Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: dott. Marcello Maggi Presidente dott.ssa Patrizia Nigri Giudice dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27/03/2023 nel proc. n.
5786 del Ruolo Generale anno 2023, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso), proposta DA
, difeso e rappresentato dall'avv. BITONTO ALESSANDRO Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. ASSUNTINA BRUNO CP_1
N O N C H E'
, difeso e rappresentato dall'avv. ASSUNTINA BRUNO Controparte_2
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO- rilevato che, con ricorso depositato il 21/11/2023 il signor Parte_1 chiedeva la modifica delle condizioni della separazione pronunciate da questo Tribunale con decreto di omologa del 27/04/2021 omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto all'udienza presidenziale del 23/03/2021;
-rilevato che, parte ricorrente instava per revocare l'assegno mensile a suo carico disposto per il mantenimento della coniuge ed in subordine, ridurre il suddetto contributo, contenendolo in euro 100,00 mensili;
di revocare, l'assegno mensile a suo carico disposto in favore del primogenito , ridurre ad euro 150,00 mensili il contributo CP_2
a suo carico disposto per il sostentamento del secondogenito nonché disporre Per_1 che l'assegno unico universale relativo al minore venisse percepito pro quota Per_1
(50%) da entrambi i genitori. Rilevato che in data 10/03/2024 si costituivano in giudizio la signora CP_1 ed il figlio , i quali chiedevano di rigettare tutte le istanze Controparte_2 proposte dal sig. poiché infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
All'udienza del 27/03/2025 entrambe le parti convenivano il regime di mantenimento come delineato nell'accordo da esse proposto congiuntamente il quale prevedeva, altresì, un trasferimento immobiliare chiedendo al Tribunale di recepirlo trasformando l'odierno giudizio da contenzioso in congiunto. Rilevato che le condizioni indicate nell'allegato accordo, sottoscritto dalle parti ed autenticato dai rispettivi difensori all'udienza del 27/03/2025, appaiono conformi alla legge e che sussistono i presupposti per emanare il richiesto provvedimento, recependo l'accordo delle parti;
ritenuto che
ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di ed Parte_1 CP_1 CP_2
e depositato in data 21/11/2023, così provvede:
[...]
1) Modifica le condizioni della separazione omologata da questo Tribunale con decreto di omologa del 27/04/2021 alle condizioni indicate nelle note congiunte depositate telematicamente in data 26/03/2025 ed all'accordo cartaceo allegato al verbale dell'udienza del 27/03/2025 che prevede anche un trasferimento immobiliare da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
2) spese compensate.
Taranto, 31 marzo 2025 Il Presidente Il Giudice relatore Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi