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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 10288/2018 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10288/2018 R.G., avente ad oggetto: Indebito soggettivo – indebito oggettivo, vertente tra
in qualità di Impresa designata per la gestione e liquidazione dei sinistri a carico Parte_1 del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, al Corso Vittorio Emanuele n. 60, presso lo studio dell'avv. Rovini Katy, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di nuovo difensore depositata telematicamente in data 23.05.2022,
- ATTRICE -
contro
, elettivamente domiciliato in Rutigliano (BA), al Corso Mazzini n. 7, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Giovanni Albanese, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 30.10.2018,
- CONVENUTO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 10.07.2018, ritualmente notificato in pari data, in qualità Parte_1 di Impresa designata per la gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, conveniva in giudizio ed, esperendo azione di regresso ex art. 292, Controparte_1 comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, chiedeva la condanna dello stesso al rimborso della somma di €. 14.450,00, corrisposta dall'odierna compagnia in favore di e , in qualità di genitori esercenti CP_2 Controparte_3 la responsabilità genitoriale sul minore , in occasione del sinistro verificatosi in AT Persona_1
1 Dott. Luca Sforza
n. 10288/2018 R.G. (BA), in data 22.01.2003, alle ore 18:20 circa, all'intersezione tra Via Carmine e Via Amendola, allorquando alla guida del ciclomotore MBK 50 Tg. 9JLCN, di proprietà di , privo Parte_2 Controparte_1 di copertura assicurativa, sul quale viaggiava come terzo trasportato il minore non Persona_1 rispettando la segnaletica di STOP, andava a collidere con l'autovettura Volkswagen Golf, Tg. AL735661, di proprietà di e condotta da;
alla luce dei fatti sopra esposti “il minore Controparte_4 Persona_2 Per_1
, il quale viaggiava come terzo trasportato, riportava lesioni, per le quali gli esercenti la potestà
[...] genitoriale, richiedevano risarcimento. Il rapporto di incidente stradale redatto dal Comando di Polizia
Municipale di AT evidenziava come assolutamente chiara la dinamica del sinistro con altrettanta evidente responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro” (cfr. p. 2 atto di citazione), e, Parte_2 pertanto, sulla scorta dei rilievi effettuati dagli agenti del Comando della Polizia Municipale del Comune di
AT (rapporto di verbale nr. 4/2003), provvedeva alla corresponsione, in data 22.06.2005, del suddetto importo;
sicché a seguito della liquidazione, la in qualità di mandataria della compagnia attrice, CP_5 chiedeva il rimborso ad , proprietario del mezzo, mediante raccomandate a/r del Controparte_1
25.01.2008 e del 29.10.2015 che, tuttavia, rimanevano inevase.
Conseguentemente, l' in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., inutilmente esperito il Parte_1 tentativo di negoziazione assistita, spiegava l'azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 chiedendo la condanna di al pagamento della somma di €. 14.450,00, in quanto condebitore solidale Controparte_1 responsabile del sinistro, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 30.10.2018 si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di Controparte_1 regresso, nonché, sempre in via preliminare, l'incompetenza “per materia con limite di valore” del Giudice adito, oltre che il difetto di procedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
e, nel merito, instava per il rigetto della domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante produzione documentale, e, dopo una serie di rinvii disposti anche dal precedente giudice designato in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, e in rito, deve evidenziarsi che parte attrice ha depositato in data 1.10.2025, successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali (i.e. 25.09.2025), la copia telematica del fascicolo cartaceo dell'odierno giudizio, all'interno del quale è stato depositato per la prima volta l'invito alla negoziazione assistita datato 9.01.2017 e indirizzato a , sicché, Controparte_1
2 Dott. Luca Sforza
n. 10288/2018 R.G. essendo maturate le preclusioni istruttorie in data 23.01.2019 (termine previsto per il deposito della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), e non trattandosi di documento sopravvenuto, della predetta documentazione, e, nella specie, dello stesso invito non se ne terrà conto in quanto inammissibile poiché depositato tardivamente.
Ciò detto, sempre in limine litis, ai fini di una trattazione unitaria delle eccezioni preliminari spiegate dal convenuto, giova, anzitutto, precisare la natura e gli effetti dell'azione recuperatoria prevista in favore dell'impresa designata dal F.G.V.S. -nella specie dal primo comma dell'art. 292 del d.lgs. Parte_1
7.09.2005 n. 209, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza del 7 luglio 2022 n. 21514) con cui è stato risolto il contrasto prima esistente in giurisprudenza e anche in dottrina, non potendosi, dunque, ritenere attuale quell'indirizzo assunto da Cass. civ., Sez. III, 23.07.2010, n. 17467 e richiamato da parte convenuta nei propri scritti difensivi (cfr. p. 4 comparsa di costituzione e risposta), da cui i giudici di legittimità, come si dirà meglio infra, hanno ritenuto di doversi discostare.
Ed invero, vale la pena evidenziare che il primo comma dell'art. 29, della legge n. 24.12.1969, n. 990, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, attribuiva all'impresa designata dal F.G.V.S. il diritto di agire in regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero di quanto da essa corrisposto a titolo di risarcimento, anche in via transattiva, a colui che abbia subito un danno da circolazione stradale nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato o nei casi in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione.
Nella giurisprudenza di legittimità si registrano tre diversi orientamenti in ordine alla qualificazione giuridica dell'azione recuperatoria prescritta dalla suddetta norma, come detto, applicabile ratione temporis, e sostanzialmente confluita nell'attuale art. 292 del d.lgs.
7.09.2005 n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni private), in vigore dal 1.01.2006 ex art. 355 cod.ass., che testualmente la definisce come “azione di regresso”:
- secondo un primo orientamento si tratterebbe di una azione di regresso specifica e autonoma, tipizzata e prevista ex lege, svincolata dal diritto del danneggiato al risarcimento del danno da illecito stradale che costituirebbe il solo presupposto dell'azione e non un fatto costitutivo del regresso, azionabile, invece, tutte le volte in cui vi sia stata una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, nonché la scopertura assicurativa del veicolo del danneggiante e il pagamento dell'indennizzo anche in via transattiva;
tale azione, proprio perché slegata dal diritto del danneggiato al risarcimento, sarebbe soggetta al termine di prescrizione decennale e non a quello biennale prescritto invece per l'azione risarcitoria del danneggiato dalla circolazione stradale (cfr. Cass. civ., sez. 3, 10.03.1997, n. 10176;
Cass. civ., sez. 3, 11.05.2007, n. 10827; Cass. civ., sez. 3, 19.06.2013, n. 15303; Cass. civ., sez. 3,
17.01.2017, n. 930);
- secondo un diverso orientamento, il legislatore, nell'attribuire all'impresa designata dal F.G.V.S. il potere di agire per recuperare dal responsabile civile del sinistro quanto da essa corrisposto al danneggiato dalla circolazione stradale, avrebbe delineato una fattispecie di surrogazione legale ex art. 1203, n. 5, c.c. utilizzando in senso atecnico l'espressione “azione di regresso”, cosicché l'impresa designata dal F.G.V.S., subentrando nella medesima posizione sostanziale e processuale del danneggiato risarcito, sarebbe soggetta al termine di prescrizione biennale (cfr. Cass. civ., SS. UU.,
3 Dott. Luca Sforza
n. 10288/2018 R.G. 11.11.1991, n. 12014; Cass. civ., sez. 3, 15.01.2002, n. 366; Cass. civ., sez. 3, 17.09.2005, n. 18446;
Cass. civ., sez. 3, 06.07.2006, n. 15357);
- infine, un terzo orientamento qualifica l'azione dell'impresa designata come azione speciale non rientrante nello schema dell'azione di regresso tra coobbligati né in quello della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, potendo la stessa azienda designata per il Fondo agire in regresso per l'intero in virtù del carattere sostitutivo - e non solidale - della obbligazione ex lege gravante sul F.G.V.S. rispetto a quella del responsabile civile del sinistro (cfr. Cass. civ., sez. 3, 1.02.2011, n. 2347; Cass. civ., sez. 3, 6.10.2006, n. 20026).
Orbene, ribadito che anche in dottrina è tutt'altro che pacifica la qualificazione giuridica dell'azione esercitabile dall'impresa designata dal Fondo ex art. 292 del d.lgs.
7.09.2005 n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni private) che ha sostituito l'art. 29, 1. 24.12.1969, n. 990, questo Giudice intende conformarsi a quanto condivisibilmente evidenziato delle Sezioni unite della Corte di cassazione nella recentissima sentenza n. 21514 del 7.07.2022, nella quale si è evidenziato che «l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile».
Tenuto conto, infatti, della necessità di bilanciare l'esigenza di garantire il risarcimento dei danni delle vittime della strada in caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro con quella di assicurare, in ossequio al principio solidaristico, un efficace recupero del sacrificio imposto dalla legge all'impresa assicuratrice, le Sezioni Unite hanno delineato i contorni dell'azione recuperatoria, assegnandole un carattere speciale che vale a diversificare la posizione soggettiva dell'impresa designata da quella del danneggiato, titolare di un diritto risarcitorio.
Ad una simile qualificazione fanno, pertanto, da corollario i seguenti principi di diritto affermati nella suddetta sentenza: a) “L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto
- comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero”; b) “Pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita
4 Dott. Luca Sforza
n. 10288/2018 R.G. dall'intervento del Fondo natura risarcitoria, sempre tenuto conto dell'impronta solidaristica che caratterizza
l'obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche l'azione in esame, l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda, con la conseguenza che non sussiste, nel caso all'esame, la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. né la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma
2, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, contrariamente all'assunto dei ricorrenti e diversamente da quanto affermato da questa Corte, in sede di regolamento di competenza, con
l'ordinanza 23/07/2010, n. 17467.”; c) “Infine, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato".
In altri termini, e più sinteticamente, la determinazione del carattere autonomo dell'azione recuperatoria ha finito inevitabilmente per influenzare il relativo regime giuridico applicabile caratterizzato, in particolare, dalla promiscuità dei soggetti destinatari dell'azione -individuati genericamente nel “responsabile” del sinistro, con ciò potendosi intendere tanto il proprietario quanto il conducente-; dalla non applicazione degli artt. 2055 e
1299 c.c., data la natura atipica della solidarietà che la caratterizza, con la conseguenza che l'accertamento della responsabilità del danneggiante non è oggetto dell'azione di regresso da parte del F.G.V.S., ma costituisce un mero presupposto;
dalla competenza per materia del Tribunale -in luogo di quella del Giudice di pace prevista dall'art. 7, comma 2, c.p.c.-, ed, infine, dall'applicazione del termine ordinario di prescrizione.
Chiarita, dunque, la natura della domanda ed il conseguente regime giuridico applicabile, occorre rilevare come nel caso in esame parte convenuta ha spiegato molteplici eccezioni preliminari sotto tre distinti profili:
1) l'intervenuta prescrizione del diritto in quanto, individuato il dies a quo nel giorno di sottoscrizione dell'atto di transazione (i.e. 22.06.2005), l'azione di rivalsa avrebbe dovuto essere esperita dalla compagnia attrice entro il giorno 23.06.2015 e non, come avvenuto nella specie, in data 10.07.2018, tenuto, altresì, conto della inidoneità a spiegare efficacia interruttiva delle due lettere di messa in mora inviate da e Parte_1 in particolar modo, della nota del 29.10.2015 poiché è stata “inviata a soggetto diverso (cfr. ) Parte_2 rispetto all'odierno convenuto e, pertanto non ha valore interruttivo della prescrizione, manca la cartolina di conferma di ricezione della raccomandata” (cfr. p.3 comparsa conclusionale); 2) l'incompetenza del giudice adito in ragione dell'asserita competenza a conoscere la domanda del Giudice di Pace in base all'art. 7, comma
2, c.p.c.; 3) l'improcedibilità della domanda in quanto, secondo la prospettazione di parte convenuta, “la condizione di procedibilità deve ricorrere per tutte le parti necessarie. E nelle cause sui sinistri stradali litisconsorte necessario è il proprietario del mezzo danneggiante e non il conducente (si veda, da ultimo, Cass.
13761/14 e 3875/14, anche Cass. 11885/07). La negoziazione è stata svolta senza la comunicazione dell'invito al proprietario del mezzo, odierno convenuto” (cfr. p. 4 comparsa conclusionale).
Orbene, per quanto riguarda il primo profilo, dall'esame della documentazione in atti viene in evidenza che entrambe le note del 25.01.2008 e del 29.10.2015 sono state inviate dalla compagnia attrice attraverso il servizio postale di raccomandata A/R e sono accompagnate dall'avviso di ricevimento contenente il timbro postale datato, rispettivamente, 31.01.2008 e 4.11.2015 (cfr. docc. 3 e 4, fasc. parte attrice), con ciò potendosi
5 Dott. Luca Sforza
n. 10288/2018 R.G. riconoscere, certamente rispetto alla prima comunicazione, idonea efficacia interruttiva del termine prescrizionale decennale.
In proposito, invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., è sufficiente, per il mittente, la dimostrazione dell'invio della lettera raccomandata al destinatario, anche senza la produzione del relativo avviso di ricevimento, in quanto l'invio farebbe sorgere una presunzione di avvenuta consegna della stessa (in base al dato di comune esperienza del normale funzionamento del servizio postale); in altri termini, secondo tale indirizzo, al mittente basterebbe documentare di avere inviato la raccomandata, per far sorgere l'onere del destinatario di dimostrare di non averla ricevuta affatto (o di non averne comunque avuto conoscenza), per un disservizio postale o per altra ragione (cfr. Cass. civ., 19.03.2018, n. 6725, secondo cui “l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento”).
Pertanto, nell'applicare la presunzione di legge circa la conoscenza del contenuto dell'atto, prevista dall'art. 1335 c.c., i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in caso di avvenuto corretto invio della comunicazione all'indirizzo del destinatario, sia perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta purché “il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 c.c., rimane integro solo in conseguenza del fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione, e non opera quando l'agente postale lo abbia rispedito al mittente, attestando di non aver potuto procedere alla consegna” (cfr. Cass. civ., 19.10.2017, n. 24703).
Nondimeno, si è chiarito che “la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio (quale è l'atto di messa in mora) richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.
(gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza e che, se l'invio dell'atto è avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova della impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione” (cfr. Cass. civ., n. 20167/2014) e, ancora, che “l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il Giudice non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod.civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile. La decisione al riguardo configura accertamento di fatto” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord. 6/11/2024,
n. 28580; Cass. civ., n. 31845/2022, argomentando anche da Cass. civ., S.U., n. 10012/2021).
Ne segue che, nella specie, dall'esame della documentazione in atti, risulta che la nota del 29.10.2015, pur essendo stata inviata ad -soggetto estraneo all'odierno giudizio ma non alla vicenda ad esso Parte_2
6 Dott. Luca Sforza
n. 10288/2018 R.G. sottesa essendo desumibile dagli atti che egli fosse alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro del 22.01.2003
(cfr. doc. 1, fasc. parte attrice) -, contiene il medesimo indirizzo di residenza di (i.e. Via Controparte_1 del Pero n. 6) contenuto nella comparsa di costituzione e risposta e nella procura alle liti dell'odierno giudizio
(cfr. fasc. parte convenuta), oltre che nel rapporto di incidente stradale n. 4/2003 redatto dagli agenti di polizia municipale del Comune di AT (cfr. doc. 1, p. 2).
Pertanto, l'inesatta indicazione del nome del destinatario della comunicazione in esame non è suscettibile di incidere sulla validità della sua notificazione e ricezione da parte del convenuto, atteso che, in ossequio all'indirizzo ermeneutico sopra richiamato, per un verso, risulta in atti la prova dell'avvenuta ricezione (cfr. cartolina di ricevimento della raccomandata dell'avviso di deposito sottoscritta e contenente il timbro dell'ufficio postale con la relativa data, doc. 4, fasc. parte attrice), e, per altro verso, la medesima risulta inviata ad un indirizzo corrispondente a quello indicato dall' nei propri scritti difensivi, sicché, in presenza di CP_1 plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, è possibile affermare che il destinatario abbia avuto modo di acquisire piena ed effettiva conoscibilità della comunicazione e di rendersi conto di essere l'effettivo destinatario della medesima.
Tenuto conto, allora, della validità della lettera raccomandata a/r del 29.10.2015, deve ritenersi che essa sia idonea a spiegare l'effetto interruttivo della prescrizione;
ne consegue, perciò, che, al momento della notifica dell'atto introduttivo (i.e. 3.07.2018), l'azione di regresso esperita non risultava ancora prescritta.
Quanto all'eccepito difetto di competenza, parte convenuta ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione, sez. III, 23.07.2010, n. 17467, secondo cui “l'azione di regresso in discorso si concreta nell'esercizio da parte dell'impresa designata dello stesso diritto al risarcimento del danno che sarebbe spettato verso il responsabile, diritto che risulta attribuito dalla legge a detta impresa sulla base di una surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 c.p.c., n. 5”, con la conseguenza che tale azione sarebbe suscettibile di entrare, in base all'art. 7, co. 2, c.p.c. -nella versione vigente ante novella legislativa di cui al d.lg.s n.
149/2022-, nelle “cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei vicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi i ventimila euro”.
Nondimeno, il suddetto indirizzo giurisprudenziale deve essere contestualizzato alla luce dell'intervenuta sentenza delle Sezioni Unite del 2022 che, nell'affermare il carattere speciale dell'azione di cui all'art. 292, hanno statuito che “tale pronuncia [n.d.r. Corte di cass., sez. III, 23.07.2010, n. 17467] si colloca espressamente, infatti, nel filone interpretativo - non condiviso, come sopra evidenziato, da queste Sezioni
Unite” (cfr. Cass., civ., Sez. Un., 7.07.2022, n. 21514).
L'evoluzione giurisprudenziale ha portato, dunque, ad affermare l'autonomia dell'azione in esame rispetto al diritto al risarcimento del danno vantato del danneggiato, e con essa l'esclusione della competenza del
Giudice di Pace, non rientrando il caso di specie, per materia, nell'ambito delle cause di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale, ed essendo, per valore, superiore al limite di €. 5.000,00 previsto per la competenza per valore del giudice di pace in relazione alle controversie aventi ad oggetto beni mobili.
Ne segue, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia e valore del Tribunale di
Bari in favore di quella del Giudice di Pace.
7 Dott. Luca Sforza
n. 10288/2018 R.G. Con riferimento, infine, all'asserita improcedibilità della domanda per omessa comunicazione all'
[...]
dell'invito alla negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito nella legge CP_1
10.11.2014 n. 162, anche tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
In particolare, l'art. 3, comma 1, del citato D.L. n. 132/2014, impone a colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa alla condanna di un pagamento di somme non eccedenti €. 50.000,00, di esperire il procedimento di negoziazione assistita che, appunto, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
la norma, dunque, presuppone che la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita sia eseguita autonomamente dalle parti e che, nei casi di omesso invio, il giudice fissi il termine di 15 giorni per consentire alle parti di adempiere a tale incombente, con la conseguenza che l'improcedibilità della domanda
è subordinata all'ulteriore termine fissato dal giudice per ovviare alla mancanza della detta condizione di procedibilità (cfr. art. 3, comma 1, secondo alinea, del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito nella legge 10.11.2014
n. 162, ai sensi del quale: “Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”, e il quinto alinea, stabilisce che “Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito”).
La ratio dell'istituto, pertanto, è quella di imporre alle parti, in determinati casi, di tentare fra loro una soluzione conciliativa prima di accedere alla giurisdizione e non quella di creare un ostacolo al diritto di difesa costituzionalmente garantito, che è attuato dal diritto di azione;
ciò che risulta in modo manifesto dal predetto meccanismo secondo cui l'omesso invio dell'invito non è di per sé motivo di improcedibilità, essendo stabilito che, in quei casi, il giudice assegni comunque un termine alla parte inadempiente.
Detto in altre parole, una volta riscontrato il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, non è ancora maturata l'improcedibilità ma il giudizio «entra in una fase di quiescenza», e solo in caso di mancata comunicazione dell'invito alla negoziazione nel termine successivamente assegnato dal giudice, quest'ultimo potrà dichiarare improcedibile la domanda.
Pertanto, pur rientrando il caso in esame tra le controversie per cui vi è l'obbligo di negoziazione assistita, tenuto conto del suo valore pari ad €. 14.450,00, non può addivenirsi ad alcuna pronuncia di improcedibilità, non essendo stato assegnato l'ulteriore termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita.
Orbene, definite le questioni preliminari con il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte convenuta, deve procedersi, nel merito, a vagliare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla compagnia attrice considerato che, diversamente da quanto avviene nell'azione di risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli, con l'azione di regresso ai sensi del comma 1 dell'art. 292, cod. ass., il giudicante è tenuto ad accertare: la ricorrenza di uno dei presupposti di applicabilità dell'art. 283, co.1, cod. ass.; l'avvenuto pagamento da parte della compagnia assicurativa in favore del danneggiato;
nonché la responsabilità del danneggiante, soltanto ove quest'ultima sia stata oggetto di contestazione, in quanto dette attività si sono esaurite nel momento antecedente la liquidazione, attraverso la via stragiudiziale (con la
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n. 10288/2018 R.G. transazione del danno), o con la via giudiziale attraverso l'emanazione di una sentenza di condanna della compagnia assicuratrice litisconsorte necessaria ex lege.
A tale ultimo riguardo, invero, la giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato che “l'azione recuperatoria ex art. 292, primo comma, cod. ass. non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, tema che semmai è affidato all'onere del convenuto di introdurre in giudizio quale eccezione volta a paralizzare la domanda, costituendo pur sempre quella responsabilità presupposto (ma non oggetto) della domanda” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11.04.2025, n. 9491).
In applicazione del dictum della giurisprudenza di legittimità al caso di specie e all'esito dell'esame delle risultanze probatorie in atti, emerge che la compagnia assicuratrice ha compiutamente allegato le circostanze necessarie per l'accoglimento della domanda, essendo pacifica e incontestata l'esistenza del sinistro, la scopertura assicurativa del mezzo responsabile e l'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio oggetto di rivalsa.
Più nello specifico, con riferimento ai primi due presupposti, risulta provato per tabulas sia la ricorrenza del presupposto sub b) di cui al comma 1 dell'art. 283 cod. ass. – trattandosi di fattispecie riconducibile nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo privo di assicurazione (cfr. doc. 1, fasc. parte attrice) – sia dell'avvenuto pagamento in data 22.06.2005 da parte dell' in qualità di F.G.V.S., Parte_1 dell'importo di €. 14.450,00 in favore di e , in qualità di genitori esercenti la CP_2 Controparte_3 responsabilità genitoriale sul minore danneggiato, (cfr. atto di transazione e quietanza Persona_1 all'interno del quale è riportato “liquidazione in concorso al 70% a carico del non assicurato comprensiva di
€. 1.500,00 per onorari … subordinata all'autorizzazione del giudice tutelare”; doc. 2, fasc. parte attrice).
Quanto, invece, alla dinamica del sinistro e alle ragioni per le quali ne è stata assunta la responsabilità del convenuto, esse risultano dimostrate dal rapporto di verbale della Polizia Municipale del Comune di AT nr. 4/2003, confermativo dell'avvenuto scontro tra i veicoli, all'interno del quale gli agenti, nel descrivere la dinamica del sinistro, hanno riportato che «dai danni riportati dai veicoli, la dinamica si può così ricostruire: il veicolo “A” [n.d.r. veicolo tg. AL735661, condotto da ] nel percorrere Via Carmine diretto Persona_2 verso Mola di bari, giunto in corrispondenza dell'intersezione stradale con Via Amendola, veniva a collisione con il veicolo “B” [n.d.r. veicolo tg. 9JLCN condotto da di proprietà di Parte_2 CP_1
], proveniente da quest'ultima via diretto verso Terracini. L'urto si concretizzava fra la parte angolare
[...] ant. Dx. del veicolo “A” e la parte laterale centrale del veicolo “B”», e, rispetto alle infrazioni commesse, al veicolo “A” veniva addebitata la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, del C.d.s., con verbale n. 230341 del
5.02.2003, mentre al veicolo “B” sono state contestate le violazioni dell'art. 193, co. 1, del C.d.s., con verbale n. 23102 del 23.01.2003, dell'art. 170, commi 2 e 5, del C.d.s., con verbale n. 230099 del 5.03.2003 e dell'art. 145, co. 10, del C.d.s., con verbale n. 230100 del 5.02.2003 (cfr. doc. 1, fasc. parte attrice).
Di conseguenza, all'esito delle violazioni addebitate al conducente del veicolo “B”, di proprietà dell'odierno convenuto e condotto nell'occasione da aventi ad oggetto la violazione Parte_2 dell'obbligo di R.C.A., nonché il divieto di trasporto su ciclomotori di altre persone diverse dal conducente ed, infine, l'omesso arresto in corrispondenza di un intersezione che impone il dovere di dare precedenza, appare evidente e incontestata la responsabilità “solidale” di , essendo del tutto irrilevanti e, Controparte_1
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n. 10288/2018 R.G. comunque inconferenti, le contestazioni mosse da quest'ultimo nei propri scritti difensivi secondo cui “il conducente del ciclomotore tg. 9JLCN di proprietà del Sig. , non ha alcuna responsabilità, Controparte_1 tant'è vero che la richiesta di risarcimento danni avanzata dal Sig. , in qualità di Controparte_4 proprietario e conducente l'autovettura Volkswagen Golf tg. AL735661, […] è stata rigettata con sentenza n.
282/2011 emessa dal Tribunale di Bari – Sez. distaccata di Rutigliano – passata in giudicato” (cfr. p. 6, comparsa di costituzione e risposta).
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, atteso il tenore meramente processuale della suddetta sentenza n. 282/2011, deve evidenziarsi come nessuna questione attinente il merito della controversia sia stata esaminata dal giudice di primo grado -e men che meno da quello di secondo grado- in quanto, quest'ultimo, nel pronunciarsi esclusivamente sulla violazione degli artt. 302 e 303 c.p.c. in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, ha statuito che “a seguito della declaratoria di interruzione intervenuta in data 23.06.2009, non essendo il giudizio stato proseguito o riassunto nelle legittime forme di legge, deve ritenersi e dichiararsi estinto, con la consequenziale declaratoria di totale nullità della sentenza resa nonostante la intervenuta interruzione del giudizio. L'assorbenza di tali rilievi rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze evidenziate nell'atto di citazione in appello” (cfr. doc. 1, fasc. parte convenuta).
La natura meramente processuale della richiamata sentenza consente, pertanto, di escludere nettamente che la responsabilità dell' sia stata vagliata in sede giudiziale e, ancora prima, che la dinamica del sinistro CP_1 sia stata diversamente accertata da parte del giudice del Tribunale di Bari, sez. distaccata di Rutigliano;
ciò in ragione del fatto che la sentenza, che definisca il processo con una motivazione di mero rito, è insuscettibile di acquisire forza e valenza di giudicato (in senso sostanziale), come da principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e nella più avveduta e risalente dottrina (cfr. Cass. civ., sez. III, 19.02.2025, n.
4407; Cass. civ., 16.06.2023, n. 17302, Cass. civ., 22.10.2020, n. 23130; Cass. civ., 16.04.2019, n.
10641; Cass. civ., 13.01.2015, n. 341).
Di conseguenza, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio di segno contrario allegato in questa sede da parte convenuta, deve ritenersi che l'attrice ha fornito adeguati e sufficienti elementi di prova anche con riferimento alla ricorrenza della concorrente responsabilità dell' nella causazione del sinistro del CP_1
22.01.2003.
Pertanto, in definitiva, sussistendo nel caso di specie i presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 292 del d.lgs. n. 209/2005 (autonoma e speciale ex lege non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato), e segnatamente nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame riconducibile all'art. 29, 1. 24.12.1969, n. 990, merita accoglimento la domanda di regresso proposta da
[...] quale impresa designata per il F.G.V.S., nell'importo di €. 14.450,00, oltre interessi dal Parte_1 pagamento al saldo.
In ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento, considerato che la presente sentenza
è stata assunta anche in forza del revirement di cui alla pronuncia delle Sezioni Uniti della Suprema Corte di cassazione del 2022, sopravvenuta rispetto alla data di introduzione del presente giudizio (3.07.2018), sussistono i presupposti per disporre la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in misura di ½ , ponendo il
10 Dott. Luca Sforza
n. 10288/2018 R.G. restante ½ a carico di parte convenuta, nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, terza colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 5.200,01 ed €. 26.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da in qualità di Impresa designata per la gestione e Parte_1 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, nei confronti di
[...]
, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10288/2018, ogni contraria istanza, eccezione, CP_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari di merito e in rito sollevate da Controparte_1
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di in qualità di Impresa designata per la gestione e liquidazione dei Parte_1 sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di €. 14.450,00, oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo;
3) compensa per ½ le spese processuali e condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali del residuo ½ in favore di in qualità di Impresa designata per la Parte_1 gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquida in complessivi €. 2.816,31, di cui €.
277,81 per esborsi, ed €. 2.538,50 per compensi professionali (già decurtati di ½ delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e
I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 29.10.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
11 Dott. Luca Sforza