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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/12/2024, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2490/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2490/2023 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via Serg. Scribano, 12, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Dante n. 103, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Vito Melfi Verga, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente a [...]
Donnalucata n. 35, C.F. , elettivamente domiciliato in Ragusa, Via C.F._2
Risorgimento n. 53, presso lo studio dell'Avv. Ignazia Arezzo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 10.10.2024 sulle conclusioni precisate pagina 1 di 6 come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 04.08.2023 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio civile in data Controparte_1
09.10.2019 in Ragusa, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 9, parte I, anno 2019, e dal quale non sono nati figli;
l'odierna ricorrente ha dedotto come l'unione matrimoniale sia venuta meno a causa dell'avvenuto trasferimento volontario in Germania, in data 24.08.2021, da parte del resistente, il quale, una volta trasferitosi, avrebbe intrapreso una relazione extra-coniugale con un'altra donna abbandonando, dunque, la casa coniugale e la ricorrente stessa;
la ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito, nonché riconoscersi in suo favore un assegno pari ad euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento per sé stessa;
costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti dedotti dalla Controparte_1 ricorrente a fondamento dell'intervenuta crisi familiare, deducendo che la fine del vincolo matrimoniale fosse da addebitare esclusivamente ad incomprensioni caratteriali tra le parti, ed eccependo, inoltre, che il trasferimento del resistente in Germania fosse avvenuto per motivi lavorativi di cui la era a conoscenza;
Pt_1
il resistente, dunque, ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra le parti senza alcuna pronuncia di addebito e senza alcun riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale di giorno 23.11.2023 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, e con separata ordinanza del 29.11.2023 è stata rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
in assenza di richieste istruttorie, sulla base dei soli documenti prodotti in giudizio, concessi i termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone all'udienza del 10.10.2024; gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere pagina 2 di 6 intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
in ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, va detto che la responsabilità della separazione non può ascriversi al resistente;
è noto che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già invece quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo;
in linea di principio, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”
(Cassazione civile 12/05/2017, n. 11929). Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle su dette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444); in tema di onere della prova, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19); ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. sent. n. 14840 del
27/06/2006); nel caso di specie, relativamente alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente in danno al marito,
pagina 3 di 6 si rileva come la stessa non ha debitamente provato né la violazione di un obbligo matrimoniale da parte del né che l'allontanamento dal tetto coniugale da parte dello stesso abbia causato la CP_1
rottura del vincolo matrimoniale;
difatti, l'intervenuto allontanamento da parte del dalla casa coniugale, già negli anni antecedenti CP_1 all'incardinarsi del presente giudizio, deve essere ricollegato, quantomeno inizialmente, a mere esigenze e ragioni lavorative, per come dedotto dal resistente e confermato dalla stessa ricorrente, la quale, in sede di udienza di comparizione dei coniugi del 23.11.2023, oltre ad affermare che il marito aveva già lavorato in Germania sin dal 2015 ed era stato seguito dalla moglie, ha dichiarato che, dopo essere tornati in Sicilia, il aveva ricevuto un'occasione lavorativa per la quale era tornato in CP_1
Germania (cfr. verbale d'udienza del 23.11.23), facendo così desumere, implicitamente, che l'allontanamento del marito fosse tutt'altro che improvviso;
è risaputo che l'abbandono della casa familiare, costituisca di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, salvo che non si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato da una giusta causa (vedi Cass. civ., Sez. I, 28/08/1996, n.
7920); ciò posto, tuttavia, l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (vedi ex multis Cass. civ., Sez. I,
11/08/2000, n. 10682; Cass. civ sez. VI 12 aprile 2016; Cass. Civile n. 648/2020);
a ciò si aggiunga che, sebbene la ricorrente abbia dedotto che il marito, oltre ad essersi allontanato volontariamente dalla casa coniugale, ha intrapreso una convivenza extra-coniugale con un'altra donna, tale circostanza è rimasta sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, non avendo peraltro la moglie richiesto, né articolato, su tale circostanza alcun mezzo di prova;
rilevato quanto sopra esposto, alla luce della giurisprudenza citata, non avendo la ricorrente provato che l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale abbia costituito violazione del dovere coniugale di coabitazione, intendendosi come tale un abbandono improvviso e senza giusta causa, avendo, anzi, la stessa confermato che il si è allontanato per motivi lavorativi già conosciuti dalla né CP_1 Pt_1 tantomeno l'efficacia causale tra tale allontanamento e la rottura del vincolo matrimoniale, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non merita accoglimento;
relativamente al riconoscimento di un assegno di mantenimento da disporre in favore della moglie ed a carico del marito, in assenza di mutamento nel quadro probatorio fornito in atti, rispetto a quanto già
pagina 4 di 6 opportunamente valutato in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, non può che rigettarsi anche in via definitiva la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
Parte_1
al riguardo è noto che, condizioni per cui l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. Cass. 2001 n. 12136; 2001 n.
3291; n.3974/2002); si è, altresì, da ultimo affermato che “L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione "redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza” (Cassazione civile 16.05.2017,
n.12196); nel caso di specie, si rileva quanto già affermato in seno all'ordinanza del 29.11.2023, ossia che la ricorrente, sebbene abbia chiesto di ottenere un contributo economico in proprio favore, nulla ha documentato in merito alle proprie condizioni economico-patrimoniali, mentre, di contro, il resistente, il quale non risulta proprietario di beni immobili o mobili registrati, ha depositato in atti una dichiarazione sostitutiva da cui si evince che lo stesso ha percepito un reddito pari ad euro 10.200,00, di cui 7.200,00 percepiti a titolo di reddito di cittadinanza ed euro 3.000,00 quale reddito da lavoro dipendente, sia nell'anno 2020 che nel 2021, ed euro 1.500,00 per lavoro dipendente nel 2022 (cfr. 3, 4
e 5 della comparsa di costituzione e risposta); il matrimonio tra le parti ha avuto una durata relativamente breve, ovvero di appena due anni se si considera che, per stessa ammissione dei coniugi, la loro separazione di fatto risale già alla fine del
2021; inoltre, non appare provato il requisito della disparità economica tra i coniugi che giustifichi l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, atteso che la la quale Pt_1
ha affermato in seno al ricorso introduttivo di svolgere lavori occasionali anche non contrattualizzati,
pagina 5 di 6 attività che verosimilmente continua a svolgere, atteso che la ricorrente non ha eccepito nessuna novità
e /o cambiamento al riguardo, trovandosi ancora in piena età lavorativa (anni 42), gode di un'effettiva capacità lavorativa e potenzialità di immettersi in maniera competitiva nel mondo del lavoro;
infine, le spese processuali, attesa la natura costitutiva della sentenza e l'esito del giudizio con il rigetto della domanda di addebito e dell'assegno di mantenimento possono porsi per metà a carico della ricorrente e compensate per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Ragusa in data 09.10.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ragusa al n. 9, parte I, anno 2019;
Rigetta le domande avanzate dalla ricorrente;
Condanna al pagamento delle metà delle spese legali che già in questa misura si Parte_1 liquidano in euro 1.500,00, e da versarsi in favore dell'Erario, stante che il è stato ammesso al CP_1
patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
17.12.2024
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2490/2023 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via Serg. Scribano, 12, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Dante n. 103, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Vito Melfi Verga, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente a [...]
Donnalucata n. 35, C.F. , elettivamente domiciliato in Ragusa, Via C.F._2
Risorgimento n. 53, presso lo studio dell'Avv. Ignazia Arezzo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 10.10.2024 sulle conclusioni precisate pagina 1 di 6 come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 04.08.2023 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio civile in data Controparte_1
09.10.2019 in Ragusa, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 9, parte I, anno 2019, e dal quale non sono nati figli;
l'odierna ricorrente ha dedotto come l'unione matrimoniale sia venuta meno a causa dell'avvenuto trasferimento volontario in Germania, in data 24.08.2021, da parte del resistente, il quale, una volta trasferitosi, avrebbe intrapreso una relazione extra-coniugale con un'altra donna abbandonando, dunque, la casa coniugale e la ricorrente stessa;
la ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito, nonché riconoscersi in suo favore un assegno pari ad euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento per sé stessa;
costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti dedotti dalla Controparte_1 ricorrente a fondamento dell'intervenuta crisi familiare, deducendo che la fine del vincolo matrimoniale fosse da addebitare esclusivamente ad incomprensioni caratteriali tra le parti, ed eccependo, inoltre, che il trasferimento del resistente in Germania fosse avvenuto per motivi lavorativi di cui la era a conoscenza;
Pt_1
il resistente, dunque, ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra le parti senza alcuna pronuncia di addebito e senza alcun riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale di giorno 23.11.2023 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, e con separata ordinanza del 29.11.2023 è stata rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
in assenza di richieste istruttorie, sulla base dei soli documenti prodotti in giudizio, concessi i termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone all'udienza del 10.10.2024; gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere pagina 2 di 6 intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
in ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, va detto che la responsabilità della separazione non può ascriversi al resistente;
è noto che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già invece quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo;
in linea di principio, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”
(Cassazione civile 12/05/2017, n. 11929). Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle su dette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444); in tema di onere della prova, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19); ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. sent. n. 14840 del
27/06/2006); nel caso di specie, relativamente alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente in danno al marito,
pagina 3 di 6 si rileva come la stessa non ha debitamente provato né la violazione di un obbligo matrimoniale da parte del né che l'allontanamento dal tetto coniugale da parte dello stesso abbia causato la CP_1
rottura del vincolo matrimoniale;
difatti, l'intervenuto allontanamento da parte del dalla casa coniugale, già negli anni antecedenti CP_1 all'incardinarsi del presente giudizio, deve essere ricollegato, quantomeno inizialmente, a mere esigenze e ragioni lavorative, per come dedotto dal resistente e confermato dalla stessa ricorrente, la quale, in sede di udienza di comparizione dei coniugi del 23.11.2023, oltre ad affermare che il marito aveva già lavorato in Germania sin dal 2015 ed era stato seguito dalla moglie, ha dichiarato che, dopo essere tornati in Sicilia, il aveva ricevuto un'occasione lavorativa per la quale era tornato in CP_1
Germania (cfr. verbale d'udienza del 23.11.23), facendo così desumere, implicitamente, che l'allontanamento del marito fosse tutt'altro che improvviso;
è risaputo che l'abbandono della casa familiare, costituisca di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, salvo che non si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato da una giusta causa (vedi Cass. civ., Sez. I, 28/08/1996, n.
7920); ciò posto, tuttavia, l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (vedi ex multis Cass. civ., Sez. I,
11/08/2000, n. 10682; Cass. civ sez. VI 12 aprile 2016; Cass. Civile n. 648/2020);
a ciò si aggiunga che, sebbene la ricorrente abbia dedotto che il marito, oltre ad essersi allontanato volontariamente dalla casa coniugale, ha intrapreso una convivenza extra-coniugale con un'altra donna, tale circostanza è rimasta sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, non avendo peraltro la moglie richiesto, né articolato, su tale circostanza alcun mezzo di prova;
rilevato quanto sopra esposto, alla luce della giurisprudenza citata, non avendo la ricorrente provato che l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale abbia costituito violazione del dovere coniugale di coabitazione, intendendosi come tale un abbandono improvviso e senza giusta causa, avendo, anzi, la stessa confermato che il si è allontanato per motivi lavorativi già conosciuti dalla né CP_1 Pt_1 tantomeno l'efficacia causale tra tale allontanamento e la rottura del vincolo matrimoniale, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non merita accoglimento;
relativamente al riconoscimento di un assegno di mantenimento da disporre in favore della moglie ed a carico del marito, in assenza di mutamento nel quadro probatorio fornito in atti, rispetto a quanto già
pagina 4 di 6 opportunamente valutato in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, non può che rigettarsi anche in via definitiva la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
Parte_1
al riguardo è noto che, condizioni per cui l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. Cass. 2001 n. 12136; 2001 n.
3291; n.3974/2002); si è, altresì, da ultimo affermato che “L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione "redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza” (Cassazione civile 16.05.2017,
n.12196); nel caso di specie, si rileva quanto già affermato in seno all'ordinanza del 29.11.2023, ossia che la ricorrente, sebbene abbia chiesto di ottenere un contributo economico in proprio favore, nulla ha documentato in merito alle proprie condizioni economico-patrimoniali, mentre, di contro, il resistente, il quale non risulta proprietario di beni immobili o mobili registrati, ha depositato in atti una dichiarazione sostitutiva da cui si evince che lo stesso ha percepito un reddito pari ad euro 10.200,00, di cui 7.200,00 percepiti a titolo di reddito di cittadinanza ed euro 3.000,00 quale reddito da lavoro dipendente, sia nell'anno 2020 che nel 2021, ed euro 1.500,00 per lavoro dipendente nel 2022 (cfr. 3, 4
e 5 della comparsa di costituzione e risposta); il matrimonio tra le parti ha avuto una durata relativamente breve, ovvero di appena due anni se si considera che, per stessa ammissione dei coniugi, la loro separazione di fatto risale già alla fine del
2021; inoltre, non appare provato il requisito della disparità economica tra i coniugi che giustifichi l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, atteso che la la quale Pt_1
ha affermato in seno al ricorso introduttivo di svolgere lavori occasionali anche non contrattualizzati,
pagina 5 di 6 attività che verosimilmente continua a svolgere, atteso che la ricorrente non ha eccepito nessuna novità
e /o cambiamento al riguardo, trovandosi ancora in piena età lavorativa (anni 42), gode di un'effettiva capacità lavorativa e potenzialità di immettersi in maniera competitiva nel mondo del lavoro;
infine, le spese processuali, attesa la natura costitutiva della sentenza e l'esito del giudizio con il rigetto della domanda di addebito e dell'assegno di mantenimento possono porsi per metà a carico della ricorrente e compensate per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Ragusa in data 09.10.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ragusa al n. 9, parte I, anno 2019;
Rigetta le domande avanzate dalla ricorrente;
Condanna al pagamento delle metà delle spese legali che già in questa misura si Parte_1 liquidano in euro 1.500,00, e da versarsi in favore dell'Erario, stante che il è stato ammesso al CP_1
patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
17.12.2024
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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