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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/09/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 397/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 397/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...], l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Barreca (c.f. - Pec: , presso il cui CodiceFiscale_2 Email_1 studio legale, sito in Scalea, via Alcide De Gasperi n.7, la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv Tiziana De Bonis (cf:
- Pec: , e presso il cui studio C.F._4 Email_2 legale, sito in Scalea Corso Mediterraneo n. 34 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 depositato il 3.04.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10 giugno 1995 in Scalea (CS) e registrato al n. 16, P. II Serie A Reg. Uff. dell'anno 1995, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli e precisamente: Persona_1 nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], entrambi maggiorenni. Persona_2 I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a seguito di contrasti e divergenze caratteriali, hanno maturato la decisione di formalizzare la loro separazione personale e su istanza congiunta si sono impegnate a giungere ad una soluzione concordata che soddisfacesse gli interessi di entrambi, ponendo al centro delle loro decisioni il benessere dei figli, privilegiando la continuità di rapporto di questi ultimi con i genitori e le rispettive famiglie di origine;
- che, inoltre, in tale contesto, trovandosi nelle condizioni che hanno consentito di avvalersi della negoziazione assistita, con la presenza dei rispettivi difensori, hanno posto in essere la negoziazione assistita richiesta dalla norma e sono giunte a sottoscrivere un ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE, EX ARTICOLO 6, COMMA 2 PRIMA PARTE, DEL DL NR. 132/2014:
- che in data 07/09/2021 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha autorizzato la separazione stabilita con la convenzione di negoziazione assistita e la stessa in data 14/09/2021 è stata trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Scalea per gli adempimenti di annotazione e trascrizione.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma
2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, in data 07/09/2021 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha autorizzato la separazione stabilita con la convenzione di negoziazione assistita tra i coniugi e e tale separazione si è Parte_1 Controparte_1 protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne conseguono, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenni direttamente nei loro Parte_1 confronti ed accordandosi con gli stessi secondo le sue possibilità e le loro necessità;
2. il sig. , inoltre, in considerazione del fatto che la Sig.ra lavora Parte_1 Controparte_1 soltanto con contratto a tempo determinato e par time, le corrisponderà, con metodo tracciabile, la somma di € 500,00 al mese, abitando ancora nella casa coniugale in Scalea Via Alcide De Gasperi n. 7;
3. resta inteso che, se la situazione lavorativa della Sig.ra dovesse evolversi Controparte_1 positivamente rispetto alla situazione attuale, il sig. avrà diritto alla riduzione od Parte_1 alla eliminazione del dovere di versare l'importo di € 500, previsto quale obbligo di assistenza economica mensile. Qualora, invece, la situazione economica della sig.ra dovesse CP_1 peggiorare ed inoltre la casa familiare, che è stata donata dal sig. ai due figli senza Pt_1 alcuna riserva per la sig.ra a titolo di diritto di abitazione, con la necessità di CP_1 quest'ultima di dover affrontare un eventuale canone locatizio, il sig. adeguerà, Pt_1 aumentandolo, il mantenimento alla nei limiti del possibile in virtù della sua CP_1 situazione economica.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 397/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1 e il 10 giugno 1995 in Scalea (CS) e registrato al n. 16, P. II Serie
[...] Controparte_1 A Reg. Uff. dell'anno 1995;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Scalea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Scalea (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 397/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...], l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Barreca (c.f. - Pec: , presso il cui CodiceFiscale_2 Email_1 studio legale, sito in Scalea, via Alcide De Gasperi n.7, la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv Tiziana De Bonis (cf:
- Pec: , e presso il cui studio C.F._4 Email_2 legale, sito in Scalea Corso Mediterraneo n. 34 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 depositato il 3.04.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10 giugno 1995 in Scalea (CS) e registrato al n. 16, P. II Serie A Reg. Uff. dell'anno 1995, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli e precisamente: Persona_1 nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], entrambi maggiorenni. Persona_2 I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a seguito di contrasti e divergenze caratteriali, hanno maturato la decisione di formalizzare la loro separazione personale e su istanza congiunta si sono impegnate a giungere ad una soluzione concordata che soddisfacesse gli interessi di entrambi, ponendo al centro delle loro decisioni il benessere dei figli, privilegiando la continuità di rapporto di questi ultimi con i genitori e le rispettive famiglie di origine;
- che, inoltre, in tale contesto, trovandosi nelle condizioni che hanno consentito di avvalersi della negoziazione assistita, con la presenza dei rispettivi difensori, hanno posto in essere la negoziazione assistita richiesta dalla norma e sono giunte a sottoscrivere un ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE, EX ARTICOLO 6, COMMA 2 PRIMA PARTE, DEL DL NR. 132/2014:
- che in data 07/09/2021 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha autorizzato la separazione stabilita con la convenzione di negoziazione assistita e la stessa in data 14/09/2021 è stata trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Scalea per gli adempimenti di annotazione e trascrizione.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma
2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, in data 07/09/2021 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha autorizzato la separazione stabilita con la convenzione di negoziazione assistita tra i coniugi e e tale separazione si è Parte_1 Controparte_1 protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne conseguono, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenni direttamente nei loro Parte_1 confronti ed accordandosi con gli stessi secondo le sue possibilità e le loro necessità;
2. il sig. , inoltre, in considerazione del fatto che la Sig.ra lavora Parte_1 Controparte_1 soltanto con contratto a tempo determinato e par time, le corrisponderà, con metodo tracciabile, la somma di € 500,00 al mese, abitando ancora nella casa coniugale in Scalea Via Alcide De Gasperi n. 7;
3. resta inteso che, se la situazione lavorativa della Sig.ra dovesse evolversi Controparte_1 positivamente rispetto alla situazione attuale, il sig. avrà diritto alla riduzione od Parte_1 alla eliminazione del dovere di versare l'importo di € 500, previsto quale obbligo di assistenza economica mensile. Qualora, invece, la situazione economica della sig.ra dovesse CP_1 peggiorare ed inoltre la casa familiare, che è stata donata dal sig. ai due figli senza Pt_1 alcuna riserva per la sig.ra a titolo di diritto di abitazione, con la necessità di CP_1 quest'ultima di dover affrontare un eventuale canone locatizio, il sig. adeguerà, Pt_1 aumentandolo, il mantenimento alla nei limiti del possibile in virtù della sua CP_1 situazione economica.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 397/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1 e il 10 giugno 1995 in Scalea (CS) e registrato al n. 16, P. II Serie
[...] Controparte_1 A Reg. Uff. dell'anno 1995;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Scalea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Scalea (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo