TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 359/2025 promossa da:
(c.f. , nato alla Spezia il 16.06.1989 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Frascatore) e (c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
(con l'avv. Valettini) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 24.02.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Arcola (SP) in data 20.08.2016
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2016, numero 6, parte
II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
Per che dall'unione sono nati tre figli, (il 28.07.2016), (il 14.04.2019) e (il Per_1 Per_3
12.01.2022); di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, anche all'estero e, a tal fine, si rilasciano fin d'ora autorizzazione al rilascio del passaporto;
2) La casa coniugale è in locazione con un canone di euro 500,00 mensili;
la moglie unitamente ai figli potrà continuare ad abitarvi. I coniugi, quanto ai beni mobili costituenti gli arredi della casa coniugale, stabiliscono che verranno utilizzati dalla moglie qualora e quando, decida di trasferirsi in altro appartamento, in base alle esigenze della stessa, ponendo in vendita i rimanenti eventuali, il cui ricavato verrà ripartito al 50% tra gli stessi coniugi;
3) I figli tutti minorenni vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione pressoché paritaria
(14 giorni al mese con il padre e 16 con la madre) mantenendo la residenza presso la madre e, trascorreranno con il padre ogni martedì e giovedì dall'uscita da scuola/asilo o dalle ore 9 a seconda che sia periodo scolastico o estivo e/o festivo e fino all'entrata a scuola/asilo o alle 9 del giorno successivo, sempre a seconda che sia periodo scolastico o estivo e/o festivo, trascorreranno altresì due fine settimana al mese a partire dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro
e le festività natalizie in alternanza, oltre a due settimane di ferie con ciascun genitore non consecutive e comunque nel rispetto delle ferie concesse dal datore di lavoro, il tutto come da piano genitoriale allegato;
4) Il signor verserà, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, Pt_1 preventivamente concordate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale della Spezia in data alla signora quale contributo al mantenimento dei figli (200,00 euro ogni Pt_2 figlio) euro 600,00 versando direttamente, per conto della signora 500,00 euro alla Pt_2 proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale fino alla scadenza del contratto in essere prevista per il marzo 2026, ed euro 100,00 alla signora con bonifico all'iban IT Pt_2
59R3608105138264305964312 poggiato sulla carta postpay, alla stessa intestata e individuata dal numero 5333 1712 1606 5314, con scadenza 01/29, entro il 10 di ogni mese, successivamente a tale data (Marzo 2026) verserà direttamente alla signora l'intero importo di euro 600,00, che sarà Pt_2 rivisto annualmente secondo la rivalutazione istat a partire dal dicembre 2025;
5) Il marito verserà alla moglie quale contributo al mantenimento della stessa l'importo di euro
100,00;
6) La signora si impegna a volturare tutte le utenze della casa coniugale a proprio nome oltre Pt_2 che a saldare gli importi ad oggi risultati impagati e intestati al signor Pt_1 avendo il signor provveduto a saldare arretrati relativi al canone di locazione Pt_1 dell'appartamento ex casa coniugale, relativi a periodo in cui già lo stesso non vi abitava più
(giugno-ottobre 2024) per un importo pari ad euro 2500,00 la signora porterà in Pt_2 compensazione le spese straordinarie e gli importi arretrati non completamente versati relativi all'assegno unico da giugno 2024, (con previsione del 75% anziché del 50%) corrispondenti ad euro
198,00 mensili, per un totale di euro 990,00 fino alla concorrenza di detto importo di euro 2500,00;
8) Il signor verserà altresì alla signora il 75% dell'assegno unico percepito per i figli Pt_1 Pt_2 ad oggi percentuale corrispondente ad euro 595,00, entro il 21 di ogni mese”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato (07.05.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: - pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati come Parte_1 Parte_2 in epigrafe e coniugatisi in Arcola (SP) in data 20.08.2016 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2016, numero 6, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 08.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani