Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 828/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024 e vertente
T R A
(C.F. , in persona del Presidente pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Cardinale Portanova – Palazzo
«Tommaso Campanella» s.n.c., presso la sede dell'Avvocatura Regionale, Sezione decentrata di Reggio Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Antonio Ferraro (p.e.c.: avvocato2. egione.calabria.it - fax: 0965/25762); Emai_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in ON MA (RC) alla Via Pietro Calafiore n. 45, presso lo studio dell'Avv. Caterina Panetta (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. , ON P.IVA_2
(subentrata alla ai sensi della l. n. 56 del 2014), in persona Controparte_3 del Sindaco metropolitano, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via
Mons. Giovanni Ferro n. 1/b, presso lo studio dell'Avv. Maria Sibilio (p.e.c.:
t), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_3
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_4 C.F._2
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_5 C.F._3
APPELLATA/CONTUMACE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 296/2019 resa dal Tribunale di Locri il
07.03.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 65/2014 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 02.02.2024, il 26.01.2024 ed il 30.01.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini: “(…) si insiste perché che l'ecc.ma Corte di appello adita, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione, conclusione e dife sa, che tutte si impugnano, in riforma della sentenza appellata, voglia rigettare la domanda risarcitoria originariamente azionata dall'odierno appellato ex art. 2043 c.c. e come tale accolta con la sentenza medesima, siccome infondata in fatto e in diritto ed in ogni caso non provata nei confronti della in ordine alla sussistenza dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 2043 c.c., e meno che mai dell'art. 2052 c.c., con la statuizione che le somme pretese a qualsiasi titolo non sono comunque dovute dalla medesima ovvero, in subordine, ridurre le somme predette nei limiti del T_ giusto e del legalmente dovuto e comunque nell'ammontare effettivamente dimostrato.
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Salvo ogni altro diritto.”; per come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Reggio CP_1
Calabria respinta ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione, confermare integralmente la sentenza impugnata e, rigettare l'appello proposto dalla T_
condannando la stessa al
[...]
risarcimento del danno e/o solidalmente all'altro ente convenuto in giudizio, per come quantificato dal giudice di primo grado adito, e per l'effetto:
A) Dichiarare inammissibile l'appello per le motivazioni di cui alla presente comparsa;
B) rigettare l'appello per i motivi elencati e, confermare la sentenza impugnata;
C) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge da distrarsi in favore sottoscritto procuratore antistatario, oltre il CPA (PRESTAZIONI
NON SOGGETTE A RITENUTA D'ACCONTO AI SENSI A.D.E. N.185820/2011 DEL 22.12.2011).”; per la CALABRIA, come appresso: ON
“(…) precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti ed atti difensivi nonché a tutti i verbali di causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Ed in riforma della sentenza appellata chiede la restituzione di tutte le somme versate in esecuzione della sentenza n. 296/2019 emessa dal Tribunale di Locri.
E chiede altresì che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_1
e la chiedendone, ex art. 2043 Controparte_3 Parte_1
c.c., la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05.09.2012 alle ore 24,00 circa, sulla S.P. 90, all'altezza del Km
4,900, tra l'autovettura AT PANDA, targata EL671NF, di sua proprietà e condotta da , ed un cinghiale (che invadeva improvvisamente la sede CP_1 CP_4 stradale), che, dopo l'impatto, finiva fuori strada.
La richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della Controparte_3 veniva formulata sulla scorta del fatto che, dopo l'urto con l'animale selvatico,
l'autovettura dell'attore era precipitata nella scarpata sottostante a causa della mancanza di protezione sul bordo stradale di muretti di contenimento o di guard -rail e dell'assenza di adeguata segnalazione della presenza di animali selvatici nel tratto di strada in questione, di cui la era proprietaria. CP_3
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in Cancelleria il 18.04.2014 la deducendo ed eccependo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva poiché, in caso di accertamento di responsabilità, la stessa dev e essere attribuita alla quale Ente preposto alla tutela e alla gestione della fauna T_ selvatica, nonché l'infondatezza nel merito della domanda.
Si costituiva in giudizio, altresì, con comparsa depositata in Cancelleria il 22.04.2014 anche la , contestando quanto dedotto e richiesto dall'attore Parte_1 ed eccependo a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, sulla base della normativa statale e regionale di riferimento, il soggetto giuridico astrattamente tenuto a risarcire i lamentati danni avrebbe dovuto essere individuato nella , anche quale ente proprietario della strada. Controparte_3
Si costituivano, infine, con comparsa depositata all'udienza del 03.06.2014, CP_4
e intervenuti volontariamente in giudizio, chiedendo la
[...] CP_5 condanna degli Enti convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni riportate in seguito all'incidente oggetto del giudizio medesimo, in quanto rispettivamente conducente e terza trasportata dell'autovettura di proprietà dell'attore.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di prova testimoniale.
Indi, all'udienza del 07.03.2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa discussione orale, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva:
“Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara tenuti e condanna la in persona del Presidente pro Parte_1 tempore, e l in persona del Presidente pro tempore, in Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, per le causali di cui in motivazione, in favore di
[...]
, della complessiva somma di € 13.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al CP_1 soddisfo;
2) condanna gli Enti convenuti, in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.814,00 di cui € 214,00 per spese, oltre spese generali ex art. 15 T.F., IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) rigetta la domanda avanzata d e CP_4 CP_5
4) compensa le spese di giudizio tra gli interventori e gli Enti convenuti.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notific ato telematicamente il 08.10.2019, la , in persona del Presidente Parte_1 pro-tempore, esponendo un unico ed articolato motivo di gravame con il quale denunciava il difetto assoluto di motivazione e la contraddittorietà del provvedimento impugnato, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2043 c.c..
Secondo la tesi prospettata dall'Ente appellante, infatti, la responsabilità dell'occorso sarebbe da addebitare esclusivamente all'Ente proprietario della strada (
[...]
, per non avere essa provveduto al suo obbligo manutentivo, ed, in Controparte_3 ogni caso, non avrebbe potuto essere condannato al risarcimento dei danni (anche se in solido) poiché al caso di specie non si applicherebbe l'art. 2052 c.c., ma solo l'art. 2043 c.c., in relazione al quale l'attore non avrebbe adeguatamente dimostrato né il nesso di causalità, né la sussistenza di un concreto comportamento doloso o colposo ad esso ascrivibile quanto al controllo della fauna selvatica.
Criticava, inoltre, il provvedimento avversato poiché, a suo dire, l'attore non avrebbe fornito alcuna prova dell'urto contro l'animale selvatico, di talché il sinistro si sarebbe potuto verificare a causa di una condotta di guida poco accorta del conducente dell'autovettura di sua proprietà, non essendo state versate in atti neanche delle foto relative ai danni dalla stessa riportati.
Evidenziava, infine, l'insufficienza probatoria del rapporto redatto dalla Polizia
Municipale di ON intervenuta sul posto nella mattinata successiva all'incidente nonché alcune presunte contraddizioni emerse dalle deposizioni fornite dai vari testi nel corso della loro escussione davanti al primo Giudice.
Chiedeva, pertanto, previa istanza di sospensione dell'esecuzione, la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellato alla rifusione delle CP_1 spese di lite relative ad entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 29.01.2020, , il quale deduceva l'inammissibilità CP_1 dell'appello e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con condanna dell'Ente appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Si costituiva altresì in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 30.01.2020, la ON
, la quale resisteva all'appello chiedendone il rigetto - quanto alla propria
[...] ritenuta responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. - nonché, in via adesiva,
l'accoglimento nella parte in cui chiedeva di rigettare nel merito la domanda risarcitoria proposta dall'attore, ed addebitando, in ogni caso, la colpa esclusiva del sinistro ad una condotta di guida poco accorta del conducente dell'autovettura.
Benché ritualmente evocati in giudizio, e non Controparte_4 CP_5 si costituivano.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 05.02.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D .L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_4 CP_5
i quali, nonostante siano stati regolarmente citati, non si sono costituiti.
[...]
Altrettanto in via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., sollevata dalla società appella ta. La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indica te le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
La sentenza impugnata, infatti, pur avendo statuito correttamente su alcuni punti, presenta degli aspetti controversi che ne impongono la parziale modifica.
Va primariamente chiarito che, secondo quanto affermato in maniera unanime e pacifica dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021): “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all quale ente titolare della competenza normativa in materia T_ di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa dell nei confronti T_ degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni pro prie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situaz ione di pericolo sussistente sulla strada.”(in senso conforme anche Cass. civ. n. 13848/2020 e Cass. civ. n. 9661/2020).
Nell fattispecie de qua, la responsabilità del sinistro in capo alla T_
è da ritenersi parzialmente provata solo sulla base dell'art. 2052 c.c., in
[...] quanto ente responsabile della gestione della fauna selvatica, ma non anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Si rammenta, in proposito, che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'onere probatorio - particolarmente rigoroso - ricade esclusivamente sul danneggiato, il quale deve dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione illecita, tra cui il fatto illecito stesso, il nesso causale tra il fatto e il danno, il danno ingiusto e la colpa o il dolo dell'autore del fatto.
Viceversa, ai sensi dell'art. 2052 c.c., il danneggiato deve dimostrare solo il nesso causale tra l'animale e il danno subito, mentre il proprietario può essere esentato dalla responsabilità dimostrando il caso fortuito.
Va inoltre osservato che, in tema di danni da responsabilità extracontrattuale provocati dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione, la precedente giurisprudenza di legittimità e di merito (come anche la sentenza oggi impugnata) era improntata a negare la risarcibilità degli stessi ai sensi dell'art. 2052 c.c. (responsabilità per custodia di animali), ritenendola non applicabile per sua natura agli animali selvatici, propendendo di contro per l'attuazione esclusiva dei principi generali stabiliti dall'art. 2043 c.c., che richiedono un onere probatorio più rigoroso nonché l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Tuttavia, a seguito di un revirement interpretativo attuato successivamente dalla Suprema Corte col noto arresto Cass. Civ., sez. III, n. 7969 del 2020 e proseguito anche con le successive pronunce (cfr., in particolare, Corte di Cassazione, III civile –
24 aprile 2024, Ordinanza n. 11063; Corte di Cassazione, III civile, 24 maggio 2024,
Ordinanza n. 14555) è stato infine stabilito il principio in base al quale “…ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nell in quanto ente al quale T_ spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; l potrà T_ eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità”.
Tra le motivazioni sottese a tale nuovo orientamento vi è la necessità di assicurare maggior tutela e certezza ai danneggiati, secondo indirizzi uniformi a livello nazionale, e di realizzare il superamento - sulla scorta dell'argomento letterale e di un'interpretazione evolutiva legittimata a costruire il “diritto vivente” - della tradizionale limitazione della causalità oggettiva predicata dall'art. 2052 c.c. agli animali domestici, estesa finalmente anche alla fauna selvatica.
A tale approdo la pronuncia in questione è intervenuta argomentando anche sull'effettiva appartenenza del patrimonio faunistico, quale bene indisponibile, allo
Stato, e sull'attribuzione alle Regioni dei compiti di gestione e custodia in senso lato della stessa, insuscettibili di essere azzerati anche in caso di de lega alla Province.
Se, dunque, da un lato, la richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. impone la prova del nesso di causalità, del danno e dell'elemento soggettivo del dolo o quanto meno della colpa, particolarmente difficile in ipotesi di causalità omissiva, l'art. 2052 c.c. richiede semplicemente l'allegazione e dimostrazione del nesso causale e del danno causato dalla fauna selvatica soggetta al potere dovere di controllo pubblicistico, di talché spetta alla P.A. provare che invece vi sia una colpa esclusiva del danneggiato o la presenza del caso fortuito che solo pare poter avere efficacia liberatoria rispetto a una forma di responsabilizzazione pressoché oggettiva.
Ebbene, nel caso che ne occupa, ritiene, questa Corte, che la r esponsabilità, in parte qua, della derivi unicamente dall'applicazione dei principi di Parte_1 cui all'art. 2052 c.c., ma non anche da quelli derivanti dall'art. 2043 c.c., poiché, a parte la dimostrata sussistenza del nesso di causalità tra il fatto ed il danno lamentato, non necessitava altrimenti la prova di un concreto comportamento doloso o colposo ascrivibile all'Ente pubblico tenuto al controllo della fauna stessa.
Ed invero la prova testimoniale espletata nel giudizio di prime cure ha senza dubbio aiutato a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa, poiché, dal racconto fornito dai testimoni oculari della vicenda, e , emerge in Testimone_1 Tes_2 maniera inequivocabile che la AT Panda, condotta da , uscendo Controparte_4 da una curva impattava dapprima contro un cinghiale, che le tagliava la strada, finendo poi - a causa della brusca manovra effettuata dal conducente per evitare l'urto, poi purtroppo concretizzatosi - fuoristrada e scivolando nel dirupo sottostante, ribaltandosi più volte, mentre il cinghiale si allontanava ferito. In seguito al sinistro, sia il che il si apprestavano a fornire immediato Tes_1 Tes_2 soccorso agli occupanti dell'autovettura, aiutandoli a scendere dalla stessa ed accompagnandoli successivamente a casa.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che, nell'occorso, la condotta del conducente della non possa andare totalmente esente da responsabilità. CP_6
Ed infatti, a parte la mancata prova del caso fortuito da parte della T_
(che, in astratto, avrebbe potuto escluderne totalmente o parzialmente la
[...] colpa per responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.), dalla dinamica del sinistro ricostruita attraverso le prove testimoniali, nonché desumibile dal mancato riscontro sull'autovettura di segni tangibili dell'urto contro il cinghiale, sembra che il conducente non abbia adottato ogni cautela necessaria ad evitare l'impatto con l'animale, potendosi di contro presumere che, con ogni probabilità, lo stesso non procedesse a velocità moderata (che gli avrebbe consentito, in qualche modo, di frenare la marcia del mezzo), tant'è che, a seguito della collisione, ne perdeva il controllo finendo nella scarpata sottostante.
Come è noto, la valutazione della responsabilità nel concorso di colpa viene effettuata dal giudice sulla base delle circostanze del caso specifico, tenendo conto della condotta di ciascun soggetto coinvolto e del suo contributo causale al danno.
In alcuni casi, la responsabilità può essere suddivisa in modo paritario tra i soggetti coinvolti, mentre in altri può essere attribuita in misura maggiore a uno di essi.
Nella fattispecie si ritiene che la condotta del conducente possa avere inciso sulla dinamica del sinistro (e del conseguente danno patito dall'attore ) in misura pari al 30%, di talché il risarcimento dei danni riconosciuti in prima istanza va ridotto in maniera corrispondente al grado di concorsualità attribuito a . Controparte_4
Al caso in esame si attaglia perfettamente una recente pronuncia del la Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 11107 del 27 aprile 2023), che ha stabilito che:
“Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.”.
Va, invece, esclusa la corresponsabilità del sinistro per cui è causa, nei confronti della
, per le ragioni di seguito ON esplicitate.
E' da premettere, innanzitutto, che avendo, la ON
, avanzato comparsa adesiva in appello, la stessa può essere
[...] considerata un appello incidentale, in particolare un appello incidentale adesivo.
In altri termini, l'appellato, con la comparsa adesiva, può chiedere la riforma della sentenza per gli stessi motivi già fatti valere dall'appellante principale, non presentando nuove ragioni per la riforma della sentenza, ma aderendo semplicemente ai motivi già esposti dall'appellante in via principale.
Posto che nessuna responsabilità oggettiva può essere attribuita alla
[...]
ai sensi dell'art. 2052 c.c., non ON essendo la stessa proprietaria della fauna selvatica che ha concorso al verificarsi del sinistro per cui è causa, non si ravvisa neanche alcuna colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Ed invero, per quanto già sopra chiarito, la prova della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. richiede una dimostrazione - anche se non rigorosa in senso assoluto - che il danneggiato deve fornire della sussistenza dei requisiti del fatto illecito, tra cui il danno ingiusto, il nesso causale e la condotta colposa o dolosa.
Nella fattispecie che ne occupa, se si eccettua la responsabilità ex art. 2052 c.c. in parte attribuibile alla , alcun colpa ex art. 2043 c.c. può essere Parte_1 ravvisata nei confronti della ON
, non essendo emersi, nel corso dell'istruttoria condotta in primo grado,
[...] elementi sufficienti a ricondurre in capo a tale Ente il verificarsi del fatto illecit o dedotto in giudizio.
Si osserva, primariamente, che i vigili urbani, escussi dal primo Giudice, hanno dichiarato di non essere a conoscenza della presenza in loco di cinghiali vaganti.
Ciò rafforza la tesi sostenuta dall'Ente convenuto secondo cui la mancata apposizione dei segnali stradali indicanti l'eventuale presenza di fauna selvatica non può rivelarsi decisiva per attribuirgli qualsivoglia responsabilità nel determinismo causale dell'evento lesivo, anche in considerazione dell'esito complessivo dell a prova testimoniale, così come sopra accennato.
Altrettanto dicasi per quanto concerne la mancanza di idonea illuminazione e di guard - rail e/o barriere fisse nel punto esatto in cui l'autovettura dell'attore è precipitata nella scarpata sottostante, ritenute, erroneamente, dal Tribunale, decisive al fine di attribuire pari responsabilità nel determinismo causale dell'evento alla
[...]
. ON
A parte l'ovvia considerazione che la strada teatro del sinistro per cui è causa è una strada extraurbana - che non richiede pertanto alcun obbligo di illuminazione - e che non è possibile pretendere l'apposizione di barriere fisse lungo tutto il tracciato della stessa, sulla questione si rimanda alle considerazioni già effettuate in ordine al concorso di colpa attribuibile al conducente della . CP_6
Va quindi esclusa la responsabilità a qualunque titolo del predetto Ente convenuto.
Per quanto sopra argomentato, l'appello principale va quindi accolto in parte qua, mentre totale accoglimento merita quello incidentale proposto dalla
[...]
. ON
Conseguentemente, in ragione del parziale accoglimento dell'appe llo proposto dalla
, va disposta la rimodulazione delle spese di lite relative ad Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, reputandosi giusto ed equo compensarle per 1/3 e ponendo il pagamento dei rimanenti 2/3 a carico dell'Ente appellante in via pr incipale.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi, stante la bassa complessità delle questioni trattate, ed in rapporto al valore dichiarato (€. 13.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute e già ridotte di 1/3, in complessivi €. 1.835,98, di cui €.
306,66 per la fase di studio, €. 259,33 per la fase introduttiva, €. 560,00 per la fase istruttoria ed €. 567,33, per la fase decisionale ed €. 142,66 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti e già ridotte di 1/3, vanno liquidate in complessivi €. 1.937,32, di cui €.
378,00 per la fase di studio, €. 307,33 per la fase introduttiva, €. 614,66, per la fase decisionale ed €. 637,33 per la fase istruttoria, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
In ordine alle spese di lite nei confronti della ON
, in ragione del totale accoglimento della domanda spiegata da
[...] quest'ultima, che comunque la vede indenne da responsabilità di sorta, si reputa giusto ed equo compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi sia c on la che con l'appellato Parte_1 CP_1
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata quanto a e Controparte_4
stante la loro mancata costituzione in giudizio. CP_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla T_
, in persona del Presidente pro-tempore, con atto di citazione notificato
[...] telematicamente in data 08.10.2019 e su quello incidentale spiegato dalla
[...]
, in persona del Sindaco ON metropolitano pro-tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_4 CP_5
2) Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2054 c.c., dichiara un concorso di colpa del 30% a carico del conducente dell'autovettura AT PANDA, targata EL 671 NF, riducendo della corrispondente quota l'importo del risarcimento dei danni già liquidato in favore di CP_1 nella sentenza impugnata;
3) Condanna la , in persona del Presidente pro-tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio in favore di
[...]
, rideterminate in complessivi €. 1.835,98, oltre IVA e CAP ed oltre CP_1 accessori, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario, tale dichiaratosi;
4) Condanna la , in persona del Presidente pro-tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese relative al presente grado di giudizio in favore di
[...]
, che liquida in complessivi €. 1.937,32, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, CP_1 da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario, tale dichiaratosi;
5) Accoglie l'appello proposto dalla ON
, in persona del Sindaco metropolitano pro-tempore, e, per l'effetto, la
[...] dichiara esente da qualsiasi responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro stradale del
05.09.2012;
6) Compensa integralmente tra la , in persona del Parte_1
Presidente pro-tempore e la ON
, in persona del metropolitano pro-tempore, le spese di lite del
[...] CP_7 primo grado di giudizio;
7) Compensa integralmente tra la , in persona del Parte_1
Presidente pro-tempore e la ON
, in persona del metropolitano pro-tempore, le spese di lite del
[...] CP_7 presente grado di giudizio;
8) Compensa integralmente tra e la CP_1 [...]
, in persona del Sindaco ON metropolitano pro-tempore, le spese di lite del primo grado di giudizio;
9) Compensa integralmente tra e la CP_1 [...]
, in persona del Sindaco ON metropolitano pro-tempore, le spese di lite del presente grado di giudizio;
10) Nulla sulle spese di lite quanto alla posizione processuale di CP_4
e
[...] CP_5
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)