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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11583 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2396/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2396/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 09.12.1987, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Minelli e dall'avv. Bianca
Fiore, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori (Pec:
– ; Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04.08.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mancini e dall'avv. Sara
Agostini, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori
– ; Email_3 Email_4
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2025 , premesso che Parte_1 dalla relazione intrapresa con erano nati i figli Controparte_1
1 (Roma, 24.09.2017) e (Pescara, 04.08.2020) riconosciuti da Per_1 Per_2 entrambi i genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori. Chiedeva, pertanto, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse, indicando le modalità di frequentazione padre- figli, nonché, l'assegnazione della casa familiare e la determinazione in Euro
3.000,00 mensili da porsi a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
All'esito dell'udienza del 30.06.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis 21 cpc, il GD invitava le parti a redigere un accordo sulla base delle contrapposte richieste.
Successivamente le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo con le note depositate in data 11.7.2025 chiedendo pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, in modo condiviso, con collocamento paritario presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso l'abitazione di Via dell'Acqua Traversa 232 - Roma, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute – da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori e con esercizio disgiunto in capo a ciascun genitore per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascuno di essi.
2. I figli minori e saranno Per_1 Per_2 collocati presso ciascun genitore secondo il seguente schema:
1 settimana:
LUNEDI': P a scuola MADRE - MARTEDI': MADRE - MERCOLEDI': M a scuola - GIOVEDI': PADRE – VENERDI': P a scuola MADRE – Per_3
SABATO: MADRE – DOMENICA: Per_4
2 settimana:
2 LUNEDI': MADRE – MARTEDI': MADRE – MERCOLEDI': M a scuola
PADRE – GIOVEDI': PADRE – VENERDI': PADRE – SABATO: PADRE –
DOMENICA: Per_3
3 settimana:
LUNEDI': P a scuola – MARTEDI': MADRE – MERCOLEDI': M a Per_4 scuola – GIOVEDI': PADRE – VENERDI': P a scuola – Per_3 Per_4
: MADRE – DOMENICA: Per_5 Per_4
4 settimana:
LUNEDI': MADRE – MARTEDI': MADRE – MERCOLEDI': M a scuola
PADRE – GIOVEDI': PADRE – VENERDI': PADRE – SABATO: PADRE –
DOMENICA: PADRE.
3. Ciascun genitore nel giorno di propria pertinenza, preleverà i figli da scuola e li riaccompagnerà a scuola nel giorno di pertinenza dell'altro. Nei periodi in cui non c'è scuola i genitori si accorderanno sulla base delle attività svolte dai bambini e, in mancanza di accordo, ciascun genitore nel giorno di propria pertinenza, preleverà i figli presso l'altro alle ore 16:30 e starà con i bambini fino alle 16:30 nel giorno di pertinenza dell'altro presso il quale li riaccompagnerà.
4. I genitori concordano che in ragione dell'impegno lavorativo della IG.ra in Parte_1 occasione degli ATP Finals che si svolgono fuori Roma, della durata di circa tre settimane, i minori rimarranno continuativamente con il padre, in deroga allo schema/calendario di cui sub 2).
5. I genitori convengono che in ragione di detta deroga, e trascorreranno tre settimane, non consecutive, in via Per_1 Per_2 continuativa con la madre, distribuite nel corso dell'anno secondo il seguente calendario: − una settimana (dal prelievo da scuola il lunedì, fino al riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo) tra gennaio e marzo, in periodo da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno;
− una settimana (dal prelievo da scuola il lunedì, fino al riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo) non appena terminati gli Internazionali di Roma, in periodo da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno;
− una settimana (dal prelievo da scuola il lunedì, fino al riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo) nel mese di ottobre, prima della partenza per gli Atp Finals, in periodo da concordarsi entro il 31 luglio di ogni anno.
6. Laddove la madre non dovesse più trascorrere il suddetto periodo lavorativo fuori Roma non troveranno applicazione le deroghe indicate ai
3 precedenti punti 4) e 5) rispetto allo schema/calendario di cui sub 2).
7. I minori e trascorreranno, altresì, con ciascun genitore: • due settimane nel Per_1 Per_2 mese di luglio e due settimane nel mese di agosto, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
• le festività nazionali (1° novembre;
8 dicembre;
25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
29 giugno) ad anni alterni;
• le vacanze natalizie, ad anni alterni nel periodo 23/30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• per l'intero periodo di vacanze pasquali ad anni alterni;
• la Festa del Padre e la festa della Madre.
8. Fermo restando quanto concordato tra le parti sub 5, e ferma la possibilità per i genitori di concordare congiuntamente deroghe rispetto allo schema/calendario di cui al presente accordo, il IG. si Controparte_1 rende disponibile a coadiuvare la IG.ra nella gestione dei bambini, Parte_1 ove ciò si dovesse rendere necessario in occasione degli impegni connessi agli
Internazionali BNL di Roma o durante il torneo BNL Italy Major Premier Padel. 9.
La casa familiare sita in Roma, Via dell'Acqua Traversa n. 232, sarà assegnata con quanto in essa contenuto alla IG.ra , nell'interesse dei figli Parte_1 minori e . 10. I genitori hanno già concordato il Per_1 Persona_6 calendario relativo ai tempi di frequentazione dei figli fino al 07.09.2025 ed inizieranno a dare seguito allo schema/calendario di cui sub 2) a partire dal 8 settembre 2025; a far data dal 15.09.2025, inoltre, il IG. Controparte_1 nei giorni in cui i bambini saranno con la madre come da schema/calendario sub
2, non sarà presente in casa e non vi pernotterà. 11. Il IG. Controparte_1 rilascerà improrogabilmente l'immobile di Roma, Via dell'Acqua Traversa n 232 entro e non oltre il 31 ottobre 2025, asportando i propri beni ed effetti personali.
12. Sino al 31 ottobre 2025 – e comunque fino alla data di rilascio dell'immobile sito in Roma Via dell'Acqua Traversa n. 232 in Roma - la IG.ra Parte_1
e il IG. continueranno a far fronte alle spese familiari Controparte_1 nell'interesse dei bambini (utilizzandolo, pertanto, per qualsiasi spesa inerente e , nel suddetto periodo, per l'acquisto di generi alimentari e Per_1 Per_2 vestiario, per le spese sanitarie, per la corresponsione delle utenze e del condominio nonché per le rate di mutuo che andranno a scadere), alimentando mensilmente con la somma complessiva di € 3.500,00 di cui € 3.000,00 versate dal
IG. di ed € 500,00 dalla IG.ra sul conto corrente cointestato CP_1 Parte_1
Intesa Sanpaolo n 16665, come accaduto fino ad oggi. 13. Il suddetto conto
4 corrente verrà definitivamente chiuso alla data dell'effettivo allontanamento definitivo del IG. dalla casa familiare e il saldo attivo sarà suddiviso CP_1 tra le parti in proporzione dei rispettivi apporti, ovvero in ragione di 6/7 in favore del IG. e in ragione di 1/7 in favore della IG.ra . Il tutto al CP_1 Parte_2 netto delle spese imputabili al periodo di convivenza ed al netto delle eventuali spese di chiusura del conto. 14. Successivamente all'allontanamento dall'immobile di Roma via Dell'Acqua Traversa n 232, il IG. Controparte_1 corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei figli minori e , la somma di € 1.650,00 mensili (in ragione di € Per_1 Per_2
825,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato (IBAN
[...]), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge. Ove l'allontanamento avvenisse nel corso del mese, il primo assegno di mantenimento sarà corrisposto in proporzione ai giorni del mese solare rimanenti. 15. A partire dall'allontanamento dall'immobile di Roma via
Dell'Acqua Traversa n 232 da parte del IG. , la IG.ra Controparte_1 [...]
provvederà a volturare a suo nome le utenze per l'energia elettrica, Parte_1 per il gas nonché per la tariffa rifiuti, così come provvederà a corrispondere gli oneri condominiali ordinari ed i consumi dell'acqua. 16. La spesa relativa alla mensa scolastica dei figli minori e sarà ripartita al 50% tra i Per_1 Per_2 genitori. 17. La spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Roma, relative ai minori e saranno ripartite tra i Per_1 Per_2 genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre. 18.
L'assegno unico e universale a favore dei figli (o qualsiasi altra indennità e/o misura di sostegno economico per i minori che andrà eventualmente a sostituire detta misura) sarà interamente percepito dalla IG.ra . 19. Le Parte_3 spese e gli onorari del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori formulate dalle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
5 In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 2396/2025:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori e in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo Per_1 Per_2 congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 18.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2396/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 09.12.1987, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Minelli e dall'avv. Bianca
Fiore, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori (Pec:
– ; Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04.08.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mancini e dall'avv. Sara
Agostini, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori
– ; Email_3 Email_4
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2025 , premesso che Parte_1 dalla relazione intrapresa con erano nati i figli Controparte_1
1 (Roma, 24.09.2017) e (Pescara, 04.08.2020) riconosciuti da Per_1 Per_2 entrambi i genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori. Chiedeva, pertanto, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse, indicando le modalità di frequentazione padre- figli, nonché, l'assegnazione della casa familiare e la determinazione in Euro
3.000,00 mensili da porsi a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
All'esito dell'udienza del 30.06.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis 21 cpc, il GD invitava le parti a redigere un accordo sulla base delle contrapposte richieste.
Successivamente le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo con le note depositate in data 11.7.2025 chiedendo pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, in modo condiviso, con collocamento paritario presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso l'abitazione di Via dell'Acqua Traversa 232 - Roma, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute – da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori e con esercizio disgiunto in capo a ciascun genitore per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascuno di essi.
2. I figli minori e saranno Per_1 Per_2 collocati presso ciascun genitore secondo il seguente schema:
1 settimana:
LUNEDI': P a scuola MADRE - MARTEDI': MADRE - MERCOLEDI': M a scuola - GIOVEDI': PADRE – VENERDI': P a scuola MADRE – Per_3
SABATO: MADRE – DOMENICA: Per_4
2 settimana:
2 LUNEDI': MADRE – MARTEDI': MADRE – MERCOLEDI': M a scuola
PADRE – GIOVEDI': PADRE – VENERDI': PADRE – SABATO: PADRE –
DOMENICA: Per_3
3 settimana:
LUNEDI': P a scuola – MARTEDI': MADRE – MERCOLEDI': M a Per_4 scuola – GIOVEDI': PADRE – VENERDI': P a scuola – Per_3 Per_4
: MADRE – DOMENICA: Per_5 Per_4
4 settimana:
LUNEDI': MADRE – MARTEDI': MADRE – MERCOLEDI': M a scuola
PADRE – GIOVEDI': PADRE – VENERDI': PADRE – SABATO: PADRE –
DOMENICA: PADRE.
3. Ciascun genitore nel giorno di propria pertinenza, preleverà i figli da scuola e li riaccompagnerà a scuola nel giorno di pertinenza dell'altro. Nei periodi in cui non c'è scuola i genitori si accorderanno sulla base delle attività svolte dai bambini e, in mancanza di accordo, ciascun genitore nel giorno di propria pertinenza, preleverà i figli presso l'altro alle ore 16:30 e starà con i bambini fino alle 16:30 nel giorno di pertinenza dell'altro presso il quale li riaccompagnerà.
4. I genitori concordano che in ragione dell'impegno lavorativo della IG.ra in Parte_1 occasione degli ATP Finals che si svolgono fuori Roma, della durata di circa tre settimane, i minori rimarranno continuativamente con il padre, in deroga allo schema/calendario di cui sub 2).
5. I genitori convengono che in ragione di detta deroga, e trascorreranno tre settimane, non consecutive, in via Per_1 Per_2 continuativa con la madre, distribuite nel corso dell'anno secondo il seguente calendario: − una settimana (dal prelievo da scuola il lunedì, fino al riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo) tra gennaio e marzo, in periodo da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno;
− una settimana (dal prelievo da scuola il lunedì, fino al riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo) non appena terminati gli Internazionali di Roma, in periodo da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno;
− una settimana (dal prelievo da scuola il lunedì, fino al riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo) nel mese di ottobre, prima della partenza per gli Atp Finals, in periodo da concordarsi entro il 31 luglio di ogni anno.
6. Laddove la madre non dovesse più trascorrere il suddetto periodo lavorativo fuori Roma non troveranno applicazione le deroghe indicate ai
3 precedenti punti 4) e 5) rispetto allo schema/calendario di cui sub 2).
7. I minori e trascorreranno, altresì, con ciascun genitore: • due settimane nel Per_1 Per_2 mese di luglio e due settimane nel mese di agosto, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
• le festività nazionali (1° novembre;
8 dicembre;
25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
29 giugno) ad anni alterni;
• le vacanze natalizie, ad anni alterni nel periodo 23/30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• per l'intero periodo di vacanze pasquali ad anni alterni;
• la Festa del Padre e la festa della Madre.
8. Fermo restando quanto concordato tra le parti sub 5, e ferma la possibilità per i genitori di concordare congiuntamente deroghe rispetto allo schema/calendario di cui al presente accordo, il IG. si Controparte_1 rende disponibile a coadiuvare la IG.ra nella gestione dei bambini, Parte_1 ove ciò si dovesse rendere necessario in occasione degli impegni connessi agli
Internazionali BNL di Roma o durante il torneo BNL Italy Major Premier Padel. 9.
La casa familiare sita in Roma, Via dell'Acqua Traversa n. 232, sarà assegnata con quanto in essa contenuto alla IG.ra , nell'interesse dei figli Parte_1 minori e . 10. I genitori hanno già concordato il Per_1 Persona_6 calendario relativo ai tempi di frequentazione dei figli fino al 07.09.2025 ed inizieranno a dare seguito allo schema/calendario di cui sub 2) a partire dal 8 settembre 2025; a far data dal 15.09.2025, inoltre, il IG. Controparte_1 nei giorni in cui i bambini saranno con la madre come da schema/calendario sub
2, non sarà presente in casa e non vi pernotterà. 11. Il IG. Controparte_1 rilascerà improrogabilmente l'immobile di Roma, Via dell'Acqua Traversa n 232 entro e non oltre il 31 ottobre 2025, asportando i propri beni ed effetti personali.
12. Sino al 31 ottobre 2025 – e comunque fino alla data di rilascio dell'immobile sito in Roma Via dell'Acqua Traversa n. 232 in Roma - la IG.ra Parte_1
e il IG. continueranno a far fronte alle spese familiari Controparte_1 nell'interesse dei bambini (utilizzandolo, pertanto, per qualsiasi spesa inerente e , nel suddetto periodo, per l'acquisto di generi alimentari e Per_1 Per_2 vestiario, per le spese sanitarie, per la corresponsione delle utenze e del condominio nonché per le rate di mutuo che andranno a scadere), alimentando mensilmente con la somma complessiva di € 3.500,00 di cui € 3.000,00 versate dal
IG. di ed € 500,00 dalla IG.ra sul conto corrente cointestato CP_1 Parte_1
Intesa Sanpaolo n 16665, come accaduto fino ad oggi. 13. Il suddetto conto
4 corrente verrà definitivamente chiuso alla data dell'effettivo allontanamento definitivo del IG. dalla casa familiare e il saldo attivo sarà suddiviso CP_1 tra le parti in proporzione dei rispettivi apporti, ovvero in ragione di 6/7 in favore del IG. e in ragione di 1/7 in favore della IG.ra . Il tutto al CP_1 Parte_2 netto delle spese imputabili al periodo di convivenza ed al netto delle eventuali spese di chiusura del conto. 14. Successivamente all'allontanamento dall'immobile di Roma via Dell'Acqua Traversa n 232, il IG. Controparte_1 corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei figli minori e , la somma di € 1.650,00 mensili (in ragione di € Per_1 Per_2
825,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato (IBAN
[...]), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge. Ove l'allontanamento avvenisse nel corso del mese, il primo assegno di mantenimento sarà corrisposto in proporzione ai giorni del mese solare rimanenti. 15. A partire dall'allontanamento dall'immobile di Roma via
Dell'Acqua Traversa n 232 da parte del IG. , la IG.ra Controparte_1 [...]
provvederà a volturare a suo nome le utenze per l'energia elettrica, Parte_1 per il gas nonché per la tariffa rifiuti, così come provvederà a corrispondere gli oneri condominiali ordinari ed i consumi dell'acqua. 16. La spesa relativa alla mensa scolastica dei figli minori e sarà ripartita al 50% tra i Per_1 Per_2 genitori. 17. La spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Roma, relative ai minori e saranno ripartite tra i Per_1 Per_2 genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre. 18.
L'assegno unico e universale a favore dei figli (o qualsiasi altra indennità e/o misura di sostegno economico per i minori che andrà eventualmente a sostituire detta misura) sarà interamente percepito dalla IG.ra . 19. Le Parte_3 spese e gli onorari del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori formulate dalle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
5 In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 2396/2025:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori e in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo Per_1 Per_2 congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 18.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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