Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2020, proposto da
ID D’TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio De Massis e Dario Bini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Dario Bini in Pescara, viale Gabriele D’Annunzio n. 69;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pescara, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco De Flaviis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Pescara, piazza Italia n. 1;
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Regionale dell’Abruzzo del 15 luglio 2020, verbale n. 31/5, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 22, comma 3 quinquies , della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, il piano di assetto naturalistico di riserva naturale regionale “Pineta Dannunziana”, nel territorio del Comune di Pescara, e i seguenti elaborati:
a) Relazione generale;
b) Norme Tecniche di Attuazione (Regolamenti allegati);
c) Elaborati grafici: tavola 1 - Inquadramento territoriale; tavola 2 - Pianificazione sovraordinata e vincoli; tavola 3 - Ambiti; tavola 4 - Zonazione; tavola 5.a - Accessibilità e fruibilità - stato di fatto; tavola 5.b - Accessibilità e fruibilità - progetto; tavola 6 - Attrezzature e servizi – stato di fatto; tavola 7 - Carta delle proprietà;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 330/C del 15 giugno 2020, con la quale è stata proposta al Consiglio Regionale l’approvazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 3 quinquies , della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, del piano di assetto naturalistico di riserva naturale regionale “Pineta Dannunziana” e dei relativi elaborati;
- di tutti gli atti connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, nella parte in cui collocano il terreno di proprietà del ricorrente nella tavola 4 “zonizzazione”, definita “Zona B1 - Aree a media integrità naturale da recuperare”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara;
Vista la memoria depositata dal Comune di Pescara in data 19 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Con memoria depositata in data 19 febbraio 2025, il Comune di Pescara ha comunicato che il diritto di proprietà del terreno oggetto del presente ricorso è stato acquistato a titolo originario dal Comune di Pescara, in forza del decreto di espropriazione n. 39 dell’11 luglio 2023, per cui il ricorrente non ha più interesse ad ottenere l’annullamento degli atti relativi alla sua classificazione urbanistica ovvero l’accertamento della loro illegittimità a fini risarcitori, in ragione dell’avvenuto pagamento dell’indennità di espropriazione in relazione al valore venale del bene.
A fronte dell’allegazione di tali circostanze fattuali, la parte ricorrente nulla ha dedotto in proposito e non è neppure comparsa all’odierna udienza.
Pertanto, anche alla luce del contegno processuale serbato dalla parte ricorrente, il Collegio deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La richiesta del Comune di Pescara, non contestata dal ricorrente, e il ristoro economico da questi ottenuto con la corresponsione dell’indennità di espropriazione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO