Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Decreto presidenziale 9 marzo 2023
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Decreto presidenziale 30 ottobre 2023
Decreto presidenziale 17 novembre 2023
Decreto presidenziale 20 novembre 2023
Decreto presidenziale 21 novembre 2023
Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Ordinanza collegiale 8 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2024
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/01/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14859/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14859 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da NN LA, Comitato Spontaneo “Pezza delle Monache Vive – Eboli Vive, rappresentati e difesi dall'avvocato NA Lisa Buonadonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MA Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Eboli, Comune di Battipaglia, Comune di Contursi Terme, Comune di Sicignano degli Alburni, Comune di Buccino, Comune di Palomonte, Comune di Campagna, non costituiti in giudizio;
Consorzio Xenia, rappresentato e difeso dagli avvocati Costanza Della Nave, Luigi Strano, Luigi Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
US Di BE, RI NI, LV AR, ND AR, NA Di GI, NA RO, EN RO, VA RO, NN D'MA, NA LA, RO RO, IO RI, Comitato Spontaneo “Pezza delle Monache Vive – Eboli Vive”, NO RG, ROlba RG, IM RG, MA CO, NN LA, Comitato Spontaneo “Pezza delle Monache Vive – Eboli Vive”, IO EN, NT RG, SO RR, DO GG, NN LA, Comitato Spontaneo “Pezza delle Monache Vive – Eboli Vive”, rappresentati e difesi dall'avvocato NA Lisa Buonadonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del D.M. n. 165 del 1.8.2022, reso dal Ministero per la Transizione Ecologica recante ID_VIP 8024: Progetto di fattibilità tecnica ed economica del "Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea AV Salerno-Reggio Calabria (CUP: J71J20000110008) e interconnessione con la linea esistente Battipaglia - Potenza" (All. 1.*)- Proponente: RFI S.p.a. Direzione Area Sud.– pubblicato sul Sito internet del Mi.T.E. in data 1.8.2022 - ricorso per annullamento con istanza cautelare - Riassunzione per incompetenza territoriale del TAR Campania Salerno n. 1877/2022 rr.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2/3/2023:
della Determinazione del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022, assunta nell''Adunanza del 20.12.2022;
nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\12\2024 :
per l’annullamento: D.M. n. 311 del 7.10.2024, reso dal Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (All. 102.*), nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente;
del Permesso di costruire del Comune di Eboli (Sa) per la risoluzione dell’interferenza dell’infrastruttura con il “Torrente Tiranna” dell’11.11.2024 (All. 117.*), nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente,
della Ordinanza Varianti Commissario Fiorani n. 14/2024 (All. 122.*), nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\3\2025:
del Decreto Direttoriale n. 18 del 17.1.2025 Aggiornamento PUT e RESTANTI OPERE ID 12894 MA_2025-0006205 PUT ESEC e ULTERIORI OPERE (All. 125.*) - Decreto Direttoriale prot. n. 190632 del 18.10.24 Ottemperanza parziale ID 11102 MA_2024-0190632 (All. 126.*) – Integrazioni Tardive di RFI-Italferr del 21.1.2025 per detto PUT [ID: 12894] del alle condizioni ambientali 13.c, 13.g e 13.i relative al Piano di Utilizzo (All. 127.*)- Motivi aggiunti al ricorso n. 14859/2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31\8\2025:
- Gestione dei materiali di scavo richiesta dei siti del 29.7.25 da Giugno 2027 (All. 136.*)-
Ordinanza Menta n. 1 pubbl 11.7.25 Autodisposizioni Organizzative (All. 139.*)-
Ulteriore proc. MA 14149 25.7.25 di aggiornamento PUT RESTANTI OPERE (All. 140.*)-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Consorzio Xenia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa CE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale, il sig. NN LA, in proprio e quale Presidente del Comitato Spontaneo Pezza delle Monache Vive – Eboli Vive”, ha impugnato dinanzi al Tar Campania – Salerno il decreto di V.I.A. in epigrafe, datato 1.08.2022, con atti presupposti, con cui – nell’ambito di procedura semplificata svolta ai sensi degli artt. 44 e ss. del D.L. n. 77/2021 per le opere pubbliche di cui all’allegato IV dello stesso D.L., da finanziarsi con fondi PNRR – il MiTE, di concerto con il MiC, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del Lotto 1.A (Battipaglia-Romagnano) della nuova Linea ferroviaria Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, con interconnessione con la linea esistente Battipaglia Potenza.
Con ordinanza n. 3165 del 23.11.2022 il Tar Campania – Salerno ha declinato la competenza territoriale in favore di questo Tribunale, dinanzi al quale il giudizio è stato dunque riassunto.
Con quattro successivi ricorsi per motivi aggiunti, depositati rispettivamente in data 2.03.2023, 6.12.2024, 18.03.2025 e 31.08.2025, parte ricorrente ha poi impugnato gli ulteriori atti della procedura, di cui si dirà più oltre.
2. In estrema sintesi, la vicenda contenziosa può riassumersi come segue:
- l’intervento per infrastruttura ferroviaria di cui si discute è contemplato nella Missione 3 del PNRR, relativa alle “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, nello specifico tra gli investimenti dedicati ai Collegamenti ferroviari ad Alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci, da realizzare entro il 30.06.2026;
- con D.P.C.M. del 16.04.2021 l’opera è stata sottoposta a gestione commissariale ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019, designando il Commissario Straordinario nella persona dell’Amministratore delegato della odierna controinteressata RFI;
- RFI ha presentato un progetto complessivo in cui il tracciato ferroviario della nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria è spostato all’interno (massiccio dei Monti Alburni, Vallo del Diano e poi verso la Calabria) rispetto al percorso tirrenico già esistente e, per quanto qui interessa, è stato suddiviso in n. 7 Lotti funzionali, di cui il Lotto n. 1 (Battipaglia/Praia a Mare) è stato ulteriormente suddiviso in tre sub-lotti (il primo dei quali, Lotti 1.A è oggetto del presente giudizio);
- nello specifico, il Lotto 1A, di cui si discute, è costituito dalla tratta Battipaglia - Romagnano, il cui tracciato si estende per circa 35 km, ricadendo interamente nella Provincia di Salerno; l’area geografica interessata dagli interventi è costituita dall’insieme dei territori dei comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni e Buccino;
- in data 5.01.2022 RFI ha trasmesso il PFTE per il Lotto qui di interesse al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha reso il parere di competenza (art.t. 44, comma 1, e 48, comma 7, D.L. n. 77/2021);
- in data 7.02.2022 RFI ha trasmesso il progetto e i connessi elaborati alle competenti Direzioni generali del MiTE e del MiC per l’avvio della procedura di V.I.A. in ambito statale (art. 44, comma 3, D.L. 77/2021);
- in data 10.02.2022 RFI ha avviato la Conferenza di servizi prevista dall’art. 44, comma 3, D.L. n. 77/2021;
- in data 28.02.2022 è stato pubblicato il relativo avviso sul sito del MiTE, ai fini del dibattito pubblico, con successiva partecipazione degli interessati;
- in data 23.03.2022 la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino ha richiesto integrazioni documentali;
- in data 4.04.2022 la Commissione PNRR-PNIEC ha a sua volta richiesto integrazioni documentali;
- in data 28/29.04.2022 RFI ha presentato documentazione integrativa;
- in data 13.05.2022 è stato quindi pubblicato un nuovo avviso sul sito MiTE, con successive osservazioni degli interessati;
- in data 3.06.2022 la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino ha reso un parere endoprocedimentale favorevole, rilevando comunque l’impatto sul paesaggio;
- in data 20.06.2022 la Commissione tecnica PNRR-PNIEC (organo tecnico istruttore del MiTE ai sensi dell’art. 8, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 156/2006) ha espresso parere favorevole con condizioni (per la compatibilità ambientale e per l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000);
- in data 28.06.2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR (organo tecnico istruttore del MiC ai sensi dell’art. 29 del D.L. 77/2021) ha altresì espresso parere favorevole condizionato;
- in data 1.08.2022 è stato dunque adottato il decreto di V.I.A. sul Lotto 1.A, qui impugnato in via principale, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale, il parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della valutazione di livello II (valutazione appropriata), il parere di conformità del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura-Soprintendenza Speciale per il PNRR (articoli 2 e 3 dello stesso decreto), la cui verifica di ottemperanza è stata affidata alla Direzione Generale MiTE in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per il PNRR (art. 4 del decreto di V.I.A.);
- avverso tale decreto di V.I.A., parte ricorrente ha formulato vari motivi di ricorso, precipuamente finalizzati a denunciare gravi carenze motivazionali e difetto assoluto di istruttoria, con riguardo: alla scelta del tracciato dell’opera, alla mancata considerazione delle possibili varianti proposte (variante Ocra), alla violazione del principio del DNSH ( Do Not Significant Harm ), alla mancata considerazione del rischio idrogeologico; nonché vizi procedimentali sotto diversi profili (mancato invito del Comune di Palomonte, mancata redazione di progetto definitivo);
- nel frattempo, in data 28.09.2022 RFI ha avviato la procedura per l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 Codice beni culturali;
- in data 28.11.2022 la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino ha reso il parere di competenza, attestando la compatibilità paesistica del PFTE;
- ancora in data 28.11.2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, previe integrazioni istruttorie, ha accertato l’ottemperanza alle quattro condizioni ambientali apposte al decreto di V.I.A., indicate nel parere del 28.06.2022 della stessa Soprintendenza Speciale;
- in data 5.12.2022 RFI ha quindi adottato la Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi (art. 44, comma 4, terzo e quarto periodo), sulla base delle posizioni prevalenti (stante il dissenso dei Comuni di Campagna / Eboli / Contursi Terme / Sicignano degli Alburni e Buccino), che è stata dunque trasmessa al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ai sensi dell’art. 44, comma 5, del D.L. n. 77/2021;
- in data 20.12.2022 il Comitato speciale presso il CSLLPP ha approvato (a maggioranza, con il voto contrario dei Comuni anzidetti) il PFTE e ne ha disposto la prosecuzione secondo l’iter previsto dall’art. 44 del D.L. n. 77/2021, al contempo istituendo un “ Tavolo Tecnico per l’attuazione di un Protocollo di Intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Consiglio superiore dei lavori pubblici), RFI, Regione Campania e Comuni interferiti dall’attraversamento dell’opera, per la predisposizione di un Piano di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana dei Comuni interferiti dall’opera, per aree residenziali e aree destinate ad attività produttive che riguardi le aree residue interessate dall’attraversamento della nuova linea ferroviaria e le aree per nuovi insediamenti ”;
- avverso tali ulteriori atti parte ricorrente ha notificato ricorso per motivi aggiunti, deducendo vizi propri (mancata sottoscrizione, mancata indicazione dei componenti del Comitato) e ribadendo le censure già svolte;
- risulta poi in atti che successivamente RFI ha pubblicato il Bando di gara per la scelta del contraente e che in data 12.05.2023 la gara è stata aggiudicata costituendo Consorzio di operatori economici;
- inoltre, in data 18.05.2023 il Commissario Straordinario ha richiesto al MA la valutazione preliminare delle varianti al PFTE già approvato, dovute alla necessità di adempiere ad alcune delle condizioni poste in sede di V.I.A. e allo sviluppo del Progetto in sede esecutiva;
- in data 2.10.2023, in linea con le indicazioni al riguardo ricevute dal MA (cfr. nota 23.06.2023), RFI ha avviato il procedimento per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni fissate in sede di V.I.A. per le opere anticipate (per pronta cantierizzazione);
- in data 22.11.2023 RFI ha inoltre chiesto alla Commissione PNRR-PNIEC l’aggiornamento della V.I.A. per le varianti/ottimizzazioni progettuali medio tempore apportate;
- con decreto MA in data 28.12.2023 è stato positivamente concluso il procedimento di verifica di ottemperanza sulle condizioni apposte al decreto di V.I.A, sulla base del parere all’uopo reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del 16.11.2023;
- in data 7.10.2024 è stato inoltre adottato il Decreto di V.I.A. in riesame e aggiornamento all’originario decreto di V.I.A. impugnato con il gravame introduttivo del giudizio;
- in data 13.11.2024 il Commissario Straordinario dell’Opera ha quindi aggiornato il quadro delle prescrizioni da ottemperarsi in sede esecutiva dell’intervento e i lavori sono iniziati e continuati fino all’attualità;
- parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti anche questi ulteriori atti, in uno alla deliberazione della Giunta Comunale di Eboli, n. 294 del 05.11.2024, recante l’approvazione del progetto esecutivo di dettaglio per interferenza con canale pubblico di bonifica;
- con il terzo ricorso per motivi aggiunti, proseguendo i lavori per la realizzazione dell’opera, sono stati inoltre impugnati il Decreto dirigenziale del MA recante la positiva verifica dell’aggiornamento del P.U.T. (per le cd. «Restanti opere») in ottemperanza alle previsioni dell’originaria V.I.A. dell’Opera, nonché il decreto concernente l’esito positivo dell’ottemperanza alla condizione ambientale n. 13 della originaria V.I.A. dell’Opera, mentre con il quarto ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la “Manifestazione d’interesse per utilizzo terre e rocce da scavo”, adottata dal Comune di Eboli e l’Ordinanza n. 1/2025 del Commissario Straordinario dell’Opera.
3. A seguito della notificazione del ricorso introduttivo, i Ministeri e gli Enti intimati, nonché la controinteressata RFI S.p.A., si sono costituiti in giudizio in resistenza, formulando le eccezioni in rito e le difese nel merito illustrate nel prosieguo.
4. Nel corso del giudizio sono inoltre intervenuti ad adiuvandum (in data 30.10.2023) i signori US Di BE, RI NI, LV AR, ND AR, NA Di GI, NA RO, EN RO, VA RO, NN D’MA, NA LA, RO RO, IO RI; nonché (in data 17.11.2023) i signori RG NO, RG ROlba, RG IM, CO MA; tutti in proprio e quali componenti del Comitato originariamente ricorrente, i quali hanno impugnato i provvedimenti già gravati dai ricorrenti, nonché gli atti della procedura espropriativa in corso.
Valga sin da ora rilevare che i signori NA LA, RI NI, RO RO, NA Di GI, US Di BE, NN D’MA, ND AR e LV AR, con note depositate, hanno poi espressamente rinunciato agli atti di intervento.
6. Ancora nel corso del giudizio il contraddittorio è stato esteso, tramite la notificazione dei secondi, terzi e quarti motivi aggiunti, nonché di atti di intervento, al Consorzio Xenia, risultato aggiudicatario della procedura di gara indetta da RFI e divenuto appaltatore dei lavori di realizzazione dell’Opera giusta stipula di apposita convenzione.
5. Con ordinanza n. 88 del 10.01.2023 è stata respinta l’istanza cautelare, “ fermi i profili critici in rito rilevati, che saranno esaminati nella più appropriata sede di merito anche con riguardo alla legittimazione di parte ricorrente rispetto alle singole censure formulate e all’interesse azionato ”.
Con successiva ordinanza n. 1602 del 22.03.2023, l’istanza cautelare – riproposta – è stata nuovamente rigettata, “ anche a prescindere dai profili critici in rito per la riproposizione di questioni già esaminate, nonché di questioni cui parte ricorrente all’apparenza non risulta legittimata ”. Con la medesima ordinanza è stata anche disposta l’acquisizione da parte delle Amministrazioni di una puntuale e documentata relazione sui singoli motivi di ricorso (incombente rinnovato con ordinanza n. 352/2024).
Con ordinanza n. 7707 del 23.11.2023, “ in disparte, allo stato, i profili di rito ”, è stata altresì respinta la domanda cautelare “ proposta dagli intervenienti, peraltro rivolta anche avverso provvedimenti risalenti ”.
In seguito, con ordinanza n. 17111 del 24.09.2024, assunta all’esito alla pubblica udienza del 24.09.2024, il Tribunale ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 3, c.p.a., dubitando della propria competenza territoriale e funzionale, ai sensi degli articoli 13 e 135 c.p.a., e ritenendo territorialmente competente a decidere i ricorsi il Tar Campania – Salerno.
Con ordinanza n. 10213 del 19.12.2024 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiarando competente questo Tribunale e parte ricorrente ha quindi ritualmente formulato istanza di riassunzione del giudizio.
5. Previo scambio di scritti difensivi, la causa è stata dunque infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7.10.2025.
6. Come correttamente eccepito da tutti i soggetti evocati in giudizio ed anticipato in sede cautelare, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, in proprio e nella qualità di Presidente del Comitato in epigrafe, che peraltro è privo della legittimazione ad agire; nonché, comunque, complessivamente infondato nel merito.
Ciò consente al Collegio di non approfondire le ulteriori eccezioni sollevate con riguardo alla inammissibilità degli interventi spiegati dai molteplici soggetti sopra richiamati, che comunque si appalesano ictu oculi fondate, in quanto con gli atti di intervento sono stati irritualmente impugnati provvedimenti relativi alle procedure espropriative – oltre che risalenti – non impugnati dai ricorrenti originari, con ciò inammissibilmente ampliando il thema decidendum (in materia, tra le molteplici, T.A.R. Roma Lazio sez. III, 2/04/2024, n. 6317).
7. Sotto il profilo in rito, innanzitutto va rilevato che il sig. LA ha dichiarato (pag. 4 del ricorso introduttivo) di essere proprietario e comproprietario di tre particelle del Foglio 19 del Comune di Eboli (meramente) frontiste alle particelle espropriate per l'attraversamento dell’opera.
In altri termini, il ricorrente non è proprietario d’immobili incisi dall’attraversamento del tracciato dell’Opera, in quanto tali destinatari delle procedure espropriative, bensì di immobili circostanti e, per esplicita ammissione dello stesso ricorrente, non coinvolti in modo diretto ed immediato dal tracciato in progetto.
Come correttamente osservato dai resistenti, la pacifica circostanza in fatto se, da un lato, giustifica la condizione di cd. vicinitas delle proprietà del ricorrente rispetto al supposto pregiudizievole tracciato dell’Opera in progetto, dall’altro lato, nondimeno, non è tale da radicare, in sé considerata, la ulteriore condizione del necessario – concreto ed attuale – interesse all’azione impugnatoria avverso gli atti di approvazione del PFTE, che deve invece essere debitamente comprovato.
Nel caso di specie, per contro, il ricorrente LA, pur a fronte delle varie eccezioni come sopra sollevate, si è limitato ad affermare la situazione di vicinitas rispetto al tracciato dell’Opera ma, al tempo stesso, non ha allegato alcun diretto e concreto pregiudizio in danno delle rispettive proprietà, queste ultime in alcun modo ricomprese nell’ambito delle future procedure espropriative (proprio in ragione della pacifica condizione rivestita dalle proprietà del ricorrente in termini di particelle meramente frontiste).
D’altro canto, secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. anche Adunanza Plenaria n. 22 del 2021 “ riaffermata la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario in via di principio che ricorrano entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di differenziazione, valga da solo ed in automatico a soddisfare anche l’interesse al ricorso ”), deve essere dimostrata la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Al riguardo, seppure sia vero che il pregiudizio può essere ricavato anche dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel gravame, nel caso in esame non sembrano potersi rintracciare indicazioni chiare sul punto, se non relativamente ad un generico danno all’ambiente derivante dalla realizzazione dell’opera e dalla scelta di un tracciato ritenuto erroneo/illegittimo, ovvero a causa delle demolizioni (che, purtuttavia, come detto non interessano immobili di proprietà del sig. LA).
Ne consegue che il danno prospettato ( rectius , ricavabile dal complesso delle doglianze) non è comunque tale da poter far “avanzare” la soglia di tutela giurisdizionale, non essendo il provvedimento impugnato suscettibile di arrecare, anche in linea di presunzione, un grave pregiudizio, quale ad esempio un danno alla salute, tale da rendere sufficiente la vicinitas , intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l'ubicazione dell’opera, per la sussistenza dell’interesse al ricorso.
Il ricorso proposto dal sig. LA in proprio deve dunque essere dichiarato inammissibile.
8. Ancora sotto il profilo in rito, parimenti inammissibile – per difetto di legittimazione – è il ricorso proposto dal Comitato Spontaneo “Pezza delle Monache Vive – Eboli Vive”, di cui il sig. LA è Presidente.
Invero, ancorché la legittimazione ad agire delle Associazioni ambientaliste non possa essere limitata alle sole ipotesi normativamente previste (artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349; artt. 309 e 310 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il riconoscimento della legittimazione ad agire alle predette Associazioni ambientaliste anche al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore non possa condurre all’incontrollato proliferare di azioni popolari, non ammesse dall’ordinamento giuridico, se non in via del tutto eccezionale.
Costituisce quindi ius receptum , nella giurisprudenza amministrativa, il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ai Comitati spontanei e/o alle Associazioni di cittadini nei confronti provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo, debbono concorrere le seguenti condizioni:
a) deve sussistere una previsione statutaria del Comitato o della Associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’Ente;
b) il Comitato o l’Associazione deve dimostrare di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l’attività di tutela degli interessi collettivi;
c) il Comitato o la Associazione devono dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere stati costituiti al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1838; sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, è evidente che il Comitato ricorrente è privo di legittimazione ad agire.
Risulta invero in atti che esso è stato costituito all’esclusivo scopo di contrastare l’iniziativa promossa dalla odierna controinteressata RFI: infatti, il documento 2 allegato al ricorso introduttivo, recante il testo di osservazioni versate in procedura di V.I.A., riporta, al suo interno, l’atto costitutivo del Comitato, da cui si evince come la costituzione dello stesso sia avvenuta per “ ottenere dalle pubbliche autorità la risoluzione del seguente problema ” identificato nel “ pesante impatto dell’attraversamento del centro abitato del Comune di Eboli della nuova Linea Alta Velocità Salerno Reggio Calabria ”.
In altre parole, la costituzione del Comitato ricorrente è stata giustificata esclusivamente dalla dichiarata finalità di contrastare la realizzazione dell’opera di cui si discute.
Per contro, la più recente e attenta giurisprudenza ha chiarito che, in assenza di una legittimazione ex lege , l’ente che intenda agire in giudizio a tutela di un interesse collettivo deve comprovare gli elementi qualificanti in concreto la differenziazione della propria posizione di esponente di quell’interesse, e tra questi un’azione associativa dotata di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, così da consentire al Giudice amministrativo di verificare l’effettività riferibilità del pregiudizio allegato ad un interesse collettivo specificamente delineato, di cui l’Associazione possa riconoscersi titolare (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 24.01.2025, n.266; Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.05.2021, n. 4022).
Nella fattispecie, tuttavia, il Comitato ricorrente si è limitato a dedurre di avere partecipato al dibattito – d’altro canto pubblico – prodromico all’approvazione dell’atto impugnato.
E’ però ben noto che, in sé, tale partecipazione non implica la titolarità della legittimazione ad impugnare il provvedimento conclusivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11.04.2023, n. 3639; sez. IV, 29 agosto 2002 n. 4343; 22 marzo 2001 n. 1683). Né, nel caso di specie, essa è indice adeguato di rappresentatività; a questo riguardo, peraltro, il Comitato ricorrente non ha neppure specificato il numero dei propri iscritti (sul punto, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7.08.2024 n. 7033), impedendo al Tribunale una effettiva verifica in ordine al “peso” che gli è proprio, e al correlato grado di rappresentatività degli interessi che pretende di tutelare (in materia, di recente, Tar Lazio, sentenza n. 18344 del 22.10.2025).
In definitiva, il Comitato difetta di qualsivoglia legittimazione al presente ricorso, mancando i necessari caratteri della cd. “stabilità temporale” e della cd. “consistenza organizzativa” richiesti a tale fine dalla giurisprudenza ormai consolidatasi.
9. Fermo quanto sinora detto, nel merito le contestazioni sollevate a più riprese nel ricorso principale e nei ricorsi accessori sono, comunque, complessivamente infondate, avendo il Tribunale già dettagliatamente esaminato e respinto le analoghe censure in punto di scelta del tracciato dell’opera, pretesa violazione del principio del DNSH, valutazione dei rischi sotto diversi profili rilevanti e, più in generale, sulla possibilità di prevedere sviluppi progettuali ovvero di inserire prescrizioni da assolvere in sede esecutiva anche nell’ambito del procedimento di V.I.A., sollevate dai Comuni interessati dall’opera di cui si discute, in contenziosi riservati in decisione alla medesima udienza pubblica. Sul punto, dunque, per economia processuale, si rinvia alle motivazioni delle relative sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025.
10. In conclusione, per tutto quanto esposto, il gravame è inammissibile e, comunque, complessivamente infondato nel merito. Sussistono, tuttavia, eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, alla luce della complessità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibile e, comunque, infondati nel merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CE MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE MA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO