 1.1.2011; Parte_4
-che per effetto della fusione per incorporazione aveva “assunto Parte_4
i diritti tutti della società incorporata , tra i quali rientrano quelli di cui al presente atto” (così, Parte_6 testualmente, nell'atto di “sostituzione processuale” depositato il 20.6.2014, presente nel fascicolo cartaceo di primo grado).
A fronte di tali ultime allegazioni, rese dalla stessa parte costituitasi in sostituzione dell'originaria creditrice, la titolarità sostanziale del diritto di credito era dunque rivendicata in capo ad
[...] a seguito della cessione di crediti in blocco da ad Aspra Finance e Parte_4 Parte_1 della incorporazione di tale ultima società in . Parte_4
Quest'ultimo soggetto, in altri termini, non sarebbe più stato parte del giudizio quale mandatario di ma sarebbe divenuto titolare del credito. Parte_1
Nondimeno, come si è sopra indicato, il primo Giudice, dando corso alla richiesta correzione di errore materiale formulata da ha indicato quale mera mandataria Pt_3 Parte_4 di nei cui confronti, quale parte sostanziale, lo stesso Tribunale ha dunque emesso le Parte_1 relative statuizioni, da un lato quella di condanna alla ripetizione di indebito in favore del CP_1
e dei signori e dall'altra quella, di segno opposto, di condanna degli eredi
[...] Per_1 Per_1 alla restituzione del prestito chirografario contratto dal loro dante causa Persona_1
Tali statuizioni, sia con riguardo alla individuazione di quale titolare dei crediti derivanti dai Parte_1 rapporti oggetto di causa, sia con riguardo al capo di pronuncia da ultimo menzionato (relativo al prestito contratto da sono come detto divenute definitive, in assenza di appello incidentale sul Persona_1 punto, di modo che, quand'anche erronee, non possono più essere modificate in questa sede.
Tanto premesso, si viene alle ulteriori circostanze addotte in sede di gravame.
Come indicato, l'appello è stato proposto da nella sua dichiarata qualifica di titolare Parte_1 dei rapporti di credito derivanti dai contratti di conto corrente nn. 92/51 e 2910/30, e da Pt_2 [...]
rappresentata dalla sua mandataria (già Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella sua dichiarata qualità di cessionaria dei crediti derivati dai rapporti di conto corrente n.
[...]
941/53 e di finanziamento n. 002154339.
A tal fine le appellanti, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, al fine di dimostrare la loro legittimazione hanno addotto:
- che in data 20 novembre 2014 (che dunque confermava Parte_1 Parte_4 di essere l'effettiva titolare del credito) aveva ceduto ad un pacchetto di crediti Parte_2 individuabili in blocco con atto pubblicato in GU il 25.11.2014, tra cui era compresa “la posizione debitoria di cui al presente atto”;
- che in pari data aveva conferito a l'incarico di svolgere Pt_2 Parte_4
l'attività di amministrazione, gestione e incasso;
- che in data 23 dicembre 2014, con atto a ministero notaio era “stato sottoscritto atto di CP_11 scissione parziale con assegnazione a di taluni elementi patrimoniali attivi e passivi, Controparte_12 tra i quali rientrano i diritti e le obbligazioni di cui al contratto per l'attività di amministrazione gestione, incasso… sottoscritto tra e in data 20 novembre 2014, subentrando Parte_2 CP_13 ad stessa con efficacia dal 1 gennaio 2015”; CP_13
- che, secondo quanto desumibile dall'atto di scissione allegato all'appello, era divenuta Parte_1 assegnataria di un ramo d'azienda (dettagliato come da allegato 3 al progetto di scissione, non prodotto in atti), che comprendeva anche alcuni crediti deteriorati verso la clientela, indicati nell'allegato C all'atto di scissione (anch'esso non prodotto in atti);
- che in data 24.12.2014 aveva delegato a l'attività di Parte_1 Parte_4 amministrazione, gestione, e incasso dei crediti e che, con procura speciale in data 21.1.2015, analoga delega era stata conferita da ad che da ultimo aveva assunto la denominazione Parte_2 CP_13 di Pt_3
Alle circostanze sopra elencate deve aggiungersi quanto emerso in esito all'atto di intervento di
[...]
la quale ha dichiarato: CP_4
-che con atto di cessione di crediti in blocco in data 18 luglio 2018, aveva acquistato Controparte_14 da e da una serie di crediti analiticamente indicati nell'allegato Parte_1 Parte_2
2 all'atto di cessione;
tale allegato, prodotto per estratto dall'interveniente, reca la menzione di tre crediti, non meglio identificati (se non con riguardo al loro importo) nei confronti di Persona_1
(si rimanda al doc. 2 del fascicolo di parte interveniente).
[...]
Da ultimo, per completezza, deve darsi conto delle deduzioni svolte da in sede di scritti Parte_1 conclusivi, con le quali la stessa ha affermato di essere rimasta titolare, in esito alla cessione parziale CP di crediti intervenuta in favore di , dei crediti derivanti dai rapporti di conto corrente nn. 942/51
e 2910/30, ovvero gli unici di cui si era come detto dichiarata titolare all'atto della introduzione del giudizio ed in relazioni ai quali aveva proposto appello.
Tanto premesso quanto alle annose vicende che avrebbero interessato i crediti oggetto di causa,
l'appello proposto da deve essere rigettato, difettando la legittimazione ad agire in Parte_2 capo all'appellante.
Come sopra indicato il gravame, seppure con un unico atto, è stato proposto da due diversi soggetti, ciascuno dei quali si è dichiarato titolare di specifici crediti, rispetto al totale di quelli già oggetto del primo grado di giudizio, in relazione ai quali ha appunto proposto l'impugnazione.
La legittimazione ad impugnare, che come detto è stata contestata dagli appellati, deve dunque essere separatamente valutata con riguardo alla posizione di ciascuna delle società appellanti.
Iniziando la disamina dalla posizione di l'eccezione di difetto di legittimazione ad Parte_2 impugnare è fondata, per un duplice ordine di considerazioni. che non era parte del giudizio di primo grado, ha impugnato la pronuncia resa dal Parte_2
Tribunale di Cassino affermandosi titolare del credito derivante dal rapporto di conto corrente di cui al n. 941/53, già intestato a (quale titolare di un'impresa individuale) e di quello Persona_1 discendente dal contratto di finanziamento n. 002154339 stipulato sempre con . Persona_1
Ebbene, la titolarità di tali crediti in capo all'appellante, che come detto è stata specificamente contestata dagli appellati, non è stata dalla stessa dimostrata.
Ai fini della legittimazione all'impugnazione, il soggetto che non sia stato parte nel grado precedente e che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione (in argomento, per quanto necessario, Cass., 29.5.2024, n. 15010, Cass., ord.,
7.12.2023, n. 34373, Cass., 22.2.2022, n. 5857).
, la quale non è stata parte del giudizio di primo grado ed ha proposto appello nella Parte_2 asserita qualità di cessionaria del credito vantato da per i titoli di cui in premessa, avrebbe Parte_1 dunque avuto l'onere di dimostrare la propria legittimazione, ciò che non è avvenuto, per un duplice ordine di considerazioni.
Come noto, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche, con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (in questi termini, Cass., 22 marzo 2024, n. 7866; nello stesso senso, Cass., 22.6.2023, n. 17944, Cass., 5.4.2023, n.
9412).
Prescindendo da ogni considerazione con riguardo ai trasferimenti precedenti e astenendosi da alcuna considerazione sul fatto che la cessione in oggetto è stata posta in essere da e non CP_13 da (soggetto che come detto si è affermato originario titolare del credito), appare dirimente Parte_1 rilevare come alcuna prova ricorra del fatto che i crediti derivanti dai sopra menzionati rapporti di conto corrente fossero compresi tra quelli ceduti in blocco da Parte_4 ad per effetto della cessione intervenuta ai sensi dell'art. 58 TUB in data 20 novembre Parte_2
2014.
Dall'estratto dell'atto di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (unico documento utilizzabile al fine di comprovare la legittimazione ad agire dell'appellante, la quale non prodotto l'atto di cessione contenente l'elenco dei crediti ceduti, né alcun altro documento idoneo a dimostrare l'effettivo trasferimento dei crediti per cui è causa in suo favore) non è dato evincere la circostanza.
L'avviso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25.11.2014 non contiene elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che i crediti oggetto di causa (e segnatamente quelli derivanti dal rapporto di conto corrente di cui al n. 941/53
e dal contratto di finanziamento n. 002154339 già in essere con fossero compresi Persona_1 nella categoria di quelli trasferiti in blocco.
I crediti oggetto della cessione erano in quella sede identificati nei crediti pecuniari di titolarità della cedente che alla data del 31 ottobre 2014 avevano le seguenti caratteristiche: CP_13
-“tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari… che risultino classificati “in sofferenza”…risultanti nella titolarità di UCCMB alla data del 31 ottobre 2014… e che soddisfano altresì i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito indicato):
1.siano crediti precedentemente acquistati dalla società Aspra Finance s.p.a.” in forza di una serie di cessioni in blocco intervenute negli anni 2008/2009, il che non è provato, posto che anche con riguardo alla cessione in favore di Aspra
Finance non è dimostrato il trasferimento dei crediti per cui è causa (segue l'indicazione di ulteriori criteri di identificazione dei crediti ceduti che per la loro genericità sono irrilevanti ai fini di causa, in quanto inidonei a consentire di ritenere provata la cessione dei rapporti in contestazione, quali l'essere i finanziamenti regolati dalla legge italiana, espressi in euro e classificati a sofferenza prima del 30.4.2009).
In ogni caso, nell'avviso pubblicato in Gazzetta era poi precisato: “Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai contratti di finanziamento su indicati che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentavano altresì al 31 ottobre 2014 … una o più delle seguenti caratteristiche: i. siano crediti derivanti da contratti di finanziamento in relazione ai quali erano in corso azioni revocatorie fallimentari… ii. siano crediti derivanti da contratti di finanziamento che hanno usufruito .. di contributi o agevolazioni… ai sensi del qualsiasi legge… iii. Siano crediti derivanti da contratti di finanziamento il cui finanziamento è stato erogato… da terzi o con fondi di terzi iv. siano crediti derivanti da contratti di factoring… viii. siano crediti derivanti da contratti di finanziamento al cui … debitore era stato concesso un credito di firma da parte di un cedente indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo… ix.siano crediti derivanti da contratti di finanziamento nei confronti di persone fisiche (incluse ditte individuali) …aventi il seguente numero identificativo clienti:” segue un elenco di centinaia di numeri, non recante alcun elemento distintivo atto a consentire l'identificazione dei rapporti esclusi dalla cessione (si rimanda al doc. prodotto sub 5 in allegato al fascicolo di parte appellante).
Dunque, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, per un verso i crediti ceduti non erano individuabili, tout court, per il fatto di essere a sofferenza, dovendo come detto soddisfare gli ulteriori requisiti enunciati (in positivo ed in negativo) nell'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e per altro detti crediti non erano affatto menzionati mediante riferimenti numerici (peraltro privi di alcuna valenza identificativa dei corrispondenti rapporti bancari), posto che, come appena evidenziato, il lungo elenco di rapporti bancari ivi riportato serviva ad identificare i crediti che, seppure dotati delle caratteristiche sopra indicate in termini generali, tra le quali in primis il fatto di essere “a sofferenza”, erano peraltro esclusi da quelli ceduti in blocco.
Ebbene, a prescindere da ogni altra considerazione, pare dirimente rilevare come, per effetto della indeterminabile esclusione di cui al punto ix. sopra richiamato, non possa in alcun modo ritenersi provato che i crediti facenti capo ad (soggetto che dunque rientrava nella categoria Persona_1 riferibile “ai contratti di finanziamento nei confronti di persone fisiche incluse ditte individuali” che, secondo quanto previsto dalla menzionata clausola derogativa, erano esclusi dalla cessione seppure in sofferenza), quand'anche avessero in ipotesi soddisfatto tutti gli altri requisiti enunciati, in termini positivi e negativi, nel menzionato avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fossero effettivamente compresi tra quelli ceduti in blocco ad Parte_2
Per mera completezza si rileva come, volendo per ipotesi dare per ammessa la titolarità dei crediti derivanti dai rapporti in oggetto in capo ad , la stessa non sarebbe stata comunque Parte_2 legittimata a proporre l'odierna impugnazione. All'atto della proposizione del presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data
30.8.2018, l'interveniente aveva in tesi già acquistato il credito (qualora mai pervenuto in CP_4 capo ad in forza dell'atto di cessione stipulato il precedente 17 luglio 2018. Parte_2
L'appellante non era dunque (più) titolare del credito di cui si era affermata cessionaria, di modo che, non avendo come detto partecipato al giudizio di primo grado, non era legittimata ad impugnare la relativa pronuncia.
L'appello proposto da relativo come detto ai crediti derivanti dal rapporto di conto Parte_2 corrente di cui al n. 941/53 ed al contratto di finanziamento n. 002154339, entrambi facenti capo a
(e oggi ai suoi eredi), deve dunque essere rigettato, difettando la legittimazione ad Persona_1 agire in capo all'appellante.
La conclusione non può essere posta in dubbio in ragione del fatto che deve riconoscersi la legittimazione ad agire in capo ad (per le ragioni di cui meglio si dirà infra), posto che, Parte_1 seppure l'appello risulti proposto con un unico atto, il gravame è stato formulato da solo Parte_1 in relazione ai rapporti di conto corrente di cui ai numeri nn. 942/51 e 2910/30, di cui si era ancora affermata titolare, e non anche nella sua qualità di (ipotetica) originaria titolare dei residui rapporti oggetto di causa.
I capi della pronuncia di primo grado afferenti ai rapporti di conto corrente n. 941/53 e finanziamento n. 002154339, ovvero quelli con i quali (in esito alla richiesta di correzione Parte_1 dalla stessa formulata) è stata condannata alla ripetizione della somma di euro 6.255,84 in favore degli eredi e quello con cui la stessa ha invece ottenuto la condanna delle controparti alla Parte_7 restituzione della sola somma di euro 14.093,53, in luogo del maggior importo ritenuto dovuto, sono dunque passati in giudicato, il che assorbe ogni considerazione in ordine alle deduzioni sul punto CP svolte dall'interveniente .
Come sopra indicato, invece, il capo di pronuncia sfavorevole agli originari opponenti, ovvero quello con cui gli eredi sono stati condannati al pagamento della somma di euro 14.093,53 in Per_1 favore di è divenuto definitivo, in assenza di appello incidentale, di modo che anche sotto Parte_1 questo profilo è inibita a questa Corte ogni considerazione sull'argomento.
Si viene dunque alla posizione di la quale ha come detto proposto appello nella sua veste Parte_1 di (perdurante) titolare dei rapporti di conto corrente di cui ai numeri nn. 942/51 e 2910/30, già intercorsi con Controparte_1
Ebbene, seppure gli appellati abbiano contestato la legittimazione ad impugnare anche in capo ad e seppure in effetti anche in questo caso non ricorra la prova del fatto che fosse Parte_1 Parte_1 divenuta o ridivenuta titolare dei crediti in oggetto per effetto dei vari passaggi di cui si è sopra fatta menzione (tra i quali da ultimo la scissione parziale di ramo d'azienda del dicembre 2014 ed il suo conferimento alla stessa , non si può che prendere atto del fatto che, per effetto della Parte_1 correzione di errore materiale disposta dal primo Giudice in pendenza dei termini per l'appello, fosse stata indicata quale sostanziale titolare dei rapporti azionati (tra i quali erano Parte_1 compresi come detto quelli di cui ai contratti di conto corrente nn. 942/51 e 2910/30 per cui la stessa ha proposto appello), mentre avrebbe agito quale mera Parte_4 mandataria.
Tale statuizione, come detto, in assenza di impugnazione incidentale formulata dagli appellanti all'atto della loro costituzione nel presente grado di giudizio, è passata in giudicato.
Ne consegue come non possa ritenersi carente della legittimazione ad impugnare, giusto il Parte_1 disposto di cui all'art. 111 c.p.c., quale originaria titolare del credito e parte del giudizio di primo grado.
Ed invero, “in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, il dante causa non perde nessun potere processuale, con la conseguenza che l'impugnazione spetta in ogni caso alla parte originaria, nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, salva la legittimazione, concorrente e non sostitutiva, del successore” (in questi termini, Cass.,
20.11.2019, n. 30189; Cass., 11.5.2000, n. 6038).
L'appello relativo ai rapporti di conto corrente intercorsi con dunque, deve essere Controparte_1 esaminato nel merito.
Con il secondo motivo di gravame, che appare logicamente prioritario, ha lamentato la Parte_1 nullità della pronuncia per difetto o insufficienza della motivazione.
Il rilievo è fondato.
Il Tribunale, a fronte dei diversi elaborati succedutisi nel tempo (una prima c.t.u. del 7.12.2007 e tre successive integrazioni, rispettivamente depositate in data 5.12.2008, 11.4.2015 e 16.1.2016) e delle diverse ipotesi di calcolo prospettate dal consulente tecnico in ciascuno di essi, ne ha acriticamente recepito uno, sul presupposto dell'elevato tecnicismo della materia, senza peraltro dare conto dei motivi dell'adesione a tale ipotesi ricostruttiva del saldo dei rapporti già intercorsi con CP_1
Tanto premesso, si viene all'esame del primo e del terzo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo motivo d'appello ha lamentato l'erroneità della pronuncia di condanna Parte_1 emessa in suo danno in quanto fondata sulle risultanze di cui alla c.t.u. integrativa in data 11.4.2015
(ed in particolare quelle di cui alla terza ipotesi ricostruttiva formulata dal consulente), i cui conteggi erano inattendibili e contrari agli stessi criteri di calcolo indicati nei quesiti.
In dettaglio ha evidenziato come nei quesiti integrativi demandati al consulente d'ufficio non fosse affatto stato richiesto di espungere dal calcolo le spese e le commissioni di massimo scoperto, che erano state validamente pattuite, né di eliminare in toto gli interessi nell'ipotesi di superamento del tasso soglia, bensì solo di sostituirli con quelli rispettosi del limite di legge.
Sotto altro profilo, con il terzo motivo di gravame, ha addotto come l'istituto di credito si fosse adeguato alle previsioni di cui alla delibera CICR del febbraio 2020, di modo che quantomeno da tale data era da ritenere legittima l'applicazione dell'anatocismo, con pari periodicità trimestrale.
A fronte di tali censure l'appellante ha sostenuto che nessuna delle quattro ipotesi ricostruttive contenute nella relazione integrativa dell'aprile 2015 fosse recepibile, dovendo di contro ritenersi condivisibili i risultati di cui alla precedente c.t.u. del 7.12.2007, richiamati nella stessa perizia integrativa del 2015, e segnatamente, in via gradata, le due ipotesi di rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente elaborate dal perito nella prima c.t.u.
I suddetti motivi sono parzialmente fondati.
Sono invero corretti i rilievi afferenti alle questioni relative all'usura, alle spese ed alle commissioni di massimo scoperto (di cui al primo motivo d'appello), mentre debbono essere respinte quelle di cui al terzo motivo di gravame, con le quali si discute della possibilità di applicazione degli interessi anatocistici, quantomeno dal luglio 2000, ai rapporti di conto corrente oggetto di causa.
Iniziando la disamina da tale ultima questione, non si può che prendere atto del fatto che i contratti di conto corrente di cui ai nn. 942/51 e 2910/30, che come detto sono gli unici suscettibili di riesame in questa sede, sorti nell'anno 1999 e dunque anteriormente alla nota delibera Cicr, non rechino alcuna specifica pattuizione integrativa, relativa all'applicazione dell'anatocismo con pari periodicità con riguardo agli interessi attivi e passivi.
Né, a tal fine, può ritenersi sufficiente la mera comunicazione, contenuta negli estratti di conto corrente del secondo trimestre 2000, relativa all'adeguamento delle condizioni contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi. Al di là del fatto che, come evidenziato dagli appellati, la banca non ha documentato di avere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il prescritto avviso relativo appunto all'adeguamento delle condizioni a quanto stabilito dalla delibera Cicr, non si ritiene sufficiente la comunicazione al cliente delle nuove condizioni, posto che la pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi era nulla, di modo la clausola che prevedeva l'introduzione dell'anatocismo avrebbe dovuto essere approvata dal cliente.
Ed invero, “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art.
2 della predetta delibera” (in questi termini, Cass., 19.5.2020, n. 9140; nello stesso senso, Cass.,
23.12.2020, n. 29420; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26769).
La censura di parte appellante relativa alla necessità di applicare la capitalizzazione degli interessi quantomeno dal luglio 2020 deve dunque essere disattesa.
Sono invece fondate le ulteriori doglianze di Parte_1
Le commissioni di massimo scoperto, come risultante dai contratti in atti, sono state validamente stipulate e, per l'effetto, correttamente sono state conteggiate dal c.t.u., non potendo ritenersi la nullità delle relative pattuizioni per difetto di causa, posto che le suddette commissioni costituiscono la remunerazione legittimamente accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (in argomento, tra le molte, Cass. 18 gennaio, 2006, n. 870).
Analogamente è a dirsi quanto alle spese, che sono state espunte limitatamente a quelle che il c.t.u. ha riscontrato non essere state convenute per iscritto, con valutazione la cui correttezza non è contestata, in punto di fatto, da alcuna delle parti.
In dettaglio, nella perizia integrativa in data 11.4.2015, il c.t.u. ha dato atto di avere espunto dal ricalcolo dei rapporti di dare-avere, “una serie differenziata di spese (spese postali, spese libretto assegni, spese istruttoria, spese telefoniche, spese telegramma ecc.), diverse da quelle fisse per chiusura periodica non sorrette da specifiche pattuizione, e quindi “non emergenti da patto scritto che ne determini in via preordinata l'ammontare”. Tanto premesso, deve essere accolta la pretesa di di ottenere la somma dovuta in relazione Parte_1 ai rapporti per cui è causa con applicazione dell'interesse validamente pattuito, ovvero quello contenuto nei limiti del tasso soglia vigente pro tempore, nei casi in cui si è riscontrato il superamento delle soglie di usura.
Preliminarmente si rileva come i tassi di interesse pattuiti all'atto della stipula dei contratti di conto corrente con apertura di credito sottoscritti nel giugno 2009 fossero rispettosi di quelli soglia, se è vero che il c.t.u. ha accertato il superamento delle soglie a partire dal 30.9.1999 per il primo contratto di c/c. e dal trimestre 31.3.2000 quanto al secondo.
Non si trattava dunque di ipotesi di “usura originaria” bensì di usura cd. sopravvenuta, ipotesi con riguardo alla quale si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675 del 19/10/2017
(e della successiva conforme, ord. n. 24743 del 17/08/2023), “allorché il tasso degli interessi concordato… superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa … di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Secondo altra recente pronuncia della S.C., di contro, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto, di modo che “i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti” (così Cass., ord., n. 27545 del 28.9.2023).
Tanto premesso, nel caso di specie non si pone il problema di aderire all'una o all'altra tesi, posto che la stessa nella narrativa dell'atto d'appello e nel riportarsi alle ipotesi di calcolo Parte_1 prospettate nella c.t.u. del dicembre 2007 dalla stessa ritenute recepibili, ha inteso richiedere il ricalcolo mediante eliminazione della frazione degli interessi ultra soglia, senza mai nemmeno prospettare la possibilità di ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente mediante integrale applicazione dei tassi divenuti medio tempore usurari. Entro tali limiti può dunque essere accolto l'appello, nel rispetto appunto del principio della domanda e della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Tanto premesso in termini generali, in applicazione dei principi esposti deve in primo luogo essere esclusa la possibilità di recepimento della terza ipotesi di calcolo di cui alla perizia integrativa in data
11.4.2015, che è quella che è stata recepita dal primo Giudice.
Tale ipotesi ricostruttiva, così come la quarta ipotesi formulata sempre nella c.t.u. del 2015, non sono effettivamente utilizzabili al fine dell'accertamento di quanto dovuto in relazione ai due contratti di conto corrente oggetto della presente pronuncia, posto che in entrambe le ipotesi il c.t.u., nei trimestri in cui sono stati superati i tassi soglia, non ha applicato alcun interesse, il che è contrario ai principi di cui si è appena dato conto.
Tanto premesso, esclusa l'utilizzabilità delle diverse ipotesi ricostruttive contenute nelle c.t.u. del
2007 e del 2008, con le quali o erano stati completamente esclusi gli interessi in caso di superamento delle soglie o era stato applicato l'anatocismo dal luglio 2000 o ancora si erano inopinatamente escluse le commissioni di massimo scoperto, e che comunque sono superate dagli aggiornamenti richiesti dal Tribunale in conformità agli orientamenti giurisprudenziali nelle more consolidatisi, nonché della seconda ipotesi di cui alla c.t.u. del gennaio 2016, con la quale pure nei casi di superamento dei tassi soglia non è stato applicato alcun interesse, residuano le prime due ipotesi ricostruttive di cui alla c.t.u. in data 11.4.2015 e la prima ipotesi prospettata nell'ultimo supplemento di perizia del 16.1.2016.
Ebbene, le due ipotesi di cui alla perizia del 2015 (che recano risultati tra loro lievemente difformi solo in ragione dell'esclusione, o meno, di talune spese) si differenziano dalla prima ipotesi di cui al supplemento di perizia del 2016 esclusivamente in funzione del fatto che nel primo caso, nei trimestri in cui si è accertato il superamento dei tassi soglia, si è applicato il tasso di cui all'art. 117, comma 7,
Tub (tasso nominale dei buoni ordinari del Tesoro) mentre nel secondo caso, negli stessi trimestri,
i tassi sono stati applicati al saggio convenzionale, contenuto nei limiti del tasso soglia.
Tale ultima ipotesi è quella corretta (potendo come detto addirittura prospettarsi, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, la debenza dell'intersse come ab origine -legittimamente- pattuito) e conforme alle richieste dell'appellante.
In dettaglio, con la suddetta ipotesi di ricalcolo dei saldi dei rapporti di c/c (di cui alla p. 28 e ss. della c.t.u. in data 16.1.2016), il consulente d'ufficio ha ricostruito l'effettivo dare – avere derivante dai contratti di conto corrente di cui in premessa seguendo la seguente metodologia: applicazione del tasso convenzionale ricondotto nei limiti della soglia di legge all'atto del suo superamento;
esclusione dell'anatocismo; applicazione della commissione di massimo scoperto come pattuita;
eliminazione delle spese non sorrette da specifiche pattuizione.
In applicazioni di tali criteri, il c.t.u. ha accertato con riguardo al contratto di conto corrente n. 942/51 un importo a debito della società correntista pari ad euro 9.311,45 e con riguardo al contratto di conto corrente n. 2910/30 un importo a debito della correntista pari ad euro 724,37, per un totale di euro 10.035,82.
Tale accertamento è ad avviso di questa Corte recepibile, in quanto conforme a tutti i criteri di rideterminazione del saldo dei rapporti bancari di cui si è sopra dato conto.
Da ciò derivano le seguenti conseguenze.
Essendo emerso un credito, e non un debito, in capo ad per le causali di cui in premessa, Parte_1 deve in primo luogo essere revocato il capo di pronuncia con il quale il Tribunale, in accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dagli opponenti, aveva condannato al pagamento Parte_1 della somma di euro 7.218,00 in favore del (asseritamente a credito della Controparte_1 curatela con riguardo al c/c 942/51, al netto dell'importo accertato invece a debito in relazione a quello di cui al n. 2910/30).
Peraltro, a fronte dell'accertamento di un credito inferiore a quello azionato in via monitoria, deve essere confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il quale, in relazione ai contratti di conto corrente in oggetto, era stata condannata al pagamento della somma di euro CP_1
31.233,81, in solido con i fideiussori.
Ciò posto, la domanda di condanna proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 seppure nei limiti del minor importo accertato come dovuto in esito al giudizio di opposizione, deve essere disattesa.
La suddetta domanda, già formulata in primo grado e reiterata pure nel presente grado d'appello nei confronti della curatela, è improponibile nella presente sede ordinaria, giusto il disposto di cui all'art. 52 L.F., in forza del quale tutte le pretese nei confronti della massa debbono essere accertate in sede concorsuale.
Nei confronti dei fideiussori la domanda di condanna è invece suscettibile di accoglimento, talché
e in proprio e quali eredi di e CP_2 Parte_5 Persona_1 Persona_2 debbono essere condannati al pagamento della minor somma di euro 10.035,82 (in luogo di quella loro ingiunta di euro 31.233,81), oltre interessi convenzionali di mora a far data dal 31.12.2003 sino all'effettivo saldo.
Ogni considerazione sul quarto motivo di gravame, con il quale era stato censurato il capo di pronuncia relativo alla condanna di alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u. viene assorbito Parte_1 dalla necessità di emissione di una nuova statuizione in punto spese, in conseguenza della riforma della pronuncia di primo grado.
In conclusione, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'esito del giudizio di secondo grado può essere per semplicità riepilogato nei seguenti termini.
L'appello proposto da relativo al rapporto di conto corrente n. 941/53 ed a quello di Parte_2 finanziamento n. 002154339, deve essere rigettato, difettando la sua legittimazione ad agire.
Per l'effetto, il capo di pronuncia con il quale (a seguito della richiesta correzione dell'errore Parte_1 materiale), a fronte del ricalcolo di quanto dovuto in forza del rapporto di c/c n. 941/53, è stata condannata al pagamento della somma di euro 6.255,84 in favore di , Controparte_3 CP_2
e (e per essa oggi dei suoi eredi) è passato in giudicato
[...] Persona_2
Di contro, stante il rigetto dell'appello principale (con il quale si richiedeva una maggior somma con riguardo al rapporto di finanziamento) ed in assenza di appello incidentale, il capo di pronuncia con il quale gli eredi sono stati condannati al pagamento della somma di euro 14.093,52 in Per_1 favore di (sempre a seguito di correzione dell'errore materiale), è anch'esso divenuto Parte_1 definitivo.
L'appello proposto da relativo ai rapporti di c/c nn. 942/51 e 2910/30, va parzialmente Parte_1 accolto, nei seguenti termini.
Il capo di pronuncia con il quale è stata condannata al pagamento della somma di € 7.218,00 Parte_1 in favore del deve essere revocato. Controparte_1
La domanda di condanna del al pagamento della minor somma dovuta in Controparte_1 relazione ai suddetti rapporti di conto corrente deve essere dichiarata improcedibile.
I fideiussori, signori e , in proprio e quali eredi di Controparte_3 Controparte_2 Persona_1
e debbono essere condannati al pagamento in favore di
[...] Persona_2 Parte_1 della somma di euro 10.035,82, oltre interessi convenzionali di mora a far data dal 31.12.2003 sino all'effettivo saldo. La richiesta di condanna alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della pronuncia di primo grado, formulata da va disattesa, non risultando alcuna prova dell'effettiva esecuzione Parte_1 della pronuncia resa dal Tribunale in favore delle parti risultate vittoriose in quella sede.
Venendo infine alla pronuncia sulle spese di lite, occorre differenziare le diverse posizioni processuali.
Nei rapporti tra gli appellati costituiti e l'appellante che come detto non era parte del Parte_2 giudizio di primo grado, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Antonio Tanza ed NG Turriziani, dichiaratisi antistatari.
Nei rapporti tra ed i signori (in proprio e quali eredi degli originari opponenti), Parte_1 Per_1
a fronte della parziale reciproca soccombenza, conseguita al riconoscimento dell'esistenza in capo alla banca di un credito di euro 10.035,82 quanto ai rapporti di c/c nn. 942/51 e 2910/30 e di euro
14.093,53 quanto al rapporto di finanziamento (rispetto alla somma di euro 31.233,81 e di euro
15.215,76 rispettivamente azionate in via monitoria per tali titoli) e di un debito di euro 6.255,84 relativo al rapporto di cui al c/c 941/53 (in luogo del credito di euro 15.182,93 vantato a tale titolo), le spese del doppio grado di giudizio debbono essere compensate per quota di 2/3; la residua quota delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dei i quali in esito Per_1 al giudizio, operate le compensazioni, sono tenuti al pagamento di una somma pari a circa un terzo di quella originariamente azionata.
Nei rapporti tra ed il nulla è a statuire quanto alle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, stante la contumacia della curatela.
Con riguardo al primo grado di giudizio, per effetto della riforma della pronuncia resa dal Tribunale, le spese possono essere integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza di tali parti.
è infatti risultata vittoriosa con riguardo alla pretesa di ottenere il rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale già proposta dalla curatela ed accolta dal primo Giudice, ma è risultata soccombente con riguardo alla domanda di condanna del al pagamento del saldo dei rapporti bancari CP_1 già intercorsi con in bonis, che come detto è stata coltivata dall'appellante pur a fronte CP_1 del suo sopravvenuto fallimento.
Le spese di c.t.u., come liquidate in primo grado, debbono essere poste definitivamente a carico di e dei in via tra loro solidale e nei rapporti interni per quote paritarie. Parte_1 Per_1 Deve infine darsi atto della debenza, da parte di di un ulteriore importo pari a quello Parte_2 del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 5813/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_2
2. in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1
pronuncia di primo grado, ribadita la revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- revoca il capo di pronuncia con il quale è stata condannata al pagamento della somma Parte_1 di € 7.218,00 in favore del Controparte_1
- condanna e , in proprio e quali eredi di Controparte_3 Controparte_2 Persona_1
e al pagamento della somma di euro 10.035,82, oltre interessi come in Persona_2 motivazione, in favore di Parte_1
- dichiara l'improcedibilità delle domande di condanna proposte da nei confronti Parte_1 del Controparte_1
3. condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in Parte_2
favore di e , che liquida in euro 6.000,00, oltre spese Controparte_3 Controparte_2 generali al 15% ed accessori come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Antonio
Tanza ed NG Turriziani, dichiaratisi antistatari;
4. compensa, nei rapporti tra ed il le spese del Parte_1 Parte_8
primo grado di giudizio;
5. compensa per quota di 2/3, nei rapporti tra e e Parte_1 Controparte_3 CP_2
, le spese del doppio grado di giudizio e condanna e
[...] Controparte_3 CP_2
alla rifusione in favore di della residua quota di 1/3 delle spese di
[...] Parte_1 lite, quota che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 4.000,00 e, quanto al presente grado di giudizio, in euro 3.000,00, il tutto oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
6. pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di da un Parte_1
lato, e di e , dall'altro, in via tra loro solidale e nei Controparte_3 Controparte_2 rapporti interni per quote paritarie;
7. dichiara la debenza, da parte di di un ulteriore importo pari a quello Parte_2
del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 13 settembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5813/2018 e pendente
TRA
(C.F. e (C.F. e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 mandataria, (già denominata , in persona Parte_3 Parte_4 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Eurialo Felici per delega in atti appellanti
E
c.f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_3
appellato
E
( ) e ( , in Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2 proprio e quali eredi di e rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_1 Persona_2
Antonio Tanza ed NG Turriziani in forza di procura in atti appellati
E (C.F. , già in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi giusta delega in atti intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 558/2018 emessa dal Tribunale di Cassino in data 3.5.2018
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite rassegnavano le conclusioni come da rispettivi atti, conclusioni da intendere qui integralmente richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società nonché i signori (titolare della Ditta Magazzini A.P. Controparte_1 Persona_1 di NG NI), e proponevano Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 82/2004 emesso nei loro confronti dal Tribunale di
Cassino, con il quale era stato ordinato il pagamento della somma di € 31.233,81 alla società
in solido a tutti gli opponenti, e della somma di € 29.269,93 ai soli e CP_1 Persona_1
Persona_2
A fondamento dell'opposizione eccepivano la nullità parziale delle aperture di credito mediante affidamento con scoperto concesse su tre conti correnti accesi presso l'allora a nome CP_5 di e e, in relazione ad un contratto di finanziamento concesso in Controparte_1 Persona_1 favore di , l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. Persona_1
Gli opponenti chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, domandavano la condanna dell'ingiungente alla restituzione delle somme ritenute illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre al risarcimento dei danni.
, per il tramite della sua mandataria si costituiva in giudizio Controparte_6 Controparte_7 eccependo la nullità dell'atto di citazione in opposizione e comunque la sua infondatezza.
In pendenza del giudizio la società era dichiarata fallita ed in sua vece si costituiva Controparte_1 autonomamente in giudizio la curatela;
seguito della scomparsa di intervenuta Persona_1 sempre in pendenza di giudizio, si costituivano i suoi eredi, e Controparte_3 Controparte_2
(già opponenti in proprio). Persona_2
Il Tribunale, all'esito dell'espletamento di una prima c.t.u e di tre successive integrazioni peritali, in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertava, con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa: 1) quanto al conto corrente n. 942/51 intestato a l'esistenza di un credito in Controparte_1
favore della società correntista pari ad € 7.749,98;
2) quanto al conto corrente n. 2910/30, acceso sempre a nome di l'esistenza di CP_1
una somma a debito della correntista pari ad € 532,14;
3) quanto al rapporto di conto corrente n. 941/53 intestato a un credito a Persona_1
favore del correntista pari ad € 6.255,84 .
Per l'effetto, in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, condannava al pagamento della somma di euro € 7.218,00 (operata la compensazione tra i rapporti Parte_1 di dare-avere relativi ai due conti correnti sopra menzionati) in favore del Controparte_1
e della somma di euro 6.255,84 in favore di e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Persona_2
nella loro qualità di eredi di ed in proporzione alle rispettive quote
[...] Persona_1 ereditarie.
Con riguardo al contratto di finanziamento intercorso con all'esito del ricalcolo Persona_1 dei rapporti di dare-avere, mediante applicazione dell'interesse legale a fronte del superamento dei tassi soglia nel terzo e quarto trimestre 2005, il Tribunale condannava , Controparte_3 CP_2
e nei limiti delle rispettive quote ereditarie, al pagamento della somma
[...] Persona_2 di euro 14.093,52.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello nella sua dichiarata qualifica di Parte_1 titolare dei rapporti di credito derivanti dai contratti di conto corrente nn. 942/51 e 2910/30, nonché rappresentata dalla sua mandataria (già Parte_2 Parte_3 [...]
, nella sua dichiarata qualità di cessionaria dei crediti derivati dai rapporti di Parte_4 conto corrente n. 941/53 e di finanziamento n. 002154339.
Le appellanti, con il primo motivo di gravame, hanno lamentato l'illegittimità e ingiustizia del capo di pronuncia con cui erano stati accertati crediti in favore del e dei signori Controparte_1
e in quanto emesso sulla base delle risultanze di cui alla c.t.u. integrativa in data Per_1 Per_2
11.4.2015, i cui conteggi erano inattendibili e contrari agli stessi criteri di calcolo indicati nei quesiti.
In dettaglio hanno evidenziato come il primo Giudice, senza alcuna motivazione, avesse recepito la terza ipotesi di calcolo prospettata dal consulente d'ufficio nella perizia in data 11.4.2015, in luogo delle altre a suo avviso corrette, in quanto contenenti l'applicazione di un tasso di interesse sostitutivo nei trimestri in cui si era verificato il caso di superamento dei tassi soglia, ovvero quelle contenute nella perizia depositata nell'anno 2007 e richiamate nello stesso supplemento del 2015 (alle pp. 44 e
39), per il cui recepimento hanno gradatamente insistito.
Con il secondo motivo le appellanti hanno addotto la nullità della pronuncia per omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
A tal fine hanno lamentato come il primo Giudice avesse recepito una delle varie ipotesi prospettate dal c.t.u. nella consulenza integrativa, sul mero presupposto “dell'elevato tecnicismo della materia”
e ciò senza neppure dare conto del motivo dell'adesione ad una delle numerose ipotesi di calcolo elaborate dal consulente d'ufficio nel corso del giudizio.
Con il terzo motivo di gravame le appellati hanno lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 120 TUB sulla capitalizzazione degli interessi.
In proposito hanno evidenziato come la banca si fosse adeguata alle previsioni di cui alla delibera
CICR del febbraio 2020, attuativa del disposto di cui al novellato art. 120 del Testo Unico Bancario, di modo che quantomeno da tale data era da ritenere legittima l'applicazione dell'anatocismo.
Per l'effetto hanno richiesto, anche in esito ad una nuova c.t.u., il ricalcolo dell'effettivo saldo dei conti correnti, anche in ragione della necessità di considerare la piena legittimità dell'applicazione dei tassi convenzionali e delle commissioni di massimo scoperto, che erano state legittimamente pattuite tra le parti.
Da ultimo, con il quarto motivo di gravame, le appellanti hanno censurato il capo di pronuncia relativo alla condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u., del tutto ingiustificata considerata la parziale reciproca soccombenza;
hanno dunque richiesto in principalità la condanna delle controparti alla rifusione delle suddette spese e in subordine la loro compensazione.
Su tali presupposti le appellanti hanno richiesto, in principalità, il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, il riconoscimento dei minori crediti di cui all'ipotesi 4.b, p. 44, dell'elaborato in data 11.4.2015 o in ulteriore subordine delle somme di cui all'ipotesi 4.b., p. 39, della perizia in data 11.4.2015; in ulteriore gravame hanno richiesto la rinnovazione della c.t.u., ferma in ogni caso la riforma della pronuncia in punto spese.
Si sono costituiti in giudizio e nelle loro qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_2
e nelle more deceduta. Persona_1 Persona_2
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del gravame a fronte del difetto di legittimazione all'azione in capo ad e allo scopo hanno evidenziato come le Parte_2 Parte_1 appellanti, affermatesi cessionarie dei crediti nei termini di cui all'atto d'appello, non avessero peraltro in alcun modo dimostrato di esserne divenute titolari, a seguito della serie di passaggi
(cessioni di ramo d'azienda, cessioni di crediti, operazioni di fusione e di scissione) menzionati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
In subordine, hanno eccepito l'infondatezza del gravame, di cui hanno dunque chiesto il rigetto.
Il seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituto nel presente Controparte_1 giudizio d'appello.
Con comparsa in data 6 giugno 2019 è poi intervenuta volontariamente in giudizio Controparte_4
(poi divenuta , la quale ha dato atto di avere acquistato in data 18.7.2018 i Controparte_4 crediti azionati da e pari a complessivi euro 60.503,74 Parte_1 Parte_2
L'intervenuta, precisando di aver acquisito unicamente la posizione attiva (il credito) ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alle pretese restitutorie vantate dagli originari opponenti;
sotto altro profilo ha evidenziato la mancata impugnazione del capo di pronuncia relativo CP alla condanna degli appellati al pagamento della somma di euro 14.093,53, di cui la stessa era divenuta titolare a seguito di cessione del credito.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo consigliere relatore, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che, a prescindere dalle considerazioni che si verrà ad esporre con riguardo all'appello proposto da e il capo di pronuncia Parte_2 Parte_1 con il quale e (come detto nelle more Parte_5 Controparte_3 Persona_2 deceduta), quali successori dell'originario titolare del rapporto di finanziamento n. 002154339 sig.
erano stati condannati al pagamento della somma di euro 14.093,52 in favore di Persona_1
(indicata quale destinataria del pagamento a seguito del provvedimento emesso dal Parte_1 giudice in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale proposta da già Pt_3
che in quella sede assumeva di avere agito solo quale Parte_4 mandataria di è passato in giudicato. Parte_1
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di impugnazione incidentale da parte dei destinatari della condanna, né con riguardo all'effettiva debenza della somma né in relazione alla corretta individuazione della creditrice, di modo che il relativo capo di pronuncia è passato in giudicato, il che impedisce ogni considerazione sul punto da parte di questa Corte. Tanto premesso, si viene all'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
A fronte delle eccezioni formulate dagli appellati, che come accennato hanno contestato la legittimazione ad agire in capo alle controparti, e considerata l'estrema complessità dei vari passaggi afferenti ai crediti oggetto di causa, appare necessario ripercorrere in modo analitico le vicende successorie che li hanno interessati, nei termini in cui sono stati esposti dalle stesse parti creditrici.
Dagli atti e documenti del giudizio di primo grado (iniziato nell'anno 2005) emerge:
-che il credito per cui è causa è stato originariamente azionato in via monitoria dalla CP_5 che ha poi assunto la denominazione di Controparte_6
- che a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo si è costituta per il tramite della Controparte_6 sua mandataria Controparte_7
- che con atto a rogito Notaio del 25.9.2007 è stata incorporata Persona_3 Controparte_6 in Parte_1
In pendenza del giudizio di primo grado, nel quale dunque era costituita (poi divenuta Controparte_6
per il tramite della sua mandataria , con atto di “sostituzione Parte_1 Controparte_8 processuale” in data 20.6.2014 si è costituita Parte_4
Con tale atto ha reso note una serie di circostanze in precedenza non addotte Parte_4
e peraltro in parte difformi da quelle originariamente allegate e segnatamente:
- che la ex che aveva assunto la denominazione sociale per atto Controparte_9 Controparte_6
14.5.2002 notaio in data 14.5.2002 aveva conferito alla nuova il ramo d'azienda Per_4 CP_5 bancario;
- che ovvero la nuova con atto di cessione di crediti in Controparte_10 CP_5 blocco pubblicato in G.U. il 13.9.2008, aveva ceduto una serie di crediti, tra i quali era asseritamente compreso quello oggetto di causa, ad Aspra Finance s.p.a.;
- che Aspra Finance, con atto notaio in data 14.12.2010, era stata fusa per incorporazione in Per_5
, con efficacia dal 1.1.2011; Parte_4
-che per effetto della fusione per incorporazione aveva “assunto Parte_4
i diritti tutti della società incorporata , tra i quali rientrano quelli di cui al presente atto” (così, Parte_6 testualmente, nell'atto di “sostituzione processuale” depositato il 20.6.2014, presente nel fascicolo cartaceo di primo grado).
A fronte di tali ultime allegazioni, rese dalla stessa parte costituitasi in sostituzione dell'originaria creditrice, la titolarità sostanziale del diritto di credito era dunque rivendicata in capo ad
[...] a seguito della cessione di crediti in blocco da ad Aspra Finance e Parte_4 Parte_1 della incorporazione di tale ultima società in . Parte_4
Quest'ultimo soggetto, in altri termini, non sarebbe più stato parte del giudizio quale mandatario di ma sarebbe divenuto titolare del credito. Parte_1
Nondimeno, come si è sopra indicato, il primo Giudice, dando corso alla richiesta correzione di errore materiale formulata da ha indicato quale mera mandataria Pt_3 Parte_4 di nei cui confronti, quale parte sostanziale, lo stesso Tribunale ha dunque emesso le Parte_1 relative statuizioni, da un lato quella di condanna alla ripetizione di indebito in favore del CP_1
e dei signori e dall'altra quella, di segno opposto, di condanna degli eredi
[...] Per_1 Per_1 alla restituzione del prestito chirografario contratto dal loro dante causa Persona_1
Tali statuizioni, sia con riguardo alla individuazione di quale titolare dei crediti derivanti dai Parte_1 rapporti oggetto di causa, sia con riguardo al capo di pronuncia da ultimo menzionato (relativo al prestito contratto da sono come detto divenute definitive, in assenza di appello incidentale sul Persona_1 punto, di modo che, quand'anche erronee, non possono più essere modificate in questa sede.
Tanto premesso, si viene alle ulteriori circostanze addotte in sede di gravame.
Come indicato, l'appello è stato proposto da nella sua dichiarata qualifica di titolare Parte_1 dei rapporti di credito derivanti dai contratti di conto corrente nn. 92/51 e 2910/30, e da Pt_2 [...]
rappresentata dalla sua mandataria (già Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella sua dichiarata qualità di cessionaria dei crediti derivati dai rapporti di conto corrente n.
[...]
941/53 e di finanziamento n. 002154339.
A tal fine le appellanti, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, al fine di dimostrare la loro legittimazione hanno addotto:
- che in data 20 novembre 2014 (che dunque confermava Parte_1 Parte_4 di essere l'effettiva titolare del credito) aveva ceduto ad un pacchetto di crediti Parte_2 individuabili in blocco con atto pubblicato in GU il 25.11.2014, tra cui era compresa “la posizione debitoria di cui al presente atto”;
- che in pari data aveva conferito a l'incarico di svolgere Pt_2 Parte_4
l'attività di amministrazione, gestione e incasso;
- che in data 23 dicembre 2014, con atto a ministero notaio era “stato sottoscritto atto di CP_11 scissione parziale con assegnazione a di taluni elementi patrimoniali attivi e passivi, Controparte_12 tra i quali rientrano i diritti e le obbligazioni di cui al contratto per l'attività di amministrazione gestione, incasso… sottoscritto tra e in data 20 novembre 2014, subentrando Parte_2 CP_13 ad stessa con efficacia dal 1 gennaio 2015”; CP_13
- che, secondo quanto desumibile dall'atto di scissione allegato all'appello, era divenuta Parte_1 assegnataria di un ramo d'azienda (dettagliato come da allegato 3 al progetto di scissione, non prodotto in atti), che comprendeva anche alcuni crediti deteriorati verso la clientela, indicati nell'allegato C all'atto di scissione (anch'esso non prodotto in atti);
- che in data 24.12.2014 aveva delegato a l'attività di Parte_1 Parte_4 amministrazione, gestione, e incasso dei crediti e che, con procura speciale in data 21.1.2015, analoga delega era stata conferita da ad che da ultimo aveva assunto la denominazione Parte_2 CP_13 di Pt_3
Alle circostanze sopra elencate deve aggiungersi quanto emerso in esito all'atto di intervento di
[...]
la quale ha dichiarato: CP_4
-che con atto di cessione di crediti in blocco in data 18 luglio 2018, aveva acquistato Controparte_14 da e da una serie di crediti analiticamente indicati nell'allegato Parte_1 Parte_2
2 all'atto di cessione;
tale allegato, prodotto per estratto dall'interveniente, reca la menzione di tre crediti, non meglio identificati (se non con riguardo al loro importo) nei confronti di Persona_1
(si rimanda al doc. 2 del fascicolo di parte interveniente).
[...]
Da ultimo, per completezza, deve darsi conto delle deduzioni svolte da in sede di scritti Parte_1 conclusivi, con le quali la stessa ha affermato di essere rimasta titolare, in esito alla cessione parziale CP di crediti intervenuta in favore di , dei crediti derivanti dai rapporti di conto corrente nn. 942/51
e 2910/30, ovvero gli unici di cui si era come detto dichiarata titolare all'atto della introduzione del giudizio ed in relazioni ai quali aveva proposto appello.
Tanto premesso quanto alle annose vicende che avrebbero interessato i crediti oggetto di causa,
l'appello proposto da deve essere rigettato, difettando la legittimazione ad agire in Parte_2 capo all'appellante.
Come sopra indicato il gravame, seppure con un unico atto, è stato proposto da due diversi soggetti, ciascuno dei quali si è dichiarato titolare di specifici crediti, rispetto al totale di quelli già oggetto del primo grado di giudizio, in relazione ai quali ha appunto proposto l'impugnazione.
La legittimazione ad impugnare, che come detto è stata contestata dagli appellati, deve dunque essere separatamente valutata con riguardo alla posizione di ciascuna delle società appellanti.
Iniziando la disamina dalla posizione di l'eccezione di difetto di legittimazione ad Parte_2 impugnare è fondata, per un duplice ordine di considerazioni. che non era parte del giudizio di primo grado, ha impugnato la pronuncia resa dal Parte_2
Tribunale di Cassino affermandosi titolare del credito derivante dal rapporto di conto corrente di cui al n. 941/53, già intestato a (quale titolare di un'impresa individuale) e di quello Persona_1 discendente dal contratto di finanziamento n. 002154339 stipulato sempre con . Persona_1
Ebbene, la titolarità di tali crediti in capo all'appellante, che come detto è stata specificamente contestata dagli appellati, non è stata dalla stessa dimostrata.
Ai fini della legittimazione all'impugnazione, il soggetto che non sia stato parte nel grado precedente e che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione (in argomento, per quanto necessario, Cass., 29.5.2024, n. 15010, Cass., ord.,
7.12.2023, n. 34373, Cass., 22.2.2022, n. 5857).
, la quale non è stata parte del giudizio di primo grado ed ha proposto appello nella Parte_2 asserita qualità di cessionaria del credito vantato da per i titoli di cui in premessa, avrebbe Parte_1 dunque avuto l'onere di dimostrare la propria legittimazione, ciò che non è avvenuto, per un duplice ordine di considerazioni.
Come noto, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche, con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (in questi termini, Cass., 22 marzo 2024, n. 7866; nello stesso senso, Cass., 22.6.2023, n. 17944, Cass., 5.4.2023, n.
9412).
Prescindendo da ogni considerazione con riguardo ai trasferimenti precedenti e astenendosi da alcuna considerazione sul fatto che la cessione in oggetto è stata posta in essere da e non CP_13 da (soggetto che come detto si è affermato originario titolare del credito), appare dirimente Parte_1 rilevare come alcuna prova ricorra del fatto che i crediti derivanti dai sopra menzionati rapporti di conto corrente fossero compresi tra quelli ceduti in blocco da Parte_4 ad per effetto della cessione intervenuta ai sensi dell'art. 58 TUB in data 20 novembre Parte_2
2014.
Dall'estratto dell'atto di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (unico documento utilizzabile al fine di comprovare la legittimazione ad agire dell'appellante, la quale non prodotto l'atto di cessione contenente l'elenco dei crediti ceduti, né alcun altro documento idoneo a dimostrare l'effettivo trasferimento dei crediti per cui è causa in suo favore) non è dato evincere la circostanza.
L'avviso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25.11.2014 non contiene elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che i crediti oggetto di causa (e segnatamente quelli derivanti dal rapporto di conto corrente di cui al n. 941/53
e dal contratto di finanziamento n. 002154339 già in essere con fossero compresi Persona_1 nella categoria di quelli trasferiti in blocco.
I crediti oggetto della cessione erano in quella sede identificati nei crediti pecuniari di titolarità della cedente che alla data del 31 ottobre 2014 avevano le seguenti caratteristiche: CP_13
-“tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari… che risultino classificati “in sofferenza”…risultanti nella titolarità di UCCMB alla data del 31 ottobre 2014… e che soddisfano altresì i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito indicato):
1.siano crediti precedentemente acquistati dalla società Aspra Finance s.p.a.” in forza di una serie di cessioni in blocco intervenute negli anni 2008/2009, il che non è provato, posto che anche con riguardo alla cessione in favore di Aspra
Finance non è dimostrato il trasferimento dei crediti per cui è causa (segue l'indicazione di ulteriori criteri di identificazione dei crediti ceduti che per la loro genericità sono irrilevanti ai fini di causa, in quanto inidonei a consentire di ritenere provata la cessione dei rapporti in contestazione, quali l'essere i finanziamenti regolati dalla legge italiana, espressi in euro e classificati a sofferenza prima del 30.4.2009).
In ogni caso, nell'avviso pubblicato in Gazzetta era poi precisato: “Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai contratti di finanziamento su indicati che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentavano altresì al 31 ottobre 2014 … una o più delle seguenti caratteristiche: i. siano crediti derivanti da contratti di finanziamento in relazione ai quali erano in corso azioni revocatorie fallimentari… ii. siano crediti derivanti da contratti di finanziamento che hanno usufruito .. di contributi o agevolazioni… ai sensi del qualsiasi legge… iii. Siano crediti derivanti da contratti di finanziamento il cui finanziamento è stato erogato… da terzi o con fondi di terzi iv. siano crediti derivanti da contratti di factoring… viii. siano crediti derivanti da contratti di finanziamento al cui … debitore era stato concesso un credito di firma da parte di un cedente indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo… ix.siano crediti derivanti da contratti di finanziamento nei confronti di persone fisiche (incluse ditte individuali) …aventi il seguente numero identificativo clienti:” segue un elenco di centinaia di numeri, non recante alcun elemento distintivo atto a consentire l'identificazione dei rapporti esclusi dalla cessione (si rimanda al doc. prodotto sub 5 in allegato al fascicolo di parte appellante).
Dunque, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, per un verso i crediti ceduti non erano individuabili, tout court, per il fatto di essere a sofferenza, dovendo come detto soddisfare gli ulteriori requisiti enunciati (in positivo ed in negativo) nell'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e per altro detti crediti non erano affatto menzionati mediante riferimenti numerici (peraltro privi di alcuna valenza identificativa dei corrispondenti rapporti bancari), posto che, come appena evidenziato, il lungo elenco di rapporti bancari ivi riportato serviva ad identificare i crediti che, seppure dotati delle caratteristiche sopra indicate in termini generali, tra le quali in primis il fatto di essere “a sofferenza”, erano peraltro esclusi da quelli ceduti in blocco.
Ebbene, a prescindere da ogni altra considerazione, pare dirimente rilevare come, per effetto della indeterminabile esclusione di cui al punto ix. sopra richiamato, non possa in alcun modo ritenersi provato che i crediti facenti capo ad (soggetto che dunque rientrava nella categoria Persona_1 riferibile “ai contratti di finanziamento nei confronti di persone fisiche incluse ditte individuali” che, secondo quanto previsto dalla menzionata clausola derogativa, erano esclusi dalla cessione seppure in sofferenza), quand'anche avessero in ipotesi soddisfatto tutti gli altri requisiti enunciati, in termini positivi e negativi, nel menzionato avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fossero effettivamente compresi tra quelli ceduti in blocco ad Parte_2
Per mera completezza si rileva come, volendo per ipotesi dare per ammessa la titolarità dei crediti derivanti dai rapporti in oggetto in capo ad , la stessa non sarebbe stata comunque Parte_2 legittimata a proporre l'odierna impugnazione. All'atto della proposizione del presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data
30.8.2018, l'interveniente aveva in tesi già acquistato il credito (qualora mai pervenuto in CP_4 capo ad in forza dell'atto di cessione stipulato il precedente 17 luglio 2018. Parte_2
L'appellante non era dunque (più) titolare del credito di cui si era affermata cessionaria, di modo che, non avendo come detto partecipato al giudizio di primo grado, non era legittimata ad impugnare la relativa pronuncia.
L'appello proposto da relativo come detto ai crediti derivanti dal rapporto di conto Parte_2 corrente di cui al n. 941/53 ed al contratto di finanziamento n. 002154339, entrambi facenti capo a
(e oggi ai suoi eredi), deve dunque essere rigettato, difettando la legittimazione ad Persona_1 agire in capo all'appellante.
La conclusione non può essere posta in dubbio in ragione del fatto che deve riconoscersi la legittimazione ad agire in capo ad (per le ragioni di cui meglio si dirà infra), posto che, Parte_1 seppure l'appello risulti proposto con un unico atto, il gravame è stato formulato da solo Parte_1 in relazione ai rapporti di conto corrente di cui ai numeri nn. 942/51 e 2910/30, di cui si era ancora affermata titolare, e non anche nella sua qualità di (ipotetica) originaria titolare dei residui rapporti oggetto di causa.
I capi della pronuncia di primo grado afferenti ai rapporti di conto corrente n. 941/53 e finanziamento n. 002154339, ovvero quelli con i quali (in esito alla richiesta di correzione Parte_1 dalla stessa formulata) è stata condannata alla ripetizione della somma di euro 6.255,84 in favore degli eredi e quello con cui la stessa ha invece ottenuto la condanna delle controparti alla Parte_7 restituzione della sola somma di euro 14.093,53, in luogo del maggior importo ritenuto dovuto, sono dunque passati in giudicato, il che assorbe ogni considerazione in ordine alle deduzioni sul punto CP svolte dall'interveniente .
Come sopra indicato, invece, il capo di pronuncia sfavorevole agli originari opponenti, ovvero quello con cui gli eredi sono stati condannati al pagamento della somma di euro 14.093,53 in Per_1 favore di è divenuto definitivo, in assenza di appello incidentale, di modo che anche sotto Parte_1 questo profilo è inibita a questa Corte ogni considerazione sull'argomento.
Si viene dunque alla posizione di la quale ha come detto proposto appello nella sua veste Parte_1 di (perdurante) titolare dei rapporti di conto corrente di cui ai numeri nn. 942/51 e 2910/30, già intercorsi con Controparte_1
Ebbene, seppure gli appellati abbiano contestato la legittimazione ad impugnare anche in capo ad e seppure in effetti anche in questo caso non ricorra la prova del fatto che fosse Parte_1 Parte_1 divenuta o ridivenuta titolare dei crediti in oggetto per effetto dei vari passaggi di cui si è sopra fatta menzione (tra i quali da ultimo la scissione parziale di ramo d'azienda del dicembre 2014 ed il suo conferimento alla stessa , non si può che prendere atto del fatto che, per effetto della Parte_1 correzione di errore materiale disposta dal primo Giudice in pendenza dei termini per l'appello, fosse stata indicata quale sostanziale titolare dei rapporti azionati (tra i quali erano Parte_1 compresi come detto quelli di cui ai contratti di conto corrente nn. 942/51 e 2910/30 per cui la stessa ha proposto appello), mentre avrebbe agito quale mera Parte_4 mandataria.
Tale statuizione, come detto, in assenza di impugnazione incidentale formulata dagli appellanti all'atto della loro costituzione nel presente grado di giudizio, è passata in giudicato.
Ne consegue come non possa ritenersi carente della legittimazione ad impugnare, giusto il Parte_1 disposto di cui all'art. 111 c.p.c., quale originaria titolare del credito e parte del giudizio di primo grado.
Ed invero, “in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, il dante causa non perde nessun potere processuale, con la conseguenza che l'impugnazione spetta in ogni caso alla parte originaria, nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, salva la legittimazione, concorrente e non sostitutiva, del successore” (in questi termini, Cass.,
20.11.2019, n. 30189; Cass., 11.5.2000, n. 6038).
L'appello relativo ai rapporti di conto corrente intercorsi con dunque, deve essere Controparte_1 esaminato nel merito.
Con il secondo motivo di gravame, che appare logicamente prioritario, ha lamentato la Parte_1 nullità della pronuncia per difetto o insufficienza della motivazione.
Il rilievo è fondato.
Il Tribunale, a fronte dei diversi elaborati succedutisi nel tempo (una prima c.t.u. del 7.12.2007 e tre successive integrazioni, rispettivamente depositate in data 5.12.2008, 11.4.2015 e 16.1.2016) e delle diverse ipotesi di calcolo prospettate dal consulente tecnico in ciascuno di essi, ne ha acriticamente recepito uno, sul presupposto dell'elevato tecnicismo della materia, senza peraltro dare conto dei motivi dell'adesione a tale ipotesi ricostruttiva del saldo dei rapporti già intercorsi con CP_1
Tanto premesso, si viene all'esame del primo e del terzo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo motivo d'appello ha lamentato l'erroneità della pronuncia di condanna Parte_1 emessa in suo danno in quanto fondata sulle risultanze di cui alla c.t.u. integrativa in data 11.4.2015
(ed in particolare quelle di cui alla terza ipotesi ricostruttiva formulata dal consulente), i cui conteggi erano inattendibili e contrari agli stessi criteri di calcolo indicati nei quesiti.
In dettaglio ha evidenziato come nei quesiti integrativi demandati al consulente d'ufficio non fosse affatto stato richiesto di espungere dal calcolo le spese e le commissioni di massimo scoperto, che erano state validamente pattuite, né di eliminare in toto gli interessi nell'ipotesi di superamento del tasso soglia, bensì solo di sostituirli con quelli rispettosi del limite di legge.
Sotto altro profilo, con il terzo motivo di gravame, ha addotto come l'istituto di credito si fosse adeguato alle previsioni di cui alla delibera CICR del febbraio 2020, di modo che quantomeno da tale data era da ritenere legittima l'applicazione dell'anatocismo, con pari periodicità trimestrale.
A fronte di tali censure l'appellante ha sostenuto che nessuna delle quattro ipotesi ricostruttive contenute nella relazione integrativa dell'aprile 2015 fosse recepibile, dovendo di contro ritenersi condivisibili i risultati di cui alla precedente c.t.u. del 7.12.2007, richiamati nella stessa perizia integrativa del 2015, e segnatamente, in via gradata, le due ipotesi di rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente elaborate dal perito nella prima c.t.u.
I suddetti motivi sono parzialmente fondati.
Sono invero corretti i rilievi afferenti alle questioni relative all'usura, alle spese ed alle commissioni di massimo scoperto (di cui al primo motivo d'appello), mentre debbono essere respinte quelle di cui al terzo motivo di gravame, con le quali si discute della possibilità di applicazione degli interessi anatocistici, quantomeno dal luglio 2000, ai rapporti di conto corrente oggetto di causa.
Iniziando la disamina da tale ultima questione, non si può che prendere atto del fatto che i contratti di conto corrente di cui ai nn. 942/51 e 2910/30, che come detto sono gli unici suscettibili di riesame in questa sede, sorti nell'anno 1999 e dunque anteriormente alla nota delibera Cicr, non rechino alcuna specifica pattuizione integrativa, relativa all'applicazione dell'anatocismo con pari periodicità con riguardo agli interessi attivi e passivi.
Né, a tal fine, può ritenersi sufficiente la mera comunicazione, contenuta negli estratti di conto corrente del secondo trimestre 2000, relativa all'adeguamento delle condizioni contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi. Al di là del fatto che, come evidenziato dagli appellati, la banca non ha documentato di avere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il prescritto avviso relativo appunto all'adeguamento delle condizioni a quanto stabilito dalla delibera Cicr, non si ritiene sufficiente la comunicazione al cliente delle nuove condizioni, posto che la pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi era nulla, di modo la clausola che prevedeva l'introduzione dell'anatocismo avrebbe dovuto essere approvata dal cliente.
Ed invero, “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art.
2 della predetta delibera” (in questi termini, Cass., 19.5.2020, n. 9140; nello stesso senso, Cass.,
23.12.2020, n. 29420; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26769).
La censura di parte appellante relativa alla necessità di applicare la capitalizzazione degli interessi quantomeno dal luglio 2020 deve dunque essere disattesa.
Sono invece fondate le ulteriori doglianze di Parte_1
Le commissioni di massimo scoperto, come risultante dai contratti in atti, sono state validamente stipulate e, per l'effetto, correttamente sono state conteggiate dal c.t.u., non potendo ritenersi la nullità delle relative pattuizioni per difetto di causa, posto che le suddette commissioni costituiscono la remunerazione legittimamente accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (in argomento, tra le molte, Cass. 18 gennaio, 2006, n. 870).
Analogamente è a dirsi quanto alle spese, che sono state espunte limitatamente a quelle che il c.t.u. ha riscontrato non essere state convenute per iscritto, con valutazione la cui correttezza non è contestata, in punto di fatto, da alcuna delle parti.
In dettaglio, nella perizia integrativa in data 11.4.2015, il c.t.u. ha dato atto di avere espunto dal ricalcolo dei rapporti di dare-avere, “una serie differenziata di spese (spese postali, spese libretto assegni, spese istruttoria, spese telefoniche, spese telegramma ecc.), diverse da quelle fisse per chiusura periodica non sorrette da specifiche pattuizione, e quindi “non emergenti da patto scritto che ne determini in via preordinata l'ammontare”. Tanto premesso, deve essere accolta la pretesa di di ottenere la somma dovuta in relazione Parte_1 ai rapporti per cui è causa con applicazione dell'interesse validamente pattuito, ovvero quello contenuto nei limiti del tasso soglia vigente pro tempore, nei casi in cui si è riscontrato il superamento delle soglie di usura.
Preliminarmente si rileva come i tassi di interesse pattuiti all'atto della stipula dei contratti di conto corrente con apertura di credito sottoscritti nel giugno 2009 fossero rispettosi di quelli soglia, se è vero che il c.t.u. ha accertato il superamento delle soglie a partire dal 30.9.1999 per il primo contratto di c/c. e dal trimestre 31.3.2000 quanto al secondo.
Non si trattava dunque di ipotesi di “usura originaria” bensì di usura cd. sopravvenuta, ipotesi con riguardo alla quale si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675 del 19/10/2017
(e della successiva conforme, ord. n. 24743 del 17/08/2023), “allorché il tasso degli interessi concordato… superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa … di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Secondo altra recente pronuncia della S.C., di contro, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto, di modo che “i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti” (così Cass., ord., n. 27545 del 28.9.2023).
Tanto premesso, nel caso di specie non si pone il problema di aderire all'una o all'altra tesi, posto che la stessa nella narrativa dell'atto d'appello e nel riportarsi alle ipotesi di calcolo Parte_1 prospettate nella c.t.u. del dicembre 2007 dalla stessa ritenute recepibili, ha inteso richiedere il ricalcolo mediante eliminazione della frazione degli interessi ultra soglia, senza mai nemmeno prospettare la possibilità di ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente mediante integrale applicazione dei tassi divenuti medio tempore usurari. Entro tali limiti può dunque essere accolto l'appello, nel rispetto appunto del principio della domanda e della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Tanto premesso in termini generali, in applicazione dei principi esposti deve in primo luogo essere esclusa la possibilità di recepimento della terza ipotesi di calcolo di cui alla perizia integrativa in data
11.4.2015, che è quella che è stata recepita dal primo Giudice.
Tale ipotesi ricostruttiva, così come la quarta ipotesi formulata sempre nella c.t.u. del 2015, non sono effettivamente utilizzabili al fine dell'accertamento di quanto dovuto in relazione ai due contratti di conto corrente oggetto della presente pronuncia, posto che in entrambe le ipotesi il c.t.u., nei trimestri in cui sono stati superati i tassi soglia, non ha applicato alcun interesse, il che è contrario ai principi di cui si è appena dato conto.
Tanto premesso, esclusa l'utilizzabilità delle diverse ipotesi ricostruttive contenute nelle c.t.u. del
2007 e del 2008, con le quali o erano stati completamente esclusi gli interessi in caso di superamento delle soglie o era stato applicato l'anatocismo dal luglio 2000 o ancora si erano inopinatamente escluse le commissioni di massimo scoperto, e che comunque sono superate dagli aggiornamenti richiesti dal Tribunale in conformità agli orientamenti giurisprudenziali nelle more consolidatisi, nonché della seconda ipotesi di cui alla c.t.u. del gennaio 2016, con la quale pure nei casi di superamento dei tassi soglia non è stato applicato alcun interesse, residuano le prime due ipotesi ricostruttive di cui alla c.t.u. in data 11.4.2015 e la prima ipotesi prospettata nell'ultimo supplemento di perizia del 16.1.2016.
Ebbene, le due ipotesi di cui alla perizia del 2015 (che recano risultati tra loro lievemente difformi solo in ragione dell'esclusione, o meno, di talune spese) si differenziano dalla prima ipotesi di cui al supplemento di perizia del 2016 esclusivamente in funzione del fatto che nel primo caso, nei trimestri in cui si è accertato il superamento dei tassi soglia, si è applicato il tasso di cui all'art. 117, comma 7,
Tub (tasso nominale dei buoni ordinari del Tesoro) mentre nel secondo caso, negli stessi trimestri,
i tassi sono stati applicati al saggio convenzionale, contenuto nei limiti del tasso soglia.
Tale ultima ipotesi è quella corretta (potendo come detto addirittura prospettarsi, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, la debenza dell'intersse come ab origine -legittimamente- pattuito) e conforme alle richieste dell'appellante.
In dettaglio, con la suddetta ipotesi di ricalcolo dei saldi dei rapporti di c/c (di cui alla p. 28 e ss. della c.t.u. in data 16.1.2016), il consulente d'ufficio ha ricostruito l'effettivo dare – avere derivante dai contratti di conto corrente di cui in premessa seguendo la seguente metodologia: applicazione del tasso convenzionale ricondotto nei limiti della soglia di legge all'atto del suo superamento;
esclusione dell'anatocismo; applicazione della commissione di massimo scoperto come pattuita;
eliminazione delle spese non sorrette da specifiche pattuizione.
In applicazioni di tali criteri, il c.t.u. ha accertato con riguardo al contratto di conto corrente n. 942/51 un importo a debito della società correntista pari ad euro 9.311,45 e con riguardo al contratto di conto corrente n. 2910/30 un importo a debito della correntista pari ad euro 724,37, per un totale di euro 10.035,82.
Tale accertamento è ad avviso di questa Corte recepibile, in quanto conforme a tutti i criteri di rideterminazione del saldo dei rapporti bancari di cui si è sopra dato conto.
Da ciò derivano le seguenti conseguenze.
Essendo emerso un credito, e non un debito, in capo ad per le causali di cui in premessa, Parte_1 deve in primo luogo essere revocato il capo di pronuncia con il quale il Tribunale, in accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dagli opponenti, aveva condannato al pagamento Parte_1 della somma di euro 7.218,00 in favore del (asseritamente a credito della Controparte_1 curatela con riguardo al c/c 942/51, al netto dell'importo accertato invece a debito in relazione a quello di cui al n. 2910/30).
Peraltro, a fronte dell'accertamento di un credito inferiore a quello azionato in via monitoria, deve essere confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il quale, in relazione ai contratti di conto corrente in oggetto, era stata condannata al pagamento della somma di euro CP_1
31.233,81, in solido con i fideiussori.
Ciò posto, la domanda di condanna proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 seppure nei limiti del minor importo accertato come dovuto in esito al giudizio di opposizione, deve essere disattesa.
La suddetta domanda, già formulata in primo grado e reiterata pure nel presente grado d'appello nei confronti della curatela, è improponibile nella presente sede ordinaria, giusto il disposto di cui all'art. 52 L.F., in forza del quale tutte le pretese nei confronti della massa debbono essere accertate in sede concorsuale.
Nei confronti dei fideiussori la domanda di condanna è invece suscettibile di accoglimento, talché
e in proprio e quali eredi di e CP_2 Parte_5 Persona_1 Persona_2 debbono essere condannati al pagamento della minor somma di euro 10.035,82 (in luogo di quella loro ingiunta di euro 31.233,81), oltre interessi convenzionali di mora a far data dal 31.12.2003 sino all'effettivo saldo.
Ogni considerazione sul quarto motivo di gravame, con il quale era stato censurato il capo di pronuncia relativo alla condanna di alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u. viene assorbito Parte_1 dalla necessità di emissione di una nuova statuizione in punto spese, in conseguenza della riforma della pronuncia di primo grado.
In conclusione, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'esito del giudizio di secondo grado può essere per semplicità riepilogato nei seguenti termini.
L'appello proposto da relativo al rapporto di conto corrente n. 941/53 ed a quello di Parte_2 finanziamento n. 002154339, deve essere rigettato, difettando la sua legittimazione ad agire.
Per l'effetto, il capo di pronuncia con il quale (a seguito della richiesta correzione dell'errore Parte_1 materiale), a fronte del ricalcolo di quanto dovuto in forza del rapporto di c/c n. 941/53, è stata condannata al pagamento della somma di euro 6.255,84 in favore di , Controparte_3 CP_2
e (e per essa oggi dei suoi eredi) è passato in giudicato
[...] Persona_2
Di contro, stante il rigetto dell'appello principale (con il quale si richiedeva una maggior somma con riguardo al rapporto di finanziamento) ed in assenza di appello incidentale, il capo di pronuncia con il quale gli eredi sono stati condannati al pagamento della somma di euro 14.093,52 in Per_1 favore di (sempre a seguito di correzione dell'errore materiale), è anch'esso divenuto Parte_1 definitivo.
L'appello proposto da relativo ai rapporti di c/c nn. 942/51 e 2910/30, va parzialmente Parte_1 accolto, nei seguenti termini.
Il capo di pronuncia con il quale è stata condannata al pagamento della somma di € 7.218,00 Parte_1 in favore del deve essere revocato. Controparte_1
La domanda di condanna del al pagamento della minor somma dovuta in Controparte_1 relazione ai suddetti rapporti di conto corrente deve essere dichiarata improcedibile.
I fideiussori, signori e , in proprio e quali eredi di Controparte_3 Controparte_2 Persona_1
e debbono essere condannati al pagamento in favore di
[...] Persona_2 Parte_1 della somma di euro 10.035,82, oltre interessi convenzionali di mora a far data dal 31.12.2003 sino all'effettivo saldo. La richiesta di condanna alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della pronuncia di primo grado, formulata da va disattesa, non risultando alcuna prova dell'effettiva esecuzione Parte_1 della pronuncia resa dal Tribunale in favore delle parti risultate vittoriose in quella sede.
Venendo infine alla pronuncia sulle spese di lite, occorre differenziare le diverse posizioni processuali.
Nei rapporti tra gli appellati costituiti e l'appellante che come detto non era parte del Parte_2 giudizio di primo grado, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Antonio Tanza ed NG Turriziani, dichiaratisi antistatari.
Nei rapporti tra ed i signori (in proprio e quali eredi degli originari opponenti), Parte_1 Per_1
a fronte della parziale reciproca soccombenza, conseguita al riconoscimento dell'esistenza in capo alla banca di un credito di euro 10.035,82 quanto ai rapporti di c/c nn. 942/51 e 2910/30 e di euro
14.093,53 quanto al rapporto di finanziamento (rispetto alla somma di euro 31.233,81 e di euro
15.215,76 rispettivamente azionate in via monitoria per tali titoli) e di un debito di euro 6.255,84 relativo al rapporto di cui al c/c 941/53 (in luogo del credito di euro 15.182,93 vantato a tale titolo), le spese del doppio grado di giudizio debbono essere compensate per quota di 2/3; la residua quota delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dei i quali in esito Per_1 al giudizio, operate le compensazioni, sono tenuti al pagamento di una somma pari a circa un terzo di quella originariamente azionata.
Nei rapporti tra ed il nulla è a statuire quanto alle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, stante la contumacia della curatela.
Con riguardo al primo grado di giudizio, per effetto della riforma della pronuncia resa dal Tribunale, le spese possono essere integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza di tali parti.
è infatti risultata vittoriosa con riguardo alla pretesa di ottenere il rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale già proposta dalla curatela ed accolta dal primo Giudice, ma è risultata soccombente con riguardo alla domanda di condanna del al pagamento del saldo dei rapporti bancari CP_1 già intercorsi con in bonis, che come detto è stata coltivata dall'appellante pur a fronte CP_1 del suo sopravvenuto fallimento.
Le spese di c.t.u., come liquidate in primo grado, debbono essere poste definitivamente a carico di e dei in via tra loro solidale e nei rapporti interni per quote paritarie. Parte_1 Per_1 Deve infine darsi atto della debenza, da parte di di un ulteriore importo pari a quello Parte_2 del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 5813/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_2
2. in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1
pronuncia di primo grado, ribadita la revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- revoca il capo di pronuncia con il quale è stata condannata al pagamento della somma Parte_1 di € 7.218,00 in favore del Controparte_1
- condanna e , in proprio e quali eredi di Controparte_3 Controparte_2 Persona_1
e al pagamento della somma di euro 10.035,82, oltre interessi come in Persona_2 motivazione, in favore di Parte_1
- dichiara l'improcedibilità delle domande di condanna proposte da nei confronti Parte_1 del Controparte_1
3. condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in Parte_2
favore di e , che liquida in euro 6.000,00, oltre spese Controparte_3 Controparte_2 generali al 15% ed accessori come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Antonio
Tanza ed NG Turriziani, dichiaratisi antistatari;
4. compensa, nei rapporti tra ed il le spese del Parte_1 Parte_8
primo grado di giudizio;
5. compensa per quota di 2/3, nei rapporti tra e e Parte_1 Controparte_3 CP_2
, le spese del doppio grado di giudizio e condanna e
[...] Controparte_3 CP_2
alla rifusione in favore di della residua quota di 1/3 delle spese di
[...] Parte_1 lite, quota che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 4.000,00 e, quanto al presente grado di giudizio, in euro 3.000,00, il tutto oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
6. pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di da un Parte_1
lato, e di e , dall'altro, in via tra loro solidale e nei Controparte_3 Controparte_2 rapporti interni per quote paritarie;
7. dichiara la debenza, da parte di di un ulteriore importo pari a quello Parte_2
del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 13 settembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto