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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1698/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civ. , nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, sentite le parti all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. dell'11.6.2025, sostituita da note scritte ex art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1698/2018 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il ministero dell'avv. Lucia Antonella Spata C.F._2
OPPONENTI contro
(p.i. ), a mezzo della procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Elena Frascino, e con elezione di domicilio presso
[...] P.IVA_2
l'avv. Riccardo Lana
OPPOSTO
e nei confronti di
(c.f. ), a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_2
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Elena Frascino, e con elezione di domicilio presso
[...] P.IVA_2
l'avv. Riccardo Lana;
(in sigla (p.i. ), con il Controparte_2 CP_4 P.IVA_2 ministero degli avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro Landolfi
TERZI INTERVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 5.12.2018,
[...]
e hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di Parte_1 Parte_2
a mezzo della procuratrice speciale costituitasi con Controparte_1 Controparte_2
1 comparsa depositata il 18.4.2019, e con successivo intervento ex art. 111 c.p.c., n.q. di cessionaria in corso di causa del credito opposto, dapprima di a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 con comparsa depositata il 28.10.2022, e successivamente di Controparte_2 [...] con comparsa depositata il 22.5.2025, avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
386/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 921/2018 R.G., con cui è stato ingiunto a e il pagamento in solido in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
a mezzo della procuratrice speciale della somma di euro CP_1 Controparte_2
22.125,03 oltre interessi moratori come da domanda monitoria, e oltre spese processuali liquidate in euro 540,00 per compenso, più euro 145,50 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in forza della cessione del credito derivante dal contratto di prestito personale n. 11154642 stipulato da e con . Parte_1 Parte_2 Controparte_5
2. Con le note sostitutive dell'odierna udienza cartolare, il terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
, n.q. di cessionario in corso di causa del credito opposto, ha Controparte_2 rappresentato che, in pendenza del presente giudizio di opposizione, il credito opposto è stato dedotto nel piano del consumatore depositato il 25.10.2023 dai coniugi e Parte_1 [...]
, omologato ex art. 70, comma 7, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi Parte_2 di impresa e dell'insolvenza (CCII), con la sentenza del presente Tribunale del 23.02.2024, emessa a definizione della procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 32-1/2023
P.U. .
Ai sensi dell'art. 71, comma 3, CCII, che disciplina l'esecuzione del piano del consumatore omologato, “I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art.
70, comma 1” sicchè, data la vincolatività del piano del consumatore omologato, quale modalità satisfattiva del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. Sul piano delle spese processuali, su cui provvedere nel caso di specie di cessazione della materia del contendere in base al principio della soccombenza virtuale, la sopravvenuta sentenza di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento giustifica ex art. 92
c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione in misura uguale tra le quattro parti in causa delle spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. II,
29/11/2016, n. 24234, testualmente: “Come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di
2 delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.”).
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
386/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 921/2018 R.G.; compensa integralmente le spese di lite;
ripartisce in misura uguale tra le quattro parti in causa le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto.
Gela, 11/06/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civ. , nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, sentite le parti all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. dell'11.6.2025, sostituita da note scritte ex art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1698/2018 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il ministero dell'avv. Lucia Antonella Spata C.F._2
OPPONENTI contro
(p.i. ), a mezzo della procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Elena Frascino, e con elezione di domicilio presso
[...] P.IVA_2
l'avv. Riccardo Lana
OPPOSTO
e nei confronti di
(c.f. ), a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_2
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Elena Frascino, e con elezione di domicilio presso
[...] P.IVA_2
l'avv. Riccardo Lana;
(in sigla (p.i. ), con il Controparte_2 CP_4 P.IVA_2 ministero degli avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro Landolfi
TERZI INTERVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 5.12.2018,
[...]
e hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di Parte_1 Parte_2
a mezzo della procuratrice speciale costituitasi con Controparte_1 Controparte_2
1 comparsa depositata il 18.4.2019, e con successivo intervento ex art. 111 c.p.c., n.q. di cessionaria in corso di causa del credito opposto, dapprima di a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 con comparsa depositata il 28.10.2022, e successivamente di Controparte_2 [...] con comparsa depositata il 22.5.2025, avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
386/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 921/2018 R.G., con cui è stato ingiunto a e il pagamento in solido in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
a mezzo della procuratrice speciale della somma di euro CP_1 Controparte_2
22.125,03 oltre interessi moratori come da domanda monitoria, e oltre spese processuali liquidate in euro 540,00 per compenso, più euro 145,50 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in forza della cessione del credito derivante dal contratto di prestito personale n. 11154642 stipulato da e con . Parte_1 Parte_2 Controparte_5
2. Con le note sostitutive dell'odierna udienza cartolare, il terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
, n.q. di cessionario in corso di causa del credito opposto, ha Controparte_2 rappresentato che, in pendenza del presente giudizio di opposizione, il credito opposto è stato dedotto nel piano del consumatore depositato il 25.10.2023 dai coniugi e Parte_1 [...]
, omologato ex art. 70, comma 7, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi Parte_2 di impresa e dell'insolvenza (CCII), con la sentenza del presente Tribunale del 23.02.2024, emessa a definizione della procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 32-1/2023
P.U. .
Ai sensi dell'art. 71, comma 3, CCII, che disciplina l'esecuzione del piano del consumatore omologato, “I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art.
70, comma 1” sicchè, data la vincolatività del piano del consumatore omologato, quale modalità satisfattiva del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. Sul piano delle spese processuali, su cui provvedere nel caso di specie di cessazione della materia del contendere in base al principio della soccombenza virtuale, la sopravvenuta sentenza di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento giustifica ex art. 92
c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione in misura uguale tra le quattro parti in causa delle spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. II,
29/11/2016, n. 24234, testualmente: “Come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di
2 delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.”).
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
386/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 921/2018 R.G.; compensa integralmente le spese di lite;
ripartisce in misura uguale tra le quattro parti in causa le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto.
Gela, 11/06/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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