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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1074/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1074 /2024 r.g.v.g. congiuntamente promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, , nata a [...], il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
) entrambi con il patrocinio dell'Avv. Alberto Grimaudo (pec C.F._2
domiciliazione: Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio in
Trapani, in data 27.08.2004, unione dalla quale sono nati i figli (nato in [...] il Per_1
13.08.2005) e (nata in [...] il [...]), hanno cumulativamente formulato Persona_2 domanda congiunta di separazione personale e domanda congiunta di divorzio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473bis.49 – 51.
In data 13.12.2024, con sentenza parziale, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio congiunto.
Decorsi i termini di legge, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio congiuntamente rassegnate che di seguito si riportano.
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge. Il sig. consapevole del fatto che a seguito della pronuncia dell'omologa Parte_1
di separazione consensuale dovrà lasciare la casa coniugale libera dai suoi effetti personali, stipulerà
un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo e si trasferirà senza indugio presso la nuova abitazione provvedendo ad effettuare presso la sede comunale competente il cambio anagrafico di residenza nel più breve tempo possibile;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Misiliscemi (TP) nella Strada Primo Maggio-Marausa
n. 4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della sig.ra viene Parte_2
assegnata alla stessa nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando anche il figlio maggiore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
Per_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-
fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_3
potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00; 4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà
con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
4/c) Quanto al figlio ormai maggiorenne, il padre prenderà accordi direttamente Persona_4
con lo stesso in considerazione dell'età del ragazzo e per quanto riguarda i rapporti e le frequentazioni con lui.
5) L'assegno unico per i figli, pari ad € 270,00, verrà percepito interamente dalla signora Parte_2
da intendersi quale parziale assegno di mantenimento in favore dei figli obbligandosi il sig.
[...]
a retroagire alla moglie quanto dovesse ricevere a tale titolo dopo la Parte_1
sottoscrizione del ricorso;
6) I coniugi concordano, con riferimento al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 400,00
(€ 200,00 cad.) così composta: € 270,00 (€ 135,00 cad.) derivanti dall'assegno unico devoluto dal sig.
alla sig.ra ed € 130,00 (€ 65,00 cad.) a titolo di contributo integrativo al Per_3 Parte_2
mantenimento dei figli non economicamente indipendenti. Detta somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese a decorrere dal mese di Agosto 2024 e che sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, tramite accredito sul codice Iban intestato alla sig.ra che si riserva di accendere nel più breve tempo possibile. Parte_2
L'assegno di mantenimento ricomprende le spese previste dal Protocollo d'intesa del Tribunale di
Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma adottato dal Tribunale di Trapani al quale le parti dichiarano di accettarne tacitamente e integralmente i contenuti;
7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia, sia quelle erogabili senza preventivo accordo che quelle ove invece è necessario il preventivo accordo, giusta osservanza dei protocolli adottati dal
Tribunale di Trapani ed individuate con riferimento al sopra indicato protocollo, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. I ricorrenti dichiarano di possedere entrambi risorse economico-patrimoniali e reddituali, nonché
idonea capacità lavoro, perfettamente rispondenti a consentire ciascuno di essi il proprio autonomo sostentamento e rinunziano, pertanto ad ogni reciproco contributo di mantenimento;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
10. In armonia con quanto disposto dall'art. 155 c.c. sarà consentito ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11. Oltre al rispetto di ogni regola giuridica, i coniugi riconoscono e si impegnano in modo assolutamente volontario e reciproco a rispettare le seguenti regole morali: pur condividendo l'opportunità di addivenire, decorsi sei mesi dall'omologa della sentenza di separazione consensuale,
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli istanti riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza.
12) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere fra loro un civile e sereno dialogo anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciò sia nel loro interesse che nel superiore interesse dei figli.”
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso l'intervallo di tempo prescritto dalla legge dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza parziale n. 221/2024,
pubblicata in data 13/12/2024
Inoltre, le condizioni congiuntamente rassegnate a corredo del pronuciando divorzio non risultano contrarie né a norme imperative né al superiore interesse dei minori, sicché le stesse possono essere adottate a regolamento dei rapporti tra le parti medesime.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...] (C.F. ) il Parte_2 C.F._2
27.08.2004, in Trapani, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trapani, al n. 273, parte II, Serie A, Uff. 1 anno 2004, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 21/09/2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1074 /2024 r.g.v.g. congiuntamente promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, , nata a [...], il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
) entrambi con il patrocinio dell'Avv. Alberto Grimaudo (pec C.F._2
domiciliazione: Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio in
Trapani, in data 27.08.2004, unione dalla quale sono nati i figli (nato in [...] il Per_1
13.08.2005) e (nata in [...] il [...]), hanno cumulativamente formulato Persona_2 domanda congiunta di separazione personale e domanda congiunta di divorzio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473bis.49 – 51.
In data 13.12.2024, con sentenza parziale, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio congiunto.
Decorsi i termini di legge, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio congiuntamente rassegnate che di seguito si riportano.
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge. Il sig. consapevole del fatto che a seguito della pronuncia dell'omologa Parte_1
di separazione consensuale dovrà lasciare la casa coniugale libera dai suoi effetti personali, stipulerà
un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo e si trasferirà senza indugio presso la nuova abitazione provvedendo ad effettuare presso la sede comunale competente il cambio anagrafico di residenza nel più breve tempo possibile;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Misiliscemi (TP) nella Strada Primo Maggio-Marausa
n. 4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della sig.ra viene Parte_2
assegnata alla stessa nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando anche il figlio maggiore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
Per_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-
fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_3
potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00; 4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà
con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
4/c) Quanto al figlio ormai maggiorenne, il padre prenderà accordi direttamente Persona_4
con lo stesso in considerazione dell'età del ragazzo e per quanto riguarda i rapporti e le frequentazioni con lui.
5) L'assegno unico per i figli, pari ad € 270,00, verrà percepito interamente dalla signora Parte_2
da intendersi quale parziale assegno di mantenimento in favore dei figli obbligandosi il sig.
[...]
a retroagire alla moglie quanto dovesse ricevere a tale titolo dopo la Parte_1
sottoscrizione del ricorso;
6) I coniugi concordano, con riferimento al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 400,00
(€ 200,00 cad.) così composta: € 270,00 (€ 135,00 cad.) derivanti dall'assegno unico devoluto dal sig.
alla sig.ra ed € 130,00 (€ 65,00 cad.) a titolo di contributo integrativo al Per_3 Parte_2
mantenimento dei figli non economicamente indipendenti. Detta somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese a decorrere dal mese di Agosto 2024 e che sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, tramite accredito sul codice Iban intestato alla sig.ra che si riserva di accendere nel più breve tempo possibile. Parte_2
L'assegno di mantenimento ricomprende le spese previste dal Protocollo d'intesa del Tribunale di
Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma adottato dal Tribunale di Trapani al quale le parti dichiarano di accettarne tacitamente e integralmente i contenuti;
7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia, sia quelle erogabili senza preventivo accordo che quelle ove invece è necessario il preventivo accordo, giusta osservanza dei protocolli adottati dal
Tribunale di Trapani ed individuate con riferimento al sopra indicato protocollo, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. I ricorrenti dichiarano di possedere entrambi risorse economico-patrimoniali e reddituali, nonché
idonea capacità lavoro, perfettamente rispondenti a consentire ciascuno di essi il proprio autonomo sostentamento e rinunziano, pertanto ad ogni reciproco contributo di mantenimento;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
10. In armonia con quanto disposto dall'art. 155 c.c. sarà consentito ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11. Oltre al rispetto di ogni regola giuridica, i coniugi riconoscono e si impegnano in modo assolutamente volontario e reciproco a rispettare le seguenti regole morali: pur condividendo l'opportunità di addivenire, decorsi sei mesi dall'omologa della sentenza di separazione consensuale,
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli istanti riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza.
12) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere fra loro un civile e sereno dialogo anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciò sia nel loro interesse che nel superiore interesse dei figli.”
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso l'intervallo di tempo prescritto dalla legge dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza parziale n. 221/2024,
pubblicata in data 13/12/2024
Inoltre, le condizioni congiuntamente rassegnate a corredo del pronuciando divorzio non risultano contrarie né a norme imperative né al superiore interesse dei minori, sicché le stesse possono essere adottate a regolamento dei rapporti tra le parti medesime.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...] (C.F. ) il Parte_2 C.F._2
27.08.2004, in Trapani, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trapani, al n. 273, parte II, Serie A, Uff. 1 anno 2004, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 21/09/2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo