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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 187/2024 promossa da:
quale gestione liquidatoria dell'ex Parte_1 [...] rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINI STEFANO elett. dom.to in VIA MAZZA 12 61100 CP_1
PESARO
APPELLANTE/I contro
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8
QUAGLIATO VIRGILIO elett.te dom.to in VIA DELL'ABBAZIA 1/A 61032 FANO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante di quale gestione liquidatoria dell'ex Parte_2 Pt_1 [...]
impugna la sentenza n. n. 5/24 del 9.04.24, notificata il 24.04.24, emessa dal Tribunale di Urbino, CP_1
Giudice del Lavoro, la quale accoglieva il ricorso proposto da ed altri sei ricorrenti, disponendo CP_2 quanto segue: - condanna l'ente convenuto al pagamento nei confronti di: della somma di euro CP_2
3.006,64, della somma di euro 1.916,32, della somma di euro 2.378,88, Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 5 della somma di euro 3.192,49, della somma di euro 2.490,39, CP_6 Controparte_7 CP_3
della somma di euro 239,54 e della somma di euro 2.729,93, oltre la maggior somma tra
[...] CP_8 interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo;
- condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.388,00, oltre rimborso del contributo unificato di euro 118,50, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gli originari ricorrenti, tutti dipendenti “turnisti” di premesso che il regolamento CP_1 aziendale assicurava buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, solo ai lavoratori che svolgessero attività di almeno sette ore giornaliere comprensive della fascia oraria 12.30 – 14.30, chiedevano il riconoscimento dei buoni pasto anche in relazione ai turni che non comprendessero la predetta fascia oraria.
Riteneva il primo giudice che “l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.”
Ritiene, al contrario, parte appellante l'erroneità della sentenza atteso che, premesso che, secondo il
Giudice di legittimità, il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL Integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, si dovrebbe “legittimamente affermare che i ricorrenti, allorché assegnati a turni continuativi di dodici ore, non avessero diritto alla pausa legale e, di conseguenza, neppure al trattamento sostitutivo della mensa che alla suddetta pausa, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi collegato”.
Resistono in giudizio gli appellati sostenendo, nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello.
La Corte, all'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., si è riservata la decisione.
L'appello è infondato e va respinto.
Questa Corte si, infatti, già pronunciata in un contenzioso, del tutto analogo al presente, in favore della tesi propugnata dagli appellati con la sentenza n. 417/2024 che va qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.: “Va premesso che, per consolidata giurisprudenza, “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono” (Cass.Civ., sez. lav., sez. lav. , 31/07/2024 , n.
21440). E' quindi necessario tracciare la cornice di riferimento normativo che interessa la fattispecie de qua, concernente la fornitura del servizio di mensa e la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi. Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolamentato dall'art.29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL pagina 2 di 5 07.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a norma del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente e tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la "particolare articolazione dell'orario" che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, muovendo dall'ineludibile presupposto che il pasto va consumato al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e quindi nell'ambito di un intervallo non lavorato. Orbene, l'art. 8 del D.Lgs. n.
66 del 2003 attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore, “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore”, “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”, con modalità e durata stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Attualmente, la disciplina di questo diritto, per il comparto sanità, è contenuta nel CCNL 2016-2018, in cui si stabilisce che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009”. L'art. 4 della direttiva europea 2003/88 disciplina espressamente la nozione di pausa, obbligando gli Stati membri ad assumere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale. Le normative interne ed eurounitarie, pertanto, riconoscono il diritto al servizio mensa (o al buono pasto sostitutivo) per tutti i dipendenti che prestino attività lavorativa per più di sei ore nello stesso giorno, senza che assuma rilievo né la fascia oraria in cui è collocato il turno lavorativo, né la pagina 3 di 5 circostanza che si tratti o meno di personale turnista. Eventuali deroghe a tale principio generale sono consentite dalla legge “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (v. art.17, quarto comma, D.Lgs. n.66/2003). In definitiva, ciò che rileva è esclusivamente che il turno ecceda quotidianamente il limite delle sei ore, dovendo in tal caso essere necessariamente prevista la fruizione da parte del lavoratore di una pausa mensa, tesa a garantire il reintegro delle energie psicofisiche spese nel lavoro, propedeutico a far sì che il dipendente possa poi proseguire nella sua prestazione in condizioni di sostanziale benessere”.
Richiamate tali argomentazioni, va qui aggiunto che l'art. 29 del CCNL in esame connette alla pausa di
30 minuti espressamente solo il diritto alla mensa, non potendo evidentemente il lavoratore allontanarsi dal reparto per fruire dalla mensa in assenza del diritto alla pausa. La stessa norma non connette, invece, al diritto alla pausa il diritto al buono pasto sostitutivo che va, dunque, riconosciuto, non soltanto nei casi in cui l'azienda non abbia istituito concretamente la mensa, ma proprio per i casi in cui il dipendente, per la particolare articolazione del proprio lavoro (i.e. turno continuativo), non possa usufruire del servizio mensa, anche laddove presente.
Sarebbe, d'altronde, discriminatoria la previsione di una prestazione assistenziale, quale quella del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, solo a favore dei lavoratori non turnisti e non anche a favore di chi, come gli originari ricorrenti, lavora in strutture “H24” che non consentono pause non lavorate di 30 minuti e che, dunque, ha ritmi lavorativi più disagevoli.
D'altronde, il medesimo art. 29 è chiaro nel disporre che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti”, con ciò intendendo riservare a tutti i dipendenti il medesimo trattamento, quand'anche diversamente erogato a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro (diritto alla mensa per chi usufruisce della pausa di 30 minuti, buono pasto sostitutivo per chi non può usufruire della pausa).
Il fatto, poi, sottolineato dall'appellante secondo cui i dipendenti turnisti godono di misure compensative
(v. art. 27 CCNL 2016/2018, che, al comma 3, lettera e), dispone “la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico”) non coglie nel segno.
Si tratta, infatti, all'evidenza, di misure di protezione volte a consentire un adeguato tempo di riposo tra i turni al fine di far recuperare le energie psico-fisiche, in considerazione della maggiore gravosità del lavoro in turno, ma non compensano i dipendenti turnisti dalla mancata erogazione, in condizioni di parità con i colleghi non turnisti, del trattamento assistenziale della mensa o del buono pasto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il gravame va respinto, con conferma pagina 4 di 5 dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della pluralità di parti. Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) -condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €. 4.800,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 187/2024 promossa da:
quale gestione liquidatoria dell'ex Parte_1 [...] rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINI STEFANO elett. dom.to in VIA MAZZA 12 61100 CP_1
PESARO
APPELLANTE/I contro
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8
QUAGLIATO VIRGILIO elett.te dom.to in VIA DELL'ABBAZIA 1/A 61032 FANO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante di quale gestione liquidatoria dell'ex Parte_2 Pt_1 [...]
impugna la sentenza n. n. 5/24 del 9.04.24, notificata il 24.04.24, emessa dal Tribunale di Urbino, CP_1
Giudice del Lavoro, la quale accoglieva il ricorso proposto da ed altri sei ricorrenti, disponendo CP_2 quanto segue: - condanna l'ente convenuto al pagamento nei confronti di: della somma di euro CP_2
3.006,64, della somma di euro 1.916,32, della somma di euro 2.378,88, Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 5 della somma di euro 3.192,49, della somma di euro 2.490,39, CP_6 Controparte_7 CP_3
della somma di euro 239,54 e della somma di euro 2.729,93, oltre la maggior somma tra
[...] CP_8 interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo;
- condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.388,00, oltre rimborso del contributo unificato di euro 118,50, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gli originari ricorrenti, tutti dipendenti “turnisti” di premesso che il regolamento CP_1 aziendale assicurava buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, solo ai lavoratori che svolgessero attività di almeno sette ore giornaliere comprensive della fascia oraria 12.30 – 14.30, chiedevano il riconoscimento dei buoni pasto anche in relazione ai turni che non comprendessero la predetta fascia oraria.
Riteneva il primo giudice che “l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.”
Ritiene, al contrario, parte appellante l'erroneità della sentenza atteso che, premesso che, secondo il
Giudice di legittimità, il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL Integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, si dovrebbe “legittimamente affermare che i ricorrenti, allorché assegnati a turni continuativi di dodici ore, non avessero diritto alla pausa legale e, di conseguenza, neppure al trattamento sostitutivo della mensa che alla suddetta pausa, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi collegato”.
Resistono in giudizio gli appellati sostenendo, nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello.
La Corte, all'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., si è riservata la decisione.
L'appello è infondato e va respinto.
Questa Corte si, infatti, già pronunciata in un contenzioso, del tutto analogo al presente, in favore della tesi propugnata dagli appellati con la sentenza n. 417/2024 che va qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.: “Va premesso che, per consolidata giurisprudenza, “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono” (Cass.Civ., sez. lav., sez. lav. , 31/07/2024 , n.
21440). E' quindi necessario tracciare la cornice di riferimento normativo che interessa la fattispecie de qua, concernente la fornitura del servizio di mensa e la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi. Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolamentato dall'art.29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL pagina 2 di 5 07.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a norma del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente e tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la "particolare articolazione dell'orario" che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, muovendo dall'ineludibile presupposto che il pasto va consumato al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e quindi nell'ambito di un intervallo non lavorato. Orbene, l'art. 8 del D.Lgs. n.
66 del 2003 attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore, “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore”, “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”, con modalità e durata stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Attualmente, la disciplina di questo diritto, per il comparto sanità, è contenuta nel CCNL 2016-2018, in cui si stabilisce che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009”. L'art. 4 della direttiva europea 2003/88 disciplina espressamente la nozione di pausa, obbligando gli Stati membri ad assumere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale. Le normative interne ed eurounitarie, pertanto, riconoscono il diritto al servizio mensa (o al buono pasto sostitutivo) per tutti i dipendenti che prestino attività lavorativa per più di sei ore nello stesso giorno, senza che assuma rilievo né la fascia oraria in cui è collocato il turno lavorativo, né la pagina 3 di 5 circostanza che si tratti o meno di personale turnista. Eventuali deroghe a tale principio generale sono consentite dalla legge “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (v. art.17, quarto comma, D.Lgs. n.66/2003). In definitiva, ciò che rileva è esclusivamente che il turno ecceda quotidianamente il limite delle sei ore, dovendo in tal caso essere necessariamente prevista la fruizione da parte del lavoratore di una pausa mensa, tesa a garantire il reintegro delle energie psicofisiche spese nel lavoro, propedeutico a far sì che il dipendente possa poi proseguire nella sua prestazione in condizioni di sostanziale benessere”.
Richiamate tali argomentazioni, va qui aggiunto che l'art. 29 del CCNL in esame connette alla pausa di
30 minuti espressamente solo il diritto alla mensa, non potendo evidentemente il lavoratore allontanarsi dal reparto per fruire dalla mensa in assenza del diritto alla pausa. La stessa norma non connette, invece, al diritto alla pausa il diritto al buono pasto sostitutivo che va, dunque, riconosciuto, non soltanto nei casi in cui l'azienda non abbia istituito concretamente la mensa, ma proprio per i casi in cui il dipendente, per la particolare articolazione del proprio lavoro (i.e. turno continuativo), non possa usufruire del servizio mensa, anche laddove presente.
Sarebbe, d'altronde, discriminatoria la previsione di una prestazione assistenziale, quale quella del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, solo a favore dei lavoratori non turnisti e non anche a favore di chi, come gli originari ricorrenti, lavora in strutture “H24” che non consentono pause non lavorate di 30 minuti e che, dunque, ha ritmi lavorativi più disagevoli.
D'altronde, il medesimo art. 29 è chiaro nel disporre che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti”, con ciò intendendo riservare a tutti i dipendenti il medesimo trattamento, quand'anche diversamente erogato a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro (diritto alla mensa per chi usufruisce della pausa di 30 minuti, buono pasto sostitutivo per chi non può usufruire della pausa).
Il fatto, poi, sottolineato dall'appellante secondo cui i dipendenti turnisti godono di misure compensative
(v. art. 27 CCNL 2016/2018, che, al comma 3, lettera e), dispone “la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico”) non coglie nel segno.
Si tratta, infatti, all'evidenza, di misure di protezione volte a consentire un adeguato tempo di riposo tra i turni al fine di far recuperare le energie psico-fisiche, in considerazione della maggiore gravosità del lavoro in turno, ma non compensano i dipendenti turnisti dalla mancata erogazione, in condizioni di parità con i colleghi non turnisti, del trattamento assistenziale della mensa o del buono pasto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il gravame va respinto, con conferma pagina 4 di 5 dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della pluralità di parti. Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) -condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €. 4.800,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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