Articolo 1630 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1629Articolo 1608
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9 ottobre 2010
Art. 1630. Grado 1. Nessuno puo' ricoprire uno dei gradi di cui all'articolo 1629 se non e' riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non e' in condizioni compatibili col decoro del grado stesso. 2. Non sono concessi gradi onorari, ne' cambi di categoria.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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