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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7347 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 22984/2019 tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
COPPOLA ALESSANDRO, FRANCO FABIO e DRAGONE CARLO
OPPONENTE
(C.F. ), assistito e difeso dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – prestito personale
CONCLUSIONI: all'udienza del 15 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese.
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2159/2019 – RG
7954/2019 richiesto da con il quale il Tribunale di Controparte_1
Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Francesca Gomez D'Ayala, ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di € 26.039,21, oltre il pagamento delle spese e competenze di cui al monitorio. La pretesa creditoria vantata nella fase monitoria traeva fondamento nel saldo debitore residuo riguardante due contratti di finanziamento n.
4296895 e n. 1116144172, stipulati tra il sig. e CONSUM.IT Parte_1 spa che, successivamente, cedeva pro soluto il proprio credito a
L'opponente a sostegno della sua difesa rilevava.: 1) Controparte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di gg 60; 2) l'inesigibilità del credito ingiunto per carenza di prova scritta del credito azionato con riferimento al contratto n 4 2 9 6
8 9 5 per l'esistenza di polizza assicurativa stipulata insieme al contratto di finanziamento per la copertura del pagamento del residuo del finanziamento in caso di invalidità sopravvenuta del contraente, ricorrente nel caso di specie;
3) l'inesigibilità del credito ingiunto per carenza di prova scritta del credito azionato con riferimento al contratto n. 1116144172 del quale non vi sarebbe prova della sua stipula.
Si costituiva in giudizio , in persona del legale rapp.te CP_1
p.t. chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, siccome infondata sia in fatto che in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In particolare, rilevava il suo difetto di legittimazione in ordine alle eccezioni contrattuali sollevate dall'opponente poiché opponibili all'originario contraente e non ad esso cessionario del credito.
pag. 2/12 Con ordinanza del 10 dicembre 2019 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Con provvedimento dell' 11 dicembre 2020 veniva altresì rigettata la istanza formulata da parte opponente relativa alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione AXA, con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione contestualmente al contratto di finanziamento denominato “AXA MPS Credito Protetto/Prestito Personale” non vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di litisconsorzio necessario. Ciò tuttavia senz'alcun pregiudizio per la possibilità dell'opponente di agire con successivo e autonomo giudizio al fine di far valere il suo diritto di manleva per le somme eventualmente dovute.
Pertanto, in assenza di richiesta istruttorie, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Successivamente, con ordinanza del 16 ottobre 2024,il Tribunale all'esito della verifica d'ufficio in virtù dei principi espressi dalla sentenza del 17.5.2022 della CGUE e nella sentenza n. 9479/2023 delle SS.UU. della Cassazione, rilevato un significativo squilibrio nel sinallagma contrattuale atteso che le clausole contrattuali relative agli interessi di mora - pattuiti in misura significativamente più rilevante del
TAN - ed alle penali da ritardo, apparivano eccessivamente sproporzionate;
rimetteva il fascicolo sul ruolo ed effettuava una proposta ex art. 185 bis cpc del seguente tenore : << “La parte opponente – previa revoca del decreto ingiuntivo opposto - solo ai fini transattivi e senza riconoscimento dell'altrui diritto offre di comporre bonariamente la lite versando alla parte opposta la somma di euro
13.000,00 oltre contributo di spese legali di euro 600,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge >>.
Tale proposta non trovava riscontro. In particolare, parte opponente insisteva nell'accoglimento dei motivi di opposizione esprimendo pag. 3/12 implicito rifiuto. Parte opposta rappresentava di non aver ricevuto alcun riscontro per la valutazione di proposta anche alternativa.
All'udienza del 15 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc con decorrenza differita.
*******
In via preliminare deve rilevarsi la procedibilità della domanda per l'assolvimento dell'obbligo della mediazione, obbligatoriamente prevista nella materia di cui trattasi. La procedura veniva avviata dalla parte opponente, dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, e si concludeva con esito negativo come da verbale allegato in atti.
Deve inoltre rilevarsi che non vi è contestazione sulla sottoscrizione del contratto di finanziamento principale n. 4 2 9 6 8 9 5 sottostante con
CONSUM.IT s.p.a.. da parte dell'opponente e/o disconoscimento delle firme apposte. Tale contratto prevedeva l'attivazione di una carta di credito revolving utilizzata dall'opponente.
Nel MERITO L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui in motivazione.
In applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, si evidenzia che è consentito analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. (cfr. S.U.
09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass. S.U.
pag. 4/12 08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.) In definitiva, ritiene il
Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767;
Cass. 20.11.2009 n. 24542).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di trattare le sole questioni, a parere di questo giudicante, rilevanti ai fini della decisione nell'ordine che segue:
Sull'inefficacia del D.I. opposto per tardiva notifica.
L'eccezione è infondata. In caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del pag. 5/12 potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ n.14910/2013). Invero la notificazione dell'ingiunzione, comunque effettuata, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.
Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente (fuori dai termini dell'art. 644 cpc) e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio.
Sul difetto di legittimazione dell'opposta circa le eccezioni contrattuali sollevate dall'opponente.
L'eccezione è infondata. In tema di cessione del credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica, rimanendo sempre ammessa l'opponibilità quando l'obbligo di pagamento del ceduto sia venuto meno per fatto imputabile al cedente. La notifica della cessione pag. 6/12 del credito al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. svolge la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, ma non vale ad esonerare quest'ultimo dall'onere di provare il credito, rimanendo la cessionaria gravata dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza del credito. Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione.
SULLA VERIFICA D'UFFICIO DELLE CLAUSOLE ABUSIVE.
La Corte di cassazione con pronuncia a SS.UU. n. 9479/2023 conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha fissato i seguenti principi di diritto:
a) nella fase monitoria il Giudice deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, con relativo potere di impulso ai fini della richiesta del contratto medesimo, nonché di eventuali chiarimenti, al fine di verificare la sussistenza dell'abusività di clausole a danno del consumatore, con le relative conseguenze;
b) nella fase esecutiva, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il Giudice avrà il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e di avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione, ai pag. 7/12 sensi dell'art. 650 c.p.c., per far accertare (solo ed esclusivamente)
l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo. Tale verifica compete anche (e a maggior ragione) al Giudice dell'opposizione proposta dal debitore/consumatore/mutuatario.
Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che anche la clausola che prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie ad un tasso manifestamente eccessivo debba essere ricompresa nel novero delle c.d. clausole abusive: si tratta, difatti, di una frequente declinazione pratica della clausola penale. In punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale
“manifestamente eccessivo”, premesso che ai sensi dell'art. 4 Direttiva
n. 93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto
e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”, si sono registrati nella giurisprudenza di merito plurimi orientamenti, per lo più univocamente diretti alla individuazione di parametri in base ai quali acclarare l'eccessiva misura del tasso di mora. Sotto tale profilo, si è rilevata una apprezzabile convergenza sul fatto che possa reputarsi
“manifestamente eccessivo” il tasso di mora convenzionale pari o superiore al tasso di cui al d. lgs 231/2002. Pur tuttavia, il tasso da ultimo richiamato è stato fatto proprio dal legislatore a far data dal
2014, con la modifica dell'art. 1284 c.c., il cui quarto comma prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Inoltre, occorre considerare (ed è
l'argomentazione più pregnante) che per i contratti bancari, soprattutto quelli aventi ad oggetto (come nel caso di specie) crediti al consumo, i pag. 8/12 tassi corrispettivi sono generalmente superiori al tasso di cui al D. Lgs.
n. 231/2002. Ad avviso del Tribunale, la previsione di un tasso di mora parametrato al limite massimo del tasso soglia di cui alla L. n.
108/1996 non può ritenersi indice di garanzia per escludere l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori, sì da esonerare il predisponente dalla specifica trattazione della misura nel contraddittorio con il consumatore. È ben nota la differente ratio che ha ispirato il legislatore europeo nella predisposizione delle guarentigie a presidio della tutela civilistica del consumatore, quale contraente debole, e quella del legislatore nazionale nella predisposizione di misure preventive/repressive dell'illecito penale, qual è il reato di usura.
A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, la
Corte di legittimità ha precisato essere invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, cod. cons., la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al “professionista” dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione. Si è, al riguardo, sottolineato che in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa,
l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore, la preclusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto;
e che per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del pag. 9/12 consumatore in questione la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività.
Ebbene in relazione al contratto di finanziamento n. 4296895, oggetto della domanda di pagamento, le clausole contrattuali relative agli interessi di mora - pattuiti in misura significativamente più rilevante del
TAN - ed alle penali da ritardo, previste tra l'altro in misura giornaliera, appaiono eccessivamente sproporzionate. Al riguardo, non è stata fornita dall'opposta alcuna prova di apposita, specifica e puntuale trattativa in riferimento alle clausole richiamate. Per tale motivo le stesse dovranno essere dichiarate inefficaci e quindi essere disapplicate pur nella valenza ed efficacia del contratto perfettamente suscettibile di sussistere senza tale clausola, restando vincolante per il resto (come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE).
Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene, pertanto, che l'opposizione debba essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo debba essere revocato con condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di €
15.452,47 ossia la sorta capitale residua sul contratto di finanziamento, quale si evince dall'estratto conto al 22 giugno 2016, alla data dalla decadenza del beneficio del termine, prodotto dall'opposta non contestato da parte opponente.
Quanto alle spese di lite le stesse, in considerazione del comportamento dell'opponente innanzi alla proposta conciliativa avanzata dal Tribunale, vanno poste interamente a carico dello stesso e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il G.O.P. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 10/12 1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da per le Parte_1 ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2159/2019 – RG 7954/2019 ;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 15.452,47 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 di che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA come per legge se dovuta e cassa.
Napoli 21 luglio 2025 Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il […] nei confronti di Parte_1
[…] avverso la sentenza del Tribunale di […] n. […] CP_1
così provvede:
[…]
pag. 11/12 condanna la parte […] al pagamento, in favore della parte […], delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € […] , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
[opzionale] dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2 SEZIONE, in data
21/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 22984/2019 tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
COPPOLA ALESSANDRO, FRANCO FABIO e DRAGONE CARLO
OPPONENTE
(C.F. ), assistito e difeso dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – prestito personale
CONCLUSIONI: all'udienza del 15 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese.
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2159/2019 – RG
7954/2019 richiesto da con il quale il Tribunale di Controparte_1
Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Francesca Gomez D'Ayala, ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di € 26.039,21, oltre il pagamento delle spese e competenze di cui al monitorio. La pretesa creditoria vantata nella fase monitoria traeva fondamento nel saldo debitore residuo riguardante due contratti di finanziamento n.
4296895 e n. 1116144172, stipulati tra il sig. e CONSUM.IT Parte_1 spa che, successivamente, cedeva pro soluto il proprio credito a
L'opponente a sostegno della sua difesa rilevava.: 1) Controparte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di gg 60; 2) l'inesigibilità del credito ingiunto per carenza di prova scritta del credito azionato con riferimento al contratto n 4 2 9 6
8 9 5 per l'esistenza di polizza assicurativa stipulata insieme al contratto di finanziamento per la copertura del pagamento del residuo del finanziamento in caso di invalidità sopravvenuta del contraente, ricorrente nel caso di specie;
3) l'inesigibilità del credito ingiunto per carenza di prova scritta del credito azionato con riferimento al contratto n. 1116144172 del quale non vi sarebbe prova della sua stipula.
Si costituiva in giudizio , in persona del legale rapp.te CP_1
p.t. chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, siccome infondata sia in fatto che in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In particolare, rilevava il suo difetto di legittimazione in ordine alle eccezioni contrattuali sollevate dall'opponente poiché opponibili all'originario contraente e non ad esso cessionario del credito.
pag. 2/12 Con ordinanza del 10 dicembre 2019 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Con provvedimento dell' 11 dicembre 2020 veniva altresì rigettata la istanza formulata da parte opponente relativa alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione AXA, con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione contestualmente al contratto di finanziamento denominato “AXA MPS Credito Protetto/Prestito Personale” non vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di litisconsorzio necessario. Ciò tuttavia senz'alcun pregiudizio per la possibilità dell'opponente di agire con successivo e autonomo giudizio al fine di far valere il suo diritto di manleva per le somme eventualmente dovute.
Pertanto, in assenza di richiesta istruttorie, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Successivamente, con ordinanza del 16 ottobre 2024,il Tribunale all'esito della verifica d'ufficio in virtù dei principi espressi dalla sentenza del 17.5.2022 della CGUE e nella sentenza n. 9479/2023 delle SS.UU. della Cassazione, rilevato un significativo squilibrio nel sinallagma contrattuale atteso che le clausole contrattuali relative agli interessi di mora - pattuiti in misura significativamente più rilevante del
TAN - ed alle penali da ritardo, apparivano eccessivamente sproporzionate;
rimetteva il fascicolo sul ruolo ed effettuava una proposta ex art. 185 bis cpc del seguente tenore : << “La parte opponente – previa revoca del decreto ingiuntivo opposto - solo ai fini transattivi e senza riconoscimento dell'altrui diritto offre di comporre bonariamente la lite versando alla parte opposta la somma di euro
13.000,00 oltre contributo di spese legali di euro 600,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge >>.
Tale proposta non trovava riscontro. In particolare, parte opponente insisteva nell'accoglimento dei motivi di opposizione esprimendo pag. 3/12 implicito rifiuto. Parte opposta rappresentava di non aver ricevuto alcun riscontro per la valutazione di proposta anche alternativa.
All'udienza del 15 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc con decorrenza differita.
*******
In via preliminare deve rilevarsi la procedibilità della domanda per l'assolvimento dell'obbligo della mediazione, obbligatoriamente prevista nella materia di cui trattasi. La procedura veniva avviata dalla parte opponente, dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, e si concludeva con esito negativo come da verbale allegato in atti.
Deve inoltre rilevarsi che non vi è contestazione sulla sottoscrizione del contratto di finanziamento principale n. 4 2 9 6 8 9 5 sottostante con
CONSUM.IT s.p.a.. da parte dell'opponente e/o disconoscimento delle firme apposte. Tale contratto prevedeva l'attivazione di una carta di credito revolving utilizzata dall'opponente.
Nel MERITO L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui in motivazione.
In applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, si evidenzia che è consentito analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. (cfr. S.U.
09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass. S.U.
pag. 4/12 08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.) In definitiva, ritiene il
Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767;
Cass. 20.11.2009 n. 24542).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di trattare le sole questioni, a parere di questo giudicante, rilevanti ai fini della decisione nell'ordine che segue:
Sull'inefficacia del D.I. opposto per tardiva notifica.
L'eccezione è infondata. In caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del pag. 5/12 potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ n.14910/2013). Invero la notificazione dell'ingiunzione, comunque effettuata, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.
Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente (fuori dai termini dell'art. 644 cpc) e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio.
Sul difetto di legittimazione dell'opposta circa le eccezioni contrattuali sollevate dall'opponente.
L'eccezione è infondata. In tema di cessione del credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica, rimanendo sempre ammessa l'opponibilità quando l'obbligo di pagamento del ceduto sia venuto meno per fatto imputabile al cedente. La notifica della cessione pag. 6/12 del credito al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. svolge la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, ma non vale ad esonerare quest'ultimo dall'onere di provare il credito, rimanendo la cessionaria gravata dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza del credito. Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione.
SULLA VERIFICA D'UFFICIO DELLE CLAUSOLE ABUSIVE.
La Corte di cassazione con pronuncia a SS.UU. n. 9479/2023 conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha fissato i seguenti principi di diritto:
a) nella fase monitoria il Giudice deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, con relativo potere di impulso ai fini della richiesta del contratto medesimo, nonché di eventuali chiarimenti, al fine di verificare la sussistenza dell'abusività di clausole a danno del consumatore, con le relative conseguenze;
b) nella fase esecutiva, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il Giudice avrà il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e di avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione, ai pag. 7/12 sensi dell'art. 650 c.p.c., per far accertare (solo ed esclusivamente)
l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo. Tale verifica compete anche (e a maggior ragione) al Giudice dell'opposizione proposta dal debitore/consumatore/mutuatario.
Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che anche la clausola che prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie ad un tasso manifestamente eccessivo debba essere ricompresa nel novero delle c.d. clausole abusive: si tratta, difatti, di una frequente declinazione pratica della clausola penale. In punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale
“manifestamente eccessivo”, premesso che ai sensi dell'art. 4 Direttiva
n. 93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto
e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”, si sono registrati nella giurisprudenza di merito plurimi orientamenti, per lo più univocamente diretti alla individuazione di parametri in base ai quali acclarare l'eccessiva misura del tasso di mora. Sotto tale profilo, si è rilevata una apprezzabile convergenza sul fatto che possa reputarsi
“manifestamente eccessivo” il tasso di mora convenzionale pari o superiore al tasso di cui al d. lgs 231/2002. Pur tuttavia, il tasso da ultimo richiamato è stato fatto proprio dal legislatore a far data dal
2014, con la modifica dell'art. 1284 c.c., il cui quarto comma prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Inoltre, occorre considerare (ed è
l'argomentazione più pregnante) che per i contratti bancari, soprattutto quelli aventi ad oggetto (come nel caso di specie) crediti al consumo, i pag. 8/12 tassi corrispettivi sono generalmente superiori al tasso di cui al D. Lgs.
n. 231/2002. Ad avviso del Tribunale, la previsione di un tasso di mora parametrato al limite massimo del tasso soglia di cui alla L. n.
108/1996 non può ritenersi indice di garanzia per escludere l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori, sì da esonerare il predisponente dalla specifica trattazione della misura nel contraddittorio con il consumatore. È ben nota la differente ratio che ha ispirato il legislatore europeo nella predisposizione delle guarentigie a presidio della tutela civilistica del consumatore, quale contraente debole, e quella del legislatore nazionale nella predisposizione di misure preventive/repressive dell'illecito penale, qual è il reato di usura.
A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, la
Corte di legittimità ha precisato essere invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, cod. cons., la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al “professionista” dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione. Si è, al riguardo, sottolineato che in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa,
l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore, la preclusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto;
e che per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del pag. 9/12 consumatore in questione la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività.
Ebbene in relazione al contratto di finanziamento n. 4296895, oggetto della domanda di pagamento, le clausole contrattuali relative agli interessi di mora - pattuiti in misura significativamente più rilevante del
TAN - ed alle penali da ritardo, previste tra l'altro in misura giornaliera, appaiono eccessivamente sproporzionate. Al riguardo, non è stata fornita dall'opposta alcuna prova di apposita, specifica e puntuale trattativa in riferimento alle clausole richiamate. Per tale motivo le stesse dovranno essere dichiarate inefficaci e quindi essere disapplicate pur nella valenza ed efficacia del contratto perfettamente suscettibile di sussistere senza tale clausola, restando vincolante per il resto (come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE).
Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene, pertanto, che l'opposizione debba essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo debba essere revocato con condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di €
15.452,47 ossia la sorta capitale residua sul contratto di finanziamento, quale si evince dall'estratto conto al 22 giugno 2016, alla data dalla decadenza del beneficio del termine, prodotto dall'opposta non contestato da parte opponente.
Quanto alle spese di lite le stesse, in considerazione del comportamento dell'opponente innanzi alla proposta conciliativa avanzata dal Tribunale, vanno poste interamente a carico dello stesso e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il G.O.P. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 10/12 1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da per le Parte_1 ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2159/2019 – RG 7954/2019 ;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 15.452,47 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 di che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA come per legge se dovuta e cassa.
Napoli 21 luglio 2025 Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il […] nei confronti di Parte_1
[…] avverso la sentenza del Tribunale di […] n. […] CP_1
così provvede:
[…]
pag. 11/12 condanna la parte […] al pagamento, in favore della parte […], delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € […] , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
[opzionale] dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2 SEZIONE, in data
21/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
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