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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/07/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Elefante Presidente rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
dott. Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 18/2025 R.G. promosso da: in persona del l.r.p.t., con sede legale in Sesto Campano (IS), Controparte_1
Via san Bartolomeo n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola LUCARELLI per delega in atti.
E da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
nei confronti di in persona dell''A. con sede legale in Nucetto (CN), via Nazionale CP_2 CP_3
n. 107;
Nonché in proprio da: in persona dell''A.U e l.r.p.t., con sede legale in Nucetto (CN), via Nazionale CP_2
n. 107, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Francesco
GIANNI, Luca JEANTET e Matia B. MAGGIONI, per delega in atti.
*
Letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati da
[...]
e dalla presso il Tribunale di Torino nei Controparte_1 Parte_1 confronti di CP_2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla società
in proprio;
CP_2 sentite le parti all'udienza del 24/7/2025, tenuta avanti il Giudice relatore;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1 esaminati i documenti allegati ai ricorsi;
vista la documentazione acquisita d'ufficio presso l e presso l'INPS; CP_4
OSSERVA
Sussiste la competenza ex art. 27, comma 2, CCII, del Tribunale adito, atteso che la Società debitrice ha la propria sede legale ed operativa ed il proprio centro di interessi in Nucetto (CN) e pertanto nel circondario di questo Ufficio.
La Società debitrice è imprenditore commerciale, avendo quale proprio oggetto sociale:
A) lo studio, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione, comprese opere connesse, accessorie ed affini, di:
- impianti, linee, reti, servizi e prodotti per la telefonia e per le telecomunicazioni in genere;
- impianti e prodotti, sia tecnologici che speciali, compresi quelli elettrici, elettronici, informatici, di illuminazione, per la produzione e la distribuzione di energia, radiotelevisivi, televisivi e simili;
- edifici, immobili ed opere edili in genere (completi di impianti e lavori anche separati dall'opera principale), opere anche speciali in cemento armato, lavori di terra, demolizioni e sterri, rilevamenti e servizi cartografici e topografici, fondazioni ed esplorazioni speciali del sottosuolo;
B) lo studio, la progettazione, la produzione, la manutenzione, la distribuzione e la commercializzazione di software e di prodotti informatici in genere;
C) l'esercizio e la gestione di reti per le telecomunicazioni finalizzate all'offerta di servizi;
D) l'ottenimento delle licenze, concessioni, permessi od altre autorizzazioni necessarie od utili per realizzare, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazioni per servizi globali, sulla quale possano essere trasmessi messaggi in voce, dati, video ed altri servizi a valore aggiunto onde offrire i suddetti servizi di rete;
E) il commercio, il deposito e l'intermediazione in genere di prodotti e servizi connessi accessori od affini alle attività di cui sopra;
F) l'elaborazione dei dati e la fornitura di servizi tecnici ed amministrativi. La società può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
essa può pertanto effettuare trasporti sia per conto proprio che di terzi, noleggiare automezzi e mezzi d'opera, editare in proprio giornali aziendali anche periodici (con testata depositata o non), prestare avalli, fidejussioni e garanzie anche nell'interesse ed a favore di terzi, contrarre finanziamenti e mutui sotto qualsiasi forma, acquisire, permutare e cedere, sia direttamente che indirettamente ma in via subordinata ed accessoria, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, enti costituiti e costituendi, aventi scopo affine, analogo o comunque connesso al proprio.
Sono escluse in ogni caso le operazioni assicurative, quelle inerenti la raccolta del risparmio e di credito al consumo, quelle riservate agli iscritti in appositi albi e/o registri ed in generale quelle
2 vietate dalle vigenti e future norme di legge.”, come meglio rilevabile dalla visura camerale, in atti, ed è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII.
La Società debitrice inoltre non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett.
d) CCII, vale a dire “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
”, come rilevabile dai bilanci relativi agli anni di esercizio 2020-2021-2022 e dal progetto di bilancio
2023, nonchè dalla situazione, economica, patrimoniale, finanziaria al 15/6/2025 che evidenziano la sussistenza di attivo patrimoniale, ricavi lordi e ed esposizione debitoria sempre oltre la soglia.
Sussistendo quindi i presupposti soggettivi per l'ammissione alla procedura di Liquidazione
Giudiziale, deve affermarsi che è soggetto fallibile. CP_2
Quanto poi al requisito di cui all'art. 49 comma 5 CCII, l'esposizione debitoria complessiva di
è ampiamente superiore ad euro 30.000,00, anche solo considerando il credito CP_2 azionato dalla ricorrente , indicato in ricorso in euro 524.773,00, e Controparte_1 riconosciuto dalla stessa debitrice in quanto indicato nell'elenco dei creditori allegato al ricorso per apertura di LG in proprio. A ciò si aggiunga l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati emergente dalla documentazione acquisita d'ufficio, da cui si evincono debiti tributari scaduti per oltre 4 milioni di euro e debiti contributivi verso INPS per un importo superiore ai 400 mila euro.
Quanto al presupposto oggettivo, non c'è dubbio che la Società ricorrente verta in stato di insolvenza non reversibile, che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con regolarità, le obbligazioni assunte.
Tale presupposto è con tutta evidenza riscontrabile nella fattispecie in esame, atteso che la
Società non riesce a fare fronte regolarmente e con mezzi normali ai debiti scaduti ed in scadenza, ed è desumibile dalla situazione debitoria rappresentata nella documentazione in atti.
Invero, per quanto concerne il passivo, l'analisi della situazione economica, patrimoniale, finanziaria della Società aggiornata al 15/6/2025, evidenzia ricavi per euro 20.115.951,42, debiti per euro -157.435.426,60 e una passività totale di euro -122.326.170,91.
Lo stato di insolvenza in cui verte la Società risulta poi avvalorato dalle pregresse vicende che hanno visto tentare vanamente di far fronte allo stato di crisi, dapprima, mediante CP_2 azioni volte alla valorizzazione dei propri assets, di poi, attraverso l'avvio di un percorso ristrutturativo, mediante l'instaurazione di un procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa, con contestuale richiesta di misure protettive, seguito dal deposito di una procedura
3 per l'omologazione di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, da ultimo, della procedura riservata ex art. 44 co. 1 lett. a) CCII.
Infine, ulteriore elemento a riprova dello stato di insolvenza è dato dall'avvio di numerose azioni recuperatorie da parte degli Istituti di Credito e i fornitori nei confronti della Società, nonché dalle svariate procedure esecutive intraprese dai dipendenti per il recupero coattivo dei propri crediti.
Alla luce di tali evidenze, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
Pertanto, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di con sede legale in CP_2
Nucetto (CN), via Nazionale n. 107;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Paola ELEFANTE, e Curatore il dr. , con studio in Persona_1
Revello, via Vittorio Emanuele III, n. 35;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione
4 del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 25/11/2025, alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, il 24/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Paola Elefante
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Elefante Presidente rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
dott. Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 18/2025 R.G. promosso da: in persona del l.r.p.t., con sede legale in Sesto Campano (IS), Controparte_1
Via san Bartolomeo n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola LUCARELLI per delega in atti.
E da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
nei confronti di in persona dell''A. con sede legale in Nucetto (CN), via Nazionale CP_2 CP_3
n. 107;
Nonché in proprio da: in persona dell''A.U e l.r.p.t., con sede legale in Nucetto (CN), via Nazionale CP_2
n. 107, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Francesco
GIANNI, Luca JEANTET e Matia B. MAGGIONI, per delega in atti.
*
Letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati da
[...]
e dalla presso il Tribunale di Torino nei Controparte_1 Parte_1 confronti di CP_2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla società
in proprio;
CP_2 sentite le parti all'udienza del 24/7/2025, tenuta avanti il Giudice relatore;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1 esaminati i documenti allegati ai ricorsi;
vista la documentazione acquisita d'ufficio presso l e presso l'INPS; CP_4
OSSERVA
Sussiste la competenza ex art. 27, comma 2, CCII, del Tribunale adito, atteso che la Società debitrice ha la propria sede legale ed operativa ed il proprio centro di interessi in Nucetto (CN) e pertanto nel circondario di questo Ufficio.
La Società debitrice è imprenditore commerciale, avendo quale proprio oggetto sociale:
A) lo studio, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione, comprese opere connesse, accessorie ed affini, di:
- impianti, linee, reti, servizi e prodotti per la telefonia e per le telecomunicazioni in genere;
- impianti e prodotti, sia tecnologici che speciali, compresi quelli elettrici, elettronici, informatici, di illuminazione, per la produzione e la distribuzione di energia, radiotelevisivi, televisivi e simili;
- edifici, immobili ed opere edili in genere (completi di impianti e lavori anche separati dall'opera principale), opere anche speciali in cemento armato, lavori di terra, demolizioni e sterri, rilevamenti e servizi cartografici e topografici, fondazioni ed esplorazioni speciali del sottosuolo;
B) lo studio, la progettazione, la produzione, la manutenzione, la distribuzione e la commercializzazione di software e di prodotti informatici in genere;
C) l'esercizio e la gestione di reti per le telecomunicazioni finalizzate all'offerta di servizi;
D) l'ottenimento delle licenze, concessioni, permessi od altre autorizzazioni necessarie od utili per realizzare, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazioni per servizi globali, sulla quale possano essere trasmessi messaggi in voce, dati, video ed altri servizi a valore aggiunto onde offrire i suddetti servizi di rete;
E) il commercio, il deposito e l'intermediazione in genere di prodotti e servizi connessi accessori od affini alle attività di cui sopra;
F) l'elaborazione dei dati e la fornitura di servizi tecnici ed amministrativi. La società può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
essa può pertanto effettuare trasporti sia per conto proprio che di terzi, noleggiare automezzi e mezzi d'opera, editare in proprio giornali aziendali anche periodici (con testata depositata o non), prestare avalli, fidejussioni e garanzie anche nell'interesse ed a favore di terzi, contrarre finanziamenti e mutui sotto qualsiasi forma, acquisire, permutare e cedere, sia direttamente che indirettamente ma in via subordinata ed accessoria, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, enti costituiti e costituendi, aventi scopo affine, analogo o comunque connesso al proprio.
Sono escluse in ogni caso le operazioni assicurative, quelle inerenti la raccolta del risparmio e di credito al consumo, quelle riservate agli iscritti in appositi albi e/o registri ed in generale quelle
2 vietate dalle vigenti e future norme di legge.”, come meglio rilevabile dalla visura camerale, in atti, ed è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII.
La Società debitrice inoltre non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett.
d) CCII, vale a dire “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
”, come rilevabile dai bilanci relativi agli anni di esercizio 2020-2021-2022 e dal progetto di bilancio
2023, nonchè dalla situazione, economica, patrimoniale, finanziaria al 15/6/2025 che evidenziano la sussistenza di attivo patrimoniale, ricavi lordi e ed esposizione debitoria sempre oltre la soglia.
Sussistendo quindi i presupposti soggettivi per l'ammissione alla procedura di Liquidazione
Giudiziale, deve affermarsi che è soggetto fallibile. CP_2
Quanto poi al requisito di cui all'art. 49 comma 5 CCII, l'esposizione debitoria complessiva di
è ampiamente superiore ad euro 30.000,00, anche solo considerando il credito CP_2 azionato dalla ricorrente , indicato in ricorso in euro 524.773,00, e Controparte_1 riconosciuto dalla stessa debitrice in quanto indicato nell'elenco dei creditori allegato al ricorso per apertura di LG in proprio. A ciò si aggiunga l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati emergente dalla documentazione acquisita d'ufficio, da cui si evincono debiti tributari scaduti per oltre 4 milioni di euro e debiti contributivi verso INPS per un importo superiore ai 400 mila euro.
Quanto al presupposto oggettivo, non c'è dubbio che la Società ricorrente verta in stato di insolvenza non reversibile, che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con regolarità, le obbligazioni assunte.
Tale presupposto è con tutta evidenza riscontrabile nella fattispecie in esame, atteso che la
Società non riesce a fare fronte regolarmente e con mezzi normali ai debiti scaduti ed in scadenza, ed è desumibile dalla situazione debitoria rappresentata nella documentazione in atti.
Invero, per quanto concerne il passivo, l'analisi della situazione economica, patrimoniale, finanziaria della Società aggiornata al 15/6/2025, evidenzia ricavi per euro 20.115.951,42, debiti per euro -157.435.426,60 e una passività totale di euro -122.326.170,91.
Lo stato di insolvenza in cui verte la Società risulta poi avvalorato dalle pregresse vicende che hanno visto tentare vanamente di far fronte allo stato di crisi, dapprima, mediante CP_2 azioni volte alla valorizzazione dei propri assets, di poi, attraverso l'avvio di un percorso ristrutturativo, mediante l'instaurazione di un procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa, con contestuale richiesta di misure protettive, seguito dal deposito di una procedura
3 per l'omologazione di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, da ultimo, della procedura riservata ex art. 44 co. 1 lett. a) CCII.
Infine, ulteriore elemento a riprova dello stato di insolvenza è dato dall'avvio di numerose azioni recuperatorie da parte degli Istituti di Credito e i fornitori nei confronti della Società, nonché dalle svariate procedure esecutive intraprese dai dipendenti per il recupero coattivo dei propri crediti.
Alla luce di tali evidenze, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
Pertanto, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di con sede legale in CP_2
Nucetto (CN), via Nazionale n. 107;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Paola ELEFANTE, e Curatore il dr. , con studio in Persona_1
Revello, via Vittorio Emanuele III, n. 35;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione
4 del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 25/11/2025, alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, il 24/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Paola Elefante
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