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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai SIg.: R. Gen. N. 568/2022
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
Parte_1
OGGETTO:
e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
Opposizione
, costituitisi nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Persona_1 all'esecuzione (art. Tutti con il patrocinio dell'avv. GIATTI GIANFREDO 615, 2' comma c.p.c.) APPELLANTI mobiliare c o n t r o Codice: 10001
con il patrocinio dell'avv. ZUCCHETTI Controparte_3
TERESINA e dell'avv. PEDRETTI FEDERICA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2903/2021, pubblicata in data 25.11.2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita Contrariis rejectis: - Ritenere fondanti i motivi suesposti e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata n. 2903/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di Brescia, Dott.ssa Maria
1 Cristina Bongiorno, in data 19 novembre 2021, pubblicata in data 25.11.2021
e non notificata, nella causa iscritta al n. R.G. 17854/2019 accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito - Ritenere fondanti i motivi suesposti, e in riforma della sentenza impugnata n. 2903/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di Brescia,
Dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, in data 19 novembre 2021, pubblicata in data 25.11.2021 e non notificata, nella causa iscritta al n. R.G. 17854/2019 e per l'effetto
- Accertare dichiarare e statuire insussistente ogni ragione di credito vantata dalla SI.ra (c.f. , nei confronti dei Controparte_3 C.F._1
SIg.ri (c.f. e Parte_1 C.F._2 Persona_1
(c.f.: , per le ragioni tutte di cui al presente atto e per C.F._3
l'effetto -_ Revocare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il
Decreto Ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., emesso in relazione alla procedura
4233/2016 RGE il 04.11.2019 dal Tribunale di Brescia, Dott. Davide Foppa
Vicenzini, per la somma di Euro 20.353,41 oltre interessi nonché € 2.347,00 per spese legali oltre accessori e per l'effetto
- Condannare la SI.ra (c.f. , a Controparte_3 C.F._1
restituire tutte le somme versate dai SIg.ri (c.f. Parte_1
e (c.f.: , a C.F._2 Persona_1 C.F._3
seguito della sentenza n. 2903/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di
Brescia, Dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, in data 19 novembre 2021, pubblicata in data 25.11.2021 e non notificata, nella causa iscritta al n. R.G.
17854/2019, nonché per effetto del Decreto Ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., emesso in relazione alla procedura n. 4233/2016 R.G.E. il 04.11.2019 dal
Tribunale di Brescia, Dott. Davide Foppa Vicenzini, per la somma di Euro
20.353,41 oltre interessi nonché € 2.347,00 per spese legali, per le ragioni tutte di cui al presente atto e per l'effetto
- Condannare, com'è d'uopo, in applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
2 Dell'appellato in via pregiudiziale: dichiarare con sentenza l'inammissibilità dell'appello promosso dai SInori e ai sensi dell'art. Parte_1 Persona_1
342 c.p.c. non ravvisandosi i requisiti richiesti dalla norma, per i motivi esposti nel merito: rigettare il gravame proposto dai SInori
[...]
e siccome totalmente infondato in fatto e in diritto Parte_1 Persona_1
e temerario, per tutti i motivi dedotti, con conseguente conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado e, altresì, con condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata ai sensi dell'art. 614 c.p.c., chiedeva Controparte_3 al giudice dell'esecuzione di liquidare le spese da lei anticipate in relazione alla procedura esecutiva 4233/16, relativa all'esecuzione degli obblighi di fare, contenuti nella sentenza della Corte d'Appello di Brescia 1106/2015 e indicati in euro 20.044,50 quanto ai compensi delle imprese e del CTU, in euro 419,91, quanto alle spese esenti anticipate nel corso della procedura e nella somma di euro 4.224,60 per compensi del legale, per un importo complessivo di euro 26.556,88.
Il Tribunale di Brescia, in data 4.11.2019, emetteva, quindi, il decreto ingiuntivo richiesto per l'importo di euro 20.353,41, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., nonché l'importo di euro 2.347,00, oltre accessori, quanto alle spese legali della procedura.
Gli ingiunti proponevano opposizione, adducendo, essenzialmente, di aver già pagato quanto richiesto e che, in ogni caso, il decreto di liquidazione dei compensi a favore del CTU, nominato nel corso della procedura esecutiva, non era stato impugnato dall'opposta, cui le spese erano state poste a carico.
Più in particolare rappresentavano che:
-l'istanza ai sensi dell'art. 614 c.p.c. era stata avanzata ad oltre sei mesi dalla chiusura della procedura esecutiva;
. con ordinanza del 16.11.2018, il giudice dell'esecuzione, dopo aver rigettato
3 l'istanza di sospensiva avanzata dagli opponenti, li aveva condannati alla rifusione delle spese di lite, pari a euro 2.690,00, oltre accessori e quindi a un importo superiore rispetto a quello del decreto opposto;
. l'importo indicato veniva pagato e quindi non era possibile richiederlo una seconda volta;
.il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18 maggio 2018, aveva condannato gli opponenti a pagare le spese legali versate con assegno in data
13.6.2017 ed anche queste spese erano state pagate;
-vi erano state, quindi, tre liquidazioni per la medesima procedura;
-il giudice dell'esecuzione aveva liquidato il compenso del CTU nell'ambito della procedura esecutiva, quantificandolo in euro 5.000,00 e ponendolo a carico dell'opposta senza che questa lo avesse successivamente impugnato ed era, quindi, divenuto quindi definitivo;
Gli opponenti chiedevano, quindi, la condanna dell'opposta al pagamento della sanzione ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c.
Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essenzialmente rappresentando che le spese legali cui essi avevano fatto riferimento riguardavano diversi sub procedimenti e che le spese di CTU erano state meramente anticipate.
Istruita la causa, il Tribunale di Brescia, fatte precisare le conclusioni e assegnati i termini per le comparse, emetteva la sentenza 2903/21, pubblicata il 25.11.2021, con cui rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento, oltre che delle spese di lite, anche della somma prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, che l'opposizione fosse solo parzialmente documentata e che, in ogni caso, nulla provava in merito alla pretesa degli opponenti.
Ed infatti, secondo il Tribunale “l'ordinanza di condanna alla rifusione delle spese di € 2.690,00 (e € 5.000,00 di risarcimento ex art. 96, comma III,
c.p.c.)” si riferiva “testualmente ad un ricorso degli opponenti ex art. 615
c.p.c. - riqualificato dal giudice come opposizione agli atti esecutivi ex art.
4 617 c.p.c. - e non alle spese liquidate al termine dell'esecuzione”
Analogamente doveva ritenersi quanto al “decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. e degli ausiliari che, stante il rito ex art. 612 c.p.c., pone tali spese provvisoriamente a carico del creditore procedente”.
Secondo il Tribunale era priva di fondamento l'eccezione sulla mancata impugnazione del decreto del 29 maggio 2019 e la definitività dell'onere delle spese a carico dell'opposta, “non avendo il giudice dell'esecuzione operato alcuna suddivisone o alcun accollo delle spese che, ai sensi dell'art.
614, sono anticipate dal creditore procedente e, previo riscontro della regolarità formale della nota spese, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., sono liquidate con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del debitore, tenuto al rimborso”.
Il Tribunale riteneva, altresì, che l'opposta avesse prodotto “un'esaustiva documentazione costituita dagli atti della procedura esecutiva intrapresa ex art. 612 c.p.c. e costellata dalle ripetute opposizioni e sospensioni dell'esecuzione proposte dai debitori esecutati”, come poteva evincersi anche dallo storico del fascicolo RG. n. 4233/2016 e da quello del sub- procedimento di gestione delle opposizioni. Il Tribunale citava, in particolare l'istanza di sospensione discussa alla prima udienza del 18/5/2017 e rigettata con condanna degli istanti alla rifusione delle spese della fase cautelare (€
1.500,00, oltre al rimborso forfetario del 15%); il ricorso ex artt. 615-624
c.p.c. depositato il 3/8/2018 con istanza di sospensione dell'ordinanza del
24/7/2018, discussa all'udienza del 30/10/2018 e rigettata con l'ordinanza del
16/11/2018 di condanna degli opponenti alla rifusione delle spese del procedimento di opposizione.
Il Tribunale rigettata, infine, per carenza di prova del danno, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente, riteneva sussistenti i presupposti per la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Ed infatti per tale condanna era sufficiente “una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo”, come aver agito (o resistito)
“nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.”
5 e proponevano appello, affidandosi a Parte_1 Persona_1
due motivi.
Si costituiva , chiedendo la dichiarazione di inammissibilità Controparte_3 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
All'udienza del 21 settembre 2022, celebratasi in modalità cartolare, la Corte, rinviava, per la precisazione della conclusioni, all'udienza del 29 gennaio
2025.
In data 20 dicembre 2024, si costituivano ai sensi dell'art. 299 e 300 secondo comma c.p.c. e rappresentando la Controparte_1 Controparte_2
SI.ra , di cui si affermavano eredi legittimi, era deceduta in Persona_1 data 27 settembre 2024 e che avevano interesse a “costituirsi in cancelleria
e comparire alla udienza anzidetta già fissata per discussione, per proseguire il giudizio, facendo proprie tutte le istanze, eccezioni, deduzioni, anche istruttorie, già in precedenza proposte e formulate dal dante causa de cuius, le quali si hanno qui per integralmente riprodotte”.
All'udienza del 29 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata evidenziando che,
-per quanto concerne le spese legali erano state proposte delle opposizioni per le quali erano iniziati sub procedimenti, con interruzione della procedura originaria, la quale, quindi, era “di per sé decisamente ridotta” quanto a udienze e adempimenti;
-al termine di ogni opposizione venivano liquidate le spese che, a loro volta, venivano versate. Non era quindi possibile che per uno stesso procedimento vi fossero tre liquidazioni.
Secondo parte appellante “se le varie fasi di opposizione sono state tutte
6 saldate di volta in volta quella per così dire principale ha avuto una propria liquidazione con l'ordinanza del 16 novembre 2018 per € 2.690,00 non è possibile, dunque, che oltre a tale somma residui un ulteriore debito per spese legali pari ad € 2.347,00”.
Aggiungeva che “se è vero che tale somma residua sarebbe stato opportuno
e necessario fare una disamina dei motivi per i quali è stata richiesta tale somma, individuando ogni singola voce di spesa”; secondo parte appellante,
“le spese legali della procedura in via generica, infatti, erano già state versate”. Inoltre, a giudizio dell'impugnante “ogni singola spesa legale della procedura” era “stata pagata” e “ciò che esula non può essere indicato genericamente come “spese legali della procedura” ma dovrà essere specificato”.
Con riguardo alle spese di CTU ribadiva che, non essendo stato impugnato il decreto di liquidazione del 29 maggio 2019, che poneva dette spese a carico dell'istante, il loro rimborso non avrebbe potuto essere richiesto con la procedura ex art. 614 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Ed infatti l'appellante, non contesta anzi ammette che le spese legali già versate si riferivano a sub procedimenti iniziati nella pendenza della procedura principale.
L'appellante non censura nemmeno il capo della sentenza che ha accertato che l'ordinanza di condanna alla rifusione delle spese di € 2.690,00 (e €
5.000,00 di risarcimento ex art. 96, comma III, c.p.c.)” si riferiva
“testualmente ad un ricorso degli opponenti ex art. 615 c.p.c. - riqualificato dal giudice come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - e non alle spese liquidate al termine dell'esecuzione”.
Anche senza considerare le sopra esposte considerazioni, già peraltro bastevoli per ritenere l'infondatezza del motivo, va osservato che l'esame dell'allegato 4 del fascicolo di parte appellante, conferma la correttezza dell'accertamento compiuto dal Tribunale in merito al contenuto dell'ordinanza in questione.
7 L'esame del documento 5 di parte appellata consente, inoltre, di rilevare che l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 18 maggio 2017 attiene anch'essa alla fase cautelare ed espressamente precisa che “occorre provvedere sulle spese di lite di questa fase cautelare”, condannando gli odierni appellanti alla rifusione di euro 1.500,00 oltre accessori.
Le spese liquidate al termine dell'esecuzione non costituiscono, quindi, un duplicato rispetto a quelle precedentemente versate e originate da opposizioni e istanze che hanno dato luogo, per l'appunto, ad autonomi sub procedimenti.
La definizione di tali sub procedimenti ha, quindi, comportato una distinta liquidazione dei compensi, del tutto separata da quella effettuata con il decreto ingiuntivo opposto.
La censura relativa alle spese di CTU è parimenti infondata.
Ed infatti il decreto di liquidazione degli onorari del CTU emanato nel corso del procedimento, vale unicamente a individuare il soggetto tenuto a corrispondere l'onorario al CTU in via provvisoria.
E' soltanto con il provvedimento che definisce il procedimento che il giudice, in applicazione dei criteri indicati nell'art. 91 c.p.c., determina il soggetto o i soggetti, tenuti al pagamento dell'onorario, già liquidato, in via definitiva.
Si tratta regola che è espressione del principio della ripartizione delle spese di lite in base alla soccombenza, disciplinato dall'art. 91 c.p.c. cui, evidentemente, non sfugge la disciplina dettata in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare.
Va, in particolare, evidenziato che l'art. 614 c.p.c., azionato dall'appellata, è significativamente rubricato “rimborso delle spese” a chiarire senza alcun dubbio che tutte le spese anticipate nel corso dell'esecuzione e ritenute congrue dal giudice, devono essere rimborsate alla parte vittoriosa.
Ed infatti la Corte di cassazione ha spiegato che in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale,
8 organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari. (Cass
Sez. 3 - , Ordinanza n. 35101 del 14/12/2023).
Con il secondo motivo parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha condannato gli appellanti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p,c.
Allo scopo rappresenta che non vi era stato alcun abuso del processo né aveva agito in giudizio “nell'evidenza di non vantare alcuna plausibile ragione” e che l'opposizione si fondava sulla lettura dei provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Il motivo è infondato.
Parte appellante ha, innanzitutto, agito in giudizio assumendo di aver già pagato le spese del giudizio di esecuzione nonostante fosse consapevole che quelle precedentemente pagate erano le spese liquidate all'esito dei sub procedimenti dalla stessa instaurati, come peraltro era manifesto dalla lettura dei singoli provvedimenti.
In secondo luogo, con riguardo alle spese di CTU, ha agito in giudizio senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata. (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022 (Rv. 663925 - 03).
Al riguardo la tesi secondo cui l'appellata, non avendo proposto impugnazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del CTU, disposto nell'ambito della procedura di esecuzione, sarebbe decaduta dalla possibilità di chiederne il rimborso alla parte soccombente si scontra apertamente con il dettato dell'art. 614 c.p.c., nonché con quello dell'art. 91
c.p.c., oltre che con la giurisprudenza sviluppatasi in materia, come sopra dimostrato.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata va conseguentemente confermata.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2903/2021, pubblicata in data 25.11.2021.
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che si liquidano in € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e
Cpa.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Vittoria Gabriele
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai SIg.: R. Gen. N. 568/2022
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
Parte_1
OGGETTO:
e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
Opposizione
, costituitisi nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Persona_1 all'esecuzione (art. Tutti con il patrocinio dell'avv. GIATTI GIANFREDO 615, 2' comma c.p.c.) APPELLANTI mobiliare c o n t r o Codice: 10001
con il patrocinio dell'avv. ZUCCHETTI Controparte_3
TERESINA e dell'avv. PEDRETTI FEDERICA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2903/2021, pubblicata in data 25.11.2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita Contrariis rejectis: - Ritenere fondanti i motivi suesposti e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata n. 2903/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di Brescia, Dott.ssa Maria
1 Cristina Bongiorno, in data 19 novembre 2021, pubblicata in data 25.11.2021
e non notificata, nella causa iscritta al n. R.G. 17854/2019 accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito - Ritenere fondanti i motivi suesposti, e in riforma della sentenza impugnata n. 2903/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di Brescia,
Dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, in data 19 novembre 2021, pubblicata in data 25.11.2021 e non notificata, nella causa iscritta al n. R.G. 17854/2019 e per l'effetto
- Accertare dichiarare e statuire insussistente ogni ragione di credito vantata dalla SI.ra (c.f. , nei confronti dei Controparte_3 C.F._1
SIg.ri (c.f. e Parte_1 C.F._2 Persona_1
(c.f.: , per le ragioni tutte di cui al presente atto e per C.F._3
l'effetto -_ Revocare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il
Decreto Ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., emesso in relazione alla procedura
4233/2016 RGE il 04.11.2019 dal Tribunale di Brescia, Dott. Davide Foppa
Vicenzini, per la somma di Euro 20.353,41 oltre interessi nonché € 2.347,00 per spese legali oltre accessori e per l'effetto
- Condannare la SI.ra (c.f. , a Controparte_3 C.F._1
restituire tutte le somme versate dai SIg.ri (c.f. Parte_1
e (c.f.: , a C.F._2 Persona_1 C.F._3
seguito della sentenza n. 2903/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di
Brescia, Dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, in data 19 novembre 2021, pubblicata in data 25.11.2021 e non notificata, nella causa iscritta al n. R.G.
17854/2019, nonché per effetto del Decreto Ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., emesso in relazione alla procedura n. 4233/2016 R.G.E. il 04.11.2019 dal
Tribunale di Brescia, Dott. Davide Foppa Vicenzini, per la somma di Euro
20.353,41 oltre interessi nonché € 2.347,00 per spese legali, per le ragioni tutte di cui al presente atto e per l'effetto
- Condannare, com'è d'uopo, in applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
2 Dell'appellato in via pregiudiziale: dichiarare con sentenza l'inammissibilità dell'appello promosso dai SInori e ai sensi dell'art. Parte_1 Persona_1
342 c.p.c. non ravvisandosi i requisiti richiesti dalla norma, per i motivi esposti nel merito: rigettare il gravame proposto dai SInori
[...]
e siccome totalmente infondato in fatto e in diritto Parte_1 Persona_1
e temerario, per tutti i motivi dedotti, con conseguente conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado e, altresì, con condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata ai sensi dell'art. 614 c.p.c., chiedeva Controparte_3 al giudice dell'esecuzione di liquidare le spese da lei anticipate in relazione alla procedura esecutiva 4233/16, relativa all'esecuzione degli obblighi di fare, contenuti nella sentenza della Corte d'Appello di Brescia 1106/2015 e indicati in euro 20.044,50 quanto ai compensi delle imprese e del CTU, in euro 419,91, quanto alle spese esenti anticipate nel corso della procedura e nella somma di euro 4.224,60 per compensi del legale, per un importo complessivo di euro 26.556,88.
Il Tribunale di Brescia, in data 4.11.2019, emetteva, quindi, il decreto ingiuntivo richiesto per l'importo di euro 20.353,41, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., nonché l'importo di euro 2.347,00, oltre accessori, quanto alle spese legali della procedura.
Gli ingiunti proponevano opposizione, adducendo, essenzialmente, di aver già pagato quanto richiesto e che, in ogni caso, il decreto di liquidazione dei compensi a favore del CTU, nominato nel corso della procedura esecutiva, non era stato impugnato dall'opposta, cui le spese erano state poste a carico.
Più in particolare rappresentavano che:
-l'istanza ai sensi dell'art. 614 c.p.c. era stata avanzata ad oltre sei mesi dalla chiusura della procedura esecutiva;
. con ordinanza del 16.11.2018, il giudice dell'esecuzione, dopo aver rigettato
3 l'istanza di sospensiva avanzata dagli opponenti, li aveva condannati alla rifusione delle spese di lite, pari a euro 2.690,00, oltre accessori e quindi a un importo superiore rispetto a quello del decreto opposto;
. l'importo indicato veniva pagato e quindi non era possibile richiederlo una seconda volta;
.il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18 maggio 2018, aveva condannato gli opponenti a pagare le spese legali versate con assegno in data
13.6.2017 ed anche queste spese erano state pagate;
-vi erano state, quindi, tre liquidazioni per la medesima procedura;
-il giudice dell'esecuzione aveva liquidato il compenso del CTU nell'ambito della procedura esecutiva, quantificandolo in euro 5.000,00 e ponendolo a carico dell'opposta senza che questa lo avesse successivamente impugnato ed era, quindi, divenuto quindi definitivo;
Gli opponenti chiedevano, quindi, la condanna dell'opposta al pagamento della sanzione ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c.
Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essenzialmente rappresentando che le spese legali cui essi avevano fatto riferimento riguardavano diversi sub procedimenti e che le spese di CTU erano state meramente anticipate.
Istruita la causa, il Tribunale di Brescia, fatte precisare le conclusioni e assegnati i termini per le comparse, emetteva la sentenza 2903/21, pubblicata il 25.11.2021, con cui rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento, oltre che delle spese di lite, anche della somma prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, che l'opposizione fosse solo parzialmente documentata e che, in ogni caso, nulla provava in merito alla pretesa degli opponenti.
Ed infatti, secondo il Tribunale “l'ordinanza di condanna alla rifusione delle spese di € 2.690,00 (e € 5.000,00 di risarcimento ex art. 96, comma III,
c.p.c.)” si riferiva “testualmente ad un ricorso degli opponenti ex art. 615
c.p.c. - riqualificato dal giudice come opposizione agli atti esecutivi ex art.
4 617 c.p.c. - e non alle spese liquidate al termine dell'esecuzione”
Analogamente doveva ritenersi quanto al “decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. e degli ausiliari che, stante il rito ex art. 612 c.p.c., pone tali spese provvisoriamente a carico del creditore procedente”.
Secondo il Tribunale era priva di fondamento l'eccezione sulla mancata impugnazione del decreto del 29 maggio 2019 e la definitività dell'onere delle spese a carico dell'opposta, “non avendo il giudice dell'esecuzione operato alcuna suddivisone o alcun accollo delle spese che, ai sensi dell'art.
614, sono anticipate dal creditore procedente e, previo riscontro della regolarità formale della nota spese, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., sono liquidate con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del debitore, tenuto al rimborso”.
Il Tribunale riteneva, altresì, che l'opposta avesse prodotto “un'esaustiva documentazione costituita dagli atti della procedura esecutiva intrapresa ex art. 612 c.p.c. e costellata dalle ripetute opposizioni e sospensioni dell'esecuzione proposte dai debitori esecutati”, come poteva evincersi anche dallo storico del fascicolo RG. n. 4233/2016 e da quello del sub- procedimento di gestione delle opposizioni. Il Tribunale citava, in particolare l'istanza di sospensione discussa alla prima udienza del 18/5/2017 e rigettata con condanna degli istanti alla rifusione delle spese della fase cautelare (€
1.500,00, oltre al rimborso forfetario del 15%); il ricorso ex artt. 615-624
c.p.c. depositato il 3/8/2018 con istanza di sospensione dell'ordinanza del
24/7/2018, discussa all'udienza del 30/10/2018 e rigettata con l'ordinanza del
16/11/2018 di condanna degli opponenti alla rifusione delle spese del procedimento di opposizione.
Il Tribunale rigettata, infine, per carenza di prova del danno, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente, riteneva sussistenti i presupposti per la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Ed infatti per tale condanna era sufficiente “una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo”, come aver agito (o resistito)
“nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.”
5 e proponevano appello, affidandosi a Parte_1 Persona_1
due motivi.
Si costituiva , chiedendo la dichiarazione di inammissibilità Controparte_3 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
All'udienza del 21 settembre 2022, celebratasi in modalità cartolare, la Corte, rinviava, per la precisazione della conclusioni, all'udienza del 29 gennaio
2025.
In data 20 dicembre 2024, si costituivano ai sensi dell'art. 299 e 300 secondo comma c.p.c. e rappresentando la Controparte_1 Controparte_2
SI.ra , di cui si affermavano eredi legittimi, era deceduta in Persona_1 data 27 settembre 2024 e che avevano interesse a “costituirsi in cancelleria
e comparire alla udienza anzidetta già fissata per discussione, per proseguire il giudizio, facendo proprie tutte le istanze, eccezioni, deduzioni, anche istruttorie, già in precedenza proposte e formulate dal dante causa de cuius, le quali si hanno qui per integralmente riprodotte”.
All'udienza del 29 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata evidenziando che,
-per quanto concerne le spese legali erano state proposte delle opposizioni per le quali erano iniziati sub procedimenti, con interruzione della procedura originaria, la quale, quindi, era “di per sé decisamente ridotta” quanto a udienze e adempimenti;
-al termine di ogni opposizione venivano liquidate le spese che, a loro volta, venivano versate. Non era quindi possibile che per uno stesso procedimento vi fossero tre liquidazioni.
Secondo parte appellante “se le varie fasi di opposizione sono state tutte
6 saldate di volta in volta quella per così dire principale ha avuto una propria liquidazione con l'ordinanza del 16 novembre 2018 per € 2.690,00 non è possibile, dunque, che oltre a tale somma residui un ulteriore debito per spese legali pari ad € 2.347,00”.
Aggiungeva che “se è vero che tale somma residua sarebbe stato opportuno
e necessario fare una disamina dei motivi per i quali è stata richiesta tale somma, individuando ogni singola voce di spesa”; secondo parte appellante,
“le spese legali della procedura in via generica, infatti, erano già state versate”. Inoltre, a giudizio dell'impugnante “ogni singola spesa legale della procedura” era “stata pagata” e “ciò che esula non può essere indicato genericamente come “spese legali della procedura” ma dovrà essere specificato”.
Con riguardo alle spese di CTU ribadiva che, non essendo stato impugnato il decreto di liquidazione del 29 maggio 2019, che poneva dette spese a carico dell'istante, il loro rimborso non avrebbe potuto essere richiesto con la procedura ex art. 614 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Ed infatti l'appellante, non contesta anzi ammette che le spese legali già versate si riferivano a sub procedimenti iniziati nella pendenza della procedura principale.
L'appellante non censura nemmeno il capo della sentenza che ha accertato che l'ordinanza di condanna alla rifusione delle spese di € 2.690,00 (e €
5.000,00 di risarcimento ex art. 96, comma III, c.p.c.)” si riferiva
“testualmente ad un ricorso degli opponenti ex art. 615 c.p.c. - riqualificato dal giudice come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - e non alle spese liquidate al termine dell'esecuzione”.
Anche senza considerare le sopra esposte considerazioni, già peraltro bastevoli per ritenere l'infondatezza del motivo, va osservato che l'esame dell'allegato 4 del fascicolo di parte appellante, conferma la correttezza dell'accertamento compiuto dal Tribunale in merito al contenuto dell'ordinanza in questione.
7 L'esame del documento 5 di parte appellata consente, inoltre, di rilevare che l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 18 maggio 2017 attiene anch'essa alla fase cautelare ed espressamente precisa che “occorre provvedere sulle spese di lite di questa fase cautelare”, condannando gli odierni appellanti alla rifusione di euro 1.500,00 oltre accessori.
Le spese liquidate al termine dell'esecuzione non costituiscono, quindi, un duplicato rispetto a quelle precedentemente versate e originate da opposizioni e istanze che hanno dato luogo, per l'appunto, ad autonomi sub procedimenti.
La definizione di tali sub procedimenti ha, quindi, comportato una distinta liquidazione dei compensi, del tutto separata da quella effettuata con il decreto ingiuntivo opposto.
La censura relativa alle spese di CTU è parimenti infondata.
Ed infatti il decreto di liquidazione degli onorari del CTU emanato nel corso del procedimento, vale unicamente a individuare il soggetto tenuto a corrispondere l'onorario al CTU in via provvisoria.
E' soltanto con il provvedimento che definisce il procedimento che il giudice, in applicazione dei criteri indicati nell'art. 91 c.p.c., determina il soggetto o i soggetti, tenuti al pagamento dell'onorario, già liquidato, in via definitiva.
Si tratta regola che è espressione del principio della ripartizione delle spese di lite in base alla soccombenza, disciplinato dall'art. 91 c.p.c. cui, evidentemente, non sfugge la disciplina dettata in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare.
Va, in particolare, evidenziato che l'art. 614 c.p.c., azionato dall'appellata, è significativamente rubricato “rimborso delle spese” a chiarire senza alcun dubbio che tutte le spese anticipate nel corso dell'esecuzione e ritenute congrue dal giudice, devono essere rimborsate alla parte vittoriosa.
Ed infatti la Corte di cassazione ha spiegato che in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale,
8 organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari. (Cass
Sez. 3 - , Ordinanza n. 35101 del 14/12/2023).
Con il secondo motivo parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha condannato gli appellanti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p,c.
Allo scopo rappresenta che non vi era stato alcun abuso del processo né aveva agito in giudizio “nell'evidenza di non vantare alcuna plausibile ragione” e che l'opposizione si fondava sulla lettura dei provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Il motivo è infondato.
Parte appellante ha, innanzitutto, agito in giudizio assumendo di aver già pagato le spese del giudizio di esecuzione nonostante fosse consapevole che quelle precedentemente pagate erano le spese liquidate all'esito dei sub procedimenti dalla stessa instaurati, come peraltro era manifesto dalla lettura dei singoli provvedimenti.
In secondo luogo, con riguardo alle spese di CTU, ha agito in giudizio senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata. (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022 (Rv. 663925 - 03).
Al riguardo la tesi secondo cui l'appellata, non avendo proposto impugnazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del CTU, disposto nell'ambito della procedura di esecuzione, sarebbe decaduta dalla possibilità di chiederne il rimborso alla parte soccombente si scontra apertamente con il dettato dell'art. 614 c.p.c., nonché con quello dell'art. 91
c.p.c., oltre che con la giurisprudenza sviluppatasi in materia, come sopra dimostrato.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata va conseguentemente confermata.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2903/2021, pubblicata in data 25.11.2021.
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che si liquidano in € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e
Cpa.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Vittoria Gabriele
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