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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, lette le note di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 9855 /2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to GUARINO EMANUELE presso Parte_1 il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
RESISTENTE
, Soggetto Liquidatore p.t., giusta Controparte_2 allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. C.F._1 dall'Avv. Pasquale Galassi C.F. , dall'Avv. Francesco Goglia C.F._2
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 , ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stato dipendente del Cub fino alla data del 25/03/2013 con contratto di lavoro a Controparte_2 tempo indeterminato e mansione di . Nel termine di prescrizione quinquennale, a cui Controparte_3 aggiungere i 24 mesi più i tre mesi necessari per la liquidazione del TFR da parte dell'Istituto Previdenziale, articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140 e s.m.i. (dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi dimissioni volontarie con o senza diritto a
1 pensione, licenziamento/destituzione, ecc.), a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in data 13/11/2019 veniva trasmessa all il modello TFR1 lavorato nell'interesse Controparte_4 del lavoratore, ma nonostante tutti gli adempimenti posti in essere dall'Ente consortile, il TFR non veniva erogato.
CP_ Con L' ritualmente citato si è costituito, così come si costituiva tempestivamente anche il quest'ultimo eccependo carenza di legittimazione passiva .
CP_ L' invece eccepiva il parziale pagamento della prestazione nel febbraio del 2025 e riteneva non dovute le ulteriori somme richieste alla luce dei conteggi depositati: in particolare deduceva il pagamento con valuta in data 24.02.2025 per euro netti 7.243,13. Con riferimento alle somme erogate evidenziava che le medesime, come per legge, risultavano dai dati comunicati dal CUB datore di lavoro nel modello TFR1 e che corrispondono ai dati forniti dallo stesso nei DMA, denunce mensili dei datori di lavoro CP_2 pubblici. (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 306/2025 Presidente dott.ssa Pezzullo).
Invitate le parti al deposito di note sulla residua domanda della parte ricorrente in sede di discussione le medesime rimanevo in conflitto.
Il Gl, lette le note di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
CP_ CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. prospetto di pagamento che l ha provveduto al pagamento di parte delle somme richieste, in particolare di euro 7.243,13 .
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per la suddetta parte.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
2 Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Parte ricorrente insiste nella residua domanda ritenendo che le somme originariamente dovere fossero pari ad € 9.505,76 alle quali va sottratta la somma di € 8.462,43, dunque residuerebbe un importo pari ad € 1.043,33.
Invero come già stabilito dalla giurisprudenza di questo ufficio le somme risultano calcolate, come per legge, sulla base dei dati comunicati dal CUB datore di lavoro nel modello TFR1 e che corrispondono ai dati forniti dallo stesso nei DMA, denunce mensili dei datori di lavoro pubblici pertanto il CP_2 ricorrente può dirsi integralmente soddisfatto. (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 306/2025
Presidente dott.ssa Pezzullo).
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta processuale dell' e della soccombenza del ricorrente sulla residua domanda appare equa una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
B. – compensa le spese.
3 Così deciso in Aversa 28/05/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, lette le note di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 9855 /2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to GUARINO EMANUELE presso Parte_1 il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
RESISTENTE
, Soggetto Liquidatore p.t., giusta Controparte_2 allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. C.F._1 dall'Avv. Pasquale Galassi C.F. , dall'Avv. Francesco Goglia C.F._2
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 , ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stato dipendente del Cub fino alla data del 25/03/2013 con contratto di lavoro a Controparte_2 tempo indeterminato e mansione di . Nel termine di prescrizione quinquennale, a cui Controparte_3 aggiungere i 24 mesi più i tre mesi necessari per la liquidazione del TFR da parte dell'Istituto Previdenziale, articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140 e s.m.i. (dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi dimissioni volontarie con o senza diritto a
1 pensione, licenziamento/destituzione, ecc.), a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in data 13/11/2019 veniva trasmessa all il modello TFR1 lavorato nell'interesse Controparte_4 del lavoratore, ma nonostante tutti gli adempimenti posti in essere dall'Ente consortile, il TFR non veniva erogato.
CP_ Con L' ritualmente citato si è costituito, così come si costituiva tempestivamente anche il quest'ultimo eccependo carenza di legittimazione passiva .
CP_ L' invece eccepiva il parziale pagamento della prestazione nel febbraio del 2025 e riteneva non dovute le ulteriori somme richieste alla luce dei conteggi depositati: in particolare deduceva il pagamento con valuta in data 24.02.2025 per euro netti 7.243,13. Con riferimento alle somme erogate evidenziava che le medesime, come per legge, risultavano dai dati comunicati dal CUB datore di lavoro nel modello TFR1 e che corrispondono ai dati forniti dallo stesso nei DMA, denunce mensili dei datori di lavoro CP_2 pubblici. (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 306/2025 Presidente dott.ssa Pezzullo).
Invitate le parti al deposito di note sulla residua domanda della parte ricorrente in sede di discussione le medesime rimanevo in conflitto.
Il Gl, lette le note di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
CP_ CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. prospetto di pagamento che l ha provveduto al pagamento di parte delle somme richieste, in particolare di euro 7.243,13 .
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per la suddetta parte.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
2 Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Parte ricorrente insiste nella residua domanda ritenendo che le somme originariamente dovere fossero pari ad € 9.505,76 alle quali va sottratta la somma di € 8.462,43, dunque residuerebbe un importo pari ad € 1.043,33.
Invero come già stabilito dalla giurisprudenza di questo ufficio le somme risultano calcolate, come per legge, sulla base dei dati comunicati dal CUB datore di lavoro nel modello TFR1 e che corrispondono ai dati forniti dallo stesso nei DMA, denunce mensili dei datori di lavoro pubblici pertanto il CP_2 ricorrente può dirsi integralmente soddisfatto. (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 306/2025
Presidente dott.ssa Pezzullo).
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta processuale dell' e della soccombenza del ricorrente sulla residua domanda appare equa una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
B. – compensa le spese.
3 Così deciso in Aversa 28/05/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
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