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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/10/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 6 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che con ordinanza l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicata alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies 3° comma c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 9 ottobre 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 316 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Adele Garofalo, presso il cui studio, in Lagonegro alla Via Napoli n.
33, è elettivamente domiciliata
- APPELLANTE -
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salomone Bevilacqua, presso il cui studio, in Potenza alla Via del Seminario Maggiore n. 103, è elettivamente domiciliata
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 266/2018 del Giudice di Pace di Lagonegro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di appello notificato in data 04.03.2019 la Sig.ra ha impugnato Parte_1
la sent. n. 266/2018 del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 05.11.2018, nell'ambito del procedimento n. 69/2018 R.G., con la quale veniva rigettata la domanda Cont di accertamento negativo del credito vantato da per euro 770,44 proposta dall'odierna appellante e contestualmente, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Eni, condannava altresì la Sig. al pagamento della Pt_1
somma di euro 770,44 oltre interessi in misura legale dalla scadenza della fattura sino al soddisfo, nonché alle spese di lite.
In particolare, la Sig.ra a sostegno del proposto gravame ha lamentato il vizio Pt_1
di violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per aver il Giudice omesso la motivazione della pronuncia appellata rispetto all'oggetto della domanda.
Pertanto, ha concluso, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza n. 266/2018 resa dal Giudice di Pace di Lagonegro, per l'accoglimento della domanda formulata in primo grado. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si è costituita in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., contestando il proposto Controparte_1
gravame poiché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, la predetta società appellata ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 339, 3 comma, c.p.c., poiché la sentenza di primo grado era stata emessa secondo equità; ed in subordine, l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.
Pertanto, la società appellata ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, nonchè in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello, ed in subordine di rigettarlo. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 26.11.2019, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 04.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo una serie di rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 393 c.p.c. proposta da parte appellata.
Come è noto, le sentenze rese dal Giudice di Pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerarsi sempre pronunciare secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c..
Orbene, va rilevato che sebbene nel caso di specie la causa non superi il valore di millecento euro, ha ad oggetto un rapporto giuridico derivante da un contratto di somministrazione stipulato ai sensi dell'art. 1342 c.c., per cui non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 393 c.p.c.. posto che si tratta di un contratto tra un utente privato ed NE relativo alla somministrazione di energia elettrica.
Tutto ciò premesso, l'appello è in ogni caso infondato nel merito e deve essere rigettato per i motivi che seguono. Invero, l'attrice in primo grado, fruitrice di energia elettrica in forza del contratto di somministrazione stipulato con in data 01.09.2012 e avente il n. CP_1
14678370073, ha promosso azione di accertamento negativo del credito nei confronti della società somministrante, per sentire dichiarare non dovuta la somma di euro
770,40 riferita ad un conguaglio, poi ricalcolato, recato dalla fattura n. 1722289221 emessa in data 09.06.2017, stante l'eccessività dell'importo richiesto e presunte pratiche commerciali scorrette per le quali la società di somministrazione avrebbe arbitrariamente provveduto alla variazione della tipologia d'uso della fornitura da domestico residente a domestico non residente.
Orbene, incontestata l'esistenza di un contratto di somministrazione inter partes, caratterizzato dalla continuativa esecuzione della prestazione (fornitura di energia) dietro il pagamento di un corrispettivo indicato in fattura inviata all'utente, ritiene il
Tribunale che il Giudice di Pace di Lagonegro abbia correttamente statuito sulla domanda, facendo corretta applicazione dei principi relativi agli oneri probatori incombenti sul somministrante e sul fruitore.
Orbene, nel caso di specie la Sig.ra non ha contestato la corretta rilevazione dei Pt_1
consumi, ma ha lamentato una erronea fatturazione dovuta alla circostanza della variazione da utenza domestico residente a utenza domestico non residente con un conseguente incremento dei costi.
A fronte di ciò convenuta in primo grado ed odierna appellata, ha CP_1
rappresentato e dimostrato, mediante il deposito di apposita documentazione, che il rapporto oggetto di causa trae origine da un contratto di fornitura (n. 1-4678370073) stipulato in data 01.09.2012 relativo alla fornitura di energia elettrica contraddistinta dal cod. pon. e conto cliente n. 505373585544 sito in Conca Castagnareto snc,
Lagonegro ed avente ad oggetto l'offerta contrattuale definita “Relax Scaccia Pensieri di Eni per la luce” (all. n. 4 in fascicolo di primo grado), unitamente al quale la Sig.ra stipulava anche un secondo contratto avente le stesse condizioni contrattuali Pt_1
per l'immobile sito in Via Piano dei Lippi n. 2, Lagonegro e contraddistinto dal cod. pon. IT001E89675493. In considerazione della circostanza per la quale la Sig.ra risultava intestataria Pt_1
di due contratti, entrambi con tipologia d'uso residente, su invito della società di somministrazione, la Sig.ra provvedeva in data 07.02.2017 a comunicare in Pt_1
autocertificazione regolarmente sottoscritta che la propria residenza fosse quella di cui all'indirizzo Via Piano dei Lippi n. 2, Lagonegro dal 05.04.1985 (all. n. 6 in fascicolo di primo grado).
In atti vi è, inoltre, un modulo per l'identificazione della fornitura con tipologia d'uso residente in cui la dichiarava le due forniture attive presso i due indirizzi e Pt_1
dichiarava che l'uso residente dovesse essere mantenuto solo presso uno dei due indirizzi indicando il numero POD del contratto (dichiarazione 18 maggio 2016). Cont Pertanto, a seguito di ciò provvedeva alla variazione delle tariffe applicabili alla seconda utenza della Sig.ra , ossia al contratto di fornitura (n. 1-4678370073) Pt_1
stipulato in data 01.09.2012 relativo alla fornitura di energia elettrica contraddistinta dal cod. pon. e conto cliente n. 505373585544 sito in Conca Castagnareto snc.
Così la Sig.ra riceveva la fattura n. 1633421711 del 29.09.2016 avente importo Pt_1
di euro 809,83 che a seguito di contestazione della stessa veniva annullata e ricalcolata, con emissione in data 09.06.2017 di una nuova fattura con scadenza al 29.07.2017 con il ricalcolo tariffario corretto delle componenti che presentano prezzi variabili in funzione della tipologia di residenza per la somma di euro 770,40.
Non vi era possibilità, infatti, di applicare la tariffa “residenti” per un luogo in cui la stessa parte attrice ha riconosciuto di non avere residenza.
La differenza tra contratto luce residente o non residente riguarda la tariffazione dell'energia elettrica.
Secondo la delibera 582/2015/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA), le tariffe per l'utenza non residente prevedono costi maggiori rispetto a quelle destinate ai residenti, anche a parità di consumo energetico.
Questa differenza di costo riflette l'approccio regolatorio volto a incentivare un uso più consapevole e moderato delle risorse energetiche in immobili meno utilizzati. La differenza tra residente o non residente luce è stata messa in evidenza nella riforma delle tariffe elettriche ARERA, finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica.
Per tale ragione non si ravvisa alcuna pratica scorretta ad opera della parte convenuta in primo grado.
Il conguaglio emesso a seguito della verifica della mancata residenza anagrafica presso l'indirizzo di fornitura non configura una modifica unilaterale delle condizioni economiche, bensì una rettifica amministrativa volta ad allineare le condizioni contrattuali alla reale situazione anagrafica dell'utenza.
La delibera ARERA 555/2017/R/com, art. 13 stabilisce che la modifica delle condizioni economiche richiede preavviso solo in caso di variazione unilaterale da parte del venditore, ma nel caso in esame, si tratta invece di una rettifica dovuta a informazioni non corrette o incomplete e non di una modifica arbitraria delle condizioni contrattuali.
Non è coretto ritenere che il conguaglio non potesse essere operato oltre i 45 giorni.
La prescrizione è passata dai 5 ai 2 anni a seguito della Deliberazione n.
97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018, con cui l'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) ha dato applicazione a quanto stabilito Legge di Bilancio
2018, portando da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua, senza effetto retroattivo.
L'eventuale ritardo nella fatturazione determina solo diritto ad eventuale indennizzo che pare essere, comunque, stato erogato sulla base della documentazione in atti.
Non si ravvisa il vizio lamentato da parte attrice in primo grado rispetto ai riferimenti della fattura posto che la stessa riporta esattamente il numero cliente relativo all'altra utenza per la quale la stessa con la dichiarazione del maggio 2016 indicava di non avere la propria residenza riconoscendo, quindi, la sussistenza di due contratti diversi relativi a luoghi diversi.
Appare, quindi, strumentale il disconoscimento genericamente operato in primo grado da parte attrice considerato lo stesso richiamo a tali documenti nei propri atti e tenuto conto che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. va effettuato “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 16557/2019, n. 14279/2021).
Pertanto, in considerazione di quanto suddetto si impone il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza n. 266/2018 del Giudice di Pace di Lagonegro.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione dell'istruttoria ed applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni affrontate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del
20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 266/2018 del Giudice di Pace di Lagonegro;
• Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., nella misura pari ad Controparte_1
euro 232,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 9 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 6 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che con ordinanza l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicata alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies 3° comma c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 9 ottobre 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 316 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Adele Garofalo, presso il cui studio, in Lagonegro alla Via Napoli n.
33, è elettivamente domiciliata
- APPELLANTE -
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salomone Bevilacqua, presso il cui studio, in Potenza alla Via del Seminario Maggiore n. 103, è elettivamente domiciliata
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 266/2018 del Giudice di Pace di Lagonegro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di appello notificato in data 04.03.2019 la Sig.ra ha impugnato Parte_1
la sent. n. 266/2018 del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 05.11.2018, nell'ambito del procedimento n. 69/2018 R.G., con la quale veniva rigettata la domanda Cont di accertamento negativo del credito vantato da per euro 770,44 proposta dall'odierna appellante e contestualmente, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Eni, condannava altresì la Sig. al pagamento della Pt_1
somma di euro 770,44 oltre interessi in misura legale dalla scadenza della fattura sino al soddisfo, nonché alle spese di lite.
In particolare, la Sig.ra a sostegno del proposto gravame ha lamentato il vizio Pt_1
di violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per aver il Giudice omesso la motivazione della pronuncia appellata rispetto all'oggetto della domanda.
Pertanto, ha concluso, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza n. 266/2018 resa dal Giudice di Pace di Lagonegro, per l'accoglimento della domanda formulata in primo grado. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si è costituita in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., contestando il proposto Controparte_1
gravame poiché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, la predetta società appellata ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 339, 3 comma, c.p.c., poiché la sentenza di primo grado era stata emessa secondo equità; ed in subordine, l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.
Pertanto, la società appellata ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, nonchè in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello, ed in subordine di rigettarlo. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 26.11.2019, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 04.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo una serie di rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 393 c.p.c. proposta da parte appellata.
Come è noto, le sentenze rese dal Giudice di Pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerarsi sempre pronunciare secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c..
Orbene, va rilevato che sebbene nel caso di specie la causa non superi il valore di millecento euro, ha ad oggetto un rapporto giuridico derivante da un contratto di somministrazione stipulato ai sensi dell'art. 1342 c.c., per cui non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 393 c.p.c.. posto che si tratta di un contratto tra un utente privato ed NE relativo alla somministrazione di energia elettrica.
Tutto ciò premesso, l'appello è in ogni caso infondato nel merito e deve essere rigettato per i motivi che seguono. Invero, l'attrice in primo grado, fruitrice di energia elettrica in forza del contratto di somministrazione stipulato con in data 01.09.2012 e avente il n. CP_1
14678370073, ha promosso azione di accertamento negativo del credito nei confronti della società somministrante, per sentire dichiarare non dovuta la somma di euro
770,40 riferita ad un conguaglio, poi ricalcolato, recato dalla fattura n. 1722289221 emessa in data 09.06.2017, stante l'eccessività dell'importo richiesto e presunte pratiche commerciali scorrette per le quali la società di somministrazione avrebbe arbitrariamente provveduto alla variazione della tipologia d'uso della fornitura da domestico residente a domestico non residente.
Orbene, incontestata l'esistenza di un contratto di somministrazione inter partes, caratterizzato dalla continuativa esecuzione della prestazione (fornitura di energia) dietro il pagamento di un corrispettivo indicato in fattura inviata all'utente, ritiene il
Tribunale che il Giudice di Pace di Lagonegro abbia correttamente statuito sulla domanda, facendo corretta applicazione dei principi relativi agli oneri probatori incombenti sul somministrante e sul fruitore.
Orbene, nel caso di specie la Sig.ra non ha contestato la corretta rilevazione dei Pt_1
consumi, ma ha lamentato una erronea fatturazione dovuta alla circostanza della variazione da utenza domestico residente a utenza domestico non residente con un conseguente incremento dei costi.
A fronte di ciò convenuta in primo grado ed odierna appellata, ha CP_1
rappresentato e dimostrato, mediante il deposito di apposita documentazione, che il rapporto oggetto di causa trae origine da un contratto di fornitura (n. 1-4678370073) stipulato in data 01.09.2012 relativo alla fornitura di energia elettrica contraddistinta dal cod. pon. e conto cliente n. 505373585544 sito in Conca Castagnareto snc,
Lagonegro ed avente ad oggetto l'offerta contrattuale definita “Relax Scaccia Pensieri di Eni per la luce” (all. n. 4 in fascicolo di primo grado), unitamente al quale la Sig.ra stipulava anche un secondo contratto avente le stesse condizioni contrattuali Pt_1
per l'immobile sito in Via Piano dei Lippi n. 2, Lagonegro e contraddistinto dal cod. pon. IT001E89675493. In considerazione della circostanza per la quale la Sig.ra risultava intestataria Pt_1
di due contratti, entrambi con tipologia d'uso residente, su invito della società di somministrazione, la Sig.ra provvedeva in data 07.02.2017 a comunicare in Pt_1
autocertificazione regolarmente sottoscritta che la propria residenza fosse quella di cui all'indirizzo Via Piano dei Lippi n. 2, Lagonegro dal 05.04.1985 (all. n. 6 in fascicolo di primo grado).
In atti vi è, inoltre, un modulo per l'identificazione della fornitura con tipologia d'uso residente in cui la dichiarava le due forniture attive presso i due indirizzi e Pt_1
dichiarava che l'uso residente dovesse essere mantenuto solo presso uno dei due indirizzi indicando il numero POD del contratto (dichiarazione 18 maggio 2016). Cont Pertanto, a seguito di ciò provvedeva alla variazione delle tariffe applicabili alla seconda utenza della Sig.ra , ossia al contratto di fornitura (n. 1-4678370073) Pt_1
stipulato in data 01.09.2012 relativo alla fornitura di energia elettrica contraddistinta dal cod. pon. e conto cliente n. 505373585544 sito in Conca Castagnareto snc.
Così la Sig.ra riceveva la fattura n. 1633421711 del 29.09.2016 avente importo Pt_1
di euro 809,83 che a seguito di contestazione della stessa veniva annullata e ricalcolata, con emissione in data 09.06.2017 di una nuova fattura con scadenza al 29.07.2017 con il ricalcolo tariffario corretto delle componenti che presentano prezzi variabili in funzione della tipologia di residenza per la somma di euro 770,40.
Non vi era possibilità, infatti, di applicare la tariffa “residenti” per un luogo in cui la stessa parte attrice ha riconosciuto di non avere residenza.
La differenza tra contratto luce residente o non residente riguarda la tariffazione dell'energia elettrica.
Secondo la delibera 582/2015/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA), le tariffe per l'utenza non residente prevedono costi maggiori rispetto a quelle destinate ai residenti, anche a parità di consumo energetico.
Questa differenza di costo riflette l'approccio regolatorio volto a incentivare un uso più consapevole e moderato delle risorse energetiche in immobili meno utilizzati. La differenza tra residente o non residente luce è stata messa in evidenza nella riforma delle tariffe elettriche ARERA, finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica.
Per tale ragione non si ravvisa alcuna pratica scorretta ad opera della parte convenuta in primo grado.
Il conguaglio emesso a seguito della verifica della mancata residenza anagrafica presso l'indirizzo di fornitura non configura una modifica unilaterale delle condizioni economiche, bensì una rettifica amministrativa volta ad allineare le condizioni contrattuali alla reale situazione anagrafica dell'utenza.
La delibera ARERA 555/2017/R/com, art. 13 stabilisce che la modifica delle condizioni economiche richiede preavviso solo in caso di variazione unilaterale da parte del venditore, ma nel caso in esame, si tratta invece di una rettifica dovuta a informazioni non corrette o incomplete e non di una modifica arbitraria delle condizioni contrattuali.
Non è coretto ritenere che il conguaglio non potesse essere operato oltre i 45 giorni.
La prescrizione è passata dai 5 ai 2 anni a seguito della Deliberazione n.
97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018, con cui l'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) ha dato applicazione a quanto stabilito Legge di Bilancio
2018, portando da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua, senza effetto retroattivo.
L'eventuale ritardo nella fatturazione determina solo diritto ad eventuale indennizzo che pare essere, comunque, stato erogato sulla base della documentazione in atti.
Non si ravvisa il vizio lamentato da parte attrice in primo grado rispetto ai riferimenti della fattura posto che la stessa riporta esattamente il numero cliente relativo all'altra utenza per la quale la stessa con la dichiarazione del maggio 2016 indicava di non avere la propria residenza riconoscendo, quindi, la sussistenza di due contratti diversi relativi a luoghi diversi.
Appare, quindi, strumentale il disconoscimento genericamente operato in primo grado da parte attrice considerato lo stesso richiamo a tali documenti nei propri atti e tenuto conto che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. va effettuato “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 16557/2019, n. 14279/2021).
Pertanto, in considerazione di quanto suddetto si impone il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza n. 266/2018 del Giudice di Pace di Lagonegro.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione dell'istruttoria ed applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni affrontate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del
20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 266/2018 del Giudice di Pace di Lagonegro;
• Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., nella misura pari ad Controparte_1
euro 232,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 9 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco