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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1671/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
BIANCHINI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VALERIO TALLINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali sopra esposte, nel merito, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente la sentenza n. 675/2022 emessa e pubblicata in data 26/07/2022 dal Tribunale di Siena nella causa civile R.G. 1005/2021
e conseguentemente dichiarare ed accertare che il sig. ha diritto Parte_1 all'assistenza sanitaria nazionale per l'incidente domestico occorso in data 23/04/2020 negli Stati Uniti e per l'effetto condannare la in Controparte_1
1 persona del legale rapp.te p.t. a pagare e rimborsare al sig. le spese Parte_1 sostenute e/o pagare direttamente al e ai Controparte_2 medici e strutture che hanno erogato i servizi, di cui alle fatture in atti, i relativi importi, per un totale complessivo di 45.925,66 dollari USA (da convertire in Euro al cambio ufficiale all'atto del pagamento effettivo) a titolo di spese mediche e ospedaliere conseguenza del sinistro occorso in data 23/04/2020, o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia e/o di ragione, oltre interessi legali.
Con vittoria di spese e competenze di lite di primo e secondo grado e restituzione delle spese di primo grado che il sig. è andato a corrispondere”. Pt_1
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- in via principale: confermare la sentenza 26.07.2022 n. 675, emessa dal Tribunale di
Siena a definizione del giudizio recante R.G. n. 1005/2021) e rigettare integralmente
l'appello principale e ogni avversa domanda;
- sempre in via principale, accertare e/o dichiarare l'infondatezza in fatto o in diritto delle domande attoree, per tutte le ragioni indicate e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero avanzata nei confronti dell;
CP_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di rimborso, limitare o ridurre, anche in via equitativa, il rimborso dovuto sulla base di quanto precisato in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché della fase di mediazione”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di rimborso spese mediche sostenute all'estero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva convenuto davanti al Tribunale di Firenze l Parte_1 Controparte_1
chiedendo che la medesima fosse condannata a rimborsargli le spese mediche
[...] effettuate negli Stati Uniti in conseguenza di un incidente domestico occorsogli in data
23/04/2020, per complessivi 45.925,66 dollari USA (da convertire in euro al cambio ufficiale all'atto del pagamento effettivo), oltre interessi legali, in forza dell'art. 2, comma quinto, del D.P.R. 618/80.
2 L s'era costituita chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando che CP_1
l'assistenza erogata negli USA non aveva riguardato un cittadino il cui stato di salute avesse necessitato di cure immediate durante il soggiorno nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o appartenente allo Spazio economico europeo, né le prestazioni assistenziali garantite ai cittadini italiani da altri accordi bilaterali o multilaterali (art. 2, D.P.R. n. 618/1980, incipit), né quelle assicurate in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero (regolate dalla L. 23.10.1985 n. 595, recante “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-
88”), bensì spese sanitarie sostenute durante il soggiorno in un Paese extra UE (USA), per motivi non lavorativi, con il quale non erano in vigore accordi e convenzioni in materia sanitaria.
Con sentenza n. 675/22 il tribunale ha respinto la domanda, e condannato l'attore alle spese di lite, così argomentando: “Orbene prima di procedere alla decisione della causa va precisato che risulta pacificamente dalle ammissioni dell'attore che il medesimo si trovava negli Stati Uniti NON per motivi lavorativi, ma per motivi personali e familiari, sostanzialmente turistici (non era lì per la pratica di ricongiungimento familiare, ma per far visita alla figlia, pertanto un tipico motivo turistico, diverso da quello meramente ludico e di svago, ma pur sempre turistico), altro dato che emerge pacificamente dalla stessa documentazione depositata in atti è che il medesimo già alla partenza soffriva di ipertensione aveva avuti diversi episodi di ischemia coronarica, per la quale aveva subito anche dei ricoveri, oltre ad altre patologie cardiache, pertanto non può escludersi che la caduta che ha portato alla rottura del femore sia da riferirsi a detta patologia, con riferimento al primo ricovero, mentre per quanto concerne il secondo è addirittura ammesso dall'attore che l'infezione sia insorta per complicanze ed incurie legate al primo intervento.
Fermo ciò va evidenziato che la norma di cui all'art. 22 D.P.R. 618/80 richiamata dalla parte attrice espressamente detta: “ L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati: A) Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purchè appartenenti alle seguenti categorie: 1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio
3 personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;
4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
…”
Ne consegue che per poter accedere all'assistenza del SSN pur trovandosi all'estero non basta essere cittadini temporaneamente all'estero e titolari di pensione corrisposta dallo Stato Italiano o da altro Enti Previdenziali italiani, ma occorre come condicio sine qua non che il motivo della permanenza all'estero sia LAVORATIVO, per espressa previsione normativa.
Del resto che la norma presupponga l'esercizio di attività lavorativa si evince anche dalla lettura complessiva del DPR che fa sempre riferimento ai lavoratori italiani all'estero per motivi lavorativi o legati alla professione.
Altro dato che emerge dalla norma di cui all'art. 5 del richiamato D.P.R. è che, ricorrendo le suddette condizioni
(pensionato per motivi lavorativi temporaneamente all'estero), l'assistenza sanitaria in paesi come gli Stati Uniti (extra
UE) che non hanno stipulato alcuna convenzione con l'Italia in materia, possa essere fornita solo assistenza sanitaria indiretta (tramite rimborso) con le modalità sia firmali che temporali di decadenza individuate dalla norma di cui al art. 7 stesso D.P.R.
Orbene, come detto, dal richiamato quadro normativo e dallo stesso disposto letterale emerge chiaramente che per poter adire all'assistenza sanitaria negli Stati Uniti come delineata dal richiamato D.P.R. il motivo di permanenza ivi da parte del cittadino italiano, anche pensionato, deve essere lavorativo, tale circostanza esclude in radice che il caso sub iudice possa essere inquadrato in detta fattispecie.
Quello che invece può ritenersi comunemente notorio è che quando ci si reca negli Stati Uniti per motivi di svago/ turistici è buona norma munirsi di una assicurazione che copra le spese sanitarie dato che è pacificamente saputo e conosciuto che il sistema sanitario Americano si basa su un meccanismo privatistico di assistenza collegato alla titolarità di idonea assicurazione, né tale circostanza può assumersi sconosciuta visti anche solo i numerosi programmi televisivi, passati da qualsiasi rete nazionale, che fanno espresso riferimento a detto tipo di assistenza negli
USA, senza contare quanto quotidianamente trasmesso anche ai telegiornali o a programmi culturali che facciano rifermento al sistema sanitario americano.
La domanda dell'attore, pertanto sul punto è infondata.
Erra lo quando ritiene che la pronuncia della Corte Costituzionale avrebbe esteso la tutela del SSN ai cittadini Pt_1 italiani indigenti all'estero anche per categorie diverse da quelle indicate dalla norma ed anche a motivi turistici o
4 familiari poiché in realtà la pronuncia di incostituzionalità si riferisce al livello di tutela da accordare all'indigente all'estero, al quale non sia garantita alcuna forma di assistenza sanitaria gratuita a (v. Corte Cost. n. 309/1999).
Peraltro nel caso che ci occupa non è stato in alcun modo dimostrato lo stato di indigenza dell'attore né essere pensionato può ritenersi un indice di presunzione, dato che in Italia vi sono pensionati che percepiscono oltre 5.000,00 euro di pensione al mese, ovvero hanno pensioni minime, ma proprietà immobiliari che garantiscono introiti da canoni di locazione per diverse migliaia di euro mensili, oppure hanno rendite o investimenti che garantiscono un ottimo tenore di vita.
Peraltro i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla parte attrice nelle note conclusive confermano che il SSN copre le spese sanitarie all'estero solo in determinati casi, ad esempio quando si tratta di cure salvavita non praticate ancora in Italia, o per un intervento particolare la cui tecnica ancora in viene utilizzata, oppure si tratta di assistenza sanitaria legata ad eventi riconducibili ad attività lavorativa, o praticata da Stati extra UE che hanno sottoscritto convenzioni sanitarie con l'Italia.
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte ““Costituisce jus receptum il principio secondo cui con riguardo all'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero (….) il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche, in mancanza di preventiva autorizzazione, è possibile solo a condizione dell'eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse.” (Cass. 11462/2007), anche in questo caso però si tratta sempre di ipotesi in cui a fondamento della domanda di un assistito del SSN, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate, vengano dedotte ragioni di urgenza, che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie.
Irrilevante che l'attore si trovasse negli Stati Uniti al momento del sinistro perché trattenuto lì dalle norme sull'emergenza Covid-19, in primo luogo perché le norme che hanno limitato per mesi la circolazione della popolazione mondiale sono state prese nel prevalente interesso della popolazione stessa da quasi tutti i Paesi e Stati attualmente esistenti in secondo luogo perché se l'evento occorso all'attore fosse avvenuto in Italia le cure gli sarebbero state garantite dal diverso sistema assistenzialistico esistente ed in vigore nel nostro Paese. A ciò si aggiunga che al momento del rilascio del visto per gli Stati Uniti, necessario per recarsi ivi, viene chiaramente informato il soggetto che in caso di infortunio o sinistro non sono rimborsate dal SSN le relative spese consigliando il viaggiatore di munirsi di idonea ed opportuna assicurazione sanitaria.
5 A ciò si aggiunga che in assenza di specifiche convenzioni in materia sanitaria fra Italia e gli USA non esistono convenzioni in materia, conseguentemente i cittadini italiani che si recano negli Stati Uniti (siano essi lavoratori, studenti o altro) possono ricorrere esclusivamente all'assistenza sanitaria indiretta.
Tale forma di assistenza, come sopra evidenziato dalla richiamata e riportata normativa comporta che l'interessato debba sempre far fronte al pagamento integrale delle fatture mediche (medico specialista, permanenza in ospedale, medicinali) e subordinata alla condizione di presentare specifica documentazione di ogni singola spesa vistata dal
Consolato Generale, per poter accedere al rimborso da parte del Ministero della Sanità, presupposti, questi, del tutto carenti nel caso di specie
La domanda dell'attore, pertanto, non può trovare accoglimento e deve essere disattesa e respinta”.
ha impugnato tale sentenza, facendo valere le seguenti censure: Pt_1
I. Col primo motivo d'appello, ha lamentato che il tribunale si era avventurato ad ipotizzare, senza il supporto di alcuna documentazione sanitaria e senza che neppure l'azienda convenuta lo avesse prospettato, che la probabile causa della caduta del sig. fosse da attribuirsi ad una preesistente patologia cardiaca; Pt_1
II. Col secondo motivo d'appello, ha dedotto che era del tutto inconferente, ed anche in questo caso ultra petita, la considerazione che egli non si fosse premunito di una polizza sanitaria privata, pur essendo secondo il primo giudice notorio (perché diffuso da programmi televisivi) che negli Stati Uniti il sistema sanitario fosse privatistico, laddove a rilevare avrebbe dovuto essere unicamente il suo diritto ex lege al rimborso;
III. Col terzo motivo d'appello, ha sostenuto che era erronea l'interpretazione data dal tribunale dell'art. 2 del D.P.R. 618/80 - secondo cui la condicio sine qua non per la copertura delle spese sanitarie era che il cittadino si trovasse all'estero per ragioni lavorative; a dire dell'appellante, tale testo normativo, al comma 5 dell'art. 2, riconosceva assistenza anche ai cittadini temporaneamente all'estero che fossero pensionati;
IV. Col quarto motivo d'appello, ha dedotto che il primo giudice non aveva correttamente interpretato ed applicato la pronuncia della Corte Costituzionale n.
309/1999, che non era volta ad accordare tutela esclusivamente agli indigenti che si trovavano all'estero, ma al contrario affermava che la titolarità delle provvidenze non era subordinata ad alcun parametro di reddito, per la preminenza del bene salute;
peraltro, la mancanza di mezzi economici dell'assistito doveva essere valutata non in assoluto, ma in relazione all'onerosità della cura;
V. Col quinto motivo, ha stigmatizzato l'affermazione secondo cui la giurisprudenza richiamata dall'attore nella sua conclusionale riguardava solo casi di copertura di spese
6 sanitarie all'estero, quali “cure salvavita o tecniche ancor oggi non utilizzate in Italia” oppure “eventi riconducibili ad attività lavorativa o praticati da Stati extra UE che hanno accordi bilaterali con l'Italia”, rilevando che entrambi gli eventi da lui subiti, che avevano richiesto l'erogazione di prestazioni sanitarie negli USA, erano casi di urgenza (il secondo - infezione che aveva determinato elevatissimi valori pressori - conseguenza del primo - rottura del femore), al pari di quelli valutati dalle pronunce della Suprema Corte da lui invocate (Cass. n. 9969/2012, 11354/2019, Ordinanza 19024/2019); invero, egli non avrebbe potuto ottenere una prestazione tempestiva in Italia, anche perché impossibilitato a rientrare causa lockdown Covid;
VI. Col sesto motivo, infine, ha rilevato che era irragionevole disquisire, come aveva fatto il tribunale, del fatto che se l'incidente fosse avvenuto in Italia le cure sarebbero state garantite dal diverso sistema assistenzialistico, posto che, appunto, il sinistro era invece avvenuto negli USA ed egli non avrebbe neppure potuto far rientro in Italia per curarsi: a suo dire, l'eccezionalità della situazione determinata dalla pandemia e dal conseguente lockdown avrebbe comunque dovuto comportare una tutela più ampia di quella apprestata dal DPR 618/1980.
L costituita, chiedendo il rigetto dell'appello; in subordine, ha riproposto CP_3 la propria eccezione di decadenza dell'attore dal diritto al rimborso delle spese inerenti al secondo ricovero, pari a $ 18.784,73, nonché quelle ulteriori pari a $ 4.684,00, giacché le richieste di rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'appellante – tanto quella formulata a mezzo e-mail alla in data 30.04.2020, quanto quella formulata Pt_2 all'Ambasciata d'Italia a Washington in data 29.04.2020, quanto quella formalizzata nuovamente alla medesima con raccomandata del 15.10.2020 – si riferivano Pt_2 esclusivamente all'infortunio occorso in data 23.04.2020, ossia all'incidente domestico che avrebbe procurato all'attore la frattura del collo del femore, ed al conseguente ricovero presso il Suburban Hospital – Jhon Hopkins Medicine nel periodo dal 23.04.2020 al 28.04.2020.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.4.2025.
2. Il primo ed il secondo motivo d'appello.
I primi due motivi d'appello - con cui ha censurato le affermazioni del tribunale Pt_1 secondo cui la probabile causa della sua caduta era da attribuirsi ad una preesistente patologia cardiaca, ed era notorio (perché diffuso da programmi televisivi) che negli Stati
Uniti il sistema sanitario fosse privatistico - vanno esaminati congiuntamente perché condividono il difetto di concreta rilevanza.
7 Invero, il primo giudice non ha fatto discendere da tali affermazioni alcuna conseguenza pratica (lo stesso appellante non l'ha individuata), fondando la sua valutazione d'infondatezza della pretesa attorea su tutt'altro impianto argomentativo.
Dunque, seppur si ritenga che meglio avrebbe fatto il giudice di prime cure ad evitare tali dissertazioni, proprio perché irrilevanti, non si ravvisa alcun concreto interesse dello ad ottenere una modifica delle suddette affermazioni. Pt_1
3. Il terzo motivo d'appello: l'interpretazione dell'art. 2 del DPR 618/80.
Secondo , il primo giudice avrebbe travisato il significato dell'art. 2 DPR 618/80, Pt_1 negandogli il diritto all'assistenza sanitaria negli USA solo perché egli non svolgeva attività lavorativa all'estero, quando la fondatezza della sua pretesa discendeva dal quinto comma di tale disposizione, che riconosceva la tutela a chi, come lui, fosse stato titolare di pensione in Italia.
Il motivo è infondato.
La disposizione in esame (la sottolineatura è di chi scrive) recita:
“L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati:
A) Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché appartenenti alle seguenti categorie:
1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;
4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
8 6) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi.”
La lettera B) si occupa invece del caso dei cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero (e non è stata invocata dallo né appare Pt_1 obiettivamente riguardarlo in alcun modo).
Passando all'esame della lettera A, si deve preliminarmente rilevare che, poiché fra Italia
e USA non vi sono convenzioni in materia sanitaria, gli aventi diritto (ossia coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art. 2 citato) possono unicamente ricorrere all'assistenza sanitaria indiretta, che prevede il pagamento totale delle fatture mediche
(nella specie, medico specialista, ospedale, medicine, farmaci, ecc.) da parte dell'interessato e il diritto a un rimborso da parte del Ministero della sanità, previa presentazione di documentazione apposita, vistata dal Consolato Generale.
Ciò che occorre accertare ai fini del decidere è, dunque, se lo rientri in una delle Pt_1 categorie di cui all'art. 2 citato (e solo in caso di risposta affermativa se lo stesso abbia presentato le fatture dei pagamenti con le modalità sopra indicate).
Ad avviso di questa Corte, l'interpretazione data dal tribunale di tale disposizione è pienamente condivisibile e tale da escludere il diritto dell'appellante.
Invero, i casi individuati nei numeri da 1) a 5) presuppongono tutti, indefettibilmente, che siano preliminarmente assicurate le condizioni indicate nella prima parte della alinea
A), ovvero che il richiedente sia un cittadino che svolge attività lavorativa all'estero.
Letteralmente, tutte le categorie elencate dai numeri da 1) a 5), ai fini della erogazione della assistenza sanitaria di cui alla normativa in esame, debbono soddisfare tale presupposto.
ha tentato di scardinare tale impianto ermeneutico rilevando che il numero 5 Pt_1 farebbe riferimento al concetto di “cittadini temporaneamente all'estero” e non di
“lavoratori temporaneamente all'estero”, ma non appare possibile espungere quanto espressamente disposto nella lett. A) della disposizione, che vale per tutti i casi previsti dal successivo elenco.
D'altro canto, tale interpretazione ha ricevuto l'autorevole avvallo della Corte
Costituzionale (cfr. sentenza 309/99) che, investita dal pretore di Venezia di stabilire se il d.P.R. 618/1980 n. 618, nel non allestire alcuna forma di assistenza per i cittadini italiani che si trovassero negli Stati Uniti per motivi diversi dal lavoro o dallo studio (recte: dalla fruizione di borse di studio), confliggesse con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ha condiviso tale premessa del giudice a quo ed affermato “Le varie categorie di beneficiari, elencate nell'art. 2 del citato d.P.R. n. 618 del 1980, hanno in comune il fatto che la
9 permanenza all'estero è giustificata da motivi di lavoro o dalla fruizione di borse di studio.
Non rileva la qualità del datore di lavoro, che può essere un soggetto pubblico o anche privato;
si prescinde dalla qualifica o dalle mansioni del lavoratore ed è indifferente la stessa natura del rapporto che può essere sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, nel quale è compresa l'attività dei liberi professionisti. Se sussiste una connessione tra la permanenza all'estero anche temporanea e l'attività di lavoro, di prestazione d'opera o di servizio, o, nei casi contemplati, l'attività di studio, il riconoscimento del diritto è pieno”.
Non solo: è proprio perché i pensionati che non svolgano attività lavorativa all'estero non godono di alcuna assistenza sanitaria che il (Movimento Associativo Italiani CP_4 all'Estero) ha di recente presentato un disegno di legge (a prima firma Sen. Mario
Borghese) per la modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati italiani, purché, però (a differenza dello ), Pt_1 iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Dunque, effettivamente, l'impianto normativo dell'art. 2 non supporta la domanda dell'appellante.
Si tratta, allora, sulla scorta del quarto motivo d'appello, di verificare se l'originaria disposizione sia stata innovata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 309/99 in misura tale da consentire di accordare allo la tutela domandata. Pt_1
4. Il quarto motivo d'appello: la pronuncia della Corte Costituzionale n.
309/1999.
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe interpretato la sentenza del giudice delle leggi in modo “originale”, collegando il diritto all'assistenza alla necessaria indigenza del paziente.
Tuttavia, tale interpretazione, lungi dall'essere eccentrica rispetto al dictum della Corte, si prospetta invece come pienamente fedele di quanto disposto con la declaratoria d'incostituzionalità.
La Corte Costituzionale, infatti, ha affermato che: “La disciplina in esame [che, per quanto già esposto nel precedente paragrafo, limita il diritto al rimborso a coloro che svolgano negli Usa, o in altri paesi non UE, attività lavorativa (alla quale è equiparata la fruizione di borse di studio presso università o fondazioni straniere) e che non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni di assistenza previste da leggi speciali o fornite dal datore di lavoro] è tuttavia censurabile, alla luce dell'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui con essa si nega qualsiasi forma di assistenza sanitaria ai cittadini che, trovandosi all'estero per motivi
10 diversi dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio, versino in disagiate condizioni economiche.
Il principio contenuto nell'art. 32 della Costituzione postula infatti che il diritto alle cure gratuite sia assicurato anche al cittadino che, in disagiate condizioni economiche, si rechi all'estero. I motivi del soggiorno al di fuori del territorio nazionale, diversi dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio, possono per lui essere i più vari: familiari, di ricerca di un'occupazione, di apprendimento di una lingua o di una professione, ovvero puramente affettivi, culturali o di svago. A tali motivi non è consentito collegare una aprioristica valutazione negativa, poiché l'espatrio può costituire in ogni caso fattore di arricchimento
e di sviluppo della personalità.”
Il dispositivo è conseguenza di tale giudizio: con esso la Corte “Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
Servizio sanitario nazionale), e 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero), nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, non appartengono alle categorie indicate nell'articolo 2 del medesimo decreto e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore”.
Dunque, l'indigenza è il presupposto dell'ampliamento dell'assistenza ai soggetti che non si trovino all'estero per motivi di lavoro.
Certamente quello d'indigenza, come rilevato anche dal giudice delle leggi, è un concetto che dev'essere valutato non in assoluto, ma in relazione all'onerosità della cura, ma altrettanto certamente esso costituisce un indefettibile presupposto fattuale che dev'essere allegato e provato.
Nel caso in esame, invece, l'appellante non ha in alcun modo censurato la valutazione del tribunale secondo cui tale prova difetterebbe, né sostenuto d'essere indigente, né rapportato i propri redditi ed il proprio patrimonio al costo delle cure ricevute (circa
40.000,00 euro), e neppure, più radicalmente, allegato e documentato quale fosse la propria situazione patrimoniale.
Quindi anche tale motivo va respinto.
5. Il quinto ed il sesto motivo d'appello: l'urgenza delle cure e l'eccezionalità della situazione per il lockdown.
Col quinto motivo, ha censurato l'affermazione del tribunale secondo cui le cure Pt_1 ricevute negli Usa non potrebbero essere suscettibili di rimborso anche perché prive di quelle caratteristiche d'urgenza che costituiva uno dei presupposti dell'assistenza sanitaria.
11 Il motivo in sé considerato sarebbe fondato, perché certamente un soggetto di 82 anni che si era fratturato il femore necessitava di un tempestivo intervento chirurgico di riduzione della frattura - pena altrimenti l'aggravamento della malattia o comunque una non adeguata guarigione - e certo (anche a prescindere dal lockdown) egli non avrebbe potuto in quelle condizioni affrontare un lungo viaggio per farsi curare in Italia;
altrettanto certamente il gravissimo scompenso pressorio che seguì a tale frattura richiese cure urgenti salvavita. Tuttavia, per quanto premesso nei precedenti paragrafi, ciò da solo non appare sufficiente ad applicare l'art. 2 neppure come emendato dalla
Corte Costituzionale, perché il principio rimane quello secondo cui chi non è indigente deve pagarsi la cura, seppur necessaria e non differibile (o in alternativa munirsi di un'assicurazione che lo faccia per lui).
Tale quinto motivo, dunque, viene ad essere sostanzialmente assorbito dal rigetto dei precedenti, senza che possa acquisire rilievo neppure alla luce del sesto, a mente del quale la situazione emergenziale determinata dalla pandemia e dal conseguente lockdown avrebbe comunque dovuto comportare una tutela più ampia di quella apprestata dal DPR 618/1980.
Tale affermazione dell'appellante, infatti, se effettuata de iure condendo non ha evidentemente alcun rilievo pratico e se effettuata de iure condito manca di ogni appiglio normativo.
6. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro
6.946,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Parte_1
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello;
12 condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1671/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
BIANCHINI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VALERIO TALLINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali sopra esposte, nel merito, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente la sentenza n. 675/2022 emessa e pubblicata in data 26/07/2022 dal Tribunale di Siena nella causa civile R.G. 1005/2021
e conseguentemente dichiarare ed accertare che il sig. ha diritto Parte_1 all'assistenza sanitaria nazionale per l'incidente domestico occorso in data 23/04/2020 negli Stati Uniti e per l'effetto condannare la in Controparte_1
1 persona del legale rapp.te p.t. a pagare e rimborsare al sig. le spese Parte_1 sostenute e/o pagare direttamente al e ai Controparte_2 medici e strutture che hanno erogato i servizi, di cui alle fatture in atti, i relativi importi, per un totale complessivo di 45.925,66 dollari USA (da convertire in Euro al cambio ufficiale all'atto del pagamento effettivo) a titolo di spese mediche e ospedaliere conseguenza del sinistro occorso in data 23/04/2020, o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia e/o di ragione, oltre interessi legali.
Con vittoria di spese e competenze di lite di primo e secondo grado e restituzione delle spese di primo grado che il sig. è andato a corrispondere”. Pt_1
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- in via principale: confermare la sentenza 26.07.2022 n. 675, emessa dal Tribunale di
Siena a definizione del giudizio recante R.G. n. 1005/2021) e rigettare integralmente
l'appello principale e ogni avversa domanda;
- sempre in via principale, accertare e/o dichiarare l'infondatezza in fatto o in diritto delle domande attoree, per tutte le ragioni indicate e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero avanzata nei confronti dell;
CP_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di rimborso, limitare o ridurre, anche in via equitativa, il rimborso dovuto sulla base di quanto precisato in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché della fase di mediazione”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di rimborso spese mediche sostenute all'estero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva convenuto davanti al Tribunale di Firenze l Parte_1 Controparte_1
chiedendo che la medesima fosse condannata a rimborsargli le spese mediche
[...] effettuate negli Stati Uniti in conseguenza di un incidente domestico occorsogli in data
23/04/2020, per complessivi 45.925,66 dollari USA (da convertire in euro al cambio ufficiale all'atto del pagamento effettivo), oltre interessi legali, in forza dell'art. 2, comma quinto, del D.P.R. 618/80.
2 L s'era costituita chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando che CP_1
l'assistenza erogata negli USA non aveva riguardato un cittadino il cui stato di salute avesse necessitato di cure immediate durante il soggiorno nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o appartenente allo Spazio economico europeo, né le prestazioni assistenziali garantite ai cittadini italiani da altri accordi bilaterali o multilaterali (art. 2, D.P.R. n. 618/1980, incipit), né quelle assicurate in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero (regolate dalla L. 23.10.1985 n. 595, recante “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-
88”), bensì spese sanitarie sostenute durante il soggiorno in un Paese extra UE (USA), per motivi non lavorativi, con il quale non erano in vigore accordi e convenzioni in materia sanitaria.
Con sentenza n. 675/22 il tribunale ha respinto la domanda, e condannato l'attore alle spese di lite, così argomentando: “Orbene prima di procedere alla decisione della causa va precisato che risulta pacificamente dalle ammissioni dell'attore che il medesimo si trovava negli Stati Uniti NON per motivi lavorativi, ma per motivi personali e familiari, sostanzialmente turistici (non era lì per la pratica di ricongiungimento familiare, ma per far visita alla figlia, pertanto un tipico motivo turistico, diverso da quello meramente ludico e di svago, ma pur sempre turistico), altro dato che emerge pacificamente dalla stessa documentazione depositata in atti è che il medesimo già alla partenza soffriva di ipertensione aveva avuti diversi episodi di ischemia coronarica, per la quale aveva subito anche dei ricoveri, oltre ad altre patologie cardiache, pertanto non può escludersi che la caduta che ha portato alla rottura del femore sia da riferirsi a detta patologia, con riferimento al primo ricovero, mentre per quanto concerne il secondo è addirittura ammesso dall'attore che l'infezione sia insorta per complicanze ed incurie legate al primo intervento.
Fermo ciò va evidenziato che la norma di cui all'art. 22 D.P.R. 618/80 richiamata dalla parte attrice espressamente detta: “ L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati: A) Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purchè appartenenti alle seguenti categorie: 1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio
3 personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;
4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
…”
Ne consegue che per poter accedere all'assistenza del SSN pur trovandosi all'estero non basta essere cittadini temporaneamente all'estero e titolari di pensione corrisposta dallo Stato Italiano o da altro Enti Previdenziali italiani, ma occorre come condicio sine qua non che il motivo della permanenza all'estero sia LAVORATIVO, per espressa previsione normativa.
Del resto che la norma presupponga l'esercizio di attività lavorativa si evince anche dalla lettura complessiva del DPR che fa sempre riferimento ai lavoratori italiani all'estero per motivi lavorativi o legati alla professione.
Altro dato che emerge dalla norma di cui all'art. 5 del richiamato D.P.R. è che, ricorrendo le suddette condizioni
(pensionato per motivi lavorativi temporaneamente all'estero), l'assistenza sanitaria in paesi come gli Stati Uniti (extra
UE) che non hanno stipulato alcuna convenzione con l'Italia in materia, possa essere fornita solo assistenza sanitaria indiretta (tramite rimborso) con le modalità sia firmali che temporali di decadenza individuate dalla norma di cui al art. 7 stesso D.P.R.
Orbene, come detto, dal richiamato quadro normativo e dallo stesso disposto letterale emerge chiaramente che per poter adire all'assistenza sanitaria negli Stati Uniti come delineata dal richiamato D.P.R. il motivo di permanenza ivi da parte del cittadino italiano, anche pensionato, deve essere lavorativo, tale circostanza esclude in radice che il caso sub iudice possa essere inquadrato in detta fattispecie.
Quello che invece può ritenersi comunemente notorio è che quando ci si reca negli Stati Uniti per motivi di svago/ turistici è buona norma munirsi di una assicurazione che copra le spese sanitarie dato che è pacificamente saputo e conosciuto che il sistema sanitario Americano si basa su un meccanismo privatistico di assistenza collegato alla titolarità di idonea assicurazione, né tale circostanza può assumersi sconosciuta visti anche solo i numerosi programmi televisivi, passati da qualsiasi rete nazionale, che fanno espresso riferimento a detto tipo di assistenza negli
USA, senza contare quanto quotidianamente trasmesso anche ai telegiornali o a programmi culturali che facciano rifermento al sistema sanitario americano.
La domanda dell'attore, pertanto sul punto è infondata.
Erra lo quando ritiene che la pronuncia della Corte Costituzionale avrebbe esteso la tutela del SSN ai cittadini Pt_1 italiani indigenti all'estero anche per categorie diverse da quelle indicate dalla norma ed anche a motivi turistici o
4 familiari poiché in realtà la pronuncia di incostituzionalità si riferisce al livello di tutela da accordare all'indigente all'estero, al quale non sia garantita alcuna forma di assistenza sanitaria gratuita a (v. Corte Cost. n. 309/1999).
Peraltro nel caso che ci occupa non è stato in alcun modo dimostrato lo stato di indigenza dell'attore né essere pensionato può ritenersi un indice di presunzione, dato che in Italia vi sono pensionati che percepiscono oltre 5.000,00 euro di pensione al mese, ovvero hanno pensioni minime, ma proprietà immobiliari che garantiscono introiti da canoni di locazione per diverse migliaia di euro mensili, oppure hanno rendite o investimenti che garantiscono un ottimo tenore di vita.
Peraltro i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla parte attrice nelle note conclusive confermano che il SSN copre le spese sanitarie all'estero solo in determinati casi, ad esempio quando si tratta di cure salvavita non praticate ancora in Italia, o per un intervento particolare la cui tecnica ancora in viene utilizzata, oppure si tratta di assistenza sanitaria legata ad eventi riconducibili ad attività lavorativa, o praticata da Stati extra UE che hanno sottoscritto convenzioni sanitarie con l'Italia.
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte ““Costituisce jus receptum il principio secondo cui con riguardo all'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero (….) il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche, in mancanza di preventiva autorizzazione, è possibile solo a condizione dell'eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse.” (Cass. 11462/2007), anche in questo caso però si tratta sempre di ipotesi in cui a fondamento della domanda di un assistito del SSN, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate, vengano dedotte ragioni di urgenza, che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie.
Irrilevante che l'attore si trovasse negli Stati Uniti al momento del sinistro perché trattenuto lì dalle norme sull'emergenza Covid-19, in primo luogo perché le norme che hanno limitato per mesi la circolazione della popolazione mondiale sono state prese nel prevalente interesso della popolazione stessa da quasi tutti i Paesi e Stati attualmente esistenti in secondo luogo perché se l'evento occorso all'attore fosse avvenuto in Italia le cure gli sarebbero state garantite dal diverso sistema assistenzialistico esistente ed in vigore nel nostro Paese. A ciò si aggiunga che al momento del rilascio del visto per gli Stati Uniti, necessario per recarsi ivi, viene chiaramente informato il soggetto che in caso di infortunio o sinistro non sono rimborsate dal SSN le relative spese consigliando il viaggiatore di munirsi di idonea ed opportuna assicurazione sanitaria.
5 A ciò si aggiunga che in assenza di specifiche convenzioni in materia sanitaria fra Italia e gli USA non esistono convenzioni in materia, conseguentemente i cittadini italiani che si recano negli Stati Uniti (siano essi lavoratori, studenti o altro) possono ricorrere esclusivamente all'assistenza sanitaria indiretta.
Tale forma di assistenza, come sopra evidenziato dalla richiamata e riportata normativa comporta che l'interessato debba sempre far fronte al pagamento integrale delle fatture mediche (medico specialista, permanenza in ospedale, medicinali) e subordinata alla condizione di presentare specifica documentazione di ogni singola spesa vistata dal
Consolato Generale, per poter accedere al rimborso da parte del Ministero della Sanità, presupposti, questi, del tutto carenti nel caso di specie
La domanda dell'attore, pertanto, non può trovare accoglimento e deve essere disattesa e respinta”.
ha impugnato tale sentenza, facendo valere le seguenti censure: Pt_1
I. Col primo motivo d'appello, ha lamentato che il tribunale si era avventurato ad ipotizzare, senza il supporto di alcuna documentazione sanitaria e senza che neppure l'azienda convenuta lo avesse prospettato, che la probabile causa della caduta del sig. fosse da attribuirsi ad una preesistente patologia cardiaca; Pt_1
II. Col secondo motivo d'appello, ha dedotto che era del tutto inconferente, ed anche in questo caso ultra petita, la considerazione che egli non si fosse premunito di una polizza sanitaria privata, pur essendo secondo il primo giudice notorio (perché diffuso da programmi televisivi) che negli Stati Uniti il sistema sanitario fosse privatistico, laddove a rilevare avrebbe dovuto essere unicamente il suo diritto ex lege al rimborso;
III. Col terzo motivo d'appello, ha sostenuto che era erronea l'interpretazione data dal tribunale dell'art. 2 del D.P.R. 618/80 - secondo cui la condicio sine qua non per la copertura delle spese sanitarie era che il cittadino si trovasse all'estero per ragioni lavorative; a dire dell'appellante, tale testo normativo, al comma 5 dell'art. 2, riconosceva assistenza anche ai cittadini temporaneamente all'estero che fossero pensionati;
IV. Col quarto motivo d'appello, ha dedotto che il primo giudice non aveva correttamente interpretato ed applicato la pronuncia della Corte Costituzionale n.
309/1999, che non era volta ad accordare tutela esclusivamente agli indigenti che si trovavano all'estero, ma al contrario affermava che la titolarità delle provvidenze non era subordinata ad alcun parametro di reddito, per la preminenza del bene salute;
peraltro, la mancanza di mezzi economici dell'assistito doveva essere valutata non in assoluto, ma in relazione all'onerosità della cura;
V. Col quinto motivo, ha stigmatizzato l'affermazione secondo cui la giurisprudenza richiamata dall'attore nella sua conclusionale riguardava solo casi di copertura di spese
6 sanitarie all'estero, quali “cure salvavita o tecniche ancor oggi non utilizzate in Italia” oppure “eventi riconducibili ad attività lavorativa o praticati da Stati extra UE che hanno accordi bilaterali con l'Italia”, rilevando che entrambi gli eventi da lui subiti, che avevano richiesto l'erogazione di prestazioni sanitarie negli USA, erano casi di urgenza (il secondo - infezione che aveva determinato elevatissimi valori pressori - conseguenza del primo - rottura del femore), al pari di quelli valutati dalle pronunce della Suprema Corte da lui invocate (Cass. n. 9969/2012, 11354/2019, Ordinanza 19024/2019); invero, egli non avrebbe potuto ottenere una prestazione tempestiva in Italia, anche perché impossibilitato a rientrare causa lockdown Covid;
VI. Col sesto motivo, infine, ha rilevato che era irragionevole disquisire, come aveva fatto il tribunale, del fatto che se l'incidente fosse avvenuto in Italia le cure sarebbero state garantite dal diverso sistema assistenzialistico, posto che, appunto, il sinistro era invece avvenuto negli USA ed egli non avrebbe neppure potuto far rientro in Italia per curarsi: a suo dire, l'eccezionalità della situazione determinata dalla pandemia e dal conseguente lockdown avrebbe comunque dovuto comportare una tutela più ampia di quella apprestata dal DPR 618/1980.
L costituita, chiedendo il rigetto dell'appello; in subordine, ha riproposto CP_3 la propria eccezione di decadenza dell'attore dal diritto al rimborso delle spese inerenti al secondo ricovero, pari a $ 18.784,73, nonché quelle ulteriori pari a $ 4.684,00, giacché le richieste di rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'appellante – tanto quella formulata a mezzo e-mail alla in data 30.04.2020, quanto quella formulata Pt_2 all'Ambasciata d'Italia a Washington in data 29.04.2020, quanto quella formalizzata nuovamente alla medesima con raccomandata del 15.10.2020 – si riferivano Pt_2 esclusivamente all'infortunio occorso in data 23.04.2020, ossia all'incidente domestico che avrebbe procurato all'attore la frattura del collo del femore, ed al conseguente ricovero presso il Suburban Hospital – Jhon Hopkins Medicine nel periodo dal 23.04.2020 al 28.04.2020.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.4.2025.
2. Il primo ed il secondo motivo d'appello.
I primi due motivi d'appello - con cui ha censurato le affermazioni del tribunale Pt_1 secondo cui la probabile causa della sua caduta era da attribuirsi ad una preesistente patologia cardiaca, ed era notorio (perché diffuso da programmi televisivi) che negli Stati
Uniti il sistema sanitario fosse privatistico - vanno esaminati congiuntamente perché condividono il difetto di concreta rilevanza.
7 Invero, il primo giudice non ha fatto discendere da tali affermazioni alcuna conseguenza pratica (lo stesso appellante non l'ha individuata), fondando la sua valutazione d'infondatezza della pretesa attorea su tutt'altro impianto argomentativo.
Dunque, seppur si ritenga che meglio avrebbe fatto il giudice di prime cure ad evitare tali dissertazioni, proprio perché irrilevanti, non si ravvisa alcun concreto interesse dello ad ottenere una modifica delle suddette affermazioni. Pt_1
3. Il terzo motivo d'appello: l'interpretazione dell'art. 2 del DPR 618/80.
Secondo , il primo giudice avrebbe travisato il significato dell'art. 2 DPR 618/80, Pt_1 negandogli il diritto all'assistenza sanitaria negli USA solo perché egli non svolgeva attività lavorativa all'estero, quando la fondatezza della sua pretesa discendeva dal quinto comma di tale disposizione, che riconosceva la tutela a chi, come lui, fosse stato titolare di pensione in Italia.
Il motivo è infondato.
La disposizione in esame (la sottolineatura è di chi scrive) recita:
“L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati:
A) Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché appartenenti alle seguenti categorie:
1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;
4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
8 6) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi.”
La lettera B) si occupa invece del caso dei cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero (e non è stata invocata dallo né appare Pt_1 obiettivamente riguardarlo in alcun modo).
Passando all'esame della lettera A, si deve preliminarmente rilevare che, poiché fra Italia
e USA non vi sono convenzioni in materia sanitaria, gli aventi diritto (ossia coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art. 2 citato) possono unicamente ricorrere all'assistenza sanitaria indiretta, che prevede il pagamento totale delle fatture mediche
(nella specie, medico specialista, ospedale, medicine, farmaci, ecc.) da parte dell'interessato e il diritto a un rimborso da parte del Ministero della sanità, previa presentazione di documentazione apposita, vistata dal Consolato Generale.
Ciò che occorre accertare ai fini del decidere è, dunque, se lo rientri in una delle Pt_1 categorie di cui all'art. 2 citato (e solo in caso di risposta affermativa se lo stesso abbia presentato le fatture dei pagamenti con le modalità sopra indicate).
Ad avviso di questa Corte, l'interpretazione data dal tribunale di tale disposizione è pienamente condivisibile e tale da escludere il diritto dell'appellante.
Invero, i casi individuati nei numeri da 1) a 5) presuppongono tutti, indefettibilmente, che siano preliminarmente assicurate le condizioni indicate nella prima parte della alinea
A), ovvero che il richiedente sia un cittadino che svolge attività lavorativa all'estero.
Letteralmente, tutte le categorie elencate dai numeri da 1) a 5), ai fini della erogazione della assistenza sanitaria di cui alla normativa in esame, debbono soddisfare tale presupposto.
ha tentato di scardinare tale impianto ermeneutico rilevando che il numero 5 Pt_1 farebbe riferimento al concetto di “cittadini temporaneamente all'estero” e non di
“lavoratori temporaneamente all'estero”, ma non appare possibile espungere quanto espressamente disposto nella lett. A) della disposizione, che vale per tutti i casi previsti dal successivo elenco.
D'altro canto, tale interpretazione ha ricevuto l'autorevole avvallo della Corte
Costituzionale (cfr. sentenza 309/99) che, investita dal pretore di Venezia di stabilire se il d.P.R. 618/1980 n. 618, nel non allestire alcuna forma di assistenza per i cittadini italiani che si trovassero negli Stati Uniti per motivi diversi dal lavoro o dallo studio (recte: dalla fruizione di borse di studio), confliggesse con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ha condiviso tale premessa del giudice a quo ed affermato “Le varie categorie di beneficiari, elencate nell'art. 2 del citato d.P.R. n. 618 del 1980, hanno in comune il fatto che la
9 permanenza all'estero è giustificata da motivi di lavoro o dalla fruizione di borse di studio.
Non rileva la qualità del datore di lavoro, che può essere un soggetto pubblico o anche privato;
si prescinde dalla qualifica o dalle mansioni del lavoratore ed è indifferente la stessa natura del rapporto che può essere sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, nel quale è compresa l'attività dei liberi professionisti. Se sussiste una connessione tra la permanenza all'estero anche temporanea e l'attività di lavoro, di prestazione d'opera o di servizio, o, nei casi contemplati, l'attività di studio, il riconoscimento del diritto è pieno”.
Non solo: è proprio perché i pensionati che non svolgano attività lavorativa all'estero non godono di alcuna assistenza sanitaria che il (Movimento Associativo Italiani CP_4 all'Estero) ha di recente presentato un disegno di legge (a prima firma Sen. Mario
Borghese) per la modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati italiani, purché, però (a differenza dello ), Pt_1 iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Dunque, effettivamente, l'impianto normativo dell'art. 2 non supporta la domanda dell'appellante.
Si tratta, allora, sulla scorta del quarto motivo d'appello, di verificare se l'originaria disposizione sia stata innovata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 309/99 in misura tale da consentire di accordare allo la tutela domandata. Pt_1
4. Il quarto motivo d'appello: la pronuncia della Corte Costituzionale n.
309/1999.
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe interpretato la sentenza del giudice delle leggi in modo “originale”, collegando il diritto all'assistenza alla necessaria indigenza del paziente.
Tuttavia, tale interpretazione, lungi dall'essere eccentrica rispetto al dictum della Corte, si prospetta invece come pienamente fedele di quanto disposto con la declaratoria d'incostituzionalità.
La Corte Costituzionale, infatti, ha affermato che: “La disciplina in esame [che, per quanto già esposto nel precedente paragrafo, limita il diritto al rimborso a coloro che svolgano negli Usa, o in altri paesi non UE, attività lavorativa (alla quale è equiparata la fruizione di borse di studio presso università o fondazioni straniere) e che non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni di assistenza previste da leggi speciali o fornite dal datore di lavoro] è tuttavia censurabile, alla luce dell'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui con essa si nega qualsiasi forma di assistenza sanitaria ai cittadini che, trovandosi all'estero per motivi
10 diversi dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio, versino in disagiate condizioni economiche.
Il principio contenuto nell'art. 32 della Costituzione postula infatti che il diritto alle cure gratuite sia assicurato anche al cittadino che, in disagiate condizioni economiche, si rechi all'estero. I motivi del soggiorno al di fuori del territorio nazionale, diversi dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio, possono per lui essere i più vari: familiari, di ricerca di un'occupazione, di apprendimento di una lingua o di una professione, ovvero puramente affettivi, culturali o di svago. A tali motivi non è consentito collegare una aprioristica valutazione negativa, poiché l'espatrio può costituire in ogni caso fattore di arricchimento
e di sviluppo della personalità.”
Il dispositivo è conseguenza di tale giudizio: con esso la Corte “Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
Servizio sanitario nazionale), e 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero), nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, non appartengono alle categorie indicate nell'articolo 2 del medesimo decreto e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore”.
Dunque, l'indigenza è il presupposto dell'ampliamento dell'assistenza ai soggetti che non si trovino all'estero per motivi di lavoro.
Certamente quello d'indigenza, come rilevato anche dal giudice delle leggi, è un concetto che dev'essere valutato non in assoluto, ma in relazione all'onerosità della cura, ma altrettanto certamente esso costituisce un indefettibile presupposto fattuale che dev'essere allegato e provato.
Nel caso in esame, invece, l'appellante non ha in alcun modo censurato la valutazione del tribunale secondo cui tale prova difetterebbe, né sostenuto d'essere indigente, né rapportato i propri redditi ed il proprio patrimonio al costo delle cure ricevute (circa
40.000,00 euro), e neppure, più radicalmente, allegato e documentato quale fosse la propria situazione patrimoniale.
Quindi anche tale motivo va respinto.
5. Il quinto ed il sesto motivo d'appello: l'urgenza delle cure e l'eccezionalità della situazione per il lockdown.
Col quinto motivo, ha censurato l'affermazione del tribunale secondo cui le cure Pt_1 ricevute negli Usa non potrebbero essere suscettibili di rimborso anche perché prive di quelle caratteristiche d'urgenza che costituiva uno dei presupposti dell'assistenza sanitaria.
11 Il motivo in sé considerato sarebbe fondato, perché certamente un soggetto di 82 anni che si era fratturato il femore necessitava di un tempestivo intervento chirurgico di riduzione della frattura - pena altrimenti l'aggravamento della malattia o comunque una non adeguata guarigione - e certo (anche a prescindere dal lockdown) egli non avrebbe potuto in quelle condizioni affrontare un lungo viaggio per farsi curare in Italia;
altrettanto certamente il gravissimo scompenso pressorio che seguì a tale frattura richiese cure urgenti salvavita. Tuttavia, per quanto premesso nei precedenti paragrafi, ciò da solo non appare sufficiente ad applicare l'art. 2 neppure come emendato dalla
Corte Costituzionale, perché il principio rimane quello secondo cui chi non è indigente deve pagarsi la cura, seppur necessaria e non differibile (o in alternativa munirsi di un'assicurazione che lo faccia per lui).
Tale quinto motivo, dunque, viene ad essere sostanzialmente assorbito dal rigetto dei precedenti, senza che possa acquisire rilievo neppure alla luce del sesto, a mente del quale la situazione emergenziale determinata dalla pandemia e dal conseguente lockdown avrebbe comunque dovuto comportare una tutela più ampia di quella apprestata dal DPR 618/1980.
Tale affermazione dell'appellante, infatti, se effettuata de iure condendo non ha evidentemente alcun rilievo pratico e se effettuata de iure condito manca di ogni appiglio normativo.
6. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro
6.946,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Parte_1
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello;
12 condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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