Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01464/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2024, proposto da
LI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi, Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso l’avv. Mario Di Carlo;
contro
Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (Arpac), Provincia di NO, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di ogni opportuna misura cautelare,
- della determinazione prot. 0022878/2024 - U - 06/06/2024 del Comune di Sarno – Area Risorse Economiche, Finanziarie e Umane (Gestione Economica) – SUAP – Settore 5 – SUAP – Mercato – Protezione Civile recante conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dal Comune di Sarno in relazione all’istanza di autorizzazione proposta da ILIAD ex artt. 44 e 49 del D.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base in Contrada Faricella Snc in fondo privato, nella parte in cui il Comune di Sarno ha ritenuto che il rilascio dell’autorizzazione sia condizionato al previo versamento del Canone Unico Patrimoniale da parte di LI (doc. 1);
nonché
- della nota prot. 0023964/2024 - U - 14/06/2024 nella parte in cui il Comune di Sarno ha tra le altre cose (i) rigettato le argomentazioni di LI in relazione alla non debenza del Canone Unico Patrimoniale (“CUP”), (ii) diffidato la ricorrente dall’inizio dei lavori per la realizzazione di una Stazione Radio Base nel sito Contrada Faricella Snc in assenza del titolo Autorizzativo preventivo e (iii) avvertito che in assenza del pagamento del CUP avrebbe disposto l’archiviazione dell''istanza di autorizzazione (doc. 6);
nonché, ove occorrer possa,
- della determina prot. 6147 del 09.02.2024 del Comune di Sarno di indizione della conferenza di servizi in relazione all’istanza di autorizzazione proposta da LI (doc. 3);
- dell''art. 45 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina nel Comune di Sarno del Canone Unico Patrimoniale” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2021 nella parte in cui viene interpretato nel senso di subordinare il rilascio dell''autorizzazione all’installazione di impianti di comunicazione elettronica al previo pagamento del Canone Unico Patrimoniale (doc. 7);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarno e dell’Azienda Sanitaria Locale di NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato alle controparti il 4 settembre 2024 e depositato il 18 settembre 2024, l’impresa ricorrente impugna la determinazione comunale del 6 giugno 2024, di conclusione positiva della conferenza di servizi, nella parte in cui il rilascio dell’autorizzazione è condizionato al pagamento del canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, comma 831 bis, della legge 160 del 2019. La ricorrente impugna anche il successivo provvedimento del Comune, in data 14 giugno 2024, con cui sono state respinte le osservazioni della ricorrente riguardo il pagamento del canone e l’impresa è stata diffidata dall’inizio dei lavori in assenza del suddetto pagamento. La ricorrente impugna, inoltre, gli atti connessi nonché l’articolo 45 del regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale.
L’Azienda sanitaria locale di NO si costituisce in giudizio il 20 settembre 2024 per eccepire il difetto di legittimazione passiva, anche in ordine alle spese di lite.
Il Comune di Sarno si costituisce in giudizio il 3 ottobre 2024 ed eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024 il Tar, con ordinanza numero 390, accoglie l’istanza cautelare della ricorrente.
Il Consiglio di Stato respinge l’appello cautelare con ordinanza numero 4656 del 6 dicembre 2024, confermando la misura cautelare disposta dal Tar.
Le parti svolgono le proprie difese nel contraddittorio scritto precedente la trattazione di merito.
In esito all’udienza del 4 giugno 2025, la causa passa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, in accoglimento della relativa eccezione, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria locale di NO, essendo impugnati dalla ricorrente esclusivamente atti e provvedimenti del Comune di Sarno, con conseguente estraneità dell’Azienda sanitaria locale al contenzioso introdotto.
Si ritiene che il ricorso sia stato notificato all’Azienda sanitaria locale esclusivamente per notizia.
L’impresa ricorrente impugna i provvedimenti comunali del 6 giugno 2024 e del 14 giugno 2024 nella parte in cui sottopongono il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto e l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Comune di Sarno, in esito alla positiva conclusione della conferenza di servizi, al pagamento del canone unico patrimoniale previsto dall’articolo 1, comma 831 bis, della legge 160 del 2019, diffidando l’impresa ricorrente dall’iniziare i lavori prima del pagamento del canone.
Parte ricorrente espone di essere interessata alla realizzazione di una stazione radio base in un’area privata del Comune di Sarno. Premesso che la realizzazione della stazione radio base consentirebbe alla collettività di usufruire di servizi di connettività dati e di rete mobile all’avanguardia e che il codice delle comunicazioni elettroniche, all’articolo 43, assimila la realizzazione delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria e, all’articolo 51, le qualifica come opere aventi carattere di pubblica utilità, la ricorrente afferma di aver presentato al Comune di Sarno il 24 gennaio 2024 l’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base. Il 9 febbraio 2024 il Comune di Sarno avrebbe indetto la conferenza di servizi per l’autorizzazione. La ricorrente, il 3 giugno 2024, avrebbe sollecitato il Comune a rilasciare l’attestazione del perfezionamento dell’autorizzazione per silenzio assenso, essendo decorso il termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi senza la comunicazione di alcuna determinazione negativa. Il 6 giugno 2024 il Comune ha adottato la determina di conclusione positiva della conferenza di servizi, ma ha condizionato il rilascio dell’autorizzazione al pagamento del canone unico patrimoniale, previsto dall’articolo 1, comma 831 bis, della legge 160 del 2019. Il successivo 14 giugno 2024, il Comune ha ribadito che, in mancanza del pagamento del canone unico patrimoniale, l’installazione dell’infrastruttura non sarebbe stata autorizzata.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata il 24 gennaio 2024, con scadenza del termine di 60 giorni in data 24 marzo 2024. Illegittimamente, dunque, con i provvedimenti impugnati sarebbe stata apposta una condizione sospensiva all’autorizzazione già perfezionatasi.
Il Comune eccepisce la ragionevolezza e la legittimità del regolamento comunale che prevede il versamento della prima annualità del canone unico patrimoniale prima del rilascio della concessione o dell’autorizzazione. Il pagamento del canone sarebbe stato preteso ai soli fini del rilascio materiale dell’autorizzazione, senza alcuna negazione dell’interesse sostanziale di controparte alla installazione dell’infrastruttura.
A giudizio del Collegio, il primo motivo è fondato.
Il codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo 259 del 2003, all’articolo 44 disciplina il procedimento di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Al comma 6 bis dell’articolo 44 si dispone espressamente che, salvo quanto previsto ai successivi commi 7, 8, 9 e 10, l’istanza di autorizzazione si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della domanda, qualora non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge numero 36 del 2001. Il successivo comma 7 prevede la convocazione, da parte del responsabile del procedimento, di una conferenza di servizi alla quale prendono parte tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento ed interessate dalla installazione, per il caso in cui l’installazione dell’infrastruttura sia subordinata all’acquisizione di più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso. Il comma 8 prevede che la determinazione positiva della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri provvedimenti necessari per l’installazione delle infrastrutture elettroniche. Il comma 9 richiama la disciplina della conferenza di servizi dettata dalla legge sul procedimento amministrativo, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato al comma 10. Infine, quindi, il comma 10 stabilisce che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 36 del 2001, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di una pubblica amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di 7 giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione.
Dalla normativa richiamata, di rango legislativo, si desume che, anche nel caso di convocazione di una conferenza di servizi, il termine perentorio per la conclusione del procedimento di autorizzazione è fissato in 60 giorni, decorso il quale si forma il silenzio assenso, a meno che entro tale termine non siano intervenuti atti di dissenso qualificati. Formatosi il silenzio assenso, l’amministrazione procedente, nel caso controverso quella comunale, è tenuta ad attestare l’avvenuta autorizzazione.
Nel caso di specie, il termine di 60 giorni era sicuramente decorso alla data in cui è stato adottato l’atto impugnato, trattandosi di autorizzazione richiesta con istanza del 24 gennaio 2024. Inoltre la conferenza di servizi non si era conclusa con un provvedimento negativo e neppure erano pervenuti pareri contrari. Pertanto, alla data di adozione dell’atto impugnato, si era formato il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente.
Sulla questione della condizione sospensiva del pagamento del canone unico patrimoniale per il rilascio dell’autorizzazione si è già espressa la Sezione. In disparte la questione se sia dovuto o meno il canone, che esula dalla giurisdizione di questo giudice, si è ritenuto che la disciplina del procedimento autorizzativo recata dal codice delle comunicazioni elettroniche non include affatto il pagamento del canone fra gli adempimenti necessari quale precondizione per l’emanazione del titolo abilitativo, con la conseguenza che l’omesso versamento non può assurgere a fattore ostativo alla formazione del silenzio assenso. Coerentemente, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il divieto di imposizione di oneri aggiuntivi stabilito nel codice delle comunicazioni elettroniche rappresenta una preclusione assoluta e generale a che il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'esercizio degli impianti della rete di comunicazione elettronica sia subordinato al previo pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla medesima norma di legge, tenuto conto che – come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015 - la ratio dell'art. 93 CCE (l'attuale art. 54) è diretta a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, vietando alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge (Tar Campania, NO, sezione I, numero 342 del 19 febbraio 2025).
Essendo fondato il primo motivo di ricorso, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente per l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente censura gli atti impugnati nella parte in cui, dopo la formazione del silenzio assenso, non consentirebbero l’autorizzazione alla installazione della stazione radio base senza il previo pagamento del canone unico patrimoniale.
Il motivo, consistente nello sviluppo delle censure già dedotte con il primo motivo, è assorbito dall’accertamento di fondatezza del primo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo, la ricorrente censura gli atti impugnati che imporrebbero il pagamento del canone unico patrimoniale e impugna il regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale nella parte in cui il rilascio dell’autorizzazione richiesta è subordinato al versamento preventivo del canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, comma 831 bis, della legge 160 del 2019.
Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse e per difetto di giurisdizione, in quanto la disciplina censurata non è applicabile al procedimento di interesse della ricorrente, conclusosi con il perfezionamento del titolo autorizzativo mediante l’istituto del silenzio assenso e perché le controversie in materia di canone unico patrimoniale esulano dalla giurisdizione amministrativa, trattandosi di pretesa patrimoniale compresa nella giurisdizione ordinaria, alla pari di tutte le controversie relative al pagamento di corrispettivi, canoni o contributi previsti da regolamenti comunali e privi di natura tributaria.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati, nella parte in cui il rilascio dell’autorizzazione alla installazione di una stazione radio base nel territorio comunale di Sarno, chiesta con istanza del 24 gennaio 2024, è stato subordinato al pagamento del canone unico patrimoniale.
Le spese processuali sostenute dalla ricorrente devono essere poste a carico del Comune resistente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, mentre devono essere compensate nel rapporto processuale con l’Azienda sanitaria locale costituitasi in giudizio ma estranea alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria locale di NO.
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Compensa le spese nel rapporto con l’Azienda sanitaria locale costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO