Versione
25 marzo 2001
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26 luglio 2018
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Art. 21-bis. (Assistenza all'esterno dei figli minori). 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.
2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.
3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre.
((89)) -------------- AGGIORNAMENTO (89)
La Corte Costituzionale , con sentenza 4 - 23 luglio 2018, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all' art. 4-bis, commi 1 , 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975 , non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della medesima legge".
2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.
3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre.
((89)) -------------- AGGIORNAMENTO (89)
La Corte Costituzionale , con sentenza 4 - 23 luglio 2018, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all' art. 4-bis, commi 1 , 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975 , non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della medesima legge".
Commentari • 9
- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12.378939
[…] Venerdi 31 agosto 2018 13:00 E' illegittimo l'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative... […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 23/07/2018, n. 174Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi, nel procedimento su reclamo di M. D.D., con ordinanza del 22 maggio 2017, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2017. […] 2.5.– L'art. 21-bis della legge n. 354 del 1975 si pone, infine, in contrasto con l'art. 31, secondo comma, Cost. anche per le conseguenze che determina in capo alle madri detenute per uno dei reati ex art.Leggi di più...
- misure alternative alla detenzione·
- assistenza all'esterno dei figli minori di anni dieci·
- beneficio subordinato a presunzioni assolute e insuperabili·
- assorbimento delle censure riferite ad altri parametri.·
- violazione della protezione dell'infanzia·
- thema decidendum·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- ordinamento penitenziario