TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/01/2026, n. 644
TAR
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
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TAR
Decreto presidenziale 9 marzo 2023
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Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
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Decreto presidenziale 30 ottobre 2023
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Decreto presidenziale 17 novembre 2023
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Decreto presidenziale 20 novembre 2023
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Decreto presidenziale 21 novembre 2023
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Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
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Ordinanza collegiale 8 gennaio 2024
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Ordinanza collegiale 2 ottobre 2024
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse del ricorrente

    La mera vicinanza non è sufficiente a radicare l'interesse all'azione impugnatoria se non è comprovato un pregiudizio concreto e attuale. Il ricorrente non ha dimostrato un danno specifico e rilevante.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire del Comitato Spontaneo

    I Comitati spontanei, per agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in assenza di legittimazione ex lege, devono dimostrare previsione statutaria, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e azione associativa stabile nel tempo. Il Comitato non ha fornito tali prove.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità degli interventi spiegati

    L'ampliamento del thema decidendum tramite impugnazione di atti non contestati dai ricorrenti originari rende inammissibili gli interventi. Le procedure espropriative non erano oggetto del ricorso principale.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

  • Rigettato
    Generale infondatezza nel merito delle contestazioni

    Per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025, relative a censure analoghe sollevate dai Comuni interessati dall'opera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/01/2026, n. 644
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 644
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo