Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3843/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
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sul ricorso congiunto ex 473 bis 51 c.p.c. presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. BARELLAS ELENA, presso quest'ultima Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. ZANON ROBERTA, presso quest'ultima Controparte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. Disporsi l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
paritario presso ciascun genitore e con residenza anagrafica presso la madre nell'ex casa familiare sita a
Spinea (Ve), via Dalmati n. 1, di proprietà esclusiva del signor;
CP_1
2. I minori trascorreranno con il padre nella settimana A tre giorni con pernotto e nella settimana B quattro giorni con pernotto. Considerato il lavoro del signor che lo costringe a turni di lavoro CP_1
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3. Assegnazione della casa familiare sita a Spinea (Ve), via Dalmati n. 1 e di proprietà esclusiva del signor alla signora nell'esclusivo interesse dei minori. Il signor in qualità di unico CP_1 Pt_1 CP_1
intestatario del mutuo acceso sull'immobile continuerà a pagare la rata di mutuo sino alla sua estinzione;
4. L'assegno unico per i figli verrà percepito per l'intero dalla signora Pt_1
5. In ragione del tempo paritario che i figli trascorrono con ciascun genitore, della percezione per intero dell'assegno unico da parte della signora nonché dell'assegnazione della ex casa familiare alla Pt_1
stessa, le parti convengono che ciascuna provvederà al mantenimento ordinario dei figli quando saranno collocati presso di loro;
6. Le spese straordinarie dei figli saranno divise al 50% tra i genitori e sono quelle individuate e disciplinate dal Protocollo del tribunale di Venezia in vigore, anche in merito alle modalità di manifestazione del consenso. Tra le spese straordinarie si ricomprende anche il corredo di inizio anno scolastico, che sarà suddiviso al 50%. Per quanto riguarda i buoni pasto scolastici, in ragione dell'affidamento paritario, e trattandosi di spese ordinarie, li stessi saranno suddivisi al 50%.”
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 01.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione
more uxorio dalla quale erano nati in data 16.02.2016 a Venezia due figli gemelli, e Per_1 Parte_2
. Venuti meno i presupposti per la continuazione della relazione, le parti avevano stabilito che
[...]
il signor si sarebbe trasferito a vivere a casa dei propri genitori, mentre la signora CP_1 Pt_1
insieme ai figli minori, sarebbe rimasta nella casa familiare;
che le parti si erano accordate affinché il signor corrispondesse alla madre dei suoi figli il necessario per il mantenimento dei minori. In CP_1
Pag. 2 di 5 seguito, in data 05.12.2024, sottoscrivevano un accordo stragiudiziale che prevedeva: affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e un calendario di visite dettagliato per il padre, assegnazione casa familiare alla madre, utenze domestiche e spese condominiali di spettanza del conduttore relative alla casa familiare a carico della signora contributo per il mantenimento di Pt_1
entrambi i figli a carico del padre di euro 600,00 mensili , somma comprensiva anche della quota parte di spettanza del padre dei buoni pasto per la mensa in periodo scolastico, spese straordinarie al 50% tra i genitori, assegni familiari interamente alla madre. In data 16.03.2021 presentavano quindi ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. cc. avanti al Tribunale di Venezia, chiedendo la regolamentazione di affidamento, visita e mantenimento dei figli, e la domanda veniva accolta con provvedimento n. 812/2021
dell'8.07.2021 nel quale venivano ratificati gli accordi raggiunti stragiudizialmente in precedenza.
Ciò premesso, i ricorrenti, ritenute mutate in parte le condizioni a fondamento del suddetto provvedimento, formulavano domanda volta a ottenere la parziale modifica della regolamentazione dei loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 09.01.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con il decreto del 10.10.2024, lette le note depositate il 19.12.2024 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo, il Giudice tratteneva in causa la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto di poterli recepire, corrispondendo essi all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché essendo coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Nulla per le spese stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
- a modifica parziale delle condizioni di cui al decreto n. cron. 812/2021 del Tribunale di Venezia, questo
Tribunale ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli e alle seguenti condizioni: Per_1 Parte_2
Pag. 3 di 5 1. Disporsi l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
paritario presso ciascun genitore e con residenza anagrafica presso la madre nell'ex casa familiare sita a
Spinea (Ve), via Dalmati n. 1, di proprietà esclusiva del signor;
CP_1
2. I minori trascorreranno con il padre nella settimana A tre giorni con pernotto e nella settimana B quattro giorni con pernotto. Considerato il lavoro del signor che lo costringe a turni di lavoro CP_1
l'individuazione delle giornate da trascorrere con i bambini dipenderà e varierà a seconda della turnistica che verrà condivisa con la mamma ogni due mesi e decisa di comune accordo tra i genitori. Il padre trascorrerà due week end al mese dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 21 con riaccompagnamento a casa materna;
3. Assegnazione della casa familiare sita a Spinea (Ve), via Dalmati n. 1 e di proprietà esclusiva del signor alla signora nell'esclusivo interesse dei minori. Il signor in qualità di unico CP_1 Pt_1 CP_1
intestatario del mutuo acceso sull'immobile continuerà a pagare la rata di mutuo sino alla sua estinzione;
4. L'assegno unico per i figli verrà percepito per l'intero dalla signora Pt_1
5. In ragione del tempo paritario che i figli trascorrono con ciascun genitore, della percezione per intero dell'assegno unico da parte della signora nonché dell'assegnazione della ex casa familiare alla Pt_1
stessa, le parti convengono che ciascuna provvederà al mantenimento ordinario dei figli quando saranno collocati presso di loro;
6. Le spese straordinarie dei figli saranno divise al 50% tra i genitori e sono quelle individuate e disciplinate dal Protocollo del tribunale di Venezia in vigore, anche in merito alle modalità di manifestazione del consenso. Tra le spese straordinarie si ricomprende anche il corredo di inizio anno scolastico, che sarà suddiviso al 50%. Per quanto riguarda i buoni pasto scolastici, in ragione dell'affidamento paritario, e trattandosi di spese ordinarie, li stessi saranno suddivisi al 50%;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 14.2.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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