Articolo 31 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1450
Articolo 30Articolo 32
Versione
20 gennaio 1957
Art. 31.
La maggiorazione per i figli di cui all'art. 20, comma terzo, spetta dal 1 gennaio 1953 ai titolari di pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore a tale data, ferma restando per i figli invalidi la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 21.
I supplementi di pensione, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 29, spettano anche ai titolari di pensioni liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , modificato con decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305 , e con la legge 7 dicembre 1949, n. 904 , sempre che essi costituiscano per gli interessati un trattamento piu' favorevole rispetto a quello attualmente percepito allo stesso titolo.
Il diritto dei genitori al rimborso dei contributi, nel caso previsto dall'art. 26; e' riconosciuto in relazione agli eventi successivi al 31 dicembre 1952.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1957