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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PER I MINORENNI
Composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere
dr. Lea Ziino Consigliere onorario dr. TI Catania Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 423/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, per mandato in atti dagli C.F._1
Avv.ti Vincenzo Lo Re e Vera Sciarrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Vera Sciarrino sito a Palermo, in via Via
Saverio Cavallari n. 34 appellante
CONTRO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
PALERMO
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.423/2024
appellato
E
AVV. (C.F. ), con studio in CP_1 C.F._2
Palermo, via Agrigento n. 51, n.q. di curatore speciale del minore
, nato a Termini Imerese in [...] Persona_1
4.10.2021 giusta decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di
Palermo del 6.4.2023
Interveniente
E
, nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_2
; , nato a [...] C.F._3 Controparte_3
il 1° aprile 1966 (c.f. ) C.F._4
Intervenienti non costituiti
XXXXX
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con sentenza 69/2024 emessa in data 15 aprile 2024, accogliendo il ricorso del Pubblico
Ministero Minorile, dichiarò , nata a Palermo in [...] Parte_1
20 maggio 1985, decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio
, nato a Termini Imerese in [...] 4 ottobre Persona_1
2021, incaricò il Servizio sociale di Termini Imerese, il Consultorio familiare di Termini Imerese ed il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di svolgere un intervento di sostegno e vigilanza in aiuto del padre e del piccolo per la Controparte_2 Persona_1
durata di due anni;
compensò tra tutte le parti le spese di lite.
- 2 - Corte di Appello di Palermo R.G. n.423/2024
Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendone la riforma integrale con ripristino della responsabilità genitoriale, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere ovvero di nullità per contraddittorietà della motivazione.
All'udienza del 17 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte, alla scadenza del termine del 18 aprile 2025 fissato per la camera di consiglio, completata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione da collegio.
XXXX
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, censura la Parte_1
sentenza del Tribunale per i minorenni perché viziata da errore non avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, come rilevato nel corso del giudizio, all'esito della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione sez.
I pen. del 24 novembre 2023 che ha confermato la condanna inflitta alla di trent'anni di reclusione con consequenziale Pt_1
sospensione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 32 c.p.
L'appellante contesta la motivazione sul punto, esposta dal primo giudice nella parte in cui ha evidenziato l'autonomia dei rimedi ancorché, contraddittoriamente, avesse fondato la propria decisione in maniera prevalente proprio sugli esiti del processo penale stante l'assenza di comportamenti riconducibili all'art. 330 c.c. non essendo emersi elementi tali da ritenere l'inadeguatezza della madre e la carenza di sue competenze genitoriali, mai effettivamente accertate
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dal Tribunale per i minorenni.
2. Il secondo motivo, logicamente connesso al primo, censura gli esiti della ctu disposta nel giudizio che ha concluso per l'inidoneità della madre e per la carenza di competenze genitoriali senza tuttavia indagare la relazione genitore-figlio all'attualità mediante osservazione diretta, giacché la è stata allontanata dal figlio Pt_1
quando questi aveva solo 18 mesi, e senza approfondire gli aspetti psichiatrici emersi attraverso una consulenza mirata a verificare i problemi psichici affermati dai cc.tt.uu. senza alcun supporto tecnico.
Tale lacunosità e contraddittorietà si riflette sulle motivazioni della sentenza impugnata che, riportandosi integralmente alla consulenza, è del tutto priva di indicazioni sui comportamenti asseritamente commissivi o omissivi tenuti dalla in pregiudizio del figlio. Pt_1
XXXXX
❖ MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente perché logicamente connessi, sono rigettati dovendosi confermare il percorso logico-giuridico delineato dal primo giudice nonché la complessiva valutazione dei fatti e degli elementi probatori che ha condotto il Tribunale per i minorenni a dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di . Parte_1
Il primo motivo censura la scelta, operata dal Giudice di prime cure, di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ancorché fosse sopraggiunta, nelle more del giudizio di primo grado, la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione penale che, nel rigettare
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l'appello, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a carico di , ad anni trenta di reclusione Parte_1
da cui consegue, tra gli altri effetti, anche l'applicazione “automatica” della sospensione dalla responsabilità genitoriale di cui all'art. 32 c.p. che avrebbe dovuto indurre il Tribunale per i minorenni a dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Il motivo è privo di pregio e va rigettato.
Come esaurientemente motivato nella sentenza impugnata, le due fattispecie, quella della decadenza prevista dall'art. 330 c.c. e quello della sospensione di cui all'art. 32 c.p., rispondono a differenti finalità, riposano su presupposti del tutto diversi e sono ancorati a parametri valutativi autonomi che, peraltro, nella misura di matrice penalistica sono esclusi stante il conseguimento automatico della sospensione, se non espressamente esclusa dal giudice.
Deve, a riguardo, premettersi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per
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procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti
a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (ex plurimis
Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n.30251). In ordine, poi alla sopravvenuta carenza di interesse dedotta dall'appellante, affinché si determini tale carenza, anche sopravvenuta, è necessario che il giudice adotti una decisione nello stesso senso della domanda formulata, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata la lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
Ora, nella specie, non solo la sopravvenuta carenza di interesse doveva emergere ed essere richiesta dal Pubblico Ministero Minorile che ha avanzato la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ma, come dianzi rilevato, la totale diversità dei due istituti osta alla configurabilità della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Rileva, a riguardo, in primo luogo il differente presupposto su cui si fondano i due istituti.
L'art. 32 c.p. prevede una pena accessoria della mera sospensione coincidente con tutto il periodo della durata della pena principale inflitta e strettamente correlata ad essa, consegue automaticamente, salvo che il giudice non disponga diversamente, è una misura meno afflittiva rispetto alla decadenza e prescinde da ogni
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accertamento sull'inadeguatezza tant'è che rimane una delle poche misure non ancora attinte da incostituzionalità proprio in ragione del suo “automatismo” di recente censurato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 55/2025 emessa in data 24 marzo 2025 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 34 c.p. secondo comma, nella parte in cui dispone che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, nella parte in cui comporta automaticamente la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla, previa valutazione se tale misura sia, in concreto e alla luce dell'evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi.
In secondo luogo, i due istituti differiscono rispetto al contenuto e agli effetti. La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale è un provvedimento temporaneo che determina la provvisoria incapacità del genitore ad assumere decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio minore, permanendo gli inviolabili diritti agli alimenti e di successione. In ragione della sua natura di pena accessoria, la sospensione viene eseguita solo dal momento in cui la sentenza passa in giudicato, non postula alcun accertamento sull'inadeguatezza genitoriale e potrebbe venire meno e cessare in coincidenza di sconti di pena e vicende inerenti alla sanzione principale. La decadenza, per converso, implica
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la privazione sia della capacità di esercitare tutti quei poteri derivanti dalla responsabilità genitoriale, sia della titolarità dei diritti del genitore sui beni del figlio, viene pronunciata dal giudice civile sulla base di una precisa ed approfondita valutazione dei fatti e delle circostanze che rendono il genitore inidoneo a tutelare gli interessi del figlio e tengano conto del preminente interesse del minore «a vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» in conformità al best interest of the child di derivazione sovranazionale.
Peraltro, come evidenziato dal Tribunale per i minorenni la decadenza impedisce l'applicazione dei benefici previsti dalla lg. 40/01
(rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cp, detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47 quater lg. 354/75, assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'art. 21 bis lg. 354/75) e può determinare, quindi, l'interruzione della relazione familiare, così assumendo piena rilevanza anche nel caso, come nella specie, in cui la pena della detenzione supera di gran lunga il raggiungimento della maggiore età del minore.
Tanto premesso, censura la decisione di Parte_1
primo grado, ritenendo, per un verso, che il Tribunale abbia tratto elementi decisivi dalle sentenze penali non esprimendo valutazione pienamente autonome e, per altro verso, che abbia fondato la sua decisione sugli esiti della ctu del tutto deficitari, carenti del necessario supporto della ctu psichiatrica.
Gli assunti non sono condivisibili.
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L'inidoneità dell'appellante priva delle necessarie competenze genitoriali la cui indole, condotta e comportamento possono costituire fonte di grave pregiudizio per il piccolo , emerge Persona_1
dall'intero compendio probatorio costituito certamente anche dalle sentenze e dagli accertamenti svolti nei tre gradi del processo penale ma anche dall'approfondimento peritale eseguito nel giudizio di primo grado.
XXXXX
• Elementi fattuali
Gli elementi fattuali si evincono, in primo luogo, dalle modalità del gravissimo evento criminoso commesso da Parte_1
accertato con statuizione oramai passata in giudicato, che necessitano di una breve sintesi allo scopo di delineare l'aspetto “personologico” dell'appellante nell'intera vicenda che l'ha condotta ad uccidere il marito , somministrandogli prima un Parte_2
farmaco anticoagulante, il coumadin e, successivamente, una dose letale di cianuro.
Risulta, nella descrizione testuale della responsabilità penale per il delitto ascritto all'appellante, come riportata nella sentenza del
GUP di Termini Imerese del 23.2.2022 – la cui ricostruzione ha resistito a tre gradi del giudizio divenendo irrevocabile – che è ascrivibile alla la condotta criminosa consistente nell'avere Pt_1
“cagionato la morte del proprio marito attraverso la somministrazione di un farmaco anticoagulante (il Coumadin) in assenza di patologie dello stesso e dunque con effetti tossici in caso di sovradosaggio, nonché di
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una dose letale di cianuro. Tale condotta, riconducibile in modo certo alla per le regioni spiegate, ha cagionato la morte di Pt_1
, intervenuta sulla base delle evidenze Parte_2
scientifiche in atti “per grave insufficienza cardiorespiratoria acuta da asfissia cellulare per azione citotossica da cianuro”, come rilevato dai consulenti tecnici nel corso degli accertamenti espletati”. Quanto all'aggravante della premeditazione il GUP rileva che “tale ultima circostanza aggravante è rivelata dall'accurata preparazione del piano omicidiario imputabile all'odierna imputata sulla base degli elementi probatori in atti. La realizzazione dello stesso ha richiesto, infatti, un'adeguata organizzazione di mezzi e modalità esecutive in via preventiva, quali la richiesta di informazioni sul Coumadin veicolata ad un medico della per il tramite del – grande Pt_1 Per_2
protagonista dell'intera vicenda perché all'epoca dei fatti amante della e, successivamente, grande suo accusatore dopo la rottura Pt_1
della relazione sentimentale e l'acquisita consapevolezza di essere stato dalla medesima usato per i suoi scopi – il reperimento del cianuro, nonché la predisposizione logistica anche della fase successiva all'omicidio…La donna ha maturato il delitto in un contesto personale di forte esasperazione ed avvilimento per l'impossibilità di raggiungere con il marito il proprio obiettivo di diventare madre e per l'assoluta indifferenza palesata nelle registrazioni agli atti (effettuate quando
TI era in vita) nei confronti del proprio coniuge. Si ritiene, peraltro, che sia stato frutto di un'attenta ponderazione anche
l'individuazione del giorno per la consumazione dell'omicidio, un
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martedì di chiusura della pizzeria, in concomitanza con
l'allontanamento di Termini Imerese della , a voler Pt_1
precostituirsi un alibi” (pag. 152 sentenza GUP del 23.2.2022). Le caratteristiche della personalità dell'appellante emerse in maniera dirompente nel corso di tutta l'istruttoria che ha ricostruito l'azione criminosa, connotate da una ideazione sofisticata nella macchinazione premeditata di ogni dettaglio sia nelle fasi anteriori alla consumazione dell'omicidio sia in quelle successive - nelle quali mai vi è stata, neppure dopo la scoperta dei fatti, del suo arresto, della gravidanza, della nascita del figlio e della sottoposizione all'accertamento peritale, alcuna forma di resipiscenza – sono ancor più palpabili allorquando la stessa ha provveduto, dopo la morte del marito, a regolare le sue pendenze economiche con i familiari, a liquidare la sua quota di partecipazione all'azienda familiare ad intascare il premio della polizza sulla vita che il aveva stipulato intestandola al Parte_2
coniuge. Evidenzia, ancora, la Corte d'Assise d'Appello, nel descrivere la personalità dell'imputata la disinvoltura manifestata dalla Pt_1
nel ricorrere al delitto come metodo ordinario di risoluzione dei problemi coniugali (o affettivi) e dell'avere la stessa dimostrato una ostinata e fredda determinazione nel perseguire nel tempo il proprio proposito criminoso..e la condotta criminosa dell'imputata, anche post- delictum, denota indifferenza e cinismo nell'usare come nel sacrificare le persone a lei più vicine;
nonché un'allarmante freddezza e spietatezza nell'attentare alla fine con successo alla vita del coniuge, e spregiudicatezza nel trarre il massimo profitto, anche sul piano
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economico, dal delitto commesso” (ordinanza della Corte d'Assise
d'Appello del 30.1.2023).
Indi, ciò che è emerso, con pregnanza costituita dalla definitività degli accertamenti fattuali che hanno condotto alla condanna della per l'omicidio del marito, è la sua indole Pt_1
“violenta”, manipolatrice e “pericolosa” rispetto a situazioni di conflittualità, insoddisfazione e delusione derivanti dalle relazioni affettive che ha ritenuto di far cessare in un caso, verso il marito, in maniera efferata e, nell'altro caso, nei confronti dell'amante, il
D , inducendolo ad allontanarsi da lei con artifici (si veda sul Per_2
punto l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello).
Deve ritenersi che un contesto di violenza, non percepito come tale da coloro che la mettono in atto e che la subiscano, esponga sempre i minori a gravissimi pregiudizi, arrechi loro danni irreversibili produ-cendo e moltiplicando gli agiti violenti anche dei bambini per i quali, raffrontandosi con tale realtà, in alcun modo percepita come disfunzionale dagli adulti di riferimento, possa costituire un modello da emulare nella vita futura per la gestione dei rapporti familiari e con i coetanei.
XXXX
• Presupposti per l'adozione del provvedimento “de potestate” di decadenza dalla responsabilità genitoriale
Ed invero, sebbene il quadro degli elementi accertati dal giudice penale connotino l'indole della , si conviene con l'appellante Pt_1
che da soli non siano sufficienti a fondare una pronuncia di decadenza
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dalla responsabilità genitoriale se non accompagnati da indici sintomatici di una fonte di pregiudizio, attuale e futuro, scaturente dalla persistenza del legame familiare instaurato tra la madre e il minore tale da giustificarne la sua totale recisione.
Il piccolo è nato, in data 47 ottobre 2021, dalla Persona_1
relazione instaurata dalla con Pt_1 Controparte_2
quando ancora era legata sentimentalmente con il D'EL. Dopo la rottura del rapporto con quest'ultimo e il consolidamento del legame sentimentale con il , nasceva e l'appellante Persona_1 Persona_1
ha trascorso alcuni brevi periodi con il bambino presso la casa dei suoi genitori, sia nel corso dei primi mesi della sua nascita sia successivamente quando le vennero concessi gli arresti domiciliari, prima che il Tribunale per i minorenni, anche all'esito della conclusione del processo penale, ritenesse che l'intero contesto familiare materno, che aveva fortemente condizionato la Pt_1
nella scelta di uccidere il marito, costituisse una grave fonte di pregiudizio per il bambino, ancora in tenerissima età e disponesse - con decreto reso in data 6.4.2023 ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., poi confermato dal collegio con provvedimento del 3.5.2023 – la sospensione della responsabilità genitoriale esercitata dalla Pt_1
sul figlio minore, affidandolo dapprima al Servizio sociale di Termini
Imerese e, successivamente, al padre , con Controparte_2
allontanamento del bambino dalla residenza dei nonni materni.
E' indirizzo condiviso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che “ai i fini della pronuncia
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di decadenza dalla responsabilità genitoriale (costituente l'"extrema ratio", cui fare ricorso solo allorché l'interesse del figlio a crescere nel contesto familiare d'origine non possa essere idoneamente tutelato con le altre misure previste dalla legge) non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i propri doveri, ovvero abusato dei relativi poteri, ma occorre anche che da ciò sia conseguito un grave e specifico pregiudizio per il figlio” (ex plurimis Cassazione civile sez. I,
03/08/2023, n.23669) e, ciò postula un accertamento completo, circostanziato ed approfondito su tutti i fattori di pregiudizio discendenti dalla condotta del genitore da dichiararsi decaduto e dal mantenimento del legame affettivo e relazionale con il bambino e la
Cassazione, nell'affermare tale brocardo, “ribadisce il principio della centralità dell'interesse del minore a vedersi garantito «un rapporto affettivo con una figura genitoriale che offra garanzie di stabilità e di sicurezza» e mostri atteggiamenti e condotte finalizzati a curarne lo «sviluppo psichico e affettivo» , compatibili con le necessità del periodo di età evolutiva vissuto dal figlio. Quando non siano possibili queste attenzioni e condotte, alla luce dei «reiterati comportamenti pregiudizievoli per la minore, più volte riscontrati» e della situazione di
«un disturbo della personalità grave e non transitorio», non è dunque possibile il ripristino della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie dalla Ctu era emersa la permanenza di una prognosi negativa di un'eventuale recuperabilità di adeguate competenze, che impediva, quindi, la revoca del provvedimento di decadenza. Quest'ultimo può essere riformato , spiegano i giudici, solo valutando la situazione
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successiva al provvedimento di decadenza per verificare se «cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio »” (Cassazione civile sez. I,
26/08/2024, n.23097).
XXXX
• Esiti della ctu
Nel corso del giudizio davanti al Tribunale per i minorenni,
l'istruttoria è stata integrata sia attraverso l'audizione di tutte le parti, genitori e nonni del bambino, sia mediante incarico affidato ad un collegio peritale di operare una valutazione complessiva circa le competenze genitoriali delle parti, il loro contesto familiare pregresso ed attuale.
Gli esiti della consulenza hanno confermato il quadro già dianzi esposto nei confronti della madre, aggiungendo elementi che la rendono del tutto inidonea ad assolvere compiti di assistenza ed accudimento del minore, il quale, peraltro, mostra già segni di disagio e di ritardo nello sviluppo psico-fisico aggravati dal contesto incerto, instabile, privo di ancore di equilibrio e di fattori di stimolo.
La relazione materna, ancorchè non sia stata direttamente osservata nella sua attualità ed ordinarietà a causa dello stato di detenzione della , non ha tuttavia mostrato alcun indice di Pt_1
“equilibrio” tale da costituire un punto di riferimento essenziale per il minore, salvo che per ragioni meramente affettive che, però, non sono sufficienti a colmare le innumerevoli fonti di pregiudizio emerse nel corso della ctu.
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Rispetto al secondo motivo di appello, deve condividersi l'argomentazione del Tribunale per i minorenni che non ha ritenuto di accogliere la richiesta di disporre ctu psichiatrica sulla Pt_1
poiché oggetto dell'accertamento è la sua competenza genitoriale e non già le sue eventuali patologie di natura mentale che, tuttavia, nella vicenda in esame sono sempre rimaste sullo sfondo, mai emerse nel corso di tutto il lungo processo penale, sono state meramente ipotizzate dai cc.tt.uu. i quali, per converso, hanno accertato con competenza e completezza la sussistenza di una profonda inadeguatezza determinata dai tratti della sua personalità, dall'assetto psichico e personologico nel quale è emersa una completa dissonanza tra la realtà e “la costruzione onnipotente della stessa”.
I consulenti – la cui elevatissima competenza nella materia in esame, il grado di analisi e di approfondimenti ha condotto a risultati pienamente apprezzati e condivisi dal collegio - previo ascolto delle parti, osservazione del minore ancora in tenerissima età, valutazione psicodiagnostica attraverso l'MMPI-2RF e valutazione delle competenze genitoriali dei due genitori tramite il PPT – hanno formulato una valutazione positiva nei confronti del padre,
, il quale, seppur abbia mostrato tratti della Controparte_2
personalità caratterizzati da immaturità e dipendenza con tendenza ad assumere, nelle relazioni affettive, un ruolo passivo in particolare nel confronto con la che, di contro, assume ruoli predominanti Pt_1
peculiarmente nel rapporto con il figlio, tuttavia, all'esito dell'accertamento è risultato idoneo giacché “se sostenuto ed aiutato da
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un contesto familiare potrebbe svolgere con sufficienza una funzione genitoriale che potrebbe aiutare il piccolo ad intraprendere Per_1
percorsi riparativi verso un adeguato sviluppo adattivo”.
Per converso, l'indagine peritale ha condotto a risultati negativi rispetto alle competenze genitoriali della . Pt_1
Dopo il colloquio conoscitivo, all'esito della somministrazione del test MMPI-2RF, dalle risposte date dall'appellante è emersa una significativa disfunzione del pensiero con “una pronunciata ideazione persecutoria, che può assumere la forma di un delirio paranoide. Molto probabilmente è isolata, sospettosa, mandi di insight, ha problemi interpersonali a causa della propria diffidenza e incolpa gli altri delle sue difficoltà. Dall'analisi delle scale cliniche è probabile che presenti ideazione irrealistica e alterazione della realtà”.
Ciò che, però, assume particolare rilevanza ai fini della decisione in esame, è l'esito del test del PPP (parent preference test), che misura le caratteristiche della relazione genitoriale e le competenze valutate in relazione alle risposte date e alle immagini mostrate i cui significati sono stati perfettamente compresi dalla periziata. Sul punto, è bene premettere, anche in risposta ai rilievi critici formulati dall'appellante, che correttamente i consulenti hanno escluso un'osservazione di incontri madre-figlio che nessuna informazione avrebbero aggiunto circa l'analisi delle competenze genitoriali ed avrebbero, piuttosto, cagionato un grave danno al bambino se occasionali e prive di una prospettiva di continuità, stante la grande fragilità, immaturità e ritardo dello sviluppo di Persona_1
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riscontrato.
Nell'ambito della seconda valutazione è, dunque, emersa una valorizzazione della comunicazione di natura esclusivamente
“emotiva”, con difficoltà a formulare un riadattamento delle regole senza che venga dato al bambino la possibilità di un suo spazio di autonomia e di una responsabilità condivisa, emergendo una figura di genitore “rigido e intollerante nel suo modo di regolare il comportamento generando nel bambino la paura che i suoi interessi possano essere ignorati e che le controversie non possano essere risolte”.
Nella ricostruzione del quadro relazionale genitore-figlio, è necessario evidenziare preliminarmente che il piccolo , Persona_1
nell'osservazione condotta dal collegio peritale - composto da una psicologa e da un medico specialista in neuropsichiatra infantile – ha mostrato una forma di ritardo nello sviluppo, caratterizzato da “una povertà verbale che tagli trasversalmente tutte le aree di competenza e che è tale da configurare una espressività che non è adeguata alla sua età crologica. Tale condizione non sembra compatibile con una condizione configurabile clinicamente con un disturbo dello spettro autistico, ma va invece, ricercata in un assetto peculiare di
“stimolazioni” tali da non aver favorito l'evoluzione delle competenze del bambino e specificamente una sua prospettiva di svincolo e di autonomia. In atto il minore manifesta un deficit di “individuazione” e, in quanto tale, la sua permeabilità alle relazioni e soprattutto alle discontinuità delle relazioni lo espone a possibili scompensi”.
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In questa forma di fragilità e ritardo senza dubbio ha giocato un ruolo negativo e determinante la figura della madre e il suo modo di vivere la interazione con il figlio eccessivamente “simbiotica”, la discontinuità del rapporto, la non serenità ed equilibrio della relazione.
Sul punto, significativamente i consulenti così si esprimono: “il quadro clinico che si descrive per il piccolo è quello di un Persona_1
bambino che manifesta fragilità di sviluppo e di competenze che sembrano, anche alla luce dell'approfondimento psicodiagnostico effettuato sui genitori, una condizione ascrivibile alle relazioni primarie dallo stesso vissuto nel sui iniziale percorso di sviluppo. ..appare compatibile con l'assetto personologico dei genitori anche in relazione alle limitazioni oggettive cui è stata sottoposta la madre, è l'ipotesi che il bambino abbia vissuto una condizione di particolare “vicinanza” con la figura materna, una prossimità simbiotica che deve avere determinato la definizione di uno spazio affettivo mamma/bambino poco aperto alla relazione con l'altro e poco incline al confronto con l'esterno…La signora si dichiara assolutamente certa che la possibilità di riprendere i rapporti con il figlio permetteranno al bambino di superare ogni difficoltà. In questa direzione viene enfatizzato il ruolo del figlio, come espressione del desiderio della madre, ma anche l'idea che la figura materna da sola rappresenti l'unico bisogno necessario per il piccolo. In questa prospettiva il bambino reale sembra scomparire rispetto a un'immagine ideale. Le sollecitazioni relative alla possibilità di ricevere condizioni di sostegno per la sua genitorialità, anche solo per le peculiarità della
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storia affettiva mamma/bambino, sono accettate a fatica dalla signora” nella convinzione che la funzione materna, da sola, sia sufficiente a fare superare al minore ogni difficoltà, ancorché i consulenti, rispetto alle condizioni attuali del piccolo abbiano concluso ritenendo Per_1
che “la sua condizione psichica attuale di povertà e di fragilità espressiva ha bisogno di continuità, di una ripresa delle relazioni esterne stimolanti e di un processo di riparazione abilitativo che non si articoli in maniera frammentaria e discontinua, anche in relazione agli attuali vincoli materni. Questo potrebbe determinare delle ulteriori condizioni di disagio per il bambino”.
La valutazione negativa rispetto alla funzione genitoriale della va ribadita non solo rispetto alla sua attuale condizione di Pt_1
detenzione ma anche per la sua incapacità di assumere un ruolo decisivo, proficuo, salutare nella prospettiva di crescita del bambino, intriso solo di forte emotività ma del tutto privo di potenzialità benefica nella relazione con il figlio, perché caratterizzato da un vincolo simbiotico e poco stimolante, non ancora aperto ad alcuna forma di aiuto e sostegno nelle sue competenze perché connotato da delirio di onnipotenza che le fa credere di essere, da sola, in grado di far superare a ogni difficoltà e disagio. Per altro verso, le Per_1
modalità dei fatti criminosi, l'indole violenta e manipolatrice inevitabilmente sono fattori che si riverberano e caratterizzano le relazioni affettive connotandole di profili rischiosi e pregiudizievoli tanto più se non accompagnate da alcuna forma di consapevolezza e resipiscenza, sempre possibile nel futuro.
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Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, l'appello è rigettato.
In ragione dei complessivi esiti del giudizio e della complessità delle tematiche trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
In ragione del rigetto dell'appello, si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co.
17, l. n. 228/2012, nei confronti dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 69/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni in data 15 aprile
2024; compensa tra le parti le spese di lite;
da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti dell'appellante.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al
Procuratore generale.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, della Corte d'Appello
di Palermo sezione minorenni il 18/4/2025.
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Il Consigliere relatore
Dr. Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dr. Giovanni Dantoni
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